Art. 6.
Il numero minimo degli addetti ai servizi complementari di bordo per l'espletamento, su ogni aeromobile adibito a trasporto pubblico, dei compiti indicati alle lettere b) e c) del precedente articolo 1 e' stabilito dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Il numero minimo degli addetti ai servizi complementari di bordo per l'espletamento, su ogni aeromobile adibito a trasporto pubblico, dei compiti indicati alle lettere b) e c) del precedente articolo 1 e' stabilito dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.