Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7902/2012 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cosimo Chionna, Michele Parte_1
Lobuono e Riccardo Maria Riccardi, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti;
e (quali eredi, costituitisi in prosecuzione, di Parte_2 Parte_3 ER
), rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Lobuono, domiciliatario, giusta
[...]
mandato in atti
-parte opponente- contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Giuseppe Dimito, domiciliatario, giusta mandato in atti
-opposto/attore in via riconvenzionale-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note cartolari depositate in vista dell'udienza del
03/10/2024.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e
l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €855.286,16, oltre interessi e spese, azionato in sede monitoria dal nei confronti di e Controparte_1 PE Pt_1
ingegneri.
[...]
1
La pretesa monitoria trae origine dalla sentenza di primo grado n. 3880/2011 emessa dal
Tribunale di Bari, con la quale il Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. spiegata dal revocò il decreto ingiuntivo del 26/04/2001 (reso CP_1
provvisoriamente esecutivo in corso di opposizione il 18/02/2005), emesso in favore di e e nei confronti del medesimo PE Parte_1 Controparte_1 contenente l'ingiunzione, a carico dell'Ente locale, di pagamento della complessiva somma di ₤1.226.709.067, oltre interessi e spese, a titolo di compensi dai predetti vantati a fronte di prestazioni d'opera intellettuale rese su incarico del CP_1
Invero, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione, il al fine di CP_1 scongiurare l'azione esecutiva, corrispose in favore dei creditori e PE Pt_1
con separati assegni circolari in atti, la somma di €855.286,16 per sorte
[...]
capitale, come da ordinativo di pagamento nr. 2362 del 12/07/2005, risultando perciò, alla luce della sopravvenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto, creditore, in via restitutoria, di tali somme nei confronti dei tecnici debitori;
sicchè, infruttuoso il recupero bonario, l'Ente si era visto costretto al recupero delle poste in sede monitoria.
I.2.- Richiesta e ottenuta dal Comune creditore l'ingiunzione di pagamento (d.i.
n. 972/2012 emesso da questo Ufficio in data 24/04/2012, provvisoriamente esecutivo), con atto di citazione notificato in data 22/06/2012, gli ingiunti hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., in primo luogo formulando istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 337, co. 2, c.p.c. in ragione della pendenza del giudizio di impugnazione della menzionata sentenza n. 3880/2011.
Va rilevato sin d'ora che il procedimento di appello è stato definito dalla Corte territoriale con la sentenza n. 620/2017 (passata in giudicato, giusta attestazione in atti), con la quale è stato totalmente rigettato il gravame spiegato dagli ingegneri;
va altresì dato atto che in quella sede non sono state avanzate richieste restitutorie ai sensi dell'art. 336 c.p.c., risultando perciò, si anticipa, pienamente ammissibile l'azione monitoria del tesa al recupero delle somme versate in esecuzione del titolo revocato. CP_1
Nel merito, gli opponenti hanno:
- contestato il quantum dell'avversa pretesa creditoria, secondo la prospettazione da rideterminarsi, pro quota, in €270.276,76, dovendo restituirsi non la somma originariamente incamerata ma quella residuante dalla decurtazione delle imposte versate e da versarsi dai Professionisti e, comunque, soltanto secondo la quota di pertinenza e non per l'intero importo ingiunto (“
2.1. L'importo per il quale controparte
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ha chiesto e ottenuto l'impugnato decreto ingiuntivo di € 855.286,16= per l'intero è assolutamente errato in quanto del tutto errata è la quota imputata a ciascuno dei professionisti di € 427.643,00. In tal senso occorre rilevare che quell'importo è comprensivo di IVA per € 64.621,32= che sia l'Ing. , sia l'Ing. hanno ER Pt_1
regolarmente versato all'Erario e il Comune ha regolarmente recuperato nella propria dichiarazione. Ne consegue che, nella denegata ipotesi in cui i due professionisti fossero condannati a restituire al le somme da questo corrisposte Controparte_1
e a fronte delle quali sono state emesse la fattura n. 3 del 1° agosto 2005 dall'Ing.
e la fattura n. 1 del 24 luglio 2005 dall'Ing. , l'importo effettivamente ER Pt_1 dovuto dagli opponenti sarebbe di € 363.021,76. 2.2. Peraltro, occorre rilevare che
l'importo per cui l'ing. ha emesso la suddetta fattura n. 3/2005 e l'ing. ha ER Pt_1
emesso la suddetta fattura n. 1/2005, è stato assoggettato, come per legge, a una tassazione nella misura dell'aliquota marginale del 43% (per i redditi oltre €
100.000,00=) e, quindi, per un importo di € 156.099,00=, al quale deve sottrarsi la ritenuta operata dal per € 63.354,00. Ne consegue che a carico Controparte_1
dell'Ing. e dell'Ing. è rimasta la somma versata a titolo di tassazione pari ER Pt_1
a (€ 156.099,00 - € 63.354,00=) € 92.745,00, che dovrebbe essere detratta da quanto gli opponenti fossero condannati a restituire al . Pertanto, il saldo Controparte_1 finale eventualmente dovuto da ciascuno degli opponenti sarebbe di € 270.276,76”; cfr. anche le conclusioni di cui al punto 2 dell'atto oppositivo); nelle memorie finali risultano svolte ulteriori difese in punto di quantificazione dell'aliquota;
- mosso censure avverso la citata sentenza n. 3880/2011, fondante l'avversa pretesa monitoria, riproponendo i motivi di appello ed espressamente richiamando le argomentazioni ivi articolate a sostegno della fondatezza delle ragioni di credito dai professionisti vantate (sostanzialmente: errata declaratoria di nullità del contratto d'opera intellettuale per inosservanza del requisito della forma scritta ad substantiam; errata declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di arricchimento senza giusta causa).
Pertanto, hanno concluso per la revoca del titolo monitorio e, in subordine, per la rideterminazione, anche soggettiva, del quantum debeatur.
In corso di causa (in data 20/05/2022), a seguito del decesso dell'opponente ER
, si sono costituiti volontariamente in prosecuzione gli eredi e
[...] Parte_3
, aderendo alle precedenti difese del de cuius. Parte_2
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I.3.- Il Comune opposto, costituendosi in giudizio, ha contestato in fatto e in diritto l'avversa prospettazione, anche in ordine alle censure oggetto dell'appello, ribadendo la fondatezza del proprio credito, discendente dall'esposta revoca del titolo monitorio di cui alla citata sentenza n. 3880/2011.
Circa le contestazioni formulate in punto di quantum, sulla scorta delle complessive difese, l'Ente ha rappresentato la propria estraneità alle vicende impositive, sostenendo l'attinenza delle censure (asserita non debenza degli importi dovuti e/o versati a titolo di imposta sui redditi e di IVA) a eventuali aspetti erariali, e, dunque, a un rapporto giuridico autonomo e distinto da quello dedotto in causa, a valere tra i contribuenti e il
IS, nei cui soli confronti muovere eventuali istanze di recupero (nell'impossibilità, peraltro, per il di compiere valutazioni di determinazioni aliquota ai fini del CP_1 prospettato rimborso IRPEF;
in relazione all'IVA, per efficacia espositiva si riportano le difese finali: “controparte sostiene che il avrebbe portato in detrazione l'IVA a CP_1
suo tempo corrisposta ai due professionisti per le fatture da essi ammesse e, quindi, non potrebbe agire per la sua restituzione. L'assunto è totalmente destituito di fondamento e di qualsivoglia supporto probatorio. Il è un Ente Pubblico non commerciale e CP_1
per gli enti pubblici non commerciali (tra i quali sono compresi anche i Comuni) è riconosciuta la detrazione dell'Iva solo eccezionalmente su acquisti e importazioni realizzati nell'esercizio di attività commerciali. Trattasi di ipotesi del tutto eccezionali ed eventuali. Tra queste con assoluta certezza non è ricompresa l'attività del CP_1
volta alla adozione del piano regolatore generale e dei piani particolareggiati, che fa parte dell'attività istituzionale del per cui le fatture - all'epoca del pagamento CP_1
emesse dai due professionisti per la redazione del PRG e del piano particolareggiato- sono relative ad attività palesemente NON COMMERCIALI dell'Ente e, conseguentemente, l'IVA era indetraibile. In ogni caso, trattandosi di eccezione sollevata dagli opponenti, questi ultimi avrebbero dovuto, in ossequio ai principi dell'onere della prova (art. 2697 cc), fornire la prova della sua fondatezza, cioè che il avrebbe portato in detrazione l'IVA, prova che non è stata affatto fornita”). CP_1
Ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di giudizio
(comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/11/2012).
I.4.- Con ord. 12/11/2013 è stata disattesa l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dagli opponenti, poiché “nella specie si verte in ipotesi di somme incamerate a titolo provvisorio”; non è stata oggetto di pronuncia espressa l'istanza ai sensi dell'art. 337,
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co. 2, c.p.c., da intendersi implicitamente disattesa.
La posizione implicita risulta comunque in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente per oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, co. 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico- giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ex art. 337, co. 2, c.p.c., in quest'ultima ipotesi occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata (Cass., nn. 6211/2014, 12773/2017 e 29302/2022).
I.5.- La causa, istruita con prova documentale, è stata riassegnata a questo giudice, dopo plurimi rinvii in altro ruolo, in data 06/12/2023; all'ud. 03/10/2024 è stata quindi riservata in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe e con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusive.
In corso di causa sono stati accordati numerosi rinvii per pendenza di trattative, tuttavia fallite.
II.- Le questioni sorte nel contradditorio vanno esaminate secondo l'ordine logico-giuridico, sulla premessa che, in base al disposto degli artt. 112 e 113 c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass., n. 30607/2018 tra le molte).
Ancora, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no
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legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004) e che, di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
II.1.- Venendo all'esame delle censure, in primo luogo va rilevato che i motivi di opposizione contraddistinti nell'atto introduttivo dai nn. 3, 4, 5, 6 e 7, con i quali è stato contestato l'an della pretesa restitutoria azionata in via monitoria dall'Ente locale, si sostanziano nella (ri)proposizione extra ordinem dei motivi di doglianza già proposti in sede di gravame nei confronti della sentenza n. 3880/2011; i motivi risultano peraltro respinti dalla Corte di Appello di Bari, con la summenzionata sentenza n. 620/2017, passata in giudicato (ma, nonostante la pronuncia sfavorevole della Corte territoriale, la difesa degli opponenti vi ha insistito anche nelle memorie finali, con tesi da ritenersi al limite con la temerarietà al cospetto di una res judicata).
Dunque, il subentrato giudicato preclude evidentemente a questo giudicante qualsivoglia vaglio delle difese, a pena della violazione del divieto del bis in idem, posto a tutela dell'ordine pubblico processuale.
II.2.- Ciò posto, venendo all'inquadramento della fattispecie (e rilevato che le parti non hanno reso sul punto inequivoche difese, salvo cenni operati dagli opponenti in sede di memorie finali alla luce di Cass., n. 3207/2024), va ricordato (cfr. Cass., n.
12387/2016 tra le molte;
i principi espressi sono applicabili anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con gli opportuni adattamenti terminologici, al cospetto di procedimento di natura sostanzialmente impugnatoria) che la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il solvens formuli in sede di gravame un'apposita domanda in tal senso o, come ritualmente accaduto nel caso in esame, attivi un autonomo giudizio, anche per il
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tramite di azione monitoria.
Tanto chiarito, come già ricostruito, la domanda monitoria spiegata dal è tesa a CP_1
ottenere la restituzione di quanto dallo stesso versato sulla scorta della provvisoria esecuzione del titolo monitorio del 26/04/2001, successivamente revocato con la sentenza n. 3880/2011.
A riguardo, per consolidata giurisprudenza, “l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" (art. 2033 cod. civ.), dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza, con la conseguenza che gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda” (cfr., tra le molte, Cass., nn. 16559/2005 e
25589/2010; Trib. Roma, 06/11/2019, n. 21323. V. anche Cass., n. 17245/2015 e, da ultimo, Cass., n. 3207/2024); “il credito restitutorio che nasce in esito al giudizio, in relazione alle somme corrisposte in base a sentenza di merito successivamente riformata o cassata (art. 389 c.p.c.), trova titolo per l'appunto nella sentenza di riforma
o di cassazione” (Cass., 20/03/2019, n. 7722).
In altri termini, allorquando, come nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di somme indebitamente versate in forza di una sentenza (o, leggasi nella vicenda, di un titolo monitorio) provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata o cassata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'accipiens dell'intera diminuzione patrimoniale subita (ossia, è necessario il ripristino della situazione precedente), con conseguente obbligo di restituzione della somma versata aumentata degli interessi ovvero, se di maggior misura, della rivalutazione, con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto.
Come già detto, i principi giurisprudenziali risultano applicabili anche alla affine fattispecie in esame.
Si è pertanto al cospetto di un effetto estensivo del giudicato e, dunque, di una domanda
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restitutoria fondata non sull'art. 2033 c.c. ma sull'art. 336, co. 2, c.p.c. (cfr. anche Cass.,
n. 6579/2003).
Ancora, circa il diritto al ristoro dell'intera diminuzione patrimoniale, va osservato che
“il ristoro dell'intera diminuzione patrimoniale subita comporta quindi l'obbligo di restituzione della somma erogata al lordo, a prescindere dalla circostanza che una quota del relativo importo sia stata materialmente versata all'Erario, in adempimento di un obbligo di legge” (v. Cass., n. 23989/2014; C. Appello Roma, n. 5674/2017; Trib.
Roma, 18/06/2019, n. 5930).
II.3.- Applicando al caso di specie le esposte linee pretorie, l'opposizione può dirsi solo limitatamente fondata.
II.3.1.- E' pacifica, oltre che documentata, la dazione, da parte del CP_1
della somma oggetto della pretesa monitoria, pari a €855.286,16, corrisposta in favore degli odierni opponenti in ragione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo del 26/04/2001, emesso su istanza degli stessi e, come visto, successivamente pacificamente revocato.
In particolare, è documentata, oltre che incontestata, l'emissione da parte del CP_1
di nn. 8 assegni circolari tratti sulla Banca Monte dei Paschi di Siena
[...] all'ordine di (di cui sette da €50.000,00 ciascuno e uno da €14.288,84, Parte_1 per complessivi €364.288,84: doc. 15) e di nn. 8 assegni circolari tratti sulla Banca
Monte dei Paschi di Siena all'ordine di (di cui sette da €50.000,00 PE ciascuno e uno da €14.288,84, per complessivi €364.288,84: doc. 14). A fronte dei suddetti pacifici pagamenti uti singulus, i due professionisti hanno provveduto a emettere distinte fatture: la fattura n. 3 del 01/08/2005 da parte del (doc. 13) e la ER fattura n. 1 del 24/07/2005 da parte del (doc. 16), ciascuna per l'importo lordo di Pt_1
€427.634,08 (pari alla metà del complessivo importo ingiunto in via indifferenziata e, in sostanza, solidale).
Ciò premesso, è in contestazione tra le parti il profilo del quantum della pretesa restitutoria, sulla scorta dell'unico motivo di opposizione utilmente delibabile (salvi i profili soggettivi su cui si tornerà nel prosieguo), di cui al punto 2 dell'atto di citazione, con il quale gli opponenti hanno contestato la quantificazione della posta ingiunta, lamentandone l'errata determinazione in ragione dell'asserita non debenza degli importi dovuti e/o versati a titolo di imposta sui redditi e di IVA, all'uopo fornendo prospetto riepilogativo.
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La difesa, alla luce dell'esposta giurisprudenza, non è condivisibile, poiché, come visto, il ristoro dell'intera diminuzione patrimoniale subita comporta l'obbligo di restituzione della somma erogata al lordo, a prescindere dalla circostanza che una quota del relativo importo sia stata materialmente versata all'Erario, in adempimento di un obbligo di legge.
Altresì, condividendosi le difese del ne va comunque rilevata l'estraneità alle CP_1
vicende impositive: le censure attengono, evidentemente, a eventuali aspetti erariali.
Il complessivo rapporto di dare-avere tributario tra i contribuenti e il IS, in relazione alle imposte sui redditi, configura rapporto giuridico autonomo e distinto da quello dedotto in causa ed è soltanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, unica titolare del potere di effettiva determinazione dell'aliquota, che possono/potranno essere mosse eventuali istanze di recupero;
per altro verso, l'adesione, da parte di questo magistrato, alla tesi della rideterminazione in scomputo del quantum ingiunto comporterebbe nella sostanza l'esercizio di un potere impositivo del tutto avulso dalla giurisdizione.
Peraltro, “poiché la somma che il datore di lavoro versa all'Erario altro non è che una parte della retribuzione e poiché in caso di riforma della sentenza di condanna il datore di lavoro ha diritto alla restituzione dell'intera somma versata in favore del lavoratore
(tra cui vi è anche la quota versata all'Erario che è pur sempre versata in favore del lavoratore quale sostituto di imposta), si deve affermare che spetti al datore di lavoro il diritto ad ottenere l'integrale rimborso della somma versata anche comprensiva delle somme versate all'Erario, spettando poi al lavoratore l'onere di richiedere il rimborso da parte delle Erario delle somme suddette (ovvero di compensarle con propri debiti di imposta). Tale conclusione è pienamente conforme a quanto statuito costantemente dalla Suprema Corte secondo la quale titolare del diritto al rimborso della ritenuta
d'imposta indebita è soltanto il sostituito, percettore del reddito ed obbligato principale nei confronti del IS (Cass. 18 dicembre 2000, n. 14922): il debitore principale verso il fisco è il percettore del reddito imponibile e non il sostituto che esegua la ritenuta ed il successivo versamento, onde è al medesimo debitore principale cui compete il diritto di ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso (Cass. 19 novembre 2007, n.
23886)” (Trib. Roma, 18/06/2019, n. 5930).
Circa la detrazione dell'IVA da parte del l'Ente ne ha contestato la sussistenza CP_1
dei presupposti, con difese coerenti e non smentite da parte avversa, men che meno ai
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sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.; la parte opponente, in merito, non ha effettivamente allegato né provato (né chiesto di provare con mezzi di prova rilevanti e ammissibili) la circostanza che il abbia davvero portato in detrazione l'IVA (queste le difese CP_1 finali, già riportate in premessa: “controparte sostiene che il avrebbe portato in CP_1 detrazione l'IVA a suo tempo corrisposta ai due professionisti per le fatture da essi ammesse e, quindi, non potrebbe agire per la sua restituzione. L'assunto è totalmente destituito di fondamento e di qualsivoglia supporto probatorio. Il è un Ente CP_1
Pubblico non commerciale e per gli enti pubblici non commerciali (tra i quali sono compresi anche i Comuni) è riconosciuta la detrazione dell'Iva solo eccezionalmente su acquisti e importazioni realizzati nell'esercizio di attività commerciali. Trattasi di ipotesi del tutto eccezionali ed eventuali. Tra queste con assoluta certezza non è ricompresa l'attività del volta alla adozione del piano regolatore generale e CP_1 dei piani particolareggiati, che fa parte dell'attività istituzionale del per cui le CP_1
fatture -all'epoca del pagamento emesse dai due professionisti per la redazione del
PRG e del piano particolareggiato- sono relative ad attività palesemente NON
COMMERCIALI dell'Ente e, conseguentemente, l'IVA era indetraibile. In ogni caso, trattandosi di eccezione sollevata dagli opponenti, questi ultimi avrebbero dovuto, in ossequio ai principi dell'onere della prova (art. 2697 cc), fornire la prova della sua fondatezza, cioè che il avrebbe portato in detrazione l'IVA, prova che non è CP_1 stata affatto fornita”).
Ne discende l'obbligo, in capo agli opponenti, di restituire l'intero importo corrisposto, al lordo, dal nella misura che risulta dai documenti prodotti, esattamente CP_1 corrispondente all'importo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto.
II.3.2.- Occorrono però, in ordine alla posta ingiunta, alcune precisazioni soggettive, ostando le circostanze di causa e l'operata qualificazione della domanda alla conferma del decreto ingiuntivo, in quanto emesso, non correttamente, per l'intero importo a carico di entrambi gli opponenti (e, quindi, in via solidale in difetto di differenti indicazioni nel titolo), invece percettori ciascuno soltanto dell'importo lordo di €427.634,08: il ha invero diritto alla restituzione delle sole somme CP_2
rispettivamente ricevute dal singolo accipiens, non potendo quest'ultimo essere gravato della restituzione di somme mai percepite e di cui non ha mai avuto la disponibilità né materiale né giuridica. Siffatto rilievo, connesso alla complessiva delibazione giudiziale di fondatezza della pretesa, coinvolge non profili di tardiva deduzione ma di corretta
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applicazione della disciplina codicistica e pretoria in materia restitutoria e di obbligazioni solidali.
In tali termini di mera difesa deve essere correttamente intesa la censura di “parziarietà” dell'obbligazione restitutoria, così definita dagli opponenti soltanto in sede di precisazione delle conclusioni (ud. 03/10/2024); a ogni modo, sin dalle difese introduttive gli opponenti hanno affermato che “l'importo per il quale controparte ha chiesto e ottenuto l'impugnato decreto ingiuntivo di € 855.286,16= per l'intero è assolutamente errato in quanto del tutto errata è la quota imputata a ciascuno dei professionisti di € 427.643,00”, invocando al punto 2 delle conclusioni introduttive l'accertamento dell'importo “effettivamente dovuto da ciascuno degli opponenti”.
Ne consegue che, nell'insussistenza di un'ipotesi di obbligazione solidale e alla luce della natura dell'odierna azione (che impone la perimetrazione della somma da restituire all'importo effettivamente percepito, quantomeno nei termini della disponibilità giuridica, da ogni accipiens e divenuto sine causa, irrilevanti del tutto i rapporti sostanziali sottesi - per di più, connessi ad attività professionale resa da entrambi i tecnici e non a unica prestazione -), il non può pretendere e ottenere la CP_1 restituzione dell'intera somma da parte di ciascun debitore, avendo diritto il solvens alla restituzione delle sole somme rispettivamente ricevute dal e dal , nei Pt_1 ER riferiti importi di €427.634,08 ognuno;
detto altrimenti, il non ha eseguito un CP_1
indifferenziato pagamento, ma singoli pagamenti diretti, nominativamente e specificamente, ai due soggetti, a mezzo di distinti assegni circolari intestati individualmente (come detto, otto assegni circolari al e otto assegni circolari al Pt_1
). ER
L'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 336 c.p.c., sintetizzando, si atteggia a contrarius actus rispetto al pagamento per come in concreto eseguito, non al provvedimento in forza del quale è stato eseguito.
Supporta tale conclusione Cass., n. 3207/2024, pure menzionata dagli opponenti, riportata di seguito nel passo di interesse:
“…L'art. 336 cod. proc. civ., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, venga meno immediatamente l'efficacia degli atti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della
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somma pagata e di ripristino della situazione precedente. Il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, successivamente caducato, fa sorgere un diritto del solvens nei confronti dell'accipiens ad essere integralmente reintegrato nella situazione precedente. L'azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni effettuate nell'osservanza della sentenza poi annullata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale (ex aliis, Cass. 23/11/2023, n. 32663; Cass. 12/11/2021, n. 34011;
Cass. 30/01/2018, n. 2292; Cass.26/01/2016, n. 1324; Cass. 24/05/2010, n. 12622).
Sotto altro e distinto profilo, elemento peculiare e caratterizzante dell'obbligazione solidale disegnata dall'art. 1292 cod. civ. è costituito dalla unicità della prestazione dovuta, non già dalla unicità della fonte (cioè, dell'atto o del fatto giuridico) della obbligazione: la solidarietà sussiste quando più soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione, di guisa che l'adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti (per tutte: Cass. 14/03/1996, n. 2120).
…questa Corte ha affermato che «allorché la parte soccombente in giudizio dia esecuzione ad una sentenza non definitiva, traendo un assegno bancario all'ordine di più persone, nel caso di riforma della sentenza in grado di appello, tutti gli intestatari dell'assegno sono tenuti in solido alla restituzione della somma pagata» (Cass.
13/07/2010, n. 16391).
…Devesi qui allora ribadire che l'obiettivo dell'azione ex art. 389 cod. proc. civ. è il mero ripristino della condizione patrimoniale del solvens anteriore all'ottemperanza alle statuizioni di condanna, a prescindere dal rapporto sostanziale ad esse sottese: la restituzione deve, cioè, essere conformata all'essere del pagamento (ovvero alle modalità con cui lo stesso è stato compiuto) non già al dover essere di esso (ovvero alla sua ragione causale oppure alla sua conformità al contenuto del provvedimento di condanna). Detto in altri termini, l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ. (la quale può essere dispiegata anche in via monitoria) si atteggia a contrarius actus rispetto al pagamento per come in concreto eseguito, non al provvedimento in forza del quale è stato eseguito.
Nella vicenda de qua, pur a fronte di importi di diversa entità spettanti ai singoli
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beneficiari delle pronunce di condanna, il ha ritenuto di Controparte_3
effettuare - come accertato in fatto dal giudice territoriale, in modo non sindacabile da questa Corte - un pagamento unico ed indifferenziato (cioè a dire senza distinzione di quote o misure) di quanto globalmente dovuto in favore degli aventi titolo allo stesso, considerati come una parte unica plurisoggettiva. Un adempimento di tal fatta (con modalità evidentemente accettate, quantomeno per facta concludentia, dai destinatari della erogazione delle somme) ha generato a carico degli accipientes un'obbligazione restitutoria di contenuto esattamente speculare, per l'esigenza di ripristinare lo stato patrimoniale del solvens: un pagamento unitario ed indifferenziato, divenuto privo di giustificazione, non può che essere neutralizzato con una restituzione unitaria e indifferenziata, e quindi sostanzialmente descrivibile come solidale, non potendosi frazionare in sede di ripetizione una prestazione che non è stata frazionata al momento del pagamento”.
Orbene, è evidente che l'ipotesi esaminata dalla Corte è del tutto speculare alla fattispecie oggetto di questo giudizio, nel quale non vi è stato un pagamento unico e indifferenziato, ma, come visto, vi sono stati distinti pagamenti effettuati separatamente nelle mani dei due accipientes.
In conclusione, solo entro tali termini soggettivi la pretesa restitutoria avanzata da parte opposta risulta fondata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso per somme eccedenti quelle dovute dalla singola parte ingiunta, dev'essere revocato e sostituito dalla condanna al pagamento dell'importo per come soggettivamente e oggettivamente accertato nella presente sede della cognizione piena.
Quanto agli interessi, sulla scorta della menzionata giurisprudenza, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento (nelle non smentite difese comunali, individuato nel 20/07/2005) e non da quello della domanda.
Nulla può riconoscersi a titolo di rivalutazione (per vero non richiesta) per mancanza di allegazione e prova del danno ulteriore, stante la natura di valuta del credito oggetto di domanda.
III.- Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la sostanziale soccombenza, da ravvisarsi in capo ai singoli opponenti, da condannarsi separatamente sulla base della pertinente posta debitoria oggetto della disponenda condanna (peraltro, gli opponenti, pure a fronte della comune difesa, si sono opposti alla liquidazione in solido delle spese di lite); non si pongono profili di parziarietà, con riguardo agli eredi
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costituiti, in ordine alle spese di lite, non essendosi per questo profilo al cospetto di un debito ereditario in senso proprio.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore (che coincide con l'importo del credito riconosciuto fondato), dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate (parametri medi, al netto della fase istruttoria ai minimi).
L'accoglimento della difesa sollevata dagli opponenti in ordine all'effettiva portata soggettiva dell'ingiunzione (tesi contrastata dalla parte opposta) giustifica a ogni modo la compensazione delle spese di lite in misura di 1/3.
Gli accessori seguono la normativa fiscale di settore, quali effetti di legge, non potendo perciò ritenersi tardive le difese formulate.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 22/06/2012, da e (oggi, eredi) contro il Parte_1 PE
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) in accoglimento, per quanto di ragione, dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto (d.i. n. 972/2012 emesso da questo Ufficio in data 24/04/2012) e
CO e (oggi, eredi e, questi ultimi, Parte_1 PE
nei limiti della quota ereditaria), ciascuno, come da parte motiva, al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di €427.634,08, oltre interessi legali dalla data del pagamento (20/07/2005) al soddisfo;
2) CO e (oggi, eredi), ciascuno, al Parte_1 PE
pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali del giudizio di opposizione, in misura di 2/3, parte che liquida, a carico di ciascuno, in €11.501,33 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge;
COMPENSA per la restante parte.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 02/04/2025
Il Giudice - Chiara Cutolo
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