TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 19/01/2026, n. 79
TAR
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
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TAR
Sentenza breve 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della legge; Eccesso di potere per travisamento dei fatti

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure di difetto istruttorio, evidenziando che la comunicazione del centro di accoglienza non attestava un allontanamento volontario, ma solo un trattenimento per controlli di polizia. L'amministrazione avrebbe dovuto svolgere un'adeguata istruttoria prima di adottare il provvedimento di revoca, soprattutto dopo l'ordinanza cautelare che imponeva un riesame della vicenda.

  • Altro
    Eccesso di potere per difetto d'istruttoria; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

    La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo relativo al difetto istruttorio.

  • Altro
    Violazione di legge; violazione dell'art. 21 bis L. 241/1990; violazione della procedura di notifica

    La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo relativo al difetto istruttorio.

  • Altro
    Violazione di legge; violazione dell'art. 7 L. 241/1990; difetto d'istruttoria

    La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo relativo al difetto istruttorio.

  • Altro
    Difetto di motivazione del provvedimento

    La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo relativo al difetto istruttorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 19/01/2026, n. 79
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 79
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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