Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 574/2023 R.G.L.
promossa da
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO
MICALI, per procura in atti,
ricorrente,
contro
CP_1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARINA OLLA per procura in atti,
resistente,
Oggetto: Prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 1 e 3, della legge n. 104/92; Indennità di accompagnamento - merito ATPO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Parte_11. Con ricorso depositato il 21/03/2023, ha formulato opposizione avverso l' CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 comma 1 e 3, della legge n. 104/92 ed all'indennità di accompagnamento, contestando le
-
All'udienza del 04.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue. Persona_1 nominato nella presente fase, ha accertato che la 2.1. Il CTU dott.
è affetta dalle seguenti patologie: "decadimento senile delle funzioni signora Parte_1
cognitive, con poliartrosi, con cervico-dorso-lombalgia cronica, con scoliosi degenerativa dorso- lombare a discreta incidenza funzionale, con gonalgia bilaterale da gonartrosi, con deficit della deambulazione, con episodiche turbe comportamentali, con sindrome vertiginosa, con sindrome ansioso depressiva ed ansia somatizzata, ha patologie a carattere cronico ed invalidante che hanno avuto un ulteriore peggioramento nel tempo".
Il c.t.u., in sede di richiamo, con la relazione integrativa depositata il 19.12.2024, ha specificato che
"le patologie di cui è affetta la Sig.ra Parte_1 sono patologie a carattere cronico ed invalidante. Si ritiene pertanto, che l'entità di tale invalidità è quantificabile nella percentuale del
100% (cento per cento), a far data dall'ottobre del 2022. Inoltre, si ritiene che, dal mese di ottobre del 2022 vi siano anche le condizioni cliniche per il riconoscimento dei benefici dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92. La valutazione della data di decorrenza ha tenuto conto della visita, della documentazione allegata al fascicolo e di quella prodotta in sede di visita, nonché della valutazione delle visite specialistiche effettuate. Inoltre si ritiene che a far data dal mese di ottobre del 2022 vi siano anche le condizioni cliniche per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento".
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato. - quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna
(cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n. 27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' CP_1 .
6- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio devono essere per intero compensate tra le parti, posto che il requisito sanitario sotteso alle prestazioni invocate è sopravvenuto solo nel corso del giudizio ed era insussistente sia al momento della domanda amministrativa (10.03.2021) che al CP momento della visita medica disposta dall' (27.07.2021) sulla proposta domanda (cfr. Cass. n.
5422/2025), con conseguente correttezza delle valutazioni mediche espresse dall'Ente in sede amministrativa.
CP 7- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
574/2023, così provvede:
,le 1) Dichiara che, con decorrenza da ottobre 2022, sussistono, in capo ad Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni ex art. 3, comma
1 e 3 della legge n. 104/92;
2) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 04/06/2025.
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 - Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale - impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari - con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti