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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4071 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del
16.9.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.,
vertente
TRA
con l'avv. Patrizio Coppotelli Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 conclusioni: come da note scritte in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
in data 2.3.1985 in RT (RM), deducendo: che le parti si sono separate innanzi al Tribunale di Velletri giusta sentenza n. 1531/2022; che
“dall'unione dei coniugi nascevano due figli, che ad oggi sono maggiorenni, sono
economicamente autosufficienti, tanto che entrambi vivono altrove, e
precisamente: nato a [...], in data [...],. e Controparte_2 [...]
nato a [...], in data [...]”. CP_3
2. – Parte ricorrente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “1)
pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto da Parte_1
e 2) disporre che la casa coniugale, sita in Valmontone (RM)
[...] CP_1
alla Via Dei Castagni n. 3, venga assegnata al ricorrente;
3) accertare che ognuno
dei coniugi sia economicamente autosufficiente e disporre che, dei medesimi, l'uno
non avrà nulla a pretendere dall'altro. Con vittoria di spese, competenze ed
onorari di giudizio.”.
3. – , benché ritualmente evocata, non si è costituita in CP_1
giudizio e deve essere dichiarata contumace.
4. – Con ordinanza del 16.9.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il Tribunale rileva in primo luogo che, benché parte ricorrente discorra di scioglimento del matrimonio civile dalle parti contratto, dall'estratto autentico dal registro degli atti di matrimonio emerge che il matrimonio è
stato trascritto nella parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di RT (cfr. estratto in atti dal registro degli atti di
2 matrimonio del Comune di RT dell'anno 1985, numero 2, parte II,
serie A).
Orbene, ai sensi dell'art. 125 dell'Ordinamento dello Stato civile, recato dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nella parte seconda, serie A, del registro degli atti di matrimonio sono trascritti gli atti di matrimonio celebrati nello stesso comune davanti a ministri di culto, con la conseguenza che quello contratto dalle parti, alla stregua delle fede privilegiata dispiegata dall'estratto autentico dal registro degli atti di matrimonio, non costituisce un matrimonio civile, che sarebbe invece stato trascritto nella prima parte del registro degli atti di matrimonio ai sensi dell'art. 124 del citato decreto.
Nondimeno, avendo parte ricorrente manifestato la volontà di pervenire allo scioglimento dell'unione coniugale, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere qualificata nei termini di domanda di cessazione degli effetti civili dello stesso.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale,
concluso con la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1531/2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
3 Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. – Quanto alla domanda articolata da parte ricorrente e volta all'assegnazione della casa familiare, il Collegio osserva che, come ampiamente noto, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità e merito, “La casa familiare deve essere assegnata tenendo
prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni
non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per
garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali
che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni
valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei
coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della
prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del
previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (ex multis,
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25604).
Ebbene, con riguardo alla prole, lo stesso ricorrente ha affermato che
“dall'unione dei coniugi nascevano due figli, che ad oggi sono maggiorenni, sono
economicamente autosufficienti, tanto che entrambi vivono altrove”, con la conseguenza che la domanda di assegnazione della casa familiare, in mancanza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti conviventi, deve essere respinta.
3. – Non devono essere rese ulteriori statuizioni, non essendo state proposte domande volte al riconoscimento di assegno divorzile.
4. – La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 2.3.1985 in RT (RM); Parte_1 CP_1
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RT (RM) di procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di RT, anno 1985, numero 2, parte II, serie A)
ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4071 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del
16.9.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.,
vertente
TRA
con l'avv. Patrizio Coppotelli Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 conclusioni: come da note scritte in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
in data 2.3.1985 in RT (RM), deducendo: che le parti si sono separate innanzi al Tribunale di Velletri giusta sentenza n. 1531/2022; che
“dall'unione dei coniugi nascevano due figli, che ad oggi sono maggiorenni, sono
economicamente autosufficienti, tanto che entrambi vivono altrove, e
precisamente: nato a [...], in data [...],. e Controparte_2 [...]
nato a [...], in data [...]”. CP_3
2. – Parte ricorrente ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “1)
pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto da Parte_1
e 2) disporre che la casa coniugale, sita in Valmontone (RM)
[...] CP_1
alla Via Dei Castagni n. 3, venga assegnata al ricorrente;
3) accertare che ognuno
dei coniugi sia economicamente autosufficiente e disporre che, dei medesimi, l'uno
non avrà nulla a pretendere dall'altro. Con vittoria di spese, competenze ed
onorari di giudizio.”.
3. – , benché ritualmente evocata, non si è costituita in CP_1
giudizio e deve essere dichiarata contumace.
4. – Con ordinanza del 16.9.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il Tribunale rileva in primo luogo che, benché parte ricorrente discorra di scioglimento del matrimonio civile dalle parti contratto, dall'estratto autentico dal registro degli atti di matrimonio emerge che il matrimonio è
stato trascritto nella parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di RT (cfr. estratto in atti dal registro degli atti di
2 matrimonio del Comune di RT dell'anno 1985, numero 2, parte II,
serie A).
Orbene, ai sensi dell'art. 125 dell'Ordinamento dello Stato civile, recato dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nella parte seconda, serie A, del registro degli atti di matrimonio sono trascritti gli atti di matrimonio celebrati nello stesso comune davanti a ministri di culto, con la conseguenza che quello contratto dalle parti, alla stregua delle fede privilegiata dispiegata dall'estratto autentico dal registro degli atti di matrimonio, non costituisce un matrimonio civile, che sarebbe invece stato trascritto nella prima parte del registro degli atti di matrimonio ai sensi dell'art. 124 del citato decreto.
Nondimeno, avendo parte ricorrente manifestato la volontà di pervenire allo scioglimento dell'unione coniugale, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere qualificata nei termini di domanda di cessazione degli effetti civili dello stesso.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale,
concluso con la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1531/2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
3 Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. – Quanto alla domanda articolata da parte ricorrente e volta all'assegnazione della casa familiare, il Collegio osserva che, come ampiamente noto, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità e merito, “La casa familiare deve essere assegnata tenendo
prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni
non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per
garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali
che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni
valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei
coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della
prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del
previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (ex multis,
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25604).
Ebbene, con riguardo alla prole, lo stesso ricorrente ha affermato che
“dall'unione dei coniugi nascevano due figli, che ad oggi sono maggiorenni, sono
economicamente autosufficienti, tanto che entrambi vivono altrove”, con la conseguenza che la domanda di assegnazione della casa familiare, in mancanza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti conviventi, deve essere respinta.
3. – Non devono essere rese ulteriori statuizioni, non essendo state proposte domande volte al riconoscimento di assegno divorzile.
4. – La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 2.3.1985 in RT (RM); Parte_1 CP_1
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RT (RM) di procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di RT, anno 1985, numero 2, parte II, serie A)
ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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