Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 7520/2024 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv. CIAVARRO ALESSIO;
− Domicilio: VIA SAN GIORGIO N. 5 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Alessio Ciavarro
CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
− Difesa: Avv. CIFUNI AGOSTINO
− Domicilio: VIA ALDO OGNIBENE 1 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Agostino Cifuni
Decisa a Bologna il 10/04/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per inadempimento dell'obbligo di garanzia dai vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1476 n. 3 C.C. e per violazione dell'obbligo di buona fede, con conseguente condanna della stessa al pagamento della somma di euro 15.800,91 oltre IVA 10% e così complessivamente euro 17.381,00, necessaria all'eliminazione dei vizi sull'immobile di via S. Innocenti 3, Bologna, secondo quanto stabilito dal CTU nell'ATP n. 9140/2023 r.g., oltre al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attore per il prolungato mancato utilizzo dell'interrato e per i disagi abitativi conseguenti all'esecuzione delle opere, nella misura di euro 1.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, in applicazione del criterio equitativo”
1
“respingere le domande avverse per i motivi di cui in narrativa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
allega: Parte_1
- di aver concluso in data 13/09/22 un contratto di compravendita con CP_1
al fine di acquistare un immobile meglio descritto in atti;
[...]
- la presenza di vizi occulti nell'immobile, in particolare di infiltrazioni nel garage, accertati in sede di ATP RG n. 9140/2023 e stimati in euro XXX;
- di aver subito danni ulteriori, sia in ragione del fatto che i costi per l'eliminazione dei vizi sono in realtà superiori, sia per i disagi legati al minore godimento dell'immobile.
Pertanto, chiede che sia condannata al pagamento in Parte_1 Controparte_1 proprio favore della somma liquidata in sede di ATP, ovvero della maggior somma emergente dal giudizio, oltre al risarcimento dei danni da prolungato inutilizzo dell'interrato e dai disagi abitativi conseguenti all'esecuzione delle opere, quantificato in euro 1000,00.
si difende eccependo: Controparte_1
- che era già a conoscenza dei vizi al momento della conclusione Parte_2 del contratto;
- che, in ogni caso, l'attore è decaduto dalla garanzia avendo denunciato i vizi tardivamente (la missiva 16/12/22 è intervenuta un mese dopo rispetto alle
“piogge” che avrebbero reso visibili le macchie di umidità sul soffitto del garage).
Pertanto, chiede il rigetto della domanda. Controparte_1
2.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
Il Tribunale osserva:
2 1) le foto che, nella prospettazione dell'attore, rappresentano lo stato dell'immobile anteriore alla compravendita (dove le infiltrazioni non sono visibili) non sono state specificamente contestate dalla venditrice (nei cui capitoli di prova non si specifica l'entità della macchia, nè tanto meno si fa riferimento all'informazione sulle sue cause, che sarebbero i veri e propri vizi eventualmente conosciuti dall'acquirente);
2) non è possibile dedurre dal tenore della raccomandata del 16/12/22, ove si fa riferimento ai “primi giorni di pioggia”, che tali giorni siano proprio quelli di novembre 2022, individuati dalla convenuta;
3) anche ammesso che siano state le piogge di novembre a determinare le infiltrazioni, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 40814/2021) ha chiarito che la scoperta dei vizi, intesa come dies a quo del termine di decadenza per la loro denuncia, si verifica quando la parte acquisisce un sufficiente grado di consapevolezza in ordine alle loro cause, che può formarsi anche progressivamente e che, nel caso di specie, può dirsi raggiunta solo a seguito dell'analisi effettuata da un esperto (a partire da marzo 2023, sopralluogo del perito di parte);
4) la presenza dei vizi, tempestivamente denunciati dall'attore in ragione di quanto rilevato al punto 3), è stata accertata dal consulente tecnico in sede di ATP, ove la somma necessaria ad intervenire per il ripristino dello stato dei luoghi è stata quantificata in euro 15.200,91 oltre Iva di legge;
5) in sede di contraddittorio tecnico, parte convenuta non ha presentato osservazioni alla bozza di elaborato del CTU;
6) la circostanza, lamentata da parte attrice, del maggior costo degli interventi di eliminazione rispetto a quello stimato dal consulente tecnico è priva di riscontro istruttorio, non essendo sufficiente il deposito di un preventivo di un'impresa. individuata arbitrariamente da parte attrice, e non idoneo a considerarsi rappresentativo del valore di mercato;
7) nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta a a titolo di Parte_1 risarcimento, in quanto il danno da minore godimento (di parte) dell'immobile, già genericamente allegato, risulta sfornito di riscontro istruttorio.
Pertanto, dovrà pagare a euro 15.200,91 più Iva per Controparte_1 Parte_1
l'eliminazione dei vizi, oltre rivalutazione e interessi a far data dal deposito della CTU.
3.
Le spese di lite, ivi compresa la fase di ATP e spese CTP documentate, seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo nel rispetto dei criteri di cui al DM n.147/2022, istruttoria di merito nei minimi.
Spese Ctu, liquidate come in atti, a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede: 3 1) condanna a pagare a euro 15.200,91 più Iva Controparte_1 Parte_1 oltre rivalutazione e interessi a far data dal deposito della CTU;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 8.500,00 (di cui 1.712,37 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
4) spese CTU a definitivo carico di parte convenuta.
Bologna, 10/04/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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