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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 430/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 28.05.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 430/2024 avente per oggetto “opposizione avviso di addebito” promossa da
, difeso dagli avv.ti Filomena ROTUNDO e Giovanni SANTORO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.05.2024, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 327 2024 00000889 60 000 emesso in data 23.03.2024 dall'
resistente per l'importo di € 18.442,03, notificato il 3.04.2024, attinente a somme CP_1
pagina 1 di 7 richieste a titolo di contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti per il periodo compreso tra il mese di gennaio 2009 ed il mese di dicembre 2023, oltre accessori, eccependo, quanto alla pretesa creditoria oggetto del predetto avviso, l'intervenuta decadenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, con riferimento alle partite riferite agli anni 2009, 2010 e 2022 in ragione della tardiva iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione di quelle riferite agli anni 2009 e 2010.
Ha inoltre sostenuto di aver maturato una posizione di credito nei confronti dell' CP_1
resistente per somme versate in eccesso rispetto alla contribuzione dovuta per gli anni 2014,
2015 e 2016, per complessivi euro 30.301,00, formulando eccezione di compensazione.
Il ricorrente ha quindi chiesto di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di addebito n. 327 2024 00000889 60 000 per intervenuta decadenza e/o per prescrizione limitatamente alle annualità interessate dai dedotti eventi giuridici estintivi e decadenziali;
di accertare, dichiarare e darsi atto del maggior credito vantato dal ricorrente per l'importo complessivo di € 30.301,00 versato in eccedenza ed in favore dell'Ente a titolo di acconti contributivi sui redditi di impresa relativamente agli anni contributivi 2014, 2015, 2016, dichiarando estinto il credito richiesto dall' in CP_1
accoglimento della spiegata eccezione di compensazione.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l evidenziava che le somme portate dall'impugnato CP_1
avviso di addebito relative agli anni 2009 e 2010, in seguito a verifiche svolte dall' , CP_1
erano state oggetto di provvedimento di sgravio, che provvedeva a depositare agli atti di causa;
rilevava quindi che per somme in questione si era verificata la cessazione della materia del contendere. In relazione agli altri importi richiesti, l evidenziava CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza quanto alle somme richieste per contribuzione fissa 2022, dato che l'impugnato avviso di addebito risultava emesso tempestivamente, ossia nel termine prescritto dall'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999.
pagina 2 di 7 Con riferimento alla eccepita compensazione dei crediti portati dall'avviso di addebito con le somme che il ricorrente affermava di aver versato a titolo di contribuzione non dovuta per gli anni 2014,2015 e 2016, l sosteneva la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del CP_1
presunto controcredito, in difetto di analitico riscontro da operarsi sui redditi percepiti dal ricorrente nelle predette annualità, eccependo, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme asseritamente versate in eccesso.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
___________
1. In ragione del provvedimento di sgravio prodotto dall' , recante la data del 13.11.2024 CP_1
(all. n. 3 del fascicolo di parte resistente), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese creditorie indicate nell'impugnato avviso di addebito per gli anni 2009 e 2010.
Il richiamato provvedimento, infatti, ha determinato, con riferimento alle indicate annualità, il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, di conseguenza, incide sull'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, come evidenziato dallo stesso ricorrente in sede di note conclusive e come già richiesto dall' . CP_1
2. Per ciò che concerne, invece, l'eccezione di decadenza per le somme relative alla contribuzione fissa dovuta per l'anno 2022, sollevata dal ricorrente ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 46/1999, deve essere precisato che l'avviso di addebito opposto ha ad oggetto i contributi IVS fissi dovuti per la Gestione Commercianti per il IV trimestre 2022 e per il I, II e
III trimestre 2023, oltre ai relativi oneri accessori per ritardato pagamento della contribuzione fissa dovuta per l'anno 2022.
pagina 3 di 7 In proposito, va osservato che in base alla norma invocata: <
1. I contributi o premi dovuti
agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i
contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al
termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di
riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31
dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli
sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il
provvedimento è divenuto definitivo>>.
Pertanto, nel caso di specie, gli importi contributivi dovevano essere versati alle scadenze del
16.02.2023 per il IV trimestre del 2022, del 16.05.2023 per il I trimestre 2023, del 21.08.2023
per il II trimestre 2023, del 16.11.2023 per il III trimestre 2023 e del 16.02.2024 per il IV trim
2023.
Avendo, quindi, la contestazione del ricorrente ad oggetto l'accertamento della decadenza degli oneri contributivi relativi all'anno 2022, il cui versamento avrebbe dovuto essere adempiuto entro la data sopra riportata (16.02.2023), si osserva che l'avviso di addebito n.
327 2024 00000889 60 000, formato il 23.03.2024 e notificato in data 3.04.2024, risulta tempestivo in considerazione del fatto che il termine di scadenza per l'iscrizione a ruolo delle relative somme è da individuarsi nella data del 31.12.2024, che corrisponde al 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento.
Analogamente e, a maggior ragione, l'iscrizione risulta tempestiva per quanto attiene agli altri importi.
Pertanto, l'avviso di addebito risulta tempestivamente emesso il 23.03.2024 e, dunque, nel rispetto del termine di decadenza fissato dall'art. 25 del D. Lgs. n.46/99 (31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per il versamento dei contributi).
pagina 4 di 7 In ogni caso, si trattava di un termine di decadenza processuale e non sostanziale: ciò vuol dire che l'iscrizione a ruolo oltre il termine citato non estingue i crediti relativi ai contributi.
La natura processuale e non sostanziale della decadenza prevista dalla legge si desume dai seguenti fattori:
a) dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale;
c) dalla necessità di interpretare la norma in conformità al diritto di difesa costituzionalmente garantito e, quindi, dall'impossibilità di negare all' di agire in giudizio nelle forme CP_1
ordinarie;
d) dalla finalità propria del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti e non a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
e) dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale in capo all' e titolarità CP_1
della relativa azione esecutiva in capo a Equitalia mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale.
In conclusione, dunque, la cartella per crediti iscritti a ruolo oltre il termine sarebbe in CP_1
ipotesi illegittima ma non per questo sarebbero illegittimi o non dovuti anche i crediti sottesi,
per i quali l' conserva la possibilità di agire in via ordinaria (cfr. Cass. n. 3486/2026). CP_1
Nel caso di specie, vi è domanda riconvenzionale con la quale l' richiede l'accertamento CP_1
della fondatezza nel merito della pretesa contributiva e la condanna al pagamento dei contributi.
pagina 5 di 7 Ebbene, anche nel merito la pretesa contributiva è fondata, essendo supportata da valida prova documentale e, comunque, l'opponente si è limitato ad eccepire vizi formali, ma nel merito non ha contestato la pretesa contributiva.
3. Quanto all'eccezione di compensazione sollevata dal ricorrente, avente ad oggetto l'asserito credito nei confronti dell' costituito da somme versate in eccedenza a titolo di CP_1
contribuzione a percentuale sul reddito per gli anni 2014, 2015 e 2016, deve essere osservato che difettano i presupposti della certezza, della esigibilità e della liquidità, posto che si versa in presenza di crediti controversi, per cui non può farsi luogo ad alcuna compensazione.
Si ricorda infatti che la compensazione propria può essere legale o giudiziale;
nel primo caso,
la presenza di due crediti contrapposti liquidi ed esigibili è anteriore al giudizio, mentre nel secondo caso il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, perché reputato di “pronta e facile liquidazione”.
L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità.
Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché
indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione (Sez. II, Ordinanza n. 23924 del 05/09/2024, Rv.
pagina 6 di 7 A ben vedere, nulla di tutto questo risulta integrato con riferimento al presunto credito di euro
30.301,00 opposto in compensazione dal ricorrente, credito che, come detto, non è liquido,
né certo, né di facile o pronta liquidazione, per cui deve escludersi che tale somma possa essere oggetto di compensazione nella presente sede.
4. Le spese processuali possono essere compensate tra le parti nella misura della metà, visto l'intervenuto sgravio con riferimento alle poste creditorie portate dall'impugnato avviso di addebito per gli anni 2009 e 2010, mentre per il resto seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'ammontare delle somme riconosciute come dovute.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI,
definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1)Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle somme richieste nell'
impugnato avviso di addebito riferite agli anni 2009 e 2010, oggetto di provvedimento di sgravio da parte dell' ; CP_1
2)Conferma per la debenza delle residue somme oggetto di avviso di addebito n. 327 2024
00000889 60 000;
3)Compensa per metà le spese processuali e condanna l'opponente al Parte_1
pagamento nei confronti dell' delle spese processuali residue, spese che liquida in detta CP_1
proporzione in euro 650,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 11 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
672284 - 01).
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 28.05.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 430/2024 avente per oggetto “opposizione avviso di addebito” promossa da
, difeso dagli avv.ti Filomena ROTUNDO e Giovanni SANTORO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.05.2024, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 327 2024 00000889 60 000 emesso in data 23.03.2024 dall'
resistente per l'importo di € 18.442,03, notificato il 3.04.2024, attinente a somme CP_1
pagina 1 di 7 richieste a titolo di contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti per il periodo compreso tra il mese di gennaio 2009 ed il mese di dicembre 2023, oltre accessori, eccependo, quanto alla pretesa creditoria oggetto del predetto avviso, l'intervenuta decadenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, con riferimento alle partite riferite agli anni 2009, 2010 e 2022 in ragione della tardiva iscrizione a ruolo, nonché la prescrizione di quelle riferite agli anni 2009 e 2010.
Ha inoltre sostenuto di aver maturato una posizione di credito nei confronti dell' CP_1
resistente per somme versate in eccesso rispetto alla contribuzione dovuta per gli anni 2014,
2015 e 2016, per complessivi euro 30.301,00, formulando eccezione di compensazione.
Il ricorrente ha quindi chiesto di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di addebito n. 327 2024 00000889 60 000 per intervenuta decadenza e/o per prescrizione limitatamente alle annualità interessate dai dedotti eventi giuridici estintivi e decadenziali;
di accertare, dichiarare e darsi atto del maggior credito vantato dal ricorrente per l'importo complessivo di € 30.301,00 versato in eccedenza ed in favore dell'Ente a titolo di acconti contributivi sui redditi di impresa relativamente agli anni contributivi 2014, 2015, 2016, dichiarando estinto il credito richiesto dall' in CP_1
accoglimento della spiegata eccezione di compensazione.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l evidenziava che le somme portate dall'impugnato CP_1
avviso di addebito relative agli anni 2009 e 2010, in seguito a verifiche svolte dall' , CP_1
erano state oggetto di provvedimento di sgravio, che provvedeva a depositare agli atti di causa;
rilevava quindi che per somme in questione si era verificata la cessazione della materia del contendere. In relazione agli altri importi richiesti, l evidenziava CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza quanto alle somme richieste per contribuzione fissa 2022, dato che l'impugnato avviso di addebito risultava emesso tempestivamente, ossia nel termine prescritto dall'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999.
pagina 2 di 7 Con riferimento alla eccepita compensazione dei crediti portati dall'avviso di addebito con le somme che il ricorrente affermava di aver versato a titolo di contribuzione non dovuta per gli anni 2014,2015 e 2016, l sosteneva la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del CP_1
presunto controcredito, in difetto di analitico riscontro da operarsi sui redditi percepiti dal ricorrente nelle predette annualità, eccependo, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme asseritamente versate in eccesso.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
___________
1. In ragione del provvedimento di sgravio prodotto dall' , recante la data del 13.11.2024 CP_1
(all. n. 3 del fascicolo di parte resistente), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese creditorie indicate nell'impugnato avviso di addebito per gli anni 2009 e 2010.
Il richiamato provvedimento, infatti, ha determinato, con riferimento alle indicate annualità, il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, di conseguenza, incide sull'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, come evidenziato dallo stesso ricorrente in sede di note conclusive e come già richiesto dall' . CP_1
2. Per ciò che concerne, invece, l'eccezione di decadenza per le somme relative alla contribuzione fissa dovuta per l'anno 2022, sollevata dal ricorrente ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 46/1999, deve essere precisato che l'avviso di addebito opposto ha ad oggetto i contributi IVS fissi dovuti per la Gestione Commercianti per il IV trimestre 2022 e per il I, II e
III trimestre 2023, oltre ai relativi oneri accessori per ritardato pagamento della contribuzione fissa dovuta per l'anno 2022.
pagina 3 di 7 In proposito, va osservato che in base alla norma invocata: <
1. I contributi o premi dovuti
agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i
contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al
termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di
riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31
dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli
sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il
provvedimento è divenuto definitivo>>.
Pertanto, nel caso di specie, gli importi contributivi dovevano essere versati alle scadenze del
16.02.2023 per il IV trimestre del 2022, del 16.05.2023 per il I trimestre 2023, del 21.08.2023
per il II trimestre 2023, del 16.11.2023 per il III trimestre 2023 e del 16.02.2024 per il IV trim
2023.
Avendo, quindi, la contestazione del ricorrente ad oggetto l'accertamento della decadenza degli oneri contributivi relativi all'anno 2022, il cui versamento avrebbe dovuto essere adempiuto entro la data sopra riportata (16.02.2023), si osserva che l'avviso di addebito n.
327 2024 00000889 60 000, formato il 23.03.2024 e notificato in data 3.04.2024, risulta tempestivo in considerazione del fatto che il termine di scadenza per l'iscrizione a ruolo delle relative somme è da individuarsi nella data del 31.12.2024, che corrisponde al 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento.
Analogamente e, a maggior ragione, l'iscrizione risulta tempestiva per quanto attiene agli altri importi.
Pertanto, l'avviso di addebito risulta tempestivamente emesso il 23.03.2024 e, dunque, nel rispetto del termine di decadenza fissato dall'art. 25 del D. Lgs. n.46/99 (31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per il versamento dei contributi).
pagina 4 di 7 In ogni caso, si trattava di un termine di decadenza processuale e non sostanziale: ciò vuol dire che l'iscrizione a ruolo oltre il termine citato non estingue i crediti relativi ai contributi.
La natura processuale e non sostanziale della decadenza prevista dalla legge si desume dai seguenti fattori:
a) dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale;
c) dalla necessità di interpretare la norma in conformità al diritto di difesa costituzionalmente garantito e, quindi, dall'impossibilità di negare all' di agire in giudizio nelle forme CP_1
ordinarie;
d) dalla finalità propria del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti e non a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
e) dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale in capo all' e titolarità CP_1
della relativa azione esecutiva in capo a Equitalia mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale.
In conclusione, dunque, la cartella per crediti iscritti a ruolo oltre il termine sarebbe in CP_1
ipotesi illegittima ma non per questo sarebbero illegittimi o non dovuti anche i crediti sottesi,
per i quali l' conserva la possibilità di agire in via ordinaria (cfr. Cass. n. 3486/2026). CP_1
Nel caso di specie, vi è domanda riconvenzionale con la quale l' richiede l'accertamento CP_1
della fondatezza nel merito della pretesa contributiva e la condanna al pagamento dei contributi.
pagina 5 di 7 Ebbene, anche nel merito la pretesa contributiva è fondata, essendo supportata da valida prova documentale e, comunque, l'opponente si è limitato ad eccepire vizi formali, ma nel merito non ha contestato la pretesa contributiva.
3. Quanto all'eccezione di compensazione sollevata dal ricorrente, avente ad oggetto l'asserito credito nei confronti dell' costituito da somme versate in eccedenza a titolo di CP_1
contribuzione a percentuale sul reddito per gli anni 2014, 2015 e 2016, deve essere osservato che difettano i presupposti della certezza, della esigibilità e della liquidità, posto che si versa in presenza di crediti controversi, per cui non può farsi luogo ad alcuna compensazione.
Si ricorda infatti che la compensazione propria può essere legale o giudiziale;
nel primo caso,
la presenza di due crediti contrapposti liquidi ed esigibili è anteriore al giudizio, mentre nel secondo caso il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, perché reputato di “pronta e facile liquidazione”.
L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità.
Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché
indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione (Sez. II, Ordinanza n. 23924 del 05/09/2024, Rv.
pagina 6 di 7 A ben vedere, nulla di tutto questo risulta integrato con riferimento al presunto credito di euro
30.301,00 opposto in compensazione dal ricorrente, credito che, come detto, non è liquido,
né certo, né di facile o pronta liquidazione, per cui deve escludersi che tale somma possa essere oggetto di compensazione nella presente sede.
4. Le spese processuali possono essere compensate tra le parti nella misura della metà, visto l'intervenuto sgravio con riferimento alle poste creditorie portate dall'impugnato avviso di addebito per gli anni 2009 e 2010, mentre per il resto seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'ammontare delle somme riconosciute come dovute.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI,
definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1)Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle somme richieste nell'
impugnato avviso di addebito riferite agli anni 2009 e 2010, oggetto di provvedimento di sgravio da parte dell' ; CP_1
2)Conferma per la debenza delle residue somme oggetto di avviso di addebito n. 327 2024
00000889 60 000;
3)Compensa per metà le spese processuali e condanna l'opponente al Parte_1
pagamento nei confronti dell' delle spese processuali residue, spese che liquida in detta CP_1
proporzione in euro 650,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 11 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
672284 - 01).