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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17387 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, nell'udienza del 10/11/2025 tenuta con trattazione scritta ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 56171 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] elettivamente domiciliato in Formia, Via Remigio Paone, 15, presso lo studio dell'Avv. Michele Saponaro (C.F.: che lo C.F._2 rappresenta e difende ,in forza di procura rilasciata in calce rilasciata su foglio separato, del quale è stata estratta copia informatica per immagine, materialmente unita al presente atto mediante allegazione alla medesima busta di deposito. opponente e
(C.F. , con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Annibaliano n. 18, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso e nello studio del suo procuratore avv.
EN CA pec: , con Email_1 studio in Roma, Piazza della Cancelleria 85
Opposta
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OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 14286/2024 emesso nel procedimento iscritto al n.r.g. a.c.c.13646/2024-1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER – 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con atto di citazione per intimazione del 2/04/2024 la CP_1 ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma
[...] Parte_1 per l'udienza del 29.4.2024, al fine di sentire convalidare nei suoi confronti lo sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Roma, alla Via Alessandria n. 129, piano 3, Scala B, interno 15, contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Roma (H501), foglio 578, particella 71, sub. n. 50, cat. A/10, cl. 5, consistenza vani 4,5, mq. 120, rendita catastale Euro 5.019,96 oltre all'emissione del contestuale decreto ingiuntivo avente ad oggetto la somma di euro 5.526,03 per canoni scaduti e non pagati al mese di settembre 2024, oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere a far data dal mese di ottobre 2024, per € 1.429,53 al mese, fino al rilascio ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
la somma di euro 715,08 per oneri accessori, oltre agli interessi legali dalla notificazione dell'intimazione al saldo. Avverso il decreto ingiuntivo n. 14286/2024 pronunciato in data 29/10/2024 dal Tribunale di Roma, nel procedimento iscritto al ruolo n. 13646/2024-1, ha proposto opposizione l'ingiunto Parte_1 con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data accogliersi le seguenti conclusioni:
<<…Voglia: 1) preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria. Con vittoria di spese…>>. A sostegno dell'opposizione ha eccepito e dedotto che:
<<… che il credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione è insussistente, poiché il Sig. ha pagato tutte le fatture Parte_1 poste a base dell'ingiunzione, come già rilevato in sede di comparsa di costituzione nel giudizio d'intimazione di sfratto per morosità iscritto al n. 13646/24, in atti, producendo prova documentale dei relativi pagamenti a fronte delle fatture emesse da parte opposta che si riproducono in tale sede:
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a) L'intimato- opponente ha saldato la fattura n. 84/2021 per intero con bonifico del 6/05/2021 tratto da UNICREDIT, transazione N. 03034, T.C.756B9CF49C7261EC di € 2.721,36 a favore di : IBAN CP_1
[...], Parte_2 comprendente il canone di maggio oneri condominiali, nonché € 1.360,20 per il mese arretrato di aprile 2021 e oneri condominiali , causale “affitto Fioretti Via Alessandria”, restando debitore della residua somma di € 17,04 (doc.2 allegato alla comparsa di costituzione in atti);
b) L'intimato –opponente ha saldato la fattura n. 161/2021 di € 1.360,20 relativa al mese di settembre 2021 con bonifico bancario Unicredit per l'importo di euro 1.360, 20 Unicredit dell'1/9/2021 n. 04078 T.C. C7DDA239BDA57F18 a favore di IBAN CP_1
[...], Pt_2 Parte_2
(doc.3 allegato alla comparsa di costituzione in atti);
c) L'intimato non ha ricevuto la fattura n. 192/2021 per € 181,58 per l'imposta di registro, ma ha pagato detto importo nel termine di grazia concesso e come ha dichiarato parte opposta.
d) L'intimato ha pagato la fattura 55/2022 di € 1.378,78 relativa al canone di marzo 2022 con bonifico del 10/3/2022, tratto dall'Unicredit n. 1101220690274107 di Euro 1.378,78 a favore di IBAN;
CP_1
[...], Parte_2 causale affitto Via Alessandria Ro costituzione in atti);
e) L'intimato – opponente ha pagato la fattura n. 78/2022 di € 1.378,78 relativa al mese di aprile /2022 con bonifico del 28/4/2022 n.00138 -77DA56FF9173F878, tratto da Unicredit a favore di CP_1
IBAN: [...], Parte_2
(causale affitto Via Alessandria R
[...] comparsa di costituzione in atti), erroneamente imputato nella causale ad “Affitto maggio 2022”;
f) L'intimato-opponente ha pagato anche la fattura n. 29/2023 per € 169,50 per spese di registrazione contratto, nel termine di grazia, come parte opposta ha dichiarato.
g) L'intimato-opponente ha pagato la fattura n. 36/2023 per € 1378,78, relativa al mese di febbraio 2023 con bonifico n. 02686 – ITC:
in data 13/2/2023, tratto da Unicredit, di pari C.F._3 importo in favore di IBAN: CP_1
[...], Parte_2
“causale affitto febbraio 2023” (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione in atti);
h) L'intimato-opponente ha pagato la fattura n. 24/2024 per € 1.429,53 relativo al canone di locazione mese febbraio 2024, con bonifico bancario N. 13157-ITC 559560422E687 del 15/3/2024 tratto su Unicredit di pari importo a favore di IBAN: CP_1
[...], Parte_2
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“causale affitto febbraio 2024” (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione in atti);
i) L'intimato-opponente ha pagato la fattura n. 43/2024 di € 1.429,54 relativa al canone di locazione mese marzo 2024 con bonifico n. 17841 ITC D45633138BB205C del 15/4/2024 di € 1.458,28 tratto da Unicredit a favore di IBAN: [...], CP_1
, causale “affitto mese marzo 2024” Via Parte_2
Alessandria Roma (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione in atti).
L'importo versato è superiore al canone mensile per € 29.74. Tale importo è da considerarsi a credito dell'intimato.
l) L'intimato-opponente ha pagato la fattura n. 161/2021 relativo al canone di locazione del mese di settembre 2021 con bonifico n. 1101220340287368 di € 1.383,99, tratto da Unicredit a favore di CP_1
IBAN: [...],
[...] [...]
, causale “affitto”, che si allega (doc.2). Parte_2
- che a tutt'oggi l'opponente non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte opposta relativamente all'imputazione del pagamento delle somme versate per i canoni correnti a fronte di quelli scaduti in precedenza e non pagati (ovvero messa in mora relativa alle fatture scadute dei canoni non pagati).
- che anche in sede sommaria l'opposta ha prodotto incomprensibili conteggi, omettendo di indicare e produrre le fatture non pagate relative ai canoni scaduti oggetto di imputazione dei successivi pagamenti effettuati dal per canoni correnti. … che ex art. 2947 c.c. Parte_1 il creditore non è esonerato dal dimostrare la fonte da cui scaturisce il proprio diritto presuntivamente leso.
- che, al riguardo, si fa osservare che l'opponente, in assenza di comunicazioni da parte opposta, non è stato posto in grado di contestare
“l'imputazione” o di accettarne gli effetti della stessa, trattandosi di rapporto locatizio quarantennale, rinnovato. L'opposta, quindi, doveva, in base alla diligenza e buona fede, comunicare all'opponente l'imputazione dei canoni correnti a quelli in precedenza scaduti e non pagati allo scopo di poter consentire all'opponente di regolarizzare la contestata ed inesistente morosità. Ma v'è di più: l'opposta a tutt'oggi non ha indicato il versamento effettuato dall'opponente per le fatture dei canoni correnti imputati invece ai canoni in precedenza scaduti e non pagati e si è ben guardata da rilasciare al debita Parte_1 quietanza
- che l'opponente, dunque, nulla deve all'opposta, per aver pagato tutte le fatture relative ai canoni ed agli oneri accessori, come risulta documentalmente provato dalla copia dei bonifici allegati (non contestati ex adverso),
- che l'ingiunzione conseguentemente va revocata, essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta (documentale e non contestata ex adverso), poiché l'opponente ha versato le somme relative alle fatture n. 152/2021 di € 181,58 e n. 29/2023 di € 169,50 per un totale
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di € 351,08 relative alle spese di registrazione del rinnovo annuale del contratto, anche se in ritardo, come da produzione documentale in atti, Cont che lo stesso ha ammesso nell'ordinanza ingiuntiva.
- che sussistono, pertanto, alla luce dei documenti prodotti, gravi motivi, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., per sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, (prova scritta)…>>.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore signora Controparte_3
la quale ha contestato tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto
[...]
in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto e non provato e ha chiesto il rigetto integrale della domanda di controparte per i motivi esposti negli indicati paragrafi:
<<…La pretesa azionata dalla è sicuramente legittima e CP_1 fondata atteso che, come emergerà con le argomentazioni che seguono la stessa poggia su presupposti in fatto e diritto incontestabili nella loro fondatezza, da cui necessariamente deriva che il signor non può Pt_1 assolutamente essere ritenuto 'liberato' dall'obbligazione debitoria per cui oggi è causa.
SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO INIGUNTIVO OPPOSTO.
La domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex adverso spiegata è del tutto carente del presupposto del c.d. “periculum in mora”, indefettibilmente richiesto quale requisito proprio dell'azione cautelare.
La sospensione dell'esecuzione può difatti esser disposta solo se dalla esecuzione possano derivare irreparabili pregiudizi all'opponente.
Orbene nel caso di specie non è dato ravvisare né tanto meno comprendere quale sia il pregiudizio che ne deriverebbe all'odierno attore giacché l'istanza di inibitoria non è stata minimamente argomentata da parte opponente.
Nel caso che ci occupa, l'odierno opponente si è limitato ad argomentare alla sola pagina 4: “che sussistono, pertanto, alla luce dei documenti prodotti, gravi motivi, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., per sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, (prova scritta)”, in assenza totale di qualsivoglia richiamo ai gravi motivi che ne giustificherebbero la concessione.
Ad ogni buon conto e fermi tutti i rilievi assorbenti appena evidenziati, non si ravvisa altresì la sussistenza del “Fumus boni Iuris” posto l'infondatezza della domanda dell'opponente.
Il signor difatti nella spiegata opposizione ha posto le stesse Pt_1 questioni di merito avanzate nel giudizio di intimazione di sfratto per morosità da cui è scaturito il decreto in tale sede opposto già valutate dal Giudice Dr Valentino il quale, tenuto conto del parziale pagamento operato dall'intimato successivamente alla concessione del termine di grazia, ha emesso il decreto per l'importo residuo dovuto ex adverso.
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Per quanto sopra, rilevato che riguardo al periculum, parte istante non ha fornito alcuna prova della effettiva esistenza di tale requisito, non accennando, nel corpo dell'atto al potenziale eventuale pregiudizio che il signor patirebbe, ne consegue che non può essere accolta la Pt_1 doman pensione della provvisoria efficacia del decreto ingiuntivo opposto di cui si chiede pertanto la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità, ovvero l'integrale rigetto con l'adozione di ogni relativo e conseguente provvedimento di legge.
SUL CREDITO INGIUNTO. FONDATEZZA DELLA PRETESA
La ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo CP_1 in tale sede opposto in virtù del giudizio di intimazione di sfratto per morosità iscritto al RG n. 13646/2024 definito dal Giudice Dr. Valentino con ordinanza di convalida del 28 ottobre 2024 ed a seguito della verifica del pagamento parziale, successivamente alla concessione del termine di grazia, unicamente dell'importo delle spese legali per € 1.930,54 ed ulteriori importi per complessivi € 6.104,27 a fronte delle somme dovute. (cfr. Ordinanza di convalida del 28.10.2024 pag. 1);
Orbene, la scrivente difesa rileva come la ricostruzione dei fatti fornita dall'odierna opponente sia pretestuosa ed arbitraria ma, ancor più rilevante, non corrispondente alla realtà dei fatti.
L'odierna opposta, difatti, provvedeva in data 02 aprile 2024 all'iscrizione al ruolo dell'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e richiesta di ingiunzione di pagamento notificata a parte opponente il 19 marzo 2024.
Con la suddetta intimazione la richiedeva convalidarsi lo CP_1 sfratto per morosità nei co signor Parte_1 relativamente all'immobile sito in Roma, Via Alessandria n. 129 nonché emettersi ex art. 664 c.p.c. decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per € 9.299,62 quali canoni scaduti a marzo 2024 oltre a quelli a scadere sino all'esecuzione dello sfratto e produceva la documentazione a supporto della domanda.
Contrariamente a quanto asserito nella spiegata opposizione dal signor l'odierna opposta nel giudizio di intimazione di sfratto per Pt_1
e contestuale citazione per la convalida e richiesta di ingiunzione di pagamento RG n. 13646/2024 ha puntualmente indicato e prodotto tutte le fatture di cui alla contestata morosità!
Il signor difatti si era reso moroso nel pagamento dei Parte_1 canoni di locazione ed oneri accessori per una somma complessiva pari ad € 9.299,62 per i seguenti canoni ed oneri scaduti:
✓ quota parte della fattura n. 84/2021 per € 592,94, originariamente di
€ 1.360,20, così ripartiti: canone del mese di maggio 2021 per € 1.306,20 ed € 52,00 di oneri condominiali, saldata in quota parte il 30 marzo 2022 per €748,68 e il 26 luglio 2023 per € 18,58;
✓ fattura n. 161/2021 € 1.360,20: canone mese di settembre 2021 per € 1.306,20 ed € 52,00 di oneri condominiali;
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✓ fattura n. 192/2021 per € 181,58 per l'imposta di registro;
✓ fattura n. 55/2022 per € 1.378,78 canone di locazione mese di marzo 2022 per € 1.326,78 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
✓ fattura n. 78/2022 per € 1.378,78 canone di locazione mese di aprile 2022 per € 1.326,78 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
✓ fattura n. 29/2023 per € 169,50 per l'imposta di registro;
✓ fattura n. 36/2023 per € 1.378,78 canone di locazione mese di febbraio 2023 per € 1.326,78 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
✓ fattura n. 24/2024 per € 1.429,53 canone di locazione mese di febbraio 2024 per € 1.377,53 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
✓ fattura n. 43/2024 per € 1.429,53 canone di locazione mese di marzo 2024per € 1.377,53 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
In data 29 aprile 2024 si costituiva l'odierna opponente contestando l'intimazione poiché infondata e non provata, nonché chiedeva disporsi il mutamento del rito ex artt. 667 c.p.c. oltre alla concessione del termine di grazia ex art. 55 Legge 392/978.
Alla prima udienza tenutasi il 30 aprile 2024 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano congiuntamente disporsi rinvio con salvezza dei diritti, al fine di verificare i documenti versati in atti da parte intimata.
Il Gop rinviava pertanto all'udienza del 13 maggio 2024 concedendo alle parti termine fino al 10 maggio 2024 per il deposito di documenti e note esplicative della situazione attuale del credito.
La provvedeva quindi in data 10 maggio 2024 al deposito CP_1 di ive a mezzo delle quali contestava puntualmente l'eccezione ex adverso di adempimento e riepilogava analiticamente tutte le imputazioni dei pagamenti effettuati versando in atti i relativi bonifici e mastrini contabili con le relative imputazioni.
Il signor viceversa non provvedeva al deposito di note esplicative. Pt_1
L'udienza del 13 maggio 2025 si teneva in modalità cartolare e l'odierna opposta con note depositate il 13 maggio 2024 dichiarava la persistenza della morosità per € 9.242,12 riportandosi ai propri scritti difensivi mentre il signor con note depositate in pari data chiedeva Pt_1 concedersi breve rinvio di udienza per il riscontro e lo studio di quanto depositato dall'odierna opposta ed in via subordinata si riportava alla propria comparsa di costituzione.
Il giorno seguente ovvero il 14 maggio 2024 e, dunque, successivamente al giorno dell'udienza, il signor depositava irritualmente ulteriori Pt_1 note di trattazione scritta a mezzo delle quali eccepiva che la morosità maturata era ristretta alle sole fatture nn. 192 e 29 del 2023 per € 351,08 e che per tali fatture si riservava di produrre idonea documentazione relativa all'avvenuto pagamento.
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In ogni caso si riportava alla propria comparsa rendendosi disponibile a versare tali somme e richiederne la ripetizione nel concedendo termine di grazia e/o per tutte le somme che l'adito giudice avrebbe ritenuto di giustizia.
Il 20 maggio 2024 il Giudice Dr Valentino, così disponeva: “ASSEGNA al conduttore il termine fino all'8 agosto 2024 per sanare la morosità, corrispondendo al locatore l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e da scadere fino al predetto termine, maggiorato degli interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei, nonché l'importo degli oneri accessori maturati di cui all'intimazione, maggiorato degli interessi legali dalla notificazione dell'intimazione, oltre alle spese processuali che liquida in complessivi € di cui € 180,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge RINVIA per la verifica della sanatoria all'udienza del 6 settembre 2024, ore 10:00”.
All'udienza del 06 settembre 2024 la rilevava come parte CP_1 intimata avesse effettuato pagamenti tali da far si che la morosità residua risultava esser di complessivi € 5.526,03.
Il signor eccepiva viceversa l'integrale pagamento di tutte le Pt_1 somme dovute a seguito della concessione del termine di grazia, ivi comprese le spese legali e gli interessi come da documentazione depositata in pari data e la contestando tale circostanza, CP_1 precisava di non aver avuto dere visione dei documenti ex adverso prodotti.
Il Giudice rinviava pertanto per la verifica della integrale purgazione della mora all'udienza del 4 ottobre 2024.
In data 03 ottobre 2025 l'odierna opposta provvedeva al deposito di tabella debitoria aggiornata del signor per € 7.456,97 in quanto Pt_1 nella precedente dichiarazione resa all' del 6 settembre 2024 per
€ 5.526,03 erano stati erroneamente imputati alle morosità anche le spese legali liquidate in € 1.930,54.
All'udienza del 4 ottobre 2024 la dichiarava la persistenza CP_1 della morosità come da prospetto riepilogativo depositato il 3 ottobre 2024 mentre il signor si riportava alla propria comparsa Pt_1 contestando il suddetto prospetto riepilogativo rispetto al quale chiedeva concedersi breve termine per note illustrative ed il Giudice accoglieva tale richiesta concedendo termine di sette giorni e si riservava.
Il 11 ottobre 2024 parte opponente depositava note autorizzate a mezzo delle quali rilevava che i versamenti erano stati effettuati nei termini e che dunque la morosità era stata sanata e chiedeva l'estinzione della procedura.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobe 2024 il Giudice emetteva Ordinanza di convalida di sfratto dal seguente tenore:
“a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2024; letta l'intimazione di sfratto per morosità, notificata dal locatore CP_1 al conduttore Parte_1
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RILEVATO che l'intimazione con la contestuale citazione per la convalida è stata ritualmente notificata nelle forme e nel termine di cui all'art. 660 c.p.c.; che la parte intimata all'udienza del 30 aprile 2024 ha chiesto di essere ammessa al termine di grazia, alla quale è stata ammessa giusta ordinanza del 2 maggio 2024; che a mente del recente arresto della Suprema Corte, la richiesta del termine di grazia è, per sua natura, incompatibile con qualsiasi forma di opposizione allo sfratto, ivi compresa quella che concerne l'eventuale pregresso pagamento di tutta o parte della morosità intimata;
che la morosità denunciata in intimazione è pari a complessivi € 9.299,62 per canoni ed oneri scaduti al mese di marzo 2024; che per effetto della concessione del termine di grazia, il conduttore avrebbe dovuto dare prova di aver corrisposto, entro e non oltre il termine perentorio dell'8 agosto 2024, oltre alle somme di cui all'intimazione, maggiorate dei rispettivi interessi legali maturati, l'importo dei canoni scaduti fino ad agosto 2024 compreso (€ 1.429,53 x 5 mesi per complessivi € 7.147,65), nonché le spese processuali, liquidate in
€ 1.930,54, di cui € 180,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
che a mezzo dei documenti versati in atti, l'intimato ha dato prova di aver corrisposto, successivamente alla concessione del termine di grazia, unicamente l'importo delle spese legali per € 1.930,54 ed ulteriori importi per complessivi € 6.104,27; che in ogni caso, una parte di tali somme risulta esser stata versata giusta bonifico del 31 agosto 2024, elasso il termine di grazia;
che il mancato integrale versamento delle somme contenute in intimazione, degli interessi su queste maturate ed il parziale pagamento di quelle maturate fino al termine concesso dopo lo spirare del termine stesso, comporta la necessità di convalidare lo sfratto intimato (Corte Costituzionale, sentenza 24 aprile 2020, n. 79); tenuto conto delle condizioni delle parti (quali risultanti dal verbale e dagli atti delle parti), delle ragioni del rilascio;
TANTO PREMESSO visti gli artt. 657, 663 c.p.c., e l'art. 56 legge n. 392 del 1978, nonché l'art. 91 c.p.c. e il D.M. n°55/2014 CONVALIDA lo sfratto per morosità per CP_4
l'esecuzione del rilascio dell'immobile sito in Roma, via Alessandria n. 129, piano 3, Scala B, interno 15, contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Roma (H501), al foglio 578, particella 71, sub. n. 50, cat. A/10, cl. 5, consistenza vani 4,5, mq. 120, la data del 4 novembre 2024 Nulla per le spese perché già corrisposte. Roma, 16/10/2024 Il GOP Roberto Valentino”.
In data 28 ottobre 2024 veniva iscritto a ruolo da Convalida di Sfratto n.13646/2024 il Decreto Ingiuntivo ed il 29 ottobre 2024 veniva emesso Decreto di accoglimento n. 14286/2024 in tale sede opposto dal seguente tenore letterale: “Il giudice, dott. Roberto Valentino vista l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 14 maro 2024 ed iscritta a ruolo il 02/04/2024; vista l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità emessa in data odierna;
considerato che
l'intimante ha chiesto, nell'atto di intimazione, l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, nell'ammontare specificato nell'intimazione e non contestato dall'intimato; letto l'art. 664 c.p.c., INGIUNGE a Parte_1 di pagare immediatamente a la somma di euro 5.526,03 CP_1
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per canoni scaduti e non pagati al mese di settembre 2024, oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere a far data dal mese di ottobre 2024, per € 1.429,53 al mese, fino al rilascio ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
la somma di euro 715,08 per oneri accessori, oltre agli interessi legali dalla notificazione dell'intimazione al saldo;
nulla per le spese perché già corrisposte CON L'AVVERTENZA che il presente decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notificazione. Roma, 16/10/2024 Il gop Roberto Valentino”
Al riguardo, preme ribadire come il Giudice contrariamente a quanto ex adverso argomentato, abbia tenuto conto dei pagamenti parziali effettuati da controparte ed abbia quindi emesso il decreto per l'importo residuo dovuto.
Ne consegue come la spiegata opposizione rappresenti un ulteriore tentativo di controparte di venir meno all'obbligazione del pagamento del quantum dovuto.
SULL'IMPROCEDIBILITA' E INAMMISSIBILITA'DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Il Signor ha proposto la spiegata opposizione a decreto Pt_1 ingiuntivo prima che il decreto gli fosse notificato.
Difatti il ricorso in opposizione risulta esser stato depositato in data 20 dicembre 2024.
Occorre rilevare al Giudicante come l'odierna opposta abbia tentato una prima notifica unitamente ad atto di precetto a mezzo Unep di Roma con richiesta urgente il 14 novembre 2024 sia presso la residenza sia presso il domicilio del debitore con esito negativo “sconosciuto” per entrambe rispettivamente il 14 e 20 novembre 2024.
Stante l'esito negativo della predetta notifica si è provveduto in data 4 dicembre 2024 a passare la notifica direttamente a mezzo l'Unep di Cassino presso la residenza di parte debitrice con richiesta ex art. 143 c.p.c. entro il 7 dicembre 2024 al fine di poter rispettare i termini.
Nonostante l'espressa richiesta e specifica del termine, l'Ufficiale incaricato provvedeva solamente in data 16 dicembre 2024 all'accesso ed in data 20 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Essendo quindi trascorso vanamente il termine di cui all'art. 644 c.p.c. per causa non imputabile il 21 gennaio 2025 la depositava CP_1 istanza per la rimessione in termini ex art. a c.p.c. e successivamente in data 25 febbraio 2025, stante il mancato provvedimento in relazione alla richiesta, ulteriore istanza.
Il Giudice Dr. Valentino provvedeva in data 01 aprile 2025 all'accoglimento e rimetteva l'ingiungente nei termini per la notifica del decreto.
L'odierna opposta procedeva quindi alla notifica del decreto ingiuntivo unitamente all'istanza e accoglimento della rimessione in termini nonché
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atto di precetto a mezzo l'Unep di Cassino ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 03 aprile 2025.
Ne discende per tabulas come l'odierna opposizione sia stata proposta/depositata prima che il decreto ingiuntivo fosse notificato quando viceversa doveva esser proposta entro 40 giorni dalla notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 03 aprile 2025 e dunque perfezionata nel ventesimo giorno successivo.
La notifica del decreto ingiuntivo rappresenta difatti un atto fondamentale che segna l'inizio del termine per l'opposizione.
Giova rammentare come l'articolo 641 del codice di procedura civile stabilisca che il debitore possa presentare opposizione al decreto ingiuntivo entro un termine preciso (40 giorni dalla notifica).
Il Signor ha proposto quindi l'opposizione prima della notifica del Pt_1 decreto ingiuntivo ed a nulla rileva la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato comunque notificato successivamente all'introduzione del giudizio di opposizione, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede un preciso meccanismo per evitare che il decreto acquisti autorità di cosa giudicata e l'opposizione può proporsi solo nel termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c. che decorre proprio dalla data di notifica del decreto. Tenuto conto del principio della ragionevole durata del processo e dei riferimenti normativi testè enunciati, va osservato come l'art. 643 c.p.c. comma 3 debba esser interpretato nel senso che la notificazione del ricorso e del decreto rappresenta la condizione per il determinarsi della litispendenza.
D'altra parte la fondamentale funzione della notifica del ricorso e del decreto è quella di provocare il contraddittorio pertanto non può invocarsi l'indipendenza del giudizio di opposizione dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Consentire l'opposizione prima della notifica del decreto imporrebbe al richiedente l'ingiunzione un contenzioso che egli avrebbe potuto scegliere di evitare non notificando il decreto ottenuto e, comunque, l'ingiunto in tal caso avrebbe potuto azionare la procedura di cui all'art. 644 c.p.c. per far dichiarare l'inefficacia del decreto.
Orbene, i principi sopra enunciati escludono la possibilità di un giudizio di opposizione indipendente dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, nonchè che sia riconosciuta una forma di sanatoria del giudizio iniziato, a seguito della successiva notifica del decreto.
Ed ancora, in virtù del principio della ragionevole durata del processo, non si ritiene ammissibile l'opposizione prima della notifica del decreto ingiuntivo in quanto tale circostanza rischierebbe di comportare l'instaurazione di una pluralità di giudizi.
Si ribadisce pertanto la necessità della notifica del ricorso e del decreto per l'instaurazione del contraddittorio con la conseguente possibilità per le parti di tutelare le reciproche posizioni con l'inizio del giudizio di opposizione.
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I due momenti che caratterizzano il procedimento sono il ricorso per ingiunzione vale a dire la costituzione del processo e la realizzazione del contraddittorio che la legge (art 101 c.p.c.) richiede per statuire sulla domanda realizzandosi il primo con la proposizione della domanda d'ingiunzione ma condizionando la litispendenza alla notifica del ricorso e del decreto.
Per tutte le ragioni spiegate, si richiede pertanto dichiararsi la improcedibilità ed inammissibilità della spiegata opposizione.
Orbene, tenuto conto il reiterarsi del comportamento in mala fede di parte opponente, l'odierno opposto in virtù dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, auspica una decisione celere del presente giudizio.
Tutto ciò premesso, la in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<<...Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge:
1. in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della spiegata opposizione in quanto proposta prima della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo n. 14286/2024;
2. sempre in via preliminare, confermare la provvisoria efficacia del decreto ingiuntivo n. 14286/2024 RG n. 13646/2024-1 atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
3. sempre in via preliminare, dichiarare l'istanza di inibitoria
“inammissibile” o, in subordine, “manifestamente infondata” per carenza totale del “periculum in mora” e del “fumus boni iuris” e, per l'effetto rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria efficacia del decreto ingiuntivo;
4. in via principale nel merito, rigettare per i motivi di cui in premessa, l'opposizione proposta in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto e non provata e, per l'effetto, confermare e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 14286/2024 RG n. 13646/2024-1 emesso dal Tribunale di Roma per la somma di € 5.526,03 per canoni scaduti e non pagati al mese di settembre 2024, oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere a far data dal mese di ottobre 2024, per € 1.429,53 al mese, fino al rilascio ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
la somma di € 715,08 per oneri accessori, oltre agli interessi legali dalla notificazione dell'intimazione al saldo;
4. condannare il signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, avendo l'attore abusato del diritto di azione per fini dilatori in violazione del principio del neminem ledere.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario del 15%, oltre IVA e CAP come per legge.
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In via subordinata nel merito accertare e dichiarare l'ammontare del credito vantato dalla CP_5 in quella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di
[...] giustizia e, per l'effetto, condannare il signor al pagamento di Parte_1 quanto risulterà di giustizia in favore della oltre interessi dal CP_1 di del dovuto sino al soddisfo;
condannare il signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, avendo l'attore abusato del diritto di azione per fini dilatori in violazione del principio del neminem ledere.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario del 15%, oltre IVA e CAP come per legge…>>.
Rigettata la domanda ex art. 649 c.p.c., all'udienza del 10/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
III. III. In limine litis va premesso che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92). Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione. Invero la legge 29.12.2011 n° 218, recante "Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura
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civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo" e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 218, ha stabilito di sopprimere al secondo comma dell'art. 645 c.p.c. le parole "…ma i termini di comparizione sono ridotti a metà…"; inoltre nei procedimenti pendenti, il primo comma dell'articolo 165 c.p.c. va così interpretato: la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, c.p.c. del medesimo codice. Orbene, nel caso in esame, l'opponente non ha sfruttato tale occasione, la costituzione in giudizio può ritenersi tempestiva (poiché effettuata nei quaranta giorni) e regolare sul piano procedimentale (poiché l'iscrizione a ruolo è stata effettuata nei dieci giorni dalla notificazione). Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale come il ricorso ex art. 633c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengono tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti. L'opposizione è stata notificata e depositato in pct nei 40 giorni dalla notifica del d.i. impugnato. La mediazione è stata correttamente assolta nei termini concessi dal giudice. Invero alla prima udienza, vista l'eccezione di improcedibilità formulata dalla parte opponente relativamente alla domanda di parte opposta, il gu rilevata/dichiarata l'improcedibilità della domanda di accertamento e di condanna ha concesso termine di giorni 15 alle parti per l'esperimento della mediazione. Indi la Cancelleria ha attestato in data 10.1.2024, che il verbale di udienza scritta del 30.10.2023 non era stato comunicato ad alcuno dei procuratori delle parti posto che, peraltro, in data 2.1.2024 erano stati revocati gli incarichi all'Avvocato La Gioia di Agri ed il precedente avvocato di Tiberi si era cancellato dall'albo. Per tale ragione la parte opposta è stata rimessa nei termini di quindici giorni per per l'esperimento della mediazione, medio tempore scaduti. Si ribadisce che non vi è stata alcuna declaratoria di improcedibilità definitiva della domanda di parte opposta bensì unicamente il vaglio ed il rilievo, alla prima udienza, su eccezione di parte opponente, dell'improcedibilità ex art. 5 dlgs. n.28 del 2010 e della successiva concessione alle parti del termine di giorni 15 per l'attivazione dell'istituto della media-conciliazione. Rimessa la parte opposta nei termini per non aver avuto, incolpevolmente, la comunicazione del verbale di udienza del 30.10.2023, con cui erano stati concessi i termini 15 gg. per l'espletamento della mediazione, la condizione di procedibilità è stata ritualmente assolta. IV. In termini generali va anche rammentato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
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pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010). Il versamento delle pigioni costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e neppure ritardarne la corresponsione giacchè la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte che come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione. Nella specie è stato richiesto il pagamento della morosità complessiva pari ad € 9.299,62 per i seguenti canoni ed oneri scaduti:
quota parte della fattura n. 84/2021 per € 592,94, originariamnete di € 1.360,20, così ripartiti: canone del mese di maggio 2021 per € 1.306,20 ed € 52,00 di oneri condominiali, saldata in quota parte il 30 marzo 2022 per € 748,68 e il 26 luglio 2023 per € 18,58;
fattura n. 161/2021 € 1.360,20: canone mese di settembre 2021 per € 1.306,20 ed € 52,00 di oneri condominiali;
fattura n. 192/2021 per € 181,58 per l'imposta di registro;
fattura n. 55/2022 per € 1.378,78 canone di locazione mese di marzo 2022 per € 1.326,78 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
fattura n. 78/2022 per € 1.378,78 canone di locazione mese di aprile 2022 per € 1.326,78 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
fattura n. 29/2023 per € 169,50 per l'imposta di registro;
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fattura n. 36/2023 per € 1.378,78 canone di locazione mese di febbraio 2023 per € 1.326,78 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
fattura n. 24/2024 per € 1.429,53 canone di locazione mese di febbraio 2024 per € 1.377,53 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
fattura n. 43/2024 per € 1.429,53 canone di locazione mese di marzo 2024 per € 1.377,53 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
La convalida di sfratto, avente ad oggetto la somma residua di euro 5.526,03 per canoni scaduti e non pagati al mese di settembre 2024, oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere a far data dal mese di ottobre 2024, per € 1.429,53 al mese, fino al rilascio ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
oltre alla somma di euro 715,08 per oneri accessori, oltre agli interessi legali dalla notificazione dell'intimazione al saldo, pronunciata in data 16.10.2024 nel giudizio n.r.g.a.c.c. 13646/2024 è esitata in cosa giudicata. Unitamente ad essa è stato emesso il decreto ingiuntivo di condanna dei canoni ed oneri residui. Ciò costituisce “fatto pacifico” tra le parti. Invero l'ordinanza di convalida di sfratto è un provvedimento giurisdizionale irrevocabile che ha valore di cosa giudicata sostanziale sull'esistenza del contratto di locazione e sulla qualità di parti di intimante ed intimato (v. Cass. Civ. 1 dicembre 1994, n. 10270), sul possesso della cosa locata, sulla risoluzione del contratto di locazione e sulla condanna al rilascio (v. Cass. 17 luglio 2008, n. 19695 e Cass. civ.4 febbraio 2005, n. 2280; v. di recente, Cass. Civ., Sez. 3 -
, Sentenza n. 17049 del 11/07/2017 secondo cui: “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo”. Nella specie la S.C., correggendo sul punto la motivazione della sentenza di merito, ha escluso che vi fosse alcuna preclusione, derivante dal passaggio in giudicato dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, riguardo all'esame dell'anteriore domanda di accertamento degli inadempimenti del locatore, né che potesse ritenersi assorbita l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dedotta dal conduttore anteriormente all'intimazione della convalida, ancorchè non riproposta nel successivo giudizio di sfratto per morosità. V. Massime precedenti Vedi: n. 13207 del 2015; n. 4292 del 1976) e, in casi di licenza o sfratto per finita locazione,
“in ordine sia all'esistenza della locazione che alla sua qualificazione, là dove la scadenza del rapporto sia collegata alla tipologia del contratto” (v. Trib. Roma sez.VI, sent. 22 giugno 2020, n.9005; Cass. Civ., sez. III, 4
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febbraio 2005, n. 2280 e Cass. Civ., sez. III, 23 giugno 1999, n. 6406; v. di recente, Cass. Civ., sez. III , 23/04/2020 , n. 8116 “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto e al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo. Deriva da quanto precede, pertanto, che un giudicato anche sulla entità del canone dovuto è configurabile solo in caso di emanazione - e non soltanto di semplice domanda - contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni divenuto definitivo”; conforme Cass. Civ. sez. III. 11 gennaio 2017 n. 411; v. Trib. Roma sez.VI, 10 giugno 2020 n. 8673). In definitiva quando nel giudizio di convalida di sfratto per morosità sia stato proposto ricorso per l'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, il provvedimento destinato a concluderlo può assumere l'efficacia di cosa giudicata, non soltanto circa l'esistenza e validità del rapporto corrente “inter partes” e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, come l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni “contra legem” del canone” (v. Cass. nn. 12994 del 24/05/2013). Ne deriva che la mancata comparizione nel giudizio sommario e/o, come nella fattispecie, la non contestazione da parte dell'intimato delle questioni di fatto e di diritto avanzate dall'intimante nell'ambito del giudizio di convalida, comportano inevitabilmente il passaggio in giudicato dell'ordinanza di convalida e del contestuale decreto ingiuntivo eventualmente emesso, con conseguente preclusione di ogni questione legata all'esistenza del contratto di locazione, alle cause della sua risoluzione nonché all'esistenza ed all'ammontare del credito sino a quel momento maturato dal locatore (v. in termini Cass. Civ. Sezione III, sentenza n. 8013 del 2.04.2019). Ciò è coerente con i principi in tema di giudicato implicito e di estensione di questo soltanto alle questioni dedotte o deducibili come antecedenti logici necessari indefettibili per la decisione: tra i quali non rientra l'entità del canone, di per sé sola ed in sé considerata, né la legittimità dei presupposti per il suo calcolo, attesa la limitatezza della cognizione indotta dalla mancata comparizione o dalla mancata contestazione del locatario e la sufficienza, ai fini della convalida, dell'an della mora e non anche del quantum. Pertanto, un giudicato sull'entità del canone dovuto è conseguibile soltanto in caso di contestuale ingiunzione di
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pagamento per i canoni a contratto in corso (v. Cass. Civ. 24 luglio 2007 n. 16319; Cass. Civ. 29 maggio 2012, n. 8565; Cass. Civ. n. 17049 del 2017). Posto che nel decreto ingiuntivo abbinato alla convalida è stato giudicato a titolo di canone di pagare immediatamente a la CP_1 somma di euro 5.526,03 per canoni scaduti e non p di settembre 2024, oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere a far data dal mese di ottobre 2024, per € 1.429,53 al mese, fino al rilascio ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
oltre alla somma di euro 715,08 per oneri accessori, oltre agli interessi legali dalla notificazione dell'intimazione al saldo, la domanda attorea deve ritenersi ammissibile e fondata. Orbene anche per tale ragione – oltre che per il rilievo d'ufficio sul giudicato di convalida - le altre questioni deducibili nel giudizio sommario sono assorbite dal rilievo di ufficio sul giudicato caduto sulla convalida emessa sul presupposto della non contestazione della morosità e del mancato pagamento integrale dei canoni e degli oneri accessori intimati (che la morosità denunciata in intimazione è pari a complessivi €. 9.299,62 per canoni ed oneri scaduti al mese di marzo 2024), oltre all'importo dei canoni scaduti fino ad agosto 2024 compreso (€ 1.429,53 x 5 mesi per complessivi € 7.147,65), oltre alle spese legali (liquidate in € 1.930,54, di cui € 180,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge), interamente corrisposte. Ciò premesso non essendo, altrimenti, provato l'avvenuto versamento integrale delle pigioni e degli oneri non essendo ammissibile, in difetto di inizio di prova, la prova per testi sull'avvenuto adempimento del contratto di locazione, l'opposizione dev'essere rigettata come da dispositivo ed il decreto ingiuntivo impugnato già dichiarato esecutivo provvisoriamente va, pertanto, confermato. L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010). V. Nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Il governo delle spese segue la soccombenza di parte opponente e, in mancanza di specifica nota-spese, è liquidata d'ufficio come da dispositivo, in favore di parte opposta, tenuto conto della natura e del dichiarato valore della controversia e considerata l'esiguità dell'importanza e del numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione dei minimi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, Ud. 03/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum
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mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum). La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 14286/2024 emesso nel procedimento civile iscritto al ruolo 13646/2024-1 dal Tribunale di Roma, già dichiarato esecutivo, definitivamente esecutorio;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore della opposta, delle spese processuali che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovuta come per legge. ROMA lì, all'esito dell'udienza del 10.11.2025 con trattazione scritta. IL GIUDICE UNICO dott.ssa Maria Flora Febbraro
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
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2.
3.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, comma secondo, c.p.c.. Così deciso in Roma 03/12/2025
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, nell'udienza del 10/11/2025 tenuta con trattazione scritta ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 56171 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] elettivamente domiciliato in Formia, Via Remigio Paone, 15, presso lo studio dell'Avv. Michele Saponaro (C.F.: che lo C.F._2 rappresenta e difende ,in forza di procura rilasciata in calce rilasciata su foglio separato, del quale è stata estratta copia informatica per immagine, materialmente unita al presente atto mediante allegazione alla medesima busta di deposito. opponente e
(C.F. , con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Annibaliano n. 18, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso e nello studio del suo procuratore avv.
EN CA pec: , con Email_1 studio in Roma, Piazza della Cancelleria 85
Opposta
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OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 14286/2024 emesso nel procedimento iscritto al n.r.g. a.c.c.13646/2024-1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER – 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con atto di citazione per intimazione del 2/04/2024 la CP_1 ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma
[...] Parte_1 per l'udienza del 29.4.2024, al fine di sentire convalidare nei suoi confronti lo sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Roma, alla Via Alessandria n. 129, piano 3, Scala B, interno 15, contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Roma (H501), foglio 578, particella 71, sub. n. 50, cat. A/10, cl. 5, consistenza vani 4,5, mq. 120, rendita catastale Euro 5.019,96 oltre all'emissione del contestuale decreto ingiuntivo avente ad oggetto la somma di euro 5.526,03 per canoni scaduti e non pagati al mese di settembre 2024, oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere a far data dal mese di ottobre 2024, per € 1.429,53 al mese, fino al rilascio ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
la somma di euro 715,08 per oneri accessori, oltre agli interessi legali dalla notificazione dell'intimazione al saldo. Avverso il decreto ingiuntivo n. 14286/2024 pronunciato in data 29/10/2024 dal Tribunale di Roma, nel procedimento iscritto al ruolo n. 13646/2024-1, ha proposto opposizione l'ingiunto Parte_1 con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data accogliersi le seguenti conclusioni:
<<…Voglia: 1) preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria. Con vittoria di spese…>>. A sostegno dell'opposizione ha eccepito e dedotto che:
<<… che il credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione è insussistente, poiché il Sig. ha pagato tutte le fatture Parte_1 poste a base dell'ingiunzione, come già rilevato in sede di comparsa di costituzione nel giudizio d'intimazione di sfratto per morosità iscritto al n. 13646/24, in atti, producendo prova documentale dei relativi pagamenti a fronte delle fatture emesse da parte opposta che si riproducono in tale sede:
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a) L'intimato- opponente ha saldato la fattura n. 84/2021 per intero con bonifico del 6/05/2021 tratto da UNICREDIT, transazione N. 03034, T.C.756B9CF49C7261EC di € 2.721,36 a favore di : IBAN CP_1
[...], Parte_2 comprendente il canone di maggio oneri condominiali, nonché € 1.360,20 per il mese arretrato di aprile 2021 e oneri condominiali , causale “affitto Fioretti Via Alessandria”, restando debitore della residua somma di € 17,04 (doc.2 allegato alla comparsa di costituzione in atti);
b) L'intimato –opponente ha saldato la fattura n. 161/2021 di € 1.360,20 relativa al mese di settembre 2021 con bonifico bancario Unicredit per l'importo di euro 1.360, 20 Unicredit dell'1/9/2021 n. 04078 T.C. C7DDA239BDA57F18 a favore di IBAN CP_1
[...], Pt_2 Parte_2
(doc.3 allegato alla comparsa di costituzione in atti);
c) L'intimato non ha ricevuto la fattura n. 192/2021 per € 181,58 per l'imposta di registro, ma ha pagato detto importo nel termine di grazia concesso e come ha dichiarato parte opposta.
d) L'intimato ha pagato la fattura 55/2022 di € 1.378,78 relativa al canone di marzo 2022 con bonifico del 10/3/2022, tratto dall'Unicredit n. 1101220690274107 di Euro 1.378,78 a favore di IBAN;
CP_1
[...], Parte_2 causale affitto Via Alessandria Ro costituzione in atti);
e) L'intimato – opponente ha pagato la fattura n. 78/2022 di € 1.378,78 relativa al mese di aprile /2022 con bonifico del 28/4/2022 n.00138 -77DA56FF9173F878, tratto da Unicredit a favore di CP_1
IBAN: [...], Parte_2
(causale affitto Via Alessandria R
[...] comparsa di costituzione in atti), erroneamente imputato nella causale ad “Affitto maggio 2022”;
f) L'intimato-opponente ha pagato anche la fattura n. 29/2023 per € 169,50 per spese di registrazione contratto, nel termine di grazia, come parte opposta ha dichiarato.
g) L'intimato-opponente ha pagato la fattura n. 36/2023 per € 1378,78, relativa al mese di febbraio 2023 con bonifico n. 02686 – ITC:
in data 13/2/2023, tratto da Unicredit, di pari C.F._3 importo in favore di IBAN: CP_1
[...], Parte_2
“causale affitto febbraio 2023” (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione in atti);
h) L'intimato-opponente ha pagato la fattura n. 24/2024 per € 1.429,53 relativo al canone di locazione mese febbraio 2024, con bonifico bancario N. 13157-ITC 559560422E687 del 15/3/2024 tratto su Unicredit di pari importo a favore di IBAN: CP_1
[...], Parte_2
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“causale affitto febbraio 2024” (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione in atti);
i) L'intimato-opponente ha pagato la fattura n. 43/2024 di € 1.429,54 relativa al canone di locazione mese marzo 2024 con bonifico n. 17841 ITC D45633138BB205C del 15/4/2024 di € 1.458,28 tratto da Unicredit a favore di IBAN: [...], CP_1
, causale “affitto mese marzo 2024” Via Parte_2
Alessandria Roma (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione in atti).
L'importo versato è superiore al canone mensile per € 29.74. Tale importo è da considerarsi a credito dell'intimato.
l) L'intimato-opponente ha pagato la fattura n. 161/2021 relativo al canone di locazione del mese di settembre 2021 con bonifico n. 1101220340287368 di € 1.383,99, tratto da Unicredit a favore di CP_1
IBAN: [...],
[...] [...]
, causale “affitto”, che si allega (doc.2). Parte_2
- che a tutt'oggi l'opponente non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte opposta relativamente all'imputazione del pagamento delle somme versate per i canoni correnti a fronte di quelli scaduti in precedenza e non pagati (ovvero messa in mora relativa alle fatture scadute dei canoni non pagati).
- che anche in sede sommaria l'opposta ha prodotto incomprensibili conteggi, omettendo di indicare e produrre le fatture non pagate relative ai canoni scaduti oggetto di imputazione dei successivi pagamenti effettuati dal per canoni correnti. … che ex art. 2947 c.c. Parte_1 il creditore non è esonerato dal dimostrare la fonte da cui scaturisce il proprio diritto presuntivamente leso.
- che, al riguardo, si fa osservare che l'opponente, in assenza di comunicazioni da parte opposta, non è stato posto in grado di contestare
“l'imputazione” o di accettarne gli effetti della stessa, trattandosi di rapporto locatizio quarantennale, rinnovato. L'opposta, quindi, doveva, in base alla diligenza e buona fede, comunicare all'opponente l'imputazione dei canoni correnti a quelli in precedenza scaduti e non pagati allo scopo di poter consentire all'opponente di regolarizzare la contestata ed inesistente morosità. Ma v'è di più: l'opposta a tutt'oggi non ha indicato il versamento effettuato dall'opponente per le fatture dei canoni correnti imputati invece ai canoni in precedenza scaduti e non pagati e si è ben guardata da rilasciare al debita Parte_1 quietanza
- che l'opponente, dunque, nulla deve all'opposta, per aver pagato tutte le fatture relative ai canoni ed agli oneri accessori, come risulta documentalmente provato dalla copia dei bonifici allegati (non contestati ex adverso),
- che l'ingiunzione conseguentemente va revocata, essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta (documentale e non contestata ex adverso), poiché l'opponente ha versato le somme relative alle fatture n. 152/2021 di € 181,58 e n. 29/2023 di € 169,50 per un totale
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di € 351,08 relative alle spese di registrazione del rinnovo annuale del contratto, anche se in ritardo, come da produzione documentale in atti, Cont che lo stesso ha ammesso nell'ordinanza ingiuntiva.
- che sussistono, pertanto, alla luce dei documenti prodotti, gravi motivi, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., per sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, (prova scritta)…>>.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore signora Controparte_3
la quale ha contestato tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto
[...]
in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto e non provato e ha chiesto il rigetto integrale della domanda di controparte per i motivi esposti negli indicati paragrafi:
<<…La pretesa azionata dalla è sicuramente legittima e CP_1 fondata atteso che, come emergerà con le argomentazioni che seguono la stessa poggia su presupposti in fatto e diritto incontestabili nella loro fondatezza, da cui necessariamente deriva che il signor non può Pt_1 assolutamente essere ritenuto 'liberato' dall'obbligazione debitoria per cui oggi è causa.
SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO INIGUNTIVO OPPOSTO.
La domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex adverso spiegata è del tutto carente del presupposto del c.d. “periculum in mora”, indefettibilmente richiesto quale requisito proprio dell'azione cautelare.
La sospensione dell'esecuzione può difatti esser disposta solo se dalla esecuzione possano derivare irreparabili pregiudizi all'opponente.
Orbene nel caso di specie non è dato ravvisare né tanto meno comprendere quale sia il pregiudizio che ne deriverebbe all'odierno attore giacché l'istanza di inibitoria non è stata minimamente argomentata da parte opponente.
Nel caso che ci occupa, l'odierno opponente si è limitato ad argomentare alla sola pagina 4: “che sussistono, pertanto, alla luce dei documenti prodotti, gravi motivi, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., per sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, (prova scritta)”, in assenza totale di qualsivoglia richiamo ai gravi motivi che ne giustificherebbero la concessione.
Ad ogni buon conto e fermi tutti i rilievi assorbenti appena evidenziati, non si ravvisa altresì la sussistenza del “Fumus boni Iuris” posto l'infondatezza della domanda dell'opponente.
Il signor difatti nella spiegata opposizione ha posto le stesse Pt_1 questioni di merito avanzate nel giudizio di intimazione di sfratto per morosità da cui è scaturito il decreto in tale sede opposto già valutate dal Giudice Dr Valentino il quale, tenuto conto del parziale pagamento operato dall'intimato successivamente alla concessione del termine di grazia, ha emesso il decreto per l'importo residuo dovuto ex adverso.
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Per quanto sopra, rilevato che riguardo al periculum, parte istante non ha fornito alcuna prova della effettiva esistenza di tale requisito, non accennando, nel corpo dell'atto al potenziale eventuale pregiudizio che il signor patirebbe, ne consegue che non può essere accolta la Pt_1 doman pensione della provvisoria efficacia del decreto ingiuntivo opposto di cui si chiede pertanto la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità, ovvero l'integrale rigetto con l'adozione di ogni relativo e conseguente provvedimento di legge.
SUL CREDITO INGIUNTO. FONDATEZZA DELLA PRETESA
La ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo CP_1 in tale sede opposto in virtù del giudizio di intimazione di sfratto per morosità iscritto al RG n. 13646/2024 definito dal Giudice Dr. Valentino con ordinanza di convalida del 28 ottobre 2024 ed a seguito della verifica del pagamento parziale, successivamente alla concessione del termine di grazia, unicamente dell'importo delle spese legali per € 1.930,54 ed ulteriori importi per complessivi € 6.104,27 a fronte delle somme dovute. (cfr. Ordinanza di convalida del 28.10.2024 pag. 1);
Orbene, la scrivente difesa rileva come la ricostruzione dei fatti fornita dall'odierna opponente sia pretestuosa ed arbitraria ma, ancor più rilevante, non corrispondente alla realtà dei fatti.
L'odierna opposta, difatti, provvedeva in data 02 aprile 2024 all'iscrizione al ruolo dell'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e richiesta di ingiunzione di pagamento notificata a parte opponente il 19 marzo 2024.
Con la suddetta intimazione la richiedeva convalidarsi lo CP_1 sfratto per morosità nei co signor Parte_1 relativamente all'immobile sito in Roma, Via Alessandria n. 129 nonché emettersi ex art. 664 c.p.c. decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per € 9.299,62 quali canoni scaduti a marzo 2024 oltre a quelli a scadere sino all'esecuzione dello sfratto e produceva la documentazione a supporto della domanda.
Contrariamente a quanto asserito nella spiegata opposizione dal signor l'odierna opposta nel giudizio di intimazione di sfratto per Pt_1
e contestuale citazione per la convalida e richiesta di ingiunzione di pagamento RG n. 13646/2024 ha puntualmente indicato e prodotto tutte le fatture di cui alla contestata morosità!
Il signor difatti si era reso moroso nel pagamento dei Parte_1 canoni di locazione ed oneri accessori per una somma complessiva pari ad € 9.299,62 per i seguenti canoni ed oneri scaduti:
✓ quota parte della fattura n. 84/2021 per € 592,94, originariamente di
€ 1.360,20, così ripartiti: canone del mese di maggio 2021 per € 1.306,20 ed € 52,00 di oneri condominiali, saldata in quota parte il 30 marzo 2022 per €748,68 e il 26 luglio 2023 per € 18,58;
✓ fattura n. 161/2021 € 1.360,20: canone mese di settembre 2021 per € 1.306,20 ed € 52,00 di oneri condominiali;
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✓ fattura n. 192/2021 per € 181,58 per l'imposta di registro;
✓ fattura n. 55/2022 per € 1.378,78 canone di locazione mese di marzo 2022 per € 1.326,78 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
✓ fattura n. 78/2022 per € 1.378,78 canone di locazione mese di aprile 2022 per € 1.326,78 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
✓ fattura n. 29/2023 per € 169,50 per l'imposta di registro;
✓ fattura n. 36/2023 per € 1.378,78 canone di locazione mese di febbraio 2023 per € 1.326,78 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
✓ fattura n. 24/2024 per € 1.429,53 canone di locazione mese di febbraio 2024 per € 1.377,53 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
✓ fattura n. 43/2024 per € 1.429,53 canone di locazione mese di marzo 2024per € 1.377,53 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
In data 29 aprile 2024 si costituiva l'odierna opponente contestando l'intimazione poiché infondata e non provata, nonché chiedeva disporsi il mutamento del rito ex artt. 667 c.p.c. oltre alla concessione del termine di grazia ex art. 55 Legge 392/978.
Alla prima udienza tenutasi il 30 aprile 2024 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano congiuntamente disporsi rinvio con salvezza dei diritti, al fine di verificare i documenti versati in atti da parte intimata.
Il Gop rinviava pertanto all'udienza del 13 maggio 2024 concedendo alle parti termine fino al 10 maggio 2024 per il deposito di documenti e note esplicative della situazione attuale del credito.
La provvedeva quindi in data 10 maggio 2024 al deposito CP_1 di ive a mezzo delle quali contestava puntualmente l'eccezione ex adverso di adempimento e riepilogava analiticamente tutte le imputazioni dei pagamenti effettuati versando in atti i relativi bonifici e mastrini contabili con le relative imputazioni.
Il signor viceversa non provvedeva al deposito di note esplicative. Pt_1
L'udienza del 13 maggio 2025 si teneva in modalità cartolare e l'odierna opposta con note depositate il 13 maggio 2024 dichiarava la persistenza della morosità per € 9.242,12 riportandosi ai propri scritti difensivi mentre il signor con note depositate in pari data chiedeva Pt_1 concedersi breve rinvio di udienza per il riscontro e lo studio di quanto depositato dall'odierna opposta ed in via subordinata si riportava alla propria comparsa di costituzione.
Il giorno seguente ovvero il 14 maggio 2024 e, dunque, successivamente al giorno dell'udienza, il signor depositava irritualmente ulteriori Pt_1 note di trattazione scritta a mezzo delle quali eccepiva che la morosità maturata era ristretta alle sole fatture nn. 192 e 29 del 2023 per € 351,08 e che per tali fatture si riservava di produrre idonea documentazione relativa all'avvenuto pagamento.
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In ogni caso si riportava alla propria comparsa rendendosi disponibile a versare tali somme e richiederne la ripetizione nel concedendo termine di grazia e/o per tutte le somme che l'adito giudice avrebbe ritenuto di giustizia.
Il 20 maggio 2024 il Giudice Dr Valentino, così disponeva: “ASSEGNA al conduttore il termine fino all'8 agosto 2024 per sanare la morosità, corrispondendo al locatore l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e da scadere fino al predetto termine, maggiorato degli interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei, nonché l'importo degli oneri accessori maturati di cui all'intimazione, maggiorato degli interessi legali dalla notificazione dell'intimazione, oltre alle spese processuali che liquida in complessivi € di cui € 180,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge RINVIA per la verifica della sanatoria all'udienza del 6 settembre 2024, ore 10:00”.
All'udienza del 06 settembre 2024 la rilevava come parte CP_1 intimata avesse effettuato pagamenti tali da far si che la morosità residua risultava esser di complessivi € 5.526,03.
Il signor eccepiva viceversa l'integrale pagamento di tutte le Pt_1 somme dovute a seguito della concessione del termine di grazia, ivi comprese le spese legali e gli interessi come da documentazione depositata in pari data e la contestando tale circostanza, CP_1 precisava di non aver avuto dere visione dei documenti ex adverso prodotti.
Il Giudice rinviava pertanto per la verifica della integrale purgazione della mora all'udienza del 4 ottobre 2024.
In data 03 ottobre 2025 l'odierna opposta provvedeva al deposito di tabella debitoria aggiornata del signor per € 7.456,97 in quanto Pt_1 nella precedente dichiarazione resa all' del 6 settembre 2024 per
€ 5.526,03 erano stati erroneamente imputati alle morosità anche le spese legali liquidate in € 1.930,54.
All'udienza del 4 ottobre 2024 la dichiarava la persistenza CP_1 della morosità come da prospetto riepilogativo depositato il 3 ottobre 2024 mentre il signor si riportava alla propria comparsa Pt_1 contestando il suddetto prospetto riepilogativo rispetto al quale chiedeva concedersi breve termine per note illustrative ed il Giudice accoglieva tale richiesta concedendo termine di sette giorni e si riservava.
Il 11 ottobre 2024 parte opponente depositava note autorizzate a mezzo delle quali rilevava che i versamenti erano stati effettuati nei termini e che dunque la morosità era stata sanata e chiedeva l'estinzione della procedura.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobe 2024 il Giudice emetteva Ordinanza di convalida di sfratto dal seguente tenore:
“a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2024; letta l'intimazione di sfratto per morosità, notificata dal locatore CP_1 al conduttore Parte_1
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RILEVATO che l'intimazione con la contestuale citazione per la convalida è stata ritualmente notificata nelle forme e nel termine di cui all'art. 660 c.p.c.; che la parte intimata all'udienza del 30 aprile 2024 ha chiesto di essere ammessa al termine di grazia, alla quale è stata ammessa giusta ordinanza del 2 maggio 2024; che a mente del recente arresto della Suprema Corte, la richiesta del termine di grazia è, per sua natura, incompatibile con qualsiasi forma di opposizione allo sfratto, ivi compresa quella che concerne l'eventuale pregresso pagamento di tutta o parte della morosità intimata;
che la morosità denunciata in intimazione è pari a complessivi € 9.299,62 per canoni ed oneri scaduti al mese di marzo 2024; che per effetto della concessione del termine di grazia, il conduttore avrebbe dovuto dare prova di aver corrisposto, entro e non oltre il termine perentorio dell'8 agosto 2024, oltre alle somme di cui all'intimazione, maggiorate dei rispettivi interessi legali maturati, l'importo dei canoni scaduti fino ad agosto 2024 compreso (€ 1.429,53 x 5 mesi per complessivi € 7.147,65), nonché le spese processuali, liquidate in
€ 1.930,54, di cui € 180,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
che a mezzo dei documenti versati in atti, l'intimato ha dato prova di aver corrisposto, successivamente alla concessione del termine di grazia, unicamente l'importo delle spese legali per € 1.930,54 ed ulteriori importi per complessivi € 6.104,27; che in ogni caso, una parte di tali somme risulta esser stata versata giusta bonifico del 31 agosto 2024, elasso il termine di grazia;
che il mancato integrale versamento delle somme contenute in intimazione, degli interessi su queste maturate ed il parziale pagamento di quelle maturate fino al termine concesso dopo lo spirare del termine stesso, comporta la necessità di convalidare lo sfratto intimato (Corte Costituzionale, sentenza 24 aprile 2020, n. 79); tenuto conto delle condizioni delle parti (quali risultanti dal verbale e dagli atti delle parti), delle ragioni del rilascio;
TANTO PREMESSO visti gli artt. 657, 663 c.p.c., e l'art. 56 legge n. 392 del 1978, nonché l'art. 91 c.p.c. e il D.M. n°55/2014 CONVALIDA lo sfratto per morosità per CP_4
l'esecuzione del rilascio dell'immobile sito in Roma, via Alessandria n. 129, piano 3, Scala B, interno 15, contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Roma (H501), al foglio 578, particella 71, sub. n. 50, cat. A/10, cl. 5, consistenza vani 4,5, mq. 120, la data del 4 novembre 2024 Nulla per le spese perché già corrisposte. Roma, 16/10/2024 Il GOP Roberto Valentino”.
In data 28 ottobre 2024 veniva iscritto a ruolo da Convalida di Sfratto n.13646/2024 il Decreto Ingiuntivo ed il 29 ottobre 2024 veniva emesso Decreto di accoglimento n. 14286/2024 in tale sede opposto dal seguente tenore letterale: “Il giudice, dott. Roberto Valentino vista l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 14 maro 2024 ed iscritta a ruolo il 02/04/2024; vista l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità emessa in data odierna;
considerato che
l'intimante ha chiesto, nell'atto di intimazione, l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, nell'ammontare specificato nell'intimazione e non contestato dall'intimato; letto l'art. 664 c.p.c., INGIUNGE a Parte_1 di pagare immediatamente a la somma di euro 5.526,03 CP_1
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per canoni scaduti e non pagati al mese di settembre 2024, oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere a far data dal mese di ottobre 2024, per € 1.429,53 al mese, fino al rilascio ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
la somma di euro 715,08 per oneri accessori, oltre agli interessi legali dalla notificazione dell'intimazione al saldo;
nulla per le spese perché già corrisposte CON L'AVVERTENZA che il presente decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notificazione. Roma, 16/10/2024 Il gop Roberto Valentino”
Al riguardo, preme ribadire come il Giudice contrariamente a quanto ex adverso argomentato, abbia tenuto conto dei pagamenti parziali effettuati da controparte ed abbia quindi emesso il decreto per l'importo residuo dovuto.
Ne consegue come la spiegata opposizione rappresenti un ulteriore tentativo di controparte di venir meno all'obbligazione del pagamento del quantum dovuto.
SULL'IMPROCEDIBILITA' E INAMMISSIBILITA'DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Il Signor ha proposto la spiegata opposizione a decreto Pt_1 ingiuntivo prima che il decreto gli fosse notificato.
Difatti il ricorso in opposizione risulta esser stato depositato in data 20 dicembre 2024.
Occorre rilevare al Giudicante come l'odierna opposta abbia tentato una prima notifica unitamente ad atto di precetto a mezzo Unep di Roma con richiesta urgente il 14 novembre 2024 sia presso la residenza sia presso il domicilio del debitore con esito negativo “sconosciuto” per entrambe rispettivamente il 14 e 20 novembre 2024.
Stante l'esito negativo della predetta notifica si è provveduto in data 4 dicembre 2024 a passare la notifica direttamente a mezzo l'Unep di Cassino presso la residenza di parte debitrice con richiesta ex art. 143 c.p.c. entro il 7 dicembre 2024 al fine di poter rispettare i termini.
Nonostante l'espressa richiesta e specifica del termine, l'Ufficiale incaricato provvedeva solamente in data 16 dicembre 2024 all'accesso ed in data 20 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Essendo quindi trascorso vanamente il termine di cui all'art. 644 c.p.c. per causa non imputabile il 21 gennaio 2025 la depositava CP_1 istanza per la rimessione in termini ex art. a c.p.c. e successivamente in data 25 febbraio 2025, stante il mancato provvedimento in relazione alla richiesta, ulteriore istanza.
Il Giudice Dr. Valentino provvedeva in data 01 aprile 2025 all'accoglimento e rimetteva l'ingiungente nei termini per la notifica del decreto.
L'odierna opposta procedeva quindi alla notifica del decreto ingiuntivo unitamente all'istanza e accoglimento della rimessione in termini nonché
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atto di precetto a mezzo l'Unep di Cassino ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 03 aprile 2025.
Ne discende per tabulas come l'odierna opposizione sia stata proposta/depositata prima che il decreto ingiuntivo fosse notificato quando viceversa doveva esser proposta entro 40 giorni dalla notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 03 aprile 2025 e dunque perfezionata nel ventesimo giorno successivo.
La notifica del decreto ingiuntivo rappresenta difatti un atto fondamentale che segna l'inizio del termine per l'opposizione.
Giova rammentare come l'articolo 641 del codice di procedura civile stabilisca che il debitore possa presentare opposizione al decreto ingiuntivo entro un termine preciso (40 giorni dalla notifica).
Il Signor ha proposto quindi l'opposizione prima della notifica del Pt_1 decreto ingiuntivo ed a nulla rileva la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato comunque notificato successivamente all'introduzione del giudizio di opposizione, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede un preciso meccanismo per evitare che il decreto acquisti autorità di cosa giudicata e l'opposizione può proporsi solo nel termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c. che decorre proprio dalla data di notifica del decreto. Tenuto conto del principio della ragionevole durata del processo e dei riferimenti normativi testè enunciati, va osservato come l'art. 643 c.p.c. comma 3 debba esser interpretato nel senso che la notificazione del ricorso e del decreto rappresenta la condizione per il determinarsi della litispendenza.
D'altra parte la fondamentale funzione della notifica del ricorso e del decreto è quella di provocare il contraddittorio pertanto non può invocarsi l'indipendenza del giudizio di opposizione dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Consentire l'opposizione prima della notifica del decreto imporrebbe al richiedente l'ingiunzione un contenzioso che egli avrebbe potuto scegliere di evitare non notificando il decreto ottenuto e, comunque, l'ingiunto in tal caso avrebbe potuto azionare la procedura di cui all'art. 644 c.p.c. per far dichiarare l'inefficacia del decreto.
Orbene, i principi sopra enunciati escludono la possibilità di un giudizio di opposizione indipendente dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, nonchè che sia riconosciuta una forma di sanatoria del giudizio iniziato, a seguito della successiva notifica del decreto.
Ed ancora, in virtù del principio della ragionevole durata del processo, non si ritiene ammissibile l'opposizione prima della notifica del decreto ingiuntivo in quanto tale circostanza rischierebbe di comportare l'instaurazione di una pluralità di giudizi.
Si ribadisce pertanto la necessità della notifica del ricorso e del decreto per l'instaurazione del contraddittorio con la conseguente possibilità per le parti di tutelare le reciproche posizioni con l'inizio del giudizio di opposizione.
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I due momenti che caratterizzano il procedimento sono il ricorso per ingiunzione vale a dire la costituzione del processo e la realizzazione del contraddittorio che la legge (art 101 c.p.c.) richiede per statuire sulla domanda realizzandosi il primo con la proposizione della domanda d'ingiunzione ma condizionando la litispendenza alla notifica del ricorso e del decreto.
Per tutte le ragioni spiegate, si richiede pertanto dichiararsi la improcedibilità ed inammissibilità della spiegata opposizione.
Orbene, tenuto conto il reiterarsi del comportamento in mala fede di parte opponente, l'odierno opposto in virtù dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, auspica una decisione celere del presente giudizio.
Tutto ciò premesso, la in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<<...Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge:
1. in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità della spiegata opposizione in quanto proposta prima della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo n. 14286/2024;
2. sempre in via preliminare, confermare la provvisoria efficacia del decreto ingiuntivo n. 14286/2024 RG n. 13646/2024-1 atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
3. sempre in via preliminare, dichiarare l'istanza di inibitoria
“inammissibile” o, in subordine, “manifestamente infondata” per carenza totale del “periculum in mora” e del “fumus boni iuris” e, per l'effetto rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria efficacia del decreto ingiuntivo;
4. in via principale nel merito, rigettare per i motivi di cui in premessa, l'opposizione proposta in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto e non provata e, per l'effetto, confermare e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 14286/2024 RG n. 13646/2024-1 emesso dal Tribunale di Roma per la somma di € 5.526,03 per canoni scaduti e non pagati al mese di settembre 2024, oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere a far data dal mese di ottobre 2024, per € 1.429,53 al mese, fino al rilascio ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
la somma di € 715,08 per oneri accessori, oltre agli interessi legali dalla notificazione dell'intimazione al saldo;
4. condannare il signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, avendo l'attore abusato del diritto di azione per fini dilatori in violazione del principio del neminem ledere.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario del 15%, oltre IVA e CAP come per legge.
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In via subordinata nel merito accertare e dichiarare l'ammontare del credito vantato dalla CP_5 in quella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di
[...] giustizia e, per l'effetto, condannare il signor al pagamento di Parte_1 quanto risulterà di giustizia in favore della oltre interessi dal CP_1 di del dovuto sino al soddisfo;
condannare il signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, avendo l'attore abusato del diritto di azione per fini dilatori in violazione del principio del neminem ledere.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario del 15%, oltre IVA e CAP come per legge…>>.
Rigettata la domanda ex art. 649 c.p.c., all'udienza del 10/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
III. III. In limine litis va premesso che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92). Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione. Invero la legge 29.12.2011 n° 218, recante "Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura
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civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo" e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 218, ha stabilito di sopprimere al secondo comma dell'art. 645 c.p.c. le parole "…ma i termini di comparizione sono ridotti a metà…"; inoltre nei procedimenti pendenti, il primo comma dell'articolo 165 c.p.c. va così interpretato: la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, c.p.c. del medesimo codice. Orbene, nel caso in esame, l'opponente non ha sfruttato tale occasione, la costituzione in giudizio può ritenersi tempestiva (poiché effettuata nei quaranta giorni) e regolare sul piano procedimentale (poiché l'iscrizione a ruolo è stata effettuata nei dieci giorni dalla notificazione). Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale come il ricorso ex art. 633c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengono tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti. L'opposizione è stata notificata e depositato in pct nei 40 giorni dalla notifica del d.i. impugnato. La mediazione è stata correttamente assolta nei termini concessi dal giudice. Invero alla prima udienza, vista l'eccezione di improcedibilità formulata dalla parte opponente relativamente alla domanda di parte opposta, il gu rilevata/dichiarata l'improcedibilità della domanda di accertamento e di condanna ha concesso termine di giorni 15 alle parti per l'esperimento della mediazione. Indi la Cancelleria ha attestato in data 10.1.2024, che il verbale di udienza scritta del 30.10.2023 non era stato comunicato ad alcuno dei procuratori delle parti posto che, peraltro, in data 2.1.2024 erano stati revocati gli incarichi all'Avvocato La Gioia di Agri ed il precedente avvocato di Tiberi si era cancellato dall'albo. Per tale ragione la parte opposta è stata rimessa nei termini di quindici giorni per per l'esperimento della mediazione, medio tempore scaduti. Si ribadisce che non vi è stata alcuna declaratoria di improcedibilità definitiva della domanda di parte opposta bensì unicamente il vaglio ed il rilievo, alla prima udienza, su eccezione di parte opponente, dell'improcedibilità ex art. 5 dlgs. n.28 del 2010 e della successiva concessione alle parti del termine di giorni 15 per l'attivazione dell'istituto della media-conciliazione. Rimessa la parte opposta nei termini per non aver avuto, incolpevolmente, la comunicazione del verbale di udienza del 30.10.2023, con cui erano stati concessi i termini 15 gg. per l'espletamento della mediazione, la condizione di procedibilità è stata ritualmente assolta. IV. In termini generali va anche rammentato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
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pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010). Il versamento delle pigioni costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e neppure ritardarne la corresponsione giacchè la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte che come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione. Nella specie è stato richiesto il pagamento della morosità complessiva pari ad € 9.299,62 per i seguenti canoni ed oneri scaduti:
quota parte della fattura n. 84/2021 per € 592,94, originariamnete di € 1.360,20, così ripartiti: canone del mese di maggio 2021 per € 1.306,20 ed € 52,00 di oneri condominiali, saldata in quota parte il 30 marzo 2022 per € 748,68 e il 26 luglio 2023 per € 18,58;
fattura n. 161/2021 € 1.360,20: canone mese di settembre 2021 per € 1.306,20 ed € 52,00 di oneri condominiali;
fattura n. 192/2021 per € 181,58 per l'imposta di registro;
fattura n. 55/2022 per € 1.378,78 canone di locazione mese di marzo 2022 per € 1.326,78 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
fattura n. 78/2022 per € 1.378,78 canone di locazione mese di aprile 2022 per € 1.326,78 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
fattura n. 29/2023 per € 169,50 per l'imposta di registro;
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fattura n. 36/2023 per € 1.378,78 canone di locazione mese di febbraio 2023 per € 1.326,78 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
fattura n. 24/2024 per € 1.429,53 canone di locazione mese di febbraio 2024 per € 1.377,53 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
fattura n. 43/2024 per € 1.429,53 canone di locazione mese di marzo 2024 per € 1.377,53 oltre ad € 52,00 per oneri condominiali;
La convalida di sfratto, avente ad oggetto la somma residua di euro 5.526,03 per canoni scaduti e non pagati al mese di settembre 2024, oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere a far data dal mese di ottobre 2024, per € 1.429,53 al mese, fino al rilascio ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
oltre alla somma di euro 715,08 per oneri accessori, oltre agli interessi legali dalla notificazione dell'intimazione al saldo, pronunciata in data 16.10.2024 nel giudizio n.r.g.a.c.c. 13646/2024 è esitata in cosa giudicata. Unitamente ad essa è stato emesso il decreto ingiuntivo di condanna dei canoni ed oneri residui. Ciò costituisce “fatto pacifico” tra le parti. Invero l'ordinanza di convalida di sfratto è un provvedimento giurisdizionale irrevocabile che ha valore di cosa giudicata sostanziale sull'esistenza del contratto di locazione e sulla qualità di parti di intimante ed intimato (v. Cass. Civ. 1 dicembre 1994, n. 10270), sul possesso della cosa locata, sulla risoluzione del contratto di locazione e sulla condanna al rilascio (v. Cass. 17 luglio 2008, n. 19695 e Cass. civ.4 febbraio 2005, n. 2280; v. di recente, Cass. Civ., Sez. 3 -
, Sentenza n. 17049 del 11/07/2017 secondo cui: “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo”. Nella specie la S.C., correggendo sul punto la motivazione della sentenza di merito, ha escluso che vi fosse alcuna preclusione, derivante dal passaggio in giudicato dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, riguardo all'esame dell'anteriore domanda di accertamento degli inadempimenti del locatore, né che potesse ritenersi assorbita l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dedotta dal conduttore anteriormente all'intimazione della convalida, ancorchè non riproposta nel successivo giudizio di sfratto per morosità. V. Massime precedenti Vedi: n. 13207 del 2015; n. 4292 del 1976) e, in casi di licenza o sfratto per finita locazione,
“in ordine sia all'esistenza della locazione che alla sua qualificazione, là dove la scadenza del rapporto sia collegata alla tipologia del contratto” (v. Trib. Roma sez.VI, sent. 22 giugno 2020, n.9005; Cass. Civ., sez. III, 4
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febbraio 2005, n. 2280 e Cass. Civ., sez. III, 23 giugno 1999, n. 6406; v. di recente, Cass. Civ., sez. III , 23/04/2020 , n. 8116 “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto e al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo. Deriva da quanto precede, pertanto, che un giudicato anche sulla entità del canone dovuto è configurabile solo in caso di emanazione - e non soltanto di semplice domanda - contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni divenuto definitivo”; conforme Cass. Civ. sez. III. 11 gennaio 2017 n. 411; v. Trib. Roma sez.VI, 10 giugno 2020 n. 8673). In definitiva quando nel giudizio di convalida di sfratto per morosità sia stato proposto ricorso per l'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, il provvedimento destinato a concluderlo può assumere l'efficacia di cosa giudicata, non soltanto circa l'esistenza e validità del rapporto corrente “inter partes” e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, come l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni “contra legem” del canone” (v. Cass. nn. 12994 del 24/05/2013). Ne deriva che la mancata comparizione nel giudizio sommario e/o, come nella fattispecie, la non contestazione da parte dell'intimato delle questioni di fatto e di diritto avanzate dall'intimante nell'ambito del giudizio di convalida, comportano inevitabilmente il passaggio in giudicato dell'ordinanza di convalida e del contestuale decreto ingiuntivo eventualmente emesso, con conseguente preclusione di ogni questione legata all'esistenza del contratto di locazione, alle cause della sua risoluzione nonché all'esistenza ed all'ammontare del credito sino a quel momento maturato dal locatore (v. in termini Cass. Civ. Sezione III, sentenza n. 8013 del 2.04.2019). Ciò è coerente con i principi in tema di giudicato implicito e di estensione di questo soltanto alle questioni dedotte o deducibili come antecedenti logici necessari indefettibili per la decisione: tra i quali non rientra l'entità del canone, di per sé sola ed in sé considerata, né la legittimità dei presupposti per il suo calcolo, attesa la limitatezza della cognizione indotta dalla mancata comparizione o dalla mancata contestazione del locatario e la sufficienza, ai fini della convalida, dell'an della mora e non anche del quantum. Pertanto, un giudicato sull'entità del canone dovuto è conseguibile soltanto in caso di contestuale ingiunzione di
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pagamento per i canoni a contratto in corso (v. Cass. Civ. 24 luglio 2007 n. 16319; Cass. Civ. 29 maggio 2012, n. 8565; Cass. Civ. n. 17049 del 2017). Posto che nel decreto ingiuntivo abbinato alla convalida è stato giudicato a titolo di canone di pagare immediatamente a la CP_1 somma di euro 5.526,03 per canoni scaduti e non p di settembre 2024, oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere a far data dal mese di ottobre 2024, per € 1.429,53 al mese, fino al rilascio ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
oltre alla somma di euro 715,08 per oneri accessori, oltre agli interessi legali dalla notificazione dell'intimazione al saldo, la domanda attorea deve ritenersi ammissibile e fondata. Orbene anche per tale ragione – oltre che per il rilievo d'ufficio sul giudicato di convalida - le altre questioni deducibili nel giudizio sommario sono assorbite dal rilievo di ufficio sul giudicato caduto sulla convalida emessa sul presupposto della non contestazione della morosità e del mancato pagamento integrale dei canoni e degli oneri accessori intimati (che la morosità denunciata in intimazione è pari a complessivi €. 9.299,62 per canoni ed oneri scaduti al mese di marzo 2024), oltre all'importo dei canoni scaduti fino ad agosto 2024 compreso (€ 1.429,53 x 5 mesi per complessivi € 7.147,65), oltre alle spese legali (liquidate in € 1.930,54, di cui € 180,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge), interamente corrisposte. Ciò premesso non essendo, altrimenti, provato l'avvenuto versamento integrale delle pigioni e degli oneri non essendo ammissibile, in difetto di inizio di prova, la prova per testi sull'avvenuto adempimento del contratto di locazione, l'opposizione dev'essere rigettata come da dispositivo ed il decreto ingiuntivo impugnato già dichiarato esecutivo provvisoriamente va, pertanto, confermato. L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010). V. Nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Il governo delle spese segue la soccombenza di parte opponente e, in mancanza di specifica nota-spese, è liquidata d'ufficio come da dispositivo, in favore di parte opposta, tenuto conto della natura e del dichiarato valore della controversia e considerata l'esiguità dell'importanza e del numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione dei minimi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, Ud. 03/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum
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mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum). La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 14286/2024 emesso nel procedimento civile iscritto al ruolo 13646/2024-1 dal Tribunale di Roma, già dichiarato esecutivo, definitivamente esecutorio;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore della opposta, delle spese processuali che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovuta come per legge. ROMA lì, all'esito dell'udienza del 10.11.2025 con trattazione scritta. IL GIUDICE UNICO dott.ssa Maria Flora Febbraro
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
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La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, comma secondo, c.p.c.. Così deciso in Roma 03/12/2025
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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