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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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- 1. Come Si Cancella Una Fideiussione Bancaria?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 13 luglio 2025
Hai firmato una fideiussione bancaria e ora ti stai chiedendo come si può cancellare, in quali casi è possibile farlo e se serve il consenso della banca o del debitore principale? Ti senti ancora vincolato da una garanzia che non ti riguarda più? La fideiussione bancaria è una garanzia molto usata dalle banche e può durare anni, anche dopo l'estinzione del finanziamento. Ma in certi casi può essere revocata, annullata o dichiarata nulla. La chiave è capire il tipo di fideiussione, i tempi e le clausole contrattuali. Quando si può cancellare una fideiussione bancaria? – Quando il debito garantito è stato interamente estinto (prestito, mutuo, linea di credito, leasing) – Quando si tratta …
Leggi di più… - 2. Fideiussioni omnibus ante 2005: limiti del provvedimento BankitaliaValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 25 marzo 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 662/2023 R.G. vertente
TRA
(già “ Parte_1 Parte_2
), con sede in Napoli (NA), Via Santa Brigida n. 39, codice fiscale
[...]
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli società che P.IVA_1 agisce nel presente atto per il tramite e per conto del patrimonio destinato denominato " ", costituito ai sensi del d.m. n. 221 del 22 febbraio 2018 CP_1 in attuazione dell'articolo 5, comma 5, d.l. 25 giugno 2017, n. 99, convertito in legge
31 luglio 2017, n. 121, e per essa (già , con Controparte_2 Controparte_3 sede in Roma, Via Adolfo Ravà, n. 75, in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale e partita iva , rappresentata dal proprio P.IVA_2 procuratore speciale, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Silvia CP_4
Ceroni, con domicilio eletto presso il difensore, in , Via Cengio n. 15, CP_1 appellante
E
, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._1
Stefano Benzi, con domicilio eletto presso il difensore, in Castelfranco Veneto, Via
Bastia Vecchia n. 2/b, appellato
E
1 , codice fiscale rappresentato e difeso in CP_5 C.F._2 primo grado dall'avv. Sabrina Breda, appellato non costituito nonché nei confronti di l.c.a. e Controparte_6 Controparte_7
alle quali l'atto d'appello è stato notificato ai soli fini dell'integrazione del
[...] contraddittorio ex artt. 331, 332 c.p.c.; avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1615/2022 del Tribunale di
Vicenza, emessa a definizione del procedimento n. 6515/2013 R.G. Tribunale
Vicenza, pubblicata in data 27.9.2022, non notificata;
causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante [ : Parte_1
“➢ CAUSA CIVILE N. 2157/2014 R.G. – . Nel merito: - respingersi Parte_3
l'opposizione e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di fatto e di diritto esposti nella narrativa del presente atto;
- accertare che la società in persona del legale rappresentante pro Parte_4 tempore, con sede legale in 36040 Sarego (VI), via Piave n. 17 1, P.IVA
, nonché i signori , nato a [...] l'[...], P.IVA_3 Parte_5 residente in [...], c.f. , CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Dante Alighieri n. 5/D, c.f. , nato a [...] il CodiceFiscale_4 Parte_3
19.09.1943, residente in [...], c.f.
[...]
, questi ultimi sino al limite garantito di Euro 400.000,00 C.F._5
(quattrocentomila/00), in via solidale tra loro, sono debitori nei confronti di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 della somma di Euro 166.953,44, oltre agli interessi e alle spese come ingiunti, e per
l'effetto condannare la società in persona del legale Parte_4 rappresentante pro tempore, con sede legale in 36040 Sarego (VI), via Piave n. 17
1, P.IVA , nonché il signor , nato a [...] il P.IVA_3 CP_5
15.06.1946, residente in [...], c.f.
[...]
quest'ultimo sino al limite garantito di Euro 400.000,00 C.F._4
(quattrocentomila/00), in via solidale tra loro, al pagamento a favore di Parte_1
(cessionaria del credito della somma di Euro 166.953,44, oltre agli interessi e CP_9 alle spese come ingiunti;
- rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate, in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano
2 infondate e non provate;
in ogni caso - Spese di lite integralmente rifuse, oltre accessori di legge. ➢ CAUSA CIVILE N. 2185/14 R.G. – – Parte_6
in via preliminare di rito - respingersi l'istanza di accertamento della CP_5 litispendenza e di conseguente cancellazione della causa dal ruolo per i motivi di cui in narrativa;
- per gli stessi motivi respingersi l'istanza di accertamento della continenza della presente causa con la causa n. 6515/13 R.G. pendente avanti il
Tribunale di Vicenza;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse rilevata la continenza di cause, dichiarare la competenza del Giudice successivamente adito, a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo instaurata innanzi al medesimo;
nel merito - respingersi l'opposizione e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di fatto e di diritto esposti nella narrativa del presente atto;
- accertare che la società in persona del Parte_4 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 36040 Sarego (VI), via Piave
n. 17 1, P.IVA , nonché i signori , nato a [...] P.IVA_3 Parte_5
l'11.11.1928, residente in [...], c.f.
[...]
, , nato a [...] il [...], residente in 36040 C.F._3 CP_5
Sarego (VI) Via Dante Alighieri n. 5/D, c.f. , , nato CodiceFiscale_4 Parte_3
a Cles (TN) il 19.09.1943, residente in [...],
c.f. , questi ultimi sino al limite garantito di Euro 400.000,00 CodiceFiscale_5
(quattrocentomila/00), in via solidale tra loro, sono debitori nei confronti di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 della somma di Euro 166.953,44, oltre agli interessi e alle spese come ingiunti, e per
l'effetto condannare la società in persona del legale Parte_4 rappresentante pro tempore, con sede legale in 36040 Sarego (VI), via Piave n. 17
1, P.IVA , nonché il signor , nato a [...] il P.IVA_3 CP_5
15.06.1946, residente in [...], c.f.
[...]
quest'ultimo sino al limite garantito di Euro 400.000,00 C.F._4
(quattrocentomila/00), in via solidale tra loro, al pagamento a favore di Parte_1
(cessionaria del credito della somma di Euro 166.953,44, oltre agli interessi e CP_9 alle spese come ingiunti;
- rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate, in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate e non provate;
in ogni caso - spese di lite integralmente rifuse, oltre accessori di legge. ➢ CAUSA CIVILE N. 6515/2013 R.G. in via preliminare - accertare
e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 163, III comma, n. 4) e 164, IV comma, c.p.c. quantomeno con
3 riferimento alla domanda di liberazione dei fideiussori, per le ragioni sopra esposte e quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, V comma c.p.c., assegnarsi a parte attrice un termine per integrare la domanda che allo stato risulta nulla per vizio afferente all'editio actionis. Nel merito in via preliminare - accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito riscosso in dipendenza dei rapporti bancari in contestazione per il periodo antecedente il 25.09.2003, essendo l'atto di citazione stato notificato in data 25.09.2013. Nel merito in via principale - previo accertamento della carenza di legittimazione passiva di e di Controparte_7 improcedibilità di ogni domanda nei confronti di in LCA, rigettarsi tutte le CP_9 domande ex adverso formulate, in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.02.2015 di in bonis qui integralmente richiamata e di tutti i successivi atti depositati dalla CP_9 predetta convenuta e/o da risultano infondate e non provate. Spese e Parte_1 compensi professionali integralmente rifuse. In via riconvenzionale - accertato e dichiarato che la società è debitrice di (cessionaria Parte_6 Parte_1 di in LCA) della somma di euro 70.969,05 - quale Controparte_6 saldo debitorio del conto corrente per cui è causa nonché del conto anticipi fatture anch'esso dedotto in giudizio perché sul primo confluente - oltre ad interessi successivi maturati e maturandi dalla debenza al saldo effettivo;
- accertato e dichiarato che , e si sono costituiti garanti di Parte_7 CP_5 Parte_3 tutte le obbligazioni assunte dalla Società medesima nei confronti della
[...]
sino all'importo massimo garantito pari ad euro Controparte_6
180.759,90 con atto di fideiussione avente data certa 16.12.1993; - per gli effetti, condannare i soci della società cancellata ( , , Parte_6 Parte_3 CP_5
e ) proporzionalmente alle rispettive quote e nei limiti di Persona_1 Persona_2 quanto percepito all'esito della liquidazione sociale, nonché in solido con essi e tra loro, gli eredi del defunto (i signori , Parte_7 Persona_1 Persona_2
e ), nonché e a versare ad Persona_3 Persona_4 CP_5 Parte_3 [...] la complessiva somma di euro 70.969,05 oltre ad interessi come sopra Pt_1 individuati, contenendo la condanna in capo a al debito accertato come Parte_3 sussistente alla data del recesso dalla fideiussione avvenuto il 19.07.2013. In via subordinata - respingersi le domande avversarie anche per difetto di legittimazione passiva di quale mera cessionaria del credito, e in ogni caso, nelle Parte_1 denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accertati gli addebiti illegittimi lamentati da parte attrice, si chiede che gli stessi vengano compensati con il maggior
4 credito vantato da nei confronti della società e quindi Parte_1 Parte_6 dei suoi garanti e aventi causa. In ogni caso con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”; conclusioni di parte appellata [ ]: Parte_3
“Ogni contraria istanza ed eccezione respinta. Nel merito: rigettarsi per tutte le causali dedotte l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 1615/2022 del Tribunale di Vicenza emessa nella causa R.G. 6515/2013, pubblicata il 27.9.2022. Spese e competenze di lite interamente rifuse con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 24.9.2013 la società (già Parte_6
titolare dei Parte_8 rapporti bancari di riferimento, e segnatamente: i) del contratto di finanziamento chirografario n. 030/4802947; ii) del contratto di conto corrente n. 019570005896;
iii) del contratto di conto anticipo fatture n. 964802), nonché e Parte_7 CP_5
(garanti, unitamente a , dei predetti rapporti sulla base dei seguenti
[...] Parte_3 atti di fideiussione: a) garanzia omnibus rilasciata in data 16.12.1993 per l'importo massimo di 350.000.000 di lire it.; b) garanzia specifica rilasciata in data 21.1.2011 con riguardo al finanziamento chirografario), citavano in giudizio avanti al Tribunale di Vicenza la , deducendo l'invalidità sotto più profili dei Controparte_8 predetti contratti e chiedendo, quindi, l'accertamento delle allegate nullità e la ripetizione delle somme in tesi indebitamente pagate a titolo di interessi usurari, di commissioni di massimo scoperto e di interessi composti, per un ammontare di €
60.691,80, oltre alla liberazione dei fideiussori dalle prestate garanzie.
2. si costituiva ritualmente in causa eccependo: a) in via preliminare, CP_10 la nullità dell'atto di citazione e, b) nel merito: - sollevando l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito per il periodo anteriore al 25.9.2003; - chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice e dei garanti al pagamento della somma di € 70.969,05 (oltre interessi), corrispondente al saldo creditorio del conto corrente e del conto anticipo fatture dedotti in giudizio;
- chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo garante, , Parte_3 quale soggetto coobbligato verso la Banca in forza della fideiussione omnibus dallo
5 stesso sottoscritta in data 16.12.1993, autorizzazione che veniva di seguito concessa dall'istruttore.
3. Nelle more, depositava ricorso ex art. 633 c.p.c. nei confronti della CP_10 debitrice principale ( e dei fideiussori ( , Parte_6 Parte_7 CP_5
e ) chiedendo al Tribunale di Vicenza di ingiungere ai resistenti, in
[...] Parte_3 via tra loro solidale, il pagamento della somma di € 166.953,44, corrispondente all'esposizione debitoria del rapporto di mutuo chirografario n. 030/480294. Il ricorso monitorio veniva accolto con decreto n. 4021/2013, emesso provvisoriamente esecutivo per l'importo richiesto di € 166.953,44, che veniva separatamente opposto con tre diversi atti di opposizione, che incardinavano tre distinti giudizi, e segnatamente: il primo, rubricato R.G. n. 2157/2014, promosso da;
il Parte_3 secondo, rubricato R.G. n. 2185/2014, promosso dalla debitrice principale,
[...]
e dal garante;
il terzo, rubricato R.G. n. 2267/2014, Parte_6 CP_5 promosso dalla Parte_6
4. si costituiva ritualmente nel giudizio principale chiedendo a propria Parte_3 volta di essere autorizzato alla chiamata in causa della società Parte_6
(cessionaria dell'intera azienda e la riunione al giudizio n. 6515/2013 Parte_6 di quelli rubricati ai nn. 2157/14 e 2267/2014 R.G. (di opposizione al decreto ingiuntivo). Nel merito chiedeva, tra l'altro, l'accertamento dell'estinzione/invalidità della fideiussione del 16.12.1993.
5. All'udienza del 10.5.2016 la difesa di parte attrice depositava il certificato di morte di (attore nella causa RG n. 6515/13), rilasciato dal Comune Parte_7 di Sarego in data 16.5.2016, nonchè la visura camerale da cui risultava l'avvenuta cancellazione della Società dal Registro delle Imprese. Parte_6
6. Il giudice, dato atto, dichiarava l'interruzione del processo, che veniva riassunto da . CP_5
7. All'udienza del 26.1.2017, fissata per la prosecuzione del processo, l'istruttore riuniva la causa n. 2157/14 R.G. (alla quale era già stato riunito il procedimento n.
2185/14 R.G.) al procedimento rubricato n. 6515/13 R.G., autorizzando il terzo chiamato, , alla chiamata in causa della debitrice principale, Parte_3 Parte_6
ed altresì la parte interessata ad attivare la procedura di mediazione
[...] Con obbligatoria in relazione alla domanda riconvenzionale svolta da nei confronti della terza chiamata.
8. In data 13.7.2017 il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 62/2017 dichiarava il Fallimento della società Parte_6
6 9. All'udienza del 19.9.2017 l'istruttore, preso atto dell'intervenuta sottoposizione della alla procedura di liquidazione coatta Controparte_6 amministrativa e dell'intervenuto fallimento della società Parte_6 dichiarava l'interruzione del processo.
10. La causa veniva quindi riassunta da con atto del 25.10.2017. CP_5
11. Nel giudizio riassunto si costituivano: in data 28.3.2018, e in data Parte_3
16.4.2018, la , Controparte_11
e la – ora Controparte_7 Controparte_12
. Pt_1
12. Istruita a mezzo di C.T.U. contabile, il Tribunale, ha definito il processo così statuendo: “1) dichiara l'improcedibilità delle domande originariamente proposte dagli attori nei confronti della (già s.c.p.a.), cui è Controparte_6 subentrata successivamente la Controparte_11
; 2) accertato e dichiarato il difetto di titolarità in capo ad
[...] [...] dei rapporti sostanziali controversi, rigetta tutte le domande svolte Controparte_7 dalle parti attrici e nei suoi confronti;
3) accerta e dichiara la CP_5 Parte_3 titolarità del credito azionato con l'opposto decreto ingiuntivo e degli altri crediti derivanti dai rapporti sostanziali controversi in capo ad nonchè la nullità Parte_1 parziale ex art. 1419 c.c. delle fideiussioni dagli opponenti e CP_5 Parte_3 sottoscritte in data 16.12.1993 (fideiussione omnibus) e in data 21.01.2011
(fideiussione specifica); 4) rigetta l'opposizione proposta autonomamente da CP_5
e avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
[...] Parte_3
4021/2013 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 11/24.12.2013 ai loro danni ed in favore della Soc. Coop. per azioni, cui è subentrata la Controparte_8 cessionaria decreto ingiuntivo che conferma;
5) rigetta la domanda Parte_1 riconvenzionale proposta da quale cessionaria di Parte_1 Controparte_6 in L.C.A., nei confronti degli attori opponenti e
[...] CP_5 Pt_3
, quali fideiussori, nonché di , , e
[...] Parte_3 CP_5 Persona_1 [...]
, nella qualità di soci della cancellata e degli eredi del Per_2 Parte_6 defunto , signori , e Parte_7 Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
; 6) rigetta ogni altra domanda proposta in causa dalle parti;
7) condanna gli Per_4 attori opponenti e , in via tra di loro solidale, a rifondere ad CP_5 Parte_3 le spese e competenze di lite nella misura della metà, che liquida, per Parte_1
l'intero, in complessivi € 13.430,00 per prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, dichiarando tra le stesse parti
7 la compensazione della restante metà di dette spese e competenze e ponendo definitivamente a carico delle parti le spese di C.T.U., come già liquidate in atti”. Nello specifico, per quanto qui ancora interessa, ha ritenuto: a) che a seguito della messa Con in liquidazione coatta amministrativa di la titolare dei crediti azionati in causa fosse b) che le fideiussioni di riferimento (omnibus e specifica) dedotte Parte_1 in causa a fondamento della pretesa creditoria azionata nei confronti dei garanti fossero parzialmente nulle per violazione della disciplina antitrust;
c) che la pretesa creditoria relativa al mutuo chirografario n. 030/4802947 fosse stata tempestivamente azionata dalla banca nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
e che l'ammontare esigibile del credito alla data del passaggio a sofferenza
(25.10.2013) fosse quello richiesto di € 166.953,44; d) che, invece, in relazione alla pretesa relativa ai saldi debitori derivanti dai citati contratti di conto corrente e di conto anticipi fatture la banca fosse decaduta dalle garanzie fideiussorie prestate dai signori e e che pertanto, questi, fossero liberi dal vincolo CP_5 Parte_3 derivante dalle fideiussioni (omnibus) sottoscritte in data 16.12.1993.
13. Ha proposto appello contestando la sentenza nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto la nullità (parziale) delle fideiussioni azionate in causa da (e ora CP_10 da ), assumendo trattarsi, nell'un caso (quella relativa al contratto di Pt_1 finanziamento) di una fideiussione specifica, alla quale non troverebbe comunque applicazione la disciplina antitrust di cui alla L. n. 287/1990, e nell'altro (quella omnibus del 1993) di una fideiussione alla quale non può trovare applicazione la
“facilitazione probatoria” di cui al provvedimento n. 55 reso dalla Banca d'Italia nel
2005 con riguardo al modello uniforme ABI 2003 e alle fideiussioni stipulate nel periodo oggetto di indagine, trattandosi, appunto, di una garanzia stipulata un decennio prima, donde la carenza di prova della illegittimità della deroga convenzionale alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c., da ritenersi comunque rispettata, avendo la banca inviato, il 10/16.10.2013, sia alla società debitrice, che ai garanti, specifica intimazione scritta a provvedere al saldo di tutte le spettanze dell'istituto relative ai rapporti bancari di riferimento, sia di finanziamento, che di conto corrente e conto anticipi.
14. Si è costituito nel secondo grado il solo contestando la fondatezza Parte_3 delle ragioni dell'impugnazione, evidenziando nuovamente che la banca, con riferimento al credito relativo al saldo negativo del c/c, aveva agito in sede giudiziale nei confronti della società e dei garanti solo il 27.2.2015, all'atto del deposito della comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, con la
8 quale aveva chiesto il pagamento della somma complessiva di € 70.969,05, e quindi tardivamente. Per l'effetto, sarebbe dovuto il pagamento del solo saldo debitorio di €
166.953,44 del finanziamento chirografario n. 030/4802947, garantito dalla fideiussione specifica rilasciata il 21.1.2011.
15. Fissata l'udienza di rimessione della causa al Collegio per la data del 16.1.2025; precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi dalle parti costituite, la causa è stata rimessa al Collegio e quindi decisa nei termini di seguito esposti, assorbita ogni diversa questione.
II
Ragioni della decisione.
16. impugna la sentenza con (esclusivo) riferimento alle statuizioni di Parte_1 cui ai capi 3) e 5), e quindi nella parte in cui ha ritenuto parzialmente nulle le fideiussioni di riferimento (omnibus 1993 e specifica 2011) per violazione della disciplina antitrust, in quanto contenenti clausole da ritenersi nulle in quanto espressive di un'intesa vietata siccome restrittiva della concorrenza, e ha quindi respinto la domanda riconvenzionale formulata dalla banca con riferimento al saldo debitorio del contratto di conto corrente n. 019570005896 e del contratto conto anticipi fatture n. 964802 siccome tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 1957 c.c., invalidamente derogato. Assume che difetterebbe la prova Pt_1 dell'esistenza di un'intesa illecita tra imprese bancarie determinante l'invalidità, anche se solo parziale, delle fideiussioni di riferimento, siccome sottoscritte a distanza di anni dal periodo di riferimento preso in esame dalla Banca d'Italia nell'indagine che ha condotto all'adozione del provvedimento n. 55/2005. Quanto in particolare alla fideiussione del 2011, questa sarebbe una fideiussione specifica, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus. L'eccezione di tardiva attivazione della fideiussione – costituente un'eccezione in senso stretto, e come tale da sollevare nella prima risposta utile – non sarebbe poi stata tempestivamente formulata da nessuno dei garanti. In ogni caso la banca avrebbe agito tempestivamente a mezzo di richiesta/diffida stragiudiziale, da ritenersi sufficiente alla salvezza del termine semestrale, trattandosi di fideiussione a prima richiesta.
17. Le censure così riassunte sono fondate nei limiti e con gli effetti che di seguito si espongono.
9 18. Con riguardo alla fideiussione omnibus del 16.12.1993 (ma analogo ragionamento, come si dirà, è stato fatto anche con riguardo alla fideiussione specifica del 2011), il giudice ne ha rilevato, e quindi ritenuto, la nullità parziale per violazione della disciplina antitrust di cui alla L. 287/1990 per la sola ragione che la stessa conterrebbe clausole sovrapponibili a quelle (n. 2, 6 e 8 del modello ABI 2003) ritenute nulle dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, costituente prova privilegiata (nella specie non smentita) dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra banche concretizzatasi nella predisposizione di un modulo unitario di cui la garanzia di cui si tratta costituirebbe integrazione, non rilevando la sua anteriorità rispetto al provvedimento di Banktalia e alla predisposizione del modulo ABI, posto che anche in epoca precedente era dato riscontrare atti di fideiussione presentanti analoghe caratteristiche (cfr. sentenza, pag. 45/48: “(omissis) risulta comprovato in atti che le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenute nelle citate lettere fideiussorie oggetto di controversia siano sostanzialmente del tutto sovrapponibili a quelle indicate (agli artt. 2, 6 e 8) nel provvedimento n. 55 del 02.05.2005, in relazione alle quali la Banca d'Italia ha dichiarato che lo schema ABI fosse contrario alla normativa antitrust. In particolare, la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza addossano al fideiussore le conseguenze negative derivanti: a) dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca connesse all'onere di agire in giudizio nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione previsto dall'art. 1957 c.c.); b) dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (venendo così meno il carattere accessorio tipico dell'obbligazione fideiussoria). Tanto premesso, deve sottolinearsi, sin d'ora, che questo Giudicante presta adesione alla ricostruzione giurisprudenziale secondo cui, qualora la fideiussione sia effettivamente stipulata secondo lo schema ABI del 2003, debbano considerarsi nulle le clausole corrispondenti agli articoli 2, 6 e 8, come censurate nel provvedimento 55 del 2005 della Banca d'Italia, dovendosi riconoscere valenza presuntiva della sussistenza della condotta anticoncorrenziale “a monte” al provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, come evidenziato da Cass. Sez. Un. n. 41994 del 30.12.2021 e Cass. 13846/2019 (la Suprema Corte si esprime in termini di “elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale”), con riguardo all'accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'articolo 2 della legge n.287 del 1990, ed in specie alle clausole relative a contratti di fideiussione delle banche. La considerazione, poi, che le fideiussioni di cui
10 trattasi siano stilate su moduli precompilati “standard”, predisposti unilateralmente dalla Banca convenuta e da quest'ultima, all'evidenza, usualmente utilizzati nelle fideiussioni omnibus ed in quelle specifiche vale a dimostrare il carattere di
“uniformità” di applicazione dello schema ABI 2003 da parte della Banca convenuta, che trae conferma, sia pure indirettamente, anche dalla mancata prova contraria, che, per il principio di vicinanza, spetta alla Banca. Quest'ultima, infatti, avrebbe potuto agevolmente dimostrare in via documentale che all'epoca della sottoscrizione delle menzionate fideiussioni da parte dei signori e , essa utilizzasse CP_5 Pt_3
a garanzia dei crediti concessi o comunque delle esposizioni debitorie di conto correnti
e/o conto anticipi fideiussioni contenenti varie e differenti clausole, difformi da quelle contestate. Le clausole, di cui agli artt. 2, 6 e 8 delle stipulate fideiussioni sostanzialmente corrispondono, invece, a quelle di cui allo schema ABI del 2003, censurate dalla Banca d'Italia. In tal senso depongono vari elementi, in particolare, la sostanziale identità fra le clausole riportate nelle lettere di fideiussione per cui è controversia (datate rispettivamente 16.12.1993 e 21.01.2011) e quelle ritenute illegittime dalla Banca d'Italia; la constatazione (desumibile dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005) che ben prima dell'ottobre del 2002 si era consolidata una diffusa prassi consistente nella sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema predisposto dall'ABI; il parere espresso dall'Autorità
Garante della concorrenza e del mercato, secondo cui l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non poteva essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica. Tale orientamento, del resto, ha trovato riscontro anche in sede di legittimità, avendo il Supremo Collegio, con la recente sentenza n. 25273/2020, statuito che “in riferimento ai contratti “a valle” dell'intesa si è ritenuto che
l'accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287/1990, art. 2, con stipulazione di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie relative alle norme bancarie uniformi
ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative), comprenda anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità indipendente, preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato, a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della
11 concorrenza”. Ciò posto, considerata l'applicabilità del provvedimento della Banca
d'Italia del 2005 anche alle fideiussioni come quella omnibus oggetto del presente giudizio perfezionate in epoca antecedente all'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Istituto Centrale, risulta infondata la contestazione della parte convenuta
(relativa alla fideiussione del 1993) secondo la quale non potrebbe essere dichiarata la nullità della fideiussione di cui trattasi per violazione della normativa antitrust, essendo stata prestata la stessa nel 1993. Ne consegue, quindi, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 287/1990, che dette clausole debbano essere considerate nulle e prive di effetti, per violazione di norme imperative, ex art. 1419
c.c. (per l'applicabilità dell'art. 1419 c.c., Cass. 24044/2019)”).
18.1 La valutazione non è condivisibile, trattandosi di una fideiussione sottoscritta nel 1993 (quindi dieci anni prima della predisposizione del modello ABI esaminato dalla Banca d'Italia nel quale si sarebbe concretizzata l'intesa anticoncorrenziale illecita), e non essendo stata, né allegata, né comunque provata, l'esistenza di un'analoga intesa restrittiva della concorrenza già nel 1993, sicché sarebbe possibile trasporre al caso in esame i rilievi e le conclusioni raggiunti dalla Banca d'Italia oltre
11 anni dopo esaminando fideiussioni predisposte negli anni immediatamente precedenti, e segnatamente nel 2002/2003.
18.2 Come è noto, le clausole del modello ABI 2003 che la Banca d'Italia ha ritenuto espressione di un'intesa anticoncorrenziale sono quelle contenute nei relativi articoli 2, 6, 8, e cioè, rispettivamente, la cd. “clausola di reviviscenza”, a mezzo della quale il fideiussore si impegna a tenere indenne la banca dall'esborso di somme che questa, dopo l'incasso delle stesse, dovesse restituire al debitore principale a seguito di annullamento, revoca o inefficacia dei pagamenti stessi;
la clausola sulla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e al beneficio di escussione;
la cd.
“clausola di sopravvivenza”, secondo la quale la fideiussione garantisce l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate al debitore principale anche se la relativa obbligazione dovesse essere annullata.
Tali norme, secondo la Banca d'Italia, hanno avuto un effetto ingiustamente restrittivo della concorrenza ostacolando la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, ma tutto ciò solo nella misura in cui sono state oggetto di una diffusione generalizzata da parte delle banche, anche prima della relativa formalizzazione nel modello ABI, che ha comportato l'imposizione ai clienti finali di condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale tali da impedire un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
12 Come è noto, la sanzione della “nullità ad ogni effetto” di un'intesa anticoncorrenziale
“a monte”, stabilita dall'art. 2 comma 3 L 287/90, comporta secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, la nullità “parziale” delle fideiussioni “a valle” stipulate dai clienti finali, ritenute concreta attuazione dell'intesa vietata, e, cioè, la nullità delle sole clausole riproduttive di quelle dello schema ABI, salva la prova che dalle disposizioni del contratto o dalla volontà delle parti si desuma che queste ultime non lo avrebbero stipulato senza la loro presenza, nel qual caso l'invalidità avrebbe dovuto riguardare l'intero negozio giuridico.
Tuttavia, è necessario rilevare che le citate clausole non sono, in sé, contrarie ad alcuna norma imperativa e, pertanto, all'infuori di eventuali legami con un'intesa illecita “a monte” esistente tra le banche, ben potrebbero essere oggetto di un valido accordo tra le parti ed essere, quindi, inserite in singoli atti fideiussori senza determinare violazioni di legge;
si pensi, ad esempio, alla deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., pattuizione che è certamente da considerarsi legittima, essendo detto articolo espressione di una norma da sempre considerata, appunto, “derogabile”.
Anche la S.C. nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 riconosce la circostanza per cui tali clausole sarebbero affette da nullità unicamente in quanto, essendo contenute in un alto numero di fideiussioni fatte stipulare dalle banche ai propri clienti, dovrebbero considerarsi come una concreta “attuazione” dell'intesa vietata dalla normativa antitrust: si veda, al riguardo, tra gli altri paragrafi, il punto
2.10.2.1 della motivazione che afferma: “Si osserva, al riguardo, che le deroghe all'archetipo codicistico sarebbero state lecite, se le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori. In tal modo, la vista connotazione del mercato come mercato libero, non solo per chi svolge l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, verrebbe ad essere alterata significativamente. E' intuitivo, infatti, che proprio la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, con l'inserimento di clausole pregiudizievoli per il fideiussore, determina un abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili, erodendo la libera scelta del clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
In merito alla questione della prova della sussistenza di una intesa illecita “a monte”, la giurisprudenza di legittimità sin dai primi arresti, emessi, peraltro, con riferimento al settore assicurativo (cfr. Cass. 28.5.2014, n. 11904), ha riconosciuto una valenza
13 di “prova privilegiata” ai provvedimenti dell'Autorità amministrativa nell'ambito dei processi intentati dai consumatori o, in genere, dagli utenti finali del mercato.
Una tale efficacia è legata, con ogni evidenza, alla possibilità per la stessa Autorità di condurre all'interno del mercato di riferimento, in un determinato periodo di tempo, una approfondita indagine conoscitiva sullo stato della concorrenza, grazie ai poteri e agli strumenti di cui dispone per legge: un'istruttoria di questo tipo, infatti, è senza dubbio in grado di dimostrare, molto meglio di quanto potrebbe fare un privato, la natura dei comportamenti collettivi delle imprese all'interno di quello specifico mercato e in quel determinato arco temporale oggetto di indagine, con la conseguenza che è ragionevole che a un simile completo accertamento venga riconosciuta un'efficacia probatoria erga omnes nei giudizi instaurati dagli utenti pregiudicati dalla condotta anticoncorrenziale, siano essi finalizzati al risarcimento del danno, o alla sanzione dell'invalidità contrattuale.
Per tornare alla materia delle fideiussioni omnibus, se è vero che le norme del modello
ABI “censurate” ai sensi della normativa antitrust non sono nulle in sé, ma solo in quanto risultano essere manifestazione dell'intesa vietata, e se è vero che anche nella pratica di poco successiva al provvedimento del 2005 in alcuni casi le banche hanno ancora perdurato, per qualche tempo, nella descritta pratica anticoncorrenziale (cfr.
Cass. n. 13846/2019), deve in ogni caso ritenersi che il provvedimento di Bankitalia non può certo essere utilizzato “all'infinito”, sia per il passato, che per il futuro, e quindi anche in relazione a periodi di tempo di gran lunga anteriori, ovvero successivi, alla sua emanazione, come nel caso di specie, in cui la fideiussione (omnibus) di riferimento risale al mese di dicembre del 1993.
Al di fuori dell'ambito di riferimento preso in esame dalla Banca d'Italia, e tanto più laddove lo iato temporale sia significativamente rilevante come nella specie, non esistono, infatti, indizi utili per poter legittimamente ritenere che già esistesse, ovvero fosse riscontrabile come ancora sussistente, una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun formale, pertinente, accertamento da parte dell'Autorità competente.
In quest'ottica deve ritenersi che i garanti, per poter dimostrare la nullità del proprio contratto “a valle”, avrebbero dovuto, dapprima allegare, e quindi provare con altri mezzi che non con la sola produzione del citato provvedimento n. 55/2005 di il Pt_9 presupposto costituito dall'intesa vietata (in tesi raggiunta tra le banche nazionali ante 1993 e perdurante alla data di stipulazione della garanzia in esame), siccome
14 elemento costitutivo essenziale e imprescindibile per potersi configurare una violazione rilevante dell'art. 2, comma 2, lettera a), della L. n. 287/1990, il tutto, secondo gli ordinari principi della ripartizione dell'onere della prova (cfr. in questi termini C.A. Venezia, sez. 1, sentenza n. 193 del 23.1.2020: “(omissis) Non può, per contro, inferirsi l'esistenza già nel 1997 di una simile intesa vietata sulla base della mera allegazione della sostanziale identità delle previsioni contrattuali in materia di fideiussioni omnibus contenute nella generalità dei relativi contratti predisposti dagli istituti di credito operanti nel territorio nazionale. Invero, va in primo luogo precisato come la sostanziale analogia tra le disposizioni contenute in detti contratti non comporta di per sé che dette clausole, in ipotesi tra loro uniformi, siano effettivamente espressive ed attuative di un'intesa restrittiva della concorrenza raggiunta al fine di alterare la concorrenza nello specifico settore delle garanzie bancarie, e come tale vietata ai sensi della disciplina antitrust. In secondo luogo, deve comunque sottolinearsi come difettino nel giudizio all'esame di questa Corte
d'Appello i parametri di riferimento e cioè i testi dei contratti che sarebbero stati predisposti in termini identici da tutte le banche operanti in Italia, o quantomeno dalla maggior parte di esse, tra cui quella a cui favore venne stipulata la fideiussione in esame (Banca Agricola Mantovana)”).
In definitiva, ritenuto che il fideiussore che intraprenda un giudizio di anticoncorrenzialità del tipo “stand alone” come è quello al più ipotizzabile nel caso di specie, deve provare:
a) l'esistenza di un'intesa “a monte" (nella specie, peraltro, neppure specificamente allegata);
b) la diffusione e la pervasività sul piano antitrust dell'intesa a “monte”;
c) l'uniformità da parte delle banche dell'applicazione dell'intesa “a monte” (e nella specie non è stato prodotto alcun provvedimento che possa provare l'affermazione circa l'aderenza della fideiussione de quo a un modello contenente clausole costituenti attuazione di un'intesa illecita);
d) l'esistenza di un danno concreto provocato a carico dei garanti, deve escludersi che la fideiussione omnibus del 16.12.1993 oggetto di causa possa ritenersi inficiata di nullità, neppure parzialmente, e cioè limitatamente alle richiamate clausole sub 2, 6, 8 del Mod. ABI 2003, tra cui quella ritenuta rilevante dal primo giudice di deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.
Quanto osservato, ristabilendo la validità della clausola n. 6 (recante “dispensa dall'agire nel termine di cui all'art. 1957 c.c.”) – da ritenersi determinata (come
15 peraltro già accertato in sentenza in termini irrevocabili) e validamente stipulata, siccome specificamente approvata da entrambi i garanti attuali parti in causa, certamente non qualificabili come consumatori essendo all'epoca della sottoscrizione della garanzia soci illimitatamente responsabili della società garantita e anche in seguito soci della medesima trasformatasi in s.r.l.) – esclude la fondatezza della valutazione sulla base della quale il primo giudice ha ritenuto preclusa la pretesa creditoria azionata in causa dalla banca nei confronti dei fideiussori e Parte_10
. Parte_11
18.3 Ciò posto, va comunque osservato che a tale conclusione il giudice sarebbe dovuto pervenire anche senza esaminare la validità di detta clausola.
Va al riguardo in primo luogo sottolineato come nessuno dei garanti abbia validamente sollevato l'eccezione di decadenza della banca ex art. 1957 c.c., che integrando un'eccezione in senso stretto non poteva essere autonomamente rilevata dal giudice. Nello specifico:
- nel proprio atto di citazione del 13.9.2013 ha eccepito la nullità CP_5 della fideiussione (neppure meglio citata e neppure allegata) ai sensi dell'art. 1956
c.c., mentre nell'atto di opposizione a d.i. nulla ha eccepito in merito alla garanzia prestata;
nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. ha eccepito la nullità della sola fideiussione specifica relativa al finanziamento chirografario per violazione della normativa antitrust, mentre non è stata contestata per lo stesso motivo la fideiussione omnibus del 1993; in ogni caso non risulta mai dedotta la decadenza del garante ex art. 1957 c.c. per avere la banca omesso di agire nei sei mesi ivi prescritti;
- , a propria volta, ha eccepito nell'atto di citazione il carattere Parte_3 inderogabile dell'art. 1957 c.c. e la vessatorietà della clausola contrattuale derogatoria del limite semestrale di decadenza per contrarietà al Codice del Consumo.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. le medesime eccezioni sono state svolte con riferimento a entrambe le garanzie (del 1993 e del 2011), ma non è stata fatta valere espressamente l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., così confermandosi l'insussistenza di una valida sollevazione dell'eccezione anche da parte del secondo garante.
In ogni caso il giudice ha errato nella valutazione degli eventi sufficienti a garantire in capo alla banca l'utile e tempestiva azione a tutela del credito, non valorizzando adeguatamente la circostanza che in data 10/16.10.2013 erano state inviate alla società correntista e ai garanti missive contenenti la dichiarazione di risoluzione di tutti i rapporti bancari in essere, compresi quelli di cui si tratta, accompagnata da
16 specifiche diffide di pagamento del saldo debitorio (cfr. doc. 9 – 12 della comparsa di Con risposta di depositata nel giudizio n. 6515/2013 R.G.), diffide che devono ritenersi integrare le “istanze” previste dall'art. 1957 c.c., nel corretto significato in cui detto termine va inteso.
Le garanzie prestate da e sono invero garanzie “a prima Parte_3 CP_5 richiesta” – come risulta espressamente dall'art. 7 delle stesse in cui si afferma che
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio” – il che induce a ritenere che non fosse affatto necessario per la banca creditrice, per rispettare il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. al fine della conservazione della garanzia, intraprendere in detto termine azioni giudiziarie nei confronti del debitore principale, essendo, appunto, sufficiente la semplice richiesta di pagamento (cfr. in tal senso Cass. 21 maggio 2008,
n. 13078; Cass. 26 settembre 2017, n. 22346, che richiama la prima;
Appello Milano
24 gennaio 2023, n. 220; Appello Venezia 10 maggio 2021, n. 1411; Appello Venezia
19 maggio 2022, n. 1148).
18.4 In conclusione:
- ritenuta la validità della fideiussione omnibus del 16.12.1993;
- ritenuta la sua persistente efficacia alla data di esercizio della pretesa;
- ritenuta la tempestività dell'esercizio della domanda creditoria originariamente azionata da e ora da CP_10 Parte_1
- ritenuto esistente e provato il credito della banca corrispondente al saldo debitorio dei rapporti bancari di c/c di riferimento, come ricostruito dal C.T.U.,
e segnatamente: € 6.105,71 in relazione al conto corrente n. 019570005896 ed € 58.532,90 in relazione al conto anticipi fatture n. 964802,
i garanti, attuali appellati, e , vanno condannati a pagare ad CP_5 Parte_3
oltre al saldo del rapporto di finanziamento chirografario n. Parte_1
030/4802947, garantito da fideiussione specifica rilasciata dai sig.ri e CP_5
, la cui esposizione passiva di € 166.953,44 è stata fatta valere con Parte_3
l'opposto decreto ingiuntivo confermato dal primo giudice (v. dispositivo di sentenza, capo 4, non fatto oggetto di impugnazione incidentale), anche i predetti importi, e quindi: € 6.105,71, di cui al conto corrente n. 019570005896, ed € 58.532,90, di cui al conto anticipi fatture n. 964802, per complessivi € 64.638,61, somma da maggiorarsi degli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (27.2.2015) al saldo.
17 19. Come anticipato, contesta altresì (v. punti 3.3 b) e 3.4 b) dell'atto Pt_1
d'appello) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto affetta da nullità parziale per violazione della disciplina antitrust la fideiussione specifica rilasciata il
21.1.2011 dagli attuali appellati a garanzia del predetto mutuo chirografario di
400.000 € concesso dalla alla Controparte_8 Parte_6 assumendo, nello specifico, che trattandosi di fideiussione specifica non potrebbe trovare applicazione la ritenuta sanzione di nullità, comunque inapplicabile in ragione del significativo iato temporale esistente tra la data di adozione del provvedimento di
Bankitalia n. 55/2005 e la data di sottoscrizione della garanzia.
Ora, il motivo è fondato su considerazioni corrette in fatto e in diritto: si tratta, invero, di una fideiussione specifica, e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus: cfr. Cassazione 15 luglio 2024, n. 19401; Cassazione 1 luglio 2024, n.
10689: “non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità”.
Tuttavia, il motivo, pur fondato, è in concreto improduttivo di effetti implementativi della già disposta condanna. La domanda relativa al decreto ingiuntivo n. 4021/2013, emesso dal Tribunale di Vicenza provvisoriamente esecutivo in data 11.12.2013 per la somma capitale di € 166.953,44, è stata, invero, pienamente accolta dal Tribunale
(v. sentenza, pag. 60 – 62 della motivazione: “(omissis) Orbene, quanto al rapporto di finanziamento chirografario n. 030/4802947, l'espletata C.T.U. depositata in data
12.02.2020 (cfr. pag. 24) ha consentito di accertare che il TAEG contrattuale non abbia superato il tasso soglia vigente al momento della stipula e che, di conseguenza, non si è rilevata l'asserita usura originaria. Né può ritenersi sussistente l'ipotizzata indeterminatezza delle condizioni praticate dall'Istituto mutuante, dato che nel contratto di finanziamento era indicato il tasso d'interessi annuo del 3,609%
(arrotondato al 3,61%) e le condizioni economiche in concreto applicate era determinabili essendo stato allegato al contratto il relativo piano di ammortamento.
Superate le contestazioni mosse sul punto dagli opponenti, deve osservarsi come dall'estratto contabile e dalla certificazione ex art. 50 TUB prodotti in giudizio dalla
Banca convenuta risulti adeguatamente provato in giudizio che la debitrice principale
18 ( , alla data di passaggio a sofferenza (25.10.2013), avesse Parte_6 maturato una esposizione debitoria di € 259.452,34 che, decurtata della somma complessiva di € 90.230,00 realizzata dalla Banca e corrispondente al controvalore delle azioni di intestate ai garanti e Controparte_8 CP_5 [...]
vincolate all'adempimento delle obbligazioni derivanti dallo stipulato Pt_7 contratto di mutuo, risulta pari al residuo importo di € 166.953,44 fatto valere in via monitoria dall'ingiungente. Di conseguenza, in mancanza della prova a carico degli opponenti dell'avvenuta estinzione, totale o parziale, della relativa obbligazione di pagamento, deve ritenersi la sussistenza del credito azionato dalla Banca convenuta
(ora risultante in capo ad ), che ha correttamente assunto l'iniziativa monitoria Pt_1 nei confronti dei fideiussori e nel rispetto del contenuto delle CP_5 Parte_3 specifiche fideiussioni dai medesimi prestate in favore della debitrice principale, nei riguardi della quale l'Istituto bancario si è attivato tempestivamente entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione di cui trattasi e così coltivato diligentemente la propria pretesa creditoria di ammontare pari alla somma residua di € 166.953,44, nel pieno rispetto delle previsioni normative dell'art. 1957 c.c.. Di conseguenza, va rigettata la spiegata opposizione avverso l'impugnato decreto ingiuntivo, che va integralmente confermato”) e capo 4) del dispositivo: “4) rigetta l'opposizione proposta autonomamente da e avverso il decreto ingiuntivo CP_5 Parte_3 provvisoriamente esecutivo n. 4021/2013 emesso dal Tribunale di Vicenza in data
11/24.12.2013 ai loro danni ed in favore della Soc. Coop. Controparte_8 per azioni, cui è subentrata la cessionaria decreto ingiuntivo che Parte_1 conferma”), sicché non vi è alcuna conforme statuizione condannatoria che debba essere ulteriormente emessa.
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite nel rapporto tra e Parte_1 gli appellati e vanno rideterminate, e quindi poste, in base al CP_5 Parte_3 principio di soccombenza, sia per il primo, che per il secondo grado, a carico di CP_5
e di e a favore di e per essa di (già
[...] Parte_3 Parte_1 Controparte_2
, nella misura liquidata in dispositivo con riferimento al D.M. n. Controparte_3
55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi (quattro per il primo e
19 tre per il secondo) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento: da € 52.001 a € 260.000.
Considerata la non esatta corrispondenza tra la misura dell'originaria pretesa creditoria della banca e quella ricostruita dal C.T.U., conferma la sottoposizione in via definitiva delle spese di C.T.U. a carico delle parti nella uguale misura già disposta dal primo giudice.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 662/2023 R.G., in parziale accoglimento, per le ragioni di cui in motivazione, dell'appello proposto da e in parziale riforma della impugnata sentenza n. 1615/2022 del Parte_1
Tribunale di Vicenza, che per il resto conferma;
ritenuta la validità delle fideiussioni prestate da e in data 16.12.1993 (fideiussione omnibus) e in CP_5 Parte_3 data 21.1.2011 (fideiussione specifica); disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
[...] nei confronti dei fideiussori e , condanna in solido Pt_1 CP_5 Parte_3 questi ultimi a pagare alla prima, e per essa ad la somma di Controparte_2
€ 64.638,61 (= € 6.105,71 + € 58.532,90), oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
b) condanna e a pagare ad e per essa a CP_5 Parte_3 Parte_1 [...]
le spese di lite del primo e del secondo grado, che liquida: quanto CP_2 al primo grado, in € 13.000 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge;
quanto al secondo grado, in € 9.000 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al
15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 1.165,50 per rimborsi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 662/2023 R.G. vertente
TRA
(già “ Parte_1 Parte_2
), con sede in Napoli (NA), Via Santa Brigida n. 39, codice fiscale
[...]
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli società che P.IVA_1 agisce nel presente atto per il tramite e per conto del patrimonio destinato denominato " ", costituito ai sensi del d.m. n. 221 del 22 febbraio 2018 CP_1 in attuazione dell'articolo 5, comma 5, d.l. 25 giugno 2017, n. 99, convertito in legge
31 luglio 2017, n. 121, e per essa (già , con Controparte_2 Controparte_3 sede in Roma, Via Adolfo Ravà, n. 75, in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale e partita iva , rappresentata dal proprio P.IVA_2 procuratore speciale, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Silvia CP_4
Ceroni, con domicilio eletto presso il difensore, in , Via Cengio n. 15, CP_1 appellante
E
, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._1
Stefano Benzi, con domicilio eletto presso il difensore, in Castelfranco Veneto, Via
Bastia Vecchia n. 2/b, appellato
E
1 , codice fiscale rappresentato e difeso in CP_5 C.F._2 primo grado dall'avv. Sabrina Breda, appellato non costituito nonché nei confronti di l.c.a. e Controparte_6 Controparte_7
alle quali l'atto d'appello è stato notificato ai soli fini dell'integrazione del
[...] contraddittorio ex artt. 331, 332 c.p.c.; avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1615/2022 del Tribunale di
Vicenza, emessa a definizione del procedimento n. 6515/2013 R.G. Tribunale
Vicenza, pubblicata in data 27.9.2022, non notificata;
causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante [ : Parte_1
“➢ CAUSA CIVILE N. 2157/2014 R.G. – . Nel merito: - respingersi Parte_3
l'opposizione e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di fatto e di diritto esposti nella narrativa del presente atto;
- accertare che la società in persona del legale rappresentante pro Parte_4 tempore, con sede legale in 36040 Sarego (VI), via Piave n. 17 1, P.IVA
, nonché i signori , nato a [...] l'[...], P.IVA_3 Parte_5 residente in [...], c.f. , CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Dante Alighieri n. 5/D, c.f. , nato a [...] il CodiceFiscale_4 Parte_3
19.09.1943, residente in [...], c.f.
[...]
, questi ultimi sino al limite garantito di Euro 400.000,00 C.F._5
(quattrocentomila/00), in via solidale tra loro, sono debitori nei confronti di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 della somma di Euro 166.953,44, oltre agli interessi e alle spese come ingiunti, e per
l'effetto condannare la società in persona del legale Parte_4 rappresentante pro tempore, con sede legale in 36040 Sarego (VI), via Piave n. 17
1, P.IVA , nonché il signor , nato a [...] il P.IVA_3 CP_5
15.06.1946, residente in [...], c.f.
[...]
quest'ultimo sino al limite garantito di Euro 400.000,00 C.F._4
(quattrocentomila/00), in via solidale tra loro, al pagamento a favore di Parte_1
(cessionaria del credito della somma di Euro 166.953,44, oltre agli interessi e CP_9 alle spese come ingiunti;
- rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate, in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano
2 infondate e non provate;
in ogni caso - Spese di lite integralmente rifuse, oltre accessori di legge. ➢ CAUSA CIVILE N. 2185/14 R.G. – – Parte_6
in via preliminare di rito - respingersi l'istanza di accertamento della CP_5 litispendenza e di conseguente cancellazione della causa dal ruolo per i motivi di cui in narrativa;
- per gli stessi motivi respingersi l'istanza di accertamento della continenza della presente causa con la causa n. 6515/13 R.G. pendente avanti il
Tribunale di Vicenza;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse rilevata la continenza di cause, dichiarare la competenza del Giudice successivamente adito, a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo instaurata innanzi al medesimo;
nel merito - respingersi l'opposizione e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di fatto e di diritto esposti nella narrativa del presente atto;
- accertare che la società in persona del Parte_4 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 36040 Sarego (VI), via Piave
n. 17 1, P.IVA , nonché i signori , nato a [...] P.IVA_3 Parte_5
l'11.11.1928, residente in [...], c.f.
[...]
, , nato a [...] il [...], residente in 36040 C.F._3 CP_5
Sarego (VI) Via Dante Alighieri n. 5/D, c.f. , , nato CodiceFiscale_4 Parte_3
a Cles (TN) il 19.09.1943, residente in [...],
c.f. , questi ultimi sino al limite garantito di Euro 400.000,00 CodiceFiscale_5
(quattrocentomila/00), in via solidale tra loro, sono debitori nei confronti di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 della somma di Euro 166.953,44, oltre agli interessi e alle spese come ingiunti, e per
l'effetto condannare la società in persona del legale Parte_4 rappresentante pro tempore, con sede legale in 36040 Sarego (VI), via Piave n. 17
1, P.IVA , nonché il signor , nato a [...] il P.IVA_3 CP_5
15.06.1946, residente in [...], c.f.
[...]
quest'ultimo sino al limite garantito di Euro 400.000,00 C.F._4
(quattrocentomila/00), in via solidale tra loro, al pagamento a favore di Parte_1
(cessionaria del credito della somma di Euro 166.953,44, oltre agli interessi e CP_9 alle spese come ingiunti;
- rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate, in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate e non provate;
in ogni caso - spese di lite integralmente rifuse, oltre accessori di legge. ➢ CAUSA CIVILE N. 6515/2013 R.G. in via preliminare - accertare
e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 163, III comma, n. 4) e 164, IV comma, c.p.c. quantomeno con
3 riferimento alla domanda di liberazione dei fideiussori, per le ragioni sopra esposte e quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, V comma c.p.c., assegnarsi a parte attrice un termine per integrare la domanda che allo stato risulta nulla per vizio afferente all'editio actionis. Nel merito in via preliminare - accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito riscosso in dipendenza dei rapporti bancari in contestazione per il periodo antecedente il 25.09.2003, essendo l'atto di citazione stato notificato in data 25.09.2013. Nel merito in via principale - previo accertamento della carenza di legittimazione passiva di e di Controparte_7 improcedibilità di ogni domanda nei confronti di in LCA, rigettarsi tutte le CP_9 domande ex adverso formulate, in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.02.2015 di in bonis qui integralmente richiamata e di tutti i successivi atti depositati dalla CP_9 predetta convenuta e/o da risultano infondate e non provate. Spese e Parte_1 compensi professionali integralmente rifuse. In via riconvenzionale - accertato e dichiarato che la società è debitrice di (cessionaria Parte_6 Parte_1 di in LCA) della somma di euro 70.969,05 - quale Controparte_6 saldo debitorio del conto corrente per cui è causa nonché del conto anticipi fatture anch'esso dedotto in giudizio perché sul primo confluente - oltre ad interessi successivi maturati e maturandi dalla debenza al saldo effettivo;
- accertato e dichiarato che , e si sono costituiti garanti di Parte_7 CP_5 Parte_3 tutte le obbligazioni assunte dalla Società medesima nei confronti della
[...]
sino all'importo massimo garantito pari ad euro Controparte_6
180.759,90 con atto di fideiussione avente data certa 16.12.1993; - per gli effetti, condannare i soci della società cancellata ( , , Parte_6 Parte_3 CP_5
e ) proporzionalmente alle rispettive quote e nei limiti di Persona_1 Persona_2 quanto percepito all'esito della liquidazione sociale, nonché in solido con essi e tra loro, gli eredi del defunto (i signori , Parte_7 Persona_1 Persona_2
e ), nonché e a versare ad Persona_3 Persona_4 CP_5 Parte_3 [...] la complessiva somma di euro 70.969,05 oltre ad interessi come sopra Pt_1 individuati, contenendo la condanna in capo a al debito accertato come Parte_3 sussistente alla data del recesso dalla fideiussione avvenuto il 19.07.2013. In via subordinata - respingersi le domande avversarie anche per difetto di legittimazione passiva di quale mera cessionaria del credito, e in ogni caso, nelle Parte_1 denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accertati gli addebiti illegittimi lamentati da parte attrice, si chiede che gli stessi vengano compensati con il maggior
4 credito vantato da nei confronti della società e quindi Parte_1 Parte_6 dei suoi garanti e aventi causa. In ogni caso con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”; conclusioni di parte appellata [ ]: Parte_3
“Ogni contraria istanza ed eccezione respinta. Nel merito: rigettarsi per tutte le causali dedotte l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 1615/2022 del Tribunale di Vicenza emessa nella causa R.G. 6515/2013, pubblicata il 27.9.2022. Spese e competenze di lite interamente rifuse con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 24.9.2013 la società (già Parte_6
titolare dei Parte_8 rapporti bancari di riferimento, e segnatamente: i) del contratto di finanziamento chirografario n. 030/4802947; ii) del contratto di conto corrente n. 019570005896;
iii) del contratto di conto anticipo fatture n. 964802), nonché e Parte_7 CP_5
(garanti, unitamente a , dei predetti rapporti sulla base dei seguenti
[...] Parte_3 atti di fideiussione: a) garanzia omnibus rilasciata in data 16.12.1993 per l'importo massimo di 350.000.000 di lire it.; b) garanzia specifica rilasciata in data 21.1.2011 con riguardo al finanziamento chirografario), citavano in giudizio avanti al Tribunale di Vicenza la , deducendo l'invalidità sotto più profili dei Controparte_8 predetti contratti e chiedendo, quindi, l'accertamento delle allegate nullità e la ripetizione delle somme in tesi indebitamente pagate a titolo di interessi usurari, di commissioni di massimo scoperto e di interessi composti, per un ammontare di €
60.691,80, oltre alla liberazione dei fideiussori dalle prestate garanzie.
2. si costituiva ritualmente in causa eccependo: a) in via preliminare, CP_10 la nullità dell'atto di citazione e, b) nel merito: - sollevando l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito per il periodo anteriore al 25.9.2003; - chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice e dei garanti al pagamento della somma di € 70.969,05 (oltre interessi), corrispondente al saldo creditorio del conto corrente e del conto anticipo fatture dedotti in giudizio;
- chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo garante, , Parte_3 quale soggetto coobbligato verso la Banca in forza della fideiussione omnibus dallo
5 stesso sottoscritta in data 16.12.1993, autorizzazione che veniva di seguito concessa dall'istruttore.
3. Nelle more, depositava ricorso ex art. 633 c.p.c. nei confronti della CP_10 debitrice principale ( e dei fideiussori ( , Parte_6 Parte_7 CP_5
e ) chiedendo al Tribunale di Vicenza di ingiungere ai resistenti, in
[...] Parte_3 via tra loro solidale, il pagamento della somma di € 166.953,44, corrispondente all'esposizione debitoria del rapporto di mutuo chirografario n. 030/480294. Il ricorso monitorio veniva accolto con decreto n. 4021/2013, emesso provvisoriamente esecutivo per l'importo richiesto di € 166.953,44, che veniva separatamente opposto con tre diversi atti di opposizione, che incardinavano tre distinti giudizi, e segnatamente: il primo, rubricato R.G. n. 2157/2014, promosso da;
il Parte_3 secondo, rubricato R.G. n. 2185/2014, promosso dalla debitrice principale,
[...]
e dal garante;
il terzo, rubricato R.G. n. 2267/2014, Parte_6 CP_5 promosso dalla Parte_6
4. si costituiva ritualmente nel giudizio principale chiedendo a propria Parte_3 volta di essere autorizzato alla chiamata in causa della società Parte_6
(cessionaria dell'intera azienda e la riunione al giudizio n. 6515/2013 Parte_6 di quelli rubricati ai nn. 2157/14 e 2267/2014 R.G. (di opposizione al decreto ingiuntivo). Nel merito chiedeva, tra l'altro, l'accertamento dell'estinzione/invalidità della fideiussione del 16.12.1993.
5. All'udienza del 10.5.2016 la difesa di parte attrice depositava il certificato di morte di (attore nella causa RG n. 6515/13), rilasciato dal Comune Parte_7 di Sarego in data 16.5.2016, nonchè la visura camerale da cui risultava l'avvenuta cancellazione della Società dal Registro delle Imprese. Parte_6
6. Il giudice, dato atto, dichiarava l'interruzione del processo, che veniva riassunto da . CP_5
7. All'udienza del 26.1.2017, fissata per la prosecuzione del processo, l'istruttore riuniva la causa n. 2157/14 R.G. (alla quale era già stato riunito il procedimento n.
2185/14 R.G.) al procedimento rubricato n. 6515/13 R.G., autorizzando il terzo chiamato, , alla chiamata in causa della debitrice principale, Parte_3 Parte_6
ed altresì la parte interessata ad attivare la procedura di mediazione
[...] Con obbligatoria in relazione alla domanda riconvenzionale svolta da nei confronti della terza chiamata.
8. In data 13.7.2017 il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 62/2017 dichiarava il Fallimento della società Parte_6
6 9. All'udienza del 19.9.2017 l'istruttore, preso atto dell'intervenuta sottoposizione della alla procedura di liquidazione coatta Controparte_6 amministrativa e dell'intervenuto fallimento della società Parte_6 dichiarava l'interruzione del processo.
10. La causa veniva quindi riassunta da con atto del 25.10.2017. CP_5
11. Nel giudizio riassunto si costituivano: in data 28.3.2018, e in data Parte_3
16.4.2018, la , Controparte_11
e la – ora Controparte_7 Controparte_12
. Pt_1
12. Istruita a mezzo di C.T.U. contabile, il Tribunale, ha definito il processo così statuendo: “1) dichiara l'improcedibilità delle domande originariamente proposte dagli attori nei confronti della (già s.c.p.a.), cui è Controparte_6 subentrata successivamente la Controparte_11
; 2) accertato e dichiarato il difetto di titolarità in capo ad
[...] [...] dei rapporti sostanziali controversi, rigetta tutte le domande svolte Controparte_7 dalle parti attrici e nei suoi confronti;
3) accerta e dichiara la CP_5 Parte_3 titolarità del credito azionato con l'opposto decreto ingiuntivo e degli altri crediti derivanti dai rapporti sostanziali controversi in capo ad nonchè la nullità Parte_1 parziale ex art. 1419 c.c. delle fideiussioni dagli opponenti e CP_5 Parte_3 sottoscritte in data 16.12.1993 (fideiussione omnibus) e in data 21.01.2011
(fideiussione specifica); 4) rigetta l'opposizione proposta autonomamente da CP_5
e avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
[...] Parte_3
4021/2013 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 11/24.12.2013 ai loro danni ed in favore della Soc. Coop. per azioni, cui è subentrata la Controparte_8 cessionaria decreto ingiuntivo che conferma;
5) rigetta la domanda Parte_1 riconvenzionale proposta da quale cessionaria di Parte_1 Controparte_6 in L.C.A., nei confronti degli attori opponenti e
[...] CP_5 Pt_3
, quali fideiussori, nonché di , , e
[...] Parte_3 CP_5 Persona_1 [...]
, nella qualità di soci della cancellata e degli eredi del Per_2 Parte_6 defunto , signori , e Parte_7 Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
; 6) rigetta ogni altra domanda proposta in causa dalle parti;
7) condanna gli Per_4 attori opponenti e , in via tra di loro solidale, a rifondere ad CP_5 Parte_3 le spese e competenze di lite nella misura della metà, che liquida, per Parte_1
l'intero, in complessivi € 13.430,00 per prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, dichiarando tra le stesse parti
7 la compensazione della restante metà di dette spese e competenze e ponendo definitivamente a carico delle parti le spese di C.T.U., come già liquidate in atti”. Nello specifico, per quanto qui ancora interessa, ha ritenuto: a) che a seguito della messa Con in liquidazione coatta amministrativa di la titolare dei crediti azionati in causa fosse b) che le fideiussioni di riferimento (omnibus e specifica) dedotte Parte_1 in causa a fondamento della pretesa creditoria azionata nei confronti dei garanti fossero parzialmente nulle per violazione della disciplina antitrust;
c) che la pretesa creditoria relativa al mutuo chirografario n. 030/4802947 fosse stata tempestivamente azionata dalla banca nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
e che l'ammontare esigibile del credito alla data del passaggio a sofferenza
(25.10.2013) fosse quello richiesto di € 166.953,44; d) che, invece, in relazione alla pretesa relativa ai saldi debitori derivanti dai citati contratti di conto corrente e di conto anticipi fatture la banca fosse decaduta dalle garanzie fideiussorie prestate dai signori e e che pertanto, questi, fossero liberi dal vincolo CP_5 Parte_3 derivante dalle fideiussioni (omnibus) sottoscritte in data 16.12.1993.
13. Ha proposto appello contestando la sentenza nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto la nullità (parziale) delle fideiussioni azionate in causa da (e ora CP_10 da ), assumendo trattarsi, nell'un caso (quella relativa al contratto di Pt_1 finanziamento) di una fideiussione specifica, alla quale non troverebbe comunque applicazione la disciplina antitrust di cui alla L. n. 287/1990, e nell'altro (quella omnibus del 1993) di una fideiussione alla quale non può trovare applicazione la
“facilitazione probatoria” di cui al provvedimento n. 55 reso dalla Banca d'Italia nel
2005 con riguardo al modello uniforme ABI 2003 e alle fideiussioni stipulate nel periodo oggetto di indagine, trattandosi, appunto, di una garanzia stipulata un decennio prima, donde la carenza di prova della illegittimità della deroga convenzionale alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c., da ritenersi comunque rispettata, avendo la banca inviato, il 10/16.10.2013, sia alla società debitrice, che ai garanti, specifica intimazione scritta a provvedere al saldo di tutte le spettanze dell'istituto relative ai rapporti bancari di riferimento, sia di finanziamento, che di conto corrente e conto anticipi.
14. Si è costituito nel secondo grado il solo contestando la fondatezza Parte_3 delle ragioni dell'impugnazione, evidenziando nuovamente che la banca, con riferimento al credito relativo al saldo negativo del c/c, aveva agito in sede giudiziale nei confronti della società e dei garanti solo il 27.2.2015, all'atto del deposito della comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, con la
8 quale aveva chiesto il pagamento della somma complessiva di € 70.969,05, e quindi tardivamente. Per l'effetto, sarebbe dovuto il pagamento del solo saldo debitorio di €
166.953,44 del finanziamento chirografario n. 030/4802947, garantito dalla fideiussione specifica rilasciata il 21.1.2011.
15. Fissata l'udienza di rimessione della causa al Collegio per la data del 16.1.2025; precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi dalle parti costituite, la causa è stata rimessa al Collegio e quindi decisa nei termini di seguito esposti, assorbita ogni diversa questione.
II
Ragioni della decisione.
16. impugna la sentenza con (esclusivo) riferimento alle statuizioni di Parte_1 cui ai capi 3) e 5), e quindi nella parte in cui ha ritenuto parzialmente nulle le fideiussioni di riferimento (omnibus 1993 e specifica 2011) per violazione della disciplina antitrust, in quanto contenenti clausole da ritenersi nulle in quanto espressive di un'intesa vietata siccome restrittiva della concorrenza, e ha quindi respinto la domanda riconvenzionale formulata dalla banca con riferimento al saldo debitorio del contratto di conto corrente n. 019570005896 e del contratto conto anticipi fatture n. 964802 siccome tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 1957 c.c., invalidamente derogato. Assume che difetterebbe la prova Pt_1 dell'esistenza di un'intesa illecita tra imprese bancarie determinante l'invalidità, anche se solo parziale, delle fideiussioni di riferimento, siccome sottoscritte a distanza di anni dal periodo di riferimento preso in esame dalla Banca d'Italia nell'indagine che ha condotto all'adozione del provvedimento n. 55/2005. Quanto in particolare alla fideiussione del 2011, questa sarebbe una fideiussione specifica, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus. L'eccezione di tardiva attivazione della fideiussione – costituente un'eccezione in senso stretto, e come tale da sollevare nella prima risposta utile – non sarebbe poi stata tempestivamente formulata da nessuno dei garanti. In ogni caso la banca avrebbe agito tempestivamente a mezzo di richiesta/diffida stragiudiziale, da ritenersi sufficiente alla salvezza del termine semestrale, trattandosi di fideiussione a prima richiesta.
17. Le censure così riassunte sono fondate nei limiti e con gli effetti che di seguito si espongono.
9 18. Con riguardo alla fideiussione omnibus del 16.12.1993 (ma analogo ragionamento, come si dirà, è stato fatto anche con riguardo alla fideiussione specifica del 2011), il giudice ne ha rilevato, e quindi ritenuto, la nullità parziale per violazione della disciplina antitrust di cui alla L. 287/1990 per la sola ragione che la stessa conterrebbe clausole sovrapponibili a quelle (n. 2, 6 e 8 del modello ABI 2003) ritenute nulle dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, costituente prova privilegiata (nella specie non smentita) dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra banche concretizzatasi nella predisposizione di un modulo unitario di cui la garanzia di cui si tratta costituirebbe integrazione, non rilevando la sua anteriorità rispetto al provvedimento di Banktalia e alla predisposizione del modulo ABI, posto che anche in epoca precedente era dato riscontrare atti di fideiussione presentanti analoghe caratteristiche (cfr. sentenza, pag. 45/48: “(omissis) risulta comprovato in atti che le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenute nelle citate lettere fideiussorie oggetto di controversia siano sostanzialmente del tutto sovrapponibili a quelle indicate (agli artt. 2, 6 e 8) nel provvedimento n. 55 del 02.05.2005, in relazione alle quali la Banca d'Italia ha dichiarato che lo schema ABI fosse contrario alla normativa antitrust. In particolare, la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza addossano al fideiussore le conseguenze negative derivanti: a) dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca connesse all'onere di agire in giudizio nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione previsto dall'art. 1957 c.c.); b) dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (venendo così meno il carattere accessorio tipico dell'obbligazione fideiussoria). Tanto premesso, deve sottolinearsi, sin d'ora, che questo Giudicante presta adesione alla ricostruzione giurisprudenziale secondo cui, qualora la fideiussione sia effettivamente stipulata secondo lo schema ABI del 2003, debbano considerarsi nulle le clausole corrispondenti agli articoli 2, 6 e 8, come censurate nel provvedimento 55 del 2005 della Banca d'Italia, dovendosi riconoscere valenza presuntiva della sussistenza della condotta anticoncorrenziale “a monte” al provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, come evidenziato da Cass. Sez. Un. n. 41994 del 30.12.2021 e Cass. 13846/2019 (la Suprema Corte si esprime in termini di “elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale”), con riguardo all'accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'articolo 2 della legge n.287 del 1990, ed in specie alle clausole relative a contratti di fideiussione delle banche. La considerazione, poi, che le fideiussioni di cui
10 trattasi siano stilate su moduli precompilati “standard”, predisposti unilateralmente dalla Banca convenuta e da quest'ultima, all'evidenza, usualmente utilizzati nelle fideiussioni omnibus ed in quelle specifiche vale a dimostrare il carattere di
“uniformità” di applicazione dello schema ABI 2003 da parte della Banca convenuta, che trae conferma, sia pure indirettamente, anche dalla mancata prova contraria, che, per il principio di vicinanza, spetta alla Banca. Quest'ultima, infatti, avrebbe potuto agevolmente dimostrare in via documentale che all'epoca della sottoscrizione delle menzionate fideiussioni da parte dei signori e , essa utilizzasse CP_5 Pt_3
a garanzia dei crediti concessi o comunque delle esposizioni debitorie di conto correnti
e/o conto anticipi fideiussioni contenenti varie e differenti clausole, difformi da quelle contestate. Le clausole, di cui agli artt. 2, 6 e 8 delle stipulate fideiussioni sostanzialmente corrispondono, invece, a quelle di cui allo schema ABI del 2003, censurate dalla Banca d'Italia. In tal senso depongono vari elementi, in particolare, la sostanziale identità fra le clausole riportate nelle lettere di fideiussione per cui è controversia (datate rispettivamente 16.12.1993 e 21.01.2011) e quelle ritenute illegittime dalla Banca d'Italia; la constatazione (desumibile dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005) che ben prima dell'ottobre del 2002 si era consolidata una diffusa prassi consistente nella sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema predisposto dall'ABI; il parere espresso dall'Autorità
Garante della concorrenza e del mercato, secondo cui l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non poteva essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica. Tale orientamento, del resto, ha trovato riscontro anche in sede di legittimità, avendo il Supremo Collegio, con la recente sentenza n. 25273/2020, statuito che “in riferimento ai contratti “a valle” dell'intesa si è ritenuto che
l'accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287/1990, art. 2, con stipulazione di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie relative alle norme bancarie uniformi
ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative), comprenda anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità indipendente, preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato, a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della
11 concorrenza”. Ciò posto, considerata l'applicabilità del provvedimento della Banca
d'Italia del 2005 anche alle fideiussioni come quella omnibus oggetto del presente giudizio perfezionate in epoca antecedente all'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Istituto Centrale, risulta infondata la contestazione della parte convenuta
(relativa alla fideiussione del 1993) secondo la quale non potrebbe essere dichiarata la nullità della fideiussione di cui trattasi per violazione della normativa antitrust, essendo stata prestata la stessa nel 1993. Ne consegue, quindi, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 287/1990, che dette clausole debbano essere considerate nulle e prive di effetti, per violazione di norme imperative, ex art. 1419
c.c. (per l'applicabilità dell'art. 1419 c.c., Cass. 24044/2019)”).
18.1 La valutazione non è condivisibile, trattandosi di una fideiussione sottoscritta nel 1993 (quindi dieci anni prima della predisposizione del modello ABI esaminato dalla Banca d'Italia nel quale si sarebbe concretizzata l'intesa anticoncorrenziale illecita), e non essendo stata, né allegata, né comunque provata, l'esistenza di un'analoga intesa restrittiva della concorrenza già nel 1993, sicché sarebbe possibile trasporre al caso in esame i rilievi e le conclusioni raggiunti dalla Banca d'Italia oltre
11 anni dopo esaminando fideiussioni predisposte negli anni immediatamente precedenti, e segnatamente nel 2002/2003.
18.2 Come è noto, le clausole del modello ABI 2003 che la Banca d'Italia ha ritenuto espressione di un'intesa anticoncorrenziale sono quelle contenute nei relativi articoli 2, 6, 8, e cioè, rispettivamente, la cd. “clausola di reviviscenza”, a mezzo della quale il fideiussore si impegna a tenere indenne la banca dall'esborso di somme che questa, dopo l'incasso delle stesse, dovesse restituire al debitore principale a seguito di annullamento, revoca o inefficacia dei pagamenti stessi;
la clausola sulla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e al beneficio di escussione;
la cd.
“clausola di sopravvivenza”, secondo la quale la fideiussione garantisce l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate al debitore principale anche se la relativa obbligazione dovesse essere annullata.
Tali norme, secondo la Banca d'Italia, hanno avuto un effetto ingiustamente restrittivo della concorrenza ostacolando la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, ma tutto ciò solo nella misura in cui sono state oggetto di una diffusione generalizzata da parte delle banche, anche prima della relativa formalizzazione nel modello ABI, che ha comportato l'imposizione ai clienti finali di condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale tali da impedire un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
12 Come è noto, la sanzione della “nullità ad ogni effetto” di un'intesa anticoncorrenziale
“a monte”, stabilita dall'art. 2 comma 3 L 287/90, comporta secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, la nullità “parziale” delle fideiussioni “a valle” stipulate dai clienti finali, ritenute concreta attuazione dell'intesa vietata, e, cioè, la nullità delle sole clausole riproduttive di quelle dello schema ABI, salva la prova che dalle disposizioni del contratto o dalla volontà delle parti si desuma che queste ultime non lo avrebbero stipulato senza la loro presenza, nel qual caso l'invalidità avrebbe dovuto riguardare l'intero negozio giuridico.
Tuttavia, è necessario rilevare che le citate clausole non sono, in sé, contrarie ad alcuna norma imperativa e, pertanto, all'infuori di eventuali legami con un'intesa illecita “a monte” esistente tra le banche, ben potrebbero essere oggetto di un valido accordo tra le parti ed essere, quindi, inserite in singoli atti fideiussori senza determinare violazioni di legge;
si pensi, ad esempio, alla deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., pattuizione che è certamente da considerarsi legittima, essendo detto articolo espressione di una norma da sempre considerata, appunto, “derogabile”.
Anche la S.C. nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 riconosce la circostanza per cui tali clausole sarebbero affette da nullità unicamente in quanto, essendo contenute in un alto numero di fideiussioni fatte stipulare dalle banche ai propri clienti, dovrebbero considerarsi come una concreta “attuazione” dell'intesa vietata dalla normativa antitrust: si veda, al riguardo, tra gli altri paragrafi, il punto
2.10.2.1 della motivazione che afferma: “Si osserva, al riguardo, che le deroghe all'archetipo codicistico sarebbero state lecite, se le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori. In tal modo, la vista connotazione del mercato come mercato libero, non solo per chi svolge l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, verrebbe ad essere alterata significativamente. E' intuitivo, infatti, che proprio la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, con l'inserimento di clausole pregiudizievoli per il fideiussore, determina un abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili, erodendo la libera scelta del clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
In merito alla questione della prova della sussistenza di una intesa illecita “a monte”, la giurisprudenza di legittimità sin dai primi arresti, emessi, peraltro, con riferimento al settore assicurativo (cfr. Cass. 28.5.2014, n. 11904), ha riconosciuto una valenza
13 di “prova privilegiata” ai provvedimenti dell'Autorità amministrativa nell'ambito dei processi intentati dai consumatori o, in genere, dagli utenti finali del mercato.
Una tale efficacia è legata, con ogni evidenza, alla possibilità per la stessa Autorità di condurre all'interno del mercato di riferimento, in un determinato periodo di tempo, una approfondita indagine conoscitiva sullo stato della concorrenza, grazie ai poteri e agli strumenti di cui dispone per legge: un'istruttoria di questo tipo, infatti, è senza dubbio in grado di dimostrare, molto meglio di quanto potrebbe fare un privato, la natura dei comportamenti collettivi delle imprese all'interno di quello specifico mercato e in quel determinato arco temporale oggetto di indagine, con la conseguenza che è ragionevole che a un simile completo accertamento venga riconosciuta un'efficacia probatoria erga omnes nei giudizi instaurati dagli utenti pregiudicati dalla condotta anticoncorrenziale, siano essi finalizzati al risarcimento del danno, o alla sanzione dell'invalidità contrattuale.
Per tornare alla materia delle fideiussioni omnibus, se è vero che le norme del modello
ABI “censurate” ai sensi della normativa antitrust non sono nulle in sé, ma solo in quanto risultano essere manifestazione dell'intesa vietata, e se è vero che anche nella pratica di poco successiva al provvedimento del 2005 in alcuni casi le banche hanno ancora perdurato, per qualche tempo, nella descritta pratica anticoncorrenziale (cfr.
Cass. n. 13846/2019), deve in ogni caso ritenersi che il provvedimento di Bankitalia non può certo essere utilizzato “all'infinito”, sia per il passato, che per il futuro, e quindi anche in relazione a periodi di tempo di gran lunga anteriori, ovvero successivi, alla sua emanazione, come nel caso di specie, in cui la fideiussione (omnibus) di riferimento risale al mese di dicembre del 1993.
Al di fuori dell'ambito di riferimento preso in esame dalla Banca d'Italia, e tanto più laddove lo iato temporale sia significativamente rilevante come nella specie, non esistono, infatti, indizi utili per poter legittimamente ritenere che già esistesse, ovvero fosse riscontrabile come ancora sussistente, una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun formale, pertinente, accertamento da parte dell'Autorità competente.
In quest'ottica deve ritenersi che i garanti, per poter dimostrare la nullità del proprio contratto “a valle”, avrebbero dovuto, dapprima allegare, e quindi provare con altri mezzi che non con la sola produzione del citato provvedimento n. 55/2005 di il Pt_9 presupposto costituito dall'intesa vietata (in tesi raggiunta tra le banche nazionali ante 1993 e perdurante alla data di stipulazione della garanzia in esame), siccome
14 elemento costitutivo essenziale e imprescindibile per potersi configurare una violazione rilevante dell'art. 2, comma 2, lettera a), della L. n. 287/1990, il tutto, secondo gli ordinari principi della ripartizione dell'onere della prova (cfr. in questi termini C.A. Venezia, sez. 1, sentenza n. 193 del 23.1.2020: “(omissis) Non può, per contro, inferirsi l'esistenza già nel 1997 di una simile intesa vietata sulla base della mera allegazione della sostanziale identità delle previsioni contrattuali in materia di fideiussioni omnibus contenute nella generalità dei relativi contratti predisposti dagli istituti di credito operanti nel territorio nazionale. Invero, va in primo luogo precisato come la sostanziale analogia tra le disposizioni contenute in detti contratti non comporta di per sé che dette clausole, in ipotesi tra loro uniformi, siano effettivamente espressive ed attuative di un'intesa restrittiva della concorrenza raggiunta al fine di alterare la concorrenza nello specifico settore delle garanzie bancarie, e come tale vietata ai sensi della disciplina antitrust. In secondo luogo, deve comunque sottolinearsi come difettino nel giudizio all'esame di questa Corte
d'Appello i parametri di riferimento e cioè i testi dei contratti che sarebbero stati predisposti in termini identici da tutte le banche operanti in Italia, o quantomeno dalla maggior parte di esse, tra cui quella a cui favore venne stipulata la fideiussione in esame (Banca Agricola Mantovana)”).
In definitiva, ritenuto che il fideiussore che intraprenda un giudizio di anticoncorrenzialità del tipo “stand alone” come è quello al più ipotizzabile nel caso di specie, deve provare:
a) l'esistenza di un'intesa “a monte" (nella specie, peraltro, neppure specificamente allegata);
b) la diffusione e la pervasività sul piano antitrust dell'intesa a “monte”;
c) l'uniformità da parte delle banche dell'applicazione dell'intesa “a monte” (e nella specie non è stato prodotto alcun provvedimento che possa provare l'affermazione circa l'aderenza della fideiussione de quo a un modello contenente clausole costituenti attuazione di un'intesa illecita);
d) l'esistenza di un danno concreto provocato a carico dei garanti, deve escludersi che la fideiussione omnibus del 16.12.1993 oggetto di causa possa ritenersi inficiata di nullità, neppure parzialmente, e cioè limitatamente alle richiamate clausole sub 2, 6, 8 del Mod. ABI 2003, tra cui quella ritenuta rilevante dal primo giudice di deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.
Quanto osservato, ristabilendo la validità della clausola n. 6 (recante “dispensa dall'agire nel termine di cui all'art. 1957 c.c.”) – da ritenersi determinata (come
15 peraltro già accertato in sentenza in termini irrevocabili) e validamente stipulata, siccome specificamente approvata da entrambi i garanti attuali parti in causa, certamente non qualificabili come consumatori essendo all'epoca della sottoscrizione della garanzia soci illimitatamente responsabili della società garantita e anche in seguito soci della medesima trasformatasi in s.r.l.) – esclude la fondatezza della valutazione sulla base della quale il primo giudice ha ritenuto preclusa la pretesa creditoria azionata in causa dalla banca nei confronti dei fideiussori e Parte_10
. Parte_11
18.3 Ciò posto, va comunque osservato che a tale conclusione il giudice sarebbe dovuto pervenire anche senza esaminare la validità di detta clausola.
Va al riguardo in primo luogo sottolineato come nessuno dei garanti abbia validamente sollevato l'eccezione di decadenza della banca ex art. 1957 c.c., che integrando un'eccezione in senso stretto non poteva essere autonomamente rilevata dal giudice. Nello specifico:
- nel proprio atto di citazione del 13.9.2013 ha eccepito la nullità CP_5 della fideiussione (neppure meglio citata e neppure allegata) ai sensi dell'art. 1956
c.c., mentre nell'atto di opposizione a d.i. nulla ha eccepito in merito alla garanzia prestata;
nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. ha eccepito la nullità della sola fideiussione specifica relativa al finanziamento chirografario per violazione della normativa antitrust, mentre non è stata contestata per lo stesso motivo la fideiussione omnibus del 1993; in ogni caso non risulta mai dedotta la decadenza del garante ex art. 1957 c.c. per avere la banca omesso di agire nei sei mesi ivi prescritti;
- , a propria volta, ha eccepito nell'atto di citazione il carattere Parte_3 inderogabile dell'art. 1957 c.c. e la vessatorietà della clausola contrattuale derogatoria del limite semestrale di decadenza per contrarietà al Codice del Consumo.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. le medesime eccezioni sono state svolte con riferimento a entrambe le garanzie (del 1993 e del 2011), ma non è stata fatta valere espressamente l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., così confermandosi l'insussistenza di una valida sollevazione dell'eccezione anche da parte del secondo garante.
In ogni caso il giudice ha errato nella valutazione degli eventi sufficienti a garantire in capo alla banca l'utile e tempestiva azione a tutela del credito, non valorizzando adeguatamente la circostanza che in data 10/16.10.2013 erano state inviate alla società correntista e ai garanti missive contenenti la dichiarazione di risoluzione di tutti i rapporti bancari in essere, compresi quelli di cui si tratta, accompagnata da
16 specifiche diffide di pagamento del saldo debitorio (cfr. doc. 9 – 12 della comparsa di Con risposta di depositata nel giudizio n. 6515/2013 R.G.), diffide che devono ritenersi integrare le “istanze” previste dall'art. 1957 c.c., nel corretto significato in cui detto termine va inteso.
Le garanzie prestate da e sono invero garanzie “a prima Parte_3 CP_5 richiesta” – come risulta espressamente dall'art. 7 delle stesse in cui si afferma che
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio” – il che induce a ritenere che non fosse affatto necessario per la banca creditrice, per rispettare il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. al fine della conservazione della garanzia, intraprendere in detto termine azioni giudiziarie nei confronti del debitore principale, essendo, appunto, sufficiente la semplice richiesta di pagamento (cfr. in tal senso Cass. 21 maggio 2008,
n. 13078; Cass. 26 settembre 2017, n. 22346, che richiama la prima;
Appello Milano
24 gennaio 2023, n. 220; Appello Venezia 10 maggio 2021, n. 1411; Appello Venezia
19 maggio 2022, n. 1148).
18.4 In conclusione:
- ritenuta la validità della fideiussione omnibus del 16.12.1993;
- ritenuta la sua persistente efficacia alla data di esercizio della pretesa;
- ritenuta la tempestività dell'esercizio della domanda creditoria originariamente azionata da e ora da CP_10 Parte_1
- ritenuto esistente e provato il credito della banca corrispondente al saldo debitorio dei rapporti bancari di c/c di riferimento, come ricostruito dal C.T.U.,
e segnatamente: € 6.105,71 in relazione al conto corrente n. 019570005896 ed € 58.532,90 in relazione al conto anticipi fatture n. 964802,
i garanti, attuali appellati, e , vanno condannati a pagare ad CP_5 Parte_3
oltre al saldo del rapporto di finanziamento chirografario n. Parte_1
030/4802947, garantito da fideiussione specifica rilasciata dai sig.ri e CP_5
, la cui esposizione passiva di € 166.953,44 è stata fatta valere con Parte_3
l'opposto decreto ingiuntivo confermato dal primo giudice (v. dispositivo di sentenza, capo 4, non fatto oggetto di impugnazione incidentale), anche i predetti importi, e quindi: € 6.105,71, di cui al conto corrente n. 019570005896, ed € 58.532,90, di cui al conto anticipi fatture n. 964802, per complessivi € 64.638,61, somma da maggiorarsi degli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (27.2.2015) al saldo.
17 19. Come anticipato, contesta altresì (v. punti 3.3 b) e 3.4 b) dell'atto Pt_1
d'appello) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto affetta da nullità parziale per violazione della disciplina antitrust la fideiussione specifica rilasciata il
21.1.2011 dagli attuali appellati a garanzia del predetto mutuo chirografario di
400.000 € concesso dalla alla Controparte_8 Parte_6 assumendo, nello specifico, che trattandosi di fideiussione specifica non potrebbe trovare applicazione la ritenuta sanzione di nullità, comunque inapplicabile in ragione del significativo iato temporale esistente tra la data di adozione del provvedimento di
Bankitalia n. 55/2005 e la data di sottoscrizione della garanzia.
Ora, il motivo è fondato su considerazioni corrette in fatto e in diritto: si tratta, invero, di una fideiussione specifica, e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus: cfr. Cassazione 15 luglio 2024, n. 19401; Cassazione 1 luglio 2024, n.
10689: “non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità”.
Tuttavia, il motivo, pur fondato, è in concreto improduttivo di effetti implementativi della già disposta condanna. La domanda relativa al decreto ingiuntivo n. 4021/2013, emesso dal Tribunale di Vicenza provvisoriamente esecutivo in data 11.12.2013 per la somma capitale di € 166.953,44, è stata, invero, pienamente accolta dal Tribunale
(v. sentenza, pag. 60 – 62 della motivazione: “(omissis) Orbene, quanto al rapporto di finanziamento chirografario n. 030/4802947, l'espletata C.T.U. depositata in data
12.02.2020 (cfr. pag. 24) ha consentito di accertare che il TAEG contrattuale non abbia superato il tasso soglia vigente al momento della stipula e che, di conseguenza, non si è rilevata l'asserita usura originaria. Né può ritenersi sussistente l'ipotizzata indeterminatezza delle condizioni praticate dall'Istituto mutuante, dato che nel contratto di finanziamento era indicato il tasso d'interessi annuo del 3,609%
(arrotondato al 3,61%) e le condizioni economiche in concreto applicate era determinabili essendo stato allegato al contratto il relativo piano di ammortamento.
Superate le contestazioni mosse sul punto dagli opponenti, deve osservarsi come dall'estratto contabile e dalla certificazione ex art. 50 TUB prodotti in giudizio dalla
Banca convenuta risulti adeguatamente provato in giudizio che la debitrice principale
18 ( , alla data di passaggio a sofferenza (25.10.2013), avesse Parte_6 maturato una esposizione debitoria di € 259.452,34 che, decurtata della somma complessiva di € 90.230,00 realizzata dalla Banca e corrispondente al controvalore delle azioni di intestate ai garanti e Controparte_8 CP_5 [...]
vincolate all'adempimento delle obbligazioni derivanti dallo stipulato Pt_7 contratto di mutuo, risulta pari al residuo importo di € 166.953,44 fatto valere in via monitoria dall'ingiungente. Di conseguenza, in mancanza della prova a carico degli opponenti dell'avvenuta estinzione, totale o parziale, della relativa obbligazione di pagamento, deve ritenersi la sussistenza del credito azionato dalla Banca convenuta
(ora risultante in capo ad ), che ha correttamente assunto l'iniziativa monitoria Pt_1 nei confronti dei fideiussori e nel rispetto del contenuto delle CP_5 Parte_3 specifiche fideiussioni dai medesimi prestate in favore della debitrice principale, nei riguardi della quale l'Istituto bancario si è attivato tempestivamente entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione di cui trattasi e così coltivato diligentemente la propria pretesa creditoria di ammontare pari alla somma residua di € 166.953,44, nel pieno rispetto delle previsioni normative dell'art. 1957 c.c.. Di conseguenza, va rigettata la spiegata opposizione avverso l'impugnato decreto ingiuntivo, che va integralmente confermato”) e capo 4) del dispositivo: “4) rigetta l'opposizione proposta autonomamente da e avverso il decreto ingiuntivo CP_5 Parte_3 provvisoriamente esecutivo n. 4021/2013 emesso dal Tribunale di Vicenza in data
11/24.12.2013 ai loro danni ed in favore della Soc. Coop. Controparte_8 per azioni, cui è subentrata la cessionaria decreto ingiuntivo che Parte_1 conferma”), sicché non vi è alcuna conforme statuizione condannatoria che debba essere ulteriormente emessa.
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite nel rapporto tra e Parte_1 gli appellati e vanno rideterminate, e quindi poste, in base al CP_5 Parte_3 principio di soccombenza, sia per il primo, che per il secondo grado, a carico di CP_5
e di e a favore di e per essa di (già
[...] Parte_3 Parte_1 Controparte_2
, nella misura liquidata in dispositivo con riferimento al D.M. n. Controparte_3
55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi (quattro per il primo e
19 tre per il secondo) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento: da € 52.001 a € 260.000.
Considerata la non esatta corrispondenza tra la misura dell'originaria pretesa creditoria della banca e quella ricostruita dal C.T.U., conferma la sottoposizione in via definitiva delle spese di C.T.U. a carico delle parti nella uguale misura già disposta dal primo giudice.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 662/2023 R.G., in parziale accoglimento, per le ragioni di cui in motivazione, dell'appello proposto da e in parziale riforma della impugnata sentenza n. 1615/2022 del Parte_1
Tribunale di Vicenza, che per il resto conferma;
ritenuta la validità delle fideiussioni prestate da e in data 16.12.1993 (fideiussione omnibus) e in CP_5 Parte_3 data 21.1.2011 (fideiussione specifica); disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
[...] nei confronti dei fideiussori e , condanna in solido Pt_1 CP_5 Parte_3 questi ultimi a pagare alla prima, e per essa ad la somma di Controparte_2
€ 64.638,61 (= € 6.105,71 + € 58.532,90), oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
b) condanna e a pagare ad e per essa a CP_5 Parte_3 Parte_1 [...]
le spese di lite del primo e del secondo grado, che liquida: quanto CP_2 al primo grado, in € 13.000 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge;
quanto al secondo grado, in € 9.000 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al
15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 1.165,50 per rimborsi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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