TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6661 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...] e ivi residente in vico San Parte_1
Pantaleo 10, C.F. elettivamente domiciliata in Cagliari, via Sant'Eulalia 27, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Mariangela Maoddi, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, di cittadinanza italiana, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Tulo il 16/08/1964 ed ivi residente in [...]
Resistente contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente : “Voglia il Tribunale adito:
Con riguardo alla domanda di separazione:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
Con riguardo alla domanda di divorzio Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allo scadere dei termini previsti dalla legge 55/2015. 3. Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dell'anagrafe del Comune di Villanova Tulo, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi e per gli effetti del d.P.R.396/2000.
- In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge, e, decorsi i termini di legge, il Controparte_1
divorzio fra loro.
non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 12.03.2025 il Giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto.
La ricorrente presente personalmente ha affermato: “Confermo il contenuto del ricorso. siamo separati di fatto da oltre 10 anni e lui non ha mai voluto addivenire ad una separazione consensuale.
Attualmente vivo a Villanovatulo nel vico Pantaleo 10 in una casa di che risulta formalmente CP_2
assegnata ad entrambi. lui da oltre 10 anni vive altrove sempre in paese. Non mi ha mai versato nulla né io a lui. Io lavoro come operaio di FORESTAS. Lui svolge lavori saltuari. I figli nati dal matrimonio sono da tempo fuori dal nucleo familiare. Non domando nessun assegno di mantenimento.”
Il Giudice all'esito dell'udienza, non essendovi domande oltre quella di pronuncia della separazione, visto l'art. 473 bis 22 c.p.c. ha autorizzato le parti a vivere separatamente. Inoltre, non essendovi necessità di istruzione, su istanza di parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione sulla domanda di separazione con riserva di rimettere ad altra udienza per la domanda di divorzio. .
***
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
. Controparte_1
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Villanova Tulo il 01/12/1967 e , nato a [...] il Controparte_1
16/08/1964, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 11, parte 0, anno 1986 – Villanova Tulo (Nu));
2) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza,
limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Villanova Tulo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
4) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025 nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Mario Farina Dott. Latti Giorgio
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 6661 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...] e ivi residente in vico San Parte_1
Pantaleo 10, C.F. elettivamente domiciliata in Cagliari, via Sant'Eulalia 27, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Mariangela Maoddi, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, di cittadinanza italiana, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Tulo il 16/08/1964 ed ivi residente in [...]
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 9.2.2026, davanti al giudice delegato
Dott. Mario Farina cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Latti Giorgio