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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 271 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BISCONTI PIERANGELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
BONINI ALESSANDRA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: famiglia di fatto, prima regolamentazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti introduttivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nato il figlio il 07/03/2010. Per_1
1 2. Il presente procedimento, avviato dalla madre con ricorso del 22/01/2025 e nel cui ambito si è ritualmente costituito il padre, concerne la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra i genitori e il figlio minore.
3. E' stata tentata, senza esito, la conciliazione della lite.
4. Non si è proceduto a istruire la causa, già matura per la decisione sulla base delle allegazioni e della documentazione offerta dalle parti nei propri scritti difensivi.
5. Ciò premesso, si dispone, in primo luogo, l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori, non essendo emerso elemento di sorta per derogare a tale ordinario regime (art. 337 ter, terzo comma,
c.c.) che, come noto, concerne poteri decisionali, sì che la domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla madre risulta infondata già sulla base delle sue stesse allegazioni, non risultando occasioni in cui il padre si sia opposto, o anche solo abbia ostacolato la prima, nel compimento di scelte rispondenti all'interesse di . Per_1
La richiesta, insomma, costituisce unicamente strascico della conflittualità personale ancora non sopita tra le parti.
6. Il figlio minore resterà collocato in via prevalente assieme alla madre, come allo stato, presso la quale avrà residenza, soluzione gradita al ragazzo che non sussiste motivo di mutare, come del resto nemmeno il padre ha chiesto di fare.
7. La non esigua distanza che separa le abitazioni dei genitori (circa 90 km percorribili in automobile in circa 1 h e 20 min) impone di concentrare le frequentazioni ordinarie tra e il padre (al fine Per_1
di preservarne concreto rapporto, per certo rispondente all'interesse del minore) nei fine settimana, che dunque il ragazzo trascorrerà con il convenuto 3 volte ogni 4, come meglio indicato in dispositivo.
I vari periodi di vacanza sono invece suddivisi con criterio paritario.
A tale ultimo proposito, merita precisare quanto segue.
Sono del tutto irrilevanti i recenti dissapori tra il figlio e il padre di cui si legge negli atti dei contendenti, dissapori, peraltro, all'evidenza in toto dipendenti dalle modalità deficitarie con cui i genitori hanno gestito la separazione e dalla perdurante, bagatellare, conflittualità che ne caratterizza ancora il rapporto.
Fermo che, naturalmente, non è mai compito del Tribunale insegnare ai genitori a svolgere il proprio ruolo, ma solo fornire un assetto equilibrato di vita (il che ora si fa), ciò è tanto più vero nel caso di specie, che coinvolge un (grande) adolescente come , da tempo quindicenne, nei cui confronti Per_1
rigidi obblighi e stringenti divieti quasi sempre sortiscono effetto contrario a quello desiderato.
Saranno dunque le parti – al pari, del resto, di qualunque genitore anche non separato – a dover trovare risorse e modalità per ricucire eventuali (usuali) fratture e superare temporanei momenti di difficoltà, peraltro fisiologici nel percorso di crescita di ogni adolescente.
2 Sulla base di tali premesse, è insomma evidente che il calendario di frequentazioni stabilito in dispositivo si configuri, nella sostanza, quale mera indicazione per il nucleo, da attuare con intelligente collaborazione, in primis nell'interesse del minore (palesemente a entrambi legato), ma invero anche dei genitori, collaborazione intelligente senza la quale ogni precetto di tal fatta resta, come noto, inerte sulla carta e privo di reale contenuto, a maggior ragione, ripetesi, dato che riguarda un minore dell'età di (il che, oltre tutto, sarà sempre più con l'ulteriore trascorrere del tempo). Per_1
Per tale ragione il ragazzo non è stato ascoltato, risultando l'incombente manifestamente superfluo
(art. 473-bis. 4, secondo comma, c.p.c.).
8. Sul fronte economico, questi sono gli elementi che il Tribunale considera per adottare le statuizioni di seguito indicate:
- l'età di;
Per_1
- le frequentazioni con i genitori disposte e i conseguenti carichi di mantenimento diretto;
- i redditi dei genitori: poco più di euro 1.700,00 mensili la madre e poco più di euro 2.000,00 mensili il padre (importi calcolati sulla base delle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte, doc. 12 la madre e doc. 2 il padre, detraendo dal reddito complessivo esposto, l'imposta netta, le addizionali regionali e comunali e dividendo il tutto per 12 mensilità).
La loro valutazione complessiva conduce il Collegio a obbligare il a versare alla , CP_1 Parte_1
a far data dalla domanda (22/01/2025), euro 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (art. 337 ter, quarto comma, c.c.), oltre alla metà delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo Tribunale, riportato in dispositivo.
L'assegno unico per la prole erogato dall' verrà percepito integralmente dalla madre, genitore CP_2
che attende in via preponderante alle esigenze materiali di . Per_1
9. Inammissibili, infine, le richieste della relative ai costi di mantenimento del cane, che Parte_1
graveranno sul proprietario.
10. L'esito complessivo del giudizio, qualificabile in termini di reciproca soccombenza, giustifica, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. la compensazione integrale delle relative spese.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, dichiarata inammissibile, disattesa e respinta:
1. affida il figlio minore della coppia , nato il [...], a [...] i genitori, dunque in Per_1
modo condiviso;
2. colloca il figlio minore della coppia assieme alla madre nell'abitazione della stessa in Modena, via Gerosa n. 180, presso la quale pure il ragazzo avrà residenza;
3. così regola le frequentazioni tra il figlio minore della coppia e il padre:
3 calendario ordinario: 3 fine settimana ogni 4, dal venerdì dall'uscita da scuola, quando la madre lo accompagnerà dal padre, sino alla domenica sera alle ore 21:30, quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre dopo averlo fatto cenare;
vacanze natalizie: ad anni alternati, o il periodo dal 23 al 30 dicembre, o quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
vacanze pasquali: 3 giorni con ciascun genitore, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; vacanze estive: 3 settimane, di cui massimo due consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 5 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, gli anni pari deciderà la madre e quelli dispari il padre;
nel restante periodo estivo di assenza scolastica si seguirà il calendario ordinario;
4. obbliga il padre a versare alla madre euro 400,00 mensili con decorrenza dal 22/01/2025 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del
25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
4 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente Parte_1 CP_2
l'assegno unico per la prole
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 11/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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