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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/01/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7038/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 7038 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da:
, con gli avv. Carone e Marchini, Parte_1
opponente contro
avv. , in proprio e con l'avv. Maluta CP_1 CP_2
opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di prestazione d'opera intellettuale e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter dd. 23.1.2025 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'opponente, come da note scritte dd. 20.11.2024: nel merito in via principale: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 777/2023 del Tribunale di Venezia e dichiararsi che Parte_1
nulla deve all'avv. Polato Paolo per le causali di cui all'indicato decreto ingiuntivo
[...]
opposto n. 777/2023 del Tribunale di Venezia;
in via subordinata: ridursi e/o contenersi la richiesta dell'avv. Paolo Polato nei confronti di , per le causali di cui Parte_1 all'indicato decreto ingiuntivo opposto n. 777/2023 del Tribunale di Venezia, nella misura minima che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso: spese e compensi professionali interamente rifusi;
per l'opposto, come da note scritte dd. 12.11.2024: in via principale: confermare il decreto ingiuntivo n. 777/2023 emesso dal Tribunale di Venezia il 31.03.2023 e regolarmente notificato a il 05.04.2023, nel quantum in esso indicato o che sarà ritenuto dovuto Parte_1 all'Avv. da Codesto Giudice;
in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi CP_1
1 di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, voglia l'ill.mo Tribunale rigettare, in quanto infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa,
l'opposizione proposta da;
accertare e dichiarare che, sulla base del contratto Parte_1 concluso tra le parti il 26.01.2023, è debitrice nei confronti dell'Avv. Paolo Parte_1
Polato per l'importo pari ad € 11.834,60, comprensivo degli accessori di legge, oltre interessi dalla domanda al saldo, o quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, a cui dovranno aggiungersi le spese di ingiunzione, liquidate, con decreto ingiuntivo n. 777/2023, in
€ 567,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, oltre agli accessori di legge, nonché la somma di € 145,50 per esborsi, e per l'effetto condannare a pagare Parte_1
immediatamente le somme sopra indicate;
condannare parte opponente alla rifusione dei danni a favore di parte opposta in virtù della temerarietà della domanda ex art. 96 c.p.c., per le motivazioni espresse nei precedenti atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Paolo POLATO ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dei compensi maturati per l'assistenza legale a favore di nell'ambito della Parte_1 procedura di liquidazione controllata del patrimonio ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i.
Il Tribunale in accoglimento del ricorso ha emesso il decreto ingiuntivo n. 777/2023.
ho opposto il decreto ingiuntivo. Parte_1
L'avv. si è costituito chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione senza istruttoria.
È stata sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. la questione relativa alla quantificazione dei compensi relativi alle prestazioni precedenti al recesso dell'opposto.
È stata disposta la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va ribadito che l'apertura di amministrazione di sostegno a favore dell'opponente nelle more del giudizio non incide sulla sua rappresentanza processuale
(principio desumibile da Cass., sez. I, 14.3.2022 n. 8247, pure relativa a diversa fattispecie).
*
2. È pacifico che l'opponente nel 2021 conferì incarico all'opposto per essere assistita nella soluzione della propria situazione debitoria.
La circostanza è inoltre fornita di prova, desumibile da plurime circostanze emergenti dai documenti versati in atti: mail del 9.12.2021, con cui l'opponente trasmise all'opposto documentazione relativa alla sua condizione fiscale, reddituale e patrimoniale (doc. 2 fasc. opponente); mail del 13 e 14.12.2021, nelle quali l'opponente chiese informazioni all'opposto
2 circa la compilazione di una dichiarazione con ogni evidenza riferibile all'apertura di una procedura di risoluzione di crisi da indebitamento (doc. 12 fasc. opponente, nella quale si menzionano il sovraindebitamento, somme da attribuire a una procedura e l'ammontare di un debito); mail dd. 12.1.2022, 31.1.2022 e 14.4.2022 (doc. 14-17 fasc. opponente); mail dd.
27.2.2022, con cui l'opponente trasmise un mandato all'opposto (doc. 24 fasc. opponente); la richiesta di ammissione alla procedura indirizzata all'OCC dd. 14.3.2022 recante in epigrafe l'indicazione dell'assistenza legale dell'opposto e in calce il mandato difensivo (doc. 18 fasc. opponente); comunicazione del preventivo dei compensi dell'OCC dd. 1.4.2022, recante fra i destinatari l'opposto indicato quale procuratore dell'opponente (doc. 19 fasc. ricorrente); verbale di spontanee dichiarazioni rese dell'opponente nell'ambito della procedura davanti all'OCC dd. 22.11.2022, che riporta l'indicazione dell'opposto come procuratore dell'opponente (doc. 25 fasc. opponente, doc. 7 fasc. opposto); mail dd. 17.5.2022 e 21.7.2022
(doc. 4 e 5 fasc. opposto); relazione particolareggiata dell'OCC dd. 26.1.2023, recante l'indicazione dell'opposto come procuratore dell'opponente (doc. 8 fasc. opposto).
La procedura di composizione della crisi incardinata presso un OCC sito in Mirano ebbe un principio di attivazione e un seguito effettivo, come si desume dai seguenti documenti: un verbale di intervista del sovraindebitato dd. 23.12.2021 (doc. 13 fasc. opponente); la richiesta di ammissione alla procedura del piano del consumatore ai sensi della l. 3/2012 indirizzata all'OCC dd. 14.3.2022 (doc. 18 fasc. opponente); comunicazione del preventivo dei compensi dell'OCC dd. 1.4.2022 (doc. 19 fasc. ricorrente); verbale di spontanee dichiarazioni rese dell'opponente nell'ambito della procedura davanti all'OCC dd. 22.11.2022 (doc. 25 fasc. opponente, doc. 7 fasc. opposto); relazione particolareggiata dell'OCC dd. 26.1.2023 (doc. 8 fasc. opposto).
Per l'assistenza prestata nell'ambito della procedura indicata le parti il 26.1.2023 hanno pattuito un compenso indicato in documento recante l'intestazione «Preventivo di massima» (doc. 9 fasc. opposto) e sottoscritto dall'opponente.
In esso è stato quantificato un compenso complessivo per euro 11.834,60 in riferimento alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, nella specie della liquidazione controllata del sovraindebitato. È stato inoltre pattuito che il compenso per la somma di euro
3.550,38 venisse corrisposto alla data di asseverazione o non asseverazione del piano e per il resto venisse insinuato nella procedura.
Vi è dunque anzitutto prova del titolo dell'obbligazione oggetto di giudizio, e cioè il contratto di prestazione d'opera tra le odierne parti (la circostanza è peraltro, come detto, pacifica tra le parti).
3 Altrettanto provata è la pattuizione del compenso.
Ai sensi dell'art. 2233 c.c. la fonte primaria di determinazione del compenso è la pattuizione delle parti. Anche a questo riguardo vi è prova documentale della pattuizione, come sopra riportato;
né la circostanza è contestata dall'opponente.
Sono pertanto da rigettare le difese svolte dall'opponente circa la quantificazione del compenso.
*
3. Va tuttavia tenuto conto del recesso esercitato dall'opposto.
3.1. A seguito della sollecitazione del contraddittorio sul punto, l'opposta ha allegato di aver receduto dal contratto prima dell'opposto, secondo quanto da questi allegato.
Non vi è prova in atti della circostanza, che rimane sostanzialmente fondata su un passaggio della comparsa di costituzione e risposta dell'opposto («la signora […] comunicava Pt_1 all'odierno convenuto, sempre telefonicamente, la propria intenzione di procedere a vendita privata del proprio immobile e di abbandonare la procedura avviata per la crisi di indebitamento», pag. 9), dal quale però non si ritiene di poter desumere in alcun modo la prova della manifestazione da parte dell'opponente di una precisa volontà di recedere dal rapporto contrattuale: l'affermazione riportata attiene esclusivamente alla procedura di composizione della crisi debitoria.
3.2. È invece provato che l'opposto ha receduto dal contratto tra il 2 e il 6.3.2023 (doc. 11 e 12 fasc. opposto).
Il contratto di patrocinio, avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale dell'avvocato, soggiace a una disciplina del recesso del prestatore d'opera che fa eccezione alla regola generale stabilita sul punto dall'art 2237, co. II, c.c.
Infatti, da disposizioni quali gli artt. 85 c.p.c., 107 e 108 c.p.p., 7 l. 79/1942, 32 cod. deont. forense si ricava che il recesso dell'avvocato dal mandato è sempre ammesso e non richiede la ricorrenza di una giusta causa (Cass., sez. II, 25.7.2022 n. 23077); alla sequela di disposizioni si può peraltro aggiungere l'art. 14, co. 1, II periodo, l. 247/2012. Non si ritiene di poter separare sotto questo profilo incarichi giudiziali e incarichi stragiudiziali: la formulazione delle disposizioni richiamate, non distingue in alcun modo fra le due tipologie;
inoltre, è significativo che il principio trovi espressione anche in disposizioni collocate al difuori dei codici di rito e nelle fonti generali dell'ordinamento forense.
L'assenza di giusta causa del recesso dell'avvocato, in quanto posta a tutela dell'interesse del cliente al risarcimento del danno e alla corresponsione di un minor compenso conseguenti al recesso del professionista, è del resto oggetto di eccezione in senso stretto e pertanto non è
4 possibile sul punto alcun vaglio officioso da parte del giudice (Cass., sez. II, 24.11.2021 n.
36531).
Secondo l'art. 2237, co. II, c.c. vanno corrisposti al professionista che recede il rimborso delle spese fatte e il compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riferimento al risultato utile derivatone al cliente.
A questo riguardo va anzitutto osservato che la procedura di composizione risultava ancora pendente ad agosto 2023 (doc. 16 parte opposta); all'udienza di comparizione delle parti l'opponente ha riferito che la stessa era al momento «bloccata» (verbale udienza dell'8.2.2024).
Peraltro, la stessa opponente allega di aver cercato di liquidare autonomamente il suo patrimonio (atto di citazione pag. 4).
Dalle circostanze citate e dai documenti citati si desume che la procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento dell'opposta ha avuto corso sin dal dicembre 2021; nel corso della stessa l'opposto vi è comparso come patrocinatore fino al momento del recesso.
La procedura ha avuto uno sviluppo, come si desume dal fatto che l'OCC è giunto a redigere la relazione dd. 26.1.2023, necessaria alla proposizione del ricorso all'autorità giudiziaria.
Se ne desume che l'opera del difensore ha avuto un effetto utile, corrispondente alla proposizione e all'assistenza nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento davanti all'OCC, giunta in costanza del suo patrocinio sostanzialmente al completamento della fase precedente alla proposizione del ricorso davanti al Tribunale.
3.3. Non sono meritevoli di accoglimento le difese dell'opponente – peraltro non formalizzate in espressa eccezione – relative all'inadempimento dell'opposto.
L'opponente lamenta infatti le seguenti condotte: carente o erronea informazione al momento del conferimento dell'incarico circa la possibilità di proporre la procedura di composizione senza l'assistenza di un legale, circa le effettive chance di risolvere la situazione debitoria mediante la proposizione di un piano del consumatore ai sensi della l. 3/2012, nonché circa la previsione di un compenso specifico per il legale;
l'erronea compilazione del mandato;
la mancata consegna di un preventivo al momento dell'affidamento del mandato difensivo;
l'erronea analisi della situazione dell'opponente; infine l'erronea interpretazione del requisito della “meritevolezza” per l'accesso alle procedure di risoluzione.
Quanto agli obblighi informativi è sufficiente osservare anzitutto che la non necessità dell'assistenza legale nella procedura concorsuale non toglie che, come pacifico in atti,
l'opponente si sia rivolta e dunque abbia chiesto l'assistenza dell'opposto; non va infatti confusa la disciplina della procedura di composizione con il fatto storico, oggetto di allegazione
5 specifica della stessa opponente (atto di citazione, pag. 1), che fra le odierne parti si è concluso un contratto di prestazione d'opera.
Riguardo alla censura che contesta l'opportunità della scelta dello strumento di composizione della crisi inizialmente prescelto dal difensore e alla censura che contesta l'erronea ricostruzione della situazione dell'opponente all'epoca dei fatti di causa, si osserva in primo luogo che dalla documentazione in atti non si desume se vi sia mai stata effettivamente la proposizione all'OCC di una domanda relativa a una procedura ai sensi della l. 3/2012. È stata infatti depositata unicamente un'intervista del sovraindebitato (doc. 13 fasc. opponente) risalente al dicembre 2021 e indirizzata a un OCC del circondario. Non è chiaro se tale domanda sia poi stata effettivamente proposta in questi termini. Risulta invece che all'OCC in questione
è stata proposta una domanda ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i. (si rinvia alla documentazione sopra illustrata). Non è stata acquisita documentazione relativa all'esito della procedura. Non è pertanto possibile effettuare giudizi circa l'opportunità o meno della scelta effettuata dall'opposto. Va poi comunque considerato che, in base agli elementi acquisiti, la scelta dell'opposto non appare in contrasto con i presupposti di legge per l'ammissione alla procedura
(artt. 7 e ss. l. 3/2012). In ogni caso va osservato che in entrambe le procedure (quella prevista dalla l. 3/2012 e quella prevista dal c.c.i.i.) l'iniziativa del debitore è pur sempre accompagnata dall'intervento dell'OCC, sicché le valutazioni del legale operate nel momento della proposizione della domanda all'organismo non hanno carattere di definitività e non incidono direttamente sull'esito della procedura, che richiede l'intervento di un ulteriore soggetto qualificato. È poi da considerare che la mancata conclusione della procedura in tempi brevi risulta addebitabile anche a condotta dell'opponente (peraltro riportate anche nell'atto di citazione, p. 4), quale il mancato versamento all'OCC della seconda rata del compenso pattuita
(doc. 3 fasc. opposto), protrattasi almeno fino a luglio 2022 (doc. 5 fasc. opposto).
L'asserita mancata informazione al momento della conclusione del contratto circa l'onerosità della prestazione è invece superata dall'avvenuta pattuizione a gennaio 2023 del compenso, con ogni evidenza comprensivo di tutte le prestazioni dell'opposto relative alla composizione della crisi debitoria dell'opponente, come si ricava dall'oggetto del «Preventivo» che reca come oggetto genericamente: «procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento». Non vi è infatti alcuna previsione di legge – impregiudicati eventuali profili deontologici che non rilevano in questa sede – che impone la pattuizione al momento del conferimento dell'incarico, limitandosi l'art. 13, co. 2, l. 247/2012 a prevedere che la determinazione del compenso e il conferimento dell'incarico avvengano contestualmente «di regola», e dunque non inderogabilmente.
6 Quanto alla censura relativa all'erronea interpretazione della disciplina di settore con riferimento al concetto di meritevolezza, si tratta di profilo che non ha rilievo nella definizione del presente giudizio, poiché l'opposto vi ha fatto riferimento negli scritti difensivi esclusivamente nel riportare specifiche condotte che riferiva essere state tenute dall'opponente nell'estate 2022, astrattamente rilevanti ai fini dell'ammissione alla misura prevista dalla l.
3/2012 (art. 7, co. 2).
Le altre condotte lamentate (erronea compilazione del mandato;
mancata consegna di un preventivo al momento dell'affidamento del mandato difensivo) non hanno rilevanza ai fini dell'inadempimento del contratto, in quanto non incidenti sul piano dell'adempimento della prestazione.
3.4. In applicazione dell'art. 2237, co. II, c.c. va pertanto quantificato il compenso spettante al professionista.
Non sono state esposte voci di spesa.
L'ammontare pattuito per le prestazioni dell'opposto è pari a euro 11.834,60.
Nel contratto si prevede che di tale somma, euro 3.550,38 venissero corrisposti dall'opponente alla data di asseverazione o di non asseverazione, da farsi coincidere, in applicazione dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e 1367 c.c., con i provvedimenti giurisdizionali indicati negli artt. 270 c.c.i.i. e 12 l. 3/2012.
Nel caso di specie il recesso è intervenuto in epoca precedente a uno di questi incombenti né, come più volte detto, è noto se la procedura ha avuto o no un esito.
Si stima pertanto equo determinare il compenso dovuto nella misura di euro 2.500,00, tanto da tenere in considerazione il compenso pattuito per la sola fase del rapporto che ha avuto luogo,
l'attività effettivamente prestata e l'effetto utile concretamente derivato alla cliente. Infatti, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata (Cass., sez. II, 15.12.2021 n. 40182).
L'accoglimento, per quanto parziale, delle ragioni dell'opposto determina la revoca del decreto ingiuntivo.
*
4. Le spese seguono la soccombenza in quanto l'accoglimento solo parziale dell'unica domanda svolta dall'opposto, attore sostanziale, non determina soccombenza reciproca delle parti che giustifichi da sola la compensazione delle spese di lite (Cass., sez. un., 31.10.2022 n. 32061).
Esse seguono la soccombenza e vanno poste in capo all'opponente.
7 In ragione della revoca del decreto ingiuntivo vanno anzitutto considerate le spese di lite relative alla fase monitoria, nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto.
Vanno poi considerate le spese della fase di cognizione liquidate come segue.
I compensi vanno determinati con riferimento allo scaglione relativo alla somma effettivamente riconosciuta (Cass., sez. III, 30.11.2022 n. 35195); vanno liquidati i valori medi tabellari;
non si reputa di liquidare alcun compenso per la fase istruttoria che non ha avuto effettivo luogo. I compensi vanno dunque quantificati come segue: euro 425,00, fase di studio;
euro 425,00 fase introduttiva;
euro 851 fase decisionale. Vanno poi riconosciute le spese generali in misura del
15%, il contributo per la previdenza forense e l'IVA, se dovuta.
La domanda di risarcimento dei danni da responsabilità aggravata va invece respinta in difetto di specifica allegazione e prova degli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato (Cass., sez. III, 27.10.2015 n. 21798).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda proposta così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento a favore dell'avv. Paolo POLATO Parte_1 della somma di euro 2.500,00 a titolo di compenso per l'opera prestata a suo favore;
3. pone in capo all'opponente le spese di lite della fase monitoria, come quantificate nel decreto ingiuntivo revocato, e le spese della presente fase di cognizione, quantificate in complessivi euro 1.701 per compensi del difensore, oltre il 15% per rimborso delle spese generali, il 4% per contributo alla previdenza forense e l'IVA se dovuta;
4. rigetta la domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Venezia il 25.1.2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 7038 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da:
, con gli avv. Carone e Marchini, Parte_1
opponente contro
avv. , in proprio e con l'avv. Maluta CP_1 CP_2
opposto avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di prestazione d'opera intellettuale e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter dd. 23.1.2025 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'opponente, come da note scritte dd. 20.11.2024: nel merito in via principale: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 777/2023 del Tribunale di Venezia e dichiararsi che Parte_1
nulla deve all'avv. Polato Paolo per le causali di cui all'indicato decreto ingiuntivo
[...]
opposto n. 777/2023 del Tribunale di Venezia;
in via subordinata: ridursi e/o contenersi la richiesta dell'avv. Paolo Polato nei confronti di , per le causali di cui Parte_1 all'indicato decreto ingiuntivo opposto n. 777/2023 del Tribunale di Venezia, nella misura minima che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso: spese e compensi professionali interamente rifusi;
per l'opposto, come da note scritte dd. 12.11.2024: in via principale: confermare il decreto ingiuntivo n. 777/2023 emesso dal Tribunale di Venezia il 31.03.2023 e regolarmente notificato a il 05.04.2023, nel quantum in esso indicato o che sarà ritenuto dovuto Parte_1 all'Avv. da Codesto Giudice;
in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi CP_1
1 di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, voglia l'ill.mo Tribunale rigettare, in quanto infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa,
l'opposizione proposta da;
accertare e dichiarare che, sulla base del contratto Parte_1 concluso tra le parti il 26.01.2023, è debitrice nei confronti dell'Avv. Paolo Parte_1
Polato per l'importo pari ad € 11.834,60, comprensivo degli accessori di legge, oltre interessi dalla domanda al saldo, o quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, a cui dovranno aggiungersi le spese di ingiunzione, liquidate, con decreto ingiuntivo n. 777/2023, in
€ 567,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, oltre agli accessori di legge, nonché la somma di € 145,50 per esborsi, e per l'effetto condannare a pagare Parte_1
immediatamente le somme sopra indicate;
condannare parte opponente alla rifusione dei danni a favore di parte opposta in virtù della temerarietà della domanda ex art. 96 c.p.c., per le motivazioni espresse nei precedenti atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Paolo POLATO ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dei compensi maturati per l'assistenza legale a favore di nell'ambito della Parte_1 procedura di liquidazione controllata del patrimonio ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i.
Il Tribunale in accoglimento del ricorso ha emesso il decreto ingiuntivo n. 777/2023.
ho opposto il decreto ingiuntivo. Parte_1
L'avv. si è costituito chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione senza istruttoria.
È stata sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. la questione relativa alla quantificazione dei compensi relativi alle prestazioni precedenti al recesso dell'opposto.
È stata disposta la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va ribadito che l'apertura di amministrazione di sostegno a favore dell'opponente nelle more del giudizio non incide sulla sua rappresentanza processuale
(principio desumibile da Cass., sez. I, 14.3.2022 n. 8247, pure relativa a diversa fattispecie).
*
2. È pacifico che l'opponente nel 2021 conferì incarico all'opposto per essere assistita nella soluzione della propria situazione debitoria.
La circostanza è inoltre fornita di prova, desumibile da plurime circostanze emergenti dai documenti versati in atti: mail del 9.12.2021, con cui l'opponente trasmise all'opposto documentazione relativa alla sua condizione fiscale, reddituale e patrimoniale (doc. 2 fasc. opponente); mail del 13 e 14.12.2021, nelle quali l'opponente chiese informazioni all'opposto
2 circa la compilazione di una dichiarazione con ogni evidenza riferibile all'apertura di una procedura di risoluzione di crisi da indebitamento (doc. 12 fasc. opponente, nella quale si menzionano il sovraindebitamento, somme da attribuire a una procedura e l'ammontare di un debito); mail dd. 12.1.2022, 31.1.2022 e 14.4.2022 (doc. 14-17 fasc. opponente); mail dd.
27.2.2022, con cui l'opponente trasmise un mandato all'opposto (doc. 24 fasc. opponente); la richiesta di ammissione alla procedura indirizzata all'OCC dd. 14.3.2022 recante in epigrafe l'indicazione dell'assistenza legale dell'opposto e in calce il mandato difensivo (doc. 18 fasc. opponente); comunicazione del preventivo dei compensi dell'OCC dd. 1.4.2022, recante fra i destinatari l'opposto indicato quale procuratore dell'opponente (doc. 19 fasc. ricorrente); verbale di spontanee dichiarazioni rese dell'opponente nell'ambito della procedura davanti all'OCC dd. 22.11.2022, che riporta l'indicazione dell'opposto come procuratore dell'opponente (doc. 25 fasc. opponente, doc. 7 fasc. opposto); mail dd. 17.5.2022 e 21.7.2022
(doc. 4 e 5 fasc. opposto); relazione particolareggiata dell'OCC dd. 26.1.2023, recante l'indicazione dell'opposto come procuratore dell'opponente (doc. 8 fasc. opposto).
La procedura di composizione della crisi incardinata presso un OCC sito in Mirano ebbe un principio di attivazione e un seguito effettivo, come si desume dai seguenti documenti: un verbale di intervista del sovraindebitato dd. 23.12.2021 (doc. 13 fasc. opponente); la richiesta di ammissione alla procedura del piano del consumatore ai sensi della l. 3/2012 indirizzata all'OCC dd. 14.3.2022 (doc. 18 fasc. opponente); comunicazione del preventivo dei compensi dell'OCC dd. 1.4.2022 (doc. 19 fasc. ricorrente); verbale di spontanee dichiarazioni rese dell'opponente nell'ambito della procedura davanti all'OCC dd. 22.11.2022 (doc. 25 fasc. opponente, doc. 7 fasc. opposto); relazione particolareggiata dell'OCC dd. 26.1.2023 (doc. 8 fasc. opposto).
Per l'assistenza prestata nell'ambito della procedura indicata le parti il 26.1.2023 hanno pattuito un compenso indicato in documento recante l'intestazione «Preventivo di massima» (doc. 9 fasc. opposto) e sottoscritto dall'opponente.
In esso è stato quantificato un compenso complessivo per euro 11.834,60 in riferimento alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, nella specie della liquidazione controllata del sovraindebitato. È stato inoltre pattuito che il compenso per la somma di euro
3.550,38 venisse corrisposto alla data di asseverazione o non asseverazione del piano e per il resto venisse insinuato nella procedura.
Vi è dunque anzitutto prova del titolo dell'obbligazione oggetto di giudizio, e cioè il contratto di prestazione d'opera tra le odierne parti (la circostanza è peraltro, come detto, pacifica tra le parti).
3 Altrettanto provata è la pattuizione del compenso.
Ai sensi dell'art. 2233 c.c. la fonte primaria di determinazione del compenso è la pattuizione delle parti. Anche a questo riguardo vi è prova documentale della pattuizione, come sopra riportato;
né la circostanza è contestata dall'opponente.
Sono pertanto da rigettare le difese svolte dall'opponente circa la quantificazione del compenso.
*
3. Va tuttavia tenuto conto del recesso esercitato dall'opposto.
3.1. A seguito della sollecitazione del contraddittorio sul punto, l'opposta ha allegato di aver receduto dal contratto prima dell'opposto, secondo quanto da questi allegato.
Non vi è prova in atti della circostanza, che rimane sostanzialmente fondata su un passaggio della comparsa di costituzione e risposta dell'opposto («la signora […] comunicava Pt_1 all'odierno convenuto, sempre telefonicamente, la propria intenzione di procedere a vendita privata del proprio immobile e di abbandonare la procedura avviata per la crisi di indebitamento», pag. 9), dal quale però non si ritiene di poter desumere in alcun modo la prova della manifestazione da parte dell'opponente di una precisa volontà di recedere dal rapporto contrattuale: l'affermazione riportata attiene esclusivamente alla procedura di composizione della crisi debitoria.
3.2. È invece provato che l'opposto ha receduto dal contratto tra il 2 e il 6.3.2023 (doc. 11 e 12 fasc. opposto).
Il contratto di patrocinio, avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale dell'avvocato, soggiace a una disciplina del recesso del prestatore d'opera che fa eccezione alla regola generale stabilita sul punto dall'art 2237, co. II, c.c.
Infatti, da disposizioni quali gli artt. 85 c.p.c., 107 e 108 c.p.p., 7 l. 79/1942, 32 cod. deont. forense si ricava che il recesso dell'avvocato dal mandato è sempre ammesso e non richiede la ricorrenza di una giusta causa (Cass., sez. II, 25.7.2022 n. 23077); alla sequela di disposizioni si può peraltro aggiungere l'art. 14, co. 1, II periodo, l. 247/2012. Non si ritiene di poter separare sotto questo profilo incarichi giudiziali e incarichi stragiudiziali: la formulazione delle disposizioni richiamate, non distingue in alcun modo fra le due tipologie;
inoltre, è significativo che il principio trovi espressione anche in disposizioni collocate al difuori dei codici di rito e nelle fonti generali dell'ordinamento forense.
L'assenza di giusta causa del recesso dell'avvocato, in quanto posta a tutela dell'interesse del cliente al risarcimento del danno e alla corresponsione di un minor compenso conseguenti al recesso del professionista, è del resto oggetto di eccezione in senso stretto e pertanto non è
4 possibile sul punto alcun vaglio officioso da parte del giudice (Cass., sez. II, 24.11.2021 n.
36531).
Secondo l'art. 2237, co. II, c.c. vanno corrisposti al professionista che recede il rimborso delle spese fatte e il compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riferimento al risultato utile derivatone al cliente.
A questo riguardo va anzitutto osservato che la procedura di composizione risultava ancora pendente ad agosto 2023 (doc. 16 parte opposta); all'udienza di comparizione delle parti l'opponente ha riferito che la stessa era al momento «bloccata» (verbale udienza dell'8.2.2024).
Peraltro, la stessa opponente allega di aver cercato di liquidare autonomamente il suo patrimonio (atto di citazione pag. 4).
Dalle circostanze citate e dai documenti citati si desume che la procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento dell'opposta ha avuto corso sin dal dicembre 2021; nel corso della stessa l'opposto vi è comparso come patrocinatore fino al momento del recesso.
La procedura ha avuto uno sviluppo, come si desume dal fatto che l'OCC è giunto a redigere la relazione dd. 26.1.2023, necessaria alla proposizione del ricorso all'autorità giudiziaria.
Se ne desume che l'opera del difensore ha avuto un effetto utile, corrispondente alla proposizione e all'assistenza nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento davanti all'OCC, giunta in costanza del suo patrocinio sostanzialmente al completamento della fase precedente alla proposizione del ricorso davanti al Tribunale.
3.3. Non sono meritevoli di accoglimento le difese dell'opponente – peraltro non formalizzate in espressa eccezione – relative all'inadempimento dell'opposto.
L'opponente lamenta infatti le seguenti condotte: carente o erronea informazione al momento del conferimento dell'incarico circa la possibilità di proporre la procedura di composizione senza l'assistenza di un legale, circa le effettive chance di risolvere la situazione debitoria mediante la proposizione di un piano del consumatore ai sensi della l. 3/2012, nonché circa la previsione di un compenso specifico per il legale;
l'erronea compilazione del mandato;
la mancata consegna di un preventivo al momento dell'affidamento del mandato difensivo;
l'erronea analisi della situazione dell'opponente; infine l'erronea interpretazione del requisito della “meritevolezza” per l'accesso alle procedure di risoluzione.
Quanto agli obblighi informativi è sufficiente osservare anzitutto che la non necessità dell'assistenza legale nella procedura concorsuale non toglie che, come pacifico in atti,
l'opponente si sia rivolta e dunque abbia chiesto l'assistenza dell'opposto; non va infatti confusa la disciplina della procedura di composizione con il fatto storico, oggetto di allegazione
5 specifica della stessa opponente (atto di citazione, pag. 1), che fra le odierne parti si è concluso un contratto di prestazione d'opera.
Riguardo alla censura che contesta l'opportunità della scelta dello strumento di composizione della crisi inizialmente prescelto dal difensore e alla censura che contesta l'erronea ricostruzione della situazione dell'opponente all'epoca dei fatti di causa, si osserva in primo luogo che dalla documentazione in atti non si desume se vi sia mai stata effettivamente la proposizione all'OCC di una domanda relativa a una procedura ai sensi della l. 3/2012. È stata infatti depositata unicamente un'intervista del sovraindebitato (doc. 13 fasc. opponente) risalente al dicembre 2021 e indirizzata a un OCC del circondario. Non è chiaro se tale domanda sia poi stata effettivamente proposta in questi termini. Risulta invece che all'OCC in questione
è stata proposta una domanda ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i. (si rinvia alla documentazione sopra illustrata). Non è stata acquisita documentazione relativa all'esito della procedura. Non è pertanto possibile effettuare giudizi circa l'opportunità o meno della scelta effettuata dall'opposto. Va poi comunque considerato che, in base agli elementi acquisiti, la scelta dell'opposto non appare in contrasto con i presupposti di legge per l'ammissione alla procedura
(artt. 7 e ss. l. 3/2012). In ogni caso va osservato che in entrambe le procedure (quella prevista dalla l. 3/2012 e quella prevista dal c.c.i.i.) l'iniziativa del debitore è pur sempre accompagnata dall'intervento dell'OCC, sicché le valutazioni del legale operate nel momento della proposizione della domanda all'organismo non hanno carattere di definitività e non incidono direttamente sull'esito della procedura, che richiede l'intervento di un ulteriore soggetto qualificato. È poi da considerare che la mancata conclusione della procedura in tempi brevi risulta addebitabile anche a condotta dell'opponente (peraltro riportate anche nell'atto di citazione, p. 4), quale il mancato versamento all'OCC della seconda rata del compenso pattuita
(doc. 3 fasc. opposto), protrattasi almeno fino a luglio 2022 (doc. 5 fasc. opposto).
L'asserita mancata informazione al momento della conclusione del contratto circa l'onerosità della prestazione è invece superata dall'avvenuta pattuizione a gennaio 2023 del compenso, con ogni evidenza comprensivo di tutte le prestazioni dell'opposto relative alla composizione della crisi debitoria dell'opponente, come si ricava dall'oggetto del «Preventivo» che reca come oggetto genericamente: «procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento». Non vi è infatti alcuna previsione di legge – impregiudicati eventuali profili deontologici che non rilevano in questa sede – che impone la pattuizione al momento del conferimento dell'incarico, limitandosi l'art. 13, co. 2, l. 247/2012 a prevedere che la determinazione del compenso e il conferimento dell'incarico avvengano contestualmente «di regola», e dunque non inderogabilmente.
6 Quanto alla censura relativa all'erronea interpretazione della disciplina di settore con riferimento al concetto di meritevolezza, si tratta di profilo che non ha rilievo nella definizione del presente giudizio, poiché l'opposto vi ha fatto riferimento negli scritti difensivi esclusivamente nel riportare specifiche condotte che riferiva essere state tenute dall'opponente nell'estate 2022, astrattamente rilevanti ai fini dell'ammissione alla misura prevista dalla l.
3/2012 (art. 7, co. 2).
Le altre condotte lamentate (erronea compilazione del mandato;
mancata consegna di un preventivo al momento dell'affidamento del mandato difensivo) non hanno rilevanza ai fini dell'inadempimento del contratto, in quanto non incidenti sul piano dell'adempimento della prestazione.
3.4. In applicazione dell'art. 2237, co. II, c.c. va pertanto quantificato il compenso spettante al professionista.
Non sono state esposte voci di spesa.
L'ammontare pattuito per le prestazioni dell'opposto è pari a euro 11.834,60.
Nel contratto si prevede che di tale somma, euro 3.550,38 venissero corrisposti dall'opponente alla data di asseverazione o di non asseverazione, da farsi coincidere, in applicazione dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e 1367 c.c., con i provvedimenti giurisdizionali indicati negli artt. 270 c.c.i.i. e 12 l. 3/2012.
Nel caso di specie il recesso è intervenuto in epoca precedente a uno di questi incombenti né, come più volte detto, è noto se la procedura ha avuto o no un esito.
Si stima pertanto equo determinare il compenso dovuto nella misura di euro 2.500,00, tanto da tenere in considerazione il compenso pattuito per la sola fase del rapporto che ha avuto luogo,
l'attività effettivamente prestata e l'effetto utile concretamente derivato alla cliente. Infatti, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata (Cass., sez. II, 15.12.2021 n. 40182).
L'accoglimento, per quanto parziale, delle ragioni dell'opposto determina la revoca del decreto ingiuntivo.
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4. Le spese seguono la soccombenza in quanto l'accoglimento solo parziale dell'unica domanda svolta dall'opposto, attore sostanziale, non determina soccombenza reciproca delle parti che giustifichi da sola la compensazione delle spese di lite (Cass., sez. un., 31.10.2022 n. 32061).
Esse seguono la soccombenza e vanno poste in capo all'opponente.
7 In ragione della revoca del decreto ingiuntivo vanno anzitutto considerate le spese di lite relative alla fase monitoria, nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto.
Vanno poi considerate le spese della fase di cognizione liquidate come segue.
I compensi vanno determinati con riferimento allo scaglione relativo alla somma effettivamente riconosciuta (Cass., sez. III, 30.11.2022 n. 35195); vanno liquidati i valori medi tabellari;
non si reputa di liquidare alcun compenso per la fase istruttoria che non ha avuto effettivo luogo. I compensi vanno dunque quantificati come segue: euro 425,00, fase di studio;
euro 425,00 fase introduttiva;
euro 851 fase decisionale. Vanno poi riconosciute le spese generali in misura del
15%, il contributo per la previdenza forense e l'IVA, se dovuta.
La domanda di risarcimento dei danni da responsabilità aggravata va invece respinta in difetto di specifica allegazione e prova degli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato (Cass., sez. III, 27.10.2015 n. 21798).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda proposta così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento a favore dell'avv. Paolo POLATO Parte_1 della somma di euro 2.500,00 a titolo di compenso per l'opera prestata a suo favore;
3. pone in capo all'opponente le spese di lite della fase monitoria, come quantificate nel decreto ingiuntivo revocato, e le spese della presente fase di cognizione, quantificate in complessivi euro 1.701 per compensi del difensore, oltre il 15% per rimborso delle spese generali, il 4% per contributo alla previdenza forense e l'IVA se dovuta;
4. rigetta la domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Venezia il 25.1.2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
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