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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/09/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile così composta:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 182/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Daverio n. 6, presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio dell'avv. Marco Saverio Spolidoro, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Carlo Fiumanò; appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Barozzi n. 1, presso lo CP_1 P.IVA_2 studio dell'avv. Mario Olivieri, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alessandro Pierucci e all'avv. Alberto Caccavale;
appellata
pagina 1 di 22 Avente ad oggetto: contratto di franchising – eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ad integrale riforma della sentenza del Tribunale di
Milano n. 10233/2023 del 19 Dicembre 2023, contrariis rejectis,
NEL MERITO:
accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che la nulla Parte_1
deve alla per le causali di cui al ricorso monitorio avversario e, per gli effetti, revocare, CP_1
annullare o comunque dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale pronuncia;
- accertare e dichiarare l'inadempimento di ai propri obblighi contrattuali nei confronti CP_1
di derivanti dal contratto di Mandato con riferimento al periodo dal 10 Settembre al 31 Parte_1
Dicembre 2019 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento svolta da in via stragiudiziale e della conseguente sospensione dei Parte_1 pagamenti, ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle fatture emesse da in base ai contratti di CP_1
Mandato e di Franchising nello stesso periodo;
- condannare la a restituire, con i relativi interessi calcolati secondo l'art. 1284, comma CP_1
4, cod. civ., tutte le somme corrisposte da in forza del decreto ingiuntivo opposto Parte_1
emesso con clausola di provvisoria esecutività.
IN VIA ISTRUTTORIA:
autorizzare il deposito della Relazione Peritale emessa il 31.01.2022 all'esito dell'Accertamento
Tecnico Preventivo di cui al procedimento R.G. 42400/2019 instaurato da nei Parte_1
confronti di CP_1
ammettere la prova testimoniale di cui ai capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,10, 11, 12 e 13
formulati da nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. depositate nel primo Parte_1
grado di giudizio.
pagina 2 di 22 Con vittoria di onorari e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio oltre alle spese generali, IVA e CPA”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria domanda, ragione, pretesa, istanza o eccezione, per tutti i motivi di cui in atti:
1. dichiarare inammissibile e/o infondato e rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 10233/2023 del Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Dott.ssa Sarah Gravagnola,
emessa a definizione del giudizio R.G. n. 26423/2020 il 18.12.2023, pubblicata il 19.12.2023 e notificata in pari data;
e per l'effetto confermare integralmente detta sentenza, con conseguente rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7801/2020 - R.G. n. 14956/2020 del Tribunale di Milano, nonché di tutte le domande e le istanze comunque formulate da Parte_1
confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannando Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a (già
[...] CP_1 CP_2
, per tutti i titoli e le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, la somma
[...]
complessiva di Euro 57.950, IVA compresa, oltre agli interessi di mora al tasso previsto dal
D.Lgs. n. 231/2002, dalla data di deposito del ricorso fino al saldo, oltre alle spese della procedura monitoria, liquidate in Euro 2.200 per compenso, Euro 406,50 per esborsi, oltre al
15% per spese generali, oltre IVA, CPA e successive spese occorrende;
2. in via di impugnazione incidentale condizionata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di uno o più motivi d'appello di nn. 2-3-4 in parziale riforma della Parte_1
sentenza n. 10233/2023 del Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Dott.ssa Sarah Gravagnola,
emessa a definizione del giudizio R.G. n. 26423/2020 il 18.12.2023, pubblicata il 19.12.2023 e notificata in pari data, accertare e dichiarare che le eccezioni avversarie di inadempimento ex art. 1460 c.c. (sub motivi d'appello nn. 2-3-4) sono inidonee e inefficaci a paralizzare il credito di (già di cui sopra sub punto 1, vista l'intervenuta cessazione di tutti i CP_1 CP_2
rapporti contrattuali inter partes avvenuta in data 31.12.2020;
3. in via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte ammetta la prova per testi sui capitoli avversari già dichiarati inammissibili in primo grado, ammettere la prova per testi anche sul capitolo 13 dedotto in primo grado da (già nella memoria ex CP_1 CP_2
pagina 3 di 22 art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c., nonché abilitare (già alla prova contraria su CP_1 CP_2
tutti i capitoli avversari eventualmente ammessi, con i testi indicati nella predetta memoria.
Senza accettazione del contraddittorio su ogni nuova domanda, deduzione, produzione o istanza istruttoria che fosse eventualmente ex adverso formulata in atti.
Con riserva di dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le conclusioni.
Con vittoria di spese e compensi, oltre ad IVA e CPA come per legge anche in appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 10233/2023 pubblicata in data 19 dicembre 2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“rigetta l'opposizione e, accertata l'infondatezza dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460
c.p.c., rigetta la richiesta di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto che conferma;
condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite che liquida in euro
14.103,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie”.
2. Con la sentenza impugnata, veniva definito il giudizio di opposizione al d.i. n. 7801/2020, emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Milano, con il quale - Pt_1
Società operante in Sicilia che gestisce supermercati (in parte, di sua proprietà e, in parte, quale affiliata a una rete di franchising) - veniva ingiunta da (già CP_1
- Società che gestisce l'insegna “Carrefour” - al pagamento di euro CP_3
57.950,00, quale corrispettivo dovuto in virtù del contratto di “Master franchising”, concluso fra le parti nell'anno 2007 e modificato il 30 ottobre 2015, relativamente ad alcune mensilità dell'anno 2019 – oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 e spese della procedura monitoria.
3. I principali motivi di opposizione erano stati i seguenti:
- innanzi tutto, il fatto che parte opposta avesse ingiunto il pagamento di corrispettivi superiori rispetto a quelli dovuti in base al contratto (e precisamente pari al doppio del dovuto);
pagina 4 di 22 - inoltre, la circostanza che parte opposta si fosse resa inadempiente agli obblighi previsti dal contratto di franchising e dal collegato “contratto di mandato di secondo livello” (in virtù del quale era stata incaricata di concludere “accordi – quadro” con i CP_1
fornitori e negoziare tutte le condizioni contrattuali), opponendo, in particolare, inadempimenti in relazione:
(i) all'omesso / incompleto assortimento merceologico con specifico riferimento al “know
– how” e ai prodotti a marchio;
(ii) al mancato coinvolgimento dell'opponente nel piano di sviluppo per gli anni “2019 –
2020”;
(iii) all'omessa commercializzazione dei prodotti “private label” (= etichetta privata”);
(iv) all'omessa e/o tempestiva comunicazione delle campagne promozionali dei prodotti;
(v) infine, all'omessa e/o tempestiva trasmissione degli “accordi quadro” conclusi con i fornitori.
4. Il primo Giudice riteneva infondati i motivi di opposizione, essenzialmente, in quanto:
- i compensi richiesti erano stati correttamente quantificati da parte opposta, tenuto conto delle previsioni di cui al contratto di master franchising concluso fra le parti e modificato nell'anno 2015 – così escludendo la legittimità del rifiuto al pagamento sollevato da parte opponente ex art. 1460 c.c.;
- gli indicati inadempimenti di (oggi al contratto di master franchising CP_4 CP_1
non risultavano dimostrati, in quanto non si riferivano all'arco temporale azionato da parte opposta nel presente giudizio e relativo al (solo) periodo “10 settembre – 31 dicembre
2019”;
- infine, erano infondati i dedotti inadempimenti al collegato contratto di mandato (con particolare riguardo alla tardiva trasmissione degli “accordi – quadro” con taluni fornitori ovvero all'omessa comunicazione di alcuni di essi), tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi, in relazione al periodo oggetto di controversia (10.09.2019 – 31.12.2019) e non risultando, in ogni caso, allegato lo specifico pregiudizio subito da parte opponente onde poterne apprezzare l'incidenza sull'operatività e la corretta gestione dei punti vendita da parte di . Pt_1
pagina 5 di 22 5. ha interposto appello avverso la sentenza n. 10233/2023, per i seguenti motivi: Parte_1
I^ MOTIVO: “Errata interpretazione dell'accordo modificativo del contratto di master franchising. Mancata ammissione delle testimonianze dedotte da CDS in merito alla genesi degli accordi modificativi”.
II^ MOTIVO: “Erroneo rigetto dell'eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 C.C. Con da CDS in relazione agli inadempimenti di al mandato anteriori al 10 settembre 2019.
Erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.”;
III^ MOTIVO: “Erroneo rigetto dell'eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c. Parte da in relazione agli inadempimenti di al contratto di master franchising. CP_4
Erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.”;
IV^ MOTIVO: “Erroneo rigetto dell'eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c. Parte Con da in relazione agli inadempimenti di al contratto di mandato di secondo livello dopo il 10 settembre 2019. Erronea applicazione dell'art. 2697 cc.”.
6. si è costituita nel presente giudizio, concludendo, in via preliminare, per CP_1
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il suo rigetto e la conferma della sentenza di primo grado, nonché proponendo appello incidentale, condizionato all'accoglimento dei primi tre motivi di appello principale.
7. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 24 aprile 2024, la causa è stata avviata all'udienza del 9 luglio 2025, per la rimessione al collegio, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. In via preliminare, deve essere affrontata la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata da avendo l'appellante riproposto “quanto sostenuto in primo grado, CP_1
senza interessarsi in alcun modo di come le proprie argomentazioni siano state rigettate dal
pagina 6 di 22 Tribunale di Milano” (pg. 9 comparsa); nonché per l'estrema genericità dell'appello, in violazione di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione, così proposta, non sia fondata.
L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che:
“L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i motivi di doglianza che si vanno, di seguito, a esaminare. 2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 7 di 22 I. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per l'erronea interpretazione del contratto di franching, così come modificato nell'anno 2015, con particolare riferimento alla previsione di cui alla clausola n. 5.1.) in ordine alla determinazione dei corrispettivi dovuti dal franchisee.
Si premette che detta clausola, nel testo modificato dalle parti nell'anno 2015, prevede quanto segue:
L'appellante critica la decisione di prime cure nella parte in cui ha interpretato la clausola citata come segue, in relazione all'annualità oggetto di controversia (anno 2019):
“Come è agevole rilevare, al momento della sottoscrizione della proroga del contratto, le parti convenivano la modifica di calcolo e della misura stessa dei compensi, in primo luogo sostituendo
alla previsione di una percentuale del fatturato (compenso proporzionale al volume di acquisti di
CDS) la previsione di una misura fissa ed invariabile, ed inoltre determinando tale misura per
ciascuno degli anni di durata del contratto in importi sempre crescenti passando essa da 50.000 per il 2016 a 56.000 per il 2017 e 65.000 per il 2018.
pagina 8 di 22 Invece per il 2019 e per il 2020, biennio disciplinato unitariamente al punto (iv), secondo la
prospettazione di CDS, le parti si sarebbero accordate per un corrispettivo annuo di euro 38.000, addirittura inferiore a quello previsto per il primo anno di proroga.
Il che appare privo di senso, in quanto l'approssimarsi della scadenza del contratto sotto il profilo commerciale non è idonea a giustificare una riduzione così significativa dei corrispettivi che
dovevano peraltro intendersi remunerativi anche del diritto di esclusiva. Il termine ultimo di
efficacia del contratto può semmai costituire la ragione per la quale per l'anno 2020 le parti non hanno previsto alcun aumento del corrispettivo, a differenza che per i tre anni precedenti,
lasciandolo identico a quello convenuto per il 2019 e cioè di 76.000 euro e sommandosi ad esso in modo da non superare il proprio doppio del biennio (sempre superato negli anni precedenti se
considerati a due a due).
L'interpretazione letterale di una norma pattizia avulsa del complesso lessicale e regolamentare in cui essa è inserita viola, dunque, i più elementari canoni ermeneutici e non è condivisibile poiché
porta a conclusioni palesemente irragionevoli non corrispondenti alla reale intenzione dei contraenti» - (così, pg. 3 sentenza).
L'appellante ritiene tale interpretazione erronea, essenzialmente in quanto:
- la stessa svaluta il dato letterale del contratto - dato che ritiene chiaro - nel senso che, per gli anni 2019 e 2020, a differenza che per gli anni precedenti, è indicato un unico corrispettivo (= euro 76.000,00) e relativo a un intero “biennio”;
- quindi, per gli anni indicati, il compenso non era da intendersi “annuo”, ma – come detto –
“biennale”;
- inoltre, la previsione di un corrispettivo, in favore del franchisor, di entità inferiore rispetto agli anni precedenti, si spiega tenendo conto della dinamica che, in generale. caratterizza il rapporto di franchising: inizialmente, il corrispettivo è più alto perché il franchisor si impegna (fattivamente e/o finanziariamente) per avviare il franchisee nella sua attività; invece, in vista della scadenza del contratto (successivamente alla quale il franchisee avrà nuovi costi da affrontare come insegne, lay out negozio, software e strategie), tale impegno del franchisor si riduce fisiologicamente e, con ciò, si spiega la riduzione dei corrispettivi al medesimo dovuti;
pagina 9 di 22 - infine, il richiamo, da parte del Tribunale, alla disciplina del “contratto di mandato di secondo livello” appare improprio, in quanto quest'ultimo è un contratto (“collegato”, per quanto accertato in primo grado) avente finalità diversa – cioè quella di garantire la gestione accentrata dei contratti con i fornitori – e, in tale caso, la regolazione dei compensi può essere annuale;
- invece, nel contratto di franchising, che si sviluppa in diversi anni e risponde a logiche differenti, la regolazione dei compensi viene modulata sulla base di altri criteri, ivi compreso quello già indicato.
Ciò premesso, la Corte ritiene che il primo motivo di appello sia fondato, per le seguenti principali considerazioni.
I.A. Risulta per tabulas che il contratto di master franchising, come modificato nell'anno 2015, prevedesse, rispetto all'originaria disciplina del 2007, la determinazione dei corrispettivi in misura
“fissa” e non più a “percentuale”, nei termini indicati alla clausola n. 5.1) in precedenza trascritta
(docc. nn. 4 – 7 . Pt_1
Quanto all'interpretazione del punto “(iv)” della clausola citata, mediante l'utilizzo dei tradizionali canoni ermeneutici (artt. 1362 e ss. c.c.), appare fondato ritenere che il corrispettivo ivi indicato, di euro 76.000,00 oltre Iva, fosse stabilito in modo unitario e per l'intero arco temporale compreso fra l' “1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020” e, quindi, per il biennio.
Conforta tale interpretazione, innanzi tutto, il dato letterale del contratto, in base al quale - come detto - si fà riferimento ad “UN” “corrispettivo” “fisso e invariabile” “dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020” – che, pertanto, indica un corrispettivo unitario.
Anche la diversa tecnica redazionale del punto “(iv)”, rispetto a quelli immediatamente precedenti, con la quale si prevede un unico corrispettivo e per un unico arco temporale, porta a ritenere corretta l'interpretazione qui accolta.
Opinando diversamente, non troverebbe spiegazione la diversa formulazione del punto “(iv)”, rispetto alle previsioni per gli anni precedenti e per i quali viene indicato il singolo anno solare
(così, ad esempio, “dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016”, “dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017” e così via). pagina 10 di 22 Sempre dal punto di vista letterale, si osserva come l'utilizzo dei termini di riferimento al
“singolare” – (id est: “un corrispettivO fissO e invariabilE”) – e senza alcun riferimento a “ciascun anno” avvalori detta interpretazione.
Si osserva, inoltre, come le parti risultino essere state molto puntuali e precise nella formulazione di tale disposizione pattizia;
così in ordine all'arco temporale considerato, agli importi e alle scadenze e, di conseguenza, il tenore letterale della stessa appare significativo e da tenere in massima considerazione, ai fini interpretativi.
Ancora, si osserva che la circostanza – evidenziata dal primo Giudice – relativa al fatto che, così opinando, l'entità dei compensi risulterebbe ridotta, per gli anni 2019 e 2020, rispetto ai compensi previsti per gli anni precedenti e che, invece, gli stessi erano stati pattuiti sempre “in aumento”, non appare determinante per le seguenti, principali ragioni.
Da un lato, tenendo conto delle argomentazioni prospettate dall'appellante e cioè che – con l'approssimarsi della scadenza contrattuale – appare ragionevole sostenere che l'attività del franchisor andasse significativamente a ridursi, rispetto a quella iniziale, così da giustificare la riduzione dei compensi, piuttosto che ulteriori aumenti.
Dall'altro lato, in considerazione dell'impegno contrattuale, assunto da in base alle Pt_1 pattuizioni dell'anno 2015 e in virtù delle quali la stessa si impegnava ad aprire in Sicilia – dal
1.1.2017 – almeno due punti vendita ogni anno per sviluppare le insegne “Carrefour Market” e
“Carrefour Express” – ma che “nulla sarà dovuto” da parte del franchisor, “avendo le parti tenuto conto di ciò nelle modifiche dei contratti di master franchising e di mandato agli acquisti”.
Così, invero, veniva stabilito all'art. 5):
pagina 11 di 22 In ragione di ciò, si ritiene maggiormente persuasiva l'interpretazione qui accolta – soprattutto – tenuto conto dell'impegno assunto da all'ulteriore sviluppo di punti vendita ed “avendo Pt_1 le parti tenuto conto di ciò” allorquando si determinavano a modificare i contratti originari.
Su tali basi, la riduzione dei corrispettivi così previsti appare giustificata e non irragionevole.
Né, infine, è dirimente l'eventuale previsione, nel “contratto di mandato di secondo livello”, di un corrispettivo “annuale”, tenuto conto della differente finalità di tale ultimo contratto (cioè negoziare contratti in sede accentrata con i fornitori), così da giustificare la diversità di disciplina.
I.C. Conclusivamente, la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, si accerta che:
- i compensi dovuti, per il biennio 2019 – 2020, da a sono pari ad euro Pt_1 CP_1
76.000,00 + Iva (= euro 92.720,00 con Iva, così come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo);
- quindi, per il solo anno 2019 (che è quello oggetto di controversia) è dovuto l'importo pari ad euro 46.360,00, Iva inclusa;
- considerato che – in base alle allegazioni di cui al monitorio – aveva già corrisposto Pt_1
euro 34.770,00, Iva inclusa, la stessa è tenuta al pagamento del credito residuo, a saldo, di euro
11.590,00 Iva inclusa, oltre agli interessi come da domanda (così specificati nel ricorso per decreto ingiuntivo: “oltre agli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002, dalla data di deposito del presente ricorso fino al saldo” e così accordati dal primo Giudice)3; 3 In ordine al potere del Giudice della cognizione di pronunciare condanna al pagamento di una somma minore rispetto a quella richiesta e senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, si richiama Cass. Civ., III, sentenza n.
1954 del 27.01.2009 in base alla quale:
“non sussiste il vizio di "extrapetizione" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto
pagina 12 di 22 - per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 7801/2020 viene revocato;
- è tenuta alla restituzione delle maggiori somme corrisposte da in relazione CP_1 Pt_1 all'annualità 2019, in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 7801/2020, oltre interessi dal pagamento all'effettiva restituzione.
Ritiene questa Corte che gli interessi vadano applicati al saggio legale (di cui all'art. 1284,
1° comma c.c.) e non al saggio maggiorato (art. 1284, 4° comma, c.c.), come richiesto da parte dell'appellante.
Secondo ampio orientamento, nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado venga riformata, le somme corrisposte in esecuzione di provvedimento immediatamente esecutivo vanno restituite, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento sino al soddisfo, senza che trovi applicazione, in tale caso, la disciplina in tema di indebito e, dunque, escludendosi la rilevanza dello stato di buona o di mala fede dell'accipiens.
Di conseguenza, in relazione alle restituzioni conseguenti alla riforma di un provvedimento giudiziale, non appare applicabile l'orientamento interpretativo formatosi in tema di cc.dd.
“interessi maggiorati” (inaugurato da Cass. Civ. n. 61/2023 e ripreso da Cass. Civ. n. 7677/2025, in base al quale gli interessi maggiorati trovano applicazioni non solo per le obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche per quelle di fonte legale o da fatto illecito), atteso che – in disparte il dibattito interpretativo circa la condivisibilità di tale orientamento estensivo – nel caso di specie, non sussiste il minimo comune denominatore delle fattispecie indicate, ravvisato nello “scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione
dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre” (così Cass. Civ. n. 61/2023 cit).
II. Con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere ritenuto infondata l'eccezione, sollevata da ex art. 1460 c.c., per gli inadempimenti di Pt_1
al contratto di “mandato di secondo livello”, in relazione al periodo anteriore CP_1
al 10 settembre 2019.
dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore”; pagina 13 di 22 L'appellante impugna la sentenza di primo grado, laddove, a pg. 5, ha evidenziato quanto segue:
«In ogni caso tutto quanto allegato da parte opponente in relazione ai fatti dedotti nel giudizio cautelare introdotto con ricorso del 9 settembre 2019 circa asseriti inadempimenti al mandato di
Con anteriormente al settembre 2019 è irrilevante nel presente giudizio, il cui thema decidendum è circoscritto ai presunti inadempimenti verificatesi nel periodo 10 settembre – 31 dicembre 2019 e
non se ne farà pertanto neppure cenno».
Ritiene l'appellante che tale valutazione contraddica quanto rilevato, dal medesimo primo Giudice, in ordine all'esistenza di un collegamento negoziale fra il contratto di master franchising e il contratto di mandato di secondo livello.
L'appellante, in merito ai dedotti inadempimenti, richiama la CTU – depositata all'esito di altro procedimento celebrato fra le parti ex art. 696 bis c.p.c. – evidenziando come, in base alla stessa, risulti essersi appropriata di “benefici di pertinenza della mandante”, a dimostrazione – CP_1
secondo la stessa Società appellante – della gravità dell'inadempimento contrattuale di parte appellata.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza, come proposta, non sia meritevole di accoglimento.
II.A. Innanzi tutto, si premette come il collegamento negoziale (di tipo “funzionale”, si legge a pg.
5 sentenza) fra i citati contratti di “master franchising” e di “mandato di secondo livello” sia stato affermato dalla sentenza impugnata e come, in ordine a tale specifico profilo, non sia stato interposto appello (né principale, né incidentale) – tale che, sul punto, si è formato giudicato interno.
Preso atto di ciò, il tema sotteso alla censura in esame è se e in che termini – nel caso di contratti collegati e conclusi fra soggetti parzialmente diversi – una parte ( possa sollevare Pt_1
eccezione ex art. 1460 c.c., facendo valere l'inadempimento di chi è parte del solo contratto collegato ( . CP_1
Questa Corte osserva, in linea generale, che:
(i) l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. parrebbe astrattamente ammissibile, in quanto il collegamento negoziale, che si caratterizza, tra l'altro, per una “causa unitaria” (dal punto di vista funzionale), oltre che per le singole cause tipiche di ciascun pagina 14 di 22 contratto collegato, suggerisce di accogliere la suddetta interpretazione4: il risultato
economico complesso che le parti perseguono mediante la conclusione di contratti collegati e, quindi, di contratti connessi e coordinati fra loro, porta a concludere nel senso che le vicissitudini dell'uno si possano ripercuotere sull'altro, sia a livello genetico, sia dal punto di vista funzionale.
(ii) Appare quindi superabile la possibile obiezione circa il fatto che l'eccezione di inadempimento – così come nella specie proposta – si fonda sull'inadempimento di un soggetto che è parte del solo contratto collegato, in quanto non si tratta di un “terzo”, ma di una “parte contrattuale”.
(iii) Peraltro, si ritiene che – anche nel caso di contratti collegati – valga il principio generale in base al quale:
“Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. Ne deriva che […]
l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. può essere utilmente fatta valere solo
allorché attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla 4 Così, in relazione a una pur diversa tipologia di contratti collegati aventi “fonte legale” (cfr. art. 125 TUB, nella sua formulazione originaria) e cioè nell'ipotesi di collegamento fra il contratto di credito al consumo concluso dal consumatore con l'intermediario e il contratto di vendita del bene o servizio concluso con altro soggetto, Cass. Civ. n. 33933/2024 ha raggiunto le conclusioni sopra evidenziate.
In termini, circa la possibilità di sollevare eccezione ex art. 1460 c.c. nell'ambito di contratti collegati, si rimanda al principio di diritto affermato da Cass. Civ., Sez. L, sentenza n. 5938/2006:
“L'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico. Pertanto, affinché il principio "inadimplenti non est adimplendum" operi anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro”.
pagina 15 di 22 controprestazione richiesta all'eccipiente e sempre che non vi sia una complessiva irregolarità di esecuzione del contratto” (Cass. Civ. 9.2.2022, n. 4225).
II.B. Orbene, tenuto conto dei principi di diritto in precedenza enunciati, nel merito si osserva come appaia corretta la valutazione del Tribunale di Milano nella parte in cui ha affermato che i dedotti inadempimenti di al “contratto di mandato” – in quanto antecedenti al periodo CP_1
oggetto di controversia (10.09.2019 – 31.12.2019) – siano “irrilevanti” nel presente giudizio.
Invero, il Tribunale risulta avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati al par.
II.A.), evidenziando, in sostanza, la carenza del “nesso di corrispettività” fra i dedotti inadempimenti e la domanda di adempimento contrattuale oggetto di controversia.
Quanto, poi, ai diversi accertamenti di cui al procedimento di istruzione preventiva celebrato fra le parti, questa Corte osserva che le dedotte infedeltà patrimoniali riferite da a Pt_1 CP_1
potranno essere accertate in separato giudizio di piena cognizione – non apparendo, in ogni caso, sufficiente, dal punto di vista dell'allegazione e della prova, la sola produzione in questo giudizio della Ctu.
III. Con il terzo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado laddove – Pt_1
in relazione allo specifico arco temporale oggetto di controversia (come detto:
10.09.2019 – 31.12.2019) – non ha positivamente accertato gli inadempimenti di
al contratto di master franchising, con erronea applicazione del disposto CP_4 di cui all'art. 2697 c.c.
L'appellante, in particolare, lamenta gli inadempimenti dell'appellata, in relazione:
a) all'omessa condivisione del know – how;
b) all'omessa inclusione di al piano di sviluppo 2019/2020 ed all'omessa contribuzione Pt_1
della ristrutturazione dei locali commerciali;
c) quanto ai prodotti “private label”, all'omesso sostegno, aggiornamento e assortimento degli stessi;
d) infine, all'omessa e/o tardiva comunicazione delle campagne promozionali.
pagina 16 di 22 Ciò premesso la Corte ritiene che la censura, così come proposta, non sia meritevole di accoglimento.
III.A. Quanto al know how, la doglianza appare generica, atteso che non risulta chiaro in cosa consista il dedotto inadempimento, fermo restando che risulta avere intrattenuto un lungo Pt_1
rapporto contrattuale con la controparte (dal 2007 al 2020) e risulta aver operato nel settore di interesse, così da essere stata messa in grado – ragionevolmente – di potere esercitare la propria attività commerciale mediante un adeguato “bagaglio” di conoscenze.
Non si comprende, pertanto, l'ambito di tale inadempimento e, in ogni caso, la sua rilevanza ai fini di cui all'art. 1460 c.c.
Quanto al secondo profilo sub b) - (id est: l'omessa inclusione di nel piano di sviluppo e Pt_1
l'omessa contribuzione alla ristrutturazione dei locali) – l'appello appare infondato, in quanto, così come evidenziato dal primo Giudice, tale impegno non risulta essere stato pattuito fra le parti.
Inoltre, i capitoli di prova formulati da parte appellante e richiamati in appello (così, i capitoli nn.
2, 3, 4 memoria istruttoria primo grado) non appaiono astrattamente idonei a dare prova di tale circostanza, in quanto:
- da un lato, si riferiscono a interlocuzioni che sarebbero intercorse fra le parti “nell'anno
2016” e che non risultano essere state formalizzate, a modifica e/o integrazione degli accordi scritti;
- dall'altro, si è accertato – per tutto quanto già evidenziato – che, per l'ultimo biennio (2019
– 2020), il franchisee abbia comunque ottenuto una riduzione del corrispettivo dovuto al franchisor, così da non potersi invocare, da parte dell'appellante, la violazione della buona fede in corso di contratto.
Ancora: in ordine ai prodotti “private label”, si premette come il primo Giudice abbia così motivato, nel rigettare la fondatezza di tale questione:
“Per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti “private label”, gli obblighi assunti dal di consulenza per 1'impostazione dell'assortimento e aggiornamento Controparte_5
merceologico non avevano un contenuto specifico e/o ulteriore o diverso rispetto a quello di prodotti di altro marchio;
obblighi del cui adempimento parte convenuta ha fornito prova
pagina 17 di 22 Parte documentale, producendo l'elenco delle visite effettuate presso i punti vendita di e delle relative check list dal luglio del 2016 ad aprile 2019 (cfr., docc. nn. 23-24), e prova testimoniale che ha dato conto altresì che, anche sul tema dell'assortimento, avevano avuto luogo incontri sia
Parte presso la sede siciliana di che presso la sede centrale o il cui Parte_2
partecipavano più persone in rappresentanza di parte opponente ed inoltre che veniva periodicamente trasmesso anche l'aggiornamento dei listini dei prodotti a marchio Carrefour» -
(pg. 6 sentenza).
L'appellante si limita a criticare la sentenza di primo grado, assumendo che la stessa abbia svalutato l'importanza che l'attività di consulenza svolge per la corretta esecuzione del contratto di franchising.
La doglianza così proposta appare generica, oltre che infondata nella parte in cui chiede l'ammissione delle prove testimoniali formulate ai capitoli nn. 9 – 13 del primo grado5, in quanto generici e, comunque, inidonei a dare prova di come e in che termini tali assunti inadempimenti abbiano inciso sul nesso sinallagmatico ex art. 1460 c.c.
Quanto, infine, al dedotto inadempimento di parte appellata per le omesse e/o tardive comunicazioni delle campagne promozionali, parte appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove, da parte del primo Giudice, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai testi e entrambi dipendenti di – i quali avevano riferito in ordine alle Tes_1 Tes_2 Pt_1 5 I capitoli di prova risultano così formulati:
9) Vero che, nel corso degli anni 2016 – 2019, si sono verificate problematiche in ordine all'assortimento e alla fornitura dei “prodotti a marchio” del Franchisor e, in particolare che, nel corso del tempo, molti fornitori presenti nell'elenco delle referenze fornito da GS/Diperdì hanno cessato la produzione e non sono stati sostituiti?
10) Vero che, nel mese di agosto 2019, a seguito della trasmissione dell'elenco completo delle referenze dei prodotti a Part marchio Carrefour (GS/Diperdì), verificava che, su circa 2000 referenze totali, soltanto 1000 erano presenti nelle anagrafiche CDS, e che solo la metà risultava ancora attiva? (si mostrino al test ei documenti 47, 47A);
11) Vero che, successivamente al 23/04/2019 – dopo che CDS inviò diffida a GS/Diperdì – quest'ultima sostituì il soggetto
referente interlocutore di CDS con il Dott. ? Persona_1
12) Vero che, anche il Dott. non riuscì a risolvere le problematiche segnalate da CDS, da ultimo con la diffida del Per_1
23/04/2019? (si mostri al teste il doc. 16 citazione)
13) Vero che, poco dopo l'assegnazione dell'incarico di referente di CDS, il Sig. fu assegnato ad altre mansioni, Per_1 Part senza che ricevesse alcuna comunicazione da parte del Gruppo Carrefour?
pagina 18 di 22 incomplete o non tempestive comunicazioni delle campagne promozionali indicate (avendo il teste riferito che “venivano comunicati i temi delle attività promozionali;
purtroppo mancavano le specifiche, Tes_1 venivano comunicati soltanto i temi promozionali;
per esempio si comunicava che c'era una promo in radio o in tv però non eravamo a conoscenza di quali prodotti venissero pubblicizzati” e la teste “posso dire che per Tes_2 quanto riguarda il piano marketing non mi arrivava una pianificazione dettagliata ma arrivavano alcune informazioni solo su alcuni progetti e non sempre;
il piano commerciale ossia il Plan Com non mi arrivava;
il Plan
Com non è che altro che un calendario delle date dei volantini, ma soprattutto delle strategie marketing;
a me arrivavano solo alcune volte delle mail da con delle info sulle strategie, ma a volte non arrivavano e CP_6 Part scoprivamo dai clienti le iniziative promozionali;
non escludo che abbia ricevuto periodicamente il Plan Com;
penso che se le persone di riferimento per ossia e , lo avessero ricevuto me lo CP_1 Tes_3 Per_2 avrebbero girato” – come da verbali di udienza del 4.5.2023 e del 3.2.2023).
Infine, si lamenta la valutazione, fatta dal primo Giudice, di non attendibilità dell'ulteriore teste seppure il medesimo abbia reso dichiarazioni precise in ordine alle incomplete Tes_3
comunicazioni commerciali che venivano fornite dal franchisor ovvero alla loro non tempestività,
analizzando la singola documentazione che gli veniva mostrata e relativa alle campagne pubblicitarie – promozionali (così, verbale udienza del 16.09.2022).
Quindi, l'appellante lamenta che siano state ritenute maggiormente probanti le dichiarazioni del teste indotto dalla controparte (teste , le cui dichiarazioni ritiene essere state, sul punto, CP_6 vaghe e meno precise (avendo il medesimo così dichiarato “confermo la circostanza;
la comunicazione della pianificazione era molto dettagliata ed analitica, con indicazione del claim, degli
incontri, ecc;
successivamente venivano poi inviate comunicazioni di dettaglio con flusso costante,
Parte periodico, programmato e scadenziato per far in modo che potesse aderire alle attività” – cfr. verbale udienza del 16.09.2022).
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la doglianza proposta non sia astrattamente conducente alla valutazione di fondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c., non avendo l'appellante impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui – oltre a ritenere maggiormente persuasive le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato l'avvenuto svolgimento di incontri di aggiornamento e di campagne pubblicitarie – ha altresì evidenziato (pg. 7) come non sia stata data prova della rilevanza dei dedotti inadempimenti e della conseguente proporzionalità dei rifiuti di ai pagamenti dovuti ex art. 1460 c.c. Pt_1
Si ricorda, infatti, che “ai fini della valutazione prevista dall'art. 1460 cod. civ. l'inadempimento della parte viene valutato solo nell'ottica della realizzazione del sinallagma contrattuale, al fine di
pagina 19 di 22 considerarlo o meno giustificato in dipendenza dell'inadempimento dell'altra. Tale valutazione si
esprime in un confronto fra i due inadempimenti e non nell'oggettiva valutazione di ciascuno di essi e può risolversi negativamente sia per il fatto che le prestazioni corrispettive inadempiute
dovessero eseguirsi in tempi diversi (art. 1460, primo comma, cod. civ.), sia perché uno degli inadempimenti non appaia conforme a buona fede. Il piano di valutazione supposto dall'art. 1455
cod. civ. in ordine alla non scarsa importanza dell'inadempimento quale fatto giustificativo della
risoluzione del contratto è, invece, del tutto diverso, giacché non è funzionale all'apprezzamento della realizzazione del sinallagma contrattuale, ma del suo scioglimento e l'inadempimento viene
valutato non comparativamente alla condotta dell'altra parte, bensì nel suo significato oggettivo di impedimento alla realizzazione del sinallagma stesso” (Cass. Civ., III, n.1690/2006; Cass. Civ.,
III, n.26334/2019).
Per tale assorbenti considerazioni, non avendo l'appellante specificamente censurato tale profilo, la doglianza in esame è da respingere.
IV. Con il quarto motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado per Pt_1 avere erroneamente respinto l'eccezione di inadempimento di al “contratto di CP_1 mandato di secondo livello”, in relazione alla trasmissione dei contratti – quadro con i fornitori, avendo così motivato:
“Quanto alla trasmissione degli Accordi Quadro con i fornitori, i testi escussi hanno confermato che gli unici accordi conclusi nel periodo 10/9 — 31/12/2019 sono quelli in numero di 81 prodotti
sub docc. da 17 a 19 ed hanno confermato la correttezza delle date di sottoscrizione definitiva e di trasmissione a mezzo pec, di modo che il termine contrattuale, comunque di carattere non
perentorio, a cui le parti non sembrano avere attribuito alcun carattere di essenzialità, risulta
rispettato nella stragrande maggioranza dei casi. Si osserva inoltre che parte opponente, nelle residuali ipotesi di ritardata comunicazione meticolosamente enucleate dalla difesa, non prova ma
neppure allega quali e quanti specifici pregiudizi le siano concretamente derivati dal lamentato ritardo delle comunicazioni di talché non è neanche possibile apprezzare in quale modo fosse
compromessa l'operatività globale dell'accordo commerciale di gestione dei punti vendita/supermercati CDS» (pg. 7 sentenza).
Rileva l'appellante come, errando, il primo Giudice abbia evidenziato la carenza di prova della
“gravità” dell'inadempimento – sebbene la stessa non sia elemento costitutivo della fattispecie in pagina 20 di 22 esame, essendo la “gravità” requisito essenziale ai soli fini della risoluzione del contratto, non invocata da alcuna parte del presente giudizio.
Inoltre, l'appellante osserva che, a differenza di quanto valutato dal Tribunale, il termine di trasmissione dei contratti quadro doveva considerarsi essenziale, tenuto conto dell'importanza della sua tempestività ai fini dell'attività di programmazione.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la doglianza non sia fondata.
La motivazione data dal primo Giudice appare corretta, non avendo richiesto, ai fini di detta eccezione (art. 1460 c.c.), la prova della “gravità” dell'inadempimento, ma – al contrario – avendo evidenziato (così dovendosi intendere il portato della motivazione sopra trascritta) che l'allora opponente non solo non abbia dato prova, ma non abbia neppure allegato, la rilevanza del dedotto inadempimento nell'ottica della comparazione delle contrapposte prestazioni – si aggiunge – onde valutare la proporzionalità dell'eccezione così proposta rispetto all'inadempimento della contro parte.
L'appellante, sul punto, si è limitata a richiamare (piuttosto genericamente) le esigenze di programmazione aziendale e la necessità, a tali fini, di avere pronta conoscenza di tali “contratti – quadro”, quali allegazioni che, peraltro, si rivelano generiche e insufficienti rispetto alla sospensione dei pagamenti dovuti per l'anno 2019.
Per tali principali ragioni, la censura in esame viene respinta.
V. Il rigetto dei motivi di appello nn. 2, 3, 4 assorbe, per l'affetto, l'appello incidentale proposto da in quanto espressamente condizionato all'accoglimento di uno dei CP_1
motivi indicati.
VI. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese processuali del primo e del secondo grado, così come della fase monitoria, compensate nella misura della metà, vengono poste, per la restante parte, a carico di Pt_1
La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta (che include, solo per il primo grado, la fase istruttoria).
P.Q.M.
pagina 21 di 22 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della Pt_1
sentenza n. 10233/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 19 dicembre 2023, accerta che è tenuta al pagamento in favore di per gli anni 2019 – 2020, della Pt_1 CP_1 somma complessiva pari ad euro 76.000,00, oltre Iva;
per l'effetto, condanna al Pt_1 pagamento, in favore l'anno 2019, del credito residuo pari ad euro 11.590,00, Iva CP_1
inclusa, oltre interessi da calcolarsi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla domanda al soddisfo.
Conferma nel resto;
- condanna alla restituzione, in favore di delle maggiori somme percepite CP_1 Pt_1 rispetto a quelle dovute, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c. dal giorno pagamento sino all'effettiva restituzione;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali di entrambi Pt_1 CP_1
i gradi di giudizio che, compensate nella misura della metà, si liquidano per la restante parte in complessivi euro 12.600,00 (di cui euro 1.100,00 per la fase monitoria, euro
7.000,00 per il primo grado ed euro 4.500,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile così composta:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 182/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Daverio n. 6, presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio dell'avv. Marco Saverio Spolidoro, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Carlo Fiumanò; appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Barozzi n. 1, presso lo CP_1 P.IVA_2 studio dell'avv. Mario Olivieri, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alessandro Pierucci e all'avv. Alberto Caccavale;
appellata
pagina 1 di 22 Avente ad oggetto: contratto di franchising – eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ad integrale riforma della sentenza del Tribunale di
Milano n. 10233/2023 del 19 Dicembre 2023, contrariis rejectis,
NEL MERITO:
accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che la nulla Parte_1
deve alla per le causali di cui al ricorso monitorio avversario e, per gli effetti, revocare, CP_1
annullare o comunque dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale pronuncia;
- accertare e dichiarare l'inadempimento di ai propri obblighi contrattuali nei confronti CP_1
di derivanti dal contratto di Mandato con riferimento al periodo dal 10 Settembre al 31 Parte_1
Dicembre 2019 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento svolta da in via stragiudiziale e della conseguente sospensione dei Parte_1 pagamenti, ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle fatture emesse da in base ai contratti di CP_1
Mandato e di Franchising nello stesso periodo;
- condannare la a restituire, con i relativi interessi calcolati secondo l'art. 1284, comma CP_1
4, cod. civ., tutte le somme corrisposte da in forza del decreto ingiuntivo opposto Parte_1
emesso con clausola di provvisoria esecutività.
IN VIA ISTRUTTORIA:
autorizzare il deposito della Relazione Peritale emessa il 31.01.2022 all'esito dell'Accertamento
Tecnico Preventivo di cui al procedimento R.G. 42400/2019 instaurato da nei Parte_1
confronti di CP_1
ammettere la prova testimoniale di cui ai capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,10, 11, 12 e 13
formulati da nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. depositate nel primo Parte_1
grado di giudizio.
pagina 2 di 22 Con vittoria di onorari e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio oltre alle spese generali, IVA e CPA”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria domanda, ragione, pretesa, istanza o eccezione, per tutti i motivi di cui in atti:
1. dichiarare inammissibile e/o infondato e rigettare l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 10233/2023 del Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Dott.ssa Sarah Gravagnola,
emessa a definizione del giudizio R.G. n. 26423/2020 il 18.12.2023, pubblicata il 19.12.2023 e notificata in pari data;
e per l'effetto confermare integralmente detta sentenza, con conseguente rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7801/2020 - R.G. n. 14956/2020 del Tribunale di Milano, nonché di tutte le domande e le istanze comunque formulate da Parte_1
confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannando Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a (già
[...] CP_1 CP_2
, per tutti i titoli e le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, la somma
[...]
complessiva di Euro 57.950, IVA compresa, oltre agli interessi di mora al tasso previsto dal
D.Lgs. n. 231/2002, dalla data di deposito del ricorso fino al saldo, oltre alle spese della procedura monitoria, liquidate in Euro 2.200 per compenso, Euro 406,50 per esborsi, oltre al
15% per spese generali, oltre IVA, CPA e successive spese occorrende;
2. in via di impugnazione incidentale condizionata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di uno o più motivi d'appello di nn. 2-3-4 in parziale riforma della Parte_1
sentenza n. 10233/2023 del Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Dott.ssa Sarah Gravagnola,
emessa a definizione del giudizio R.G. n. 26423/2020 il 18.12.2023, pubblicata il 19.12.2023 e notificata in pari data, accertare e dichiarare che le eccezioni avversarie di inadempimento ex art. 1460 c.c. (sub motivi d'appello nn. 2-3-4) sono inidonee e inefficaci a paralizzare il credito di (già di cui sopra sub punto 1, vista l'intervenuta cessazione di tutti i CP_1 CP_2
rapporti contrattuali inter partes avvenuta in data 31.12.2020;
3. in via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte ammetta la prova per testi sui capitoli avversari già dichiarati inammissibili in primo grado, ammettere la prova per testi anche sul capitolo 13 dedotto in primo grado da (già nella memoria ex CP_1 CP_2
pagina 3 di 22 art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c., nonché abilitare (già alla prova contraria su CP_1 CP_2
tutti i capitoli avversari eventualmente ammessi, con i testi indicati nella predetta memoria.
Senza accettazione del contraddittorio su ogni nuova domanda, deduzione, produzione o istanza istruttoria che fosse eventualmente ex adverso formulata in atti.
Con riserva di dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le conclusioni.
Con vittoria di spese e compensi, oltre ad IVA e CPA come per legge anche in appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 10233/2023 pubblicata in data 19 dicembre 2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“rigetta l'opposizione e, accertata l'infondatezza dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460
c.p.c., rigetta la richiesta di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto che conferma;
condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite che liquida in euro
14.103,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie”.
2. Con la sentenza impugnata, veniva definito il giudizio di opposizione al d.i. n. 7801/2020, emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Milano, con il quale - Pt_1
Società operante in Sicilia che gestisce supermercati (in parte, di sua proprietà e, in parte, quale affiliata a una rete di franchising) - veniva ingiunta da (già CP_1
- Società che gestisce l'insegna “Carrefour” - al pagamento di euro CP_3
57.950,00, quale corrispettivo dovuto in virtù del contratto di “Master franchising”, concluso fra le parti nell'anno 2007 e modificato il 30 ottobre 2015, relativamente ad alcune mensilità dell'anno 2019 – oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 e spese della procedura monitoria.
3. I principali motivi di opposizione erano stati i seguenti:
- innanzi tutto, il fatto che parte opposta avesse ingiunto il pagamento di corrispettivi superiori rispetto a quelli dovuti in base al contratto (e precisamente pari al doppio del dovuto);
pagina 4 di 22 - inoltre, la circostanza che parte opposta si fosse resa inadempiente agli obblighi previsti dal contratto di franchising e dal collegato “contratto di mandato di secondo livello” (in virtù del quale era stata incaricata di concludere “accordi – quadro” con i CP_1
fornitori e negoziare tutte le condizioni contrattuali), opponendo, in particolare, inadempimenti in relazione:
(i) all'omesso / incompleto assortimento merceologico con specifico riferimento al “know
– how” e ai prodotti a marchio;
(ii) al mancato coinvolgimento dell'opponente nel piano di sviluppo per gli anni “2019 –
2020”;
(iii) all'omessa commercializzazione dei prodotti “private label” (= etichetta privata”);
(iv) all'omessa e/o tempestiva comunicazione delle campagne promozionali dei prodotti;
(v) infine, all'omessa e/o tempestiva trasmissione degli “accordi quadro” conclusi con i fornitori.
4. Il primo Giudice riteneva infondati i motivi di opposizione, essenzialmente, in quanto:
- i compensi richiesti erano stati correttamente quantificati da parte opposta, tenuto conto delle previsioni di cui al contratto di master franchising concluso fra le parti e modificato nell'anno 2015 – così escludendo la legittimità del rifiuto al pagamento sollevato da parte opponente ex art. 1460 c.c.;
- gli indicati inadempimenti di (oggi al contratto di master franchising CP_4 CP_1
non risultavano dimostrati, in quanto non si riferivano all'arco temporale azionato da parte opposta nel presente giudizio e relativo al (solo) periodo “10 settembre – 31 dicembre
2019”;
- infine, erano infondati i dedotti inadempimenti al collegato contratto di mandato (con particolare riguardo alla tardiva trasmissione degli “accordi – quadro” con taluni fornitori ovvero all'omessa comunicazione di alcuni di essi), tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi, in relazione al periodo oggetto di controversia (10.09.2019 – 31.12.2019) e non risultando, in ogni caso, allegato lo specifico pregiudizio subito da parte opponente onde poterne apprezzare l'incidenza sull'operatività e la corretta gestione dei punti vendita da parte di . Pt_1
pagina 5 di 22 5. ha interposto appello avverso la sentenza n. 10233/2023, per i seguenti motivi: Parte_1
I^ MOTIVO: “Errata interpretazione dell'accordo modificativo del contratto di master franchising. Mancata ammissione delle testimonianze dedotte da CDS in merito alla genesi degli accordi modificativi”.
II^ MOTIVO: “Erroneo rigetto dell'eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 C.C. Con da CDS in relazione agli inadempimenti di al mandato anteriori al 10 settembre 2019.
Erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.”;
III^ MOTIVO: “Erroneo rigetto dell'eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c. Parte da in relazione agli inadempimenti di al contratto di master franchising. CP_4
Erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.”;
IV^ MOTIVO: “Erroneo rigetto dell'eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c. Parte Con da in relazione agli inadempimenti di al contratto di mandato di secondo livello dopo il 10 settembre 2019. Erronea applicazione dell'art. 2697 cc.”.
6. si è costituita nel presente giudizio, concludendo, in via preliminare, per CP_1
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il suo rigetto e la conferma della sentenza di primo grado, nonché proponendo appello incidentale, condizionato all'accoglimento dei primi tre motivi di appello principale.
7. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 24 aprile 2024, la causa è stata avviata all'udienza del 9 luglio 2025, per la rimessione al collegio, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. In via preliminare, deve essere affrontata la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata da avendo l'appellante riproposto “quanto sostenuto in primo grado, CP_1
senza interessarsi in alcun modo di come le proprie argomentazioni siano state rigettate dal
pagina 6 di 22 Tribunale di Milano” (pg. 9 comparsa); nonché per l'estrema genericità dell'appello, in violazione di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione, così proposta, non sia fondata.
L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che:
“L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i motivi di doglianza che si vanno, di seguito, a esaminare. 2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 7 di 22 I. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per l'erronea interpretazione del contratto di franching, così come modificato nell'anno 2015, con particolare riferimento alla previsione di cui alla clausola n. 5.1.) in ordine alla determinazione dei corrispettivi dovuti dal franchisee.
Si premette che detta clausola, nel testo modificato dalle parti nell'anno 2015, prevede quanto segue:
L'appellante critica la decisione di prime cure nella parte in cui ha interpretato la clausola citata come segue, in relazione all'annualità oggetto di controversia (anno 2019):
“Come è agevole rilevare, al momento della sottoscrizione della proroga del contratto, le parti convenivano la modifica di calcolo e della misura stessa dei compensi, in primo luogo sostituendo
alla previsione di una percentuale del fatturato (compenso proporzionale al volume di acquisti di
CDS) la previsione di una misura fissa ed invariabile, ed inoltre determinando tale misura per
ciascuno degli anni di durata del contratto in importi sempre crescenti passando essa da 50.000 per il 2016 a 56.000 per il 2017 e 65.000 per il 2018.
pagina 8 di 22 Invece per il 2019 e per il 2020, biennio disciplinato unitariamente al punto (iv), secondo la
prospettazione di CDS, le parti si sarebbero accordate per un corrispettivo annuo di euro 38.000, addirittura inferiore a quello previsto per il primo anno di proroga.
Il che appare privo di senso, in quanto l'approssimarsi della scadenza del contratto sotto il profilo commerciale non è idonea a giustificare una riduzione così significativa dei corrispettivi che
dovevano peraltro intendersi remunerativi anche del diritto di esclusiva. Il termine ultimo di
efficacia del contratto può semmai costituire la ragione per la quale per l'anno 2020 le parti non hanno previsto alcun aumento del corrispettivo, a differenza che per i tre anni precedenti,
lasciandolo identico a quello convenuto per il 2019 e cioè di 76.000 euro e sommandosi ad esso in modo da non superare il proprio doppio del biennio (sempre superato negli anni precedenti se
considerati a due a due).
L'interpretazione letterale di una norma pattizia avulsa del complesso lessicale e regolamentare in cui essa è inserita viola, dunque, i più elementari canoni ermeneutici e non è condivisibile poiché
porta a conclusioni palesemente irragionevoli non corrispondenti alla reale intenzione dei contraenti» - (così, pg. 3 sentenza).
L'appellante ritiene tale interpretazione erronea, essenzialmente in quanto:
- la stessa svaluta il dato letterale del contratto - dato che ritiene chiaro - nel senso che, per gli anni 2019 e 2020, a differenza che per gli anni precedenti, è indicato un unico corrispettivo (= euro 76.000,00) e relativo a un intero “biennio”;
- quindi, per gli anni indicati, il compenso non era da intendersi “annuo”, ma – come detto –
“biennale”;
- inoltre, la previsione di un corrispettivo, in favore del franchisor, di entità inferiore rispetto agli anni precedenti, si spiega tenendo conto della dinamica che, in generale. caratterizza il rapporto di franchising: inizialmente, il corrispettivo è più alto perché il franchisor si impegna (fattivamente e/o finanziariamente) per avviare il franchisee nella sua attività; invece, in vista della scadenza del contratto (successivamente alla quale il franchisee avrà nuovi costi da affrontare come insegne, lay out negozio, software e strategie), tale impegno del franchisor si riduce fisiologicamente e, con ciò, si spiega la riduzione dei corrispettivi al medesimo dovuti;
pagina 9 di 22 - infine, il richiamo, da parte del Tribunale, alla disciplina del “contratto di mandato di secondo livello” appare improprio, in quanto quest'ultimo è un contratto (“collegato”, per quanto accertato in primo grado) avente finalità diversa – cioè quella di garantire la gestione accentrata dei contratti con i fornitori – e, in tale caso, la regolazione dei compensi può essere annuale;
- invece, nel contratto di franchising, che si sviluppa in diversi anni e risponde a logiche differenti, la regolazione dei compensi viene modulata sulla base di altri criteri, ivi compreso quello già indicato.
Ciò premesso, la Corte ritiene che il primo motivo di appello sia fondato, per le seguenti principali considerazioni.
I.A. Risulta per tabulas che il contratto di master franchising, come modificato nell'anno 2015, prevedesse, rispetto all'originaria disciplina del 2007, la determinazione dei corrispettivi in misura
“fissa” e non più a “percentuale”, nei termini indicati alla clausola n. 5.1) in precedenza trascritta
(docc. nn. 4 – 7 . Pt_1
Quanto all'interpretazione del punto “(iv)” della clausola citata, mediante l'utilizzo dei tradizionali canoni ermeneutici (artt. 1362 e ss. c.c.), appare fondato ritenere che il corrispettivo ivi indicato, di euro 76.000,00 oltre Iva, fosse stabilito in modo unitario e per l'intero arco temporale compreso fra l' “1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020” e, quindi, per il biennio.
Conforta tale interpretazione, innanzi tutto, il dato letterale del contratto, in base al quale - come detto - si fà riferimento ad “UN” “corrispettivo” “fisso e invariabile” “dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020” – che, pertanto, indica un corrispettivo unitario.
Anche la diversa tecnica redazionale del punto “(iv)”, rispetto a quelli immediatamente precedenti, con la quale si prevede un unico corrispettivo e per un unico arco temporale, porta a ritenere corretta l'interpretazione qui accolta.
Opinando diversamente, non troverebbe spiegazione la diversa formulazione del punto “(iv)”, rispetto alle previsioni per gli anni precedenti e per i quali viene indicato il singolo anno solare
(così, ad esempio, “dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016”, “dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017” e così via). pagina 10 di 22 Sempre dal punto di vista letterale, si osserva come l'utilizzo dei termini di riferimento al
“singolare” – (id est: “un corrispettivO fissO e invariabilE”) – e senza alcun riferimento a “ciascun anno” avvalori detta interpretazione.
Si osserva, inoltre, come le parti risultino essere state molto puntuali e precise nella formulazione di tale disposizione pattizia;
così in ordine all'arco temporale considerato, agli importi e alle scadenze e, di conseguenza, il tenore letterale della stessa appare significativo e da tenere in massima considerazione, ai fini interpretativi.
Ancora, si osserva che la circostanza – evidenziata dal primo Giudice – relativa al fatto che, così opinando, l'entità dei compensi risulterebbe ridotta, per gli anni 2019 e 2020, rispetto ai compensi previsti per gli anni precedenti e che, invece, gli stessi erano stati pattuiti sempre “in aumento”, non appare determinante per le seguenti, principali ragioni.
Da un lato, tenendo conto delle argomentazioni prospettate dall'appellante e cioè che – con l'approssimarsi della scadenza contrattuale – appare ragionevole sostenere che l'attività del franchisor andasse significativamente a ridursi, rispetto a quella iniziale, così da giustificare la riduzione dei compensi, piuttosto che ulteriori aumenti.
Dall'altro lato, in considerazione dell'impegno contrattuale, assunto da in base alle Pt_1 pattuizioni dell'anno 2015 e in virtù delle quali la stessa si impegnava ad aprire in Sicilia – dal
1.1.2017 – almeno due punti vendita ogni anno per sviluppare le insegne “Carrefour Market” e
“Carrefour Express” – ma che “nulla sarà dovuto” da parte del franchisor, “avendo le parti tenuto conto di ciò nelle modifiche dei contratti di master franchising e di mandato agli acquisti”.
Così, invero, veniva stabilito all'art. 5):
pagina 11 di 22 In ragione di ciò, si ritiene maggiormente persuasiva l'interpretazione qui accolta – soprattutto – tenuto conto dell'impegno assunto da all'ulteriore sviluppo di punti vendita ed “avendo Pt_1 le parti tenuto conto di ciò” allorquando si determinavano a modificare i contratti originari.
Su tali basi, la riduzione dei corrispettivi così previsti appare giustificata e non irragionevole.
Né, infine, è dirimente l'eventuale previsione, nel “contratto di mandato di secondo livello”, di un corrispettivo “annuale”, tenuto conto della differente finalità di tale ultimo contratto (cioè negoziare contratti in sede accentrata con i fornitori), così da giustificare la diversità di disciplina.
I.C. Conclusivamente, la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, si accerta che:
- i compensi dovuti, per il biennio 2019 – 2020, da a sono pari ad euro Pt_1 CP_1
76.000,00 + Iva (= euro 92.720,00 con Iva, così come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo);
- quindi, per il solo anno 2019 (che è quello oggetto di controversia) è dovuto l'importo pari ad euro 46.360,00, Iva inclusa;
- considerato che – in base alle allegazioni di cui al monitorio – aveva già corrisposto Pt_1
euro 34.770,00, Iva inclusa, la stessa è tenuta al pagamento del credito residuo, a saldo, di euro
11.590,00 Iva inclusa, oltre agli interessi come da domanda (così specificati nel ricorso per decreto ingiuntivo: “oltre agli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002, dalla data di deposito del presente ricorso fino al saldo” e così accordati dal primo Giudice)3; 3 In ordine al potere del Giudice della cognizione di pronunciare condanna al pagamento di una somma minore rispetto a quella richiesta e senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, si richiama Cass. Civ., III, sentenza n.
1954 del 27.01.2009 in base alla quale:
“non sussiste il vizio di "extrapetizione" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto
pagina 12 di 22 - per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 7801/2020 viene revocato;
- è tenuta alla restituzione delle maggiori somme corrisposte da in relazione CP_1 Pt_1 all'annualità 2019, in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 7801/2020, oltre interessi dal pagamento all'effettiva restituzione.
Ritiene questa Corte che gli interessi vadano applicati al saggio legale (di cui all'art. 1284,
1° comma c.c.) e non al saggio maggiorato (art. 1284, 4° comma, c.c.), come richiesto da parte dell'appellante.
Secondo ampio orientamento, nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado venga riformata, le somme corrisposte in esecuzione di provvedimento immediatamente esecutivo vanno restituite, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento sino al soddisfo, senza che trovi applicazione, in tale caso, la disciplina in tema di indebito e, dunque, escludendosi la rilevanza dello stato di buona o di mala fede dell'accipiens.
Di conseguenza, in relazione alle restituzioni conseguenti alla riforma di un provvedimento giudiziale, non appare applicabile l'orientamento interpretativo formatosi in tema di cc.dd.
“interessi maggiorati” (inaugurato da Cass. Civ. n. 61/2023 e ripreso da Cass. Civ. n. 7677/2025, in base al quale gli interessi maggiorati trovano applicazioni non solo per le obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche per quelle di fonte legale o da fatto illecito), atteso che – in disparte il dibattito interpretativo circa la condivisibilità di tale orientamento estensivo – nel caso di specie, non sussiste il minimo comune denominatore delle fattispecie indicate, ravvisato nello “scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione
dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre” (così Cass. Civ. n. 61/2023 cit).
II. Con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere ritenuto infondata l'eccezione, sollevata da ex art. 1460 c.c., per gli inadempimenti di Pt_1
al contratto di “mandato di secondo livello”, in relazione al periodo anteriore CP_1
al 10 settembre 2019.
dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore”; pagina 13 di 22 L'appellante impugna la sentenza di primo grado, laddove, a pg. 5, ha evidenziato quanto segue:
«In ogni caso tutto quanto allegato da parte opponente in relazione ai fatti dedotti nel giudizio cautelare introdotto con ricorso del 9 settembre 2019 circa asseriti inadempimenti al mandato di
Con anteriormente al settembre 2019 è irrilevante nel presente giudizio, il cui thema decidendum è circoscritto ai presunti inadempimenti verificatesi nel periodo 10 settembre – 31 dicembre 2019 e
non se ne farà pertanto neppure cenno».
Ritiene l'appellante che tale valutazione contraddica quanto rilevato, dal medesimo primo Giudice, in ordine all'esistenza di un collegamento negoziale fra il contratto di master franchising e il contratto di mandato di secondo livello.
L'appellante, in merito ai dedotti inadempimenti, richiama la CTU – depositata all'esito di altro procedimento celebrato fra le parti ex art. 696 bis c.p.c. – evidenziando come, in base alla stessa, risulti essersi appropriata di “benefici di pertinenza della mandante”, a dimostrazione – CP_1
secondo la stessa Società appellante – della gravità dell'inadempimento contrattuale di parte appellata.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza, come proposta, non sia meritevole di accoglimento.
II.A. Innanzi tutto, si premette come il collegamento negoziale (di tipo “funzionale”, si legge a pg.
5 sentenza) fra i citati contratti di “master franchising” e di “mandato di secondo livello” sia stato affermato dalla sentenza impugnata e come, in ordine a tale specifico profilo, non sia stato interposto appello (né principale, né incidentale) – tale che, sul punto, si è formato giudicato interno.
Preso atto di ciò, il tema sotteso alla censura in esame è se e in che termini – nel caso di contratti collegati e conclusi fra soggetti parzialmente diversi – una parte ( possa sollevare Pt_1
eccezione ex art. 1460 c.c., facendo valere l'inadempimento di chi è parte del solo contratto collegato ( . CP_1
Questa Corte osserva, in linea generale, che:
(i) l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. parrebbe astrattamente ammissibile, in quanto il collegamento negoziale, che si caratterizza, tra l'altro, per una “causa unitaria” (dal punto di vista funzionale), oltre che per le singole cause tipiche di ciascun pagina 14 di 22 contratto collegato, suggerisce di accogliere la suddetta interpretazione4: il risultato
economico complesso che le parti perseguono mediante la conclusione di contratti collegati e, quindi, di contratti connessi e coordinati fra loro, porta a concludere nel senso che le vicissitudini dell'uno si possano ripercuotere sull'altro, sia a livello genetico, sia dal punto di vista funzionale.
(ii) Appare quindi superabile la possibile obiezione circa il fatto che l'eccezione di inadempimento – così come nella specie proposta – si fonda sull'inadempimento di un soggetto che è parte del solo contratto collegato, in quanto non si tratta di un “terzo”, ma di una “parte contrattuale”.
(iii) Peraltro, si ritiene che – anche nel caso di contratti collegati – valga il principio generale in base al quale:
“Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. Ne deriva che […]
l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. può essere utilmente fatta valere solo
allorché attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla 4 Così, in relazione a una pur diversa tipologia di contratti collegati aventi “fonte legale” (cfr. art. 125 TUB, nella sua formulazione originaria) e cioè nell'ipotesi di collegamento fra il contratto di credito al consumo concluso dal consumatore con l'intermediario e il contratto di vendita del bene o servizio concluso con altro soggetto, Cass. Civ. n. 33933/2024 ha raggiunto le conclusioni sopra evidenziate.
In termini, circa la possibilità di sollevare eccezione ex art. 1460 c.c. nell'ambito di contratti collegati, si rimanda al principio di diritto affermato da Cass. Civ., Sez. L, sentenza n. 5938/2006:
“L'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico. Pertanto, affinché il principio "inadimplenti non est adimplendum" operi anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro”.
pagina 15 di 22 controprestazione richiesta all'eccipiente e sempre che non vi sia una complessiva irregolarità di esecuzione del contratto” (Cass. Civ. 9.2.2022, n. 4225).
II.B. Orbene, tenuto conto dei principi di diritto in precedenza enunciati, nel merito si osserva come appaia corretta la valutazione del Tribunale di Milano nella parte in cui ha affermato che i dedotti inadempimenti di al “contratto di mandato” – in quanto antecedenti al periodo CP_1
oggetto di controversia (10.09.2019 – 31.12.2019) – siano “irrilevanti” nel presente giudizio.
Invero, il Tribunale risulta avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati al par.
II.A.), evidenziando, in sostanza, la carenza del “nesso di corrispettività” fra i dedotti inadempimenti e la domanda di adempimento contrattuale oggetto di controversia.
Quanto, poi, ai diversi accertamenti di cui al procedimento di istruzione preventiva celebrato fra le parti, questa Corte osserva che le dedotte infedeltà patrimoniali riferite da a Pt_1 CP_1
potranno essere accertate in separato giudizio di piena cognizione – non apparendo, in ogni caso, sufficiente, dal punto di vista dell'allegazione e della prova, la sola produzione in questo giudizio della Ctu.
III. Con il terzo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado laddove – Pt_1
in relazione allo specifico arco temporale oggetto di controversia (come detto:
10.09.2019 – 31.12.2019) – non ha positivamente accertato gli inadempimenti di
al contratto di master franchising, con erronea applicazione del disposto CP_4 di cui all'art. 2697 c.c.
L'appellante, in particolare, lamenta gli inadempimenti dell'appellata, in relazione:
a) all'omessa condivisione del know – how;
b) all'omessa inclusione di al piano di sviluppo 2019/2020 ed all'omessa contribuzione Pt_1
della ristrutturazione dei locali commerciali;
c) quanto ai prodotti “private label”, all'omesso sostegno, aggiornamento e assortimento degli stessi;
d) infine, all'omessa e/o tardiva comunicazione delle campagne promozionali.
pagina 16 di 22 Ciò premesso la Corte ritiene che la censura, così come proposta, non sia meritevole di accoglimento.
III.A. Quanto al know how, la doglianza appare generica, atteso che non risulta chiaro in cosa consista il dedotto inadempimento, fermo restando che risulta avere intrattenuto un lungo Pt_1
rapporto contrattuale con la controparte (dal 2007 al 2020) e risulta aver operato nel settore di interesse, così da essere stata messa in grado – ragionevolmente – di potere esercitare la propria attività commerciale mediante un adeguato “bagaglio” di conoscenze.
Non si comprende, pertanto, l'ambito di tale inadempimento e, in ogni caso, la sua rilevanza ai fini di cui all'art. 1460 c.c.
Quanto al secondo profilo sub b) - (id est: l'omessa inclusione di nel piano di sviluppo e Pt_1
l'omessa contribuzione alla ristrutturazione dei locali) – l'appello appare infondato, in quanto, così come evidenziato dal primo Giudice, tale impegno non risulta essere stato pattuito fra le parti.
Inoltre, i capitoli di prova formulati da parte appellante e richiamati in appello (così, i capitoli nn.
2, 3, 4 memoria istruttoria primo grado) non appaiono astrattamente idonei a dare prova di tale circostanza, in quanto:
- da un lato, si riferiscono a interlocuzioni che sarebbero intercorse fra le parti “nell'anno
2016” e che non risultano essere state formalizzate, a modifica e/o integrazione degli accordi scritti;
- dall'altro, si è accertato – per tutto quanto già evidenziato – che, per l'ultimo biennio (2019
– 2020), il franchisee abbia comunque ottenuto una riduzione del corrispettivo dovuto al franchisor, così da non potersi invocare, da parte dell'appellante, la violazione della buona fede in corso di contratto.
Ancora: in ordine ai prodotti “private label”, si premette come il primo Giudice abbia così motivato, nel rigettare la fondatezza di tale questione:
“Per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti “private label”, gli obblighi assunti dal di consulenza per 1'impostazione dell'assortimento e aggiornamento Controparte_5
merceologico non avevano un contenuto specifico e/o ulteriore o diverso rispetto a quello di prodotti di altro marchio;
obblighi del cui adempimento parte convenuta ha fornito prova
pagina 17 di 22 Parte documentale, producendo l'elenco delle visite effettuate presso i punti vendita di e delle relative check list dal luglio del 2016 ad aprile 2019 (cfr., docc. nn. 23-24), e prova testimoniale che ha dato conto altresì che, anche sul tema dell'assortimento, avevano avuto luogo incontri sia
Parte presso la sede siciliana di che presso la sede centrale o il cui Parte_2
partecipavano più persone in rappresentanza di parte opponente ed inoltre che veniva periodicamente trasmesso anche l'aggiornamento dei listini dei prodotti a marchio Carrefour» -
(pg. 6 sentenza).
L'appellante si limita a criticare la sentenza di primo grado, assumendo che la stessa abbia svalutato l'importanza che l'attività di consulenza svolge per la corretta esecuzione del contratto di franchising.
La doglianza così proposta appare generica, oltre che infondata nella parte in cui chiede l'ammissione delle prove testimoniali formulate ai capitoli nn. 9 – 13 del primo grado5, in quanto generici e, comunque, inidonei a dare prova di come e in che termini tali assunti inadempimenti abbiano inciso sul nesso sinallagmatico ex art. 1460 c.c.
Quanto, infine, al dedotto inadempimento di parte appellata per le omesse e/o tardive comunicazioni delle campagne promozionali, parte appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove, da parte del primo Giudice, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai testi e entrambi dipendenti di – i quali avevano riferito in ordine alle Tes_1 Tes_2 Pt_1 5 I capitoli di prova risultano così formulati:
9) Vero che, nel corso degli anni 2016 – 2019, si sono verificate problematiche in ordine all'assortimento e alla fornitura dei “prodotti a marchio” del Franchisor e, in particolare che, nel corso del tempo, molti fornitori presenti nell'elenco delle referenze fornito da GS/Diperdì hanno cessato la produzione e non sono stati sostituiti?
10) Vero che, nel mese di agosto 2019, a seguito della trasmissione dell'elenco completo delle referenze dei prodotti a Part marchio Carrefour (GS/Diperdì), verificava che, su circa 2000 referenze totali, soltanto 1000 erano presenti nelle anagrafiche CDS, e che solo la metà risultava ancora attiva? (si mostrino al test ei documenti 47, 47A);
11) Vero che, successivamente al 23/04/2019 – dopo che CDS inviò diffida a GS/Diperdì – quest'ultima sostituì il soggetto
referente interlocutore di CDS con il Dott. ? Persona_1
12) Vero che, anche il Dott. non riuscì a risolvere le problematiche segnalate da CDS, da ultimo con la diffida del Per_1
23/04/2019? (si mostri al teste il doc. 16 citazione)
13) Vero che, poco dopo l'assegnazione dell'incarico di referente di CDS, il Sig. fu assegnato ad altre mansioni, Per_1 Part senza che ricevesse alcuna comunicazione da parte del Gruppo Carrefour?
pagina 18 di 22 incomplete o non tempestive comunicazioni delle campagne promozionali indicate (avendo il teste riferito che “venivano comunicati i temi delle attività promozionali;
purtroppo mancavano le specifiche, Tes_1 venivano comunicati soltanto i temi promozionali;
per esempio si comunicava che c'era una promo in radio o in tv però non eravamo a conoscenza di quali prodotti venissero pubblicizzati” e la teste “posso dire che per Tes_2 quanto riguarda il piano marketing non mi arrivava una pianificazione dettagliata ma arrivavano alcune informazioni solo su alcuni progetti e non sempre;
il piano commerciale ossia il Plan Com non mi arrivava;
il Plan
Com non è che altro che un calendario delle date dei volantini, ma soprattutto delle strategie marketing;
a me arrivavano solo alcune volte delle mail da con delle info sulle strategie, ma a volte non arrivavano e CP_6 Part scoprivamo dai clienti le iniziative promozionali;
non escludo che abbia ricevuto periodicamente il Plan Com;
penso che se le persone di riferimento per ossia e , lo avessero ricevuto me lo CP_1 Tes_3 Per_2 avrebbero girato” – come da verbali di udienza del 4.5.2023 e del 3.2.2023).
Infine, si lamenta la valutazione, fatta dal primo Giudice, di non attendibilità dell'ulteriore teste seppure il medesimo abbia reso dichiarazioni precise in ordine alle incomplete Tes_3
comunicazioni commerciali che venivano fornite dal franchisor ovvero alla loro non tempestività,
analizzando la singola documentazione che gli veniva mostrata e relativa alle campagne pubblicitarie – promozionali (così, verbale udienza del 16.09.2022).
Quindi, l'appellante lamenta che siano state ritenute maggiormente probanti le dichiarazioni del teste indotto dalla controparte (teste , le cui dichiarazioni ritiene essere state, sul punto, CP_6 vaghe e meno precise (avendo il medesimo così dichiarato “confermo la circostanza;
la comunicazione della pianificazione era molto dettagliata ed analitica, con indicazione del claim, degli
incontri, ecc;
successivamente venivano poi inviate comunicazioni di dettaglio con flusso costante,
Parte periodico, programmato e scadenziato per far in modo che potesse aderire alle attività” – cfr. verbale udienza del 16.09.2022).
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la doglianza proposta non sia astrattamente conducente alla valutazione di fondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c., non avendo l'appellante impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui – oltre a ritenere maggiormente persuasive le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato l'avvenuto svolgimento di incontri di aggiornamento e di campagne pubblicitarie – ha altresì evidenziato (pg. 7) come non sia stata data prova della rilevanza dei dedotti inadempimenti e della conseguente proporzionalità dei rifiuti di ai pagamenti dovuti ex art. 1460 c.c. Pt_1
Si ricorda, infatti, che “ai fini della valutazione prevista dall'art. 1460 cod. civ. l'inadempimento della parte viene valutato solo nell'ottica della realizzazione del sinallagma contrattuale, al fine di
pagina 19 di 22 considerarlo o meno giustificato in dipendenza dell'inadempimento dell'altra. Tale valutazione si
esprime in un confronto fra i due inadempimenti e non nell'oggettiva valutazione di ciascuno di essi e può risolversi negativamente sia per il fatto che le prestazioni corrispettive inadempiute
dovessero eseguirsi in tempi diversi (art. 1460, primo comma, cod. civ.), sia perché uno degli inadempimenti non appaia conforme a buona fede. Il piano di valutazione supposto dall'art. 1455
cod. civ. in ordine alla non scarsa importanza dell'inadempimento quale fatto giustificativo della
risoluzione del contratto è, invece, del tutto diverso, giacché non è funzionale all'apprezzamento della realizzazione del sinallagma contrattuale, ma del suo scioglimento e l'inadempimento viene
valutato non comparativamente alla condotta dell'altra parte, bensì nel suo significato oggettivo di impedimento alla realizzazione del sinallagma stesso” (Cass. Civ., III, n.1690/2006; Cass. Civ.,
III, n.26334/2019).
Per tale assorbenti considerazioni, non avendo l'appellante specificamente censurato tale profilo, la doglianza in esame è da respingere.
IV. Con il quarto motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado per Pt_1 avere erroneamente respinto l'eccezione di inadempimento di al “contratto di CP_1 mandato di secondo livello”, in relazione alla trasmissione dei contratti – quadro con i fornitori, avendo così motivato:
“Quanto alla trasmissione degli Accordi Quadro con i fornitori, i testi escussi hanno confermato che gli unici accordi conclusi nel periodo 10/9 — 31/12/2019 sono quelli in numero di 81 prodotti
sub docc. da 17 a 19 ed hanno confermato la correttezza delle date di sottoscrizione definitiva e di trasmissione a mezzo pec, di modo che il termine contrattuale, comunque di carattere non
perentorio, a cui le parti non sembrano avere attribuito alcun carattere di essenzialità, risulta
rispettato nella stragrande maggioranza dei casi. Si osserva inoltre che parte opponente, nelle residuali ipotesi di ritardata comunicazione meticolosamente enucleate dalla difesa, non prova ma
neppure allega quali e quanti specifici pregiudizi le siano concretamente derivati dal lamentato ritardo delle comunicazioni di talché non è neanche possibile apprezzare in quale modo fosse
compromessa l'operatività globale dell'accordo commerciale di gestione dei punti vendita/supermercati CDS» (pg. 7 sentenza).
Rileva l'appellante come, errando, il primo Giudice abbia evidenziato la carenza di prova della
“gravità” dell'inadempimento – sebbene la stessa non sia elemento costitutivo della fattispecie in pagina 20 di 22 esame, essendo la “gravità” requisito essenziale ai soli fini della risoluzione del contratto, non invocata da alcuna parte del presente giudizio.
Inoltre, l'appellante osserva che, a differenza di quanto valutato dal Tribunale, il termine di trasmissione dei contratti quadro doveva considerarsi essenziale, tenuto conto dell'importanza della sua tempestività ai fini dell'attività di programmazione.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la doglianza non sia fondata.
La motivazione data dal primo Giudice appare corretta, non avendo richiesto, ai fini di detta eccezione (art. 1460 c.c.), la prova della “gravità” dell'inadempimento, ma – al contrario – avendo evidenziato (così dovendosi intendere il portato della motivazione sopra trascritta) che l'allora opponente non solo non abbia dato prova, ma non abbia neppure allegato, la rilevanza del dedotto inadempimento nell'ottica della comparazione delle contrapposte prestazioni – si aggiunge – onde valutare la proporzionalità dell'eccezione così proposta rispetto all'inadempimento della contro parte.
L'appellante, sul punto, si è limitata a richiamare (piuttosto genericamente) le esigenze di programmazione aziendale e la necessità, a tali fini, di avere pronta conoscenza di tali “contratti – quadro”, quali allegazioni che, peraltro, si rivelano generiche e insufficienti rispetto alla sospensione dei pagamenti dovuti per l'anno 2019.
Per tali principali ragioni, la censura in esame viene respinta.
V. Il rigetto dei motivi di appello nn. 2, 3, 4 assorbe, per l'affetto, l'appello incidentale proposto da in quanto espressamente condizionato all'accoglimento di uno dei CP_1
motivi indicati.
VI. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese processuali del primo e del secondo grado, così come della fase monitoria, compensate nella misura della metà, vengono poste, per la restante parte, a carico di Pt_1
La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta (che include, solo per il primo grado, la fase istruttoria).
P.Q.M.
pagina 21 di 22 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della Pt_1
sentenza n. 10233/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 19 dicembre 2023, accerta che è tenuta al pagamento in favore di per gli anni 2019 – 2020, della Pt_1 CP_1 somma complessiva pari ad euro 76.000,00, oltre Iva;
per l'effetto, condanna al Pt_1 pagamento, in favore l'anno 2019, del credito residuo pari ad euro 11.590,00, Iva CP_1
inclusa, oltre interessi da calcolarsi ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla domanda al soddisfo.
Conferma nel resto;
- condanna alla restituzione, in favore di delle maggiori somme percepite CP_1 Pt_1 rispetto a quelle dovute, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c. dal giorno pagamento sino all'effettiva restituzione;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali di entrambi Pt_1 CP_1
i gradi di giudizio che, compensate nella misura della metà, si liquidano per la restante parte in complessivi euro 12.600,00 (di cui euro 1.100,00 per la fase monitoria, euro
7.000,00 per il primo grado ed euro 4.500,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199;