Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5942 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 12794/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 13/06/2025, alle ore 9:30, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1 Parte_2
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
È presente per per delega dell'avv. Patrizia Zingone l'avv. Francesco CP_1
Maiorino il quale si riporta ai precedenti atti, ai verbali ed alla memoria conclusiva depositata chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito poiché inammissibile ed infondato e, considerata la tardività del deposito della memoria conclusiva di controparte chiede che la memoria e il suo contenuto sia stralciato dal presente procedimento. Chiede che la causa sia decisa.
È altresì presente l'avvocato Roberto Ilardo per delega dell'avvocato Rosaria
Scala per i signori e il quale si riporta a tutti i propri scritti Parte_3 Parte_2 difensivi di parte chiedendo l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto, eccepito, richiesto e concluso, in quanto privo di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. Rileva, ancora, che i termini assegnati per il deposito delle conclusionali sono termini non perentori. Insiste sull'eccezione di decadenza dell'obbligazione fideiussoria prestata dall'opponente
. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione Parte_2
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 12794/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), elett.te dom.ti alla presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. SCALA ROSARIA (c.f.: ) dal quale C.F._3
sono rapp.ti e difesi;
- Opponenti
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA LAMARMORA 42 CP_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'Avv. ZINGONE PATRIZIA MARIA ROSA (c.f.:
dal quale è rapp.ta e difesa;
C.F._4
- Opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – contratto credito al consumo
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, gli opponenti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2862/2021 (R.G.
8037/2021) emesso dal Tribunale di Napoli in data 7.4.2021, su ricorso di CP_1
quale cessionaria del credito di Negentropy con il quale si ingiunge ad
[...] CP_2
essi opponenti il pagamento della somma di euro 5.001,36 oltre interessi e compe- tenze, quale saldo debitorio del contratto di finanziamento personale n. 1514076
2
per € 8.736,00 da rimborsare in 36 rate mensili per € 290,20 con decorrenza dal
05.11.2009. Allo scopo, hanno eccepito la decadenza dell'obbligazione fideiusso- ria ex art. 1957 c.c. relativamente alla posizione della opponente Parte_2
e la mancanza di prova del credito azionato. Hanno rassegnato le seguenti conclu- sioni: “- IN VIA PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare la decadenza ex art.
1954 cc dell'obbligazione fideiussoria prestata dalla IG.ra . - Parte_2
NEL MERITO, dichiarare illegittimo e pertanto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.2862/2021 del
07.04.2021 emesso dal Tribunale di Napoli, per i motivi di cui in narrativa. Il tut- to con vittoria di spese e competenze di giudizio in favore del sottoscritto procura- tore antistatario”.
Parte opposta, costituita anche nella presente fase di opposizione, ha in- sistito per il rigetto di tutti i motivi di opposizione proposti, rilevando la fondatez- za del proprio diritto di credito. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oppo- sto, ai sensi dell'art. 648 cpc non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
In via principale, nel merito: - rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiunti- vo opposto per il pagamento di euro 5.001,36, oltre alle spese liquidate per la fase monitoria, rimborso forfettario IVA e cpa, In via subordinata - Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo op- posto, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare l'opponente al paga- mento della somma di euro 5.001,36, oltre interessi legali dalla singola scadenza sino al saldo effettivo, e rivalutazione monetaria oppure della maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa nei limiti della competenza del Giu- dice adito. In ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie, I.V.A e C.P.A.”.
Denegata la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., con- cessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, sulle conclusioni rasse- gnate dalle parti, è chiamata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281 sexies
c.p.c.
L'opposizione è fondata.
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Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giu- dizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione so- stanziale di convenuto (ex multis, Cass. 6528/00; 26782/16). Ne consegue che il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt.
633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio
(Cass. 7020/2019).
Pertanto, nell'ipotesi in esame, assumendo la società opposta la veste di attore sostanziale, ed essendo come tale gravata dell'onere della prova, deve essa fornire la prova del credito azionato, gravando sull'opponente, poi, contrastare la domanda dimostrando il fondamento delle eccezioni e delle difese proposte.
Orbene, nella specie, la banca opposta, in uno al contratto di finanzia- mento posto a base della pretesa creditoria azionata (in euro 5.001,36), si è tutta- via limitata a produrre, pur a fronte della specifica eccezione della parte opponen- te circa l'intervenuto pagamento a saldo e stralcio del residuo debito, un mero sal- daconto ex art. 50 TUB privo di alcuna specifica indicazione dello svolgimento del rapporto.
Va pertanto richiamato e confermato quanto condivisibilmente già evi- denziato dal giudice precedente titolare del fascicolo, con l'ordinanza 4.3.2022, ossia che sebbene la certificazione emessa ai sensi dell'art. 50 TUB, laddove non contenente la specifica indicazione dello svolgimento del rapporto, sia idonea per l'emissione del d.i., una volta introdotto il giudizio ordinario di opposizione, lo stesso estratto risulta inidoneo ai fini del compiuto assolvimento dell'onere della prova, laddove, come nella specie, non contenga una comunicazione completa e chiara dello svolgimento del rapporto nel periodo considerato fin dal suo sorgere, ossia l'indicazione del saldo iniziale, di tutte le operazioni del periodo considera- to, del saldo finale, degli addebiti per interessi, commissioni o altro.
Nella presente fattispecie, peraltro, la certificazione ex art. 50 TUB pro- dotta dalla opposta indica movimentazioni del rapporto soltanto dal mese di ago-
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sto 2011, laddove il contratto risulta stipulato nel 2009. Parte opponente, poi, ha specificamente eccepito che nell'estratto conto non tutti i pagamenti effettuati ri- sultano contabilizzati e ha prodotto ricevute di pagamento di euro 1.750,00 (in contanti) di somme effettuate nel 2012 in favore di società incaricata dalla oppo- sta, rispetto alle quali, effettivamente, risulta contabilizzata soltanto la somma di euro 1.000,00.
La parte opposta, in effetti, sia in riferimento alla richiamata ordinanza
4.3.2022, sia in riferimento alle specifiche richieste rivolte dalla parte opponente avanti l'instaurazione del presente giudizio di opposizione (cfr. doc. 1: pec del
29.04.2021 di richiesta di documentazione contabile), non ha ritenuto di specifica- re dettagliatamente, come avrebbe dovuto, le movimentazioni del rapporto di fi- nanziamento in oggetto, dall'inizio del rapporto stesso, 2009, anziché dal 2011.
* * *
Ulteriormente, l'opposizione proposta da va accolta an- Parte_2
che in ragione della fondatezza della eccezione di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
Nella fattispecie, è pacifico e incontestato tra le parti che il contratto di finanziamento posto a fondamento della pretesa creditoria azionata in via monito- ria è intervenuto tra la banca e , ivi rivestendo Parte_1 [...]
dichiaratamente la qualità di garante delle obbligazioni assunte dal pri- Parte_4
mo.
Pertanto, l'obbligazione assunta da va inquadrata Parte_2 nell'ambito della prestazione di mera garanzia/fideiussione e a ciò consegue, evi- dentemente, l'applicazione della disciplina codicistica in materia di fideiussione e, segnatamente, dell'art. 1957 c.c. (disposizione invocata dalla parte opponente) in punto di decadenza dell'azione del creditore verso il fideiussore.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 1957 c.c. il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. Trattasi di disposizione che non risulta pattiziamente derogata nel- la fattispecie e che quindi è senz'altro applicabile. Per consolidato orientamento giurisprudenziale l'istanza del creditore verso il debitore principale deve essere
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necessariamente “giudiziale”, e cioè concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tu- tela processuale, volto ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento delle pre- tese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. 16041/16; 1724/16).
Non costituisce pertanto idonea “istanza” ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale.
Si aggiunga che ai sensi della medesima disposizione il creditore non so- lo deve proporre le sue istanze contro il debitore principale, ma le deve altresì continuare con diligenza. Non è sufficiente, cioè, iniziare l'azione giudiziale, ma essa deve essere e diligentemente coltivata. La disposizione in commento tende a incentivare il creditore ad attivarsi nei confronti del debitore principale, al fine di evitare che il fideiussore rimanga per un tempo potenzialmente indefinito esposto alla escussione della garanzia.
Nel caso di specie il contratto di credito al consumo stipulato il
5.11.2009 prevedeva un piano di rimborso di 36 rate mensili fino al 5.11.2012; con lettera31.8.2011 (in atti) veniva peraltro disposta la decadenza dal beneficio del termine;
il ricorso per decreto ingiuntivo risulta depositato nel 2021. Non è contestato specificamente che nessuna iniziativa giudiziale è stata tempestivamen- te promossa contro il debitore principale.
La società opposta è quindi decaduta da ogni diritto verso il fideiussore.
* * *
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in di- spositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività prestata (forma semplificata in rito della decisione), della complessità bassa delle questioni trattate, con attribuzione all'avv. Rosaria scala, dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2862/2021
(R.G. 8037/2021) emesso dal Tribunale di Napoli in data 7.4.2021 su ricorso di
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- condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che liquida in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.689,00 per compenso, oltre rimb. forf. 15%,iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, udienza 13.6.2025
È verbale, ore 13:50
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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