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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 420/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 25.10.23, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Gregorio Aiello appellante
e
in persona del presidente legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Silvana Tassone e Marina Cizza appellata
Conclusioni:
Per l'appellante: “riformare la sentenza riconoscendo all'appellante il danno patrimoniale patito;
per l'effetto, condannare l'ente convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall'appellante che si specificano in un totale di €. 6.010,12, o in quella somma superiore o inferiore che risulterà in corso di causa, previo accertamento di rito, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese, compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge per il I e II grado di giudizio”.
Per l'appellata: “dichiarare l'appello proposto inammissibile per mancanza dei requisiti di legge, ex art. 342 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Rigettare l'appello promosso da controparte perché totalmente infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale Civile di Crotone n.785/21 impugnata;
con condanna a spese e competenze del presente giudizio”.
Svolgimento del processo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone, la Parte_1
, esponendo che: in data 08.09.16, alle ore 13.00 circa, alla guida del proprio Controparte_1
Contro autocarro tg. BY210XF, percorreva la SP 18, nel territorio di Rocca di Neto, con direzione SS
106 - Rocca di Neto, allorché il mezzo sprofondava in una grossa buca, non segnalata presente sul manto stradale, subendo ingenti danni;
la responsabilità dell'occorso era da addebitarsi al convenuto ex artt. 2051 c.c.o 2043 c.c.; chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni che quantificava in complessivi €. 6.010,12, oltre accessori
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'esclusiva responsabilità del Controparte_1 conducente dell'autocarro, nella causazione del sinistro, per il mancato rispetto del limite di velocità
(50 Km/h), nonché per la piena visibilità dell'anomalia. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prova testi, veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 785/21, pubblicata il 29.09.21, il Tribunale di Crotone rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, l' interponeva gravame, affidandolo ad un Parte_1
unico ed articolato motivo che di seguito sarà esposto.
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 18.07.22, la Corte rigettava le richieste istruttorie formulate dall'appellante, riteneva rinunciata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.10.23.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 30.10.23.
L'appellante provvedeva al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
L'appellata al deposito della sola comparsa conclusionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Non va delibata in questa sede l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art 348 c.p.c., essendo ormai superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza di trattazione ex art 350
c.p.c.).
2.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati è infondata.
A tal riguardo, le Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16.11.17 hanno statuito che: “che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal DL n. 83/12, conv. con modif. dalla legge n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d'appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Il gravame, invero, risulta motivato e simmetrico rispetto alla sintetica motivazione del giudice di primo grado;
l'appellante ha indicato le parti della sentenza impugnata e ha esplicitato le argomentazioni che, contrapponendosi a quelle poste a base della sentenza, dovrebbero comportare - in tesi - una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione deve dunque essere rigettata.
3.- Con un unico ed articolato motivo, l'appellante censura la pronuncia per errata valutazione, del fatto storico e del danno patrimoniale ed in particolare laddove il Tribunale, erroneamente, afferma che: “alla luce delle risultanze istruttorie, vi è motivo di ritenere che il fatto dannoso sia da ricondurre alla condotta di guida imprudente ed antigiuridica del conducente dell'automezzo danneggiato. La natura e le dimensioni dell'insidia, costituita da una grossa buca, inducono a ritenere che essa fosse pienamente e tempestivamente percepibile da parte di persona di ordinaria diligenza, anche in ragione dell'andamento rettilineo del tratto di strada in questione. Peraltro, il fatto è avvenuto di giorno, nel periodo estivo (ore 13,00 del giorno 08.09.16). Inoltre, dalla documentazione in atti si evince che la buca era collocata oltre la linea bianca di delimitazione della carreggiata e pertanto deve ritenersi che la condotta di guida del conducente dell'automezzo non era conforme alla normativa stradale, in quanto non avveniva in prossimità del margine destro, ma oltre la linea di confine della carreggiata”.
Ebbene dalle fotografie prodotte si evincerebbe, chiaramente, la presenza della buca sul lato destro della carreggiata di marcia, in uscita da una curva destrorsa e nelle immediate vicinanze di un muretto stradale;
pertanto, il conducente del camion coinvolto nel sinistro, pur viaggiando a bassa velocità poiché carico di sabbia, nulla poteva fare per evitare di finire con la ruota destra nella predetta buca, peraltro non segnalata.
Nelle foto allegate al fascicolo di I grado (le ultime 3), si nota chiaramente che dopo il sinistro, il muretto stradale veniva allungato di parecchi metri e la buca eliminata con del cemento.
L'appellante ritiene di aver provato i fatti di causa ed il nesso di causalità, non solo con la documentazione fotografica ma anche con l'escussione del teste, , il quale ha Tes_1
confermato che il camion sprofondava nella buca, raffigurata nelle foto in atti, con la ruota destra riportando ingenti danni.
Infine, relativamente alla prova del quantum: la società appellante rileva che, erroneamente, il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile l'escussione del legale r.p.t. dell'officina Truck
Service s.r.l. dei F.lli Condito finalizzata alla conferma della fattura di riparazione del camion.
Invero, la prova testimoniale sarebbe ammissibile anche se il nome del teste è stato erroneamente indicato nella memoria istruttoria.
4.- L'appello non merita accoglimento.
Occorre premettere che la presente fattispecie, correttamente ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c., prevede che l'attore dimostri l'esistenza (ed entità) del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14;
n. 10687/01).
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. n. 18518/24) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale, altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Con specifico riguardo all'incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c… non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 2020, n.
26524/20; in senso conforme anche Cass. n. 4035/21)” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2024, n. 2376). Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio dell'ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo. In particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 14228/23).
In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà, comunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass.n. 14228/23, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un. n. 20943/22)” (Cass. n. 2376/24).
Ebbene, ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia valutato adeguatamente ed attentamente il materiale probatorio, acquisito al giudizio, applicando correttamente i suddetti principi ed illustrando il percorso logico-giuridico del proprio convincimento.
I fatti di causa sono stati confermati dall'unico teste escusso, , il quale ha Tes_1 dichiarato quanto segue: “confermo la circostanza, ovvero che in data 08.09.16 il sig. alla Pt_1
Contr guida del proprio autocarro, un “ bianco, sprofondava in una grossa buca, che si trovava sul lato destro della carreggiata, rispetto al senso di marcia dell'autocarro, che procedeva in direzione
Rocca di Neto…io procedevo dietro l'autocarro con la mia macchina nella stessa direzione…Al tempo del sinistro lavoravo insieme al sig. per la ditta Cogefor e lo seguivo con la mia Pt_1
macchina perché lui doveva scaricare il carico di sabbia, che trasportava con il camion, a Rocca di
Neto e poi saremmo rientrati insieme con la mia macchina a Botricello…Il camion è sprofondato nella buca con la ruota destra”. La società ha prodotto alcune fotografie ritraenti lo stato dei luoghi ed in particolare della buca, ove sarebbe sprofondato il camion, che appare di grosse dimensioni e posta oltre la linea bianca che delimita la corsia di marcia;
si rileva, inoltre, che la parte più profonda di essa è situata oltre la linea bianca, quella meno profonda prima della predetta linea.
Dalla relazione tecnica del settore LL.PP e Viabilità della Provincia di si evince, CP_1
inoltre, che nel tratto di strada in questione è previsto un limite di velocità di 50 Km/h e che la buca si trova al margine della linea bianca che delimita la carreggiata.
Orbene, alla luce delle emergenze istruttorie, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità del sinistro sia da ascrivere alla condotta negligente del conducente del mezzo.
Invero, per come risulta dalla prova testi, il camion trasportava un carico di sabbia su un tratto stradale con limite di velocità di 50 hm/h; ciò imponeva al conducente di regolare ulteriormente la velocità, onde evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose (cfr. art. 141 C.d.S).
Inoltre, proprio la collocazione della buca, sul ciglio stradale, con la parte più profonda posta oltre la linea bianca, induce a ritenere - come giustamente rilevato dal giudice di prime cure - che “la condotta di guida del conducente dell'automezzo non era conforme alla normativa stradale, in quanto non avveniva in prossimità del margine destro, ma oltre la linea di confine della carreggiata”.
L'art. 141 C.d.S, al co. 2, infatti, prescrive che: “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Infine, anche la circostanza che il sinistro si è verificato in pieno giorno (h. 12,30/13,00), per come riferito dal teste , induce a ritenere che l'anomalia del manto stradale fosse Tes_1
pienamente visibile - anche in considerazione dell'ampia visuale che ha un conducente di automezzo rispetto ad un automobilista - e, dunque, evitabile con una condotta di guida particolarmente prudente e conforme alla normativa stradale.
La Corte condivide, in toto, la motivazione sul punto laddove si legge che: “si deve, pertanto, escludere che il sinistro si sia verificato per ragioni differenti dalla mancata dovuta ed esigibile condotta di guida, diligenza ed avvedutezza, essendosi al contrario provata l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera soggettiva del custode, idoneo ad interrompere il nesso causale tra res ed evento dannoso e, cioè, un fattore esterno, identificabile nella condotta tenuta da parte attorea, la quale usando l'ordinaria diligenza e tenendo la condotta di guida imposta dalla normativa stradale avrebbe potuto evitare il danno lamentato”.
In definitiva, l'occorso non è in alcun modo ascrivibile al fatto della cosa (e, dunque, imputabile a responsabilità del custode), ma deve essere causalmente ricondotto, in via esclusiva, al comportamento incauto ed imprudente del conducente del camion con esclusione di altri fattori causali.
È pacifico, infatti, che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso di causalità.
Nella fattispecie, l'adozione delle regole cautelari, espressione del dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., avrebbe impedito l'evento dannoso, con la conseguenza che la condotta dell'attore ha inciso a tal punto sul nesso di causalità da interromperlo, presentandosi come caso fortuito, quantomeno incidentale, ed atteggiandosi, così, a causa esclusiva del danno.
Assorbita ogni ulteriore censura.
Si impone, dunque, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000) in favore dell'appellata.
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti della , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 785/21, pubblicata il 29.09.21, emessa dal Tribunale di Crotone, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della che Controparte_1 liquida in complessivi €. 2.906, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge;
- si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22.05.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)