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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 2569/18
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2569 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2018, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(SA) alla via Dei Goti, 320, P.2, Sc C C.F.: , rapp.to e difeso dall'Avv. Rita De Vivo C.F._1 elett.te dom.ti in Angri alla via TRav.sa De Vivo, 12 presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
già Controparte_1 Controparte_2 con sede in alla via Don Carlo Gnocchi, 3, C.F. , in persona
[...] CP_1 P.IVA_1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, Prof. Avv. Giovanni
Puoti, nato a [...] [...] (cfr.: doc. 1 e 2 allegati al fascicolo di parte della fase monitora), rapp.ta e CP_1 difesa, per procura conferita in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo n. 461/18 depositato in data
06.03.2018, dall'avv. Margherita Oliva ( ), entrambe elett.te domiciliate in San C.F._2
Marzano sul Sarno alla via Vittorio Veneto, 19,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo l' Parte_2 premettendo che aveva sottoscritto in data 02.10.2009, Parte_1 domanda di immatricolazione, per l'anno 2009/2010, al Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza presso l'Università ricorrente, e che lo stesso, non aveva corrisposto il pagamento di € 6.000,00 di cui € 1.200,00 per saldo retta a.a. 2013-2014; € 2.400,00 per la retta a.a. 2014-2015 ed € 2.400,00 per l'anno 2015-2016, chiedeva ingiungersi al il pagamento Parte_1 delle rette universitarie sopra indicate.
Con decreto ingiuntivo n. 641/2018 del 06 marzo 2018, il Tribunale di Nocera Inferiore pronunciava l'ingiunzione siccome richiesta.
2. Con atto di citazione notificato in data 18.04.2018, Parte_1 proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo eccependo: a) l'illegittimità del ricorso per inesistenza dei requisiti ex art 633 e 634 c.p.c.; 2) la regolarità del recesso. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto
3. Si costituiva in giudizio la parte (originaria) ricorrente chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto.
4. Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
5. L'opposizione non è fondata e va pertanto respinta.
5.1. La fondatezza della pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo opposto è provata sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente in sede monitoria, non disconosciuta dall'odierno opponente;
in particolare, non ha sollevato Parte_1 alcuna contestazione in ordine alla sottoscrizione della domanda di immatricolazione (doc. 3), del contratto con lo studente (doc. 4) e del regolamento di ateneo (doc. 5).
5.2. Per quanto concerne pagamento delle rette universitarie si osserva quanto segue. Il documento denominato “Obbligatorietà del pagamento retta universitaria” (doc. 6, fascicolo monitorio), non disconosciuto dall'opponente, contiene l'espressa dichiarazione di Parte_1
di prendere atto di essersi iscritto all'intero corso di studi da lui scelto e che la sua
[...] iscrizione avrà termine con il conseguimento della laurea. Sul punto si osserva che la suprema
Corte ha ritenuto che: “Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell'art. 1341, comma 2, c.c., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità” (cfr. Cass.,
14/07/2015, n. 14737 del 14/07/2015), dal documento in esame risulta comunque la specifica pagina 3 di 5 approvazione scritta della stessa. Va infine osservato che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di
Ateneo per gli Studi Universitari (doc. 5, fascicolo monitorio), sottoscritto dal
[...]
, “…lo studente può rinunciare alla iscrizione automatica all'anno successivo Parte_1 formalizzandola con lettera raccomandata ricevuta di ritorno, fra il primo luglio ed il trenta agosto”
5.3. La difesa dell'odierno opponente ha assunto di aver inviato in data 14.08.2014 formale rinuncia agli studi. Ebbene parte opponente ha versato in atti una missiva datata 12.08.2014 in copia, priva di qualsiasi prova della ricezione da parte dell'Università destinataria e dalla stessa contestata. In ogni caso, la rinuncia suddetta, non rileva ai fini dell'obbligo del pagamento della retta dell'anno accademico 2013/14, ovvero il primo dei tre anni per cui è stato richiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo opposto, valendo, tutt'al più, per il successivo anno accademico 2014/15. Infatti, l'opponente assume, circostanza peraltro contestata, di aver inviato solo in data 12.08.2014, quindi ben oltre il termine del 30 agosto (2013) previsto dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo (cfr.: doc. 5 allegato al fascicolo della fase monitoria), la rinuncia agli studi. L'art. 4 del “Regolamento di Ateneo per gli Studi Universitari”, sottoscritto all'atto della domanda di immatricolazione, espressamente prevede: “…. Lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi. Lo studente può rinunciare all'iscrizione automatica all'anno successivo formalizzandola con lettera raccomandata ricevuta di ritorno, tra il 1° luglio ed il 30 agosto” (cfr.: doc. 5 allegato al fascicolo della fase monitoria).
5.4. In ogni caso, il contenuto della richiamata comunicazione, non rappresenta la rinuncia agli studi (prevista dall'art. 4 di detto Regolamento), avendo, la lettera de qua, un diverso contenuto, ovvero, quello della “sospensione degli studi” per 12 mesi (facoltà specificatamente prevista dall'art. 10 del Regolamento di Ateneo per Gli Studi Universitari facente parte integrante del
Contratto con lo Studente sottoscritto dall'opponente con la comparente Università (doc. 4 e 5 fascicolo monitorio). Parte opponente, infatti, non ha comunicato la rinuncia agli studi, come prevista e disciplinata dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo, ma ha richiesto, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Ateneo, la sospensione della carriera universitaria. Diversa è la disciplina per le due fattispecie. In particolare, l'art. 10 del “Regolamento di Ateneo” prevede, a favore dello studente, la facoltà di poter chiedere, in presenza di gravi motivi, “la sospensione
(congelamento) della carriera universitaria per un periodo massimo di dodici mesi ( a far data dalla richiesta di sospensione congelamento), al termine del quale lo studente, salvo rinuncia espressa, verrà reinserito automaticamente tra gli iscritti, nella stessa condizione lasciata al momento della sospensione. La sospensione non esonera lo studente dal pagamento delle tasse e contributi dovuti per l'anno accademico nel quale è stata richiesta la sospensione stessa ” pagina 4 di 5 (cfr.: allegato n. 5 al fascicolo della fase monitaria). L'art. 4 del Regolamento di Ateneo, invece, dispone che “…. Lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi. Lo studente può rinunciare all'iscrizione automatica all'anno successivo formalizzandola con lettera raccomandata ricevuta di ritorno, tra il primo luglio ed il trenta agosto”, così come anche ribadito e sottoscritto nell'allegato n. 03 alla domanda di immatricolazione (cfr.: doc. 5 e 6 allegati al fascicolo della fase monitoria). L'odierno opponente, con la missiva datata
12.08.2014, chiedeva, testualmente, “la sospensione degli studi”, volontà chiaramente indicata anche nell'oggetto della missiva.
6. Stante il pacifico inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta dall'opponente, va confermato il decreto ingiuntivo, che deve essere conseguentemente dichiarato definitivamente esecutivo
7. Le spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito della parte opposta, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M.
55/2014. In particolare: a) lo scaglione di riferimento è quello previsto per le controversie di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00; b) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
c) si applicano i parametri minimi per ciascuna fase, stante la semplicità e la serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna alla refusione, in favore della parte opposta, Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di Euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 5 di 5
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 2569/18
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2569 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2018, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(SA) alla via Dei Goti, 320, P.2, Sc C C.F.: , rapp.to e difeso dall'Avv. Rita De Vivo C.F._1 elett.te dom.ti in Angri alla via TRav.sa De Vivo, 12 presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
già Controparte_1 Controparte_2 con sede in alla via Don Carlo Gnocchi, 3, C.F. , in persona
[...] CP_1 P.IVA_1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, Prof. Avv. Giovanni
Puoti, nato a [...] [...] (cfr.: doc. 1 e 2 allegati al fascicolo di parte della fase monitora), rapp.ta e CP_1 difesa, per procura conferita in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo n. 461/18 depositato in data
06.03.2018, dall'avv. Margherita Oliva ( ), entrambe elett.te domiciliate in San C.F._2
Marzano sul Sarno alla via Vittorio Veneto, 19,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo l' Parte_2 premettendo che aveva sottoscritto in data 02.10.2009, Parte_1 domanda di immatricolazione, per l'anno 2009/2010, al Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza presso l'Università ricorrente, e che lo stesso, non aveva corrisposto il pagamento di € 6.000,00 di cui € 1.200,00 per saldo retta a.a. 2013-2014; € 2.400,00 per la retta a.a. 2014-2015 ed € 2.400,00 per l'anno 2015-2016, chiedeva ingiungersi al il pagamento Parte_1 delle rette universitarie sopra indicate.
Con decreto ingiuntivo n. 641/2018 del 06 marzo 2018, il Tribunale di Nocera Inferiore pronunciava l'ingiunzione siccome richiesta.
2. Con atto di citazione notificato in data 18.04.2018, Parte_1 proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo eccependo: a) l'illegittimità del ricorso per inesistenza dei requisiti ex art 633 e 634 c.p.c.; 2) la regolarità del recesso. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto
3. Si costituiva in giudizio la parte (originaria) ricorrente chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto.
4. Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
5. L'opposizione non è fondata e va pertanto respinta.
5.1. La fondatezza della pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo opposto è provata sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente in sede monitoria, non disconosciuta dall'odierno opponente;
in particolare, non ha sollevato Parte_1 alcuna contestazione in ordine alla sottoscrizione della domanda di immatricolazione (doc. 3), del contratto con lo studente (doc. 4) e del regolamento di ateneo (doc. 5).
5.2. Per quanto concerne pagamento delle rette universitarie si osserva quanto segue. Il documento denominato “Obbligatorietà del pagamento retta universitaria” (doc. 6, fascicolo monitorio), non disconosciuto dall'opponente, contiene l'espressa dichiarazione di Parte_1
di prendere atto di essersi iscritto all'intero corso di studi da lui scelto e che la sua
[...] iscrizione avrà termine con il conseguimento della laurea. Sul punto si osserva che la suprema
Corte ha ritenuto che: “Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell'art. 1341, comma 2, c.c., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità” (cfr. Cass.,
14/07/2015, n. 14737 del 14/07/2015), dal documento in esame risulta comunque la specifica pagina 3 di 5 approvazione scritta della stessa. Va infine osservato che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di
Ateneo per gli Studi Universitari (doc. 5, fascicolo monitorio), sottoscritto dal
[...]
, “…lo studente può rinunciare alla iscrizione automatica all'anno successivo Parte_1 formalizzandola con lettera raccomandata ricevuta di ritorno, fra il primo luglio ed il trenta agosto”
5.3. La difesa dell'odierno opponente ha assunto di aver inviato in data 14.08.2014 formale rinuncia agli studi. Ebbene parte opponente ha versato in atti una missiva datata 12.08.2014 in copia, priva di qualsiasi prova della ricezione da parte dell'Università destinataria e dalla stessa contestata. In ogni caso, la rinuncia suddetta, non rileva ai fini dell'obbligo del pagamento della retta dell'anno accademico 2013/14, ovvero il primo dei tre anni per cui è stato richiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo opposto, valendo, tutt'al più, per il successivo anno accademico 2014/15. Infatti, l'opponente assume, circostanza peraltro contestata, di aver inviato solo in data 12.08.2014, quindi ben oltre il termine del 30 agosto (2013) previsto dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo (cfr.: doc. 5 allegato al fascicolo della fase monitoria), la rinuncia agli studi. L'art. 4 del “Regolamento di Ateneo per gli Studi Universitari”, sottoscritto all'atto della domanda di immatricolazione, espressamente prevede: “…. Lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi. Lo studente può rinunciare all'iscrizione automatica all'anno successivo formalizzandola con lettera raccomandata ricevuta di ritorno, tra il 1° luglio ed il 30 agosto” (cfr.: doc. 5 allegato al fascicolo della fase monitoria).
5.4. In ogni caso, il contenuto della richiamata comunicazione, non rappresenta la rinuncia agli studi (prevista dall'art. 4 di detto Regolamento), avendo, la lettera de qua, un diverso contenuto, ovvero, quello della “sospensione degli studi” per 12 mesi (facoltà specificatamente prevista dall'art. 10 del Regolamento di Ateneo per Gli Studi Universitari facente parte integrante del
Contratto con lo Studente sottoscritto dall'opponente con la comparente Università (doc. 4 e 5 fascicolo monitorio). Parte opponente, infatti, non ha comunicato la rinuncia agli studi, come prevista e disciplinata dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo, ma ha richiesto, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Ateneo, la sospensione della carriera universitaria. Diversa è la disciplina per le due fattispecie. In particolare, l'art. 10 del “Regolamento di Ateneo” prevede, a favore dello studente, la facoltà di poter chiedere, in presenza di gravi motivi, “la sospensione
(congelamento) della carriera universitaria per un periodo massimo di dodici mesi ( a far data dalla richiesta di sospensione congelamento), al termine del quale lo studente, salvo rinuncia espressa, verrà reinserito automaticamente tra gli iscritti, nella stessa condizione lasciata al momento della sospensione. La sospensione non esonera lo studente dal pagamento delle tasse e contributi dovuti per l'anno accademico nel quale è stata richiesta la sospensione stessa ” pagina 4 di 5 (cfr.: allegato n. 5 al fascicolo della fase monitaria). L'art. 4 del Regolamento di Ateneo, invece, dispone che “…. Lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi. Lo studente può rinunciare all'iscrizione automatica all'anno successivo formalizzandola con lettera raccomandata ricevuta di ritorno, tra il primo luglio ed il trenta agosto”, così come anche ribadito e sottoscritto nell'allegato n. 03 alla domanda di immatricolazione (cfr.: doc. 5 e 6 allegati al fascicolo della fase monitoria). L'odierno opponente, con la missiva datata
12.08.2014, chiedeva, testualmente, “la sospensione degli studi”, volontà chiaramente indicata anche nell'oggetto della missiva.
6. Stante il pacifico inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta dall'opponente, va confermato il decreto ingiuntivo, che deve essere conseguentemente dichiarato definitivamente esecutivo
7. Le spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito della parte opposta, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M.
55/2014. In particolare: a) lo scaglione di riferimento è quello previsto per le controversie di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00; b) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
c) si applicano i parametri minimi per ciascuna fase, stante la semplicità e la serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna alla refusione, in favore della parte opposta, Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di Euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 5 di 5