Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/1970, n. 789
CASS
Sentenza 25 marzo 1970

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Rientra nella Competenza del tribunale delle acque la cognizione di tutte quelle controversie che incidono, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Il che si verifica non solo nei casi in cui la Competenza involge questioni sulla demanialita o sulla utilizzazione delle acque, o sulla legittimita del comportamento tenuto al riguardo dalla pubblica amministrazione, ovvero sul contenuto o sui limiti dei provvedimenti amministrativi concernenti il regime delle acque, ma anche nei casi in cui la controversia ha per oggetto il risarcimento dei danni cagionati direttamente dalla esecuzione o dalla manutenzione di opere idrauliche o di bonifica o di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche. In particolare, l'esame della Rilevanza della omessa manutenzione dell'opera di bonifica idraulica in ordine alla produzione del danno rende necessarie indagini tecniche circa il sistema di manutenzione di essa e coinvolge questioni relative alla dipendenza causale del danno lamentato da un'opera attinente al regime delle acque.*

La Competenza a risolvere la questione sulla natura privata o demaniale delle acque spetta sempre al tribunale delle acque pubbliche, anche quando attenga solo indirettamente ad interessi pubblici. ( Conf 820-69).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/1970, n. 789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 789
    Data del deposito : 25 marzo 1970

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