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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 371/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Sciacca, P.IVA Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Sciacca, via Cronio n.4, presso lo studio dell'avv.
Luana Saladino, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Sciacca,
via Incisa n. 48, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Trafficante, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
2
appellato
Conclusione dell'appellante: “VOGLIA L'ILL.MA CORTE DI APPELLO A.R. IN
ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE APPELLO RIFORMARE LA SENTENZA n.
344/2021 resa inter partes dal Tribunale di Sciacca pubblicata il 30.07.2021,
comunicata alle parti in data 02.08.2021 e resa nel procedimento nr RG
1106/20187 - Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di
giudizio e di quello di primo grado.”
Conclusioni dell'appellato: “VOGLIA LA ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA
contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare la tardività del proposto appello
per decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c; nel merito: rigettare la domanda
di parte appellante poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti
infra, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti e, per l'effetto,
confermare la Sentenza n. 344 emessa dal Tribunale di Sciacca in data 30 luglio
2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre oneri di
legge”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Sciacca l'emissione in data 5 Controparte_1
settembre 2018 del decreto ingiuntivo n. 264/2018 con il quale veniva intimato alla società (nel prosieguo anche solo Parte_1
il pagamento in favore del richiedente della somma di euro € Parte_1
5.565,60, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di pagamento della 3
fattura n. 33 del 10.04.2015, concernente la fornitura di porte e accessori.
Proponeva opposizione la deducendo l'infondatezza del credito Parte_1
azionato atteso che il materiale in questione non era stato mai da essa ordinato né comunque ricevuto, rimarcando la inidoneità della fattura de qua a costituire prova della pretesa.
Resisteva il rappresentando la sussistenza fra le parti di un accordo CP_1
verbale in virtù del quale , amministratore della società edile Persona_1
opponente, gli aveva commissionato la fornitura di porte e accessori da installare in una villetta che la stava realizzando a Sciacca, Contrada San Parte_1
Marco, Via dei Normanni, già oggetto di un preliminare di compravendita, con l'intesa che se la scelta del materiale, rimesso ai promissari acquirenti, fosse caduta su prodotti di qualità superiore a quanto previsto dal capitolato di vendita/appalto, la società edile gli avrebbe corrisposto il prezzo-base e gli acquirenti la differenza;
aggiungeva che i beni oggetto della fornitura erano stati regolarmente consegnati in data 12 gennaio 2015 presso il suddetto immobile e che gli acquirenti, i coniugi e , avendo Controparte_2 Controparte_3
optato per prodotti di qualità superiore, gli avevano regolarmente versato il surplus di prezzo mentre la fattura atteneva alla quota dovuta dalla società
costruttrice in conformità al prezzo convenuto col (euro 400,00 a Per_1
porta, IVA esclusa).
Il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 344 del 28-30 luglio 2021, alla luce del contenuto della deposizione degli anzidetti coniugi , rigettava CP_2 4
l'opposizione e condannava la società opponente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale provvedimento ha interposto appello la chiedendo Parte_1
l'integrale riforma della pronuncia col favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Ha resistito eccependo, in via preliminare, la Controparte_1
tardività del gravame e comunque, istando, nel merito, per il suo rigetto.
Alla data del 26.03.2025, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Va preliminarmente rilevato che non vi è prova della eccepita tardività del gravame in quanto asseritamente proposto oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c.,
attesa la mancanza agli atti di causa della copia della sentenza impugnata con dimostrazione della sua effettiva notificazione.
L'appellato, infatti, si è limitato a produrre le ricevute telematiche (peraltro solo in formato pdf) di accettazione e di consegna di un messaggio p.e.c. inviato al difensore della controparte il 21 settembre 2021, senza documentare – neppure dopo che l'appellante ha contestato la riferibilità della suddetta comunicazione alla sentenza in oggetto - quale fosse lo specifico oggetto della p.e.c. e se e quali documenti fossero ad essa allegati.
Tanto premesso, nel merito l'appello, i cui motivi per la stretta connessione devono essere trattati congiuntamente, è all'evidenza infondato. 5
L'appellante denuncia l'errata applicazione e la conseguente violazione delle norme di cui agli artt. 2697 c.c., 1372 c.c. e 115 c.p.c. In particolare, si duole per aver il giudice di prime cure ritenuto fondato il credito azionato in via monitoria facendo mal governo del principio di riparto dell'onere di prova nei giudizi di opposizioni a decreto ingiuntivo, che impone all'opposto di fornire prova del preteso credito. Sostiene che nessun effettivo elemento fosse stato offerto dal
, che era rimasto inerte innanzi al contenuto della opposizione, e che la CP_1
decisione aveva valorizzato degli apporti conoscitivi, segnatamente costituiti dalle deposizioni dei testimoni e dal documento di trasporto avente ad oggetto la consegna dei beni di cui alla fattura n. 33 del 10.04.2015, dai quali si sarebbe dovuto piuttosto evincere la sussistenza di un contratto di fornitura intercorso esclusivamente tra il e , come tale in alcun modo CP_1 Controparte_2
foriero di effetti obbligatori a carico della Parte_1
Orbene, se è indiscutibile il principio di riparto dell'onere probatorio appena richiamato e se è parimenti innegabile che la fattura commerciale, pur rappresentando titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi la ha emessa, non costituisce prova, stante la sua formazione unilaterale,
dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione (Cass. Civ. Sent.
n. 8126 del 28.04.2004; conf. n. 806/2009), nel caso in delibazione l'opposto ha tuttavia certamente fornito adeguata prova del credito azionato.
Le dichiarazioni rese da e , in alcun modo Controparte_2 Controparte_3
elevate a sospetto dall'appellante, appaiono di sicura rilevanza dimostrativa. 6
I due dichiaranti, confermando integralmente la ricostruzione dei fatti fornita dal
, affermavano di aver acquistato dalla società Eurocostruzioni C&D CP_1
s.r.l. una villetta in fase di costruzione ubicata in Sciacca (AG), in Via dei
Normanni, il cui prezzo di acquisto era comprensivo della fornitura di porte interne ed esterne;
precisavano che era stato il a indicare loro il Per_1
come fornitore di tali beni e che, avendo indirizzato la loro scelta su CP_1
prodotti qualitativamente superiori rispetto a quelli indicati nel capitolato, avevano corrisposto direttamente il surplus di prezzo, mentre, come da contratto, la sopportazione della restante spesa sarebbe stata di spettanza della società
costruttrice; confermavano anche l'importo-base fissato per ogni porta nel capitolato.
Tali dichiarazioni trovano un riscontro scritto nel tenore del documento di trasporto della merce datato 12.1.2015, che, seppur sottoscritto per accettazione dal , riporta come destinataria della consegna la nel suo CP_2 Parte_1
cantiere di via dei Normanni.
Da parte sua la società appellante non ha mai negato la circostanza che la fornitura delle porte rientrasse tra le sue obbligazioni - eventualmente producendo, come agevolmente avrebbe potuto fare quale parte del contratto,
copia del preliminare di compravendita dell'immobile al fine di smentire il contenuto delle prove testimoniali - né comunque dedotto che il regolamento convenzionale fosse stato su tale punto modificato. 7
Le spese di grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di “trattazione”, in assenza di riapertura dell'istruttoria, medi per le altre fasi).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.ro Parte_1
344/2021 del Tribunale di Sciacca, pubblicata il 30/07/2021.
Condanna la società appellante a rifondere all'appellato, , le Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 4.888,00, oltre rimborso spese generali ex art 2 D.M. n. 55/15, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 19.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 371/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Sciacca, P.IVA Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Sciacca, via Cronio n.4, presso lo studio dell'avv.
Luana Saladino, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Sciacca,
via Incisa n. 48, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Trafficante, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
2
appellato
Conclusione dell'appellante: “VOGLIA L'ILL.MA CORTE DI APPELLO A.R. IN
ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE APPELLO RIFORMARE LA SENTENZA n.
344/2021 resa inter partes dal Tribunale di Sciacca pubblicata il 30.07.2021,
comunicata alle parti in data 02.08.2021 e resa nel procedimento nr RG
1106/20187 - Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di
giudizio e di quello di primo grado.”
Conclusioni dell'appellato: “VOGLIA LA ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA
contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare la tardività del proposto appello
per decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c; nel merito: rigettare la domanda
di parte appellante poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti
infra, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti e, per l'effetto,
confermare la Sentenza n. 344 emessa dal Tribunale di Sciacca in data 30 luglio
2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre oneri di
legge”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
otteneva dal Tribunale di Sciacca l'emissione in data 5 Controparte_1
settembre 2018 del decreto ingiuntivo n. 264/2018 con il quale veniva intimato alla società (nel prosieguo anche solo Parte_1
il pagamento in favore del richiedente della somma di euro € Parte_1
5.565,60, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di pagamento della 3
fattura n. 33 del 10.04.2015, concernente la fornitura di porte e accessori.
Proponeva opposizione la deducendo l'infondatezza del credito Parte_1
azionato atteso che il materiale in questione non era stato mai da essa ordinato né comunque ricevuto, rimarcando la inidoneità della fattura de qua a costituire prova della pretesa.
Resisteva il rappresentando la sussistenza fra le parti di un accordo CP_1
verbale in virtù del quale , amministratore della società edile Persona_1
opponente, gli aveva commissionato la fornitura di porte e accessori da installare in una villetta che la stava realizzando a Sciacca, Contrada San Parte_1
Marco, Via dei Normanni, già oggetto di un preliminare di compravendita, con l'intesa che se la scelta del materiale, rimesso ai promissari acquirenti, fosse caduta su prodotti di qualità superiore a quanto previsto dal capitolato di vendita/appalto, la società edile gli avrebbe corrisposto il prezzo-base e gli acquirenti la differenza;
aggiungeva che i beni oggetto della fornitura erano stati regolarmente consegnati in data 12 gennaio 2015 presso il suddetto immobile e che gli acquirenti, i coniugi e , avendo Controparte_2 Controparte_3
optato per prodotti di qualità superiore, gli avevano regolarmente versato il surplus di prezzo mentre la fattura atteneva alla quota dovuta dalla società
costruttrice in conformità al prezzo convenuto col (euro 400,00 a Per_1
porta, IVA esclusa).
Il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 344 del 28-30 luglio 2021, alla luce del contenuto della deposizione degli anzidetti coniugi , rigettava CP_2 4
l'opposizione e condannava la società opponente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale provvedimento ha interposto appello la chiedendo Parte_1
l'integrale riforma della pronuncia col favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Ha resistito eccependo, in via preliminare, la Controparte_1
tardività del gravame e comunque, istando, nel merito, per il suo rigetto.
Alla data del 26.03.2025, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Va preliminarmente rilevato che non vi è prova della eccepita tardività del gravame in quanto asseritamente proposto oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c.,
attesa la mancanza agli atti di causa della copia della sentenza impugnata con dimostrazione della sua effettiva notificazione.
L'appellato, infatti, si è limitato a produrre le ricevute telematiche (peraltro solo in formato pdf) di accettazione e di consegna di un messaggio p.e.c. inviato al difensore della controparte il 21 settembre 2021, senza documentare – neppure dopo che l'appellante ha contestato la riferibilità della suddetta comunicazione alla sentenza in oggetto - quale fosse lo specifico oggetto della p.e.c. e se e quali documenti fossero ad essa allegati.
Tanto premesso, nel merito l'appello, i cui motivi per la stretta connessione devono essere trattati congiuntamente, è all'evidenza infondato. 5
L'appellante denuncia l'errata applicazione e la conseguente violazione delle norme di cui agli artt. 2697 c.c., 1372 c.c. e 115 c.p.c. In particolare, si duole per aver il giudice di prime cure ritenuto fondato il credito azionato in via monitoria facendo mal governo del principio di riparto dell'onere di prova nei giudizi di opposizioni a decreto ingiuntivo, che impone all'opposto di fornire prova del preteso credito. Sostiene che nessun effettivo elemento fosse stato offerto dal
, che era rimasto inerte innanzi al contenuto della opposizione, e che la CP_1
decisione aveva valorizzato degli apporti conoscitivi, segnatamente costituiti dalle deposizioni dei testimoni e dal documento di trasporto avente ad oggetto la consegna dei beni di cui alla fattura n. 33 del 10.04.2015, dai quali si sarebbe dovuto piuttosto evincere la sussistenza di un contratto di fornitura intercorso esclusivamente tra il e , come tale in alcun modo CP_1 Controparte_2
foriero di effetti obbligatori a carico della Parte_1
Orbene, se è indiscutibile il principio di riparto dell'onere probatorio appena richiamato e se è parimenti innegabile che la fattura commerciale, pur rappresentando titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi la ha emessa, non costituisce prova, stante la sua formazione unilaterale,
dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione (Cass. Civ. Sent.
n. 8126 del 28.04.2004; conf. n. 806/2009), nel caso in delibazione l'opposto ha tuttavia certamente fornito adeguata prova del credito azionato.
Le dichiarazioni rese da e , in alcun modo Controparte_2 Controparte_3
elevate a sospetto dall'appellante, appaiono di sicura rilevanza dimostrativa. 6
I due dichiaranti, confermando integralmente la ricostruzione dei fatti fornita dal
, affermavano di aver acquistato dalla società Eurocostruzioni C&D CP_1
s.r.l. una villetta in fase di costruzione ubicata in Sciacca (AG), in Via dei
Normanni, il cui prezzo di acquisto era comprensivo della fornitura di porte interne ed esterne;
precisavano che era stato il a indicare loro il Per_1
come fornitore di tali beni e che, avendo indirizzato la loro scelta su CP_1
prodotti qualitativamente superiori rispetto a quelli indicati nel capitolato, avevano corrisposto direttamente il surplus di prezzo, mentre, come da contratto, la sopportazione della restante spesa sarebbe stata di spettanza della società
costruttrice; confermavano anche l'importo-base fissato per ogni porta nel capitolato.
Tali dichiarazioni trovano un riscontro scritto nel tenore del documento di trasporto della merce datato 12.1.2015, che, seppur sottoscritto per accettazione dal , riporta come destinataria della consegna la nel suo CP_2 Parte_1
cantiere di via dei Normanni.
Da parte sua la società appellante non ha mai negato la circostanza che la fornitura delle porte rientrasse tra le sue obbligazioni - eventualmente producendo, come agevolmente avrebbe potuto fare quale parte del contratto,
copia del preliminare di compravendita dell'immobile al fine di smentire il contenuto delle prove testimoniali - né comunque dedotto che il regolamento convenzionale fosse stato su tale punto modificato. 7
Le spese di grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per la fase di “trattazione”, in assenza di riapertura dell'istruttoria, medi per le altre fasi).
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.ro Parte_1
344/2021 del Tribunale di Sciacca, pubblicata il 30/07/2021.
Condanna la società appellante a rifondere all'appellato, , le Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 4.888,00, oltre rimborso spese generali ex art 2 D.M. n. 55/15, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 19.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo