Corte d'Appello Milano, sentenza 04/09/2025, n. 2443
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Sentenza 4 settembre 2025

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La Corte d'Appello di Milano, Sezione Prima Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa in appello da una società (appellante) avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la sua opposizione a decreto ingiuntivo e confermato tale provvedimento. L'appellante contestava l'importo ingiunto da una società (appellata) per corrispettivi derivanti da un contratto di master franchising e da un collegato contratto di mandato, deducendo l'invalidità del decreto ingiuntivo e l'inadempimento dell'appellata ai propri obblighi contrattuali, con conseguente legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e della sospensione dei pagamenti. Nello specifico, l'appellante sollevava quattro motivi di impugnazione: il primo relativo all'errata interpretazione dell'accordo modificativo del contratto di master franchising e alla mancata ammissione di prove testimoniali; il secondo concernente l'erroneo rigetto dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per inadempimenti al contratto di mandato anteriori al 10 settembre 2019; il terzo relativo all'erroneo rigetto dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per inadempimenti al contratto di master franchising; e il quarto riguardante l'erroneo rigetto dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per inadempimenti al contratto di mandato di secondo livello successivi al 10 settembre 2019. La società appellata, costituendosi, chiedeva l'inammissibilità e il rigetto dell'appello, proponendo altresì appello incidentale condizionato.

La Corte d'Appello, preliminarmente, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata, ritenendo che l'appellante avesse sufficientemente indicato le parti della sentenza impugnata e le proprie doglianze, in conformità all'art. 342 c.p.c. Nel merito, ha accolto il primo motivo di appello, riformando la sentenza di primo grado e accertando che il corrispettivo dovuto per il biennio 2019-2020 era pari ad euro 76.000,00 oltre IVA, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento del credito residuo per l'anno 2019 pari ad euro 11.590,00 IVA inclusa, oltre interessi secondo il d.lgs. 231/2002, e revocando il decreto ingiuntivo opposto. Ha altresì condannato l'appellata alla restituzione delle maggiori somme percepite, oltre interessi legali. Ha rigettato il secondo motivo di appello, ritenendo irrilevanti gli inadempimenti al contratto di mandato anteriori al periodo oggetto di controversia. Ha rigettato il terzo motivo, ritenendo generiche le doglianze relative al know-how, all'inclusione nel piano di sviluppo e alla ristrutturazione dei locali, nonché infondate quelle sui prodotti "private label" e sulle campagne promozionali, non avendo l'appellante provato la rilevanza degli inadempimenti ai fini dell'eccezione ex art. 1460 c.c. Ha infine rigettato il quarto motivo, ritenendo corretta la valutazione del primo giudice circa la mancata allegazione e prova della rilevanza degli inadempimenti relativi alla trasmissione degli accordi quadro con i fornitori. Di conseguenza, il rigetto dei motivi di appello n. 2, 3 e 4 ha assorbito l'appello incidentale. Le spese processuali sono state compensate nella misura della metà e poste per la restante parte a carico dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 04/09/2025, n. 2443
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 2443
    Data del deposito : 4 settembre 2025

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