Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/06/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 437/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
PERÙ, il 23/05/1968, residente in ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. STADERINI STEFANO (C.F.
, che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 09/09/1966, residente in , elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. STADERINI STEFANO (C.F. , C.F._2
che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 11/05/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
2 OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“I coniugi vivranno separatamente. A tal fine la SI.ra Parte_1 fisserà la propria residenza in Genova, nell'immobile di Via Piacenza 36 int. 20, mentre il SI. continuerà a vivere nell'appartamento di Genova, Parte_2
Via Spalato 55 int. 11 Sc. D. La figlia maggiorenne vivrà, fissando, Persona_1 altresì la propria residenza anagrafica, presso l'abitazione del padre, in Genova,
Via Spalato 55 int. 11 sc. D, e dal momento in cui la SI.ra , Parte_1 abiterà l'appartamento sito in Genova, Via Piacenza 36/20, prevalentemente presso l'abitazione di quest'ultima.
II Per effetto di quanto sopra la figlia potrà liberamente concordare Persona_1
con i propri genitori le proprie frequentazioni con il genitore non convivente.
III Il SI. e la SI.ra , poiché la figlia Parte_2 Parte_1 [...]
non è ancora economicamente autosufficiente, si assumono l'obbligo di Per_2
mantenere la stessa, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, ognuno secondo le proprie capacità economiche e, quando la figlia abiterà
l'appartamento di ciascuno, essi provvederanno al suo mantenimento senza pretendere alcunché l'uno dall'altro, eccetto quanto in appresso convenuto.
IV Il SI. indipendentemente dal luogo di abitazione della figlia Parte_2
, corrisponderà alla SI.ra , per il mantenimento Persona_2 Parte_1 della stessa l'importo mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo le indicizzazioni ISTAT, da versarsi entro il quindicesimo giorno di ogni mese.
Tale somma è determinata in ragione del fatto che i coniugi riconoscono che il SI. già provvede, con esclusivo onere a proprio carico, al Parte_2 pagamento della retta scolastica, presso un istituto privato, pari ad € 600,00 mensili. Per quanto afferisce alle spese straordinarie, i coniugi dichiarano di fare
3 riferimento al il Protocollo adottato dal Tribunale di Genova in data 15.09.2016, il cui contenuto si richiama integralmente quanto alla loro individuazione.
V Eccetto quanto sopra pattuito, la SI.ra ed il SI. Parte_1 [...]
dichiarano di aver regolato tra loro ogni e qualsiasi ulteriore rapporto Pt_2 patrimoniale e non avere a pretendere alcunché l'uno dall'altro.
VI Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dal momento della sotto- scrizione del ricorso introduttivo.
VII La SI.ra dichiara di aver provveduto ad inoltrare Parte_1
istanza per la variazione della propria residenza anagrafica”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006, Numero 321, Parte
I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, nella camera di conSIlio del 6.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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