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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza sezione civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 488 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
, con il patrocinio dell'avv. SICA Parte_1 Parte_2
VINCENZO
reclamanti
CONTRO
SIGLA S.R.L. con il patrocinio dell'avv. DE PELLEGRINI CLAUDIA e dell'avv. AMATO SALVATORE
reclamata
E CON L'INTERVENTO
con il patrocinio dell'avv. BLANDINO LEONARDO Controparte_1
CO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, con il patrocinio dell'avv. DI MICELI SALVATORE
terzi intervenuti
OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di fallimento
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente, i sigg.ri e hanno proposto reclamo Pt_1 Pt_2 avverso il provvedimento del 24.11.2023, emesso dal Tribunale di Agrigento, con il quale veniva rigettata la loro domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dichiarata l'inefficacia del provvedimento del 30.05.2023 di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 58/2019 R.G. Es. del Tribunale di Agrigento, relativa all'immobile sito in Licata, via dei Melograni n. 3.
I reclamanti sostengono che il Tribunale di prime cure abbia errato nel ritenere non conveniente il piano rispetto all'alternativa liquidatoria, in particolare in relazione alla posizione del creditore privilegiato ipotecario CO S.p.a. ed abbia altresì errato nel ritenere che l'omissione del credito vantato da da parte dei Controparte_1 consumatori, abbia integrato una diminuzione del passivo con colpa grave che ha precluso ai creditori una partecipazione informata alla procedura sin dalla sua fase iniziale in violazione degli artt. 4, 67, comma 2 CCII - art. 72 CCII. I reclamanti concludono chiedendo che il decreto di diniego di omologazione del piano venga revocato e che venga pronunciata sentenza di omologa del medesimo.
Si sono costituite le società creditrici SIGLA S.R.L. u.s e Controparte_1 [...]
e per essa quale mandataria Controparte_2 [...] er chiedere il rigetto del reclamo. Parte_3
Tanto premesso, con il primo motivo i reclamanti lamentano la violazione degli artt. 67, d. lgs. n. 14/2019 e succ mod. ed int. laddove il Tribunale ha ritenuto inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti, in relazione al requisito della fattibilità giuridica ed economica del piano di ristrutturazione dei debiti anche in relazione all'alternativa liquidatoria.
I reclamanti sostengono che la proposta è conforme all'art. 67, co. 4, CCII e che il Tribunale abbia errato nel ritenere il piano inammissibile.
La censura è infondata.
2 Il Giudice di primo grado ha fatto corretto governo della norma, rilevando con motivazione puntuale come: il pagamento offerto ad CO (€ 80.994,00) corrisponde alla base d'asta della seconda vendita dell'immobile già in esecuzione forzata;
non è previsto alcun riconoscimento per la quota degradata al chirografo, che per legge deve essere trattata come gli altri crediti chirografari, né è previsto un trattamento paritetico;
manca ogni forma di remunerazione per la dilazione di otto anni, che incide sensibilmente sul valore attuale del credito, violando il principio della “soddisfazione non inferiore” rispetto alla liquidazione.
La Cassazione Ord. 22797/2023, non legittima l'azzeramento del valore attuale del credito ma riconosce che la dilazione costituisce una forma di pagamento non integrale, rispetto alla quale il creditore ha diritto di dissentire, con conseguente cram down subordinato a convenienza – nel caso di specie, espressamente esclusa dal Tribunale sulla base di elementi oggettivi.
I reclamanti lamentano che la somma messa a disposizione nel piano (€ 80.994,00) sarebbe più conveniente per CO rispetto alla prosecuzione della procedura esecutiva. Tuttavia, tale tesi è basata su congetture, non su dati certi. La somma proposta non è attualizzata, e la tempistica di otto anni comporta inevitabilmente un abbattimento del valore economico dell'offerta.
Nella procedura esecutiva è già stata fissata una nuova asta, e il Tribunale ha ragionevolmente valutato che, anche in caso di ulteriori ribassi, il valore netto ricavabile per
CO potrebbe risultare quantomeno equivalente, se non superiore, a quello prospettato nel piano, ma in tempi ben più brevi.
I reclamanti omettano del tutto di considerare che, nella proposta, le somme per il pagamento di CO sarebbero corrisposte senza garanzie, e senza un impegno irrevocabile immediatamente eseguibile, in contrasto con quanto normalmente garantito in sede esecutiva.
La pretesa errata quantificazione del credito da parte di CO è irrilevante.
I reclamanti tentano di fondare la maggiore convenienza della proposta sul fatto che CO avrebbe effettuato un conteggio "gonfiato", rispetto a quanto precettato nel 2019. Ma, tale rilievo non scalfisce la valutazione di fondo operata dal Tribunale, basata sul confronto tra il
3 valore del bene ipotecato (e tempi di realizzo) e le condizioni offerte nel piano;
anche accedendo all'importo iniziale precettato, pari a circa € 79.000,00, non vi è comunque integrale soddisfacimento, né per la quota ipotecaria (mancando gli interessi e le spese di lunga durata), né per quella chirografaria;
il pagamento proposto nel piano, senza interessi né garanzie e con una dilazione di otto anni, non è affatto equipollente alla realizzazione tramite esecuzione forzata.
I reclamanti non offrono alcun pagamento per la parte del credito da degradarsi al chirografo e sostengono che “nulla venga sottratto ad CO”. Tale impostazione è erronea in diritto, perché l'art. 67, comma 4, impone che anche la quota chirografaria del credito privilegiato sia soddisfatta proporzionalmente agli altri creditori chirografari. In assenza di tale previsione, l'intero trattamento risulta discriminatorio e la proposta non ammissibile.
L'affermazione secondo cui l'interesse compensativo sarebbe “implicitamente” contenuto nella somma di € 80.994,00 è contraddittoria e infondata: quella somma è solo la base d'asta attuale dell'immobile, non maggiorata di alcun interesse per la dilazione.
Peraltro, la base d'asta non corrisponde al valore effettivamente realizzabile, poiché in esecuzione si procede al rialzo, e la possibilità di pagamento del credito è più rapida e certa.
La giurisprudenza richiede, in caso di dilazione, un'esplicita valorizzazione economica del ritardo, che qui manca del tutto.
La decisione del Tribunale è quindi corretta e ben motivata.
I reclamanti sostengono inoltre che non vi sarebbe colpa grave nella genesi dell'indebitamento in quanto: il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile era sostenibile alla luce del reddito percepito;
l'aumento dei costi derivava da eventi imprevisti e non imputabili al debitore;
il successivo ricorso al credito al consumo era giustificato dalla necessità.
Tuttavia, tale ricostruzione non resiste a un'analisi obiettiva, alla luce di quanto lo stesso reclamante espone: Il mutuo, pari a € 97.000,00, era parte di un'operazione immobiliare cooperativistica di rilevanti proporzioni (€ 2.425.000,00), con evidenti profili di rischio, aggravatisi ben prima della stipula definitiva. Il sovraindebitamento si è originato in un contesto progettuale già compromesso da plurime controversie, espropri contestati,
4 rescissioni, ricorsi giudiziari, revoche di convenzioni comunali e contenziosi interni. Si tratta di una situazione che un soggetto diligente, ancorché privo di specifiche competenze giuridiche, avrebbe potuto e dovuto percepire come altamente incerta e instabile.
L'adesione del al progetto, nonostante tali circostanze critiche fossero già Pt_1 manifeste, integra un comportamento gravemente imprudente, aggravato dall'ulteriore esposizione debitoria mediante credito al consumo, in assenza di concrete possibilità di sostenibilità.
In altri termini, il debitore non si è limitato a subire passivamente una situazione imprevista, ma vi ha attivamente contribuito, perseverando in scelte economicamente insostenibili anche dopo il manifestarsi delle criticità.
La difesa dei reclamanti fonda la presunta meritevolezza sul fatto che il percepisse Pt_1 un reddito annuo di circa € 33.000,00, ritenuto “adeguato” alla sostenibilità del mutuo.
Anche questo argomento è fuorviante e inidoneo a escludere la colpa grave, poiché: quel reddito, pur non trascurabile, non consentiva di far fronte all'impegno del mutuo, alle spese straordinarie intervenute, ai ritardi e ai contenziosi in corso, né tantomeno al successivo ricorso al credito al consumo.
Non è il mero ammontare del reddito a fondare la meritevolezza, bensì la complessiva capacità di pianificazione e gestione del rischio finanziario, che nella condotta del è Pt_1 totalmente mancata.
L'esposizione ulteriore a strumenti di finanziamento oneroso (credito al consumo) non può essere giustificata in termini di necessità, ma è espressione di una condotta azzardata, volta a coprire spese già palesemente insostenibili.
Il reclamante invoca la pronuncia del Tribunale di Torino del 21 marzo 2023, secondo cui la stipula di nuovi finanziamenti in stato di sovraindebitamento non costituirebbe colpa grave quando derivante da situazione di necessità.
Ma tale principio non si applica automaticamente a ogni caso di sovraindebitamento: richiede una rigorosa dimostrazione dell'assenza di alternative ragionevoli e della buona fede del debitore;
non legittima un comportamento reiteratamente imprudente, quale quello del , che ha perseverato nell'impegno economico pur in presenza di segnali evidenti Pt_1
5 di allarme e gravi squilibri finanziari già insorti;
viene formulato in un caso in cui il sovraindebitamento era indotto da eventi patologici estranei alla volontà del debitore (es. perdita di lavoro, malattia, ecc.), circostanze che nel caso di specie non risultano affatto sussistenti.
Il giudizio sulla colpa grave spetta al Tribunale sulla base del concreto comportamento tenuto dal debitore.
Infine, non può omettersi che la colpa grave deve essere valutata ex ante, con riferimento al comportamento tenuto dal debitore nel momento in cui ha assunto l'obbligazione o ha aggravato la propria esposizione.
Il Tribunale ha già valutato gli elementi esposti e li ha ritenuti idonei a fondare una colpa grave, rigettando la proposta.
Il reclamo non offre alcun nuovo elemento fattuale o giuridico idoneo a sovvertire tale valutazione.
La doglianza formulata dai reclamanti in ordine alla pretesa assenza di colpa grave non è quindi supportata da elementi oggettivi idonei a escludere l'imprudenza e la leggerezza nella condotta del e non scalfisce la valutazione già operata dal Tribunale, che ha Pt_1 legittimamente ritenuto insussistente il presupposto soggettivo per l'accesso alle misure del sovraindebitamento.
Il motivo deve essere rigettato.
Con il secondo motivo i reclamanti lamentano la violazione degli art. 70, comma 7, c.c.i.i. laddove il Tribunale ha erroneamente ritenuto la violazione degli artt. 4, 67, comma 2, in relazione all'art. 72 del c.c.i.i. per avere ritenuto omesso un debito e avere diminuito il passivo con colpa grave
Anche questo motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente rilevato la violazione degli obblighi informativi da parte del debitore ex art. 4 C.C.I.I., che impone la piena trasparenza, veridicità e completezza nella rappresentazione della propria situazione debitoria.
Parte reclamante sostiene che il credito era “ignoto” e “non risultante Controparte_1
6 dalle banche dati”, ma tale affermazione non è sufficiente a giustificare l'omissione. Infatti, il credito in questione era di importo rilevante, pari a oltre il 15% dell'intero passivo, quindi non trascurabile.
Il decreto ingiuntivo su cui si fonda il credito era esecutivo e risalente a molti anni prima, tanto da dare luogo ad atto di precetto. È irragionevole sostenere che un soggetto maturo, ex sottufficiale della Marina e già parte attiva di una cooperativa edilizia, non ne avesse memoria o traccia documentale.
L'art. 67 comma 2 C.C.I.I. obbliga il debitore ad elencare tutti i creditori e le somme dovute, non solo quelli “noti” o presenti nelle centrali rischi. Le banche dati non sono fonte esaustiva, e non assolvono all'onere personale di diligenza del debitore.
L'inserimento tardivo del credito nel piano solo dopo la sospensione della procedura esecutiva appare come un comportamento opportunistico e mina la lealtà del procedimento.
Pertanto, non si tratta di un “mero errore scusabile”, ma di omissione qualificabile come colpa grave, soprattutto perché ha compromesso la valutazione iniziale della fattibilità del piano da parte del Tribunale, ha leso la par condicio creditorum, ha inficiato la corretta informazione degli altri creditori, chiamati a pronunciarsi sulla proposta incompleta.
L'art. 72 prevede la revoca o la mancata omologazione del piano nei casi in cui il debitore abbia diminuito il passivo con colpa grave. Il reclamante cerca di escludere tale responsabilità sostenendo di avere “aumentato le somme messe a disposizione dei creditori”, ma ciò non elide l'originaria omissione.
L'aggiunta successiva non cancella il pregiudizio già cagionato: il fatto che la non si CP_1 sia opposta non è rilevante: l'omologazione non è subordinata al consenso dei singoli creditori ma alla legalità del piano e al rispetto degli obblighi informativi.
L'incremento dell'offerta economica non può sanare l'omissione originaria, né surrogare il giudizio prognostico ex ante che il Tribunale era chiamato a compiere sulla base di dati completi.
Il tentativo del reclamante di trasferire la colpa sulla finanziaria (Sigla S.r.l.) è irrilevante nel contesto della procedura. Il debitore resta titolare dell'obbligo di diligenza nella contrazione dell'indebitamento (art. 69, comma 1, C.C.I.I.). Non è sufficiente sostenere che la 7 finanziaria avesse gli strumenti per valutare il merito creditizio. Anzi: Il debitore ha accettato consapevolmente un nuovo finanziamento con cessione del quinto, malgrado la presenza di debiti pregressi e difficoltà economiche già evidenti. L'affermazione che ciò fosse volto a sostituire un prestito precedente con rata più bassa non giustifica la condotta, ma semmai denota persistenza nello stato di sovraindebitamento già in atto.
Il reclamante pone l'accento sull'incremento della percentuale di soddisfazione dei chirografari (dal 6% al 20%) e sulla proposta rivista. Tuttavia: La sostenibilità di un piano non è solo economica, ma anche giuridica. Un piano formulato su basi scorrette o incomplete non può essere omologato, a prescindere dall'entità delle somme poi messe a disposizione.
L'inserimento del credito INPS pignorato da solo dopo udienze e integrazioni CP_3 multiple, e la volontà tardiva di metterlo “a disposizione”, confermano un comportamento non coerente con il requisito della trasparenza.
La decisione del Tribunale di rigettare la proposta e il piano appare del tutto corretta, poiché: il debitore ha violato i doveri di trasparenza, completezza e correttezza informativa;
ha omesso un debito rilevante e solo successivamente ha cercato di sanare la situazione, quando la procedura era già incardinata e parzialmente decisa;
l'intervento riparatorio, pur apprezzabile sotto il profilo della volontà, non elide la colpa grave già verificatasi;
La difesa si fonda su una lettura soggettiva e selettiva delle norme, trascurando che la procedura concorsuale richiede un rigoroso rispetto dell'interesse collettivo dei creditori e non solo della “buona volontà” del debitore.
Il reclamo, dunque, deve essere respinto anche sotto questo profilo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 147 del 2022, vigenti pro tempore, in euro 1.200,00 in favore di ciascuna parte costituita nel presente procedimento oltre spese generali al 15%,
C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002 l'obbligo per la parte reclamante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1. Rigetta il reclamo;
2. Condanna parte reclamante al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in € 1.200,00 in favore di ciascuna parte costituita oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA nella misura di legge;
3. Dà atto dei presupposti ex art. 13 DPR 115/2002;
Così deciso in Palermo il 2.10.2024
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Liberto Porracciolo e dal consigliere relatore dr. Alida Marinuzzi.
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