Decreto cautelare 3 aprile 2025
Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 21880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21880 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21880/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03953/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3953 del 2025, proposto dall’
Azienda Agricola -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Migliorati, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio e Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento dell’INPS, adottato in data 19 febbraio 2025, con cui è stata denegata l’istanza di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità formulata da parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. ES BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data 21 marzo 2025 veniva impugnato il provvedimento con cui l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in data 19 febbraio 2025, ha denegato l’istanza di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità formulata da parte ricorrente.
Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso appresso indicati: “ Violazione ed errata applicazione dell’art. 6, comma 1, lettera b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge n. 116/2014. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento. Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti ”.
Con atto depositato in data 10 aprile 2025 si costituiva in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, instando per la reiezione del gravame e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è affidato a un unico motivo a mezzo del quale parte ricorrente censura l’illegittimità del gravato atto di diniego in ragione del fatto che lo stesso sarebbe stato disposto senza che ne ricorressero i presupposti giuridici giacché, al momento dell’adozione del provvedimento, risultava sospeso in via cautelare, da parte del Tribunale civile di Viterbo - sez. Lavoro, l’avviso di addebito n. -OMISSIS-, formulato dall’INPS il 23.11.2024 e comunicato il 29.11.2024, ex art. 24, co. 5 e 6, d.lgs. n. 46/99, riguardante i contributi previdenziali - asseritamente non versati in relazione all’anno 2021 e quantificati nella misura complessiva di Euro 747.292,50 - connesso all’ accertamento operato da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Viterbo a mezzo del verbale unico di accertamento e notificazione n. -OMISSIS- del 16 maggio 2022, notificato l'11 luglio 2022.
Vengono poi contestate nel merito, evidentemente dinnanzi a un giudice al riguardo privo di potestas iudicandi , le risultanze dell’accertamento condotto dall’Ispettorato territoriale del lavoro.
Le doglienze non sono meritevoli di positivo apprezzamento.
Secondo quanto prospettato dalla difesa dell’Ente previdenziale e compiutamente comprovato a mezzo dei documenti depositati in atti, il provvedimento di diniego è stato infatti necessariamente adottato in ragione della violazione, da parte dell’azienda ricorrente, di altra norma ovvero dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965.
La predetta violazione veniva accertata dall’INAIL a seguito della denuncia presentata in data 28.02.2023 in ordine alla posizione assicurativa territoriale n. -OMISSIS- cessata al 31.12.2019 e la sanzione veniva regolarmente notificata alla parte ricorrente in data 03.03.2023 con provvedimento di diffida ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 124/2004 e contestazione di violazione ai sensi della l. n. 689/1981.
In relazione alla sanzione in argomento non risultava essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta né che fosse stata successivamente regolarizzata la posizione.
In ragione del quadro sopra delineato difettavano, pertanto, al momento dell’adozione del provvedimento di diniego, i presupposti richiesti ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b), del d.l. n. 91/2014, convertito in legge n. 116/2014, per farsi luogo alla richiesta iscrizione e tanto a prescindere dalla sospensione in via cautelare dell’avviso di addebito dell’INPS di cui innanzi, cui ha fatto seguito la comunicazione INPS del 22 gennaio 2025 relativa alla sospensione della riscossione dei crediti oggetto del ridetto avviso di addebito.
Secondo la prefata disposizione, infatti, per la partecipazione delle imprese alla Rete del lavoro agricolo di qualità occorre tra l’altro che le stesse non siano state “ destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse nonché di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia ”.
Alla luce delle suesposte motivazioni il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.
Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD SA, Presidente
Ida Tascone, Referendario
ES BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES BA | RD SA |
IL SEGRETARIO