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Sentenza 28 ottobre 2024
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Accoglimento
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08175/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 13/02/2026
N. 01176 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08175/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8175 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Taddei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Imperia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 722/2024, resa tra le parti N. 08175/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Imperia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il pres. Rosanna De
LI e viste le conclusioni delle parti come in atti;
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente appello, notificato e depositato il 3/11/2024 viene impugnata, limitatamente al capo recante la compensazione delle spese di lite, la sentenza del Tar
Liguria 28/10/2024 n. 722.
1.1. Con due ordini di censure si lamenta che il Tar, pur accogliendo il ricorso, ha compensato le spese di lite al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento. Si lamenta altresì che il Tar non ha disposto il rimborso del contributo unificato.
2. Si è costituita l'Amministrazione intimata.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 12/2/2026.
4. L'appello è parzialmente fondato.
4.1. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a., i casi in cui le spese di lite possono essere compensate sono tassativi, e sono una eccezione alla regola generale divisata dall'art. 91 c.p.c., secondo cui le spese seguono la soccombenza.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c. e pertanto, in riforma della sentenza appellata, va disposta la condanna alle spese della parte soccombente.
4.2. Si stima congruo liquidare, per il primo grado di giudizio, la somma di euro 750
(settecentocinquanta) oltre accessori di legge, avuto riguardo al valore e alla natura della lite, e considerato che la tariffa forense ha valore di mero orientamento per il giudice (ex plurimis, Cons. St., VII, 13/11/2025 n. 8913 e giurisprudenza ivi citata).
L'importo va attribuito al difensore che si è dichiarato antistatario. N. 08175/2024 REG.RIC.
5. E' invece infondato il motivo con cui si lamenta che il Tar non ha disposto il rimborso del contributo unificato.
Le decisioni giurisdizionali non sono tenute a indicare su chi grava il contributo unificato. Ai sensi dell'art. 13, c. 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, l'onere relativo al pagamento del contributo unificato grava in ogni caso sulla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Secondo la giurisprudenza, nel processo amministrativo la compensazione delle spese di giudizio non può riguardare anche il contributo unificato, quest'ultimo essendo l'oggetto di un'obbligazione ex lege che è sottratta alla potestà del giudice con riferimento sia alla possibilità di disporne la compensazione, sia alla determinazione quantitativa del suo ammontare (CGARS, 19/1/2018 n. 26; Cons. St.,
V, 25/5/2017 n. 2465; Id., III, 10/10/2016 n. 4167; Id., III, 13/3/2014 n. 1160).
Pertanto, il Tar non è incorso in alcun vizio di omessa pronuncia e la parte vittoriosa in primo grado ha titolo al rimborso del contributo unificato a carico della controparte, anche se il Tar nulla ha disposto.
Non sussiste pertanto il lamentato vizio della pronuncia del Tar.
6. In considerazione della parziale soccombenza dell'appellante, le spese del grado di appello vanno compensate.
7. La parte non ha sinora versato il contributo unificato per il grado di appello.
La parte privata è sempre tenuta ad anticipare il contributo unificato e, in caso di esito vittorioso, può chiederne la restituzione alla controparte. L'esito vittorioso dal giudizio non esonera dal versamento del contributo unificato a carico della parte vittoriosa, secondo il meccanismo del solve et repete.
Va dunque ribadito l'obbligo dell'appellante di versare il contributo unificato, che potrà successivamente ripetere a carico della parte soccombente. N. 08175/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella somma di euro 750
(settecentocinquanta) oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De LI, Presidente, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 08175/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 13/02/2026
N. 01176 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08175/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8175 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Taddei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Imperia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 722/2024, resa tra le parti N. 08175/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Imperia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il pres. Rosanna De
LI e viste le conclusioni delle parti come in atti;
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente appello, notificato e depositato il 3/11/2024 viene impugnata, limitatamente al capo recante la compensazione delle spese di lite, la sentenza del Tar
Liguria 28/10/2024 n. 722.
1.1. Con due ordini di censure si lamenta che il Tar, pur accogliendo il ricorso, ha compensato le spese di lite al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento. Si lamenta altresì che il Tar non ha disposto il rimborso del contributo unificato.
2. Si è costituita l'Amministrazione intimata.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 12/2/2026.
4. L'appello è parzialmente fondato.
4.1. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a., i casi in cui le spese di lite possono essere compensate sono tassativi, e sono una eccezione alla regola generale divisata dall'art. 91 c.p.c., secondo cui le spese seguono la soccombenza.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c. e pertanto, in riforma della sentenza appellata, va disposta la condanna alle spese della parte soccombente.
4.2. Si stima congruo liquidare, per il primo grado di giudizio, la somma di euro 750
(settecentocinquanta) oltre accessori di legge, avuto riguardo al valore e alla natura della lite, e considerato che la tariffa forense ha valore di mero orientamento per il giudice (ex plurimis, Cons. St., VII, 13/11/2025 n. 8913 e giurisprudenza ivi citata).
L'importo va attribuito al difensore che si è dichiarato antistatario. N. 08175/2024 REG.RIC.
5. E' invece infondato il motivo con cui si lamenta che il Tar non ha disposto il rimborso del contributo unificato.
Le decisioni giurisdizionali non sono tenute a indicare su chi grava il contributo unificato. Ai sensi dell'art. 13, c. 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, l'onere relativo al pagamento del contributo unificato grava in ogni caso sulla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Secondo la giurisprudenza, nel processo amministrativo la compensazione delle spese di giudizio non può riguardare anche il contributo unificato, quest'ultimo essendo l'oggetto di un'obbligazione ex lege che è sottratta alla potestà del giudice con riferimento sia alla possibilità di disporne la compensazione, sia alla determinazione quantitativa del suo ammontare (CGARS, 19/1/2018 n. 26; Cons. St.,
V, 25/5/2017 n. 2465; Id., III, 10/10/2016 n. 4167; Id., III, 13/3/2014 n. 1160).
Pertanto, il Tar non è incorso in alcun vizio di omessa pronuncia e la parte vittoriosa in primo grado ha titolo al rimborso del contributo unificato a carico della controparte, anche se il Tar nulla ha disposto.
Non sussiste pertanto il lamentato vizio della pronuncia del Tar.
6. In considerazione della parziale soccombenza dell'appellante, le spese del grado di appello vanno compensate.
7. La parte non ha sinora versato il contributo unificato per il grado di appello.
La parte privata è sempre tenuta ad anticipare il contributo unificato e, in caso di esito vittorioso, può chiederne la restituzione alla controparte. L'esito vittorioso dal giudizio non esonera dal versamento del contributo unificato a carico della parte vittoriosa, secondo il meccanismo del solve et repete.
Va dunque ribadito l'obbligo dell'appellante di versare il contributo unificato, che potrà successivamente ripetere a carico della parte soccombente. N. 08175/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l'Amministrazione appellata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella somma di euro 750
(settecentocinquanta) oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De LI, Presidente, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 08175/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO