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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/07/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Viviana Urso Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 506/2022 R.G., promossa
da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Mascalucia presso lo studio dell'Avv. Concetta Italia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
appellante
contro
P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
appellata contumace
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato- differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.6.2017, l'odierno appallante esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società , dal 24 febbraio Controparte_1
2011 al 13.05.2016, ma regolarizzato a partire dal 23.10.2015, con le mansioni di manovale edile, osservando l'orario meglio indicato nell'atto introduttivo e dietro la corresponsione della retribuzione di € 800,00 mensili, inferiore a quella poi prevista nelle buste paga e dalla contrattazione collettiva.
Specificato di aver chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme spettanti in relazione al periodo regolarizzato, adiva il Tribunale
di Catania perché condannasse la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 57.565,74 a titolo di differenze retributive,
straordinario, 13^ mensilità, ferie, permessi non goduti, riposi, festività non godute e cassa edile, inerenti al periodo non regolarizzato.
Nella contumacia della parte convenuta, il Tribunale rigettava il ricorso non essendo emerso dall'istruttoria elementi probatori del rapporto subordinato svoltosi secondo i termini indicati in ricorso. Le deposizioni dei testi, infatti erano ritenute generiche in ordine alle modalità di atteggiarsi del rapporto. Il
Tribunale inoltre giudicava irrilevante la nota dell' prodotta CP_2
dall'istante in quanto priva di riferimento agli elementi fattuali e giuridici posti a base dell'accertamento, idonei a giustificare, da parte degli il CP_3
riconoscimento del rapporto di lavoro prestato, privo di regolarizzazione
Avverso la sentenza n. 5451/2021, pubblicata il 14.12.2021 Parte_1
ha proposto appello.
[...]
2 L'appellata, sebbene regolarmente convenuta, è rimasta contumace.
La causa è stata posta in decisione in data 22.5.2025, ai sensi dell'art. 127
ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante lamenta che il primo giudice non ha valorizzato gli elementi indiziari della subordinazione trascurando che dall'istruttoria era emerso che il lavoro del si svolgeva all'interno dei cantieri della Parte_1 [...]
secondo orari predeterminati, dietro retribuzione corrisposta CP_1
periodicamente, in assenza di rischi economici per il lavoratore.
1.1. In particolare, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della testimonianza di il quale aveva riferito di aver visto lavorare Testimone_1
il sin dal 2011 nei cantieri della , svolgendo le mansioni di Parte_1 CP_1
manovale edile (impastare, usare il montacarichi, guidare i camion dell'impresa, …) tutti giorni della settimana.
1.2. Il primo giudice poi non aveva considerato la comunicazione con la quale l' aveva riconosciuto il rapporto di lavoro Controparte_4
subordinato, comunicazione che, sebbene priva di fede privilegiata,
concorreva con altri elementi probatori a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro
2. Con altro motivo l'appellante rileva l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado.
3 Premesso che questi non aveva motivato l'esclusione dei capitolati di prova di cui ai nn. da 4) a 8), né il mancato accoglimento dell'istanza del ricorrente di ordinare alla Direzione Provinciale del Lavoro di Catania Servizio Ispettivo
del Lavoro, l'esibizione dei documenti e delle testimonianze raccolte durante l'accertamento ispettivo, in ogni caso aveva mal valutato l'esito delle deposizioni testimoniali. In particolare dalle dichiarazioni dei testi e Tes_2
si evinceva chi fosse il datore di lavoro, quali le mansioni espletate e Tes_1
la continuità dell'attività lavorativa dal 2011 al 2015 per tutti i giorni.
2.1 Quanto alla comunicazione dell'Ispettorato del Lavoro, seppur privi di efficacia probatoria privilegiata, i verbali ispettivi costituivano oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, erano rilevanti ai fini dell'individuazione dell'eterodirezione e del vincolo della subordinazione.
Sulla base di tali motivazioni l'appellante insiste per l'accoglimento dell'originaria domanda.
3. L'appello non appare meritevole di accoglimento.
Occorre al riguardo evidenziare che il ricorrente ha rivendicato spettanze retributive relative al periodo lavorativo dal 24 febbraio 2011 al 23.10.2015,
essendo già state soddisfatte per il periodo regolarizzato.
A prescindere dalla natura subordinata del dedotto rapporto di lavoro, era onere del ricorrente dare prova della sua sussistenza per il periodo rivendicato alle dipendenze dell'impresa appellata, dei giorni lavorativi e dell'orario
4 osservato, delle mansioni per le quali avrebbe percepito una retribuzione inferiore a quella dovuta, del mancato godimento delle ferie e delle festività.
Al riguardo le deposizioni testimoniali non appaiono idonee a supportare tale prova;
la teste ha dichiarato di non sapere se il avesse Tes_2 Parte_1
lavorato nei cantieri della ditta convenuta ( “non sono in grado di riferire
circa la denominazione della ditta che stava realizzando la costruzione in
Acireale nel cui cantiere ho visto lavorare ”), né se Parte_1
successivamente avesse lavorato con contratto regolare o meno, né è stata più
esaustiva in ordine agli orari di lavoro presuntivamente osservati dall'appellante, avendo semplicemente dichiarato di averlo visto impegnato nel cantiere frontistante alla palestra dalla stessa frequentata intorno alle ore
15,00, e in altro cantiere sito in Corso Sicilia alle ore 10,00 in occasione della colazione al bar.
Altrettanto lacunosa e inattendibile è la deposizione del teste Tes_1
Innanzitutto, non appaiono verosimili le circostanze riferite che avrebbero giustificato la conoscenza dei fatti da parte del testimone, il quale ha dichiarato di avere visto lavorare il ricorrente in tutti i cantieri della ditta siti in
Acireale nel corso di ben quattro anni in cui il teste avrebbe svolto un lavoro
“itinerante” in varie pasticcerie della medesima città.
Ad ogni modo, premesso di non conoscere l'orario di lavoro osservato dal il teste ha dichiarato di averlo visto lavorare “in tantissime Parte_1
occasioni”, sia di mattina alle ore 8,00 e alle ore 12,00, che di pomeriggio alle
0re 15,00 e alle ore 16,00 senza dare, tuttavia, indicazioni precise sull'arco
5 temporale della prestazione lavorativa del durante la giornata e Parte_1
pregiudicando la sua credibilità col riferire di aver visto lavorare il ricorrente tutti i giorni della settimana, in contrasto con quanto invece esposto dal ricorrente medesimo nell'atto introduttivo, nel quale il predetto aveva indicato cinque giorni lavorativi alla settimana.
Null'altro riferiscono poi i testi poi sul lavoro presuntivamente prestato dal ricorrente nel periodo feriale, nei festivi, sulla retribuzione percepita.
In mancanza di prova delle modalità di tempo e di luogo dell'attività
lavorativa, e del trattamento retributivo riservato al difettano le Parte_1
condizioni per il riconoscimento del diritto alle differenze retributive per come chieste dall'interessato.
4. Come correttamente osservato dal Tribunale, nessun ulteriore elemento probatorio utile a colmare le lacune evidenziate può trarsi dalla nota dell' del lavoro, anche in considerazione della natura valutativa CP_2
dell'accertamento eseguito dai funzionari, dal quale non si evincono, peraltro,
gli elementi oggettivi su quali è stato formulato il giudizio di rapporto di lavoro non regolarizzato dal 19/9/2012 al 22/10/2015, tale da consentire al giudicante di individuare il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro tra le parti.
5.Alla luce delle superiori considerazioni l'appello va rigettato, assorbita ogni altra questione.
6. Stante la contumacia dell'appellata, nulla va disposto in ordine alle spese processuali
6 7. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello;
nulla per le spese.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 22.5.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Viviana Urso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Viviana Urso Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 506/2022 R.G., promossa
da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Mascalucia presso lo studio dell'Avv. Concetta Italia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
appellante
contro
P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
appellata contumace
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato- differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.6.2017, l'odierno appallante esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società , dal 24 febbraio Controparte_1
2011 al 13.05.2016, ma regolarizzato a partire dal 23.10.2015, con le mansioni di manovale edile, osservando l'orario meglio indicato nell'atto introduttivo e dietro la corresponsione della retribuzione di € 800,00 mensili, inferiore a quella poi prevista nelle buste paga e dalla contrattazione collettiva.
Specificato di aver chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme spettanti in relazione al periodo regolarizzato, adiva il Tribunale
di Catania perché condannasse la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 57.565,74 a titolo di differenze retributive,
straordinario, 13^ mensilità, ferie, permessi non goduti, riposi, festività non godute e cassa edile, inerenti al periodo non regolarizzato.
Nella contumacia della parte convenuta, il Tribunale rigettava il ricorso non essendo emerso dall'istruttoria elementi probatori del rapporto subordinato svoltosi secondo i termini indicati in ricorso. Le deposizioni dei testi, infatti erano ritenute generiche in ordine alle modalità di atteggiarsi del rapporto. Il
Tribunale inoltre giudicava irrilevante la nota dell' prodotta CP_2
dall'istante in quanto priva di riferimento agli elementi fattuali e giuridici posti a base dell'accertamento, idonei a giustificare, da parte degli il CP_3
riconoscimento del rapporto di lavoro prestato, privo di regolarizzazione
Avverso la sentenza n. 5451/2021, pubblicata il 14.12.2021 Parte_1
ha proposto appello.
[...]
2 L'appellata, sebbene regolarmente convenuta, è rimasta contumace.
La causa è stata posta in decisione in data 22.5.2025, ai sensi dell'art. 127
ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante lamenta che il primo giudice non ha valorizzato gli elementi indiziari della subordinazione trascurando che dall'istruttoria era emerso che il lavoro del si svolgeva all'interno dei cantieri della Parte_1 [...]
secondo orari predeterminati, dietro retribuzione corrisposta CP_1
periodicamente, in assenza di rischi economici per il lavoratore.
1.1. In particolare, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della testimonianza di il quale aveva riferito di aver visto lavorare Testimone_1
il sin dal 2011 nei cantieri della , svolgendo le mansioni di Parte_1 CP_1
manovale edile (impastare, usare il montacarichi, guidare i camion dell'impresa, …) tutti giorni della settimana.
1.2. Il primo giudice poi non aveva considerato la comunicazione con la quale l' aveva riconosciuto il rapporto di lavoro Controparte_4
subordinato, comunicazione che, sebbene priva di fede privilegiata,
concorreva con altri elementi probatori a dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro
2. Con altro motivo l'appellante rileva l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado.
3 Premesso che questi non aveva motivato l'esclusione dei capitolati di prova di cui ai nn. da 4) a 8), né il mancato accoglimento dell'istanza del ricorrente di ordinare alla Direzione Provinciale del Lavoro di Catania Servizio Ispettivo
del Lavoro, l'esibizione dei documenti e delle testimonianze raccolte durante l'accertamento ispettivo, in ogni caso aveva mal valutato l'esito delle deposizioni testimoniali. In particolare dalle dichiarazioni dei testi e Tes_2
si evinceva chi fosse il datore di lavoro, quali le mansioni espletate e Tes_1
la continuità dell'attività lavorativa dal 2011 al 2015 per tutti i giorni.
2.1 Quanto alla comunicazione dell'Ispettorato del Lavoro, seppur privi di efficacia probatoria privilegiata, i verbali ispettivi costituivano oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, erano rilevanti ai fini dell'individuazione dell'eterodirezione e del vincolo della subordinazione.
Sulla base di tali motivazioni l'appellante insiste per l'accoglimento dell'originaria domanda.
3. L'appello non appare meritevole di accoglimento.
Occorre al riguardo evidenziare che il ricorrente ha rivendicato spettanze retributive relative al periodo lavorativo dal 24 febbraio 2011 al 23.10.2015,
essendo già state soddisfatte per il periodo regolarizzato.
A prescindere dalla natura subordinata del dedotto rapporto di lavoro, era onere del ricorrente dare prova della sua sussistenza per il periodo rivendicato alle dipendenze dell'impresa appellata, dei giorni lavorativi e dell'orario
4 osservato, delle mansioni per le quali avrebbe percepito una retribuzione inferiore a quella dovuta, del mancato godimento delle ferie e delle festività.
Al riguardo le deposizioni testimoniali non appaiono idonee a supportare tale prova;
la teste ha dichiarato di non sapere se il avesse Tes_2 Parte_1
lavorato nei cantieri della ditta convenuta ( “non sono in grado di riferire
circa la denominazione della ditta che stava realizzando la costruzione in
Acireale nel cui cantiere ho visto lavorare ”), né se Parte_1
successivamente avesse lavorato con contratto regolare o meno, né è stata più
esaustiva in ordine agli orari di lavoro presuntivamente osservati dall'appellante, avendo semplicemente dichiarato di averlo visto impegnato nel cantiere frontistante alla palestra dalla stessa frequentata intorno alle ore
15,00, e in altro cantiere sito in Corso Sicilia alle ore 10,00 in occasione della colazione al bar.
Altrettanto lacunosa e inattendibile è la deposizione del teste Tes_1
Innanzitutto, non appaiono verosimili le circostanze riferite che avrebbero giustificato la conoscenza dei fatti da parte del testimone, il quale ha dichiarato di avere visto lavorare il ricorrente in tutti i cantieri della ditta siti in
Acireale nel corso di ben quattro anni in cui il teste avrebbe svolto un lavoro
“itinerante” in varie pasticcerie della medesima città.
Ad ogni modo, premesso di non conoscere l'orario di lavoro osservato dal il teste ha dichiarato di averlo visto lavorare “in tantissime Parte_1
occasioni”, sia di mattina alle ore 8,00 e alle ore 12,00, che di pomeriggio alle
0re 15,00 e alle ore 16,00 senza dare, tuttavia, indicazioni precise sull'arco
5 temporale della prestazione lavorativa del durante la giornata e Parte_1
pregiudicando la sua credibilità col riferire di aver visto lavorare il ricorrente tutti i giorni della settimana, in contrasto con quanto invece esposto dal ricorrente medesimo nell'atto introduttivo, nel quale il predetto aveva indicato cinque giorni lavorativi alla settimana.
Null'altro riferiscono poi i testi poi sul lavoro presuntivamente prestato dal ricorrente nel periodo feriale, nei festivi, sulla retribuzione percepita.
In mancanza di prova delle modalità di tempo e di luogo dell'attività
lavorativa, e del trattamento retributivo riservato al difettano le Parte_1
condizioni per il riconoscimento del diritto alle differenze retributive per come chieste dall'interessato.
4. Come correttamente osservato dal Tribunale, nessun ulteriore elemento probatorio utile a colmare le lacune evidenziate può trarsi dalla nota dell' del lavoro, anche in considerazione della natura valutativa CP_2
dell'accertamento eseguito dai funzionari, dal quale non si evincono, peraltro,
gli elementi oggettivi su quali è stato formulato il giudizio di rapporto di lavoro non regolarizzato dal 19/9/2012 al 22/10/2015, tale da consentire al giudicante di individuare il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro tra le parti.
5.Alla luce delle superiori considerazioni l'appello va rigettato, assorbita ogni altra questione.
6. Stante la contumacia dell'appellata, nulla va disposto in ordine alle spese processuali
6 7. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello;
nulla per le spese.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 22.5.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Viviana Urso
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