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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4405 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ N° __________ Reg. Gen. Lav. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. F.A. _________________ Giudice AN AR, nella causa iscritta al N. 17591/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to CATALANO Parte_1 ______________________
ZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in via del
Bersagliere n.8, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato Per ___________________ CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 20/10/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 03/12/2024 la ricorrente indicata in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1
dell'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità di cui all'art.3
comma 3 l.104/1992, a partire dalla presentazione della domanda Il Cancelliere
amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2 domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
1 Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che , a causa delle Parte_1 patologie da cui era affetta, è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per percepire l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 a partire dal 9.01.2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che la sig.ra è in possesso Parte_1 dei requisiti sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3
l.104/1992 dal 9.01.2025.
Le spese di lite vanno compensate stante il riconoscimento successivo alla data di deposito del presente ricorso.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 dal 9.01.2025.
Compensa le spese tra le parti
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1 liquidate.
Così deciso in Palermo 21/10/2025
IL GIUDICE
AN AR
2
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ N° __________ Reg. Gen. Lav. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. F.A. _________________ Giudice AN AR, nella causa iscritta al N. 17591/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to CATALANO Parte_1 ______________________
ZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in via del
Bersagliere n.8, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato Per ___________________ CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 20/10/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 03/12/2024 la ricorrente indicata in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1
dell'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità di cui all'art.3
comma 3 l.104/1992, a partire dalla presentazione della domanda Il Cancelliere
amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2 domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
1 Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che , a causa delle Parte_1 patologie da cui era affetta, è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per percepire l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 a partire dal 9.01.2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che la sig.ra è in possesso Parte_1 dei requisiti sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3
l.104/1992 dal 9.01.2025.
Le spese di lite vanno compensate stante il riconoscimento successivo alla data di deposito del presente ricorso.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 dal 9.01.2025.
Compensa le spese tra le parti
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1 liquidate.
Così deciso in Palermo 21/10/2025
IL GIUDICE
AN AR
2