Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/05/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3234/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3234/2023 promossa da:
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE (C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. NIGLIO FRANCESCO C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
La ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Trinitapoli avverso Parte_1 l'ingiunzione di pagamento n. 87-2018-634 notificatale in data 19.9.2018 dal concessionario del servizio di riscossione del in forza del verbale di accertamento n. Controparte_2 870/16 del 22.5.2016 relativo alla violazione dell'art. 142 co. 8 c.d.s.
A sostegno dell'opposizione la ha dedotto di aver precedentemente proposto al Parte_1
Prefetto, in data 2.12.2016, tempestiva opposizione avverso il verbale di accertamento 908/16 notificatole in data 16.11.2016 – relativo alla violazione dell'art. 126 bis co. 2 c.d.s. per non aver comunicato il nominativo di chi era alla guida del veicolo al momento della prima infrazione accertata con il verbale n. 870/16 -, sulla quale il Prefetto non ha provveduto nel termine complessivo perentorio di 210 giorni prescritto dal combinato disposto degli artt. 203 co. 1 bis e 2 e 204 co. 1 bis c.d.s., così determinandosi un duplice effetto: l'annullamento dei verbali nn. 870/16 e 908/16 per effetto del silenzio accoglimento del Prefetto formatosi sul ricorso ai sensi dell'art. 204 co. 1 bis;
l'illegittimità derivata dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
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eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendone il rigetto nel
[...] merito.
A seguito di integrazione del contraddittorio si è costituito in giudizio anche il chiedendo il CP_2 rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione per omessa tempestiva impugnazione del verbale di accertamento presupposto.
La ha proposto appello lamentando l'insufficienza e l'illogicità della motivazione Parte_1 della sentenza in relazione ai “passaggi” procedimentali rappresentati nel ricorso introduttivo.
Gli appellati sono rimasti contumaci nel presente grado di giudizio.
Orbene, ai fini della decisione è utile preliminarmente richiamare i seguenti principi affermati dalle
Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza del 22 settembre 2017 n. 22082:
“Il verbale di accertamento -definito dal codice della strada come "titolo esecutivo" - è provvedimento dell'amministrazione che, dotato di efficacia esecutiva, consente la formazione del ruolo esattoriale, il quale, a sua volta, "costituisce titolo esecutivo" per l'espropriazione forzata…
L'art. 201 C.d.S., comma 5 -con disposizione analoga a quella contenuta nella L. n. 689 del
1981, art. 14, u.c., - sancisce che "l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto".
La norma, letteralmente interpretata, delinea un fatto estintivo di quell'obbligo che sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell'illecito amministrativo. La regola in esame ha portata sostanziale. In sintesi, la notificazione del verbale di accertamento, per come delineata dal legislatore nella norma apposita, non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo. Piuttosto, è fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, in quanto l'omessa notificazione estingue questo diritto.
Si tratta di un fatto estintivo del diritto di credito per sanzione amministrativa che, pur operando sul piano sostanziale, non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva…
La notificazione tempestiva del verbale di accertamento attiene quindi alla modalità di formazione del titolo esecutivo, ma la violazione dell'obbligo di notificazione tempestiva che incombe sull'amministrazione non impedisce la venuta ad esistenza del "titolo esecutivo", piuttosto dà luogo ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perchè è stato invalido od irregolare il suo procedimento di formazione…
La notificazione tempestiva si viene perciò a configurare come elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria…
Nel sistema delineato dal codice della strada (ed, oggi, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7) il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale, senza alcuna distinzione tra diversi vizi di forma. In particolare, la violazione delle regole di formazione del titolo stragiudiziale deve essere fatta valere col rimedio tipico, sia che si tratti di violazioni che abbiano impedito del tutto la conoscenza della contestazione sia che si tratti di violazioni che questa conoscenza abbiano consentito, ma abbiano comunque viziato il titolo, irregolarmente formato…
pagina 2 di 4 Dunque, l'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7.
Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa deve essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare…
L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione "recuperatoria" in senso proprio.
Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può "recuperare" tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti perciò il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti perciò la pretesa sanzionatoria).
Viceversa, quando viene "recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene "recuperato" è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione…
In conclusione, l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento".
Ora, nel caso di specie risulta dagli atti che il primo verbale di accertamento del 22.5.2016 non è stato validamente notificato alla infatti, la notifica eseguita nelle forme di cui all'art. 143 Parte_1
c.p.c. in data 4.8.2016 nei confronti della persona giuridica è nulla, perché non preceduta dal tentativo di notifica presso la residenza o il domicilio della persona fisica che rappresenta la società, come prescritto dall'art. 145 co. 3 c.p.c. L'invalidità della notifica del primo verbale di accertamento – atto presupposto sia del successivo accertamento della violazione dell'art. 126 bis co. 2, sia dell'ingiunzione di pagamento oggi impugnata
– è stata dedotta dalla con la tempestiva opposizione ex art. 203 c.d.s. proposta al Parte_1
Prefetto avverso il successivo verbale di accertamento n. 908/16. Su tale opposizione il Prefetto non ha provveduto nel termine complessivo perentorio di 210 giorni prescritto dal combinato disposto degli artt. 203 co. 1 bis e 2 e 204 co. 1 bis c.d.s., così determinandosi l'annullamento dei verbali nn. 870/16 e 908/16 per effetto del silenzio accoglimento sul ricorso ai sensi dell'art. 204 co. 1 bis.
pagina 3 di 4 Successivamente, la nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto, ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione dinanzi al Giudice di Pace avverso l'ingiunzione di pagamento notificatale in data 19.9.2018, facendo valere, correttamente, proprio l'illegittimità dei verbali di accertamento presupposti.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata, non avendo il giudice di prime cure considerato l'illegittimità degli atti di accertamento presupposti, tempestivamente dedotta con il ricorso al Prefetto avverso il primo atto ritualmente notificato (il verbale di accertamento n. 908/16), e la conseguente illegittimità derivata dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 87-2018-634 notificata alla in data 19.9.2018 dal concessionario Parte_1 Parte_1 del servizio di riscossione del;
Controparte_2
condanna gli appellati in solido a rimborsare alla controparte le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 161,50 per esborsi ed € 730,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Niglio dichiaratosi antistatario.
Foggia, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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