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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6455 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4210/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4210/2023 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), (c.f. C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (c.f. ) nella qualità di esercente C.F._7 Parte_8 C.F._8 la responsabilità genitoriale di (c.f. Persona_1 Controparte_1
), tutti nella qualità di eredi della defunta , assistita e difesa, C.F._9 Parte_9 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luca Vaccaro (c.f. ) e dall'Avv. C.F._10
Benedetta Altobelli (c.f. ) C.F._11
ATTORI
Contro
(p.IVA Controparte_2
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni P.IVA_1
Barile
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note conclusionali depositate per l'udienza del 9.06.2025.
pagina 1 di 21 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , e Parte_1 Controparte_1 Parte_5 Parte_8 Parte_3 con i rispettivi atti di citazione ritualmente notificati in data 10.02.2023, nonchè
[...] [...] con atto di citazione ritualmente notificato il 27.02.2023 e e Pt_6 Parte_7 Parte_4 con atto di citazione ritualmente notificato il 13.02.2023, tutti in proprio e quali Parte_2 eredi di , convenivano in giudizio Parte_9 Controparte_3
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...] asseritamente patiti e patendi in relazione al decesso della de cuius, , ricondotto a Parte_9 negligenza, imprudenza ed imperizia della parte convenuta.
Gli attori evidenziavano:
- che in data 25.10.2018 si recava presso il P.S. dell' per Parte_9 Controparte_4 dolore toracico intermittente dal giorno 24.10.2018, tanto da essere ricoverata presso il suddetto nosocomio dal giorno 26.10.2018 al giorno 16.11.2018 (data in cui veniva dimessa con prescrizione di intervento cardiochirurgico in tempi brevi);
- che in data 7.01.2019, veniva ricoverata presso il reparto di cardiochirurgia Parte_9 dell' dove venivano effettuati gli accertamenti e le cure del caso, Controparte_5 risultando la stessa in condizioni generali buone;
- che in data 8.01.2019, la paziente si trovava in condizioni cliniche stazionarie e nel successivo
9.01.2019 veniva sottoposta all'operazione prescritta;
- che l'equipe medica procedeva ad induzione dell'anestesia con taglio cute e in una prima fase dell'operazione nella scheda anestesiologica intraoperatoria si legge “puntura accidentale della carotide destra nel tentativo di incannulare la giugulare destra. Dopo tamponamento si procede ad incannulare la giugulare sx”;
- che a seguito di tale circostanza la paziente veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di triplo by-pass aortocoronarico in VSA su OM e DX e impianto AMIS su IVA, ed alle ore 13.35 attesa una buona ripresa emodinamica si procedeva ad arresto della CEC, decannulazione ed emostasi, con chiusura delle incisioni;
- che alle ore 15.09 venivano somministrate alla paziente ben 10 sacche di emazie concentrate, atteso lo stato anemico severo con successivo decremento;
- che da tale situazione si evidenziava la presenza di una emorragia in atto, la quale non adeguatamente fronteggiata dai sanitari dell'equipe medica;
- che alle ore 18.10 permanendo lo stato ipotensivo ed a seguito di esami emogasanalitici praticati veniva evidenziata una acidosi metabolica e alle ore 18.48 si aveva il decesso della pazienta;
pagina 2 di 21 - che a seguito del decesso, gli eredi , e Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12 provvedevano a sporgere formale denuncia querela presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli a seguito della quale venivano aperte le indagini e nominata una commissione medica che accertasse l'eventuale responsabilità penale in capo l'equipe operatoria;
- che a seguito di perizia i sanitari accertavano la mancanza di responsabilità penale dei cardiochirurghi, ma non anche dell'anestesista e appuravano comunque l'esistenza di negligenza ed imperizia da parte dell'equipe operatoria;
- che i consulenti medico-legali accertavano la responsabilità dell'ospedale per il decesso di a causa di una ipeoperfusione multiorgano conseguente ad una emorragia massiva;
Parte_9
- che gli attori inviavano a mezzo PEC diffida e messa in mora alla convenuta struttura ospedaliera regolamentane ricevuta ma senza alcun riscontro;
- che gli eredi , e , incardinavano il giudizio Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12 innanzi al Tribunale di Napoli recante R.G. 20238/2020 al fine di ottenere il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale danno tanatologico, o danno morale, del danno "jure haereditatis" e dei danni iure proprio;
- che, la convenuta riconosceva la propria responsabilità per il decesso, CP_2 riconoscendo il risarcimento di tutti i danni ai figli della de cuius e autorizzando la propria compagnia assicuratrice a risarcire i figli dell' come da atto di quietanza che si deposita;
Pt_9
- che in data 16.05.2022, gli attori nella qualità di nipote della defunta , Parte_9 proponeva istanza di mediazione con esito negativo (cfr. all. n. 2 atti di citazione prod.).
Tutto ciò premesso, gli attori chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, della convenuta per il decesso occorso ad Controparte_2 [...]
e per l'effetto, condannare essa convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali Parte_9 nei confronti degli eredi, quantizzati equitativamente (ex art. 1226 e 2056 c.c.) in € 127.487,10 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
inoltre chiedono di condannare, altresì, la convenuta al ristoro del danno morale soggettivo in favore degli attori. Il tutto, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo, materiale ed integrale soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore dei procuratori anticipatari.
Infine, in caso di vittoria, ai sensi degli artt. 59, lett. d) e 60 comma secondo D.P.R. 131/86, gli attori chiedevano di disporre la registrazione a debito della presente sentenza, indicando nella parte convenuta il soggetto nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
Con comparsa del 9.05.2023 si costituiva in giudizio Controparte_3
la quale rassegnava le seguenti conclusioni: in via preliminare di rito accogliere l'eccezione
[...]
pagina 3 di 21 circa la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 e 164 c.p.c.; inoltre, rigettare la domanda attorea attesa la carenza di legittimazione e titolarità attiva dell'istante e comunque, la prescrizione dell'avverso diritto;
nel merito, rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del concludente procuratore antistatario.
Nelle more del giudizio, il fascicolo in trattazione è stato riunito con i seguenti:
1) RG 7028/2023 azionato da;
Parte_6
2) RG 5048/2023 azionato da;
Parte_8
3) RG 5046/2023 azionato da Parte_3
4) RG 4804/2024 azionato da;
Parte_7
5) RG 4802/2023 azionato da e;
Parte_2 Parte_1 Controparte_1
6) RG 4806/2023 azionato da Parte_4
7) RG 4212/2023 azionato da;
Controparte_1
8) RG 4213/2023 azionato da . Parte_5
Il Giudice, quindi, con ordinanza del 4.11.2024, rinviava per conclusioni ex art. 281 sexies al
9.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed in relazione all'eccezione di nullità dell'atto di citazione quale dedotta dalla convenuta per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, essa è certamente da rigettare.
In proposito, mette conto di rilevare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910).
La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. 10926/2023, Cass. 16517/2023, Cass. 27670/2008 e conforme Trib. Napoli 9338/2023, Corte di Appello Venezia 295/2021, Corte Appello Napoli n.
462/2018 e Trib. Roma n. 4525/2018). pagina 4 di 21 Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., che gli atti di citazione siano intellegibili ed idonei alla loro funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
In punto di prova della titolarità attiva si osserva quanto segue. In atti è dato rivenire:
1) Nel giudizio RG 4802/2023 azionato da e Parte_2 Parte_1
, le stesse allegavano al proprio atto di citazione i seguenti documenti: Controparte_1
1. lettera di diffida è messa in mora inviata a mezzo pec con relative ricevute di accettazione e di consegna
2. verbale di mediazione negativo
3. cartella clinica
4. consulenza tecnico medico legale della Commissione Medica nominata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli
5. atto di quietanza tra i sigg.ri , e Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12
6. ordinanza n. 8218/2021 della Corte di cassazione
7. certificato integrale di stato di famiglia della IG.ra Parte_9
8. certificato integrale di stato di famiglia della IG.ra Parte_2
Tuttavia, afferenti alla titolarità attiva sono soltanto il documento n. 7 (in doppia versione e con date di emissione differenti) e 8 nonché ulteriore certificato del comune di Rimini emesso il 14.2.2023; documenti che si riportano di seguito:
pagina 5 di 21 pagina 6 di 21 2) Nel giudizio RG 5046/2023 azionato da la stessa allegava al proprio atto di Parte_3 citazione:
1. lettera di diffida è messa in mora inviata a mezzo pec con relative ricevute di accettazione e di consegna
2. verbale di mediazione negativo
3. cartella clinica
4. consulenza tecnico medico legale della Commissione Medica nominata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli
5. atto di quietanza tra i sigg.ri , e Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12
6. ordinanza n. 8218/2021 della Corte di cassazione
7. certificato integrale di stato di famiglia della IG.ra Parte_9
8. certificato integrale di stato di famiglia della IG.ra Parte_3
Tuttavia, afferenti alla titolarità attiva sono soltanto il documento n. 7(in doppia versione e con date di emissione differenti) e 8. Essi si riportano di seguito:
pagina 7 di 21 -
-
pagina 8 di 21 3) Ancora, nel giudizio RG 4806/2023 azionato da la stessa allegava i seguenti Parte_4 documenti:
1. lettera di diffida è messa in mora inviata a mezzo pec con relative ricevute di accettazione e di consegna
2. verbale di mediazione negativo
3. cartella clinica
4. consulenza tecnico medico legale della Commissione Medica nominata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli
5. atto di quietanza tra i sigg.ri , e Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12
6. ordinanza n. 8218/2021 della Corte di cassazione
7. certificato integrale di stato di famiglia della IG.ra Parte_9
8. certificato integrale di stato di famiglia della IG.ra Parte_4
Afferenti alla titolarità attiva sono soltanto i documenti n. 7 (in doppia copia e con data di emissione differenti) e 8. Essi si riportano di seguito:
pagina 9 di 21 4) Nel giudizio 4213/2023 azionato da , lo stesso allegava i seguenti documenti: Parte_5
1. lettera di diffida è messa in mora inviata a mezzo pec con relative ricevute di accettazione e di consegna
2. verbale di mediazione negativo
3. cartella clinica
4. consulenza tecnico medico legale della Commissione Medica nominata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli
5. atto di quietanza tra i sigg.ri , e Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12
6. ordinanza n. 8218/2021 della Corte di cassazione
7. certificato integrale di stato di famiglia della IG.ra Parte_9
8. certificato integrale di stato di famiglia della IG.ra . Parte_5
Tuttavia, afferenti alla titolarità attiva sono soltanto i documenti n. 7(in doppia versione e con date di emissione differenti) e 8 e che peraltro si riportano di seguito:
pagina 10 di 21 5) Il giudizio RG 4804/2023 azionato da Parte_7
, la stessa allegava i seguenti documenti:
pagina 11 di 21 1. lettera di diffida è messa in mora inviata a mezzo pec con relative ricevute di accettazione e di consegna
2. verbale di mediazione negativo
3. cartella clinica
4. consulenza tecnico medico legale della Commissione Medica nominata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli
5. atto di quietanza tra i sigg.ri , e Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12
6. ordinanza n. 8218/2021 della Corte di cassazione
7. certificato integrale di stato di famiglia della IG.ra Parte_9
8. certificato integrale di stato di famiglia della IG.ra . Parte_7
Afferenti alla titolarità attiva sono soltanto i documenti n. 7 (in doppia versione e con date di emissione differenti) e 8. Essi si riportano di seguito:
pagina 12 di 21 pagina 13 di 21 6) Nel giudizio RG 5048/2023 azionato da nella qualità di esercente la Parte_8 responsabilità genitoriale di lo stesso allegava i seguenti documenti: Persona_2
1. lettera di diffida è messa in mora inviata a mezzo pec con relative ricevute di accettazione e di consegna
2. verbale di mediazione negativo
3. cartella clinica
4. consulenza tecnico medico legale della Commissione Medica nominata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli
5. atto di quietanza tra i sigg.ri , e Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12
6. ordinanza n. 8218/2021 della Corte di cassazione
7. certificato integrale di stato di famiglia della IG.ra Parte_9
8. certificato integrale di stato di famiglia della IG. . Parte_8
Afferenti alla titolarità attiva sono soltanto i documenti n. 7 (in doppia versione e con date di emissione differenti) e 8. Essi si riportano di seguito:
pagina 14 di 21 7) Nel giudizio Rg 4212/2023 azionato da Controparte_1
venivano allegati i seguenti documenti: pagina 15 di 21 1. lettera di diffida è messa in mora inviata a mezzo pec con relative ricevute di accettazione e di consegna
2. verbale di mediazione negativo
3. cartella clinica
4. consulenza tecnico medico legale della Commissione Medica nominata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli
5. atto di quietanza tra i sigg.ri , e Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12
6. ordinanza n. 8218/2021 della Corte di cassazione. - certificato integrale di stato di famiglia della
IG.ra Parte_9
1. certificato integrale di stato di famiglia della IG.ra Parte_9
2. certificato integrale di stato di famiglia della IG.ra Controparte_6 alla titolarità attiva sono soltanto i documenti n. 7 (in doppia copia con data di emissione
[...] differente) e 8. Essi si riportano di seguito:
pagina 16 di 21 pagina 17 di 21 8) Infine, nel giudizio Rg 7028/2023 azionato da venivano allegati i seguenti Parte_6 documenti:
1. lettera di diffida è messa in mora inviata a mezzo pec con relative ricevute di accettazione e di consegna
2. verbale di mediazione negativo
3. cartella clinica
4. consulenza tecnico medico legale della Commissione Medica nominata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli
5. atto di quietanza tra i sigg.ri , e Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12
6. ordinanza n. 8218/2021 della Corte di cassazione
7. certificato integrale di stato di famiglia della IG.ra Controparte_7 alla titolarità attiva sono soltanto il documento n. 7 (in doppia versione e con date di
[...] emissione differenti) nonché il certificato depositato con la memoria 183 VI comma II termine. Essi si riportano di seguito:
pagina 18 di 21 Orbene, non ignora la scrivente che il certificato integrale di famiglia ha validità probatoria ed in proposito, giova evidenziare che secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, l'onere di dimostrare il rapporto di parentela è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II n. 22730 del 11.08.2021).
In ragione di tale consolidato principio, i certificati di famiglia sono idonei a provare il grado di parentela tra il defunto e gli attori (cfr. già in tal sensoCass. n. 14605/2005).
Dalla documentazione in atti, tuttavia, non emerge quale siano i rapporti di parentela che legano il de cuius agli odierni attori;
rapporti che , soli, giustificherebbero l'attribuzione del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale. L'appartenenza ad una medesima famiglia anagrafica, infatti, non costituisce, di per sé, prova dell'esistenza di un legame di parentela tra gli iscritti, posto che ai sensi dell'art. 4, co.1 DPR 223/1989, agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone pagina 19 di 21 legate da non solo da vincoli di matrimonio, unione civile e parentela, ma anche di affinità, adozione, tutela o finanche da semplici vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Questo Giudice non ignora l'orientamento espresso da Cass. Sez. Un. 29.5.2014, n. 12065 secondo cui il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, dovrebbe essere specificamente provato tramite gli atti dello stato civile solo nel caso in cui il rapporto di parentela sia in contestazione sicché, laddove il convenuto non abbia sollevato alcuna obiezione in merito o la abbia sollevata tardivamente in sede di scritti difensivi conclusivi, il vincolo parentale che giustifica la chiamata all'eredità per legge dovrebbe ritenersi positivamente accertato.
Tuttavia, vi è precedente orientamento della stessa Corte regolatrice (cfr. Cass., 29.3.2006, n. 7276;
Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414, Cass., 10.2.1995, n. 1484) a cui peraltro è stato dato seguito anche in pronunce di legittimità successive a quella delle Sezioni Unite (cfr. Cass.
4.12.2014, n. 25655) che osserva in modo logico, coerente e condivisibile che:
a) dalla lettura della sentenza 29.5.2014, n. 12065 risulta che la Cassazione ha dato particolare rilievo al principio di non contestazione, ma essa ha omesso di prendere posizione sulla questione - invece affrontata dalla pregressa e contraria giurisprudenza di legittimità - dell'irrilevanza della non contestazione (la cui ratio è sostanzialmente assimilabile alla mancata risposta all'interrogatorio formale) laddove il fatto da provare sia oggetto, come nella specie, di una disciplina di carattere inderogabile posta a presidio di una corretta devoluzione dell'eredità nelle successioni legittime;
b) la combinazione di due elementi sprovvisti di attitudine probatoria rispetto a uno status indisponibile non può essere logicamente idonea alla formazione di una prova.
Peraltro, nel caso sottoposto all'odierno esame, vi è espressa contestazione della legittimazione degli attori (cfr. pg. 2 e 3 della comparsa di cost. di , e dai Controparte_8 certificati presenti non è dato evincere il rapporto intercorrente tra la paziente deceduta e gli odierni attori. In particolare:
- In relazione al certificato del 17.09.2019 e del 24.3.2023 relativo alla famiglia di
[...]
(cfr. cert. Famiglia all. n. 7 atti di citazione in doppia copia ma con date di emissione Parte_9 Pt_9 differenti);
- al certificato del 14.2.2023 relativo alla famiglia (cfr. cert. Stato di famiglia all.8 atto Pt_3 di citazione ). Pt_3
- al certificato 15.02.2023 relativo a RG 4213/2023 e RG Parte_5 Parte_4
4806/2023 (cfr. all. 8 prod. atto citazione e;
Parte_5 Parte_4
- al certificato del 14.02.2023 relativo a RG 5048/2023 (cfr. all. 8 atto di citazione Parte_8
). Parte_8
pagina 20 di 21 - al certificato de 13.3.2023 relativo ad RG. 7028/23 (cfr. certificato depositato Parte_6 con la memoria 183 VI comma II termine di ). Parte_6
L'unico certificato che consentirebbe alla scrivente di desumere il rapporto di parentela tra i soggetti in esso indicati sarebbe quello del 28.2.23 e relativo a , e Parte_1 Pt_2 Pt_3
Tuttavia, lo stesso – pur idoneo a provare il legame parentale tra i membri del nucleo a cui si riferisce -
risulta inidoneo ad offrire prova in ordine al rapporto tra questi ultimi e la de cuius.
Tutto ciò premesso, la domanda degli attori deve essere rigettata per difetto di prova della titolarità attiva.
Le spese di lite sono a carico degli attori soccombenti e vanno liquidate in favore dell'avvocato della parte convenuta, dichiaratosi antistatario, con applicazione della fascia quinta della tabella n. 2, D. M.
55/2014 come modificato dal DM. 147/2022, comprensiva di tutte le fasi, ed aumentata complessivamente del 50% per presenza di ben 9 parti ulteriori alla prima ed aventi stessa posizione processuale (cfr art. 4, comma 2 ed in tema Cass. n. 100367/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , , in
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_1 solido, al pagamento in favore di della Controparte_2 somma di €. 21.154,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Napoli lì 26/6/25 il Giudice dott.ssa Francesca Console
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