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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/05/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 28 maggio '25, all'ora di rito, sono comparsi:
• la ricorrente, in presenza nell'aula al 2° piano ammezzato del Tribunale, l'avvocato AZZARI LUCA;
• per parte resistente l'avvocato BELLARDI MASSIMO, mediante collegamento da remoto alla stanza virtuale del giudice (essendo stata stabilita la trattazione dell'udienza in modalità mista ex art. 127 bis c.p.c.)
L'avvocato AZZARI LUCA conclude come da ricorso introduttivo e nota conclusiva. Quanto alle note avversarie, le stesse sono riproduttive del contenuto della memoria di costituzione alla quale si è già replicato. Si ribadiscono pertanto le domande formulate nel ricorso e richiamate nella nota difensiva. In questa sede si aggiunge ad colorandum che laddove controparte aggiunge che alla ricorrente sarebbero state fatte già due contestazioni disciplinari, in realtà le due contestazioni disciplinari ricevute non si sono mai tradotte in una sanzione. Il procedimento non si è cioè concluso e perfezionato. Mai sono stati ricevuti provvedimenti disciplinari, di modo che mai avrebbe potuto avere una “terza” sanzione. Parte Si ribadisc tutto quanto già compiutamente illustrato. Si ribadisce che al 2 marzo la procedura non era in fase di esaurimento. Il fatto oggettivo non è stato minimamente dimostrato e quindi si torna a insistere sulla natura ritorsiva del licenziamento. In subordine si richiamano le ragioni della illegittimità.
L'avvocato BELLARDI MASSIMO conclude come da memoria di costituzione e nota conclusiva. Sugli aspetti formali richiama quanto già ivi illustrato. Pone però l'attenzione su una particolarità: l'assoluta malafede della che emerge dal fatto che la stessa non ha negato di aver manifestato la impossibilità Pt_2 di proseguire il rapporto di lavoro per poter seguire la figlia. Ella stessa ha chiesto la risoluzione del rapporto di lavoro per poter seguire la figlia.
La ha consegnato ella stessa un documento che è una risoluzione funzionale alla percezione della Pt_2
Naspi. È stato chiesto di rendere conto delle domande svolte verso e se ne è ottenuto un rifiuto. A CP_1 ben vedere a sono stati stipulati accordi transattivi funzionali a ottenere un rapporto di lavoro. in CP_1 questo caso dovrebbe prevalere la sostanza (documenti) sulla forma. E i fatti dalla non contestati. Pt_2
Il licenziamento ritorsivo assolutamente non c'è.
Si insiste per le conclusioni già prese ai fini della reiezione del ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1909/2024 promossa da
• Parte_3
con l'avv. AZZARI LUCA
ricorrente
contro
• Controparte_2
con l'avv. BELLARDI MASSIMO
resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
In via principale: chiede che, accertata e dichiarata la nullità ex art. 2, comma 1, D.lgs. n. 23/2015 del licenziamento del 20.02.2024, in quanto ritorsivo, la società convenuta venga condannata alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione (nella misura comunque non inferiore alle cinque mensilità) e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.
- 2 - Tribunale di Treviso
In via subordinata: chiede che, accertata e dichiarata l'illegittimità ex art. 3, comma 2, D.lgs. n.
23/2015 del licenziamento del 20.02.2024, per la radicale insussistenza del fatto oggettivo che ha determinato il licenziamento, la società convenuta venga condannata alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento
a quello dell'effettiva reintegrazione (nella misura massima di dodici mensilità) e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.
In via ulteriormente subordinata e salvo gravame: chiede che, accertata e dichiarata l'illegittimità ex art. 3, comma 1, D.lgs. n. 23/2015 del licenziamento del 20.02.2024, in quanto ingiustificato, la società convenuta venga condannata al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Giudice Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
1. IN VIA ISTRUTTORIA
Senza alcuna inversione dell'onere probatorio ammettere la prova per interrogatorio e testi sui capitoli infra dedotti.
Nella denegata ipotesi di ammissione di prove orali di controparte ammette la prova contraria con indicazione degli stessi testi indicati in prova diretta.
2. NEL MERITO
Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per volontà della ricorrete o per reciproco consenso;
nella denegata ipotesi di riqualificazione della risoluzione quale “licenziamento” accertare e dichiarare la piena legittimità del licenziamento stesso per giustificato motivo oggettivo e in ogni caso respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente.
3. IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie determinare l'indennità risarcitoria in importo pari a 6 mensilità dell'indennità di disponibilità percepita dalla ricorrente al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.
CAPITOLI DI PROVA PER INTERROGATORIO E TESTI
(premesso il rituale “vero che)
- 3 - Tribunale di Treviso
1. Al rientro dalla maternità della ricorrente l'esponente ha incontrato grandi difficoltà nel reperire occasioni di “missione” per la signora in quanto quest'ultima ha di volta in volta Pt_2 rappresentato la propria difficoltà ad osservare i normali orari di lavoro, per esigenze organizzative e di gestione della propria figlia, in relazione agli orari dell'asilo, chiedendo un orario che terminasse non dopo le ore 16.
2. Appurata la sostanziale impossibilità di una collocazione della ricorrente presso aziende con continuità, nel luglio 2022 è stata avviata la procedura per “MOL” di cui all'art. 25 del CCNL
(“procedura per mancanza di occasioni di lavoro”) preceduta dal periodo di “disponibilità” come previsto dall'art. 32 dello stesso CCNL.
3. Il personale della filiale di Oggilavoro di Montebelluna e di Feltre si è attivato per reperire occasioni di lavoro compatibili con gli orari della signora riscontrando però difficoltà da Pt_2 parte delle aziende del territorio a causa degli orari richiesti dalla sig.ra Pt_2
4. Dall'ottobre 2022 sono state proposte alla ricorrente le missioni per i periodi e con le aziende di seguito specificate con gli esiti indicati:
- Ottobre 2022: proposta alle ditte EURMODA -EUROFIN-MISTRAL-2M DECORI. La sig.ra decide di iniziare in EUROFIN tra tutte per l'orario più consono e firma un contratto fino Pt_2 ad aprile 2023.
- Maggio 2023: proposta per le ditte REBULI-EVO2- EYE-ATMOSPHERA- IDEA OPTIC- IL
CORALLO. La sig.ra decide di iniziare al CORALLO, firma un contratto fino a dicembre Parte_2
2023.
- Dicembre 2023 Proposta per le ditte CRISALIDE - SERVIZI DI PULIZIA 2D -REBULI-
ARLECCHINO-IDEA OPTIC- ATMOSPHERA -OTTICA PREALPI- TRISOTTICA- 2M DECORI-
INTERCOLOR. La sig.ra rifiuta tutte le proposte e si limita a contestazione Pt_2 CP_2 disciplinare per CRISALIDE e SERVIZI DI PULIZIA 2D.
- Dicembre 2023: proposta per le ditte 2M DECORI. La sig.ra rifiuta la proposta per orario Pt_2 non consono con la gestione della sua vita privata.
- Gennaio 2024: proposta per la ditta e per la ditta RL NI. La sig.ra CP_1 sostiene colloqui con entrambe e dichiara di scegliere avanzando però la Pt_2 CP_1 pretesa di un II livello altrimenti non avrebbe accettato di partire Parte 5. Nel febbraio 2024, risultando ormai imminente la scadenza della procedura che sarebbe definitivamente cessata in data 2/3/2024, ha rappresentato alla Parte_4 CP_2 Parte signora l'opportunità di una proroga della procedura per avviare la quale secondo Pt_2 quanto previsto dall'art. 25 CCNL, sarebbe stato necessario attivare i “corsi di riqualificazione” che la signora avrebbe dovuto necessariamente frequentare e di fronte a tale richiesta la Pt_2 ricorrente ha affermato in modo categorico, che per motivi familiari non avrebbe in alcun modo frequentato alcun corso di riqualificazione, rifiutandosi quindi di procedere in tal senso.
- 4 - Tribunale di Treviso
6. Contestualmente a quanto sopra la signora ha manifestato la volontà di non proseguire Pt_2 nel rapporto con e ha chiesto espressamente di procedere alla risoluzione del rapporto CP_2 al fine di poter usufruire della Naspi;
di fronte a tale richiesta di ha Pt_4 Pt_4 CP_2
“spiegato” che le sue dimissioni avrebbero reso impossibile l'erogazione del trattamento Naspi, e che
l'unica soluzione sarebbe stata una risoluzione del rapporto conseguente al permanere della mancanza di occasioni di lavoro, e quindi con una causa riconducibile al “giustificato motivo oggettivo”.
7. A seguito delle precisazioni di cui sopra la ricorrente ha confermato di voler risolvere il rapporto in tal modo, e di ha sottoposto alla stessa il testo della risoluzione, Pt_4 Controparte_3 invitandola a verificare lo stesso a mezzo di proprio legale, dal quale la sig.ra aveva Pt_2 dichiarato di essere già assistita;
nei giorni successivi la signora è stata sollecitata più volte Pt_2 in merito alla conferma del testo della risoluzione ma essa ha sempre “tergiversato”.
8. Giunti ad oltre la metà di febbraio 2024, nell'imminenza della scadenza della procedura MOL, a fronte dell'ennesima richiesta da parte dell'esponente, la signora ha riferito che “andava Pt_2 bene così” e ha inviato direttamente a mezzo mail il testo della risoluzione firmato come da doc. 6 da rammostrare al teste.
9. Il giorno 4/3/2024 la sig.ra ha telefonato ad Pt_2 Parte_4 CP_2 sollecitando la documentazione di cessazione per attivare la Naspi, che la sig.ra , pur Pt_4 dovendo essere la cessazione del rapporto comunicata entro il 20/4/24 come da normativa applicabile, ha immediatamente predisposto e inviato il giorno stesso alla ricorrente a mezzo mail come da doc.
6.1 da rammostrare al teste. Par Si indicano a testi: , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, Tes_4 Testimone_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra ha adito questo Tribunale illustrando di essere stata assunta dalla Parte_3 filiale di Montebelluna – società svolgente attività di somministrazione di lavoro Controparte_4
- inizialmente mediante ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi senza soluzione di continuità dal 15.01.2016 al 06.07.2019, poi mediante contratto a tempo indeterminato stipulato in data 08.07.2019 e risolto in data 03.03.2024. Parte Ha evidenziato come il 13.07.2022, rientrata dalla maternità, sarebbe stata posta in (procedura in mancanza di occasioni di lavoro ex art. 25 CCNL Agenzie di somministrazione di lavoro, doc. 5) sino al 17.10.2022, per essere poi inviata in missione:
• presso la di BB (TV) sino al 30.04.2023; CP_5
• presso l'azienda Il LO s.r.l. di TE (BL) dal 09.05.2023 al 07.12.2023;
- 5 - Tribunale di Treviso
• presso l'utilizzatrice di TE (BL) dal 23.01.2024 al 10.02.2024, salvo Controparte_6 esserne immediatamente allontanata dopo che, chiamata a svolgere presso la stessa, il
23.1.'24, una prova lavorativa non regolarizzata, avrebbe manifestato “esplicite lamentele”.
Ha allegato e documentato:
• di aver ricevuto, il 20.02.2024, notifica della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, opposta con comunicazione pec del 18.03.2024.
• che il 13.09.2024, in sede di tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., la convenuta ha formulato una proposta di ricostituzione del rapporto di lavoro mediante una nuova assunzione;
• di aver comunicato alla resistente di non essere interessata ad una mera proposta di riassunzione.
Tanto premesso, ha eccepito l'illegittimità del licenziamento, evidenziando che il fatto oggettivo posto a fondamento del licenziamento è manifestamente insussistente, dal momento che nel periodo compreso tra il 17.10.2022 e 10.02.2025 la lavoratrice è stata occupata in diverse missioni, e che sommando i giorni in cui la ricorrente è stata effettivamente in disponibilità per mancanza di occasioni di lavoro si ottiene un totale di 173 gg1, inferiore, dunque, ai 180 gg (sei mesi) per cui è contrattualmente prevista la durata complessiva massima della procedura stessa. È peraltro contrattualmente stabilito che il periodo di sei mesi di procedura debba essere prorogato di ulteriori tre mesi qualora, nel corso della procedura, il lavoratore venga ricollocato in una o più missioni per un periodo complessivo superiore a dodici mesi e sino a ventiquattro mesi di calendario (e nel caso di specie, sommando i giorni in cui la ricorrente è stata ricollocata in missioni di lavoro successivamente all'apertura della procedura di MOL, si giunge a un totale di 419 gg).
Ha in ogni caso eccepito il carattere ritorsivo del licenziamento, poiché conseguenza dell'azione vertenziale promossa dalla ricorrente nei confronti della società convenuta e dell'ultima impresa a cui venne assegnata in missione2. Tribunale di Treviso
Ha concluso come in epigrafe indicato. ritualmente costituitasi, ha resistito alle pretese avversarie, illustrando che la Controparte_2 ricorrente, al rientro dalla maternità, avrebbe rappresentato la propria difficoltà a svolgere attività lavorative dopo le ore 16.00, per esigenze organizzative e di gestione della propria figlia: per tale ragione, appurata la sostanziale impossibilità di una collocazione presso aziende con una minima continuità e alle condizioni rappresentate, l'odierna resistente avrebbe avviato la procedura per MOL ex art. 25 del CCNL in data 11.08.2022.
La ricorrente sarebbe stata così collocata in missione presso l'azienda FI (dal 17.10.2022 al
30.04.2023) e presso Il LO (dal 09.05.2023 al 07.12.2023); nel mese di dicembre 2023 avrebbe rifiutato due opportunità di missione (una con orario 08.00 -12.00 e 14.00 -18.00 presso 2D di TI
OR & C. s.a.s. e l'altra con orario 07.00 - 12.00 e 13.30 -16.30 presso Crisalide s.r.l.), con la motivazione che “l'orario di lavoro deve terminare alle ore 16.00 per la gestione della figlia”.
La resistente - a fronte della congruità delle due proposte ex art. 50 CCNL, e della conseguente Parte sussistenza dell'obbligo della sig.ra di accettarle, trovandosi essa in - avrebbe Pt_2 formalizzato due rispettive contestazioni disciplinari, sia pure non seguite dall'applicazione di alcuna sanzione. Sempre nel dicembre 2023 la ricorrente avrebbe rifiutato un'ulteriore ipotesi di lavoro presso la società 2M DECORI, accettando invece la proposta relativa alla missione presso la società
per il periodo dal 21.01.2024 al 10.02.2024. CP_1
I referenti di avrebbero peraltro riferito, in corso di rapporto, non solo il rifiuto della sig.ra CP_1 di firmare, in modo inspiegabilmente polemico, la “scheda sulla sicurezza” allegata al Pt_2 contratto, ma anche il suo rapportarsi con i titolari in modo molto offensivo.
Ha esplicitamente contestato che “la ricorrente venne chiamata a svolgere presso una CP_1 prova lavorativa non regolarizzata nella antecedente data del 23.01.2024”, e che la stessa venne
“immediatamente allontanata”: la missione presso infatti avrebbe avuto inizio e si sarebbe CP_1 chiusa al termine espressamente previsto in contratto, cioè al 10.02.2024.
Ha concluso spiegando che nel febbraio 2024, risultando ormai imminente la scadenza della procedura
MOL prevista in data 02.03.2024, la sig.ra di avrebbe rappresentato Parte_4 CP_2 alla ricorrente l'opportunità di prorogare la procedura MOL attivando i corsi di riqualificazione che la sig.ra avrebbe dovuto necessariamente frequentare, ma la ricorrente si rifiutava di procedere Pt_2 in tal senso e, contestualmente, manifestava la volontà di non proseguire nel rapporto con
[...]
, chiedendo espressamente di procedere alla risoluzione del rapporto al fine di poter usufruire CP_2 della Naspi. Al che la signora le rappresentava che le sue dimissioni avrebbero Parte_4 reso impossibile l'erogazione del trattamento e che l'unica soluzione sarebbe stata una CP_7 risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo riconducibile al permanere della mancanza
➢ a fronte della “manifesta insussistenza di alcun fatto oggettivo o soggettivo che potesse legittimare il recesso (Cass. sent. n. 31527 del 3.12.2019; Cass. sent. n. 11352 del 29.4.2019; Cass. sent. n. 30429 del 23.11.2018)”.
- 7 - Tribunale di Treviso
di occasioni di lavoro. Al che, avendo la ricorrente confermato di voler risolvere il rapporto nel modo prospettatole, le veniva sottoposto il testo della risoluzione, con un invito a verificarlo a mezzo di proprio legale.
Il 27.02.2024, dopo l'ennesima richiesta da parte della resistente, essendo imminente la scadenza della procedura MOL, la sig.ra inviava via mail il testo della risoluzione firmato (doc. 63), e il Pt_2
04.03.2024 chiedeva la documentazione di cessazione per attivare la Naspi. 3
- 8 - Tribunale di Treviso
Tanto premesso, l'odierna resistente ha evidenziato che il presente giudizio, che ha ad oggetto l'impugnazione di un asserito licenziamento, riguarda in realtà un rapporto di lavoro si è risolto per esplicita ed unilaterale volontà della ricorrente: la resistente non ha mai avuto interesse alla risoluzione del rapporto di lavoro, e se avesse voluto procedere ad un licenziamento avrebbe potuto farlo senza ostacoli sia a fronte dei ripetutiti rifiuti della sig.ra rispetto alle missioni proposte, sia per il Pt_2 rifiuto della proposta formativa, che costituisce espresso motivo di licenziamento (art. 34 CCNL).
Ha precisato che la procedura MOL non rileva ai fini della validità del licenziamento: in primo luogo l'art. 25 CCNL esclude ogni connessione tra la procedura e la validità dell'eventuale licenziamento, precisando, al comma 17, che “nel caso in cui l'agenzia abbia licenziato per mancanza di occasione di lavoro senza il rispetto della procedura prevista nel presente articolo […], trasferisce dal conto azienda al fondo di solidarietà un importo pari al compenso previsto per l'intera procedura maggiorato di un mensilità”; in secondo luogo, la giurisprudenza ha chiarito che “l'avvio della procedura di cui all'art. 25 non può intendersi quale presupposto obbligatorio preliminare all'intimazione del licenziamento che ove mancante possa automaticamente ed irreversibilmente determinare l'illegittimità del licenziamento intimato” (Trib. Milano, 27/6/2016 n. 2408, Trib. Milano
24/7/2015 n. 22702).
Nel caso in esame, peraltro, l'estratto della Piattaforma FTWeb (doc. 1 di parte resistente) dimostrerebbe che la procedura MOL – al netto delle sospensioni per le missioni alle quali la signora
è stata effettivamente avviata – è durata 180 giorni (non 173, come sostenuto da controparte). Pt_2
Quanto alla ritorsione paventata dalla ricorrente, ha evidenziato come non sia dato comprendere (né la lavoratrice ha affermato o provato od offerto di provare) quali sarebbero le circostanze di fatto che avrebbero condotto all'asserita ritorsione: controparte fa riferimento esclusivamente alla “evidente finalità ritorsiva del licenziamento quale conseguenza dell'azione vertenziale promossa dalla ricorrente nei confronti dell'odierna convenuta e dell'impresa cui da ultimo venne assegnata in missione”, ma in realtà nessuna azione vertenziale si è mai verificata (al contrario, si è CP_2 limitata a prendere atto delle doglianze di in merito ai comportamenti della sig.ra . CP_1 Pt_2
Ha concluso elencando tutti i – pienamente sussistenti - presupposti per il licenziamento (Cass.
24/6/2024, n. 17270):
1) mancanza di occasione di lavoro: nel caso in esame, tale mancanza non è stata conseguenza dell'oggettiva inesistenza di possibilità lavorative, bensì dell'impossibilità di applicare la ricorrente a lavori compatibili con gli orari dalla stessa ritenuti possibili;
2) rifiuto di avvio dei corsi di riqualificazione previsti dal CCNL: tali corsi (la partecipazione ai quali avrebbe determinato la proroga del periodo di MOL) sono stati espressamente proposti alla ricorrente, la quale si è rifiutata di svolgerli sempre per le proprie difficoltà di gestione della figlia.
- 9 - Tribunale di Treviso
Ha ricordato che l'art. 25, comma 12, CCNL prevede espressamente che “la mancata disponibilità o assenza del lavoratore verso ogni singola attività proposta dall'agenzia qualora non giustificate costituisce inadempimento contrattuale”, e che l'art. 34 CCNL prevede che il rifiuto della proposta formativa costituisce motivo di risoluzione del rapporto.
Ha sottolineato la mancata contestazione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo: a parte l'asserzione per cui la procedura MOL non si sarebbe formalmente chiusa e per cui il licenziamento sarebbe ritorsivo, non risulta contestata l'esistenza del giustificato motivo oggettivo.
Ha concluso come in epigrafe indicato.
* Parte Il documento supra copia-incollato alla nota 3 appare formalmente quale licenziamento per che pone fine alla procedura MOL per mancanza di occasioni di lavoro. Senonché è la resistente stessa ad affermare che non sarebbe vero quello che è scritto, ossia che si sarebbe confezionato un Parte licenziamento per per far ottenere la ll'odierna ricorrente. CP_7
La deduzione di parte resistente (accordo delle parti di procedere ad un formale licenziamento, quale in realtà richiesto dal lavoratore dimissionario al solo fine di fruire dei benefici previdenziali), per quanto imprecisa, riconduce alla fattispecie della simulazione relativa.
In caso di simulazione relativa, la legge prevede che il contratto dissimulato produce effetto tra le parti, purché ne ricorrano i requisiti di forma e di sostanza;
nel caso de quo, dunque, occorre verificare se il licenziamento dissimuli le dimissioni del prestatore di lavoro e se queste siano le uniche produttive di effetti tra le parti.
L'onere della prova della simulazione è a carico della parte che la invoca e deve essere fornita nei limiti di cui all'art. 1417 cc., ma nel caso di specie la prova documentale non è stata fornita dalla resistente e, senza voler entrare nel merito della questione dell'ammissibilità della prova testimoniale della simulazione, assolutamente nulla sul punto è emerso dall'istruttoria.
Respinta, di conseguenza, la difesa de qua, resta da esaminare la doglianza di parte ricorrente di ritorsività del licenziamento e, in secundis, di sua illegittimità per insussistenza di giustificato motivo oggettivo.
La tesi della ritorsività non è suffragata da un impianto assertivo idoneo a sostenerla, non essendo mai stati circostanziati gli “svariati motivi di tensione” che, durante l'impiego della ricorrente presso l'utilizzatrice di TE (BL), sarebbero sorti “sia tra la RR e l'odierna Controparte_6
Resistente, che tra la lavoratrice e l'impresa utilizzatrice”. Né mai risulta chiarito, nell'atto introduttivo del giudizio, chi e con quali modalità allontanò la ricorrente “immediatamente” da
(dunque – viene da osservare - ben prima che potessero sorgere gli svariati motivi di CP_1 tensione sopra citati) allorché, a fronte dell'invito a svolgere la prova lavorativa non regolarizzata nella antecedente data del 23.1.2024, ella avrebbe al riguardo mosso “esplicite” (ma non meglio perimetrate e specificate) “lamentele”.
- 10 - Tribunale di Treviso
Quanto all'eccepita illegittimità del licenziamento per assenza di giustificato motivo oggettivo, è la stessa resistente che nella memoria di costituzione afferma, a pag. 6, di non aver “mai avuto alcun interesse alla risoluzione del rapporto”, dimostrando così l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo. Altra prova di detta insussistenza va individuata nel fatto che l'odierna resistente ha
“immediatamente offerto la ricostituzione del rapporto di lavoro, non avendo mai avuto interesse alla sua risoluzione (cfr. doc. 9 di controparte)” (pag. 16 della memoria di costituzione): l'offerta di immediata ricostituzione del rapporto dimostra che le possibilità di proseguirlo sussistevano tutte.
L'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 prevede che, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, da determinarsi secondo i criteri dettati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 194 del 2018, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, come rideterminata dalla novella di cui al decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96).
Alla luce dell'anzianità del rapporto di lavoro e delle dimensioni della resistente, il rapporto di lavoro deve essere dichiarato estinto in data 3.3.'24, mentre la resistente deve essere condannata al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara estinto il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la resistente in data 3.3.'24;
2. Condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. Condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 8.000,00=, oltre rimb. forf. IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Treviso, 28.5.'25
Il Giudice Del Lavoro
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 11 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 95 giorni decorrenti dal 13.07.2022 al 16.10.2022; 7 giorni decorrenti dal 01.05.2023 al 08.05.2023; 51 giorni decorrenti dal 08.12.2023 al 28.01.2024; 20 giorni decorrenti dal 11.02.2024 al 02.03.2024. 2 Le circostanze poste a fondamento della ritorsione sono state così testualmente descritte:
➢ dal 23 gennaio al 10 febbraio 2024 la RR fu impiegata presso l'utilizzatrice di Controparte_6 TE (BL) (…);
➢ in tale ultima missione svolta presso l'azienda “vennero tuttavia a crearsi svariati motivi Controparte_6 di tensione, sia tra la RR e l'odierna Resistente, che tra la lavoratrice e l'impresa utilizzatrice.
In particolare, nonostante la missione si sarebbe dovuta espletare dal giorno 29 gennaio 2024, la RR venne chiamata a svolgere presso una prova lavorativa non regolarizzata nella CP_1 antecedente data del 23.1.2024. Le esplicite lamentele espresse al riguardo dalla lavoratrice fecero sì che la stessa venne immediatamente allontanata da e quindi licenziata in tronco dall'odierna CP_1 Resistente”. Nel caso di specie, la prova della ritorsione risulterebbe “ampiamente fornita”:
➢ a fronte della “collocazione temporale dei fatti (consegna della lettera di licenziamento immediatamente dopo l'allontanamento della dipendente dall'impresa utilizzatrice ”; CP_1
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II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 28 maggio '25, all'ora di rito, sono comparsi:
• la ricorrente, in presenza nell'aula al 2° piano ammezzato del Tribunale, l'avvocato AZZARI LUCA;
• per parte resistente l'avvocato BELLARDI MASSIMO, mediante collegamento da remoto alla stanza virtuale del giudice (essendo stata stabilita la trattazione dell'udienza in modalità mista ex art. 127 bis c.p.c.)
L'avvocato AZZARI LUCA conclude come da ricorso introduttivo e nota conclusiva. Quanto alle note avversarie, le stesse sono riproduttive del contenuto della memoria di costituzione alla quale si è già replicato. Si ribadiscono pertanto le domande formulate nel ricorso e richiamate nella nota difensiva. In questa sede si aggiunge ad colorandum che laddove controparte aggiunge che alla ricorrente sarebbero state fatte già due contestazioni disciplinari, in realtà le due contestazioni disciplinari ricevute non si sono mai tradotte in una sanzione. Il procedimento non si è cioè concluso e perfezionato. Mai sono stati ricevuti provvedimenti disciplinari, di modo che mai avrebbe potuto avere una “terza” sanzione. Parte Si ribadisc tutto quanto già compiutamente illustrato. Si ribadisce che al 2 marzo la procedura non era in fase di esaurimento. Il fatto oggettivo non è stato minimamente dimostrato e quindi si torna a insistere sulla natura ritorsiva del licenziamento. In subordine si richiamano le ragioni della illegittimità.
L'avvocato BELLARDI MASSIMO conclude come da memoria di costituzione e nota conclusiva. Sugli aspetti formali richiama quanto già ivi illustrato. Pone però l'attenzione su una particolarità: l'assoluta malafede della che emerge dal fatto che la stessa non ha negato di aver manifestato la impossibilità Pt_2 di proseguire il rapporto di lavoro per poter seguire la figlia. Ella stessa ha chiesto la risoluzione del rapporto di lavoro per poter seguire la figlia.
La ha consegnato ella stessa un documento che è una risoluzione funzionale alla percezione della Pt_2
Naspi. È stato chiesto di rendere conto delle domande svolte verso e se ne è ottenuto un rifiuto. A CP_1 ben vedere a sono stati stipulati accordi transattivi funzionali a ottenere un rapporto di lavoro. in CP_1 questo caso dovrebbe prevalere la sostanza (documenti) sulla forma. E i fatti dalla non contestati. Pt_2
Il licenziamento ritorsivo assolutamente non c'è.
Si insiste per le conclusioni già prese ai fini della reiezione del ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1909/2024 promossa da
• Parte_3
con l'avv. AZZARI LUCA
ricorrente
contro
• Controparte_2
con l'avv. BELLARDI MASSIMO
resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
In via principale: chiede che, accertata e dichiarata la nullità ex art. 2, comma 1, D.lgs. n. 23/2015 del licenziamento del 20.02.2024, in quanto ritorsivo, la società convenuta venga condannata alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione (nella misura comunque non inferiore alle cinque mensilità) e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.
- 2 - Tribunale di Treviso
In via subordinata: chiede che, accertata e dichiarata l'illegittimità ex art. 3, comma 2, D.lgs. n.
23/2015 del licenziamento del 20.02.2024, per la radicale insussistenza del fatto oggettivo che ha determinato il licenziamento, la società convenuta venga condannata alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento
a quello dell'effettiva reintegrazione (nella misura massima di dodici mensilità) e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.
In via ulteriormente subordinata e salvo gravame: chiede che, accertata e dichiarata l'illegittimità ex art. 3, comma 1, D.lgs. n. 23/2015 del licenziamento del 20.02.2024, in quanto ingiustificato, la società convenuta venga condannata al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Giudice Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
1. IN VIA ISTRUTTORIA
Senza alcuna inversione dell'onere probatorio ammettere la prova per interrogatorio e testi sui capitoli infra dedotti.
Nella denegata ipotesi di ammissione di prove orali di controparte ammette la prova contraria con indicazione degli stessi testi indicati in prova diretta.
2. NEL MERITO
Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per volontà della ricorrete o per reciproco consenso;
nella denegata ipotesi di riqualificazione della risoluzione quale “licenziamento” accertare e dichiarare la piena legittimità del licenziamento stesso per giustificato motivo oggettivo e in ogni caso respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente.
3. IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie determinare l'indennità risarcitoria in importo pari a 6 mensilità dell'indennità di disponibilità percepita dalla ricorrente al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.
CAPITOLI DI PROVA PER INTERROGATORIO E TESTI
(premesso il rituale “vero che)
- 3 - Tribunale di Treviso
1. Al rientro dalla maternità della ricorrente l'esponente ha incontrato grandi difficoltà nel reperire occasioni di “missione” per la signora in quanto quest'ultima ha di volta in volta Pt_2 rappresentato la propria difficoltà ad osservare i normali orari di lavoro, per esigenze organizzative e di gestione della propria figlia, in relazione agli orari dell'asilo, chiedendo un orario che terminasse non dopo le ore 16.
2. Appurata la sostanziale impossibilità di una collocazione della ricorrente presso aziende con continuità, nel luglio 2022 è stata avviata la procedura per “MOL” di cui all'art. 25 del CCNL
(“procedura per mancanza di occasioni di lavoro”) preceduta dal periodo di “disponibilità” come previsto dall'art. 32 dello stesso CCNL.
3. Il personale della filiale di Oggilavoro di Montebelluna e di Feltre si è attivato per reperire occasioni di lavoro compatibili con gli orari della signora riscontrando però difficoltà da Pt_2 parte delle aziende del territorio a causa degli orari richiesti dalla sig.ra Pt_2
4. Dall'ottobre 2022 sono state proposte alla ricorrente le missioni per i periodi e con le aziende di seguito specificate con gli esiti indicati:
- Ottobre 2022: proposta alle ditte EURMODA -EUROFIN-MISTRAL-2M DECORI. La sig.ra decide di iniziare in EUROFIN tra tutte per l'orario più consono e firma un contratto fino Pt_2 ad aprile 2023.
- Maggio 2023: proposta per le ditte REBULI-EVO2- EYE-ATMOSPHERA- IDEA OPTIC- IL
CORALLO. La sig.ra decide di iniziare al CORALLO, firma un contratto fino a dicembre Parte_2
2023.
- Dicembre 2023 Proposta per le ditte CRISALIDE - SERVIZI DI PULIZIA 2D -REBULI-
ARLECCHINO-IDEA OPTIC- ATMOSPHERA -OTTICA PREALPI- TRISOTTICA- 2M DECORI-
INTERCOLOR. La sig.ra rifiuta tutte le proposte e si limita a contestazione Pt_2 CP_2 disciplinare per CRISALIDE e SERVIZI DI PULIZIA 2D.
- Dicembre 2023: proposta per le ditte 2M DECORI. La sig.ra rifiuta la proposta per orario Pt_2 non consono con la gestione della sua vita privata.
- Gennaio 2024: proposta per la ditta e per la ditta RL NI. La sig.ra CP_1 sostiene colloqui con entrambe e dichiara di scegliere avanzando però la Pt_2 CP_1 pretesa di un II livello altrimenti non avrebbe accettato di partire Parte 5. Nel febbraio 2024, risultando ormai imminente la scadenza della procedura che sarebbe definitivamente cessata in data 2/3/2024, ha rappresentato alla Parte_4 CP_2 Parte signora l'opportunità di una proroga della procedura per avviare la quale secondo Pt_2 quanto previsto dall'art. 25 CCNL, sarebbe stato necessario attivare i “corsi di riqualificazione” che la signora avrebbe dovuto necessariamente frequentare e di fronte a tale richiesta la Pt_2 ricorrente ha affermato in modo categorico, che per motivi familiari non avrebbe in alcun modo frequentato alcun corso di riqualificazione, rifiutandosi quindi di procedere in tal senso.
- 4 - Tribunale di Treviso
6. Contestualmente a quanto sopra la signora ha manifestato la volontà di non proseguire Pt_2 nel rapporto con e ha chiesto espressamente di procedere alla risoluzione del rapporto CP_2 al fine di poter usufruire della Naspi;
di fronte a tale richiesta di ha Pt_4 Pt_4 CP_2
“spiegato” che le sue dimissioni avrebbero reso impossibile l'erogazione del trattamento Naspi, e che
l'unica soluzione sarebbe stata una risoluzione del rapporto conseguente al permanere della mancanza di occasioni di lavoro, e quindi con una causa riconducibile al “giustificato motivo oggettivo”.
7. A seguito delle precisazioni di cui sopra la ricorrente ha confermato di voler risolvere il rapporto in tal modo, e di ha sottoposto alla stessa il testo della risoluzione, Pt_4 Controparte_3 invitandola a verificare lo stesso a mezzo di proprio legale, dal quale la sig.ra aveva Pt_2 dichiarato di essere già assistita;
nei giorni successivi la signora è stata sollecitata più volte Pt_2 in merito alla conferma del testo della risoluzione ma essa ha sempre “tergiversato”.
8. Giunti ad oltre la metà di febbraio 2024, nell'imminenza della scadenza della procedura MOL, a fronte dell'ennesima richiesta da parte dell'esponente, la signora ha riferito che “andava Pt_2 bene così” e ha inviato direttamente a mezzo mail il testo della risoluzione firmato come da doc. 6 da rammostrare al teste.
9. Il giorno 4/3/2024 la sig.ra ha telefonato ad Pt_2 Parte_4 CP_2 sollecitando la documentazione di cessazione per attivare la Naspi, che la sig.ra , pur Pt_4 dovendo essere la cessazione del rapporto comunicata entro il 20/4/24 come da normativa applicabile, ha immediatamente predisposto e inviato il giorno stesso alla ricorrente a mezzo mail come da doc.
6.1 da rammostrare al teste. Par Si indicano a testi: , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, Tes_4 Testimone_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra ha adito questo Tribunale illustrando di essere stata assunta dalla Parte_3 filiale di Montebelluna – società svolgente attività di somministrazione di lavoro Controparte_4
- inizialmente mediante ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi senza soluzione di continuità dal 15.01.2016 al 06.07.2019, poi mediante contratto a tempo indeterminato stipulato in data 08.07.2019 e risolto in data 03.03.2024. Parte Ha evidenziato come il 13.07.2022, rientrata dalla maternità, sarebbe stata posta in (procedura in mancanza di occasioni di lavoro ex art. 25 CCNL Agenzie di somministrazione di lavoro, doc. 5) sino al 17.10.2022, per essere poi inviata in missione:
• presso la di BB (TV) sino al 30.04.2023; CP_5
• presso l'azienda Il LO s.r.l. di TE (BL) dal 09.05.2023 al 07.12.2023;
- 5 - Tribunale di Treviso
• presso l'utilizzatrice di TE (BL) dal 23.01.2024 al 10.02.2024, salvo Controparte_6 esserne immediatamente allontanata dopo che, chiamata a svolgere presso la stessa, il
23.1.'24, una prova lavorativa non regolarizzata, avrebbe manifestato “esplicite lamentele”.
Ha allegato e documentato:
• di aver ricevuto, il 20.02.2024, notifica della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, opposta con comunicazione pec del 18.03.2024.
• che il 13.09.2024, in sede di tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., la convenuta ha formulato una proposta di ricostituzione del rapporto di lavoro mediante una nuova assunzione;
• di aver comunicato alla resistente di non essere interessata ad una mera proposta di riassunzione.
Tanto premesso, ha eccepito l'illegittimità del licenziamento, evidenziando che il fatto oggettivo posto a fondamento del licenziamento è manifestamente insussistente, dal momento che nel periodo compreso tra il 17.10.2022 e 10.02.2025 la lavoratrice è stata occupata in diverse missioni, e che sommando i giorni in cui la ricorrente è stata effettivamente in disponibilità per mancanza di occasioni di lavoro si ottiene un totale di 173 gg1, inferiore, dunque, ai 180 gg (sei mesi) per cui è contrattualmente prevista la durata complessiva massima della procedura stessa. È peraltro contrattualmente stabilito che il periodo di sei mesi di procedura debba essere prorogato di ulteriori tre mesi qualora, nel corso della procedura, il lavoratore venga ricollocato in una o più missioni per un periodo complessivo superiore a dodici mesi e sino a ventiquattro mesi di calendario (e nel caso di specie, sommando i giorni in cui la ricorrente è stata ricollocata in missioni di lavoro successivamente all'apertura della procedura di MOL, si giunge a un totale di 419 gg).
Ha in ogni caso eccepito il carattere ritorsivo del licenziamento, poiché conseguenza dell'azione vertenziale promossa dalla ricorrente nei confronti della società convenuta e dell'ultima impresa a cui venne assegnata in missione2. Tribunale di Treviso
Ha concluso come in epigrafe indicato. ritualmente costituitasi, ha resistito alle pretese avversarie, illustrando che la Controparte_2 ricorrente, al rientro dalla maternità, avrebbe rappresentato la propria difficoltà a svolgere attività lavorative dopo le ore 16.00, per esigenze organizzative e di gestione della propria figlia: per tale ragione, appurata la sostanziale impossibilità di una collocazione presso aziende con una minima continuità e alle condizioni rappresentate, l'odierna resistente avrebbe avviato la procedura per MOL ex art. 25 del CCNL in data 11.08.2022.
La ricorrente sarebbe stata così collocata in missione presso l'azienda FI (dal 17.10.2022 al
30.04.2023) e presso Il LO (dal 09.05.2023 al 07.12.2023); nel mese di dicembre 2023 avrebbe rifiutato due opportunità di missione (una con orario 08.00 -12.00 e 14.00 -18.00 presso 2D di TI
OR & C. s.a.s. e l'altra con orario 07.00 - 12.00 e 13.30 -16.30 presso Crisalide s.r.l.), con la motivazione che “l'orario di lavoro deve terminare alle ore 16.00 per la gestione della figlia”.
La resistente - a fronte della congruità delle due proposte ex art. 50 CCNL, e della conseguente Parte sussistenza dell'obbligo della sig.ra di accettarle, trovandosi essa in - avrebbe Pt_2 formalizzato due rispettive contestazioni disciplinari, sia pure non seguite dall'applicazione di alcuna sanzione. Sempre nel dicembre 2023 la ricorrente avrebbe rifiutato un'ulteriore ipotesi di lavoro presso la società 2M DECORI, accettando invece la proposta relativa alla missione presso la società
per il periodo dal 21.01.2024 al 10.02.2024. CP_1
I referenti di avrebbero peraltro riferito, in corso di rapporto, non solo il rifiuto della sig.ra CP_1 di firmare, in modo inspiegabilmente polemico, la “scheda sulla sicurezza” allegata al Pt_2 contratto, ma anche il suo rapportarsi con i titolari in modo molto offensivo.
Ha esplicitamente contestato che “la ricorrente venne chiamata a svolgere presso una CP_1 prova lavorativa non regolarizzata nella antecedente data del 23.01.2024”, e che la stessa venne
“immediatamente allontanata”: la missione presso infatti avrebbe avuto inizio e si sarebbe CP_1 chiusa al termine espressamente previsto in contratto, cioè al 10.02.2024.
Ha concluso spiegando che nel febbraio 2024, risultando ormai imminente la scadenza della procedura
MOL prevista in data 02.03.2024, la sig.ra di avrebbe rappresentato Parte_4 CP_2 alla ricorrente l'opportunità di prorogare la procedura MOL attivando i corsi di riqualificazione che la sig.ra avrebbe dovuto necessariamente frequentare, ma la ricorrente si rifiutava di procedere Pt_2 in tal senso e, contestualmente, manifestava la volontà di non proseguire nel rapporto con
[...]
, chiedendo espressamente di procedere alla risoluzione del rapporto al fine di poter usufruire CP_2 della Naspi. Al che la signora le rappresentava che le sue dimissioni avrebbero Parte_4 reso impossibile l'erogazione del trattamento e che l'unica soluzione sarebbe stata una CP_7 risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo riconducibile al permanere della mancanza
➢ a fronte della “manifesta insussistenza di alcun fatto oggettivo o soggettivo che potesse legittimare il recesso (Cass. sent. n. 31527 del 3.12.2019; Cass. sent. n. 11352 del 29.4.2019; Cass. sent. n. 30429 del 23.11.2018)”.
- 7 - Tribunale di Treviso
di occasioni di lavoro. Al che, avendo la ricorrente confermato di voler risolvere il rapporto nel modo prospettatole, le veniva sottoposto il testo della risoluzione, con un invito a verificarlo a mezzo di proprio legale.
Il 27.02.2024, dopo l'ennesima richiesta da parte della resistente, essendo imminente la scadenza della procedura MOL, la sig.ra inviava via mail il testo della risoluzione firmato (doc. 63), e il Pt_2
04.03.2024 chiedeva la documentazione di cessazione per attivare la Naspi. 3
- 8 - Tribunale di Treviso
Tanto premesso, l'odierna resistente ha evidenziato che il presente giudizio, che ha ad oggetto l'impugnazione di un asserito licenziamento, riguarda in realtà un rapporto di lavoro si è risolto per esplicita ed unilaterale volontà della ricorrente: la resistente non ha mai avuto interesse alla risoluzione del rapporto di lavoro, e se avesse voluto procedere ad un licenziamento avrebbe potuto farlo senza ostacoli sia a fronte dei ripetutiti rifiuti della sig.ra rispetto alle missioni proposte, sia per il Pt_2 rifiuto della proposta formativa, che costituisce espresso motivo di licenziamento (art. 34 CCNL).
Ha precisato che la procedura MOL non rileva ai fini della validità del licenziamento: in primo luogo l'art. 25 CCNL esclude ogni connessione tra la procedura e la validità dell'eventuale licenziamento, precisando, al comma 17, che “nel caso in cui l'agenzia abbia licenziato per mancanza di occasione di lavoro senza il rispetto della procedura prevista nel presente articolo […], trasferisce dal conto azienda al fondo di solidarietà un importo pari al compenso previsto per l'intera procedura maggiorato di un mensilità”; in secondo luogo, la giurisprudenza ha chiarito che “l'avvio della procedura di cui all'art. 25 non può intendersi quale presupposto obbligatorio preliminare all'intimazione del licenziamento che ove mancante possa automaticamente ed irreversibilmente determinare l'illegittimità del licenziamento intimato” (Trib. Milano, 27/6/2016 n. 2408, Trib. Milano
24/7/2015 n. 22702).
Nel caso in esame, peraltro, l'estratto della Piattaforma FTWeb (doc. 1 di parte resistente) dimostrerebbe che la procedura MOL – al netto delle sospensioni per le missioni alle quali la signora
è stata effettivamente avviata – è durata 180 giorni (non 173, come sostenuto da controparte). Pt_2
Quanto alla ritorsione paventata dalla ricorrente, ha evidenziato come non sia dato comprendere (né la lavoratrice ha affermato o provato od offerto di provare) quali sarebbero le circostanze di fatto che avrebbero condotto all'asserita ritorsione: controparte fa riferimento esclusivamente alla “evidente finalità ritorsiva del licenziamento quale conseguenza dell'azione vertenziale promossa dalla ricorrente nei confronti dell'odierna convenuta e dell'impresa cui da ultimo venne assegnata in missione”, ma in realtà nessuna azione vertenziale si è mai verificata (al contrario, si è CP_2 limitata a prendere atto delle doglianze di in merito ai comportamenti della sig.ra . CP_1 Pt_2
Ha concluso elencando tutti i – pienamente sussistenti - presupposti per il licenziamento (Cass.
24/6/2024, n. 17270):
1) mancanza di occasione di lavoro: nel caso in esame, tale mancanza non è stata conseguenza dell'oggettiva inesistenza di possibilità lavorative, bensì dell'impossibilità di applicare la ricorrente a lavori compatibili con gli orari dalla stessa ritenuti possibili;
2) rifiuto di avvio dei corsi di riqualificazione previsti dal CCNL: tali corsi (la partecipazione ai quali avrebbe determinato la proroga del periodo di MOL) sono stati espressamente proposti alla ricorrente, la quale si è rifiutata di svolgerli sempre per le proprie difficoltà di gestione della figlia.
- 9 - Tribunale di Treviso
Ha ricordato che l'art. 25, comma 12, CCNL prevede espressamente che “la mancata disponibilità o assenza del lavoratore verso ogni singola attività proposta dall'agenzia qualora non giustificate costituisce inadempimento contrattuale”, e che l'art. 34 CCNL prevede che il rifiuto della proposta formativa costituisce motivo di risoluzione del rapporto.
Ha sottolineato la mancata contestazione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo: a parte l'asserzione per cui la procedura MOL non si sarebbe formalmente chiusa e per cui il licenziamento sarebbe ritorsivo, non risulta contestata l'esistenza del giustificato motivo oggettivo.
Ha concluso come in epigrafe indicato.
* Parte Il documento supra copia-incollato alla nota 3 appare formalmente quale licenziamento per che pone fine alla procedura MOL per mancanza di occasioni di lavoro. Senonché è la resistente stessa ad affermare che non sarebbe vero quello che è scritto, ossia che si sarebbe confezionato un Parte licenziamento per per far ottenere la ll'odierna ricorrente. CP_7
La deduzione di parte resistente (accordo delle parti di procedere ad un formale licenziamento, quale in realtà richiesto dal lavoratore dimissionario al solo fine di fruire dei benefici previdenziali), per quanto imprecisa, riconduce alla fattispecie della simulazione relativa.
In caso di simulazione relativa, la legge prevede che il contratto dissimulato produce effetto tra le parti, purché ne ricorrano i requisiti di forma e di sostanza;
nel caso de quo, dunque, occorre verificare se il licenziamento dissimuli le dimissioni del prestatore di lavoro e se queste siano le uniche produttive di effetti tra le parti.
L'onere della prova della simulazione è a carico della parte che la invoca e deve essere fornita nei limiti di cui all'art. 1417 cc., ma nel caso di specie la prova documentale non è stata fornita dalla resistente e, senza voler entrare nel merito della questione dell'ammissibilità della prova testimoniale della simulazione, assolutamente nulla sul punto è emerso dall'istruttoria.
Respinta, di conseguenza, la difesa de qua, resta da esaminare la doglianza di parte ricorrente di ritorsività del licenziamento e, in secundis, di sua illegittimità per insussistenza di giustificato motivo oggettivo.
La tesi della ritorsività non è suffragata da un impianto assertivo idoneo a sostenerla, non essendo mai stati circostanziati gli “svariati motivi di tensione” che, durante l'impiego della ricorrente presso l'utilizzatrice di TE (BL), sarebbero sorti “sia tra la RR e l'odierna Controparte_6
Resistente, che tra la lavoratrice e l'impresa utilizzatrice”. Né mai risulta chiarito, nell'atto introduttivo del giudizio, chi e con quali modalità allontanò la ricorrente “immediatamente” da
(dunque – viene da osservare - ben prima che potessero sorgere gli svariati motivi di CP_1 tensione sopra citati) allorché, a fronte dell'invito a svolgere la prova lavorativa non regolarizzata nella antecedente data del 23.1.2024, ella avrebbe al riguardo mosso “esplicite” (ma non meglio perimetrate e specificate) “lamentele”.
- 10 - Tribunale di Treviso
Quanto all'eccepita illegittimità del licenziamento per assenza di giustificato motivo oggettivo, è la stessa resistente che nella memoria di costituzione afferma, a pag. 6, di non aver “mai avuto alcun interesse alla risoluzione del rapporto”, dimostrando così l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo. Altra prova di detta insussistenza va individuata nel fatto che l'odierna resistente ha
“immediatamente offerto la ricostituzione del rapporto di lavoro, non avendo mai avuto interesse alla sua risoluzione (cfr. doc. 9 di controparte)” (pag. 16 della memoria di costituzione): l'offerta di immediata ricostituzione del rapporto dimostra che le possibilità di proseguirlo sussistevano tutte.
L'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 prevede che, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, da determinarsi secondo i criteri dettati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 194 del 2018, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, come rideterminata dalla novella di cui al decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96).
Alla luce dell'anzianità del rapporto di lavoro e delle dimensioni della resistente, il rapporto di lavoro deve essere dichiarato estinto in data 3.3.'24, mentre la resistente deve essere condannata al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara estinto il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la resistente in data 3.3.'24;
2. Condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. Condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 8.000,00=, oltre rimb. forf. IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Treviso, 28.5.'25
Il Giudice Del Lavoro
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 11 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 95 giorni decorrenti dal 13.07.2022 al 16.10.2022; 7 giorni decorrenti dal 01.05.2023 al 08.05.2023; 51 giorni decorrenti dal 08.12.2023 al 28.01.2024; 20 giorni decorrenti dal 11.02.2024 al 02.03.2024. 2 Le circostanze poste a fondamento della ritorsione sono state così testualmente descritte:
➢ dal 23 gennaio al 10 febbraio 2024 la RR fu impiegata presso l'utilizzatrice di Controparte_6 TE (BL) (…);
➢ in tale ultima missione svolta presso l'azienda “vennero tuttavia a crearsi svariati motivi Controparte_6 di tensione, sia tra la RR e l'odierna Resistente, che tra la lavoratrice e l'impresa utilizzatrice.
In particolare, nonostante la missione si sarebbe dovuta espletare dal giorno 29 gennaio 2024, la RR venne chiamata a svolgere presso una prova lavorativa non regolarizzata nella CP_1 antecedente data del 23.1.2024. Le esplicite lamentele espresse al riguardo dalla lavoratrice fecero sì che la stessa venne immediatamente allontanata da e quindi licenziata in tronco dall'odierna CP_1 Resistente”. Nel caso di specie, la prova della ritorsione risulterebbe “ampiamente fornita”:
➢ a fronte della “collocazione temporale dei fatti (consegna della lettera di licenziamento immediatamente dopo l'allontanamento della dipendente dall'impresa utilizzatrice ”; CP_1
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