Articolo 6 della Legge 2 marzo 1974, n. 72
Articolo 5Articolo 7
Versione
9 aprile 1974
Art. 6.
Il numero minimo degli addetti ai servizi complementari di bordo per l'espletamento, su ogni aeromobile adibito a trasporto pubblico, dei compiti indicati alle lettere b) e c) del precedente articolo 1 e' stabilito dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Entrata in vigore il 9 aprile 1974