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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.1135/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 1135/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARIANNA DEIAS
e c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
MARIANNA DEIAS
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/05/2025, le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 01/04/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 24/08/2002 e che dalla loro unione è nato il figlio il 27/10/2003 a Livorno. Persona_1
Con provvedimento in data 01/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22/05/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 22/05/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra ed Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 24/08/2002 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. P. 2 Serie A anno 2002. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Non viene stabilito nessun provvedimento a titolo di mantenimento né di affidamento in ordine al figlio in quanto maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente;
il figlio abita stabilmente con la madre, nella casa condotta in affitto dalla signora sita in Livorno, Via dei Fanciulli n. 22. 3. Pt_1
3) Il sig. corrisponderà alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento di quest'ultima, la somma mensile di Euro 1.100,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese sulle coordinate bancarie che la medesima renderà disponibili entro la prima scadenza utile a decorrere dal giugno 2025; nelle more del deposito, il ricorrente si è impegnato a versare, sempre a titolo di mantenimento, in favore della la somma di € 1.700,00, per le Pt_1 due mensilità di aprile e maggio 2025;
4) Nel caso in cui la signora dovesse reperire una occupazione lavorativa Parte_1 mensile a tempo indeterminato, l'assegno di mantenimento come stabilito al punto n. 3 a carico del signor verrà meno, ma il medesimo avrà l'obbligo di contribuire CP_1 mensilmente al pagamento del canone di affitto versando a favore della signora
[...] la somma mensile di € 720,00 quale contributo per il pagamento dell'affitto della Pt_1 abitazione condotta in locazione, entro sempre il 05 di ogni mese;
il tutto sulle coordinate bancarie che la signora renderà a disposizione al signor entro la prima Pt_1 CP_1 scadenza utile.
5) Il signor nel mese di dicembre di ogni anno, consegnerà alla signora CP_1
il bonus aziendale “ Endered” dell'importo di € 1.000,00, sia in caso di Parte_1 occupazione lavorativa o meno della signora In caso di mancata consegna del Pt_1 sopracitato bonus da parte del datore di lavoro del il sig. provvederà a versare CP_1 CP_1 nei confronti della signora entro il 20 dicembre di ogni anno, la somma di € Pt_1
500,00 a prescindere dallo stato di occupazione o meno lavorativa della signora Pt_1
6) Il conto corrente tratto su Istituto di credito San Paolo, cointestato, ad oggi, tra coniugi sarà gestito esclusivamente dal signor la signora si obbliga CP_1 Parte_1
a non addebitare su detto conto corrente alcuna somma (in caso negativo dovrà provvedere al rimborso di eventuali somme addebitate) e le parti si obbligano a cooperare per la chiusura del conto corrente entro e non oltre il 31.12.2025; resta inteso che sarà obbligo del signor gestire in via esclusiva il suddetto conto corrente affinché CP_1 le somme ivi presenti siano sufficienti a coprire eventuali spese di gestione per la chiusura stessa del rapporto contrattuale. La signora rinuncia sin d'ora ad eventuali Parte_1 somme che dovessero risultare con saldo positivo al momento di chiusura del conto, in quota del suo 50% di titolarità.
7) Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni tipo di pendenza economica tra di essi e di aver già provveduto alla divisione di tutti beni mobili acquistati congiuntamente durante il rapporto patrimoniale.
8) Le spese del presente ricorso sono state integralmente sostenute dal signor CP_1
[...]
Livorno, 22/05/2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 1135/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARIANNA DEIAS
e c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
MARIANNA DEIAS
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/05/2025, le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 01/04/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 24/08/2002 e che dalla loro unione è nato il figlio il 27/10/2003 a Livorno. Persona_1
Con provvedimento in data 01/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22/05/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 22/05/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra ed Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 24/08/2002 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. P. 2 Serie A anno 2002. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Non viene stabilito nessun provvedimento a titolo di mantenimento né di affidamento in ordine al figlio in quanto maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente;
il figlio abita stabilmente con la madre, nella casa condotta in affitto dalla signora sita in Livorno, Via dei Fanciulli n. 22. 3. Pt_1
3) Il sig. corrisponderà alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento di quest'ultima, la somma mensile di Euro 1.100,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese sulle coordinate bancarie che la medesima renderà disponibili entro la prima scadenza utile a decorrere dal giugno 2025; nelle more del deposito, il ricorrente si è impegnato a versare, sempre a titolo di mantenimento, in favore della la somma di € 1.700,00, per le Pt_1 due mensilità di aprile e maggio 2025;
4) Nel caso in cui la signora dovesse reperire una occupazione lavorativa Parte_1 mensile a tempo indeterminato, l'assegno di mantenimento come stabilito al punto n. 3 a carico del signor verrà meno, ma il medesimo avrà l'obbligo di contribuire CP_1 mensilmente al pagamento del canone di affitto versando a favore della signora
[...] la somma mensile di € 720,00 quale contributo per il pagamento dell'affitto della Pt_1 abitazione condotta in locazione, entro sempre il 05 di ogni mese;
il tutto sulle coordinate bancarie che la signora renderà a disposizione al signor entro la prima Pt_1 CP_1 scadenza utile.
5) Il signor nel mese di dicembre di ogni anno, consegnerà alla signora CP_1
il bonus aziendale “ Endered” dell'importo di € 1.000,00, sia in caso di Parte_1 occupazione lavorativa o meno della signora In caso di mancata consegna del Pt_1 sopracitato bonus da parte del datore di lavoro del il sig. provvederà a versare CP_1 CP_1 nei confronti della signora entro il 20 dicembre di ogni anno, la somma di € Pt_1
500,00 a prescindere dallo stato di occupazione o meno lavorativa della signora Pt_1
6) Il conto corrente tratto su Istituto di credito San Paolo, cointestato, ad oggi, tra coniugi sarà gestito esclusivamente dal signor la signora si obbliga CP_1 Parte_1
a non addebitare su detto conto corrente alcuna somma (in caso negativo dovrà provvedere al rimborso di eventuali somme addebitate) e le parti si obbligano a cooperare per la chiusura del conto corrente entro e non oltre il 31.12.2025; resta inteso che sarà obbligo del signor gestire in via esclusiva il suddetto conto corrente affinché CP_1 le somme ivi presenti siano sufficienti a coprire eventuali spese di gestione per la chiusura stessa del rapporto contrattuale. La signora rinuncia sin d'ora ad eventuali Parte_1 somme che dovessero risultare con saldo positivo al momento di chiusura del conto, in quota del suo 50% di titolarità.
7) Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni tipo di pendenza economica tra di essi e di aver già provveduto alla divisione di tutti beni mobili acquistati congiuntamente durante il rapporto patrimoniale.
8) Le spese del presente ricorso sono state integralmente sostenute dal signor CP_1
[...]
Livorno, 22/05/2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra