Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 19/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01513/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Benini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Centro di Accoglienza -OMISSIS- di Cervia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Provvedimento/Decreto Fasc.n.//Area IV^ - Immigrazione, datato 26.08.2025 emesso dalla Prefettura U.T.G. di Ravenna di revoca delle misure di accoglienza a decorrere dal 22.08.2025 nei confronti del ricorrente, con effetto di non fare più rientro nel centro di accoglienza sito presso l'-OMISSIS-di Cervia, ente gestore SAP;
- di tutti gli atti e/o provvedimenti connessi e/o prodromici e/o consequenziali al suddetto Provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2025 e munito id istanza cautelare, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Ravenna ha disposto, nei suoi confronti, la revoca delle misure di accoglienza al medesimo erogate dalla struttura di accoglienza “-OMISSIS-” a Cervia ai sensi del D.lgs n. 142/2015.
La Prefettura ha assunto il suddetto provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 23, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 142/2015, in considerazione della nota pervenuta il 26.8.2025 con la quale l’ente gestore avrebbe comunicato che lo straniero si sarebbe allontanato volontariamente dal centro di accoglienza in data 22.8.2025.
In punto di fatto il ricorrente, per quanto qui rileva, ha esposto quanto segue:
-di svolgere regolare attività lavorativa, di aver presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale (attualmente al vaglio della Commissione Territoriale) e di essere stato ammesso, unitamente al proprio nucleo familiare (compagna e due figli), alle misure di accoglienza previste dal D.Lgs n. 142/2015 presso la struttura di prima accoglienza “-OMISSIS-” di Cervia;
-di essere stato fermato dalla Polizia di Stato per un controllo, in data 22.8.2025, mentre faceva rientro dal lavoro con il proprio autoveicolo e di aver immediatamente avvisato di tale circostanza la propria compagna, la quale, in buona fede, informava i responsabili della struttura di accoglienza;
-che i responsabili del centro di accoglienza notiziavano la Prefettura della suddetta circostanza con nota del 26.8.2025;
-che la Prefettura, senza previamente sentire il ricorrente (che comunque era nella disponibilità della Polizia di Stato), ovvero la sua compagna, e senza approfondire la vicenda inerente i controlli svolti dalla Polizia, adottava il decreto oggetto di impugnazione;
-che dopo i controlli, il ricorrente riprendeva a lavorare e a circolare liberamente con la sola prescrizione, a causa del provvedimento oggetto di ricorso, di non potersi avvicinare alla struttura di accoglienza.
Tanto premesso il ricorrente ha formulato le seguenti censure: “ 1) Violazione e falsa applicazione della legge. Violazione degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n. 142/2015 s.m. Eccesso di potere nella particolare figura del travisamento dei fatti, violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale; 2) Eccesso di potere per difetto d’istruttoria; violazioni dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa e violazione dei principi sottesi alla Direttiva 2013/33/UE e delle norme di attuazione 3) Violazione di legge. Violazione dell’art. 21 bis Legge n. 241/1990 e delle disposizioni inerenti l’adozione del Decreto oggetto di ricorso e del principio di trasparenza; Violazione della procedura di notifica del Decreto 4) Violazione di legge. Violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 ed annesso difetto d’istruttoria; 5) Difetto di motivazione del Decreto del 26.08.2025 ed annessa violazione di legge ”; in estrema sintesi, con il primo motivo il ricorrente ha denunciato che non vi è stato alcun allontanamento volontario o ingiustificato dal centro di accoglienza, essendo stato momentaneamente trattenuto per controlli della Polizia Stradale di Ravenna il giorno 22.8.2025, come riferito alla propria compagna e da questa al centro di accoglienza; tali circostanze emergerebbero chiaramente dalla stessa comunicazione del centro di accoglienza del 26.8.2025; la Prefettura ben avrebbe potuto verificare la posizione del ricorrente, essendo nella disponibilità degli uffici; con il secondo motivo si è denunciata la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, avendo optato per la sanzione amministrativa massima della revoca delle misure di accoglienza a fronte di un sistema articolato di possibili sanzioni; con il terzo motivo si è evidenziato che l’Amministrazione ha dato esecuzione al provvedimento (notificato alla compagna) prima che il destinatario ne fosse realmente portato a conoscenza, pur trattandosi di atto recettizio; con il quarto motivo il ricorrente ha censurato la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca, pur non sussistendo motivi di urgenza; con il quinti e ultimo motivo si è denunciata la carenza di motivazione del provvedimento gravato.
Per resistere al ricorso, con atto di mero stile si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, è stata accolta, ai fini del riesame, l’istanza cautelare evidenziando che, come sostenuto dal ricorrente, “l’assenza sarebbe riconducibile esclusivamente all’avvenuto controllo della Polizia il giorno 22.8.2025, allorquando il medesimo, mentre stava rientrando dal luogo di lavoro con il proprio autoveicolo, era fermato dalla Polizia di Stato per un controllo, circostanza che risulta confermata dall’ente gestore della struttura di accoglienza nella segnalazione inviata alla Prefettura e da questa posta a base del provvedimento impugnato”. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 14.1.20265 per la prosecuzione del giudizio all’esito del riesame compiuto dall’Amministrazione.
In data 12.1.2026 parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui ha evidenziato che l’Amministrazione non ha provveduto al deposito di atti o documenti e ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare e delle conclusioni già assunte.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Come sopra esposto, il ricorrente ha precisato di non essersi allontanato volontariamente e in maniera ingiustificata dal centro di accoglienza, ma di essere stato fermato, il giorno 22.8.2025, mentre rientrava con la propria autovettura dal lavoro, dalla Polizia Stradale di Ravenna; per tale motivo (tra gli altri) il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo.
Proprio per tale ragione, con la ricordata ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale aveva accolto l’istanza cautelare affinché l’Amministrazione riesaminasse la vicenda alla luce di quanto affermato dal ricorrente in relazione al controllo svolto dalla Polizia Stradale.
L’Amministrazione, però, ha omesso di ottemperare a quanto disposto con la suddetta ordinanza e non ha effettuato il riesame.
In considerazione di quanto sopra il ricorso va accolto sulla base delle medesime argomentazioni sommariamente esposte nell’ordinanza cautelare di riesame.
L’impugnato provvedimento di revoca delle misure di accoglienza trova esclusivo fondamento sulla comunicazione del 26.8.2025 dell’ente di gestione del centro di accoglienza: la Prefettura, infatti, ha posto a base della revoca “ la comunicazione qui pervenuta in data 26.08.2025 con la quale l’ente gestore SAP ha comunicato l’allontanamento volontario in data 22.08.2025 del predetto richiedente asilo dal Centro di Accoglienza Straordinaria sito a Cervia (RA) in -OMISSIS- ”.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio la suddetta comunicazione del centro di accoglienza, ottenuta a seguito di accesso agli atti, dalla quale –contrariamente a quanto sostenuto dalla Prefettura nel provvedimento gravato –non emerge che il ricorrente si sia allontanato “volontariamente” dalla struttura di accoglienza, ma solo che “ il sig. -OMISSIS- risulta essere assente in struttura dal 22.8.2025 poiché trattenuto dalla Polizia Stradale in seguito a un controllo di routine mentre rientrava dal lavoro con la propria auto. Siamo venuti a conoscenza dell’accaduto tramite la compagna (…) che ce lo ha riferito il giorno 22.8.2025. al momento non disponiamo di alcun documento ufficiale a conferma, ma restiamo in attesa di ricevere aggiornamenti. In attesa di un vostro gentile riscontro, porgo cordiali saluti (….) ”.
Dunque, appare evidente che la struttura di accoglienza non ha cominciato alcun allontanamento volontario del ricorrente, ma ha solo portato a conoscenza dell’Amministrazione quanto accaduto il giorno 22.8.2025 relativamente al controllo effettuato a carico del ricorrente da parte della Polizia Stradale.
La Prefettura, prima di adottare il provvedimento di revoca, avrebbe, quindi, dovuto svolgere una adeguata istruttoria per verificare i fatti segnalati dal centro di accoglienza e la effettiva situazione del ricorrente, tenuto conto, oltre tutto, della possibilità di accedere con facilità alle relative informazioni atteso che il ricorrente era stato fermato dalla Polizia Stradale di Ravenna per un controllo.
Tale verifica –di carattere prettamente istruttorio - sarebbe stata doverosa dopo l’adozione da parte di questo Tribunale dell’ordinanza di riesame n. -OMISSIS- sopra ricordata, ordinanza di riesame che, invece, non è stata ottemperata dall’Amministrazione.
Per tali ragioni, dunque, le censure di cui al primo motivo di ricorso, che integrano un evidente difetto istruttorio, sono fondate vanno accolte –con valore assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso - con conseguente annullamento del provvedimento di revoca impugnato.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RP, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
IO ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ER | OL RP |
IL SEGRETARIO