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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Andrea Luce - Presidente - relatore
- dott. Francesco Rossini - Giudice -
- dott. Giulio Fortunato - Giudice -
ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 1862/2021 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 9 ottobre 2024 e pendente
TRA
l'avvocato nato a [...] il 1° settembre 1959 (c.f. Parte_1
e l'avvocato nata a [...] il 4 C.F._1 Parte_2
marzo 1964 (c.f. ), in proprio quali legali titolari dello C.F._2
studio legale associato RD & NT (c.f. ), P.IVA_1
rappresentati e difesi da sé stessi e elettivamente domiciliati presso il loro studio in Salerno, alla via Leopoldo Cassese n. 30
-attori-
E
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Pescara, alla via Venezia n. 49, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Alessandro Santoro (c.f. ), presso il cui C.F._3
studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via F. Conforti n.11;
(p. IVA ), in persona del Sindaco pro Parte_3 P.IVA_3
tempore, con sede in Salerno, alla via Roma, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato
Alessandro Santoro (c.f. ), presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in Salerno, alla via F. Conforti n.11
-convenuti-
NONCHE'
il Pubblico Ministero
-parte necessaria-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 7 marzo 2021 gli avvocati e Parte_1
proposero in via principale querela di falso avverso gli Parte_2
avvisi di ricevimento delle raccomandate contrassegnate dai numeri
614054084282, 614054084293, 614054084305 e 614053978443, relative alla notifica degli avvisi di accertamento nn. 11211/2015, 11212/2015, 11213/2015
e 11214/2015, presupposti all'ingiunzione di pagamento n. 0039922 del 1°
aprile 2019. Gli attori esposero che: avevano proposto ricorso dinanzi alla perché fosse dichiarata Controparte_2
l'illegittimità dell'indicata ingiunzione di pagamento n. 0039922 del 1° aprile
2019, riferita a , e dolendosi dell'omessa notifica degli atti Per_1 CP_3 Per_2
presupposti o preordinati;
i resistenti e Controparte_1 Parte_3
avevano eccepito la rituale notifica degli avvisi di accertamento nn. 11211/2015,
pag. 2/12 11212/2015, 11213/2015 e 11214/2015, prodromici all'ingiunzione di pagamento impugnata, rispettivamente in data 2 dicembre 2015, 1° dicembre
2015, 2 dicembre 2015 e 24 novembre 2015; i ricorrenti avevano disconosciuto la conformità agli originali delle copie degli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio e contestato l'autenticità delle sottoscrizioni di quegli avvisi, risultando le raccomandate consegnate a soggetto non identificabile, peraltro al numero civico 5 anziché al numero civico 3 del vicolo dei Sartori, laddove aveva sede lo studio legale associato;
più precisamente, avevano lamentato l'apocrificità di quelle firme, da non loro non vergate, ed avevano proposto querela incidentale di falso;
la , con sentenza n. 1541/2020 del Controparte_2
30 settembre 2020, aveva comunque rigettato il loro ricorso.
Gli odierni querelanti ribadirono che: gli avvisi di ricevimento non erano mai stati da loro ricevuti e sottoscritti, precisando che tutti presentavano, “nello
spazio destinato alla “firma del ricevente”, una sottoscrizione illeggibile,
assolutamente non apposta dai querelanti, unici legali rappresentanti”, e che “Il
documento querelato di falso, in particolare, oltre a recare un indirizzo
assolutamente non riferibile allo Studio Legale, è stato sottoscritto con firma
apocrifa, erroneamente attribuita agli Avvocati e Parte_1 [...]
e, dunque, costituisce un falso sia nella parte in cui l'incaricato alla Parte_2
distribuzione identificava nel numero civico 5 l'indirizzo del destinatario CP_4
, sia nella parte in cui riconosceva nello sconosciuto sottoscrivente un
[...]
legale rappresentante destinatario dell'atto”.
Gli attori, quindi, lamentata l'illeggibilità e falsità delle sottoscrizioni, a loro non riconducibili, chiesero, “previo ordine di esibizione alla Controparte degli
pag. 3/12 originali degli atti querelati di falso, accertare e dichiarare la falsità degli avvisi di
ricevimento allegati agli atti di accertamento numeri: 11211/2015 - 11212/2015-
11213/2015 e 11214/2015, nei quali l'Ufficiale Postale attestava che gli atti de
quibus venivano consegnati nelle mani degli odierni querelanti, che mai li hanno
ricevuti e sottoscritti” col favore delle spese di causa.
Il 19 luglio 2021 si costituirono la e il Controparte_1 Parte_3
, eccependo la carenza di legittimazione passiva della prina e
[...]
l'inammissibilità della querela per carenza d'interesse e chiedendo: “1) in via
preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
non avendo notificato alcuno degli atti oggetto della querela Controparte_1
cui si resite, con conseguente estromissione dal presente giudizio e condanna
al rimborso delle spese di lite;
2) in via principale, dichiarare inammissibile la
querela di falso poiché proposta avverso avvisi di ricevimento che non attestano
l'intervenuta ricezione da parte degli attori, bensì di altro soggetto,
evidentemente abilitato alla ricezione degli atti;
3) in via subordinata e gradata,
nella denegata ipotesi in cui codesto On.le Tribunale intenda ammettere la
C.T.U. articolata dagli attori, estendere l'indagine alla verifica circa la
corrispondenza della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento
dell'ingiunzione fiscale n. 0039922 del 01.04.2019 (conosciuta poiché
impugnata in C.T.P.) a quella apposta sugli avvisi di ricevimento prodromici (del
pari da ritenersi conosciuti se consegnati al medesimo )”. CP_5
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla osservò.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti originali contestati, il raccoglimento della prova orale e lo svolgimento di una consulenza tecnica,
pag. 4/12 all'udienza del 9 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti, conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, è stata trattenuta alla decisione del collegio,
con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto il 30 dicembre 2024.
2.- La convenuta ha negato la sua legittimazione Controparte_1
passiva.
Va osservato che la querela di falso è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass. n. 18323/2007).
La legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione dell'autenticità o meno del documento. Legittimato a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi;
la legittimazione passiva compete invece al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento.
Nel caso di specie, la notifica degli avvisi di accertamento è funzionale all'esecuzione della pretesa della società concessionaria della riscossione contenuta nell'ingiunzione di pagamento che si assume regolarmente notificata:
è pertanto evidente il suo interesse all'accertamento del rituale perfezionamento della notifica, tant'è che ha prodotto i documenti querelati di falso nel contenzioso tributario e se ne è servito al fine di dimostrare la correttezza dell'attività di riscossione, e, pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta è infondata.
pag. 5/12 3.- Entrambi i convenuti affermano essere la domanda degli attori inammissibile per carenza d'interesse.
Giova rilevare, invece, che la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo: con tale azione si viene quindi a privare il documento impugnato e riconosciuto falso dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un distinto o futuro processo.
Correlativamente, l'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso. L'interesse ad agire nella querela di falso è
quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce.
Nella specie, sussiste l'interesse degli attori a far affermare l'apocrifia della firma di sottoscrizione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate invocati e prodotti a fondamento dell'ingiunzione di pagamento notificata, al fine di confutare la piena efficacia probatoria dell'attestazione dell'agente postale circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica dell'atto della pag. 6/12 riscossione.
4.- Quanto al merito, dall'esame dei quattro avvisi di ricevimento,
indirizzati allo Studio legale associativo RD & NT, risultano firme leggibili solo come ” in corrispondenza dello spazio “firma del CP_5
ricevente”: gli attori negano che quelle firme siano di loro mano o apposte dalla segretaria dello studio professionale, , addetta alla ricezione Controparte_6
della corrispondenza.
Va rammentato che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c. Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso: all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è necessario promuovere querela di falso per pag. 7/12 contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario, cioè la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale attinente alla consegna in sé dell'atto al destinatario, ad un familiare, ad un convivente, ad un collaboratore, ad un addetto al ritiro o al portiere, ancorché non ne siano indicate le complete generalità.
La testimone ha riferito che era la segretaria dello Testimone_1
studio legale e sito in Salerno al vicolo dei Sartori n. 3, con Pt_1 Parte_2
mansioni di ricezione degli atti e della corrispondenza, e ha dichiarato “Non
riconosco come mie le firme in calce agli avvisi di ricevimento che mi vengono
mostrati, relativi agli avvisi di accertamento TARSU oggetto di causa e di
querela di falso, contrassegnati dai numeri 11211/2015 - 11212/2015-
11213/2015 e 11214/2015 querelati di falso”.
Il nominato consulente tecnico d'ufficio ha esaminato le firme in verifica con l'ausilio del microscopio digitale e con uno scanner ad alta definizione e una macchina fotografica ad alta risoluzione, in modo da valutare il grado e il livello gestuale dello scrivente, il tasso di variabilità del suo grafismo, le caratteristiche tendenziali, innate e temperamentali più significative della mano,
i tratti distintivi e le coazioni estrinsecative che connotano le firme;
comparato le sottoscrizioni in verifica con quelle risultanti da documenti ufficiali considerando i parametri costitutivi e qualitativi del grafismo, in particolare le spinte vettoriali,
l'assetto dinamico- scrittorio, l'iter formativo delle lettere, i gesti di attacco e le modalità di esecuzione dei finali, i rapporti dimensionali, la continuità e la direzione, il tratto e la pressione, la modalità esecutive dei collegamenti e dei puntini, di tutti i piccoli segni che costituiscono gesti coattivi di pregnante valore pag. 8/12 probatorio. L'ausiliare, nel premettere che una seria e completa analisi grafologica non considera e valuta solo le singole lettere nella loro strutturazione esteriore ma è volta ad individuare le peculiarità gestuali e gli automatismi dello scrivente nell'ambito di una gestualità grafica complessiva, ha rimarcato che ogni segno non deve essere considerato a sé stante ma va osservato in relazione dinamica con gli altri elementi grafici;
e, considerando l'esame grafologico delle firme oggetto di verifica e confrontandole con gli scritti in comparazione, ha affermato che le sottoscrizioni oggetto di verifica divergono rispetto alle firme comparative, in quanto numerose e significative sono risultate le divergenze relative ai profili grafologici, in specie quanto all'assetto dinamico-
scrittorio, al ductus, agli aspetti formali, ai rapporti dimensionali, alla pressione,
al tatto, al ritmo di spazio, di continuità e di coesione, ai piccoli segni che costituiscono gesti coattivi.
In definitiva, il consulente ha concluso che “Le firme rinvenute su gli
avvisi di ricevimento delle raccomandate n.614054084282, n.614054084293, n.
614054084305 e n. 614053978443, con altissima probabilità prossima alla
certezza NON sono state vergate dalla mano della sig.ra , né Testimone_1
della sig.ra né del sig. (a pagina 54 della Parte_2 Parte_1
relazione del 5 ottobre 2023, a firma della dott.ssa ). Persona_3
Questo Collegio non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del suo ausiliare, immuni da errori logici e procedurali e conformi alla scienza di settore,
oltre che non contestate specificamente dalle parti convenute, e le condivide appieno, dovendosi concludere per l'apocrifia delle firme in esame, non apposte né dai due professionisti titolari dello studio destinatario dell'atto né dalla pag. 9/12 dipendente segretaria addetta alla ricezione della corrispondenza.
5.- In conclusione, va accolta la domanda degli attori e va dichiarato che le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento degli atti spediti con le raccomandate n. 614054084282, n. 614054084293, n. 614054084305 e n.
614053978443 non sono di né di Parte_2 Parte_1
A norma del secondo comma dell'art. 226 c.p.c., vanno impartite le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p., sicché deve ordinarsi la cancellazione dei documenti, attraverso la dichiarazione, in calce o a margine degli avvisi di ricevimento, che le firme di sottoscrizione del destinatario non appartengono a né ad Parte_2 Parte_1
6.- Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza, imputabile ai convenuti e , per la fondatezza della Controparte_1 Parte_3
querela.
Dette spese vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico della e del , Controparte_1 Parte_3
ancora in ossequio al richiamato principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
pag. 10/12 così provvede:
1) dichiara che non appartengono a né ad Parte_2 Pt_1
le sottoscrizioni apposte apparentemente dal destinatario a
[...]
nome “ ” sugli avvisi di ricevimento degli atti spediti con le CP_5
raccomandate n. 614054084282, riportante data di consegna 2
dicembre 2015, n. 614054084293, riportante data di consegna 1°
dicembre 2015, n. 614054084305, riportante data di consegna 2
dicembre 2015 e 614053978443, riportante data di consegna 24
novembre 2015;
2) ordina la cancellazione del documento, mediante annotazione, in calce o in margine degli avvisi di ricevimento, che le firme di sottoscrizione del destinatario non appartengono a
[...]
né ad Parte_4 Parte_1
3) condanna e al pagamento in Controparte_1 Parte_3
favore di e delle spese di lite, Parte_4 Parte_1
che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi,
IVA e CPA come per legge.
4) pone definitivamente a carico della e del Controparte_1 Parte_3
le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
[...]
Così deciso in Salerno, il 10 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Luce
pag. 11/12 pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Andrea Luce - Presidente - relatore
- dott. Francesco Rossini - Giudice -
- dott. Giulio Fortunato - Giudice -
ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 1862/2021 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 9 ottobre 2024 e pendente
TRA
l'avvocato nato a [...] il 1° settembre 1959 (c.f. Parte_1
e l'avvocato nata a [...] il 4 C.F._1 Parte_2
marzo 1964 (c.f. ), in proprio quali legali titolari dello C.F._2
studio legale associato RD & NT (c.f. ), P.IVA_1
rappresentati e difesi da sé stessi e elettivamente domiciliati presso il loro studio in Salerno, alla via Leopoldo Cassese n. 30
-attori-
E
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Pescara, alla via Venezia n. 49, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Alessandro Santoro (c.f. ), presso il cui C.F._3
studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via F. Conforti n.11;
(p. IVA ), in persona del Sindaco pro Parte_3 P.IVA_3
tempore, con sede in Salerno, alla via Roma, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato
Alessandro Santoro (c.f. ), presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in Salerno, alla via F. Conforti n.11
-convenuti-
NONCHE'
il Pubblico Ministero
-parte necessaria-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 7 marzo 2021 gli avvocati e Parte_1
proposero in via principale querela di falso avverso gli Parte_2
avvisi di ricevimento delle raccomandate contrassegnate dai numeri
614054084282, 614054084293, 614054084305 e 614053978443, relative alla notifica degli avvisi di accertamento nn. 11211/2015, 11212/2015, 11213/2015
e 11214/2015, presupposti all'ingiunzione di pagamento n. 0039922 del 1°
aprile 2019. Gli attori esposero che: avevano proposto ricorso dinanzi alla perché fosse dichiarata Controparte_2
l'illegittimità dell'indicata ingiunzione di pagamento n. 0039922 del 1° aprile
2019, riferita a , e dolendosi dell'omessa notifica degli atti Per_1 CP_3 Per_2
presupposti o preordinati;
i resistenti e Controparte_1 Parte_3
avevano eccepito la rituale notifica degli avvisi di accertamento nn. 11211/2015,
pag. 2/12 11212/2015, 11213/2015 e 11214/2015, prodromici all'ingiunzione di pagamento impugnata, rispettivamente in data 2 dicembre 2015, 1° dicembre
2015, 2 dicembre 2015 e 24 novembre 2015; i ricorrenti avevano disconosciuto la conformità agli originali delle copie degli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio e contestato l'autenticità delle sottoscrizioni di quegli avvisi, risultando le raccomandate consegnate a soggetto non identificabile, peraltro al numero civico 5 anziché al numero civico 3 del vicolo dei Sartori, laddove aveva sede lo studio legale associato;
più precisamente, avevano lamentato l'apocrificità di quelle firme, da non loro non vergate, ed avevano proposto querela incidentale di falso;
la , con sentenza n. 1541/2020 del Controparte_2
30 settembre 2020, aveva comunque rigettato il loro ricorso.
Gli odierni querelanti ribadirono che: gli avvisi di ricevimento non erano mai stati da loro ricevuti e sottoscritti, precisando che tutti presentavano, “nello
spazio destinato alla “firma del ricevente”, una sottoscrizione illeggibile,
assolutamente non apposta dai querelanti, unici legali rappresentanti”, e che “Il
documento querelato di falso, in particolare, oltre a recare un indirizzo
assolutamente non riferibile allo Studio Legale, è stato sottoscritto con firma
apocrifa, erroneamente attribuita agli Avvocati e Parte_1 [...]
e, dunque, costituisce un falso sia nella parte in cui l'incaricato alla Parte_2
distribuzione identificava nel numero civico 5 l'indirizzo del destinatario CP_4
, sia nella parte in cui riconosceva nello sconosciuto sottoscrivente un
[...]
legale rappresentante destinatario dell'atto”.
Gli attori, quindi, lamentata l'illeggibilità e falsità delle sottoscrizioni, a loro non riconducibili, chiesero, “previo ordine di esibizione alla Controparte degli
pag. 3/12 originali degli atti querelati di falso, accertare e dichiarare la falsità degli avvisi di
ricevimento allegati agli atti di accertamento numeri: 11211/2015 - 11212/2015-
11213/2015 e 11214/2015, nei quali l'Ufficiale Postale attestava che gli atti de
quibus venivano consegnati nelle mani degli odierni querelanti, che mai li hanno
ricevuti e sottoscritti” col favore delle spese di causa.
Il 19 luglio 2021 si costituirono la e il Controparte_1 Parte_3
, eccependo la carenza di legittimazione passiva della prina e
[...]
l'inammissibilità della querela per carenza d'interesse e chiedendo: “1) in via
preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
non avendo notificato alcuno degli atti oggetto della querela Controparte_1
cui si resite, con conseguente estromissione dal presente giudizio e condanna
al rimborso delle spese di lite;
2) in via principale, dichiarare inammissibile la
querela di falso poiché proposta avverso avvisi di ricevimento che non attestano
l'intervenuta ricezione da parte degli attori, bensì di altro soggetto,
evidentemente abilitato alla ricezione degli atti;
3) in via subordinata e gradata,
nella denegata ipotesi in cui codesto On.le Tribunale intenda ammettere la
C.T.U. articolata dagli attori, estendere l'indagine alla verifica circa la
corrispondenza della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento
dell'ingiunzione fiscale n. 0039922 del 01.04.2019 (conosciuta poiché
impugnata in C.T.P.) a quella apposta sugli avvisi di ricevimento prodromici (del
pari da ritenersi conosciuti se consegnati al medesimo )”. CP_5
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla osservò.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti originali contestati, il raccoglimento della prova orale e lo svolgimento di una consulenza tecnica,
pag. 4/12 all'udienza del 9 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti, conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, è stata trattenuta alla decisione del collegio,
con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto il 30 dicembre 2024.
2.- La convenuta ha negato la sua legittimazione Controparte_1
passiva.
Va osservato che la querela di falso è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass. n. 18323/2007).
La legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione dell'autenticità o meno del documento. Legittimato a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi;
la legittimazione passiva compete invece al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento.
Nel caso di specie, la notifica degli avvisi di accertamento è funzionale all'esecuzione della pretesa della società concessionaria della riscossione contenuta nell'ingiunzione di pagamento che si assume regolarmente notificata:
è pertanto evidente il suo interesse all'accertamento del rituale perfezionamento della notifica, tant'è che ha prodotto i documenti querelati di falso nel contenzioso tributario e se ne è servito al fine di dimostrare la correttezza dell'attività di riscossione, e, pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta è infondata.
pag. 5/12 3.- Entrambi i convenuti affermano essere la domanda degli attori inammissibile per carenza d'interesse.
Giova rilevare, invece, che la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo: con tale azione si viene quindi a privare il documento impugnato e riconosciuto falso dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un distinto o futuro processo.
Correlativamente, l'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso. L'interesse ad agire nella querela di falso è
quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce.
Nella specie, sussiste l'interesse degli attori a far affermare l'apocrifia della firma di sottoscrizione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate invocati e prodotti a fondamento dell'ingiunzione di pagamento notificata, al fine di confutare la piena efficacia probatoria dell'attestazione dell'agente postale circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica dell'atto della pag. 6/12 riscossione.
4.- Quanto al merito, dall'esame dei quattro avvisi di ricevimento,
indirizzati allo Studio legale associativo RD & NT, risultano firme leggibili solo come ” in corrispondenza dello spazio “firma del CP_5
ricevente”: gli attori negano che quelle firme siano di loro mano o apposte dalla segretaria dello studio professionale, , addetta alla ricezione Controparte_6
della corrispondenza.
Va rammentato che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c. Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso: all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è necessario promuovere querela di falso per pag. 7/12 contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario, cioè la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale attinente alla consegna in sé dell'atto al destinatario, ad un familiare, ad un convivente, ad un collaboratore, ad un addetto al ritiro o al portiere, ancorché non ne siano indicate le complete generalità.
La testimone ha riferito che era la segretaria dello Testimone_1
studio legale e sito in Salerno al vicolo dei Sartori n. 3, con Pt_1 Parte_2
mansioni di ricezione degli atti e della corrispondenza, e ha dichiarato “Non
riconosco come mie le firme in calce agli avvisi di ricevimento che mi vengono
mostrati, relativi agli avvisi di accertamento TARSU oggetto di causa e di
querela di falso, contrassegnati dai numeri 11211/2015 - 11212/2015-
11213/2015 e 11214/2015 querelati di falso”.
Il nominato consulente tecnico d'ufficio ha esaminato le firme in verifica con l'ausilio del microscopio digitale e con uno scanner ad alta definizione e una macchina fotografica ad alta risoluzione, in modo da valutare il grado e il livello gestuale dello scrivente, il tasso di variabilità del suo grafismo, le caratteristiche tendenziali, innate e temperamentali più significative della mano,
i tratti distintivi e le coazioni estrinsecative che connotano le firme;
comparato le sottoscrizioni in verifica con quelle risultanti da documenti ufficiali considerando i parametri costitutivi e qualitativi del grafismo, in particolare le spinte vettoriali,
l'assetto dinamico- scrittorio, l'iter formativo delle lettere, i gesti di attacco e le modalità di esecuzione dei finali, i rapporti dimensionali, la continuità e la direzione, il tratto e la pressione, la modalità esecutive dei collegamenti e dei puntini, di tutti i piccoli segni che costituiscono gesti coattivi di pregnante valore pag. 8/12 probatorio. L'ausiliare, nel premettere che una seria e completa analisi grafologica non considera e valuta solo le singole lettere nella loro strutturazione esteriore ma è volta ad individuare le peculiarità gestuali e gli automatismi dello scrivente nell'ambito di una gestualità grafica complessiva, ha rimarcato che ogni segno non deve essere considerato a sé stante ma va osservato in relazione dinamica con gli altri elementi grafici;
e, considerando l'esame grafologico delle firme oggetto di verifica e confrontandole con gli scritti in comparazione, ha affermato che le sottoscrizioni oggetto di verifica divergono rispetto alle firme comparative, in quanto numerose e significative sono risultate le divergenze relative ai profili grafologici, in specie quanto all'assetto dinamico-
scrittorio, al ductus, agli aspetti formali, ai rapporti dimensionali, alla pressione,
al tatto, al ritmo di spazio, di continuità e di coesione, ai piccoli segni che costituiscono gesti coattivi.
In definitiva, il consulente ha concluso che “Le firme rinvenute su gli
avvisi di ricevimento delle raccomandate n.614054084282, n.614054084293, n.
614054084305 e n. 614053978443, con altissima probabilità prossima alla
certezza NON sono state vergate dalla mano della sig.ra , né Testimone_1
della sig.ra né del sig. (a pagina 54 della Parte_2 Parte_1
relazione del 5 ottobre 2023, a firma della dott.ssa ). Persona_3
Questo Collegio non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del suo ausiliare, immuni da errori logici e procedurali e conformi alla scienza di settore,
oltre che non contestate specificamente dalle parti convenute, e le condivide appieno, dovendosi concludere per l'apocrifia delle firme in esame, non apposte né dai due professionisti titolari dello studio destinatario dell'atto né dalla pag. 9/12 dipendente segretaria addetta alla ricezione della corrispondenza.
5.- In conclusione, va accolta la domanda degli attori e va dichiarato che le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento degli atti spediti con le raccomandate n. 614054084282, n. 614054084293, n. 614054084305 e n.
614053978443 non sono di né di Parte_2 Parte_1
A norma del secondo comma dell'art. 226 c.p.c., vanno impartite le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p., sicché deve ordinarsi la cancellazione dei documenti, attraverso la dichiarazione, in calce o a margine degli avvisi di ricevimento, che le firme di sottoscrizione del destinatario non appartengono a né ad Parte_2 Parte_1
6.- Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza, imputabile ai convenuti e , per la fondatezza della Controparte_1 Parte_3
querela.
Dette spese vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico della e del , Controparte_1 Parte_3
ancora in ossequio al richiamato principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
pag. 10/12 così provvede:
1) dichiara che non appartengono a né ad Parte_2 Pt_1
le sottoscrizioni apposte apparentemente dal destinatario a
[...]
nome “ ” sugli avvisi di ricevimento degli atti spediti con le CP_5
raccomandate n. 614054084282, riportante data di consegna 2
dicembre 2015, n. 614054084293, riportante data di consegna 1°
dicembre 2015, n. 614054084305, riportante data di consegna 2
dicembre 2015 e 614053978443, riportante data di consegna 24
novembre 2015;
2) ordina la cancellazione del documento, mediante annotazione, in calce o in margine degli avvisi di ricevimento, che le firme di sottoscrizione del destinatario non appartengono a
[...]
né ad Parte_4 Parte_1
3) condanna e al pagamento in Controparte_1 Parte_3
favore di e delle spese di lite, Parte_4 Parte_1
che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi,
IVA e CPA come per legge.
4) pone definitivamente a carico della e del Controparte_1 Parte_3
le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
[...]
Così deciso in Salerno, il 10 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Luce
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