Articolo 42 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 41Articolo 43
Versione
2 gennaio 2000
Art. 42. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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