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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/06/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1761/2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
e , IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Parte_1 Controparte_1
LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, via Popilia, n. 5, presso lo studio dell'avv. Valerio Natale (PEC: , che congiuntamente all'avv. Email_1
Giorgia Falzone (PEC: ) li rappresentano e difendono Email_2 giusta procura in atti. RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso la funzionaria Tiziana Meligrana (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 12/12/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione n. 137/2020 e 137- 1/2020, notificate il 13.11.2020, emesse a titolo di sanzione in ragione dell'accertata illiceità del contratto di appalto stipulato dalla (committente) e Controparte_1 Controparte_3
(appaltatrice). Parte ricorrente deduceva la decadenza dall'azione dell'Ente
[...] ispettivo (ai sensi dell'art. 14 L. 689/81), la liceità del contratto fra le parti, l'omessa ricezione di un preventivo invito a regolarizzare la violazione imputata e l'infondatezza delle risultanze emerse dal verbale di accertamento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “annullare o/e revocare per tutte le ragioni esposte le ordinanze di ingiunzione n. 137/2020 Prot. N. 8069 e n. 137-1 2020 Prot. N. 8070 (doc. n. 2, ordinanza di ingiunzione n. 137-1 2020) emesse dal Capo dell'Ispettorato
1 Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia il 6.11.2020, spedite a mezzo A/R in pari data e ricevute rispettivamente dal sig. in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
e dalla Società il 13.11.2020 per le motivazioni e deduzione sopra esposte ed ogni Controparte_4 atto alle stesse connesso e presupposto;
in ogni caso, annullare o/e revocare il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, n. Verbale unico di Accertamento e Notificazione n. VV00000/2020- 147-02 dell'11.02.2020, presupposto delle ordinanze d'ingiunzione, in quanto insanabilmente viziato nella forma e nel merito;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalla sola parte ricorrente, e con l'espletamento dell'escussione testimoniale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della pretesa riportata dalle ordinanze ingiunzione impugnate.
3. Le deduzioni di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione.
4. Relativamente alla decadenza dall'azione ispettiva, eccepita dal ricorrente, diretta a inficiare la validità dell'ordinanza in ragione dell'omessa ricezione, entro i 90 giorni dalla violazione commessa, di un atto di accertamento, con cui veniva contestata la violazione medesima: secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
4.1. Nel caso in esame, nel caso in esame, non si rileva alcun decorso di detti termini perché, la decorrenza degli stessi è da collocarsi nel momento di chiusura dell'istruttoria ispettiva.
4.2. Come si evince dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente, l'accertamento è stato scaglionato in diverse fasi, l'ultima delle quali si è ravvisata il 5.02.2020, coincidente con l'acquisizione documentale, utile a concludere l'istruttoria, i cui esiti sono stati riportati nel Verbale di accertamento n. VV00000/2019-291-01, notificato il 14.02.2020, entro il termine di 90 giorni.
5. Inoltre, è emerso come la società ricorrente abbia stipulato con la un Controparte_3 contratto di appalto di servizi, in violazione dell'art. 29, comma 1 e art. 18, comma 5bis, D.Lgs. 10.09.200, n. 276, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 08/2016. 5.1. Dall'accesso ispettivo, anche confluito nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. VV00000/2020-147-01, è emerso che la bbia meramente e formalmente assunto dei Parte_2 lavoratori, rimanendo, tuttavia, estranei ai rapporti con i dipendenti, i quali continuavano a ricevere indirizzi sull'organizzazione dell'attività lavorativa direttamente dalla Controparte_1
[...]
2 6. Anche dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio, dai testimoni e Testimone_1 [...]
, si è evinto come fosse la società ricorrente – e, nello specifico, , Tes_2 Parte_1 quale legale rappresentante – ad esercitare il potere di direzione, controllo e coordinamento dei lavoratori, provvedendo alla loro retribuzione o all'organizzazione delle loro ferie.
7. Quando dedotto e documentato dal ricorrente, tuttavia, non risulta utile a provare la presenza effettiva della società appaltatrice ( nei rapporti di lavoro con il personale Controparte_3 dipendente, necessario a dimostrare che il potere datoriale fosse, genuinamente, esercitato direttamente dalla società medesima.
8. La sanzione comminata, pertanto, nei confronti della parte ricorrente risulta legittima, stante l'illiceità, di fatto, del contratto di appalto di servizi stipulato tra la e la Controparte_1 [...]
. Controparte_3
9. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna e (in solido) al pagamento delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere Co in favore di .
Vibo Valentia, 05/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
e , IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE Parte_1 Controparte_1
LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, via Popilia, n. 5, presso lo studio dell'avv. Valerio Natale (PEC: , che congiuntamente all'avv. Email_1
Giorgia Falzone (PEC: ) li rappresentano e difendono Email_2 giusta procura in atti. RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso la funzionaria Tiziana Meligrana (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 12/12/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione n. 137/2020 e 137- 1/2020, notificate il 13.11.2020, emesse a titolo di sanzione in ragione dell'accertata illiceità del contratto di appalto stipulato dalla (committente) e Controparte_1 Controparte_3
(appaltatrice). Parte ricorrente deduceva la decadenza dall'azione dell'Ente
[...] ispettivo (ai sensi dell'art. 14 L. 689/81), la liceità del contratto fra le parti, l'omessa ricezione di un preventivo invito a regolarizzare la violazione imputata e l'infondatezza delle risultanze emerse dal verbale di accertamento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “annullare o/e revocare per tutte le ragioni esposte le ordinanze di ingiunzione n. 137/2020 Prot. N. 8069 e n. 137-1 2020 Prot. N. 8070 (doc. n. 2, ordinanza di ingiunzione n. 137-1 2020) emesse dal Capo dell'Ispettorato
1 Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia il 6.11.2020, spedite a mezzo A/R in pari data e ricevute rispettivamente dal sig. in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
e dalla Società il 13.11.2020 per le motivazioni e deduzione sopra esposte ed ogni Controparte_4 atto alle stesse connesso e presupposto;
in ogni caso, annullare o/e revocare il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, n. Verbale unico di Accertamento e Notificazione n. VV00000/2020- 147-02 dell'11.02.2020, presupposto delle ordinanze d'ingiunzione, in quanto insanabilmente viziato nella forma e nel merito;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalla sola parte ricorrente, e con l'espletamento dell'escussione testimoniale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della pretesa riportata dalle ordinanze ingiunzione impugnate.
3. Le deduzioni di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione.
4. Relativamente alla decadenza dall'azione ispettiva, eccepita dal ricorrente, diretta a inficiare la validità dell'ordinanza in ragione dell'omessa ricezione, entro i 90 giorni dalla violazione commessa, di un atto di accertamento, con cui veniva contestata la violazione medesima: secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
4.1. Nel caso in esame, nel caso in esame, non si rileva alcun decorso di detti termini perché, la decorrenza degli stessi è da collocarsi nel momento di chiusura dell'istruttoria ispettiva.
4.2. Come si evince dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente, l'accertamento è stato scaglionato in diverse fasi, l'ultima delle quali si è ravvisata il 5.02.2020, coincidente con l'acquisizione documentale, utile a concludere l'istruttoria, i cui esiti sono stati riportati nel Verbale di accertamento n. VV00000/2019-291-01, notificato il 14.02.2020, entro il termine di 90 giorni.
5. Inoltre, è emerso come la società ricorrente abbia stipulato con la un Controparte_3 contratto di appalto di servizi, in violazione dell'art. 29, comma 1 e art. 18, comma 5bis, D.Lgs. 10.09.200, n. 276, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 08/2016. 5.1. Dall'accesso ispettivo, anche confluito nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. VV00000/2020-147-01, è emerso che la bbia meramente e formalmente assunto dei Parte_2 lavoratori, rimanendo, tuttavia, estranei ai rapporti con i dipendenti, i quali continuavano a ricevere indirizzi sull'organizzazione dell'attività lavorativa direttamente dalla Controparte_1
[...]
2 6. Anche dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio, dai testimoni e Testimone_1 [...]
, si è evinto come fosse la società ricorrente – e, nello specifico, , Tes_2 Parte_1 quale legale rappresentante – ad esercitare il potere di direzione, controllo e coordinamento dei lavoratori, provvedendo alla loro retribuzione o all'organizzazione delle loro ferie.
7. Quando dedotto e documentato dal ricorrente, tuttavia, non risulta utile a provare la presenza effettiva della società appaltatrice ( nei rapporti di lavoro con il personale Controparte_3 dipendente, necessario a dimostrare che il potere datoriale fosse, genuinamente, esercitato direttamente dalla società medesima.
8. La sanzione comminata, pertanto, nei confronti della parte ricorrente risulta legittima, stante l'illiceità, di fatto, del contratto di appalto di servizi stipulato tra la e la Controparte_1 [...]
. Controparte_3
9. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna e (in solido) al pagamento delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere Co in favore di .
Vibo Valentia, 05/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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