CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, Prima Sezione Civile, pubblicata il 13 novembre 2018 (R.G. 9530/2017), iscritto al n. 6205/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 5 novembre 2024 e pendente
T R A la (c.f.: ), con sede in Castellammare di Stabia, alla Via Parte_1 P.IVA_1
Annunziatella n. 23, in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. CP_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Delfino (c.f.:
[...]
) ed Alessandro Balzano (c.f.: ) C.F._1 C.F._2
- APPELLANTE –
E il (c.f.: ), in persona del p.t. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c., azionato in data 25 ottobre 2017 dalla Pt_1
nei confronti del , il Tribunale di Santa Maria Capua
[...] Controparte_2
Vetere condannava il al pagamento in favore della della somma di CP_2 Pt_1
23.929,00 € oltre interessi legali dall'ordinanza al soddisfo, liquidando le spese di REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
giustizia, che poneva a carico dell'ente comunale, nel solo importo di 808,00 € oltre accessori di legge.
La somma oggetto di condanna rappresentava il residuo del più rilevante importo di 114.033,66 €, oltre iva, richiesto dalla società in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., quale differenza tra l'importo dei certificati di pagamento emessi a suo favore e l'importo degli acconti ricevuti dal comprensivi di mora e spese, per CP_2
l'esecuzione dei lavori di “ efficientamento energetico della casa comunale, scuola II
Istituto comprensivo via Avezzana - sede di e scuola materna ‹‹M. CP_2
, appaltati alla con contratto d'appalto rep. n. 6/2015 del 23 Parte_2 Pt_1
settembre 2015 per l'importo di complessivi 1.015.635,34 €, comprensivo di oneri di sicurezza, oltre iva come per legge, e completati in data 19 dicembre 2015.
Nel corso del giudizio di primo grado erano poi intervenuti pagamenti parziali da parte del - che in precedenza, in sede di costituzione, aveva contestato CP_2
l'importo dovuto ed addirittura aveva chiesto di chiamare in causa, a titolo di rivalsa, la che doveva finanziare l'opera appaltata - per l'importo di 90.104,66 Controparte_4
€, residuando pertanto l'importo di 23.929,00 € limitatamente al quale il Tribunale aveva accolto la domanda della Pt_1
2. Con atto notificato al Comune in data 12 dicembre 2018 la ha Parte_1
proposto appello avverso la citata ordinanza contestando il capo del provvedimento relativo alla liquidazione delle spese, per non avere specificato i criteri di liquidazione dei compensi e le fasi - delle tre svolte (di studio, introduttiva e decisionale) – a cui esso si riferiva, quantificando alla fine un importo inferiore rispetto ai minimi tariffari, da calcolare su di un valore della controversia di 118.700,99 €, ed infine senza neppure liquidare le spese vive di 379,50 €, pari all'importo del contributo unificato versato.
Ha concluso chiedendo di “riformarsi l'appellata ordinanza ex art. 702-bis in punto liquidazione spese di lite per i motivi dedotti in premessa, condannando per
l'effetto il al pagamento di € 8.030,00, oltre rimborso Controparte_2
Proc. n. 6205/2018 r.g.a.c.c. Pagina 2 di 5
c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
forfettario (pari al 15%), oneri di legge e rimborso c.u. (pari ad € 379,50). Spese di grado rifuse”.
3. Il non si è costituito in appello ed è stato dichiarato contumace CP_2
all'udienza del 2 aprile 2019.
4. All'udienza del 5 novembre 2024 la Corte si è riservata la decisione previa concessione del termine ridotto di 60 giorni ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale da parte della società costituita.
5. L'appello va accolto parzialmente per i seguenti motivi.
Correttamente l'appellante ricorda il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe” (cfr.
(cfr. Cass. 19829/2018; Cass.5318/2007; Cass. 1073/2000; Cass. 16390/2009).
Nella specie, poi, è avvenuto qualcosa in più giacché neppure sono state liquidate le spese vive per contributo unificato e marca da bollo.
Tuttavia, il valore della causa, cui parametrare il compenso da liquidare alla va determinato, non solo in riferimento all'importo di 118.700,99 € indicato Pt_1
dall'appellante, ma anche in relazione al decisum di 23.929,00 €, in applicazione del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “a) il valore della causa va determinato sempre in base al decisum, e non in base al petitum, come stabilito dall'articolo 5, comma primo, terzo periodo, dm. 10 marzo 2014, n. 55; b) il valore della causa andrà determinato al lordo del pagamento trattenuto in acconto per tutti gli atti compiuti anteriormente a quest'ultimo, e al netto del pagamento in acconto per tutti gli atti compiuti successivamente ad esso” (cfr. Cass. 9237/2022; Cass. 25553/2011).
Ne consegue che, poiché il pagamento dell'acconto di 90.104,66 € da parte del
è intervenuto dopo la costituzione dell'ente pubblico ma prima della CP_2
decisione, il valore delle prime due fasi, di studio ed introduttiva, va parametrato allo scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00 €, e liquidato, la prima in 1.300,00 €, la seconda
Proc. n. 6205/2018 r.g.a.c.c. Pagina 3 di 5
c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
in 900,00 €, mentre il compenso per la terza fase, quella della decisione, va calcolata sulla base dello scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 € nell'importo di 1.000,00 €. Tali importi sono di poco superiori ai minimi stante la non complessità della lite.
In conclusione, in accoglimento parziale dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado del giudizio vanno liquidate in complessivi
3.200,00 €, oltre le spese forfettarie del 15% di 480,00 € e le spese vive di 406,50 €
(contributo unificato di 379,50 € e marca da bollo di 27,00 €), che risultano versate, oltre eventuali ulteriori accessori.
VI. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, anche le spese del grado d'appello vanno poste a carico del contumace e liquidate a favore della CP_2 Pt_1
facendo applicazione dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022,
n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenuto conto del complessivo valore della controversia di 23.929,00 € (scaglione da
5.200,01 € a 26.000,00 €).
Esse vanno quantificate nei minimi tariffari, stante la non complessità della lite, in complessivi 3.340,17 €, di cui 2.904,50 € per compenso (567,00 € per la fase di studio, 460,50 € per la fase introduttiva, 921,50 € per la fase di trattazione e 955,50 € per la fase decisoria) e 435,67 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile bis) definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, pubblicata il 13 novembre 2018 (R.G.
9530/2017), proposto dalla nei confronti del , Parte_1 Controparte_2
così provvede :
A) accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata condanna il a pagare alla a titolo di Controparte_2 Parte_1
spese del giudizio di primo grado, l'importo di 3.200,00 €, oltre le spese forfettarie del
15% di 480,00 € e le spese vive di 406,50 € ed eventuali ulteriori accessori;
Proc. n. 6205/2018 r.g.a.c.c. Pagina 4 di 5
c. Comune di Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
B) c o n d a n n a i l C o m u n e d i S a n T a m m a r o al pagamento a favore della delle spese di lite del secondo grado che liquida nel complessivo importo Parte_1
di 3.340,17 €, di cui 2.904,50 € per compenso e 435,67 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori:
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GIUSEPPA D'INVERNO) (CATERINA MOLFINO)
Proc. n. 6205/2018 r.g.a.c.c. Pagina 5 di 5
c. Parte_1 Controparte_2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, Prima Sezione Civile, pubblicata il 13 novembre 2018 (R.G. 9530/2017), iscritto al n. 6205/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 5 novembre 2024 e pendente
T R A la (c.f.: ), con sede in Castellammare di Stabia, alla Via Parte_1 P.IVA_1
Annunziatella n. 23, in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. CP_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Delfino (c.f.:
[...]
) ed Alessandro Balzano (c.f.: ) C.F._1 C.F._2
- APPELLANTE –
E il (c.f.: ), in persona del p.t. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c., azionato in data 25 ottobre 2017 dalla Pt_1
nei confronti del , il Tribunale di Santa Maria Capua
[...] Controparte_2
Vetere condannava il al pagamento in favore della della somma di CP_2 Pt_1
23.929,00 € oltre interessi legali dall'ordinanza al soddisfo, liquidando le spese di REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
giustizia, che poneva a carico dell'ente comunale, nel solo importo di 808,00 € oltre accessori di legge.
La somma oggetto di condanna rappresentava il residuo del più rilevante importo di 114.033,66 €, oltre iva, richiesto dalla società in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., quale differenza tra l'importo dei certificati di pagamento emessi a suo favore e l'importo degli acconti ricevuti dal comprensivi di mora e spese, per CP_2
l'esecuzione dei lavori di “ efficientamento energetico della casa comunale, scuola II
Istituto comprensivo via Avezzana - sede di e scuola materna ‹‹M. CP_2
, appaltati alla con contratto d'appalto rep. n. 6/2015 del 23 Parte_2 Pt_1
settembre 2015 per l'importo di complessivi 1.015.635,34 €, comprensivo di oneri di sicurezza, oltre iva come per legge, e completati in data 19 dicembre 2015.
Nel corso del giudizio di primo grado erano poi intervenuti pagamenti parziali da parte del - che in precedenza, in sede di costituzione, aveva contestato CP_2
l'importo dovuto ed addirittura aveva chiesto di chiamare in causa, a titolo di rivalsa, la che doveva finanziare l'opera appaltata - per l'importo di 90.104,66 Controparte_4
€, residuando pertanto l'importo di 23.929,00 € limitatamente al quale il Tribunale aveva accolto la domanda della Pt_1
2. Con atto notificato al Comune in data 12 dicembre 2018 la ha Parte_1
proposto appello avverso la citata ordinanza contestando il capo del provvedimento relativo alla liquidazione delle spese, per non avere specificato i criteri di liquidazione dei compensi e le fasi - delle tre svolte (di studio, introduttiva e decisionale) – a cui esso si riferiva, quantificando alla fine un importo inferiore rispetto ai minimi tariffari, da calcolare su di un valore della controversia di 118.700,99 €, ed infine senza neppure liquidare le spese vive di 379,50 €, pari all'importo del contributo unificato versato.
Ha concluso chiedendo di “riformarsi l'appellata ordinanza ex art. 702-bis in punto liquidazione spese di lite per i motivi dedotti in premessa, condannando per
l'effetto il al pagamento di € 8.030,00, oltre rimborso Controparte_2
Proc. n. 6205/2018 r.g.a.c.c. Pagina 2 di 5
c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
forfettario (pari al 15%), oneri di legge e rimborso c.u. (pari ad € 379,50). Spese di grado rifuse”.
3. Il non si è costituito in appello ed è stato dichiarato contumace CP_2
all'udienza del 2 aprile 2019.
4. All'udienza del 5 novembre 2024 la Corte si è riservata la decisione previa concessione del termine ridotto di 60 giorni ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale da parte della società costituita.
5. L'appello va accolto parzialmente per i seguenti motivi.
Correttamente l'appellante ricorda il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe” (cfr.
(cfr. Cass. 19829/2018; Cass.5318/2007; Cass. 1073/2000; Cass. 16390/2009).
Nella specie, poi, è avvenuto qualcosa in più giacché neppure sono state liquidate le spese vive per contributo unificato e marca da bollo.
Tuttavia, il valore della causa, cui parametrare il compenso da liquidare alla va determinato, non solo in riferimento all'importo di 118.700,99 € indicato Pt_1
dall'appellante, ma anche in relazione al decisum di 23.929,00 €, in applicazione del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “a) il valore della causa va determinato sempre in base al decisum, e non in base al petitum, come stabilito dall'articolo 5, comma primo, terzo periodo, dm. 10 marzo 2014, n. 55; b) il valore della causa andrà determinato al lordo del pagamento trattenuto in acconto per tutti gli atti compiuti anteriormente a quest'ultimo, e al netto del pagamento in acconto per tutti gli atti compiuti successivamente ad esso” (cfr. Cass. 9237/2022; Cass. 25553/2011).
Ne consegue che, poiché il pagamento dell'acconto di 90.104,66 € da parte del
è intervenuto dopo la costituzione dell'ente pubblico ma prima della CP_2
decisione, il valore delle prime due fasi, di studio ed introduttiva, va parametrato allo scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00 €, e liquidato, la prima in 1.300,00 €, la seconda
Proc. n. 6205/2018 r.g.a.c.c. Pagina 3 di 5
c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
in 900,00 €, mentre il compenso per la terza fase, quella della decisione, va calcolata sulla base dello scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 € nell'importo di 1.000,00 €. Tali importi sono di poco superiori ai minimi stante la non complessità della lite.
In conclusione, in accoglimento parziale dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado del giudizio vanno liquidate in complessivi
3.200,00 €, oltre le spese forfettarie del 15% di 480,00 € e le spese vive di 406,50 €
(contributo unificato di 379,50 € e marca da bollo di 27,00 €), che risultano versate, oltre eventuali ulteriori accessori.
VI. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, anche le spese del grado d'appello vanno poste a carico del contumace e liquidate a favore della CP_2 Pt_1
facendo applicazione dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022,
n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenuto conto del complessivo valore della controversia di 23.929,00 € (scaglione da
5.200,01 € a 26.000,00 €).
Esse vanno quantificate nei minimi tariffari, stante la non complessità della lite, in complessivi 3.340,17 €, di cui 2.904,50 € per compenso (567,00 € per la fase di studio, 460,50 € per la fase introduttiva, 921,50 € per la fase di trattazione e 955,50 € per la fase decisoria) e 435,67 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile bis) definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, pubblicata il 13 novembre 2018 (R.G.
9530/2017), proposto dalla nei confronti del , Parte_1 Controparte_2
così provvede :
A) accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata condanna il a pagare alla a titolo di Controparte_2 Parte_1
spese del giudizio di primo grado, l'importo di 3.200,00 €, oltre le spese forfettarie del
15% di 480,00 € e le spese vive di 406,50 € ed eventuali ulteriori accessori;
Proc. n. 6205/2018 r.g.a.c.c. Pagina 4 di 5
c. Comune di Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
B) c o n d a n n a i l C o m u n e d i S a n T a m m a r o al pagamento a favore della delle spese di lite del secondo grado che liquida nel complessivo importo Parte_1
di 3.340,17 €, di cui 2.904,50 € per compenso e 435,67 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori:
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GIUSEPPA D'INVERNO) (CATERINA MOLFINO)
Proc. n. 6205/2018 r.g.a.c.c. Pagina 5 di 5
c. Parte_1 Controparte_2