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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/12/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 173/2018
Il Giudice del Lavoro, RE AR, a seguito dell'udienza svolta in data
03.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
(C.F. ); Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Speranza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale;
ricorrenti
CONTRO
(P.I.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Ferrari ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
E P.I.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Andrea Bottone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
NONCHÉ CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'avv. Elisa Chiocchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
terzo chiamato
E
(P.I.: ), rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_4 dall'avv. Marco Talini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
terzo chiamato
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_5 C.F._5 dall'avv. Andrea Bottone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
terzo chiamato
OGGETTO: Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditatis e iure proprio, da infortunio mortale sul posto di lavoro occorso a familiare convivente
Conclusioni
Per le parti ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e : “1) accertare e dichiarare che il sig.
[...] Parte_4 Parte_5
ha ininterrottamente lavorato alle dipendenze della s.r.
1. con
[...] Controparte_1 sede in Santa Maria a Monte alla via Marconi n.24, inquadrato come, operaio di 3° livello, con qualifica di muratore dal 30/09/2002 al 14/04/2011; 2) accertare e dichiarare che in data 14/04/2011, verso le ore 15,30 circa, nel mentre il Parte_2
Pag. 2 di 45 era intento a lavorare presso la ex Colonia VI UE in Calambrone, Pt_5 dove la s.r.
1. stava eseguendo lavori di ristrutturazione, ed era intento Controparte_1 ad eseguire la demolizione della “camicia” di calcestruzzo con un martello pneumatico, nell'ala nord, corpo A del fabbricato adibito ad ex colonia, a livello sottotetto (corrispondente al sesto impalcato del ponteggio allestito) subiva un infortunio consistito nella ferita all'interno coscia e piede sx. con la punta del martello demolitore, procurandosi la lacerazione dell'arteria poplitea con conseguente emorragia che ne ha provocato il decesso per anemia acuta metaemorragica;
3) accertare e dichiarare che alle ore 18,15, stante la gravità delle lesioni subite, il
decedeva a seguito delle due profonde ferite all'arto inferiore Parte_5 sinistro;
4) accertare e dichiarare che al momento dell'infortunio il Parte_5 stava lavorando con un trapano demolitore a percussione su un tavolato, formato da pannelli multistrato per casseforme pertanto non idoneo alla funzione di piano di calpestio, largo 1,50 ml., privo di stabilità, non idoneo e pericoloso, e privo di qualsiasi parapetto per evitare cadute dall'alto, in violazione alle norme antinfortunistica;
5) accertare e dichiarare che la fase di lavoro in corso di esecuzione da parte dell'impresa era quella relativa alla demolizione del solaio di Controparte_6 copertura inclinato dell'Area Nord del fabbricato in corso di ristrutturazione e che tale demolizione era eseguita con l'installazione esclusiva di un intavolato non idoneo allo scopo e non completo e quindi tale da esporre i lavoratori al rischio di caduta dall'alto
e costituito da tavole prive delle necessarie caratteristiche costitutive e di resistenza;
6) accertare e dichiarare che la s.r.]. esecutrice in Controparte_7 appalto dei lavori per il recupero della ex Colonia Marina “VI UE III”, in località Calabrone — Pisa, Viale del Tirreno, affidava in subappalto alla s.r.1.
[...]
l'esecuzione dei lavori di smontaggio dei tetti, di demolizione di solai, CP_1 demolizione di murature e tramezzi, stonacatura di parapetti, compreso lo sgombero delle macerie;
7) accertare e dichiarare che sussiste responsabilità solidale del committente appaltatore che non è esonerato dalla responsabilità dell'infortunio occorso al dipendente della ditta a cui risulta subappaltato 1'esecuzione di alcuni lavori stante la sua posizione di garante per l'osservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali, poste a tutela dell'altrui incolumità; 8) accertare e
Pag. 3 di 45 dichiarare che trattandosi di subappalto di lavori e svolgendosi gli stessi nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore, sussiste la responsabilità dell'appaltatore e del committente in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo;
9) accertare e dichiarare che qualora l'appaltatore o committente che conceda in subappalto l'esecuzione di un'opera parziale gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche gravano sia sull'appaltatore committente che sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica;
10) accertare e dichiarare che l'appaltatore ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
11) accertare e dichiarare che, come rilevasi dalla comunicazione di notizia di reato n.420/2010, già in data 15/11/2010 e, pertanto, circa cinque mesi prima dell'evento mortale (14/11/2011), gli ufficiali di Polizia Giudiziaria
a seguito di sopralluogo per la verifica delle condizioni di lavoro e per il controllo del rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro e degli accertamenti condotti, riscontravano la responsabilità della ditta CP_2 ex art. 97 comma 1 D.Lgs 09/04/2008 .81, poiché in qualità di datore di
[...] lavoro dell'impresa affidataria, non verificava le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, con particolare riferimento ai lavori di demolizione cornicioni coperture con rischio di caduta dall'alto; 12) accertare e dichiarare che nessuna somma a titolo di
T.F.R. veniva versata agli istanti;
13) accertare e dichiarare che ai ricorrenti è dovuta,
a titolo di T.F.R., la somma di € 33.382,08; 14) accerta.re e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti iure hereditatis e iure proprio;
15) accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto alla liquidazione del danno differenziale essendo stata accertata la responsabilità del datore di lavoro (per essersi quest'ultimo reso responsabile di illecito penale); 16) accertare e dichiarare che agli istanti spetta la liquidazione del danno patrimoniale essendo venuto meno il reddito del defunto e consistente nel depauperamento complessivo subito sotto il profilo patrimoniale;
17) accertare e dichiarare che il percepiva uno Parte_5 stipendio mensile di
€ 3.709,12; 18) accertare e dichiarare che liquidava alla una CP_8 Parte_1 somma mensile di € 500,00; 19) accertare e dichiarare che ai ricorrenti, iure hereditatis, spetta la liquidazione del
Pag. 4 di 45 danno tanatologico, avendo il percepito il proprio stato essendo rimasto Parte_2 lucido nella fase che precedeva il decesso;
del danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine, alle quali conseguiva la morte;
del danno da morte quale danno riportato dalla vittima per la perdita (oggettiva) del bene della vita rilevante ex art. 2059 c.c. come diritto inviolabile della persona ai sensi dell'art. 2 e 32 Cost.; del danno biologico (danno da perdita della vita); del danno per lesione subita 45%; del danno alla vita, danno non patrimoniale diverso dalla perdita del rapporto parentale subito dai prossimi congiunti, trasmissibile agli eredi;
del danno morale e perdita delle relazioni parentali;
del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante); del danno psichico, del danno esistenziale;
20) accertare e dichiarare che ai ricorrenti, iure proprio, spetta la liquidazione del danno biologico;
21) accertare
e dichiarare che agli istanti è dovuta la somma di € 210.992,74 per danno differenziale (€ 36.641,82 rendita vitalizia complessiva annuale - € 6.000,00 percepite = 30.141,82 annue); € 373.094,40 per danno patrimoniale conseguente al venir meno del reddito del defunto (€ 3.709,12 stipendio mensile fino ad età pensionistica — rendita percepita ); € 50.000,00 per danno tanatologico;
€ 50,000,00 per danno morale;
€ 60.000,00 per danno biologico;
€ 70.000,00 per danno lesione subita;
€ 60.000,00 per danno alla vita;
o quella somma maggiore o minore che verrà determinata S.E.&O. ; 22) accertare e dichiarare che ai ricorrenti è dovuta la somma di € 70.000,00 cadauno per danno biologico;
€ 90.000,00 cadauno per danno morale e perdita delle relazioni parentali;
€ 160.000,00 per danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante); € 45.000,00 cadauno per danno psichico;
€ 38.000,00 cadauno per danno esistenziale;
€ 22.970,00 per trasporto salma, tumulazione e spese funerarie;
o quella somma maggiore o minore che verrà determinata S.E.&.0., detratta la somma ricevuta a titolo di provvisionale;
conseguentemente condannare la s.r.1.
[...]
CP_
in persona del suo legale rappresentante protempore, e/o la . CP_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la s.r.
1. Controparte_7
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o la Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_9 in solido, e/o chi per legge tenutovi, a corrispondere ai ricorrenti la somma
Pag. 5 di 45 complessiva di € 2.062.439,22 S.E.&.O., già detratta la somma ricevuta a titolo di provvisionale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà determinata a seguito di c.t. condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e/o la in persona del suo legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, e/o la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e/o la in persona del Controparte_10 suo legale rappresentante pro tempore, in solido, e/o chi per legge tenutovi, alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge” [conclusioni precisate con il ricorso del 09.02.2018].
“Accertare e dichiarare che il sig ha lavorato alle dipendenze della Parte_5
in persona del l.r.p.t. dal 30.9.2002 al 14.4.2011 quale operaio Controparte_1 muratore livello terzo;
2- Dichiarare la responsabilità civile della società
[...]
in persona del curatore della Liquidazione Giudiziale dott. Controparte_1 CP_11
e/o della per le causali di cui in atti e per
[...] Controparte_10
l'effetto:
3- Condannare in solido le società in persona del Controparte_1 curatore della Liquidazione Giudiziale dott. e l' CP_11 Controparte_10
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti, eredi di
[...]
, in solido, dei seguenti importi: - € 70.000,00 per danno catastrofale, Parte_5 oltre interessi dal fatto, per avere il avuto contezza del fatto che stava Persona_1 morendo, per essere stato lucido negli ultimi momenti della sua vita, come risulta dalle testimonianze rese ha avuto la prontezza di scavalcare il muretto e dirigersi verso
l'altro ponteggio ove era presente una scala per scendere , ha parlato con gli operai che lo hanno soccorso e che non hanno compreso il suo dialetto napoletano); - €
50.000,00, oltre interessi e rivalutazione somme dal fatto, per danno tanatologico o da perdita del bene vita;
4- Condannare in solido le società in Controparte_1 persona del curatore della Liquidazione Giudiziale dott. e l' CP_11 [...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento del danno da perdita Controparte_10 del rapporto parentale, calcolato sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano: - in favore della moglie dell'importo di € 350.000,00; - in Parte_1
Pag. 6 di 45 favore di dell'importo di € 340.000,00; - in favore di Parte_2 [...]
dell'importo di € 340.000,00; - in favore di Parte_3 Parte_4 dell'importo di € 340.000,00, oltre interessi e rivalutazione somme dall'evento. 5-
Condannare in solido le società in persona del curatore della Controparte_1
Liquidazione Giudiziale dott. e l' in CP_11 Controparte_10 persona del l.r.p.t., al pagamento a titolo di danno biologico proprio: - in favore di
dell'importo di € 16.000,00 in considerazione delle conseguenze che il Parte_1 tragico decesso del marito ha avuto sulla sua salute mentale e fisica;
- in favore di
, di Euro 9.500,00 ciascuno;
- in Parte_2 Parte_3 favore di , dell'importo di € 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_4 somme per danno biologico proprio, in considerazione delle conseguenze che il cruento improvviso decesso del padre ha avuto sulla salute mentale e fisica della figlia minorenne;
6- Condannare in solido le società in persona del Controparte_1 curatore della Liquidazione Giudiziale dott. e l' CP_11 Controparte_10
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di ,
[...] Parte_1
, e , dell'importo di Parte_2 Parte_3 Parte_4
€ 234.617,61, oltre interessi dalle singole scadenze periodiche al soddisfo, per danni patrimoniali da lucro cessante per la perdita della contribuzione fornita da Parte_5
al reddito familiare.
7- Porre le spese e competenze delle CTU in solido a
[...] carico delle società in persona del curatore della Liquidazione Controparte_1
Giudiziale dott. e dell' in persona CP_11 Controparte_10 del l.r.p.t.: 8- Condannare in solido le società in persona del Controparte_1 curatore della Liquidazione Giudiziale dott. e l' CP_11 Controparte_10
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti delle
[...] spese di lite, nonché dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge, con attribuzione all'avv. Valeria Speranza” [conclusioni precisate con il ricorso del 02.10.2024 per la riassunzione del giudizio].
Per la parte resistente Controparte_10
Pag. 7 di 45
Per la parte resistente liquidazione giudiziale: “Piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - ordinata la chiamata in causa della Compagnia Assicurativa in Controparte_3 persona del Legale rappresentante p.t.,con sede in Via Cassinis 21 Milano, con le modalità di cui all'art. 270 c.p.c - cosi disporre: a) nel merito in via principale, rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e non provato;
b) nel
Pag. 8 di 45 merito in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della avversa domanda anche parziale, previa riduzione della pretesa dei ricorrenti perché eccessiva
e sfornita di prova, dichiararsi tenuta e condannarsi la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire la convenuta, manlevandola da quanto questa possa essere condannata a pagare in favore dei ricorrenti. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Per il terzo chiamato : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, Controparte_3 fermo restando e qui ribadita ogni eccezione sollevata, IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della chiamata in causa di
[...]
ai sensi dell'art. 107 cpc per Controparte_12 carenza dei presupposti con tutte le conseguenze di legge;
SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE autorizzare la terza chiamata Controparte_12
alla chiamata in causa di - via G. Malagoli
[...] CP_13
12, 56124 Pisa - GEOM. nato a [...] il [...] Controparte_5 residente in [...] Controparte_1 via Maiagoli n. 12 Pisa - GEOM. nato a [...] il Persona_2
28/05/1948 residente in [...]
n.12, Pisa e conseguentemente fissare altra udienza di discussione e disporre la notifica ai terzi nei termini di legge;
NEL MERITO Una volta autorizzate ed effettuate dette chiamate, in tesi respingere la domanda di manleva avanzata dalla convenuta
[...] nei confronti della Controparte_1 Controparte_14
perché infondata in fatto e diritto la domanda principale con
[...] vittoria di spese e compensi di causa oltre 15% rimborso spese generali, C.A.P. 4% e
I.V.A. 22% come per legge;
in ipotesi, qualora fosse accertata una responsabilità della convenuta in concorso con quella della convenuta Controparte_1
e dei terzi chiamati GEOM. CP_10 CP_13 CP_5
e GEOM. accertare e graduare le singole
[...] Persona_2 responsabilità e, accogliere la domanda di manleva avanzata dalla convenuta
[...] nei confronti della Controparte_1 Controparte_14
nei limiti della suddetta quota, ai termini e condizioni della
[...]
Pag. 9 di 45 polizza R.C. n. 207415 e detratta la somma già corrisposta di € 280.000,00, rivalutata e gravata di interessi, sempre vinte le spese di giudizio. Vogli altresì respingere le domande eventualmente avanzate dalle altre parti perché infondate in fatto e in diritto non sussistendo alcun rapporto e/o titolo per avanzare domande dirette nei confronti della , sempre con Controparte_14 vittoria di spese di causa”.
Per il terzo chiamato “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, per Controparte_15 le ragioni esposte, disattesa ogni contraria istanza, 1) in via assolutamente preliminare, sulla domanda di garanzia proposta dalla società nei Controparte_10 confronti di , dichiarare che l'assicurata, società Controparte_15 [...]
non può essere ammessa ad alcun indennizzo in quanto il sinistro di Controparte_10 cui è causa si è verificato in periodo di sospensione della polizza e, per l'effetto, condannare la società medesima al risarcimento del danno, da liquidarsi equitativamente, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; Ovvero, comunque, condannarla al pagamento delle spese di lite che ha dovuto Controparte_15 affrontare per la propria difesa;
2) in merito alla domanda principale, comunque, rigettare la domanda di parte attrice quantomeno nei confronti della società
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) in ogni caso, laddove sia Controparte_10 in qualche misura accolta la domanda dei ricorrenti, ridurre l'ammontare delle pretese attoree entro limiti di ragionevolezza”.
Per il terzo chiamato “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni Controparte_13 contraria istanza ed eccezione respinta: - accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità della in ordine al sinistro mortale occorso al sig. CP_13 [...]
e per l'effetto respingere la domanda avanzata da Parte_5 Controparte_3 nei confronti della comparante;
- in ogni caso rigettare le domande dei ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque del tutto sfornite di prova;
- in via subordinata, dichiarare integralmente responsabile del sinistro e Controparte_1 per l'effetto, condannare la stessa e/o la compagnia di assicurazioni
[...]
al ristoro dei danni richiesti dalla parte Controparte_14
Pag. 10 di 45 ricorrente; in ipotesi, in caso di accoglimento anche parziale delle domande delle parti ricorrenti, qualora fosse accertata una responsabilità della comparente terza chiamata in concorso con quelle delle convenute e Controparte_1 Controparte_10 die terzi chiamati OM. e OM. , accertare e Persona_2 Controparte_5 graduare le singole responsabilità, con riduzione delle richieste di parte ricorrente secondo giustizia ed equità. Con vittoria di spese ed onorari di causa in favore del procuratore antistatario”.
Per il terzo chiamato “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni Controparte_5 eccezione ed istanza contraria: - in via preliminare: accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o nullità della chiamata e della domanda avanzata da
[...]
nei confronti del OM. , per carenza Controparte_14 Controparte_5 insanabile dei presupposti di legge esposti in narrativa;
- in via principale: accertata e dichiarata l'assenza di ogni responsabilità del OM. in ordine Controparte_5 all'infortunio mortale occorso al sig. per l'effetto respingere la Parte_5 domanda avanzata dalla nei confronti del Controparte_14 comparente in quanto illegittima, infondata e comunque non provata;
in ogni caso rigettare le domande dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
- in via subordinata: dichiarare la integralmente Controparte_1 responsabile del sinistro e, conseguentemente, condannare la stessa e/o la compagnia assicurativa al ristoro dei danni Controparte_14 richiesti dai ricorrenti;
in caso di accoglimento anche parziale delle domande avanzate dai ricorrenti, qualora si accertasse una responsabilità anche del OM. CP_5
, terzo chiamato, in concorso con quelle delle altre convenute
[...] Controparte_1
e del terzo chiamato OM. Controparte_10 CP_13 Per_2
accertare e graduare le singole responsabilità, con riduzione delle richieste
[...] avanzate dai ricorrenti secondo quanto esposto in premessa e, comunque, secondo giustizia ed equità. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per il terzo intervenuto “Voglia il Tribunale adito, dichiarato CP_8 preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza,
Pag. 11 di 45 ragione o eccezione, così provvedere: previa declaratoria di responsabilità della
Società in persona del legale rapp.p.t. , della Controparte_16 Controparte_10
[... in persona del legale rapp.p.t, nonché della in Controparte_17 persona del legale rapp.p,t, e della Compagnia Assicurativa
[...]
in persona del legale rapp.p.t. per l'infortunio occorso Controparte_18
a , accogliere la domanda e conseguentemente condannare i Parte_5 convenuti in solido, al pagamento a favore dei , , Parte_1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 Parte_5
di della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno che
[...] Parte_5 tenga in debito conto di quanto già erogato dall'Istituto pari a E 308528,81 e spettante
a titolo di regresso. Con vittoria di spese” – intervento dichiarato inammissibile con sentenza non definitiva n. 191/2021 del 29.06.2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.02.20218, i ricorrenti, in qualità di eredi di
, presentavano domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali Parte_5
e non patrimoniali, iure hereditatis e iure proprio, conseguenti all'infortunio sul lavoro occorso al congiunto in data 14.04.2011, da cui ne derivava il decesso il medesimo giorno.
2. In particolare, i ricorrenti riferivano che: 1) lavorava dal Parte_5
30.09.2002 alle dipendenze della con la qualifica di Controparte_1 muratore;
2) nell'eseguire i lavori di ristrutturazione presso l'ex Colonia Marina
“VI UE III” in località Calambrone, lavori subappaltati dalla
(con soggetto committente dei lavori , Controparte_10 Controparte_13 il giorno 14.04.2011 il utilizzando un martello demolitore, si provocava Parte_2 la lacerazione dell'arteria poplitea, con conseguente emorragia che ne provocava il decesso per anemia acuta meta-emorragica; 3) l'accertamento autoptico confermava la compatibilità delle lesioni letali patite dal con lo Parte_2 strumento da lavoro utilizzato (martello penumatico); 4) gli accertamenti svolti dagli ispettori del lavoro facevano emergere violazioni a norme antinfortunistiche
Pag. 12 di 45 in merito al piano di calpestio (privo di stabilità) in connessione causale con l'incidente mortale e addebitabili al datore di lavoro ( ), che, Controparte_19 pertanto, veniva chiamato in giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo aggravato;
5) il processo di primo grado si concludeva con la condanna del alla pena di due anni e due mesi di reclusione, oltre a riconoscere CP_19 alle parti civili una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 70.000,00 euro ciascuno;
6) nella sentenza si aggiungeva che la condotta colposa del lavoratore
(nel caso di specie, imprudente), non poteva elidere il nesso causale fra le omissioni colpose del datore di lavoro e l'evento lesivo occorso al dipendente;
7) nel caso in esame risultava civilmente responsabile anche la società CP_10
subappaltante i lavori, in quanto titolare di un'autonoma Controparte_1 posizione di garanzia;
in particolare, la società sub-appaltante continuava ad operare nel medesimo cantiere e la società sub-appaltatrice utilizzava il cantiere messo a disposizione dalla società sub-appaltante.
3. I ricorrenti, pertanto, agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento del TFR spettante al de cuius, pari a 3.382,08 euro nonché il risarcimento dei danni iure hereditatis e iure proprio (danno tanatologico, danno morale, danno alla vita, danno per lesione subita, danno biologico, danno da perdita della relazione parentale, danno patrimoniale, danno psichico, danno esistenziale, danno differenziale).
4. Complessivamente i ricorrenti chiedevano di condannare le parti convenute, fra loro solidalmente responsabili, a corrispondere la somma totale di 2.062.439,22 euro.
5. Con successiva nota integrativa, depositata in data 12.04.2019, i ricorrenti, in merito alla dinamica dell'infortunio occorso al congiunto, precisavano che l'evento mortale si era verificato per una grave carenza del cantiere in cui stava lavorando il ovvero per l'installazione di un piano di calpestio del tutto Parte_2 inidoneo, che costringeva l'operaio ad utilizzare il trapano demolitore tenendolo in posizione perpendicolare rispetto al piano di calpestio. Detto utilizzo del trapano demolitore, secondo le testimonianze raccolte in sede penale dagli operai, era tollerato dal datore di lavoro e dalla società sempre Controparte_2
Pag. 13 di 45 presente in cantiere. Mentre in merito al cantiere, si puntualizzava che il piano di calpestio era stato installato dalla società da ritenere, Controparte_2 quindi, responsabile al pari della società Si aggiungeva che la Controparte_1 società appaltante era titolare di un'autonoma posizione di garanzia, considerato che la violazione antinfortunistica era immediatamente e facilmente percepibile;
in ogni caso, si sottolineava la sussistenza di un obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore ai fini di prevenzione degli infortuni, obbligo che imponeva al committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore nel caso in cui le misure di sicurezza risultassero inadeguate.
6. In data 24.01.2019 si costituiva in giudizio la Controparte_10 sostenendo che l'unico soggetto responsabile dell'infortunio mortale occorso a era il suo datore di lavoro (legale rappresentante della Parte_5 [...]
, già condannato in sede penale. Controparte_1
7. In particolare, si osservava che, sulla base degli accordi contrattuali, nella gestione e nell'organizzazione dei lavori oggetto di appalto la società era Controparte_1 completamente autonoma e indipendente. Nessun tipo di controllo era consentito alla società committente, che quindi in alcun modo avrebbe potuto impedire l'evento lesivo de quo. Infatti, in sede penale era stata accertata la responsabilità del solo datore di lavoro del dipendente deceduto.
8. Invocando l'art. 651 c.p.p., la resistente negava qualsiasi efficacia della sentenza di condanna del giudice penale, in quanto la non era Controparte_10 stata parte di quel processo. Pertanto, nei suoi confronti non era vincolante l'accertamento dei fatti compiuto in sede penale.
9. Nel merito delle pretese risarcitorie dei ricorrenti, la convenuta
[...] esplicitava le seguenti contestazioni: 1) il danno biologico iure Controparte_10 hereditatis non era riconoscibile, in quanto fra l'infortunio e il decesso del lavoratore non era intercorso un lasso di tempo apprezzabile (il Parte_2 avvenuto l'incidente, aveva perso conoscenza dopo pochi minuti ed era deceduto dopo 3 ore); 2) il danno morale cd. soggettivo (danno catastrofale) non era riconoscibile in difetto della prova del fatto che il de cuius sia stato cosciente dopo l'incidente e, quindi, sia stato consapevole dell'ineluttabilità della propria
Pag. 14 di 45 fine;
3) il danno tanatologico, ovvero il danno da perdita del bene-vita, non era riconoscibile perché il decesso si era verificato poco dopo l'infortunio (come sopra precisato); 4) in merito al danno differenziale i ricorrenti non avevano precisato le modalità di calcolo;
5) per il danno biologico iure proprio non era stata data prova dell'an e del quantum; 6) per il danno patrimoniale conseguente al decesso del lavoratore, i ricorrenti avevano quantificato la somma senza tenere conto di alcuna voce di spesa (per carico fiscale, spese personali e spese per la produzione del reddito), ponendo a base del calcolo il reddito lordo;
7) per il danno morale si eccepiva la duplicazione delle voci da risarcire e la mancanza di prova in merito al rapporto esistente con il congiunto;
8) in merito al TFR la domanda doveva essere rivolta unicamente al datore di lavoro del e non Parte_2 anche alla società appaltante.
10. Infine, la parte resistente chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, ovvero la Controparte_15
11. In data 04.03.2019 si costituiva, tardivamente, la parte convenuta,
[...]
che contestava le argomentazioni degli attori, chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso.
12. Nello specifico, si evidenziava che ai ricorrenti non poteva essere riconosciuto alcun danno iure hereditatis, in quanto: 1) la sentenza penale di condanna non era vincolante per le valutazioni che il giudice civile è chiamato a compiere nell'individuazione delle conseguenze dannose risarcibili;
2) nel caso di specie non era configurabile il danno biologico terminale, in quanto fra l'evento lesivo e il decesso del lavoratore infortunato non era trascorso un lasso di tempo significativo, tale da provocare una sofferenza alla vittima;
3) per le medesime ragioni non era riconoscibile ai ricorrenti il danno catastrofale e il danno tanatologico, in quanto , dopo l'infortunio, non era stato Parte_5 cosciente per un tempo significativo così da poter configurare tale voce di danno.
13. In merito ai danni iure proprio, la società resistente evidenziava che: 1)
l'assicurazione , a seguito della pronuncia di condanna in sede penale, CP_3 aveva già liquidato agli eredi del la somma di 280.000 euro (ovvero Parte_2
70.000 euro ciascuno); 2) il danno da perdita del rapporto parentale era una mera
Pag. 15 di 45 duplicazione del danno morale;
3) nella quantificazione del danno morale per la perdita del congiunto il giudice deve tenere conto del fatto che il de cuius non era convivente con i familiari, in quanto per ragioni di lavoro viveva a molti chilometri di distanza dai congiunti;
4) i ricorrenti non avevano fornito prove in merito alla sussistenza del danno morale dei superstiti, ovvero non avevano allegato fatti e circostanze per consentire una valutazione sul tipo di rapporto esistente con la persona deceduta e sul tipo di frequentazione;
5) in merito alle spese funebri (22.970,00 euro) i ricorrenti non avevano fornito alcuna documentazione utile per ricostruire detta voce di danno, che comunque risultava esorbitante;
6) in merito al danno differenziale non risultavano indicazioni su quanto effettivamente percepito dagli eredi e, quindi, sui calcoli compiuti per quantificare la somma richiesta;
7) sul danno patrimoniale per la mancata percezione del reddito del defunto i ricorrenti non avevano conteggiato e sottratto quanto necessario al congiunto per le proprie esigenze personali;
8) per il TFR non venivano forniti criteri per la sua corretta quantificazione.
14. All'udienza del 22.05.20219 questo ufficio autorizzava la chiamata in causa delle due compagnie di assicurazione delle società convenute, ovvero Controparte_15 ed
[...] Controparte_3
15. In data 16.10.2019 si costituiva in giudizio il terzo chiamato,
[...]
che preliminarmente contestava la sua chiamata in causa, in Controparte_3 quanto disposta non su istanza di parte ma iussu iudicis, in violazione dell'art. 107
c.p.c. Sulle domanda di garanzia la convenuta eccepiva il limite del massimale previsto nel contratto di assicurazione (1.500.000,00 euro) e l'avvenuto versamento agli attori della somma complessivo di 280.000,00 euro a seguito della sentenza panale di primo grado. In merito all'efficacia in sede civile della pronuncia di condanna penale, la compagnia di assicurazione invocava l'art. 651
c.p.p., in quanto non aveva partecipato al processo penale Controparte_3 in oggetto.
16. Nel merito del contenzioso, la compagnia evidenziava che la CP_3 responsabilità dell'infortunio mortale in oggetto non poteva essere ascritta al solo datore di lavoro del dipendente deceduto, ma doveva essere estesa a una pluralità
Pag. 16 di 45 di soggetti, come il committente, l'appaltatore, il responsabile dei lavori, il coordinatore alla progettazione e alla esecuzione. In relazione alla dinamica del sinistro evidenziava il concorso di colpa del in quanto utilizzava il Parte_2 martello demolitore in modo difforme dal dovuto (ovvero in posizione verticale e non orizzontale).
17. Sulle richieste di risarcimento dei danni dei ricorrenti l' osservava: 1) il CP_3 danno iure hereditas era oggetto del giudicato penale, essendo stato escluso dal giudice penale in quanto il decesso del lavoratore era avvenuto in un brevissimo lasso di tempo;
infatti, il danno biologico terminale non era prospettabile per il breve lasso di tempo fra l'infortunio e il decesso;
il danno catastrofale era insussistente per l'incoscienza immediata del lavoratore;
parimenti non era configurabile il danno tanatologico;
2) il danno iure proprio era indicato con inutili duplicazioni delle voci di danno e con palesi carenze di prova e di allegazione.
18. In data 18.10.20219 si costituiva in giudizio il terzo chiamato Controparte_15
che preliminarmente eccepiva l'efficacia del contratto di assicurazione, in
[...] quanto la polizza stipulata da era scaduta in data Controparte_10
02.01.2011 e il relativo premio non era stato pagato se non il giorno successivo all'infortunio in oggetto, ovvero in data 15.04.2011, ovvero superando il periodo di comporto di 15 giorni dalla scadenza, così determinando l'automatica sospensione della copertura assicurativa, come previsto espressamente dal contratto stipulato e dal codice civile. Il pagamento successivo della rata scaduta, si precisava, non consentiva di coprire gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione, come nel caso di specie. Pertanto, la società CP_15 concludeva per l'infondatezza della chiamata in garanzia. Per tali ragioni la società di assicurazione chiedeva anche la condanna della Controparte_10 per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
[...]
19. Nel merito del contenzioso, la compagnia si associava alle CP_15 argomentazioni difensive di In particolare, si Controparte_10 contestava la corresponsabilità della società sub-appaltante, in quanto non vi era stato alcun tipo di ingerenza della stessa nell'esecuzione dell'opera.
Pag. 17 di 45 20. In data 31.10.2019 questo ufficio autorizzava la chiamata in causa di CP_13
committente dell'appalto, di , responsabile dei lavori, e di
[...] Controparte_5
, coordinatore per la progettazione e l'esecuzione. Persona_2
21. In data 10.01.2020 si costituiva in giudizio che sosteneva la Controparte_13 propria estraneità ai fatti oggetto di causa in quanto il cantiere in cui stava operando il era gestito e controllato da senza Parte_5 Controparte_1 alcuna ingerenza della committenza, che non si era riservato alcun potere di vigilanza o di organizzazione dell'opera da eseguire. A conferma di tale estraneità si osservava che: 1) i ricorrenti non avevano agito in questo giudizio nei confronti di 2) la Procura della Repubblica di Pisa non aveva ritenuto Controparte_13 responsabile il legale rappresentante di detta società; 3) gli ispettori del lavoro non avevano contestato alla società committente le violazioni della normativa antinfortunistica accertate. Inoltre, la comparente evidenziava il chiaro concorso di colpa del lavoratore deceduto nella causazione dell'evento mortale.
22. In merito alla efficacia delle sentenze penali di condanna, la Controparte_13 richiamava l'art. 651 c.p.p. per sostenere l'inefficacia di tali pronunce, in quanto detta società era rimasta estranea al processo penale in questione. Si eccepiva, altresì, il giudicato della sentenza penale sulla richiesta di danno iure hereditatis, che era stato escluso dal Tribunale di Pisa per il brevissimo lasso di tempo tra l'infortunio e il decesso del lavoratore. Sui danni chiesti dai ricorrenti, la resistente ne contestava la qualificazione e la quantificazione. In particolare, si affermava che: 1) il danno terminale e il danno tanatologico non erano configurabili nel caso di specie in quanto fra l'infortunio e il decesso del non vi era stato un lasso di tempo apprezzabile (la morte era avvenuta Parte_2 dopo pochissimi minuti); 2) il danno catastrofale non era provato, in difetto di elementi probatori certi sulla piena coscienza del de cuius prima del decesso;
3) il danno differenziale e il danno patrimoniale non erano stati quantificati su precisi conteggi;
4) il danno non patrimoniale non era sorretto da sufficienti elementi di prova.
23. In data 10.01.2020 si costituiva in giudizio il terzo chiamato, Controparte_5 che osservava: 1) l'assenza di ingerenza di nelle opere CP_10 Controparte_1
Pag. 18 di 45 appaltate, che venivano svolte dalla in completa autonomia, Controparte_1 sia dal punto di vista organizzativo che dirigenziale;
conseguentemente, nessuna responsabilità era addebitabile al , quale dipendente della società CP_5
; 2) l'infortunio, per come accertato nel procedimento penale, è CP_10 avvenuto per il non corretto montaggio dell'intavolato interno compiuto dal
[...]
mentre la si è occupata solo dell'installazione del CP_19 Controparte_10 ponteggio metallico;
3) il non è mai stato iscritto nel registro degli indagati CP_5
a cura dall'autorità inquirente;
4) la chiamata in causa del è illegittima, per CP_5 non aver indicato i fatti costitutivi di tale responsabilità (omessa indicazione della causa petendi); 5) il responsabile dei lavori non ha compiti di vigilanza e, quindi, non gli può essere addebitata alcuna responsabilità; 6) unico soggetto responsabile dell'infortunio mortale è da considerare la società Infine, sulle Controparte_1 richieste di danno dei ricorrenti evidenziava: a) l'esclusione del danno iure hereditatis per l'efficacia del giudicato penale sul punto;
b) la limitazione del risarcimento dovuto per il concorso di colpa della vittima del reato;
c) l'esclusione del danno terminale, del danno tanatologico e del danno catastrofale;
d) la contestazione delle altre voci di danno (iure proprio).
24. In data 18.02.2020 questo ufficio, rilevato che la notifica a non Persona_2 era andata a buon fine e che la parte richiedente, , non Controparte_3 aveva indicato l'indirizzo ove eseguire la nuova notifica, rigettava l'istanza di autorizzare il rinnovo della chiamata in causa del che quindi è rimasto Per_2 estraneo al presente giudizio.
25. In data 17.05.2021 interveniva nel giudizio l' aderendo alla richiesta di CP_8 condanna formulata dai ricorrenti.
26. Sulla costituzione dell' tutte le parti convenute ne eccepivano CP_8
l'inammissibilità, in quanto tardiva ai sensi dell'art. 419 c.p.c.
27. Con sentenza (non definitiva) del 29.06.2021 questo ufficio dichiarava l'inammissibilità dell'intervento dell' per violazione dell'art. 419 c.p.c. CP_8
(sentenza n. 191/2021 del 29.06.2021).
28. Le prove orali ammesse venivano assunte alle udienze del 08.03.2022 e
05.09.2022.
Pag. 19 di 45 29. In data 19.10.2022 veniva conferito incarico di consulenza tecnica medico-legale alla dott.ssa e di consulenza tecnica contabile al dott. Persona_3 [...]
. Per_4
30. Il data 14.02.2023 la dott.ssa depositava la sua relazione tecnica. Per_3
31. In data 11.05.2023 il dott. depositava la sua relazione tecnica. Per_4
32. Con ordinanza del 19.09.2024 questo ufficio disponeva l'interruzione del processo in quanto veniva aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico della
[...]
Controparte_16
33. Con ricorso depositato in data 02.10.2024, la causa veniva riassunta dai ricorrenti nei confronti del curatore della liquidazione giudiziale della Controparte_1
34. All'udienza del 03.06.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
35. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
36. Il presente procedimento ha ad oggetto l'infortunio mortale occorso all'operaio in data 14.04.2011 in località Calambrone, nel comune di Pisa. Parte_5
37. Dopo la conclusione del processo penale di primo grado, celebrato a carico di
[...]
, in qualità di legale rappresentante della società datrice di lavoro, CP_19
(sentenza del Tribunale di Pisa del 20.09.2016 – doc. 10 Controparte_1 della memoria di parte ricorrente del 02.05.2025), la moglie e i figli del lavoratore deceduto, costituitisi parti civili nel processo penale, hanno intrapreso l'azione giudiziaria nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del decesso del congiunto sul posto di lavoro, chiedendo il risarcimento dei danni loro causati, iure hereditatis e iure proprio, sia patrimoniali sia non patrimoniali. La sentenza penale di condanna del Tribunale di Pisa è stata poi condivisa dalla Corte
d'Appello di Firenze con sentenza del 26.03.20218, che ha confermato la decisione del giudice di prime cure, riducendo solamente il trattamento sanzionatorio a carico dell'imputato (doc. 11 della memoria di parte ricorrente del
02.05.2025).
Pag. 20 di 45 38. La ricostruzione in fatto dell'infortunio sul lavoro in cui ha perso la vita il
è data: 1) dalle due pronunce del giudice penale sopra menzionate, Parte_2 emesse nei confronti dell'imputato ; 2) dagli accertamenti svolti Controparte_19 nell'immediatezza dei fatti e nel corso delle indagini preliminari nel procedimento penale, atti che sono stati prodotti nel presente giudizio (doc. 9 allegato al ricorso); 3) dalle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria svolta in questo giudizio.
39. In merito all'efficacia del giudicato penale, va menzionato quanto dispone l'art. 651 c.p.p.: “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito
a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. Pertanto, considerato che nel processo penale è stato imputato solo il legale rappresentante della società
[...]
l'effetto vincolante del giudicato penale, in merito Controparte_1 all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della responsabilità dell'imputato, si produce solo nei confronti della società
[...]
di cui il era legale rappresentante all'epoca del fatto. Controparte_1 CP_19
40. In merito alla posizione degli altri soggetti convenuti in questo processo, per i quali non opera l'effetto vincolante del giudicato penale, si osserva che la sentenza penale definitiva, pur non essendo vincolante per chi è rimasto estraneo al processo penale, tuttavia non esclude che il giudice civile possa tenere conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale e utilizzarli come fonte del proprio convincimento. In tal senso, Cass. Sez. VI, ord. 17316/2018: “La sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e
652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa
Pag. 21 di 45 tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente”.
41. Dagli atti compiuti nel procedimento penale, già valutati dalle due sentenze sopra menzionate, emerge una pacifica ricostruzione dei fatti, su cui le parti sostanzialmente concordano, senza manifestare alcuna effettiva divergenza. Ciò che distingue le posizioni delle parti in giudizio sono le valutazioni in diritto (e l'individuazione dei conseguenti profili di responsabilità) e non la ricostruzione in fatto di quanto avvenuto il giorno dell'infortunio mortale di cui si tratta.
42. Il dipendente , in data 14.04.2011, stava eseguendo la Parte_5 demolizione della “camicia” di calcestruzzo presso il cantiere della
[...] in località Calambrone. Si trattava di lavori di ristrutturazione Controparte_1 dell'ex Colonia Marina “VI UE III” commissionati dalla società alla società appaltatrice che poi a sua Controparte_13 Controparte_10 volta li aveva subappaltati alla società Nello svolgimento di Controparte_1 tale attività l'operaio in questione stava utilizzando un martello pneumatico, posizionandosi al sesto impalcato del ponteggio ivi allestito, a livello del sottotetto
(ala nord, corpo A). Nello svolgimento di tali attività il si feriva alla Parte_2 coscia sinistra e al piede sinistro con la punta del martello demolitore. Era la ferita alla gamba che si dimostrava letale, in quanto la punta del martello andava a procurare la lesione dell'arteria poplitea con conseguente copiosa e grave emorragia, da cui derivava il decesso dell'operaio per anemia acuta meta- emorragica. Veniva accertato che il dipendente, nel momento del sinistro, era posizionato al di là del cornicione di gronda e del muro perimetrale, poggiando gli arti inferiori su un'orditura in travi di cemento armato su cui in origine appoggiava il solaio di calpestio in laterizio del piano sottotetto, completamente demolito. Su tali travi il datore di lavoro del dipendente aveva posizionato un intavolato costituito da tre file di pannelli standard in multistrato per casseforme.
Tali pannelli (come accertato, documentato e riferito dagli ispettori del lavoro) risultavano privi dei requisiti di resistenza e non presentavano alcun apprestamento atto ad impedire la caduta nel vuoto, per un dislivello di circa 5,00 metri. Per l'esatta individuazione della posizione del al momento del Parte_2
Pag. 22 di 45 ferimento risultava decisiva l'individuazione di una copiosa chiazza di sangue, opportunamente rilevata dagli organi accertatori e documentata fotograficamente.
Il posizionamento del corpo privo di vita del veniva rilevato a qualche Parte_2 metro di distanza, sdraiato sull'impalcato del ponteggio metallico. A conferma dell'esattezza della posizione del lavoratore al momento dell'infortunio, sull'intavolato in pannelli, accanto alla macchia di sangue, erano presenti spezzoni di tondino metallico, un piccolo quantitativo di calcinacci, un cappellino rosso con visiera, un cavo elettrico munito di presa. Veniva poi rilevato uno sgocciolamento di sangue lungo il cornicione di gronda, a conferma del fatto che il Parte_2 dopo il ferimento, si era spostato di qualche metro. Il ferimento al piede sinistro del lavoratore era documentato anche dalla scarpa sinistra indossata dalla persona offesa, che presentava un grosso foro. Il martello demolitore usato dal dipendente veniva trovato all'interno dell'abitacolo del furgone IVECO targato DH854FT di proprietà della ditta parcheggiato nell'area di cantiere. Su Controparte_1 tale attrezzo venivano osservate visibili tracce di sangue. Dalle testimonianze raccolte emergeva che il si era ferito in quanto stava utilizzando il Parte_2 martello demolitore impugnandolo verticalmente, allo scopo di durare minore fatica nell'esecuzione dell'opera di demolizione, lavorando, quindi, dall'alto verso il basso. Il repentino scivolamento verso il basso della punta del martello demolitore determinava il ferimento alla coscia e al piede dell'operaio.
43. Le testimonianze raccolte in questo giudizio, unitamente agli atti del procedimento penale prodotti dalle parti, non fanno atro altro che confermare la dinamica sopra indicata dell'infortunio mortale oggetto di questo giudizio.
44. Il teste ufficiale di polizia giudiziaria, ha confermato la posizione del Tes_1 al momento dell'infortunio e la carenza antinfortunistica Parte_2 dell'impalcatura che stava utilizzando (“dalla indagine svolta posso riferire che stava lavorando su tavole da casseforme e non da calpestio, realizzate Parte_2 da materiale truciolare con minima larghezza. Senza protezioni da impedirne
l'esposizione di caduta dall'alto. Ho visionato le tavole personalmente”; “Al di là del cornicione di gronda e dello spesso muro perimetrale, quindi internamente al fabbricato, insisteva un'orditura in travi di c.a. su cui in origine appoggiava il
Pag. 23 di 45 solaio di calpestio in laterizio del piano sottotetto che risultava completamente demolito. Su tali travi era presente un intavolato costituito da tre file di pannelli standard in multistrato per casseforme (privi quindi dei necessari requisiti di resistenza), disposti ortogonalmente alle travi;
le file correvano parallelamente al muro perimetrale ben accostate a quest'ultimo e fra di loro in modo da formare un piano continuo largo circa ml. 1,50. Nell'angolo verso il muro di testa erano posizionati due pannelli posti trasversalmente in modo tale dà raccordare
l'intavolato con una trave dell'orditura. Tutto l'intavolato non presentava alcun apprestamento atto ad impedire la caduta nel vuoto, per un dislivello di circa ml
5,00, nel sottostante locale posto al piano primo del fabbricato, locale questo che risultava ingombro delle macerie dovute alla demolizione del solaio in laterizio del piano superiore”; “Sull'intavolato in pannelli per casseforme era evidente una abbondante chiazza di sangue. Stando sul ponteggio metallico e guardando tale chiazza di sangue, il corpo del sig. restava a dx, a qualche metro Parte_2 di distanza, sdraiato sull'impalcato del ponteggio metallico. Sull'intavolato in pannelli in corrispondenza ed in prossimità della macchia di sangue erano presenti spezzoni di tondino metallico, un piccolo quantitativo di calcinacci, un cappellino rosso con visiera, un cavo elettrico munito di presa. Circa in corrispondenza della chiazza di sangue presente sull'intavolato di pannelli, al di là del muro, lato ponteggio metallico, era presente uno sgocciolamento di sangue lungo il cornicione di gronda. In corrispondenza di tale sgocciolamento, sull'impalcato metallico, era presente un'abbondante macchia di sangue parzialmente ricoperta da un pannello per casseforme”; “Su tutto lo spessore del muro perimetrale e del cornicione di gronda non sono invece state rilevate altre tracce di sangue. In corrispondenza degli arti inferiori era presente una grossa pozza di sangue dovuta alla grave emorragia intervenuta. In prossimità del corpo, nel canale di gronda, erano appoggiate le scarpe antinfortunistiche del sig.
e la scarpa sx presentava un grosso foro a livello della fiocca. Io ho Parte_2 visto personalmente il sul ponteggio”). Il teste ha poi sottolineato che Parte_2 quanto riferito dai colleghi di lavoro del dipendente infortunato in merito alla posizione del sulla impalcatura al momento dell'incidente non ha Parte_2
Pag. 24 di 45 trovato riscontro con quanto rilevato dagli u.p.g. operanti: “Posso riferire che dagli accertamenti è stato riferito dai sig.ri e , si trovavano tutti e Tes_2 Tes_3 tre sul ponteggio metallico intenti ad eseguire con il martello demolitore
l'allargamento degli incavi presenti sul cornicione: il sig. in posizione Parte_2 centrale, il sig. alla sua dx mentre il sig. si trovava alla sua sx. Tes_3 Tes_2 ciascuno a circa quattro metri di distanza l'uno dall'altro. Dalle testimonianze raccolte il sig. che il sig. riferiscono di aver sempre visto il sig. Tes_2 Tes_3 lavorare sul ponteggio metallico e non sull'intavolato di pannelli Parte_2 interno al fabbricato, comunque sia ad un tratto hanno sentito il sig. Parte_2 gridare. Per primo è accorso verso di lui il sig. che lo ha trovato sul Tes_3 ponteggio, con la gamba sx che poggiava sull'impalcato metallico, la gamba dx e tutto il resto del corpo praticamente sdraiato sul cornicione;
il martello demolitore usato dall'infortunato era lì accanto sul ponteggio. Dopo che il sig.
lo ha abbracciato il sig. si è alzato ed ha camminato per circa Tes_3 Parte_2 tre o quattro metri per poi accasciarsi fra le braccia del . Da quanto Tes_3 riferito dal sig. , intervenuto poco dopo, hanno chiamato aiuto dal Tes_2 ponteggio poi, lui e , visto che l'infortunato perdeva molto sangue, lo Tes_3 hanno soccorso provando a stringergli una corda intorno alla gamba, poi il sig.
è sceso giù dal ponteggio per chiamare soccorso e è rimasto Tes_2 Tes_3 insieme all'infortunato. Al momento dell'arrivo sul ponteggio della squadra di soccorso dell'ambulanza, il sig. è stato invitato a scendere. Di sua Tes_3 iniziativa, visto che aveva cominciato a piovere, ha deciso di portare giù
l'attrezzatura, cosa che ha fatto insieme ad altro collega, tale salito nel Per_5 frattempo sul ponteggio;
il li ha poi caricati sul furgone della ditta Noi Tes_3
Costruzioni. Faccio presente che le testimonianze non coincidono con quanto da noi rilevato. Noi abbiamo rilevato che stava lavorando sulle tavole all'interno e non sul ponteggio dalla parte esterne”.
45. In merito alle cause del decesso del è stato sentito il medico legale Parte_2
( ) nominato dal pubblico ministero nel procedimento penale per lo Persona_6 svolgimento dell'accertamento autoptico, che ha pienamente confermato la relazione tecnica deposita (doc. 13 di parte resistente ). Il medico legale, CP_3
Pag. 25 di 45 in merito al tempo di sopravvivenza del lavoratore deceduto, non è stato in grado di fornire indicazioni utili: “Non è possibile stabilire il tempo di sopravvivenza dal momento del ferimento alla morte, in quanto il tempo di sopravvivenza è dettato da diversi fattori (dal vaso interessato, dal tipo di lesione e dallo stato di salute)”. Il medico del “118” ( ), arrivato sul posto per soccorrere Testimone_4
l'operaio infortunato, ha dichiarato che nel momento in cui è giunto sul cantiere, alle ore 16,00, il era già privo di conoscenza (“Ricordo che, quando Parte_2 sono arrivato sul luogo, il ricorrente era privo di conoscenza”, “Ricordo di essere arrivato alle 16,00 circa presso i luoghi”).
46. Non vi sono, quindi, dubbi né risulta contestato che il decesso del è Parte_2 avvenuto sul posto di lavoro e nello svolgimento dell'attività lavorativa, utilizzando uno strumento da lavoro fornito dal datore di lavoro e in un cantiere predisposto sia dalla sia dalla Controparte_10 Controparte_1
Non vi sono dubbi che la causa del decesso del lavoratore è da individuare nel gravissimo ferimento verificatosi all'arto inferiore sinistro dell'operaio, da cui è derivata una copiosa emorragia, rivelatasi letale.
47. Sui profili di colpa a carico del datore di lavoro, in Controparte_19 connessione causale con l'evento lesivo di cui si tratta è vincolante l'accertamento di responsabilità compiuto in sede penale ai sensi dell'art. 651 c.p.p. Pertanto, la società di cui il all'epoca dei fatti era il legale Controparte_1 CP_19 rappresentante, deve essere ritenuta responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso a in data 14.04.2011 e, pertanto, obbligata al Parte_5 risarcimento dei danni richiesto dai ricorrenti.
48. Nel presente giudizio, però, sono stati convenuti altri soggetti, in riferimento ai quali è necessario valutare se esistano profili di colpa a loro addebitabili da ricondurre, sotto il profilo causale, al decesso del lavoratore . Si Parte_5 tratta della società committente dei lavori ( , della società Controparte_13 appaltatrice e subappaltante dei lavori ( e del Controparte_10 responsabile dei lavori ( ). Controparte_5
49. È da escludere per tali soggetti il profilo di responsabilità dovuto alla carenza di formazione del lavoratore infortunato in merito al corretto utilizzo del martello
Pag. 26 di 45 demolitore (considerato che dalle testimonianze e dalla ricostruzione della dinamica del sinistro è risultato che il stava lavorando tenendo il Parte_2 martello demolitore in posizione verticale e non orizzontale, come dovuto). Sotto questo aspetto, nessuna censura può essere mossa nei confronti dei soggetti diversi dal datore di lavoro, sul quale soltanto gravava sia l'onere di formazione del dipendente sia l'onere di controllare che, in sede di esecuzione dei lavori, si attenesse alle disposizioni impartite, impedendogli l'utilizzo dello strumento da lavoro in posizione anomala e pericolosa.
50. In merito, però, all'aspetto di responsabilità legato al cantiere la valutazione di CP_2 questo ufficio differisce da quella compiuta dall' n sede penale.
51. È un dato pacifico che nel cantiere in cui è avvenuto l'infortunio operavano congiuntamente le due società (subappaltatrice) e Controparte_1 [...]
(appaltatrice). Altrettanto pacifico è il fatto che è stata la società Controparte_10
a disporre il montaggio dei ponteggi del cantiere de Controparte_10 quo, affidando l'incarico a una ditta specializzata (la ditta individuale DE
Thomasz).
52. La mera circostanza che l'intavolato di legno posizionato all'interno del perimetro dell'edificio sia stato posizionato successivamente per scelta della società
[...] non può rendere esente da responsabilità la Controparte_1 [...]
Controparte_10
53. Infatti, gli stessi ispettori del lavoro hanno contestato, in modo del tutto condivisibile, alla società la violazione dell'art. 97, commi 1 e 3 lett. CP_10
a), D.L.vo 81/08 (C.N.R. n. 131/2021 del 05.05.2011, depositata da
[...]
in data 13.06.2024), contestando espressamente di “non avere Controparte_3 provveduto a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e in particolare l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento a riguardo della necessità di disposizione di intavolato completo rispetto alla fase di demolizione del solaio inclinato” nonché
“di non avere coordinato gli interventi di cui all'art. 95, comma 1 lett. b), del
D.L.vo 81/08 in relazione alla scelta e ubicazione dei posti di lavoro in quota
Pag. 27 di 45 tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie e zone di spostamento e circolazione).
54. Anche nella C.N.R. successivamente redatta in merito all'infortunio sul lavoro di cui si tratta (rapporto per infortunio mortale sul lavoro n. 4046/2021 del
26.08.2021) gli ispettori, oltre a indicare la palese responsabilità della società datrice di lavoro, hanno espressamente specificato anche la responsabilità della società appaltatrice e subappaltante, affermando: “Si Controparte_10 evidenzia che anche la in qualità di ditta affidataria Controparte_21 dei Lavori, non ha verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati in ottemperanza all'art. 97 comma 1 Dlgs 81/08 in relazione anche al rispetto dei principi di tutela di cui all'art. 15 stesso decreto”.
55. A tali considerazioni va aggiunto anche che il cantiere ex colonia VI
UE III in data antecedente all'infortunio di cui si tratta, ovvero il
15.11.2010, era stato già controllato dagli ispettori del lavoro che avevano accertato plurime violazioni alla normativa antinfortunistica, impartendo le relative prescrizioni alle società coinvolte, con conseguente trasmissione delle notizie di reato alla locale Procura della Repubblica (CNR n. 419, 420, 421, 422,
423, 425 e 457, prodotte in giudizio).
56. Nel corso dell'istruttoria è stato sentito come teste il dott. medico del “118” Tes_4 intervenuto sul posto, che ha riferito di avere incontrato particolari difficoltà nel salire sul ponteggio perché le scalette di accesso non erano vincolate ed una addirittura si era staccata durante la salita, pertanto, descrivendo una situazione di totale degrado del cantiere, in cui il ponteggio risultava addirittura arrugginito
(“Ricordo che la scala non era fissata al resto del ponteggio. Ricordo che mi rimase in mano la scala. Non ricordo al momento il ponteggio. Ricordo che era un ponteggio metallico” – verbale di udienza del 05.09.2022).
57. Pertanto, gravi e palesi erano le violazioni alla normativa antinfortunistica accertate dagli ispettori il giorno dell'infortunio in merito al cantiere ove stava lavorando il Di queste violazioni, quella relativa all'allestimento Parte_2 dell'intavolato (del tutto inidoneo ad assolvere le esigenze di sicurezza degli operai) veniva correttamente messa in connessione causale con le modalità di
Pag. 28 di 45 ferimento del Tale violazione deve necessariamente essere attribuita Parte_2 alla responsabilità di entrambe le società che, sinergicamente, stavano lavorando sul posto e che avevano concorso nell'allestimento del ponteggio utilizzato dai muratori nell'attività di demolizione.
58. Come contestato dagli ispettori del lavoro la società , appaltatrice dei CP_10 lavori, ha omesso di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori in palese violazione dell'art. 97, comma 1, del Dl.gs 81/2008, in relazione anche al rispetto dei principi di tutela di cui all'art.15 stesso decreto, e la sua responsabilità non può essere esclusa.
59. Analoghe considerazioni devono essere svolte nei confronti di Controparte_5 geometra responsabile dei lavori, in riferimento al quale deve essere riconosciuta una specifica posizione di garanzia. Egli, infatti, in relazione al compito affidatogli dalla doveva verificare in corretto Controparte_10 collegamento fra la committenza e le imprese appaltatrici allo scopo di garantire una corretta organizzazione dell'attività lavorativa, vigilando sulle specifiche modalità di svolgimento delle lavorazioni.
60. Anche nei confronti del gli ispettori del lavoro hanno evidenziato CP_5 specifiche responsabilità, formalizzate nella CNR n. 149/2011 del 09.05.2011, in riferimento all'art. 93, comma 2, D.L.vo 81/08, con la seguente contestazione:
“non ha provveduto a verificare l'operato del coordinatore in fase di esecuzione in riferimento all'applicazione delle disposizioni riportate nel PSC al punto 7.3.6
– Fase 3 relative alle procedure da adottare durante l'esecuzione delle demolizioni della copertura del corpo Ala Nord e Corpo Centrale. Infatti, per la demolizione del solaio di copertura inclinato era previsto il montaggio di un tavolato pieno, poggiante sulle travi estradossate del solaio sottotetto e invece gli scriventi hanno riscontrato in sede di sopralluogo la presenza di un intavolato incompleto che esponeva i lavoratori ad un rischio di caduta dall'alto da altezza
>di 2 metri dal piano di campagna, costituito da tavole “da getto” non conformi per le caratteristiche costitutive e di resistenza delle stesse”.
Pag. 29 di 45 61. Le valutazioni degli ispettori del lavoro devono essere condivise, affermando la responsabilità anche di nella causazione dell'infortunio mortale Controparte_5 di cui si tratta.
62. Pertanto, devono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente devono essere condannati al risarcimento dei danni in via solidale e per quote paritarie le convenute e nonché Controparte_1 Controparte_10 [...]
. CP_5
63. Discorso diverso, invece, deve essere svolto per la convenuta Controparte_13
64. Dalla lettura degli atti prodotti dalle parti, in particolare, dalle comunicazioni notizia di reato sopra richiamate, redatte dagli ispettori del lavoro intervenuti sul luogo dell'infortunio e depositate da in data Controparte_3
13.06.2024, non risulta alcuna contestazione nei confronti della società committente dei lavori. Pertanto, gli u.p.g. accertatori del fatto, nel valutare la dinamica dell'incidente mortale, non hanno evidenziato alcun profilo di responsabilità colposa a carico della Infatti, anche dalla CNR Controparte_13 successivamente redatta in merito all'infortunio sul lavoro di cui si tratta (rapporto per infortunio mortale sul lavoro n. 4046/2021 del 26.08.2021) non risultano indicazioni di responsabilità a carico della società In tale CNR, Controparte_13 come sopra indicato, oltre a rappresentare la responsabilità del datore di lavoro del viene indicata anche la possibile responsabilità della società Parte_2 [...]
ma nulla viene indicato o prospettato nei confronti della Controparte_10
Conseguentemente, da parte della Procura della Repubblica di Controparte_13
Pisa non è stata compiuta alcuna iscrizione nel registro degli indagati del legale rappresentante della società Controparte_13
65. Tale valutazione è pienamente da condividere. Nessun profilo di colpa legato al cantiere ove stava lavorando il ovvero in riferimento alla Parte_2 predisposizione del ponteggio, può essere addebitato alla società committente dei lavori, considerato il pieno affidamento dei lavori dalla società appaltante all'appaltatore e, sua volta, al subappaltatore, che hanno operato, quest'ultimi, in piena autonomia, senza alcun tipo di ingerenza da parte del committente.
Pag. 30 di 45 66. Come emerso dagli atti del giudizio, nello svolgimento dell'attività di demolizione delle strutture erano le società e Controparte_1 [...] che avevano il pieno e diretto controllo del cantiere ex “Colonia Controparte_10
Marina VI UE III”. La società committente dei lavori, Controparte_13 non aveva alcun tipo di ingerenza nelle attività svolte dalle società appaltatrice e subappaltatrice, né si può sostenere che avessero un potere di vigilanza sulle lavorazioni svolte, specialmente in relazione a iniziative di carattere estemporaneo come quella che aveva portato ad installare un ponteggio del tutto improvvisato, costituito da un intavolato di pannelli di legno su cui far lavorare i propri dipendenti.
67. Si ritiene, pertanto, che la società convenuta non potesse evitare il Controparte_13 verificarsi dell'infortunio mortale in oggetto, dovendosi escludere ogni profilo di responsabilità in ordine alla causazione del medesimo.
68. Sul punto, soccorre la giurisprudenza di legittimità, che afferma la responsabilità del committente solamente nel caso in cui venga dallo stesso esercitata una concreta ingerenza sull'attività svolta dall'appaltatore, tanto da ridurre la sua autonomia organizzativa, intervenendo anche sulla utilizzazione dei mezzi. Sul punto: “In tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.
494 del 1996, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo” (Cass. Sez. III;
ord. 9178/2023).
69. Considerata la sussistenza di un valido rapporto assicurativo per la società
[...]
il conseguente obbligo di risarcimento, per quanto riguarda detta Controparte_1
Pag. 31 di 45 società, ricade, entro i limiti del massimale, sulla compagnia assicurativa convenuta, ovvero l . Controparte_3
70. In merito alla partecipazione a questo processo di è Controparte_3 stato contestato dal terzo chiamato l'esercizio del potere del giudice ex art. 107
c.p.c., sostenendo che detta disposizione non legittimi la chiamata in causa su ordine del giudice nel caso in cui, come quello in oggetto, vi sia stata una carenza di parte, considerato che la società costituendosi in ritardo, non Controparte_1 ha potuto tempestivamente chiamare in causa la compagnia di assicurazione. In sostanza l sostiene che l'art. 107 c.p.c. riguardi solo Controparte_3
l'ipotesi della comunanza di causa, ma non anche la chiamata in garanzia, che è facoltà solo delle parti.
71. In merito alla suddetta eccezione si osserva che l'art. 107 c.p.c. disciplina la chiamata in causa del terzo su ordine del giudice, prevedendo espressamente che:
“Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento”.
72. Pertanto, ai sensi dell'articolo sopra citato, il giudice dispone la chiamata in causa del terzo, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo con il quale la causa è comune. Tale disposizione è dettata da esigenze di economia processuale e ha lo scopo di evitare al terzo gli effetti pregiudizievoli della sentenza resa fra le parti, nonché la possibilità di giudicati contraddittori. In entrambi i casi, quindi, la finalità della norma è quella di tutelare il superiore interesse al corretto funzionamento del processo. La chiamata in causa di terzo iussu iudicis è rimessa alla discrezionalità del Giudice di primo grado, concernendo valutazioni in merito all'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, qualora ricorra l'ipotesi della “causa comune”. L'esercizio del relativo potere può essere disposto in ogni momento del giudizio di primo grado.
73. Si ritiene che nel caso di specie questo ufficio abbia esercitato correttamente i poteri previsti dall'art. 107 c.p.c., ritenendo sussistente i presupposti della “causa comune” fra il soggetto citato in giudizio (responsabile dell'evento infortunistico)
e la compagnia di assicurazione. La chiamata in causa di Controparte_3
Pag. 32 di 45 SA disposta dal giudice ha avuto proprio la finalità di evitare effetti pregiudizievoli fra le parti ed evitare giudicati contraddittori.
74. L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
75. In merito, invece, alla compagnia di assicurazioni chiamata in CP_15 causa su richiesta di deve essere affrontata la Controparte_10 questione della sussistenza di una valida copertura assicurativa da parte della compagnia di assicurazione in questione a favore della società . CP_10
76. Dai documenti depositati risulta pacifico che la società Controparte_10
alla scadenza del contratto di assicurazione (01.02.2011), non ha provveduto
[...] al pagamento del relativo premio assicurativo, facendo trascorrere circa due mesi e mezzo e provvedendo al pagamento del dovuto solamente in data 15.04.2011, ovvero il giorno successivo all'infortunio mortale occorso al Parte_2
77. L'art. 1901, comma 2, c.c. prevede: “Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”. La disposizione della norma è chiara. Nel caso in cui l'assicurato non ottemperi all'obbligo di pagare il premio assicurativo alla scadenza convenuta e trascorra anche il termine di 15 giorni successivi alla scadenza, la copertura assicurativa rimane sospesa. Il significato della sospensione è evidente: gli eventi verificatisi in tale periodo non sono coperti dalla polizza di assicurazione. Nel caso in cui il contraente paghi in ritardo, ovvero durante il periodo di sospensione, il contratto di assicurazione si riattiva automaticamente, ma solamente a partire dal giorno successivo a quello del pagamento. Ragionando in modo diverso, come fa la parte convenuta
, ovvero ritenendo che il pagamento del premio assicurativo durante il CP_10 periodo di sospensione possa avere efficacia retroattiva, in assenza di contestazione da parte della compagnia, significa dare una interpretazione contraria alla funzione del contratto di assicurazione, che riguarda la verificazione di eventi futuri e incerti e non può certo concernere eventi già verificatisi.
Altrimenti ogni assicurato potrebbe omettere di pagare il premio, sospendere l'assicurazione e riattivarla nel momento del bisogno, ovvero dopo che si è verificato l'evento lesivo e oggetto del contratto di assicurazione.
Pag. 33 di 45 78. Nel merito, quindi, sono pienamente da condividere le argomentazioni esposte dalla parte convenuta CP_15
79. La società , invece, invoca la copertura assicurativa, sostenendo che CP_10 ha accettato tardivamente il pagamento senza formulare alcuna CP_15 riserva, così come avvenuto in occasione del pagamento del premio nell'anno successivo. Pertanto, sostiene l'assicurato, la compagnia risulta avere rinunciato alla sospensione prevista dall'art. 1901, comma 2, c.c.; in caso contrario, si aggiunge, si sarebbe concretizzato un indebito a favore dell'assicurazione, considerato che il pagamento del premio integrale sarebbe andato a coprire un periodo di tempo inferiore rispetto a quello previsto. La parte convenuta sostiene, perciò, di avere fatto legittimamente affidamento sulla sussistenza della copertura assicurativa.
80. Gli argomenti della società , tuttavia, non appaiono condivisibili nel CP_10 merito, dovendosi confermare l'interpretazione sopra indicata. Sul punto, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, che conferma la correttezza dell'esegesi qui seguita:
a. “Nei contratti di assicurazione con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima, l'efficacia resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, ai sensi dell'art. 1901 c.c., senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo che, infatti, non costituisce una rinunzia, da parte dell'assicuratore, alla sospensione della garanzia assicurativa ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto”
(Cass. Sez. VI, ord.38216/21);
b. “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, ove l'assicurato non abbia pagato i premi, o ratei del premio, successivi al primo, la sospensione della copertura assicurativa è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901
c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, con la conseguenza che sussiste la legittimazione passiva dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per le azioni risarcitorie
Pag. 34 di 45 correlate a sinistri occorsi durante la sospensione” (Cass. Sez. III, ord.
33790/2023);
c. “Questa Corte ha affermato che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all'art. 1901 cc., comma 2, l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del comma 1 del medesimo articolo – dettata per l'ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata – secondo cui l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all'art. 1901 c.c.
(espressamente richiamato nella L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7), la garanzia assicurativa non è operante per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento” (cfr. Cass. 13545/2006; Cass. 23149/2014 ed, in termini, Cass. 26104/2016; Cass. 9182/2018)” (Cass. Sez. III, ord.
22543/2019).
81. Inoltre, la società ha ricordato l'art. 6 delle Condizioni Generali di CP_15
ZZ (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), in cui è esplicitato in modo chiaro il meccanismo dell'effetto sospensivo:
“L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio
o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento”.
82. In merito, poi, alla mancata contestazione della copertura assicurativa va evidenziato che è vero che la compagnia di assicurazione, all'atto del ricevimento
Pag. 35 di 45 del pagamento tardivo del premio, non ha contestato la tardività del pagamento e, quindi, l'assenza della copertura assicurativa;
tuttavia, la contestazione l'ha fatta nel momento in cui è stato denunciato il sinistro, evidenziando che il fatto era accaduto il giorno prima del pagamento tardivo del premio (v. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione di . In ogni caso, la mancata CP_15 contestazione del ritardo del pagamento non vale quale implicita rinuncia all'effetto sospensivo, come precisato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. III, sent.
4357/2022): “In tema di assicurazione, l'accettazione del premio pagato in ritardo non integra rinuncia tacita alla sospensione della garanzia assicurativa prevista dall'art. 1901 c.c., non trattandosi di un comportamento implicante una volontà negoziale ricognitiva del diritto all'indennizzo e abdicativa dell'effetto sospensivo dell'efficacia del contratto”.
83. Pertanto, alla luce della documentazione prodotta, si deve concludere che il contratto di assicurazione stipulato dalla con la Controparte_10
in quanto sospeso ex art. 1901, comma 2, c.c., non consenta Controparte_15 di trasferire l'obbligo di risarcimento gravante sulla società alla CP_10 compagnia di assicurazione in questione.
84. Quanto sostenuto dalla società , tuttavia, e la possibilità di CP_10 un'interpretazione alternativa dell'art. 1901, comma 2, c.p.p., porta comunque ad escludere la configurabilità di un comportamento della parte caratterizzato da dolo o colpa grave nel chiedere la chiamata in causa della propria assicurazione.
Pertanto, la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da CP_15 nei confronti di deve essere rigettata.
[...] Controparte_10
85. In ultimo, va precisato che in merito alla richiesta di chiamata in causa di Per_2
deve essere pienamente condivisa e confermata l'ordinanza emessa da
[...] questo ufficio in data 18.02.2020, con la quale veniva rigettata l'istanza di autorizzazione del rinnovo della chiamata in causa del considerata la Per_2 condotta della parte istante ( ), che dapprima ha indicato Controparte_3 un indirizzo che non è stato utile per il perfezionamento della notifica, poi, insistendo nella chiamata in causa, ha omesso di indicare l'indirizzo corretto, rappresentando di dover svolgere ulteriori ricerche in merito.
Pag. 36 di 45 86. Prima di passare ad esaminare i profili di danno risarcibili, occorre verificare la sussistenza di un concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 1227 c.c.
87. Va osservato che sul punto il giudicato penale menzionato non è espressamente intervenuto, ovvero non è stata né affermata né negata la sussistenza di una colpa della persona offesa nella causazione dell'incidente mortale sul lavoro. Il giudice penale, sia in primo grado che in appello, ha esaminato la condotta del lavoratore deceduto per escludere l'ipotesi di un comportamento abnorme del dipendente, che avrebbe escluso la responsabilità dell'imputato. Tuttavia, il giudice penale non risulta avere affrontato direttamente la questione del concorso di colpa della vittima del reato.
88. Pertanto, il giudice civile sul punto è libero di valutare la sussistenza del concorso di colpa del soggetto danneggiato, come indicato dal giudice di legittimità (Cass.
Sez. III, sent. n. 15392/2018): “Nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato”.
89. Sulla base degli atti di causa, si ritiene che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato sia fondata. È stato infatti accertato che il dipendente della
[...] stava utilizzando il martello demolitore con modalità non Controparte_1 corrette e alquanto pericolose, in quanto azionava lo strumento meccanico tenendolo in posizione non orizzontale, come dovuto, ma verticale, probabilmente per sfruttare il peso corporeo. Tale posizione erronea del martello demolitore risultava vietata in quanto particolarmente pericolosa, andando a limitare la possibilità di controllo dell'utensile (non potendo né mantenere ferma l'impugnatura con una mano, né guidare il martello con l'altra mano mediante la maniglia). Così operando, il lavoratore andava a determinare la possibilità di
Pag. 37 di 45 interferenza tra la punta operatrice del martello demolitore e il proprio corpo, in ragione del fatto che la punta dell'attrezzo non era più rivolta dalla parte opposta del corpo rispetto al muratore, ma si trovava pericolosamente vicina al corpo stesso (in particolare, vicino agli arti inferiori). In tal modo, l'operaio, con la sua condotta concorreva nel determinare il suo gravissimo ferimento, in quanto, nel corso delle attività di demolizione, durante la frantumazione della struttura di cemento, il martello demolitore, impugnato nel modo descritto, scivolava verso il basso, colpendolo mortalmente alla gamba sinistra (oltre che al piede sinistro).
90. Pertanto, l'ipotesi di riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. risulta fondata, ravvisando un profilo di colpa concorrente del danneggiato.
91. Passando alle richieste di risarcimento avanzate dai ricorrenti, si osserva che sono state indicate le seguenti voci di danno:
IURE HEREDITATIS
a. AN ritenendo che il anche se per un breve CP_22 Parte_2 periodo di tempo, sia stato lucido e abbia avuto piena contezza dell'evento morte che si stava avvicinando;
b. , in riferimento al dolore patito dalla vittima prima Controparte_23 del decesso, ritenendo che, anche se per un tempo limitato, vi sia stata sofferenza del danneggiato prima di morire;
IURE PROPRIO:
c. AN DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, considerando il rapporto di convivenza fra il de cuius e i ricorrenti (suoi familiari);
d. AN BIOLOGICO E AN MORALE, in ragione della sofferenza patita dai congiunti per la morte improvvisa del familiare (è il danno dei congiunti per la sofferenza data dalla morte del parente);
e. AN PATRIMONIALE, considerato che, con il decesso del i Parte_2 ricorrenti hanno perso la propria fonte di reddito.
92. In merito alla richiesta di risarcimento del danno iure hereditatis va condivisa l'eccezione delle parti convenute in merito alla formazione sul punto del giudicato penale, almeno per quanto riguarda la posizione di parte del Controparte_1 giudizio penale. Si osserva, infatti, che il giudice penale ha già espressamente
Pag. 38 di 45 escluso le ipotesi di danno in questione. Si legge nella sentenza di primo grado:
“quanto, infine, al danno iure hereditario, esso deve essere escluso in quanto il decesso è intervenuto entro un brevissimo lasso di tempo dalle lesioni (cfr. Cass.
SS.UU. Civili, 15350/15)”. Le parti civili, pur potendolo fare, non hanno impugnato la sentenza penale per contestare la decisione del giudice di primo grado in merito. Pertanto, corretta è la valutazione della formazione del giudicato che preclude il riconoscimento del risarcimento in riferimento a tali voci di danno in riferimento alla convenuta Controparte_1
93. In merito alle altre parti convenute in questo giudizio, si osserva che nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU medica, formulando alla dott.ssa Per_3 il seguente quesito: “accerti il CTU se il Sig. nel tempo
[...] Parte_5 trascorso dall'infortunio ed il decesso, abbia avuto la consapevolezza della propria morte imminente”.
94. Le valutazioni conclusive del CTU sono state negative sul punto, arrivando a sostenere l'impossibilità di accertare se il lavoratore deceduto abbia avuto consapevolezza dell'evento letale che si stava approssimando: “In definitiva, sulla base della documentazione medica esaminata e di quanto sopra evidenziato, si ritiene che il Sig. abbia, nei pochi minuti trascorsi tra Parte_5
l'infortunio ed il decesso (quest'ultimo preceduto da una fase di perdita di coscienza che, comunque, non è stata immediata dato che l'infortunato ha potuto percorrere a piedi alcuni metri e gridare/parlare ai colleghi), percepito la gravità delle sue condizioni fisiche (l'intenso dolore ed il copioso sanguinamento che si stava verificando all'arto inferiore sinistro rendevano facilmente comprensibile
l'importanza della lesione subita), ma è impossibile stabilire con certezza (o anche solo con criterio di probabilità qualificata) se abbia compreso fino in fondo se tali gravi lesioni potessero condurre alla morte o solo ad una grave infermità”. Il CTU, ricevute le osservazioni dei consulenti di parte, ha pienamente confermato le proprie conclusioni, così precisando: “Alle suddette note si risponde ribadendo che, valutati gli atti, non è possibile stabilire con esattezza il momento in cui il perse coscienza ma il lasso di tempo trascorso tra l'infortunio Parte_2
e la perdita di coscienza può ragionevolmente essere quantificato nell'ordine di
Pag. 39 di 45 alcuni minuti. È inoltre impossibile ammettere od escludere con certezza (o anche solo con criterio di probabilità qualificata) che il durante tale breve Parte_2 lasso di tempo, abbia compreso fino in fondo se tali gravi lesioni potessero condurre alla morte o solo ad una grave infermità poiché le scarse informazioni desumibili dagli atti non consentono di stabilire quale fosse il suo stato d'animo prima della perdita di coscienza. Ritengo pertanto di confermare integralmente le conclusioni sopra riportate”.
95. Le valutazioni del C.T.U. sono pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi.
96. In ragione di quanto osservato, quindi, si deve ritenere che, per il brevissimo lasso di tempo trascorso fra il ferimento del e la perdita di coscienza, non sia Parte_2 configurabile nel caso di specie né il danno catastrofale, non risultando che il muratore sia stato lucido e abbia avuto piena contezza dell'evento morte che si stava avvicinando, né il danno tanatologico, non emergendo un tempo sufficiente per concretizzare una sofferenza risarcibile del danneggiato prima di morire.
97. Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis (sia per il danno catastrofale sia per il danno tanatologico) deve essere rigettata.
98. Passando ai danni richiesti iure proprio, in merito al danno patrimoniale è stata svolta una CTU contabile, nominando il dott. e formulando Persona_4 il seguente quesito: “Letti gli atti ed espletata ogni opportuna indagine, quantifichi il c.t.u. il danno patrimoniale subito dai ricorrenti a seguito del decesso del Sig. mediante il criterio della capitalizzazione del Parte_5 danno patrimoniale, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al r.d. 1403/1922, tenendo conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare, senza ridurre il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Detragga dall'importo così determinato, in relazione ai ricorrenti in favore dei quali è stata liquidata la rendita il valore capitale della quota della predetta rendita rapportata CP_8 alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta
Pag. 40 di 45 all'indennizzo del danno patrimoniale, con autorizzazione a chiedere informative presso l' sul punto”. CP_8
99. Il consulente ha concluso le attività tecniche delegate accertando un danno patrimoniale pari a 234.617,61 euro, ovvero una somma inferiore rispetto a quella complessivamente corrisposta a tale titolo dall' pari a 306.621,36 euro. CP_8
Queste le sue conclusioni: “Il CTU ha considerato il reddito indicato dall' , CP_8 ridotto della sola contribuzione a carico del lavoratore, pari al 9,19%, quale reddito di lavoro che il soggetto, se non si fosse verificato l'incidente, avrebbe conferito per intero al proprio nucleo familiare. Successivamente il CTU ha identificato il coefficiente da utilizzare per la capitalizzazione del danno considerate le tavole del r.d. 1043/1922 e, in particolare, la tavola n.
7. In riferimento alla determinazione del danno patrimoniale patito dal coniuge si utilizza il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole ritenere che in mancanza dell'illecito il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante;
il coefficiente da scegliere è quello corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato, o all'età di quest'ultimo nel caso contrario. Nel caso di specie il coniuge superstite risulta più giovane della vittima primaria – 52 e 56 anni – e, pertanto, si è utilizzato il coefficiente relativo all'età di anni 52. In merito alla quantificazione della quota di danno patito dai figli si utilizza il coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, i superstiti avrebbero continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato;
al riguardo la tavola di riferimento considera al più il ventiseiesimo anno d'età. Da ultimo è necessario quantificare la quota di danno spettante a ciascun familiare. In base all'art. 85 del d.p.r. n. 1124 del 1965 spetta il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo […]. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono
Pag. 41 di 45 proporzionalmente ridotte entro tale limite. Alla luce di quanto sopra esposto il valore del danno patrimoniale all'aprile 2011 risulta pari a euro 234.617,61. Il
CTU, poi, ha ricostruito la determinazione del danno effettuata dall' nel CP_8 maggio 2021 che, essendo intervenuta a distanza di 10 anni dal sinistro, ha correttamente considerato da un lato la rendita anticipata, ossia la perdita reddituale dal 2011 al 2021 maggiorata di interessi e rivalutazione, e dall'altro il danno futuro, ossia la perdita patrimoniale dal 2021 in poi determinata con il metodo della capitalizzazione. Il valore della rendita anticipata erogata dal maggio 2011 al maggio 2021 è pari a euro 124.961,05. Successivamente lo scrivente ha determinato l'importo erogato a titolo di valore capitale della rendita, alla coniuge in quanto unica erede avente diritto al maggio 2021, pari a euro 178.469,46. L' , quindi, ha liquidato dall'aprile 2011 al maggio 2021 CP_8 euro 124.961,05, oltre interessi per euro 3.190,82, e il valore capitale della rendita al maggio 2021 per euro 178.469,46; il tutto per complessivi euro
306.621,36. Tale somma risulta superiore al danno patrimoniale pari a euro
234.617,61, determinato dal CTU alla data del decesso”.
100. Le valutazioni del C.T.U. sono pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi.
101. Pertanto, nulla risulta dovuto ai ricorrenti a tale titolo e la domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere rigettata.
102. Per quanto concerne il danno da perdita del rapporto parentale è documentalmente provato dal certificato di matrimonio e dallo stato di famiglia che Parte_5 era il coniuge di (matrimonio del 1986) e che dalla loro
[...] Parte_1 unione erano nati tre figli ( , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quest'ultima minorenne), tutti conviventi con i genitori alla data del
[...] decesso del padre. Il per ragioni di lavoro, viveva momentaneamente e Parte_2 temporaneamente lontano da casa, ubicata nella provincia di Napoli. Risulta pacifico che la morte del marito e del padre dei ricorrenti abbia determinato uno sconvolgimento della vita familiare, di cui i ricorrenti chiedono ristoro. La domanda di parte attrice deve trovare accoglimento.
Pag. 42 di 45 103. Applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, andrebbe riconosciuto a favore della moglie convivente il risarcimento dei danni da Parte_1 perdita del rapporto parentale pari a 350.000,00 euro. Su tale somma, come sopra indicato, deve essere operata una riduzione del 20% per il concorso della persona offesa, arrivando a 280.000,00 euro. A tale somma deve essere infine sottratto quanto già versato dalle parti a titolo di provvisionale a seguito della pronuncia del giudice penale, ovvero 70.000,00 euro, arrivando alla somma finale di
210.000,00 euro. Per i figli conviventi , Parte_2 Parte_3
e andrebbe riconosciuto il risarcimento pari a
[...] Parte_4
340.000,00 euro. Su tale somma, come sopra indicato, deve essere operata una riduzione del 20% per il concorso della persona offesa, arrivando a 272.000,00 euro. A tale somma deve essere infine sottratto quanto già versato dalle parti a titolo di provvisionale a seguito della pronuncia del giudice penale, ovvero
70.000,00 euro, arrivando alla somma finale di 202.000,00 euro.
104. Deve, invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico e morale dei ricorrenti.
105. In merito non risulta assolto l'onere della prova da parte dei ricorrenti, considerato che la documentazione medica prodotta è stata rilasciata dopo diversi anni rispetto all'evento lesivo di cui si tratta. Infatti, i certificati medici del dott.
[...]
psichiatra (doc. 13 di parte ricorrente e all. 4 alla nota del 02.05.2025), Per_7 risultano emessi in data 22.08.2017, ovvero a distanza di oltre 6 anni dai fatti. La relazione medica del dott. , specialista in medicina legale, invece risulta Per_8 addirittura priva di data di sottoscrizione e, quindi, non è collocabile nel tempo.
106. In assenza di dati probatori concreti e stringenti, la domanda di risarcimento del danno in oggetto non può trovare accoglimento.
107. Anche l'ulteriore domanda di parte ricorrente, relativa al TFR del non Parte_2 può trovare accoglimento.
108. Sul punto giova ricordare che questo ufficio, con ordinanza del 16.03.2019 aveva dichiarato, in via preliminare, la nullità del ricorso per omessa o assolutamente incerta allegazione dei necessari elementi integranti il fatto costitutivo del diritto al TFR, invitando i ricorrenti a sanare il ricorso con atto integrativo.
Pag. 43 di 45 109. Successivamente i ricorrenti depositavano una memoria integrativa che, tuttavia, non apportava alcun elemento ulteriore in merito alla domanda formulata sul punto. Pertanto, l'onere probatorio a carico degli attori non risulta assolto.
110. In ogni caso, alla luce della CTU contabile svolta dal dott. , si deve Per_4 ritenere che la somma richiesta sia comunque già ricompresa nella quantificazione fatta dal consulente tecnico.
111. In merito alle spese di lite, considerato il parziale accoglimento delle domande di parte attrice, può essere disposta la compensazione parziale nella misura del 50% fra i ricorrenti e , Controparte_1 [...]
ed . Controparte_10 Controparte_5 Controparte_3
112. Nei confronti di le spese sono interamente compensate fra le parti CP_15 in ragione del rigetto della domanda ex 96 c.p.c.
113. Perimenti, anche nei confronti di le spese sono interamente compensate CP_8 fra le parti.
114. Per il restante 50%, , Controparte_1 [...]
ed . devono essere Controparte_10 Controparte_5 Controparte_3 condannati a pagare le spese di giudizio a favore dei ricorrenti e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al
D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche.
Si tratta di controversia riconducibile allo scaglione da 1.000.001,00 euro a
2.000.000,00 euro, operando l'aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M.
55/2014.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la responsabilità civile della Controparte_1
(società datrice di lavoro e subappaltatrice), della
[...] Controparte_10
(società appaltatrice e subappaltante) e (responsabile dei
[...] Controparte_5 lavori) in merito all'infortunio sul lavoro avvenuto in data 14.04.2011, a seguito del quale ha perso la vita l'operaio ; Parte_5
Pag. 44 di 45 2) condanna in solido e per quote paritarie in liquidazione Controparte_1 giudiziale, e al risarcimento del danno Controparte_10 Controparte_5 da perdita del rapporto parentale a favore di tutti i ricorrenti, ovvero al pagamento a favore di della somma di 210.000,00 euro e di , Parte_1 Parte_2
e della somma di 202.000,00 euro, Parte_3 Parte_4 oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna a garantire la convenuta Controparte_3 Controparte_1 manlevandola da quanto la suddetta società è stata condannata, nei limiti del massimale previsto dal contratto di assicurazione;
4) rigetta tutte le altre domande di risarcimento avanzate dai ricorrenti;
5) rigetta la domanda di garanzia e manleva di in Controparte_10 riferimento alla società Controparte_15
6) rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla società nei confronti di CP_15 Controparte_10
7) condanna in solido e per quote paritarie in liquidazione Controparte_1 giudiziale, ed Controparte_10 Controparte_5 Controparte_3
[...
al pagamento delle spese di lite in favore di , , Parte_1 Parte_2
e , che liquida in complessivi Parte_3 Parte_4
30.370,55 euro, quale misura del 50% delle spese complessive, per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge;
8) compensa le spese di lite fra le parti suddette nella misura del 50%;
9) compensa interamente le spese di lite fra le parti in merito alle posizioni di CP_15
e di
[...] CP_8
10) pone definitivamente a carico delle parti resistenti in Controparte_1 liquidazione giudiziale, ed Controparte_10 Controparte_5 [...]
le spese delle CTU svolte. Controparte_3
Pisa, 02.12,2025
Il Giudice del Lavoro
RE AR
Pag. 45 di 45
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 173/2018
Il Giudice del Lavoro, RE AR, a seguito dell'udienza svolta in data
03.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ; Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
(C.F. ); Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Speranza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale;
ricorrenti
CONTRO
(P.I.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Ferrari ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
E P.I.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Andrea Bottone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
NONCHÉ CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'avv. Elisa Chiocchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
terzo chiamato
E
(P.I.: ), rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_4 dall'avv. Marco Talini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
terzo chiamato
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_5 C.F._5 dall'avv. Andrea Bottone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
terzo chiamato
OGGETTO: Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditatis e iure proprio, da infortunio mortale sul posto di lavoro occorso a familiare convivente
Conclusioni
Per le parti ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e : “1) accertare e dichiarare che il sig.
[...] Parte_4 Parte_5
ha ininterrottamente lavorato alle dipendenze della s.r.
1. con
[...] Controparte_1 sede in Santa Maria a Monte alla via Marconi n.24, inquadrato come, operaio di 3° livello, con qualifica di muratore dal 30/09/2002 al 14/04/2011; 2) accertare e dichiarare che in data 14/04/2011, verso le ore 15,30 circa, nel mentre il Parte_2
Pag. 2 di 45 era intento a lavorare presso la ex Colonia VI UE in Calambrone, Pt_5 dove la s.r.
1. stava eseguendo lavori di ristrutturazione, ed era intento Controparte_1 ad eseguire la demolizione della “camicia” di calcestruzzo con un martello pneumatico, nell'ala nord, corpo A del fabbricato adibito ad ex colonia, a livello sottotetto (corrispondente al sesto impalcato del ponteggio allestito) subiva un infortunio consistito nella ferita all'interno coscia e piede sx. con la punta del martello demolitore, procurandosi la lacerazione dell'arteria poplitea con conseguente emorragia che ne ha provocato il decesso per anemia acuta metaemorragica;
3) accertare e dichiarare che alle ore 18,15, stante la gravità delle lesioni subite, il
decedeva a seguito delle due profonde ferite all'arto inferiore Parte_5 sinistro;
4) accertare e dichiarare che al momento dell'infortunio il Parte_5 stava lavorando con un trapano demolitore a percussione su un tavolato, formato da pannelli multistrato per casseforme pertanto non idoneo alla funzione di piano di calpestio, largo 1,50 ml., privo di stabilità, non idoneo e pericoloso, e privo di qualsiasi parapetto per evitare cadute dall'alto, in violazione alle norme antinfortunistica;
5) accertare e dichiarare che la fase di lavoro in corso di esecuzione da parte dell'impresa era quella relativa alla demolizione del solaio di Controparte_6 copertura inclinato dell'Area Nord del fabbricato in corso di ristrutturazione e che tale demolizione era eseguita con l'installazione esclusiva di un intavolato non idoneo allo scopo e non completo e quindi tale da esporre i lavoratori al rischio di caduta dall'alto
e costituito da tavole prive delle necessarie caratteristiche costitutive e di resistenza;
6) accertare e dichiarare che la s.r.]. esecutrice in Controparte_7 appalto dei lavori per il recupero della ex Colonia Marina “VI UE III”, in località Calabrone — Pisa, Viale del Tirreno, affidava in subappalto alla s.r.1.
[...]
l'esecuzione dei lavori di smontaggio dei tetti, di demolizione di solai, CP_1 demolizione di murature e tramezzi, stonacatura di parapetti, compreso lo sgombero delle macerie;
7) accertare e dichiarare che sussiste responsabilità solidale del committente appaltatore che non è esonerato dalla responsabilità dell'infortunio occorso al dipendente della ditta a cui risulta subappaltato 1'esecuzione di alcuni lavori stante la sua posizione di garante per l'osservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali, poste a tutela dell'altrui incolumità; 8) accertare e
Pag. 3 di 45 dichiarare che trattandosi di subappalto di lavori e svolgendosi gli stessi nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore, sussiste la responsabilità dell'appaltatore e del committente in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo;
9) accertare e dichiarare che qualora l'appaltatore o committente che conceda in subappalto l'esecuzione di un'opera parziale gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche gravano sia sull'appaltatore committente che sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica;
10) accertare e dichiarare che l'appaltatore ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
11) accertare e dichiarare che, come rilevasi dalla comunicazione di notizia di reato n.420/2010, già in data 15/11/2010 e, pertanto, circa cinque mesi prima dell'evento mortale (14/11/2011), gli ufficiali di Polizia Giudiziaria
a seguito di sopralluogo per la verifica delle condizioni di lavoro e per il controllo del rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro e degli accertamenti condotti, riscontravano la responsabilità della ditta CP_2 ex art. 97 comma 1 D.Lgs 09/04/2008 .81, poiché in qualità di datore di
[...] lavoro dell'impresa affidataria, non verificava le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, con particolare riferimento ai lavori di demolizione cornicioni coperture con rischio di caduta dall'alto; 12) accertare e dichiarare che nessuna somma a titolo di
T.F.R. veniva versata agli istanti;
13) accertare e dichiarare che ai ricorrenti è dovuta,
a titolo di T.F.R., la somma di € 33.382,08; 14) accerta.re e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti iure hereditatis e iure proprio;
15) accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto alla liquidazione del danno differenziale essendo stata accertata la responsabilità del datore di lavoro (per essersi quest'ultimo reso responsabile di illecito penale); 16) accertare e dichiarare che agli istanti spetta la liquidazione del danno patrimoniale essendo venuto meno il reddito del defunto e consistente nel depauperamento complessivo subito sotto il profilo patrimoniale;
17) accertare e dichiarare che il percepiva uno Parte_5 stipendio mensile di
€ 3.709,12; 18) accertare e dichiarare che liquidava alla una CP_8 Parte_1 somma mensile di € 500,00; 19) accertare e dichiarare che ai ricorrenti, iure hereditatis, spetta la liquidazione del
Pag. 4 di 45 danno tanatologico, avendo il percepito il proprio stato essendo rimasto Parte_2 lucido nella fase che precedeva il decesso;
del danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine, alle quali conseguiva la morte;
del danno da morte quale danno riportato dalla vittima per la perdita (oggettiva) del bene della vita rilevante ex art. 2059 c.c. come diritto inviolabile della persona ai sensi dell'art. 2 e 32 Cost.; del danno biologico (danno da perdita della vita); del danno per lesione subita 45%; del danno alla vita, danno non patrimoniale diverso dalla perdita del rapporto parentale subito dai prossimi congiunti, trasmissibile agli eredi;
del danno morale e perdita delle relazioni parentali;
del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante); del danno psichico, del danno esistenziale;
20) accertare e dichiarare che ai ricorrenti, iure proprio, spetta la liquidazione del danno biologico;
21) accertare
e dichiarare che agli istanti è dovuta la somma di € 210.992,74 per danno differenziale (€ 36.641,82 rendita vitalizia complessiva annuale - € 6.000,00 percepite = 30.141,82 annue); € 373.094,40 per danno patrimoniale conseguente al venir meno del reddito del defunto (€ 3.709,12 stipendio mensile fino ad età pensionistica — rendita percepita ); € 50.000,00 per danno tanatologico;
€ 50,000,00 per danno morale;
€ 60.000,00 per danno biologico;
€ 70.000,00 per danno lesione subita;
€ 60.000,00 per danno alla vita;
o quella somma maggiore o minore che verrà determinata S.E.&O. ; 22) accertare e dichiarare che ai ricorrenti è dovuta la somma di € 70.000,00 cadauno per danno biologico;
€ 90.000,00 cadauno per danno morale e perdita delle relazioni parentali;
€ 160.000,00 per danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante); € 45.000,00 cadauno per danno psichico;
€ 38.000,00 cadauno per danno esistenziale;
€ 22.970,00 per trasporto salma, tumulazione e spese funerarie;
o quella somma maggiore o minore che verrà determinata S.E.&.0., detratta la somma ricevuta a titolo di provvisionale;
conseguentemente condannare la s.r.1.
[...]
CP_
in persona del suo legale rappresentante protempore, e/o la . CP_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la s.r.
1. Controparte_7
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o la Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_9 in solido, e/o chi per legge tenutovi, a corrispondere ai ricorrenti la somma
Pag. 5 di 45 complessiva di € 2.062.439,22 S.E.&.O., già detratta la somma ricevuta a titolo di provvisionale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà determinata a seguito di c.t. condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e/o la in persona del suo legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, e/o la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e/o la in persona del Controparte_10 suo legale rappresentante pro tempore, in solido, e/o chi per legge tenutovi, alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge” [conclusioni precisate con il ricorso del 09.02.2018].
“Accertare e dichiarare che il sig ha lavorato alle dipendenze della Parte_5
in persona del l.r.p.t. dal 30.9.2002 al 14.4.2011 quale operaio Controparte_1 muratore livello terzo;
2- Dichiarare la responsabilità civile della società
[...]
in persona del curatore della Liquidazione Giudiziale dott. Controparte_1 CP_11
e/o della per le causali di cui in atti e per
[...] Controparte_10
l'effetto:
3- Condannare in solido le società in persona del Controparte_1 curatore della Liquidazione Giudiziale dott. e l' CP_11 Controparte_10
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti, eredi di
[...]
, in solido, dei seguenti importi: - € 70.000,00 per danno catastrofale, Parte_5 oltre interessi dal fatto, per avere il avuto contezza del fatto che stava Persona_1 morendo, per essere stato lucido negli ultimi momenti della sua vita, come risulta dalle testimonianze rese ha avuto la prontezza di scavalcare il muretto e dirigersi verso
l'altro ponteggio ove era presente una scala per scendere , ha parlato con gli operai che lo hanno soccorso e che non hanno compreso il suo dialetto napoletano); - €
50.000,00, oltre interessi e rivalutazione somme dal fatto, per danno tanatologico o da perdita del bene vita;
4- Condannare in solido le società in Controparte_1 persona del curatore della Liquidazione Giudiziale dott. e l' CP_11 [...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento del danno da perdita Controparte_10 del rapporto parentale, calcolato sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano: - in favore della moglie dell'importo di € 350.000,00; - in Parte_1
Pag. 6 di 45 favore di dell'importo di € 340.000,00; - in favore di Parte_2 [...]
dell'importo di € 340.000,00; - in favore di Parte_3 Parte_4 dell'importo di € 340.000,00, oltre interessi e rivalutazione somme dall'evento. 5-
Condannare in solido le società in persona del curatore della Controparte_1
Liquidazione Giudiziale dott. e l' in CP_11 Controparte_10 persona del l.r.p.t., al pagamento a titolo di danno biologico proprio: - in favore di
dell'importo di € 16.000,00 in considerazione delle conseguenze che il Parte_1 tragico decesso del marito ha avuto sulla sua salute mentale e fisica;
- in favore di
, di Euro 9.500,00 ciascuno;
- in Parte_2 Parte_3 favore di , dell'importo di € 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_4 somme per danno biologico proprio, in considerazione delle conseguenze che il cruento improvviso decesso del padre ha avuto sulla salute mentale e fisica della figlia minorenne;
6- Condannare in solido le società in persona del Controparte_1 curatore della Liquidazione Giudiziale dott. e l' CP_11 Controparte_10
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di ,
[...] Parte_1
, e , dell'importo di Parte_2 Parte_3 Parte_4
€ 234.617,61, oltre interessi dalle singole scadenze periodiche al soddisfo, per danni patrimoniali da lucro cessante per la perdita della contribuzione fornita da Parte_5
al reddito familiare.
7- Porre le spese e competenze delle CTU in solido a
[...] carico delle società in persona del curatore della Liquidazione Controparte_1
Giudiziale dott. e dell' in persona CP_11 Controparte_10 del l.r.p.t.: 8- Condannare in solido le società in persona del Controparte_1 curatore della Liquidazione Giudiziale dott. e l' CP_11 Controparte_10
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti delle
[...] spese di lite, nonché dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge, con attribuzione all'avv. Valeria Speranza” [conclusioni precisate con il ricorso del 02.10.2024 per la riassunzione del giudizio].
Per la parte resistente Controparte_10
Pag. 7 di 45
Per la parte resistente liquidazione giudiziale: “Piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - ordinata la chiamata in causa della Compagnia Assicurativa in Controparte_3 persona del Legale rappresentante p.t.,con sede in Via Cassinis 21 Milano, con le modalità di cui all'art. 270 c.p.c - cosi disporre: a) nel merito in via principale, rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e non provato;
b) nel
Pag. 8 di 45 merito in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della avversa domanda anche parziale, previa riduzione della pretesa dei ricorrenti perché eccessiva
e sfornita di prova, dichiararsi tenuta e condannarsi la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire la convenuta, manlevandola da quanto questa possa essere condannata a pagare in favore dei ricorrenti. Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Per il terzo chiamato : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pisa, Controparte_3 fermo restando e qui ribadita ogni eccezione sollevata, IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della chiamata in causa di
[...]
ai sensi dell'art. 107 cpc per Controparte_12 carenza dei presupposti con tutte le conseguenze di legge;
SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE autorizzare la terza chiamata Controparte_12
alla chiamata in causa di - via G. Malagoli
[...] CP_13
12, 56124 Pisa - GEOM. nato a [...] il [...] Controparte_5 residente in [...] Controparte_1 via Maiagoli n. 12 Pisa - GEOM. nato a [...] il Persona_2
28/05/1948 residente in [...]
n.12, Pisa e conseguentemente fissare altra udienza di discussione e disporre la notifica ai terzi nei termini di legge;
NEL MERITO Una volta autorizzate ed effettuate dette chiamate, in tesi respingere la domanda di manleva avanzata dalla convenuta
[...] nei confronti della Controparte_1 Controparte_14
perché infondata in fatto e diritto la domanda principale con
[...] vittoria di spese e compensi di causa oltre 15% rimborso spese generali, C.A.P. 4% e
I.V.A. 22% come per legge;
in ipotesi, qualora fosse accertata una responsabilità della convenuta in concorso con quella della convenuta Controparte_1
e dei terzi chiamati GEOM. CP_10 CP_13 CP_5
e GEOM. accertare e graduare le singole
[...] Persona_2 responsabilità e, accogliere la domanda di manleva avanzata dalla convenuta
[...] nei confronti della Controparte_1 Controparte_14
nei limiti della suddetta quota, ai termini e condizioni della
[...]
Pag. 9 di 45 polizza R.C. n. 207415 e detratta la somma già corrisposta di € 280.000,00, rivalutata e gravata di interessi, sempre vinte le spese di giudizio. Vogli altresì respingere le domande eventualmente avanzate dalle altre parti perché infondate in fatto e in diritto non sussistendo alcun rapporto e/o titolo per avanzare domande dirette nei confronti della , sempre con Controparte_14 vittoria di spese di causa”.
Per il terzo chiamato “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, per Controparte_15 le ragioni esposte, disattesa ogni contraria istanza, 1) in via assolutamente preliminare, sulla domanda di garanzia proposta dalla società nei Controparte_10 confronti di , dichiarare che l'assicurata, società Controparte_15 [...]
non può essere ammessa ad alcun indennizzo in quanto il sinistro di Controparte_10 cui è causa si è verificato in periodo di sospensione della polizza e, per l'effetto, condannare la società medesima al risarcimento del danno, da liquidarsi equitativamente, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; Ovvero, comunque, condannarla al pagamento delle spese di lite che ha dovuto Controparte_15 affrontare per la propria difesa;
2) in merito alla domanda principale, comunque, rigettare la domanda di parte attrice quantomeno nei confronti della società
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) in ogni caso, laddove sia Controparte_10 in qualche misura accolta la domanda dei ricorrenti, ridurre l'ammontare delle pretese attoree entro limiti di ragionevolezza”.
Per il terzo chiamato “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni Controparte_13 contraria istanza ed eccezione respinta: - accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità della in ordine al sinistro mortale occorso al sig. CP_13 [...]
e per l'effetto respingere la domanda avanzata da Parte_5 Controparte_3 nei confronti della comparante;
- in ogni caso rigettare le domande dei ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque del tutto sfornite di prova;
- in via subordinata, dichiarare integralmente responsabile del sinistro e Controparte_1 per l'effetto, condannare la stessa e/o la compagnia di assicurazioni
[...]
al ristoro dei danni richiesti dalla parte Controparte_14
Pag. 10 di 45 ricorrente; in ipotesi, in caso di accoglimento anche parziale delle domande delle parti ricorrenti, qualora fosse accertata una responsabilità della comparente terza chiamata in concorso con quelle delle convenute e Controparte_1 Controparte_10 die terzi chiamati OM. e OM. , accertare e Persona_2 Controparte_5 graduare le singole responsabilità, con riduzione delle richieste di parte ricorrente secondo giustizia ed equità. Con vittoria di spese ed onorari di causa in favore del procuratore antistatario”.
Per il terzo chiamato “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni Controparte_5 eccezione ed istanza contraria: - in via preliminare: accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o nullità della chiamata e della domanda avanzata da
[...]
nei confronti del OM. , per carenza Controparte_14 Controparte_5 insanabile dei presupposti di legge esposti in narrativa;
- in via principale: accertata e dichiarata l'assenza di ogni responsabilità del OM. in ordine Controparte_5 all'infortunio mortale occorso al sig. per l'effetto respingere la Parte_5 domanda avanzata dalla nei confronti del Controparte_14 comparente in quanto illegittima, infondata e comunque non provata;
in ogni caso rigettare le domande dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
- in via subordinata: dichiarare la integralmente Controparte_1 responsabile del sinistro e, conseguentemente, condannare la stessa e/o la compagnia assicurativa al ristoro dei danni Controparte_14 richiesti dai ricorrenti;
in caso di accoglimento anche parziale delle domande avanzate dai ricorrenti, qualora si accertasse una responsabilità anche del OM. CP_5
, terzo chiamato, in concorso con quelle delle altre convenute
[...] Controparte_1
e del terzo chiamato OM. Controparte_10 CP_13 Per_2
accertare e graduare le singole responsabilità, con riduzione delle richieste
[...] avanzate dai ricorrenti secondo quanto esposto in premessa e, comunque, secondo giustizia ed equità. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per il terzo intervenuto “Voglia il Tribunale adito, dichiarato CP_8 preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza,
Pag. 11 di 45 ragione o eccezione, così provvedere: previa declaratoria di responsabilità della
Società in persona del legale rapp.p.t. , della Controparte_16 Controparte_10
[... in persona del legale rapp.p.t, nonché della in Controparte_17 persona del legale rapp.p,t, e della Compagnia Assicurativa
[...]
in persona del legale rapp.p.t. per l'infortunio occorso Controparte_18
a , accogliere la domanda e conseguentemente condannare i Parte_5 convenuti in solido, al pagamento a favore dei , , Parte_1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 Parte_5
di della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno che
[...] Parte_5 tenga in debito conto di quanto già erogato dall'Istituto pari a E 308528,81 e spettante
a titolo di regresso. Con vittoria di spese” – intervento dichiarato inammissibile con sentenza non definitiva n. 191/2021 del 29.06.2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.02.20218, i ricorrenti, in qualità di eredi di
, presentavano domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali Parte_5
e non patrimoniali, iure hereditatis e iure proprio, conseguenti all'infortunio sul lavoro occorso al congiunto in data 14.04.2011, da cui ne derivava il decesso il medesimo giorno.
2. In particolare, i ricorrenti riferivano che: 1) lavorava dal Parte_5
30.09.2002 alle dipendenze della con la qualifica di Controparte_1 muratore;
2) nell'eseguire i lavori di ristrutturazione presso l'ex Colonia Marina
“VI UE III” in località Calambrone, lavori subappaltati dalla
(con soggetto committente dei lavori , Controparte_10 Controparte_13 il giorno 14.04.2011 il utilizzando un martello demolitore, si provocava Parte_2 la lacerazione dell'arteria poplitea, con conseguente emorragia che ne provocava il decesso per anemia acuta meta-emorragica; 3) l'accertamento autoptico confermava la compatibilità delle lesioni letali patite dal con lo Parte_2 strumento da lavoro utilizzato (martello penumatico); 4) gli accertamenti svolti dagli ispettori del lavoro facevano emergere violazioni a norme antinfortunistiche
Pag. 12 di 45 in merito al piano di calpestio (privo di stabilità) in connessione causale con l'incidente mortale e addebitabili al datore di lavoro ( ), che, Controparte_19 pertanto, veniva chiamato in giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo aggravato;
5) il processo di primo grado si concludeva con la condanna del alla pena di due anni e due mesi di reclusione, oltre a riconoscere CP_19 alle parti civili una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 70.000,00 euro ciascuno;
6) nella sentenza si aggiungeva che la condotta colposa del lavoratore
(nel caso di specie, imprudente), non poteva elidere il nesso causale fra le omissioni colpose del datore di lavoro e l'evento lesivo occorso al dipendente;
7) nel caso in esame risultava civilmente responsabile anche la società CP_10
subappaltante i lavori, in quanto titolare di un'autonoma Controparte_1 posizione di garanzia;
in particolare, la società sub-appaltante continuava ad operare nel medesimo cantiere e la società sub-appaltatrice utilizzava il cantiere messo a disposizione dalla società sub-appaltante.
3. I ricorrenti, pertanto, agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento del TFR spettante al de cuius, pari a 3.382,08 euro nonché il risarcimento dei danni iure hereditatis e iure proprio (danno tanatologico, danno morale, danno alla vita, danno per lesione subita, danno biologico, danno da perdita della relazione parentale, danno patrimoniale, danno psichico, danno esistenziale, danno differenziale).
4. Complessivamente i ricorrenti chiedevano di condannare le parti convenute, fra loro solidalmente responsabili, a corrispondere la somma totale di 2.062.439,22 euro.
5. Con successiva nota integrativa, depositata in data 12.04.2019, i ricorrenti, in merito alla dinamica dell'infortunio occorso al congiunto, precisavano che l'evento mortale si era verificato per una grave carenza del cantiere in cui stava lavorando il ovvero per l'installazione di un piano di calpestio del tutto Parte_2 inidoneo, che costringeva l'operaio ad utilizzare il trapano demolitore tenendolo in posizione perpendicolare rispetto al piano di calpestio. Detto utilizzo del trapano demolitore, secondo le testimonianze raccolte in sede penale dagli operai, era tollerato dal datore di lavoro e dalla società sempre Controparte_2
Pag. 13 di 45 presente in cantiere. Mentre in merito al cantiere, si puntualizzava che il piano di calpestio era stato installato dalla società da ritenere, Controparte_2 quindi, responsabile al pari della società Si aggiungeva che la Controparte_1 società appaltante era titolare di un'autonoma posizione di garanzia, considerato che la violazione antinfortunistica era immediatamente e facilmente percepibile;
in ogni caso, si sottolineava la sussistenza di un obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore ai fini di prevenzione degli infortuni, obbligo che imponeva al committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore nel caso in cui le misure di sicurezza risultassero inadeguate.
6. In data 24.01.2019 si costituiva in giudizio la Controparte_10 sostenendo che l'unico soggetto responsabile dell'infortunio mortale occorso a era il suo datore di lavoro (legale rappresentante della Parte_5 [...]
, già condannato in sede penale. Controparte_1
7. In particolare, si osservava che, sulla base degli accordi contrattuali, nella gestione e nell'organizzazione dei lavori oggetto di appalto la società era Controparte_1 completamente autonoma e indipendente. Nessun tipo di controllo era consentito alla società committente, che quindi in alcun modo avrebbe potuto impedire l'evento lesivo de quo. Infatti, in sede penale era stata accertata la responsabilità del solo datore di lavoro del dipendente deceduto.
8. Invocando l'art. 651 c.p.p., la resistente negava qualsiasi efficacia della sentenza di condanna del giudice penale, in quanto la non era Controparte_10 stata parte di quel processo. Pertanto, nei suoi confronti non era vincolante l'accertamento dei fatti compiuto in sede penale.
9. Nel merito delle pretese risarcitorie dei ricorrenti, la convenuta
[...] esplicitava le seguenti contestazioni: 1) il danno biologico iure Controparte_10 hereditatis non era riconoscibile, in quanto fra l'infortunio e il decesso del lavoratore non era intercorso un lasso di tempo apprezzabile (il Parte_2 avvenuto l'incidente, aveva perso conoscenza dopo pochi minuti ed era deceduto dopo 3 ore); 2) il danno morale cd. soggettivo (danno catastrofale) non era riconoscibile in difetto della prova del fatto che il de cuius sia stato cosciente dopo l'incidente e, quindi, sia stato consapevole dell'ineluttabilità della propria
Pag. 14 di 45 fine;
3) il danno tanatologico, ovvero il danno da perdita del bene-vita, non era riconoscibile perché il decesso si era verificato poco dopo l'infortunio (come sopra precisato); 4) in merito al danno differenziale i ricorrenti non avevano precisato le modalità di calcolo;
5) per il danno biologico iure proprio non era stata data prova dell'an e del quantum; 6) per il danno patrimoniale conseguente al decesso del lavoratore, i ricorrenti avevano quantificato la somma senza tenere conto di alcuna voce di spesa (per carico fiscale, spese personali e spese per la produzione del reddito), ponendo a base del calcolo il reddito lordo;
7) per il danno morale si eccepiva la duplicazione delle voci da risarcire e la mancanza di prova in merito al rapporto esistente con il congiunto;
8) in merito al TFR la domanda doveva essere rivolta unicamente al datore di lavoro del e non Parte_2 anche alla società appaltante.
10. Infine, la parte resistente chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, ovvero la Controparte_15
11. In data 04.03.2019 si costituiva, tardivamente, la parte convenuta,
[...]
che contestava le argomentazioni degli attori, chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso.
12. Nello specifico, si evidenziava che ai ricorrenti non poteva essere riconosciuto alcun danno iure hereditatis, in quanto: 1) la sentenza penale di condanna non era vincolante per le valutazioni che il giudice civile è chiamato a compiere nell'individuazione delle conseguenze dannose risarcibili;
2) nel caso di specie non era configurabile il danno biologico terminale, in quanto fra l'evento lesivo e il decesso del lavoratore infortunato non era trascorso un lasso di tempo significativo, tale da provocare una sofferenza alla vittima;
3) per le medesime ragioni non era riconoscibile ai ricorrenti il danno catastrofale e il danno tanatologico, in quanto , dopo l'infortunio, non era stato Parte_5 cosciente per un tempo significativo così da poter configurare tale voce di danno.
13. In merito ai danni iure proprio, la società resistente evidenziava che: 1)
l'assicurazione , a seguito della pronuncia di condanna in sede penale, CP_3 aveva già liquidato agli eredi del la somma di 280.000 euro (ovvero Parte_2
70.000 euro ciascuno); 2) il danno da perdita del rapporto parentale era una mera
Pag. 15 di 45 duplicazione del danno morale;
3) nella quantificazione del danno morale per la perdita del congiunto il giudice deve tenere conto del fatto che il de cuius non era convivente con i familiari, in quanto per ragioni di lavoro viveva a molti chilometri di distanza dai congiunti;
4) i ricorrenti non avevano fornito prove in merito alla sussistenza del danno morale dei superstiti, ovvero non avevano allegato fatti e circostanze per consentire una valutazione sul tipo di rapporto esistente con la persona deceduta e sul tipo di frequentazione;
5) in merito alle spese funebri (22.970,00 euro) i ricorrenti non avevano fornito alcuna documentazione utile per ricostruire detta voce di danno, che comunque risultava esorbitante;
6) in merito al danno differenziale non risultavano indicazioni su quanto effettivamente percepito dagli eredi e, quindi, sui calcoli compiuti per quantificare la somma richiesta;
7) sul danno patrimoniale per la mancata percezione del reddito del defunto i ricorrenti non avevano conteggiato e sottratto quanto necessario al congiunto per le proprie esigenze personali;
8) per il TFR non venivano forniti criteri per la sua corretta quantificazione.
14. All'udienza del 22.05.20219 questo ufficio autorizzava la chiamata in causa delle due compagnie di assicurazione delle società convenute, ovvero Controparte_15 ed
[...] Controparte_3
15. In data 16.10.2019 si costituiva in giudizio il terzo chiamato,
[...]
che preliminarmente contestava la sua chiamata in causa, in Controparte_3 quanto disposta non su istanza di parte ma iussu iudicis, in violazione dell'art. 107
c.p.c. Sulle domanda di garanzia la convenuta eccepiva il limite del massimale previsto nel contratto di assicurazione (1.500.000,00 euro) e l'avvenuto versamento agli attori della somma complessivo di 280.000,00 euro a seguito della sentenza panale di primo grado. In merito all'efficacia in sede civile della pronuncia di condanna penale, la compagnia di assicurazione invocava l'art. 651
c.p.p., in quanto non aveva partecipato al processo penale Controparte_3 in oggetto.
16. Nel merito del contenzioso, la compagnia evidenziava che la CP_3 responsabilità dell'infortunio mortale in oggetto non poteva essere ascritta al solo datore di lavoro del dipendente deceduto, ma doveva essere estesa a una pluralità
Pag. 16 di 45 di soggetti, come il committente, l'appaltatore, il responsabile dei lavori, il coordinatore alla progettazione e alla esecuzione. In relazione alla dinamica del sinistro evidenziava il concorso di colpa del in quanto utilizzava il Parte_2 martello demolitore in modo difforme dal dovuto (ovvero in posizione verticale e non orizzontale).
17. Sulle richieste di risarcimento dei danni dei ricorrenti l' osservava: 1) il CP_3 danno iure hereditas era oggetto del giudicato penale, essendo stato escluso dal giudice penale in quanto il decesso del lavoratore era avvenuto in un brevissimo lasso di tempo;
infatti, il danno biologico terminale non era prospettabile per il breve lasso di tempo fra l'infortunio e il decesso;
il danno catastrofale era insussistente per l'incoscienza immediata del lavoratore;
parimenti non era configurabile il danno tanatologico;
2) il danno iure proprio era indicato con inutili duplicazioni delle voci di danno e con palesi carenze di prova e di allegazione.
18. In data 18.10.20219 si costituiva in giudizio il terzo chiamato Controparte_15
che preliminarmente eccepiva l'efficacia del contratto di assicurazione, in
[...] quanto la polizza stipulata da era scaduta in data Controparte_10
02.01.2011 e il relativo premio non era stato pagato se non il giorno successivo all'infortunio in oggetto, ovvero in data 15.04.2011, ovvero superando il periodo di comporto di 15 giorni dalla scadenza, così determinando l'automatica sospensione della copertura assicurativa, come previsto espressamente dal contratto stipulato e dal codice civile. Il pagamento successivo della rata scaduta, si precisava, non consentiva di coprire gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione, come nel caso di specie. Pertanto, la società CP_15 concludeva per l'infondatezza della chiamata in garanzia. Per tali ragioni la società di assicurazione chiedeva anche la condanna della Controparte_10 per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
[...]
19. Nel merito del contenzioso, la compagnia si associava alle CP_15 argomentazioni difensive di In particolare, si Controparte_10 contestava la corresponsabilità della società sub-appaltante, in quanto non vi era stato alcun tipo di ingerenza della stessa nell'esecuzione dell'opera.
Pag. 17 di 45 20. In data 31.10.2019 questo ufficio autorizzava la chiamata in causa di CP_13
committente dell'appalto, di , responsabile dei lavori, e di
[...] Controparte_5
, coordinatore per la progettazione e l'esecuzione. Persona_2
21. In data 10.01.2020 si costituiva in giudizio che sosteneva la Controparte_13 propria estraneità ai fatti oggetto di causa in quanto il cantiere in cui stava operando il era gestito e controllato da senza Parte_5 Controparte_1 alcuna ingerenza della committenza, che non si era riservato alcun potere di vigilanza o di organizzazione dell'opera da eseguire. A conferma di tale estraneità si osservava che: 1) i ricorrenti non avevano agito in questo giudizio nei confronti di 2) la Procura della Repubblica di Pisa non aveva ritenuto Controparte_13 responsabile il legale rappresentante di detta società; 3) gli ispettori del lavoro non avevano contestato alla società committente le violazioni della normativa antinfortunistica accertate. Inoltre, la comparente evidenziava il chiaro concorso di colpa del lavoratore deceduto nella causazione dell'evento mortale.
22. In merito alla efficacia delle sentenze penali di condanna, la Controparte_13 richiamava l'art. 651 c.p.p. per sostenere l'inefficacia di tali pronunce, in quanto detta società era rimasta estranea al processo penale in questione. Si eccepiva, altresì, il giudicato della sentenza penale sulla richiesta di danno iure hereditatis, che era stato escluso dal Tribunale di Pisa per il brevissimo lasso di tempo tra l'infortunio e il decesso del lavoratore. Sui danni chiesti dai ricorrenti, la resistente ne contestava la qualificazione e la quantificazione. In particolare, si affermava che: 1) il danno terminale e il danno tanatologico non erano configurabili nel caso di specie in quanto fra l'infortunio e il decesso del non vi era stato un lasso di tempo apprezzabile (la morte era avvenuta Parte_2 dopo pochissimi minuti); 2) il danno catastrofale non era provato, in difetto di elementi probatori certi sulla piena coscienza del de cuius prima del decesso;
3) il danno differenziale e il danno patrimoniale non erano stati quantificati su precisi conteggi;
4) il danno non patrimoniale non era sorretto da sufficienti elementi di prova.
23. In data 10.01.2020 si costituiva in giudizio il terzo chiamato, Controparte_5 che osservava: 1) l'assenza di ingerenza di nelle opere CP_10 Controparte_1
Pag. 18 di 45 appaltate, che venivano svolte dalla in completa autonomia, Controparte_1 sia dal punto di vista organizzativo che dirigenziale;
conseguentemente, nessuna responsabilità era addebitabile al , quale dipendente della società CP_5
; 2) l'infortunio, per come accertato nel procedimento penale, è CP_10 avvenuto per il non corretto montaggio dell'intavolato interno compiuto dal
[...]
mentre la si è occupata solo dell'installazione del CP_19 Controparte_10 ponteggio metallico;
3) il non è mai stato iscritto nel registro degli indagati CP_5
a cura dall'autorità inquirente;
4) la chiamata in causa del è illegittima, per CP_5 non aver indicato i fatti costitutivi di tale responsabilità (omessa indicazione della causa petendi); 5) il responsabile dei lavori non ha compiti di vigilanza e, quindi, non gli può essere addebitata alcuna responsabilità; 6) unico soggetto responsabile dell'infortunio mortale è da considerare la società Infine, sulle Controparte_1 richieste di danno dei ricorrenti evidenziava: a) l'esclusione del danno iure hereditatis per l'efficacia del giudicato penale sul punto;
b) la limitazione del risarcimento dovuto per il concorso di colpa della vittima del reato;
c) l'esclusione del danno terminale, del danno tanatologico e del danno catastrofale;
d) la contestazione delle altre voci di danno (iure proprio).
24. In data 18.02.2020 questo ufficio, rilevato che la notifica a non Persona_2 era andata a buon fine e che la parte richiedente, , non Controparte_3 aveva indicato l'indirizzo ove eseguire la nuova notifica, rigettava l'istanza di autorizzare il rinnovo della chiamata in causa del che quindi è rimasto Per_2 estraneo al presente giudizio.
25. In data 17.05.2021 interveniva nel giudizio l' aderendo alla richiesta di CP_8 condanna formulata dai ricorrenti.
26. Sulla costituzione dell' tutte le parti convenute ne eccepivano CP_8
l'inammissibilità, in quanto tardiva ai sensi dell'art. 419 c.p.c.
27. Con sentenza (non definitiva) del 29.06.2021 questo ufficio dichiarava l'inammissibilità dell'intervento dell' per violazione dell'art. 419 c.p.c. CP_8
(sentenza n. 191/2021 del 29.06.2021).
28. Le prove orali ammesse venivano assunte alle udienze del 08.03.2022 e
05.09.2022.
Pag. 19 di 45 29. In data 19.10.2022 veniva conferito incarico di consulenza tecnica medico-legale alla dott.ssa e di consulenza tecnica contabile al dott. Persona_3 [...]
. Per_4
30. Il data 14.02.2023 la dott.ssa depositava la sua relazione tecnica. Per_3
31. In data 11.05.2023 il dott. depositava la sua relazione tecnica. Per_4
32. Con ordinanza del 19.09.2024 questo ufficio disponeva l'interruzione del processo in quanto veniva aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico della
[...]
Controparte_16
33. Con ricorso depositato in data 02.10.2024, la causa veniva riassunta dai ricorrenti nei confronti del curatore della liquidazione giudiziale della Controparte_1
34. All'udienza del 03.06.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
35. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
36. Il presente procedimento ha ad oggetto l'infortunio mortale occorso all'operaio in data 14.04.2011 in località Calambrone, nel comune di Pisa. Parte_5
37. Dopo la conclusione del processo penale di primo grado, celebrato a carico di
[...]
, in qualità di legale rappresentante della società datrice di lavoro, CP_19
(sentenza del Tribunale di Pisa del 20.09.2016 – doc. 10 Controparte_1 della memoria di parte ricorrente del 02.05.2025), la moglie e i figli del lavoratore deceduto, costituitisi parti civili nel processo penale, hanno intrapreso l'azione giudiziaria nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del decesso del congiunto sul posto di lavoro, chiedendo il risarcimento dei danni loro causati, iure hereditatis e iure proprio, sia patrimoniali sia non patrimoniali. La sentenza penale di condanna del Tribunale di Pisa è stata poi condivisa dalla Corte
d'Appello di Firenze con sentenza del 26.03.20218, che ha confermato la decisione del giudice di prime cure, riducendo solamente il trattamento sanzionatorio a carico dell'imputato (doc. 11 della memoria di parte ricorrente del
02.05.2025).
Pag. 20 di 45 38. La ricostruzione in fatto dell'infortunio sul lavoro in cui ha perso la vita il
è data: 1) dalle due pronunce del giudice penale sopra menzionate, Parte_2 emesse nei confronti dell'imputato ; 2) dagli accertamenti svolti Controparte_19 nell'immediatezza dei fatti e nel corso delle indagini preliminari nel procedimento penale, atti che sono stati prodotti nel presente giudizio (doc. 9 allegato al ricorso); 3) dalle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria svolta in questo giudizio.
39. In merito all'efficacia del giudicato penale, va menzionato quanto dispone l'art. 651 c.p.p.: “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito
a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. Pertanto, considerato che nel processo penale è stato imputato solo il legale rappresentante della società
[...]
l'effetto vincolante del giudicato penale, in merito Controparte_1 all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della responsabilità dell'imputato, si produce solo nei confronti della società
[...]
di cui il era legale rappresentante all'epoca del fatto. Controparte_1 CP_19
40. In merito alla posizione degli altri soggetti convenuti in questo processo, per i quali non opera l'effetto vincolante del giudicato penale, si osserva che la sentenza penale definitiva, pur non essendo vincolante per chi è rimasto estraneo al processo penale, tuttavia non esclude che il giudice civile possa tenere conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale e utilizzarli come fonte del proprio convincimento. In tal senso, Cass. Sez. VI, ord. 17316/2018: “La sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e
652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa
Pag. 21 di 45 tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente”.
41. Dagli atti compiuti nel procedimento penale, già valutati dalle due sentenze sopra menzionate, emerge una pacifica ricostruzione dei fatti, su cui le parti sostanzialmente concordano, senza manifestare alcuna effettiva divergenza. Ciò che distingue le posizioni delle parti in giudizio sono le valutazioni in diritto (e l'individuazione dei conseguenti profili di responsabilità) e non la ricostruzione in fatto di quanto avvenuto il giorno dell'infortunio mortale di cui si tratta.
42. Il dipendente , in data 14.04.2011, stava eseguendo la Parte_5 demolizione della “camicia” di calcestruzzo presso il cantiere della
[...] in località Calambrone. Si trattava di lavori di ristrutturazione Controparte_1 dell'ex Colonia Marina “VI UE III” commissionati dalla società alla società appaltatrice che poi a sua Controparte_13 Controparte_10 volta li aveva subappaltati alla società Nello svolgimento di Controparte_1 tale attività l'operaio in questione stava utilizzando un martello pneumatico, posizionandosi al sesto impalcato del ponteggio ivi allestito, a livello del sottotetto
(ala nord, corpo A). Nello svolgimento di tali attività il si feriva alla Parte_2 coscia sinistra e al piede sinistro con la punta del martello demolitore. Era la ferita alla gamba che si dimostrava letale, in quanto la punta del martello andava a procurare la lesione dell'arteria poplitea con conseguente copiosa e grave emorragia, da cui derivava il decesso dell'operaio per anemia acuta meta- emorragica. Veniva accertato che il dipendente, nel momento del sinistro, era posizionato al di là del cornicione di gronda e del muro perimetrale, poggiando gli arti inferiori su un'orditura in travi di cemento armato su cui in origine appoggiava il solaio di calpestio in laterizio del piano sottotetto, completamente demolito. Su tali travi il datore di lavoro del dipendente aveva posizionato un intavolato costituito da tre file di pannelli standard in multistrato per casseforme.
Tali pannelli (come accertato, documentato e riferito dagli ispettori del lavoro) risultavano privi dei requisiti di resistenza e non presentavano alcun apprestamento atto ad impedire la caduta nel vuoto, per un dislivello di circa 5,00 metri. Per l'esatta individuazione della posizione del al momento del Parte_2
Pag. 22 di 45 ferimento risultava decisiva l'individuazione di una copiosa chiazza di sangue, opportunamente rilevata dagli organi accertatori e documentata fotograficamente.
Il posizionamento del corpo privo di vita del veniva rilevato a qualche Parte_2 metro di distanza, sdraiato sull'impalcato del ponteggio metallico. A conferma dell'esattezza della posizione del lavoratore al momento dell'infortunio, sull'intavolato in pannelli, accanto alla macchia di sangue, erano presenti spezzoni di tondino metallico, un piccolo quantitativo di calcinacci, un cappellino rosso con visiera, un cavo elettrico munito di presa. Veniva poi rilevato uno sgocciolamento di sangue lungo il cornicione di gronda, a conferma del fatto che il Parte_2 dopo il ferimento, si era spostato di qualche metro. Il ferimento al piede sinistro del lavoratore era documentato anche dalla scarpa sinistra indossata dalla persona offesa, che presentava un grosso foro. Il martello demolitore usato dal dipendente veniva trovato all'interno dell'abitacolo del furgone IVECO targato DH854FT di proprietà della ditta parcheggiato nell'area di cantiere. Su Controparte_1 tale attrezzo venivano osservate visibili tracce di sangue. Dalle testimonianze raccolte emergeva che il si era ferito in quanto stava utilizzando il Parte_2 martello demolitore impugnandolo verticalmente, allo scopo di durare minore fatica nell'esecuzione dell'opera di demolizione, lavorando, quindi, dall'alto verso il basso. Il repentino scivolamento verso il basso della punta del martello demolitore determinava il ferimento alla coscia e al piede dell'operaio.
43. Le testimonianze raccolte in questo giudizio, unitamente agli atti del procedimento penale prodotti dalle parti, non fanno atro altro che confermare la dinamica sopra indicata dell'infortunio mortale oggetto di questo giudizio.
44. Il teste ufficiale di polizia giudiziaria, ha confermato la posizione del Tes_1 al momento dell'infortunio e la carenza antinfortunistica Parte_2 dell'impalcatura che stava utilizzando (“dalla indagine svolta posso riferire che stava lavorando su tavole da casseforme e non da calpestio, realizzate Parte_2 da materiale truciolare con minima larghezza. Senza protezioni da impedirne
l'esposizione di caduta dall'alto. Ho visionato le tavole personalmente”; “Al di là del cornicione di gronda e dello spesso muro perimetrale, quindi internamente al fabbricato, insisteva un'orditura in travi di c.a. su cui in origine appoggiava il
Pag. 23 di 45 solaio di calpestio in laterizio del piano sottotetto che risultava completamente demolito. Su tali travi era presente un intavolato costituito da tre file di pannelli standard in multistrato per casseforme (privi quindi dei necessari requisiti di resistenza), disposti ortogonalmente alle travi;
le file correvano parallelamente al muro perimetrale ben accostate a quest'ultimo e fra di loro in modo da formare un piano continuo largo circa ml. 1,50. Nell'angolo verso il muro di testa erano posizionati due pannelli posti trasversalmente in modo tale dà raccordare
l'intavolato con una trave dell'orditura. Tutto l'intavolato non presentava alcun apprestamento atto ad impedire la caduta nel vuoto, per un dislivello di circa ml
5,00, nel sottostante locale posto al piano primo del fabbricato, locale questo che risultava ingombro delle macerie dovute alla demolizione del solaio in laterizio del piano superiore”; “Sull'intavolato in pannelli per casseforme era evidente una abbondante chiazza di sangue. Stando sul ponteggio metallico e guardando tale chiazza di sangue, il corpo del sig. restava a dx, a qualche metro Parte_2 di distanza, sdraiato sull'impalcato del ponteggio metallico. Sull'intavolato in pannelli in corrispondenza ed in prossimità della macchia di sangue erano presenti spezzoni di tondino metallico, un piccolo quantitativo di calcinacci, un cappellino rosso con visiera, un cavo elettrico munito di presa. Circa in corrispondenza della chiazza di sangue presente sull'intavolato di pannelli, al di là del muro, lato ponteggio metallico, era presente uno sgocciolamento di sangue lungo il cornicione di gronda. In corrispondenza di tale sgocciolamento, sull'impalcato metallico, era presente un'abbondante macchia di sangue parzialmente ricoperta da un pannello per casseforme”; “Su tutto lo spessore del muro perimetrale e del cornicione di gronda non sono invece state rilevate altre tracce di sangue. In corrispondenza degli arti inferiori era presente una grossa pozza di sangue dovuta alla grave emorragia intervenuta. In prossimità del corpo, nel canale di gronda, erano appoggiate le scarpe antinfortunistiche del sig.
e la scarpa sx presentava un grosso foro a livello della fiocca. Io ho Parte_2 visto personalmente il sul ponteggio”). Il teste ha poi sottolineato che Parte_2 quanto riferito dai colleghi di lavoro del dipendente infortunato in merito alla posizione del sulla impalcatura al momento dell'incidente non ha Parte_2
Pag. 24 di 45 trovato riscontro con quanto rilevato dagli u.p.g. operanti: “Posso riferire che dagli accertamenti è stato riferito dai sig.ri e , si trovavano tutti e Tes_2 Tes_3 tre sul ponteggio metallico intenti ad eseguire con il martello demolitore
l'allargamento degli incavi presenti sul cornicione: il sig. in posizione Parte_2 centrale, il sig. alla sua dx mentre il sig. si trovava alla sua sx. Tes_3 Tes_2 ciascuno a circa quattro metri di distanza l'uno dall'altro. Dalle testimonianze raccolte il sig. che il sig. riferiscono di aver sempre visto il sig. Tes_2 Tes_3 lavorare sul ponteggio metallico e non sull'intavolato di pannelli Parte_2 interno al fabbricato, comunque sia ad un tratto hanno sentito il sig. Parte_2 gridare. Per primo è accorso verso di lui il sig. che lo ha trovato sul Tes_3 ponteggio, con la gamba sx che poggiava sull'impalcato metallico, la gamba dx e tutto il resto del corpo praticamente sdraiato sul cornicione;
il martello demolitore usato dall'infortunato era lì accanto sul ponteggio. Dopo che il sig.
lo ha abbracciato il sig. si è alzato ed ha camminato per circa Tes_3 Parte_2 tre o quattro metri per poi accasciarsi fra le braccia del . Da quanto Tes_3 riferito dal sig. , intervenuto poco dopo, hanno chiamato aiuto dal Tes_2 ponteggio poi, lui e , visto che l'infortunato perdeva molto sangue, lo Tes_3 hanno soccorso provando a stringergli una corda intorno alla gamba, poi il sig.
è sceso giù dal ponteggio per chiamare soccorso e è rimasto Tes_2 Tes_3 insieme all'infortunato. Al momento dell'arrivo sul ponteggio della squadra di soccorso dell'ambulanza, il sig. è stato invitato a scendere. Di sua Tes_3 iniziativa, visto che aveva cominciato a piovere, ha deciso di portare giù
l'attrezzatura, cosa che ha fatto insieme ad altro collega, tale salito nel Per_5 frattempo sul ponteggio;
il li ha poi caricati sul furgone della ditta Noi Tes_3
Costruzioni. Faccio presente che le testimonianze non coincidono con quanto da noi rilevato. Noi abbiamo rilevato che stava lavorando sulle tavole all'interno e non sul ponteggio dalla parte esterne”.
45. In merito alle cause del decesso del è stato sentito il medico legale Parte_2
( ) nominato dal pubblico ministero nel procedimento penale per lo Persona_6 svolgimento dell'accertamento autoptico, che ha pienamente confermato la relazione tecnica deposita (doc. 13 di parte resistente ). Il medico legale, CP_3
Pag. 25 di 45 in merito al tempo di sopravvivenza del lavoratore deceduto, non è stato in grado di fornire indicazioni utili: “Non è possibile stabilire il tempo di sopravvivenza dal momento del ferimento alla morte, in quanto il tempo di sopravvivenza è dettato da diversi fattori (dal vaso interessato, dal tipo di lesione e dallo stato di salute)”. Il medico del “118” ( ), arrivato sul posto per soccorrere Testimone_4
l'operaio infortunato, ha dichiarato che nel momento in cui è giunto sul cantiere, alle ore 16,00, il era già privo di conoscenza (“Ricordo che, quando Parte_2 sono arrivato sul luogo, il ricorrente era privo di conoscenza”, “Ricordo di essere arrivato alle 16,00 circa presso i luoghi”).
46. Non vi sono, quindi, dubbi né risulta contestato che il decesso del è Parte_2 avvenuto sul posto di lavoro e nello svolgimento dell'attività lavorativa, utilizzando uno strumento da lavoro fornito dal datore di lavoro e in un cantiere predisposto sia dalla sia dalla Controparte_10 Controparte_1
Non vi sono dubbi che la causa del decesso del lavoratore è da individuare nel gravissimo ferimento verificatosi all'arto inferiore sinistro dell'operaio, da cui è derivata una copiosa emorragia, rivelatasi letale.
47. Sui profili di colpa a carico del datore di lavoro, in Controparte_19 connessione causale con l'evento lesivo di cui si tratta è vincolante l'accertamento di responsabilità compiuto in sede penale ai sensi dell'art. 651 c.p.p. Pertanto, la società di cui il all'epoca dei fatti era il legale Controparte_1 CP_19 rappresentante, deve essere ritenuta responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso a in data 14.04.2011 e, pertanto, obbligata al Parte_5 risarcimento dei danni richiesto dai ricorrenti.
48. Nel presente giudizio, però, sono stati convenuti altri soggetti, in riferimento ai quali è necessario valutare se esistano profili di colpa a loro addebitabili da ricondurre, sotto il profilo causale, al decesso del lavoratore . Si Parte_5 tratta della società committente dei lavori ( , della società Controparte_13 appaltatrice e subappaltante dei lavori ( e del Controparte_10 responsabile dei lavori ( ). Controparte_5
49. È da escludere per tali soggetti il profilo di responsabilità dovuto alla carenza di formazione del lavoratore infortunato in merito al corretto utilizzo del martello
Pag. 26 di 45 demolitore (considerato che dalle testimonianze e dalla ricostruzione della dinamica del sinistro è risultato che il stava lavorando tenendo il Parte_2 martello demolitore in posizione verticale e non orizzontale, come dovuto). Sotto questo aspetto, nessuna censura può essere mossa nei confronti dei soggetti diversi dal datore di lavoro, sul quale soltanto gravava sia l'onere di formazione del dipendente sia l'onere di controllare che, in sede di esecuzione dei lavori, si attenesse alle disposizioni impartite, impedendogli l'utilizzo dello strumento da lavoro in posizione anomala e pericolosa.
50. In merito, però, all'aspetto di responsabilità legato al cantiere la valutazione di CP_2 questo ufficio differisce da quella compiuta dall' n sede penale.
51. È un dato pacifico che nel cantiere in cui è avvenuto l'infortunio operavano congiuntamente le due società (subappaltatrice) e Controparte_1 [...]
(appaltatrice). Altrettanto pacifico è il fatto che è stata la società Controparte_10
a disporre il montaggio dei ponteggi del cantiere de Controparte_10 quo, affidando l'incarico a una ditta specializzata (la ditta individuale DE
Thomasz).
52. La mera circostanza che l'intavolato di legno posizionato all'interno del perimetro dell'edificio sia stato posizionato successivamente per scelta della società
[...] non può rendere esente da responsabilità la Controparte_1 [...]
Controparte_10
53. Infatti, gli stessi ispettori del lavoro hanno contestato, in modo del tutto condivisibile, alla società la violazione dell'art. 97, commi 1 e 3 lett. CP_10
a), D.L.vo 81/08 (C.N.R. n. 131/2021 del 05.05.2011, depositata da
[...]
in data 13.06.2024), contestando espressamente di “non avere Controparte_3 provveduto a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e in particolare l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento a riguardo della necessità di disposizione di intavolato completo rispetto alla fase di demolizione del solaio inclinato” nonché
“di non avere coordinato gli interventi di cui all'art. 95, comma 1 lett. b), del
D.L.vo 81/08 in relazione alla scelta e ubicazione dei posti di lavoro in quota
Pag. 27 di 45 tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie e zone di spostamento e circolazione).
54. Anche nella C.N.R. successivamente redatta in merito all'infortunio sul lavoro di cui si tratta (rapporto per infortunio mortale sul lavoro n. 4046/2021 del
26.08.2021) gli ispettori, oltre a indicare la palese responsabilità della società datrice di lavoro, hanno espressamente specificato anche la responsabilità della società appaltatrice e subappaltante, affermando: “Si Controparte_10 evidenzia che anche la in qualità di ditta affidataria Controparte_21 dei Lavori, non ha verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati in ottemperanza all'art. 97 comma 1 Dlgs 81/08 in relazione anche al rispetto dei principi di tutela di cui all'art. 15 stesso decreto”.
55. A tali considerazioni va aggiunto anche che il cantiere ex colonia VI
UE III in data antecedente all'infortunio di cui si tratta, ovvero il
15.11.2010, era stato già controllato dagli ispettori del lavoro che avevano accertato plurime violazioni alla normativa antinfortunistica, impartendo le relative prescrizioni alle società coinvolte, con conseguente trasmissione delle notizie di reato alla locale Procura della Repubblica (CNR n. 419, 420, 421, 422,
423, 425 e 457, prodotte in giudizio).
56. Nel corso dell'istruttoria è stato sentito come teste il dott. medico del “118” Tes_4 intervenuto sul posto, che ha riferito di avere incontrato particolari difficoltà nel salire sul ponteggio perché le scalette di accesso non erano vincolate ed una addirittura si era staccata durante la salita, pertanto, descrivendo una situazione di totale degrado del cantiere, in cui il ponteggio risultava addirittura arrugginito
(“Ricordo che la scala non era fissata al resto del ponteggio. Ricordo che mi rimase in mano la scala. Non ricordo al momento il ponteggio. Ricordo che era un ponteggio metallico” – verbale di udienza del 05.09.2022).
57. Pertanto, gravi e palesi erano le violazioni alla normativa antinfortunistica accertate dagli ispettori il giorno dell'infortunio in merito al cantiere ove stava lavorando il Di queste violazioni, quella relativa all'allestimento Parte_2 dell'intavolato (del tutto inidoneo ad assolvere le esigenze di sicurezza degli operai) veniva correttamente messa in connessione causale con le modalità di
Pag. 28 di 45 ferimento del Tale violazione deve necessariamente essere attribuita Parte_2 alla responsabilità di entrambe le società che, sinergicamente, stavano lavorando sul posto e che avevano concorso nell'allestimento del ponteggio utilizzato dai muratori nell'attività di demolizione.
58. Come contestato dagli ispettori del lavoro la società , appaltatrice dei CP_10 lavori, ha omesso di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori in palese violazione dell'art. 97, comma 1, del Dl.gs 81/2008, in relazione anche al rispetto dei principi di tutela di cui all'art.15 stesso decreto, e la sua responsabilità non può essere esclusa.
59. Analoghe considerazioni devono essere svolte nei confronti di Controparte_5 geometra responsabile dei lavori, in riferimento al quale deve essere riconosciuta una specifica posizione di garanzia. Egli, infatti, in relazione al compito affidatogli dalla doveva verificare in corretto Controparte_10 collegamento fra la committenza e le imprese appaltatrici allo scopo di garantire una corretta organizzazione dell'attività lavorativa, vigilando sulle specifiche modalità di svolgimento delle lavorazioni.
60. Anche nei confronti del gli ispettori del lavoro hanno evidenziato CP_5 specifiche responsabilità, formalizzate nella CNR n. 149/2011 del 09.05.2011, in riferimento all'art. 93, comma 2, D.L.vo 81/08, con la seguente contestazione:
“non ha provveduto a verificare l'operato del coordinatore in fase di esecuzione in riferimento all'applicazione delle disposizioni riportate nel PSC al punto 7.3.6
– Fase 3 relative alle procedure da adottare durante l'esecuzione delle demolizioni della copertura del corpo Ala Nord e Corpo Centrale. Infatti, per la demolizione del solaio di copertura inclinato era previsto il montaggio di un tavolato pieno, poggiante sulle travi estradossate del solaio sottotetto e invece gli scriventi hanno riscontrato in sede di sopralluogo la presenza di un intavolato incompleto che esponeva i lavoratori ad un rischio di caduta dall'alto da altezza
>di 2 metri dal piano di campagna, costituito da tavole “da getto” non conformi per le caratteristiche costitutive e di resistenza delle stesse”.
Pag. 29 di 45 61. Le valutazioni degli ispettori del lavoro devono essere condivise, affermando la responsabilità anche di nella causazione dell'infortunio mortale Controparte_5 di cui si tratta.
62. Pertanto, devono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente devono essere condannati al risarcimento dei danni in via solidale e per quote paritarie le convenute e nonché Controparte_1 Controparte_10 [...]
. CP_5
63. Discorso diverso, invece, deve essere svolto per la convenuta Controparte_13
64. Dalla lettura degli atti prodotti dalle parti, in particolare, dalle comunicazioni notizia di reato sopra richiamate, redatte dagli ispettori del lavoro intervenuti sul luogo dell'infortunio e depositate da in data Controparte_3
13.06.2024, non risulta alcuna contestazione nei confronti della società committente dei lavori. Pertanto, gli u.p.g. accertatori del fatto, nel valutare la dinamica dell'incidente mortale, non hanno evidenziato alcun profilo di responsabilità colposa a carico della Infatti, anche dalla CNR Controparte_13 successivamente redatta in merito all'infortunio sul lavoro di cui si tratta (rapporto per infortunio mortale sul lavoro n. 4046/2021 del 26.08.2021) non risultano indicazioni di responsabilità a carico della società In tale CNR, Controparte_13 come sopra indicato, oltre a rappresentare la responsabilità del datore di lavoro del viene indicata anche la possibile responsabilità della società Parte_2 [...]
ma nulla viene indicato o prospettato nei confronti della Controparte_10
Conseguentemente, da parte della Procura della Repubblica di Controparte_13
Pisa non è stata compiuta alcuna iscrizione nel registro degli indagati del legale rappresentante della società Controparte_13
65. Tale valutazione è pienamente da condividere. Nessun profilo di colpa legato al cantiere ove stava lavorando il ovvero in riferimento alla Parte_2 predisposizione del ponteggio, può essere addebitato alla società committente dei lavori, considerato il pieno affidamento dei lavori dalla società appaltante all'appaltatore e, sua volta, al subappaltatore, che hanno operato, quest'ultimi, in piena autonomia, senza alcun tipo di ingerenza da parte del committente.
Pag. 30 di 45 66. Come emerso dagli atti del giudizio, nello svolgimento dell'attività di demolizione delle strutture erano le società e Controparte_1 [...] che avevano il pieno e diretto controllo del cantiere ex “Colonia Controparte_10
Marina VI UE III”. La società committente dei lavori, Controparte_13 non aveva alcun tipo di ingerenza nelle attività svolte dalle società appaltatrice e subappaltatrice, né si può sostenere che avessero un potere di vigilanza sulle lavorazioni svolte, specialmente in relazione a iniziative di carattere estemporaneo come quella che aveva portato ad installare un ponteggio del tutto improvvisato, costituito da un intavolato di pannelli di legno su cui far lavorare i propri dipendenti.
67. Si ritiene, pertanto, che la società convenuta non potesse evitare il Controparte_13 verificarsi dell'infortunio mortale in oggetto, dovendosi escludere ogni profilo di responsabilità in ordine alla causazione del medesimo.
68. Sul punto, soccorre la giurisprudenza di legittimità, che afferma la responsabilità del committente solamente nel caso in cui venga dallo stesso esercitata una concreta ingerenza sull'attività svolta dall'appaltatore, tanto da ridurre la sua autonomia organizzativa, intervenendo anche sulla utilizzazione dei mezzi. Sul punto: “In tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.
494 del 1996, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo” (Cass. Sez. III;
ord. 9178/2023).
69. Considerata la sussistenza di un valido rapporto assicurativo per la società
[...]
il conseguente obbligo di risarcimento, per quanto riguarda detta Controparte_1
Pag. 31 di 45 società, ricade, entro i limiti del massimale, sulla compagnia assicurativa convenuta, ovvero l . Controparte_3
70. In merito alla partecipazione a questo processo di è Controparte_3 stato contestato dal terzo chiamato l'esercizio del potere del giudice ex art. 107
c.p.c., sostenendo che detta disposizione non legittimi la chiamata in causa su ordine del giudice nel caso in cui, come quello in oggetto, vi sia stata una carenza di parte, considerato che la società costituendosi in ritardo, non Controparte_1 ha potuto tempestivamente chiamare in causa la compagnia di assicurazione. In sostanza l sostiene che l'art. 107 c.p.c. riguardi solo Controparte_3
l'ipotesi della comunanza di causa, ma non anche la chiamata in garanzia, che è facoltà solo delle parti.
71. In merito alla suddetta eccezione si osserva che l'art. 107 c.p.c. disciplina la chiamata in causa del terzo su ordine del giudice, prevedendo espressamente che:
“Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento”.
72. Pertanto, ai sensi dell'articolo sopra citato, il giudice dispone la chiamata in causa del terzo, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo con il quale la causa è comune. Tale disposizione è dettata da esigenze di economia processuale e ha lo scopo di evitare al terzo gli effetti pregiudizievoli della sentenza resa fra le parti, nonché la possibilità di giudicati contraddittori. In entrambi i casi, quindi, la finalità della norma è quella di tutelare il superiore interesse al corretto funzionamento del processo. La chiamata in causa di terzo iussu iudicis è rimessa alla discrezionalità del Giudice di primo grado, concernendo valutazioni in merito all'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, qualora ricorra l'ipotesi della “causa comune”. L'esercizio del relativo potere può essere disposto in ogni momento del giudizio di primo grado.
73. Si ritiene che nel caso di specie questo ufficio abbia esercitato correttamente i poteri previsti dall'art. 107 c.p.c., ritenendo sussistente i presupposti della “causa comune” fra il soggetto citato in giudizio (responsabile dell'evento infortunistico)
e la compagnia di assicurazione. La chiamata in causa di Controparte_3
Pag. 32 di 45 SA disposta dal giudice ha avuto proprio la finalità di evitare effetti pregiudizievoli fra le parti ed evitare giudicati contraddittori.
74. L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
75. In merito, invece, alla compagnia di assicurazioni chiamata in CP_15 causa su richiesta di deve essere affrontata la Controparte_10 questione della sussistenza di una valida copertura assicurativa da parte della compagnia di assicurazione in questione a favore della società . CP_10
76. Dai documenti depositati risulta pacifico che la società Controparte_10
alla scadenza del contratto di assicurazione (01.02.2011), non ha provveduto
[...] al pagamento del relativo premio assicurativo, facendo trascorrere circa due mesi e mezzo e provvedendo al pagamento del dovuto solamente in data 15.04.2011, ovvero il giorno successivo all'infortunio mortale occorso al Parte_2
77. L'art. 1901, comma 2, c.c. prevede: “Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”. La disposizione della norma è chiara. Nel caso in cui l'assicurato non ottemperi all'obbligo di pagare il premio assicurativo alla scadenza convenuta e trascorra anche il termine di 15 giorni successivi alla scadenza, la copertura assicurativa rimane sospesa. Il significato della sospensione è evidente: gli eventi verificatisi in tale periodo non sono coperti dalla polizza di assicurazione. Nel caso in cui il contraente paghi in ritardo, ovvero durante il periodo di sospensione, il contratto di assicurazione si riattiva automaticamente, ma solamente a partire dal giorno successivo a quello del pagamento. Ragionando in modo diverso, come fa la parte convenuta
, ovvero ritenendo che il pagamento del premio assicurativo durante il CP_10 periodo di sospensione possa avere efficacia retroattiva, in assenza di contestazione da parte della compagnia, significa dare una interpretazione contraria alla funzione del contratto di assicurazione, che riguarda la verificazione di eventi futuri e incerti e non può certo concernere eventi già verificatisi.
Altrimenti ogni assicurato potrebbe omettere di pagare il premio, sospendere l'assicurazione e riattivarla nel momento del bisogno, ovvero dopo che si è verificato l'evento lesivo e oggetto del contratto di assicurazione.
Pag. 33 di 45 78. Nel merito, quindi, sono pienamente da condividere le argomentazioni esposte dalla parte convenuta CP_15
79. La società , invece, invoca la copertura assicurativa, sostenendo che CP_10 ha accettato tardivamente il pagamento senza formulare alcuna CP_15 riserva, così come avvenuto in occasione del pagamento del premio nell'anno successivo. Pertanto, sostiene l'assicurato, la compagnia risulta avere rinunciato alla sospensione prevista dall'art. 1901, comma 2, c.c.; in caso contrario, si aggiunge, si sarebbe concretizzato un indebito a favore dell'assicurazione, considerato che il pagamento del premio integrale sarebbe andato a coprire un periodo di tempo inferiore rispetto a quello previsto. La parte convenuta sostiene, perciò, di avere fatto legittimamente affidamento sulla sussistenza della copertura assicurativa.
80. Gli argomenti della società , tuttavia, non appaiono condivisibili nel CP_10 merito, dovendosi confermare l'interpretazione sopra indicata. Sul punto, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, che conferma la correttezza dell'esegesi qui seguita:
a. “Nei contratti di assicurazione con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima, l'efficacia resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, ai sensi dell'art. 1901 c.c., senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo che, infatti, non costituisce una rinunzia, da parte dell'assicuratore, alla sospensione della garanzia assicurativa ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto”
(Cass. Sez. VI, ord.38216/21);
b. “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, ove l'assicurato non abbia pagato i premi, o ratei del premio, successivi al primo, la sospensione della copertura assicurativa è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901
c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, con la conseguenza che sussiste la legittimazione passiva dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per le azioni risarcitorie
Pag. 34 di 45 correlate a sinistri occorsi durante la sospensione” (Cass. Sez. III, ord.
33790/2023);
c. “Questa Corte ha affermato che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all'art. 1901 cc., comma 2, l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del comma 1 del medesimo articolo – dettata per l'ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata – secondo cui l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all'art. 1901 c.c.
(espressamente richiamato nella L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7), la garanzia assicurativa non è operante per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento” (cfr. Cass. 13545/2006; Cass. 23149/2014 ed, in termini, Cass. 26104/2016; Cass. 9182/2018)” (Cass. Sez. III, ord.
22543/2019).
81. Inoltre, la società ha ricordato l'art. 6 delle Condizioni Generali di CP_15
ZZ (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), in cui è esplicitato in modo chiaro il meccanismo dell'effetto sospensivo:
“L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio
o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento”.
82. In merito, poi, alla mancata contestazione della copertura assicurativa va evidenziato che è vero che la compagnia di assicurazione, all'atto del ricevimento
Pag. 35 di 45 del pagamento tardivo del premio, non ha contestato la tardività del pagamento e, quindi, l'assenza della copertura assicurativa;
tuttavia, la contestazione l'ha fatta nel momento in cui è stato denunciato il sinistro, evidenziando che il fatto era accaduto il giorno prima del pagamento tardivo del premio (v. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione di . In ogni caso, la mancata CP_15 contestazione del ritardo del pagamento non vale quale implicita rinuncia all'effetto sospensivo, come precisato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. III, sent.
4357/2022): “In tema di assicurazione, l'accettazione del premio pagato in ritardo non integra rinuncia tacita alla sospensione della garanzia assicurativa prevista dall'art. 1901 c.c., non trattandosi di un comportamento implicante una volontà negoziale ricognitiva del diritto all'indennizzo e abdicativa dell'effetto sospensivo dell'efficacia del contratto”.
83. Pertanto, alla luce della documentazione prodotta, si deve concludere che il contratto di assicurazione stipulato dalla con la Controparte_10
in quanto sospeso ex art. 1901, comma 2, c.c., non consenta Controparte_15 di trasferire l'obbligo di risarcimento gravante sulla società alla CP_10 compagnia di assicurazione in questione.
84. Quanto sostenuto dalla società , tuttavia, e la possibilità di CP_10 un'interpretazione alternativa dell'art. 1901, comma 2, c.p.p., porta comunque ad escludere la configurabilità di un comportamento della parte caratterizzato da dolo o colpa grave nel chiedere la chiamata in causa della propria assicurazione.
Pertanto, la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da CP_15 nei confronti di deve essere rigettata.
[...] Controparte_10
85. In ultimo, va precisato che in merito alla richiesta di chiamata in causa di Per_2
deve essere pienamente condivisa e confermata l'ordinanza emessa da
[...] questo ufficio in data 18.02.2020, con la quale veniva rigettata l'istanza di autorizzazione del rinnovo della chiamata in causa del considerata la Per_2 condotta della parte istante ( ), che dapprima ha indicato Controparte_3 un indirizzo che non è stato utile per il perfezionamento della notifica, poi, insistendo nella chiamata in causa, ha omesso di indicare l'indirizzo corretto, rappresentando di dover svolgere ulteriori ricerche in merito.
Pag. 36 di 45 86. Prima di passare ad esaminare i profili di danno risarcibili, occorre verificare la sussistenza di un concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 1227 c.c.
87. Va osservato che sul punto il giudicato penale menzionato non è espressamente intervenuto, ovvero non è stata né affermata né negata la sussistenza di una colpa della persona offesa nella causazione dell'incidente mortale sul lavoro. Il giudice penale, sia in primo grado che in appello, ha esaminato la condotta del lavoratore deceduto per escludere l'ipotesi di un comportamento abnorme del dipendente, che avrebbe escluso la responsabilità dell'imputato. Tuttavia, il giudice penale non risulta avere affrontato direttamente la questione del concorso di colpa della vittima del reato.
88. Pertanto, il giudice civile sul punto è libero di valutare la sussistenza del concorso di colpa del soggetto danneggiato, come indicato dal giudice di legittimità (Cass.
Sez. III, sent. n. 15392/2018): “Nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato”.
89. Sulla base degli atti di causa, si ritiene che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato sia fondata. È stato infatti accertato che il dipendente della
[...] stava utilizzando il martello demolitore con modalità non Controparte_1 corrette e alquanto pericolose, in quanto azionava lo strumento meccanico tenendolo in posizione non orizzontale, come dovuto, ma verticale, probabilmente per sfruttare il peso corporeo. Tale posizione erronea del martello demolitore risultava vietata in quanto particolarmente pericolosa, andando a limitare la possibilità di controllo dell'utensile (non potendo né mantenere ferma l'impugnatura con una mano, né guidare il martello con l'altra mano mediante la maniglia). Così operando, il lavoratore andava a determinare la possibilità di
Pag. 37 di 45 interferenza tra la punta operatrice del martello demolitore e il proprio corpo, in ragione del fatto che la punta dell'attrezzo non era più rivolta dalla parte opposta del corpo rispetto al muratore, ma si trovava pericolosamente vicina al corpo stesso (in particolare, vicino agli arti inferiori). In tal modo, l'operaio, con la sua condotta concorreva nel determinare il suo gravissimo ferimento, in quanto, nel corso delle attività di demolizione, durante la frantumazione della struttura di cemento, il martello demolitore, impugnato nel modo descritto, scivolava verso il basso, colpendolo mortalmente alla gamba sinistra (oltre che al piede sinistro).
90. Pertanto, l'ipotesi di riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. risulta fondata, ravvisando un profilo di colpa concorrente del danneggiato.
91. Passando alle richieste di risarcimento avanzate dai ricorrenti, si osserva che sono state indicate le seguenti voci di danno:
IURE HEREDITATIS
a. AN ritenendo che il anche se per un breve CP_22 Parte_2 periodo di tempo, sia stato lucido e abbia avuto piena contezza dell'evento morte che si stava avvicinando;
b. , in riferimento al dolore patito dalla vittima prima Controparte_23 del decesso, ritenendo che, anche se per un tempo limitato, vi sia stata sofferenza del danneggiato prima di morire;
IURE PROPRIO:
c. AN DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, considerando il rapporto di convivenza fra il de cuius e i ricorrenti (suoi familiari);
d. AN BIOLOGICO E AN MORALE, in ragione della sofferenza patita dai congiunti per la morte improvvisa del familiare (è il danno dei congiunti per la sofferenza data dalla morte del parente);
e. AN PATRIMONIALE, considerato che, con il decesso del i Parte_2 ricorrenti hanno perso la propria fonte di reddito.
92. In merito alla richiesta di risarcimento del danno iure hereditatis va condivisa l'eccezione delle parti convenute in merito alla formazione sul punto del giudicato penale, almeno per quanto riguarda la posizione di parte del Controparte_1 giudizio penale. Si osserva, infatti, che il giudice penale ha già espressamente
Pag. 38 di 45 escluso le ipotesi di danno in questione. Si legge nella sentenza di primo grado:
“quanto, infine, al danno iure hereditario, esso deve essere escluso in quanto il decesso è intervenuto entro un brevissimo lasso di tempo dalle lesioni (cfr. Cass.
SS.UU. Civili, 15350/15)”. Le parti civili, pur potendolo fare, non hanno impugnato la sentenza penale per contestare la decisione del giudice di primo grado in merito. Pertanto, corretta è la valutazione della formazione del giudicato che preclude il riconoscimento del risarcimento in riferimento a tali voci di danno in riferimento alla convenuta Controparte_1
93. In merito alle altre parti convenute in questo giudizio, si osserva che nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU medica, formulando alla dott.ssa Per_3 il seguente quesito: “accerti il CTU se il Sig. nel tempo
[...] Parte_5 trascorso dall'infortunio ed il decesso, abbia avuto la consapevolezza della propria morte imminente”.
94. Le valutazioni conclusive del CTU sono state negative sul punto, arrivando a sostenere l'impossibilità di accertare se il lavoratore deceduto abbia avuto consapevolezza dell'evento letale che si stava approssimando: “In definitiva, sulla base della documentazione medica esaminata e di quanto sopra evidenziato, si ritiene che il Sig. abbia, nei pochi minuti trascorsi tra Parte_5
l'infortunio ed il decesso (quest'ultimo preceduto da una fase di perdita di coscienza che, comunque, non è stata immediata dato che l'infortunato ha potuto percorrere a piedi alcuni metri e gridare/parlare ai colleghi), percepito la gravità delle sue condizioni fisiche (l'intenso dolore ed il copioso sanguinamento che si stava verificando all'arto inferiore sinistro rendevano facilmente comprensibile
l'importanza della lesione subita), ma è impossibile stabilire con certezza (o anche solo con criterio di probabilità qualificata) se abbia compreso fino in fondo se tali gravi lesioni potessero condurre alla morte o solo ad una grave infermità”. Il CTU, ricevute le osservazioni dei consulenti di parte, ha pienamente confermato le proprie conclusioni, così precisando: “Alle suddette note si risponde ribadendo che, valutati gli atti, non è possibile stabilire con esattezza il momento in cui il perse coscienza ma il lasso di tempo trascorso tra l'infortunio Parte_2
e la perdita di coscienza può ragionevolmente essere quantificato nell'ordine di
Pag. 39 di 45 alcuni minuti. È inoltre impossibile ammettere od escludere con certezza (o anche solo con criterio di probabilità qualificata) che il durante tale breve Parte_2 lasso di tempo, abbia compreso fino in fondo se tali gravi lesioni potessero condurre alla morte o solo ad una grave infermità poiché le scarse informazioni desumibili dagli atti non consentono di stabilire quale fosse il suo stato d'animo prima della perdita di coscienza. Ritengo pertanto di confermare integralmente le conclusioni sopra riportate”.
95. Le valutazioni del C.T.U. sono pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi.
96. In ragione di quanto osservato, quindi, si deve ritenere che, per il brevissimo lasso di tempo trascorso fra il ferimento del e la perdita di coscienza, non sia Parte_2 configurabile nel caso di specie né il danno catastrofale, non risultando che il muratore sia stato lucido e abbia avuto piena contezza dell'evento morte che si stava avvicinando, né il danno tanatologico, non emergendo un tempo sufficiente per concretizzare una sofferenza risarcibile del danneggiato prima di morire.
97. Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis (sia per il danno catastrofale sia per il danno tanatologico) deve essere rigettata.
98. Passando ai danni richiesti iure proprio, in merito al danno patrimoniale è stata svolta una CTU contabile, nominando il dott. e formulando Persona_4 il seguente quesito: “Letti gli atti ed espletata ogni opportuna indagine, quantifichi il c.t.u. il danno patrimoniale subito dai ricorrenti a seguito del decesso del Sig. mediante il criterio della capitalizzazione del Parte_5 danno patrimoniale, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al r.d. 1403/1922, tenendo conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare, senza ridurre il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Detragga dall'importo così determinato, in relazione ai ricorrenti in favore dei quali è stata liquidata la rendita il valore capitale della quota della predetta rendita rapportata CP_8 alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta
Pag. 40 di 45 all'indennizzo del danno patrimoniale, con autorizzazione a chiedere informative presso l' sul punto”. CP_8
99. Il consulente ha concluso le attività tecniche delegate accertando un danno patrimoniale pari a 234.617,61 euro, ovvero una somma inferiore rispetto a quella complessivamente corrisposta a tale titolo dall' pari a 306.621,36 euro. CP_8
Queste le sue conclusioni: “Il CTU ha considerato il reddito indicato dall' , CP_8 ridotto della sola contribuzione a carico del lavoratore, pari al 9,19%, quale reddito di lavoro che il soggetto, se non si fosse verificato l'incidente, avrebbe conferito per intero al proprio nucleo familiare. Successivamente il CTU ha identificato il coefficiente da utilizzare per la capitalizzazione del danno considerate le tavole del r.d. 1043/1922 e, in particolare, la tavola n.
7. In riferimento alla determinazione del danno patrimoniale patito dal coniuge si utilizza il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole ritenere che in mancanza dell'illecito il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante;
il coefficiente da scegliere è quello corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato, o all'età di quest'ultimo nel caso contrario. Nel caso di specie il coniuge superstite risulta più giovane della vittima primaria – 52 e 56 anni – e, pertanto, si è utilizzato il coefficiente relativo all'età di anni 52. In merito alla quantificazione della quota di danno patito dai figli si utilizza il coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, i superstiti avrebbero continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato;
al riguardo la tavola di riferimento considera al più il ventiseiesimo anno d'età. Da ultimo è necessario quantificare la quota di danno spettante a ciascun familiare. In base all'art. 85 del d.p.r. n. 1124 del 1965 spetta il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo […]. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono
Pag. 41 di 45 proporzionalmente ridotte entro tale limite. Alla luce di quanto sopra esposto il valore del danno patrimoniale all'aprile 2011 risulta pari a euro 234.617,61. Il
CTU, poi, ha ricostruito la determinazione del danno effettuata dall' nel CP_8 maggio 2021 che, essendo intervenuta a distanza di 10 anni dal sinistro, ha correttamente considerato da un lato la rendita anticipata, ossia la perdita reddituale dal 2011 al 2021 maggiorata di interessi e rivalutazione, e dall'altro il danno futuro, ossia la perdita patrimoniale dal 2021 in poi determinata con il metodo della capitalizzazione. Il valore della rendita anticipata erogata dal maggio 2011 al maggio 2021 è pari a euro 124.961,05. Successivamente lo scrivente ha determinato l'importo erogato a titolo di valore capitale della rendita, alla coniuge in quanto unica erede avente diritto al maggio 2021, pari a euro 178.469,46. L' , quindi, ha liquidato dall'aprile 2011 al maggio 2021 CP_8 euro 124.961,05, oltre interessi per euro 3.190,82, e il valore capitale della rendita al maggio 2021 per euro 178.469,46; il tutto per complessivi euro
306.621,36. Tale somma risulta superiore al danno patrimoniale pari a euro
234.617,61, determinato dal CTU alla data del decesso”.
100. Le valutazioni del C.T.U. sono pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi.
101. Pertanto, nulla risulta dovuto ai ricorrenti a tale titolo e la domanda di risarcimento del danno patrimoniale deve essere rigettata.
102. Per quanto concerne il danno da perdita del rapporto parentale è documentalmente provato dal certificato di matrimonio e dallo stato di famiglia che Parte_5 era il coniuge di (matrimonio del 1986) e che dalla loro
[...] Parte_1 unione erano nati tre figli ( , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quest'ultima minorenne), tutti conviventi con i genitori alla data del
[...] decesso del padre. Il per ragioni di lavoro, viveva momentaneamente e Parte_2 temporaneamente lontano da casa, ubicata nella provincia di Napoli. Risulta pacifico che la morte del marito e del padre dei ricorrenti abbia determinato uno sconvolgimento della vita familiare, di cui i ricorrenti chiedono ristoro. La domanda di parte attrice deve trovare accoglimento.
Pag. 42 di 45 103. Applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, andrebbe riconosciuto a favore della moglie convivente il risarcimento dei danni da Parte_1 perdita del rapporto parentale pari a 350.000,00 euro. Su tale somma, come sopra indicato, deve essere operata una riduzione del 20% per il concorso della persona offesa, arrivando a 280.000,00 euro. A tale somma deve essere infine sottratto quanto già versato dalle parti a titolo di provvisionale a seguito della pronuncia del giudice penale, ovvero 70.000,00 euro, arrivando alla somma finale di
210.000,00 euro. Per i figli conviventi , Parte_2 Parte_3
e andrebbe riconosciuto il risarcimento pari a
[...] Parte_4
340.000,00 euro. Su tale somma, come sopra indicato, deve essere operata una riduzione del 20% per il concorso della persona offesa, arrivando a 272.000,00 euro. A tale somma deve essere infine sottratto quanto già versato dalle parti a titolo di provvisionale a seguito della pronuncia del giudice penale, ovvero
70.000,00 euro, arrivando alla somma finale di 202.000,00 euro.
104. Deve, invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico e morale dei ricorrenti.
105. In merito non risulta assolto l'onere della prova da parte dei ricorrenti, considerato che la documentazione medica prodotta è stata rilasciata dopo diversi anni rispetto all'evento lesivo di cui si tratta. Infatti, i certificati medici del dott.
[...]
psichiatra (doc. 13 di parte ricorrente e all. 4 alla nota del 02.05.2025), Per_7 risultano emessi in data 22.08.2017, ovvero a distanza di oltre 6 anni dai fatti. La relazione medica del dott. , specialista in medicina legale, invece risulta Per_8 addirittura priva di data di sottoscrizione e, quindi, non è collocabile nel tempo.
106. In assenza di dati probatori concreti e stringenti, la domanda di risarcimento del danno in oggetto non può trovare accoglimento.
107. Anche l'ulteriore domanda di parte ricorrente, relativa al TFR del non Parte_2 può trovare accoglimento.
108. Sul punto giova ricordare che questo ufficio, con ordinanza del 16.03.2019 aveva dichiarato, in via preliminare, la nullità del ricorso per omessa o assolutamente incerta allegazione dei necessari elementi integranti il fatto costitutivo del diritto al TFR, invitando i ricorrenti a sanare il ricorso con atto integrativo.
Pag. 43 di 45 109. Successivamente i ricorrenti depositavano una memoria integrativa che, tuttavia, non apportava alcun elemento ulteriore in merito alla domanda formulata sul punto. Pertanto, l'onere probatorio a carico degli attori non risulta assolto.
110. In ogni caso, alla luce della CTU contabile svolta dal dott. , si deve Per_4 ritenere che la somma richiesta sia comunque già ricompresa nella quantificazione fatta dal consulente tecnico.
111. In merito alle spese di lite, considerato il parziale accoglimento delle domande di parte attrice, può essere disposta la compensazione parziale nella misura del 50% fra i ricorrenti e , Controparte_1 [...]
ed . Controparte_10 Controparte_5 Controparte_3
112. Nei confronti di le spese sono interamente compensate fra le parti CP_15 in ragione del rigetto della domanda ex 96 c.p.c.
113. Perimenti, anche nei confronti di le spese sono interamente compensate CP_8 fra le parti.
114. Per il restante 50%, , Controparte_1 [...]
ed . devono essere Controparte_10 Controparte_5 Controparte_3 condannati a pagare le spese di giudizio a favore dei ricorrenti e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al
D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche.
Si tratta di controversia riconducibile allo scaglione da 1.000.001,00 euro a
2.000.000,00 euro, operando l'aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M.
55/2014.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la responsabilità civile della Controparte_1
(società datrice di lavoro e subappaltatrice), della
[...] Controparte_10
(società appaltatrice e subappaltante) e (responsabile dei
[...] Controparte_5 lavori) in merito all'infortunio sul lavoro avvenuto in data 14.04.2011, a seguito del quale ha perso la vita l'operaio ; Parte_5
Pag. 44 di 45 2) condanna in solido e per quote paritarie in liquidazione Controparte_1 giudiziale, e al risarcimento del danno Controparte_10 Controparte_5 da perdita del rapporto parentale a favore di tutti i ricorrenti, ovvero al pagamento a favore di della somma di 210.000,00 euro e di , Parte_1 Parte_2
e della somma di 202.000,00 euro, Parte_3 Parte_4 oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna a garantire la convenuta Controparte_3 Controparte_1 manlevandola da quanto la suddetta società è stata condannata, nei limiti del massimale previsto dal contratto di assicurazione;
4) rigetta tutte le altre domande di risarcimento avanzate dai ricorrenti;
5) rigetta la domanda di garanzia e manleva di in Controparte_10 riferimento alla società Controparte_15
6) rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla società nei confronti di CP_15 Controparte_10
7) condanna in solido e per quote paritarie in liquidazione Controparte_1 giudiziale, ed Controparte_10 Controparte_5 Controparte_3
[...
al pagamento delle spese di lite in favore di , , Parte_1 Parte_2
e , che liquida in complessivi Parte_3 Parte_4
30.370,55 euro, quale misura del 50% delle spese complessive, per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge;
8) compensa le spese di lite fra le parti suddette nella misura del 50%;
9) compensa interamente le spese di lite fra le parti in merito alle posizioni di CP_15
e di
[...] CP_8
10) pone definitivamente a carico delle parti resistenti in Controparte_1 liquidazione giudiziale, ed Controparte_10 Controparte_5 [...]
le spese delle CTU svolte. Controparte_3
Pisa, 02.12,2025
Il Giudice del Lavoro
RE AR
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