Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4066/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SILVIA RINALDI
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARCO BIGRETTI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/10/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
pagina 1 di 4
09/06/2022, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1531/2019 R.G.);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 25/09/2006, Persona_1
in data 07/11/2010 e in data 25/09/2015; Per_2 Per_3
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i figli, (n. a Modena il 7.11.2010) e (n. a Modena il 25.9.2015), Per_2 Per_3
minorenni, economicamente non autosufficienti saranno affidati in regime di affido super esclusivo alla madre, la quale avrà quindi la facoltà di assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole in particolare quelle relative alla salute, all'istruzione ed alla fissazione di residenza dei minori;
2) il padre avrà la facoltà di frequentare i minori solo in contesto protetto, previa valutazione della di lui capacità genitoriale ed assunte informazioni presso il sert, con facoltà del servizio sociale competente per territorio di regolamentare gli incontri tra padre e minori in modalità protetta, ripristinandoli valutata l'opportunità in base allo stato psicologico ed emotivo della prole;
3. contribuirà al mantenimento dei figli maggiorenne, Controparte_1 Per_1
e minorenni, tutti economicamente non autosufficienti mediante: Per_2 Per_3
a) versamento a , di un assegno mensile di importo pari ad € 400,00, Parte_1
somma da adeguarsi annualmente in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai intercorsa nell'anno precedente;
pagina 2 di 4 b) rimborso alla madre in misura del 50% di tutte le spese straordinarie occorrenti ai minori inerenti la crescita, l'educazione, l'istruzione e la cura secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena;
più precisamente
E precisamente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma, comunque la comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta, (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come pagina 3 di 4 consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero wathapp), è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione.
4. In ragione del collocamento esclusivo dei figli presso la madre e del regime di affidamento esclusivo potenziato della prole a quest'ultima, la sig.ra percepirà Pt_1
l'assegno unico universale per i figli in ragione del 100% e alla stessa è attribuito il potere di gestire in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., le questioni relative all'invalidità della figlia , in particolare la gestione dell'assegno/indennità di Per_2
invalidità della figlia minore: eventuali aperture di libretti bancari o postali e gestione delle somme corrisposte con vincolo di destinazione al mantenimento ed alle spese di cura ed educative della figlia. Per quanto concerne ormai maggiorenne, sarà Per_1 quest'ultimo a gestite la propria pensione di invalidità, salvo vi sia necessita di nomina di amministratore di sostegno.
5. le spese legali sono compensate tra le parti”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
FRATTAMAGGIORE (NA) il 11/08/2007 fra nata a [...]
NAPOLI (NA) il 26/10/1984 e nato a [...] il Controparte_1
01/06/1985 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FRATTAMAGGIORE (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2007 Atto n. 97 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
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