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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/02/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11171/2021
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e difeso RT CodiceFiscale_1
dall'Avv. Pasquale Pellegrini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ruvo di Puglia alla via
Verdi n. 21
- ATTORE -
E
, COD. FISC. , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Fabio Vito Letizia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari al viale della
Repubblica n. 71/G
- CONVENUTO –
All' udienza del 11.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate.
PER L'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … previo accertamento della responsabilità
professionale del convenuto, quale esperto stimatore nell'ambito della procedura esecutiva n. 408/15 R.G.E.I.-Trib. Bari e consulenza tecnica d'ufficio tesa a quantificare il valore del diritto di abitazione gravante sull'unità immobiliare sita alla Via Stradella del Caffè n. 24/G-Bari, identificato in N.C.E.U. del
Comune di Bari al fg. 48, p.lla 1360, sub. 13, z.c. 2, ctg. A/2, cl. 3, consistenza 6,5 vani, S.C. mq. 139,
R.C. € 889,60, piano T, interno 1, condannare l'Ing. al pagamento della somma di € CP_1
40.000,00 in favore dell'attore , ovvero della somma minore o maggiore ritenuta di RT
giustizia, oltre interessi legali a far data dalla notifica del presente atto di citazione sino al dì dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze legali oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione…”.
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “…rigettare le avverse domande poiché
generiche, inammissibili, infondate e non provate, per le motivazioni di cui in narrativa;
per l'effetto,
condannare parte attrice alla rifusione delle spese e competenze legali del presente giudizio;
ove ritenuti sussistenti i relativi presupposti, condannare parte attrice anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc…”
MOTIVI DELLA DECISIONE: Con atto di citazione notificato il 26.07.2021 l'attore evocava in giudizio il convenuto per sentire accogliere le conclusioni innanzi indicate. Deduceva che il convenuto, a seguito di incarico conferitogli dal Tribunale di Bari-Sezione Esecuzioni Immobiliari nell'ambito della procedura esecutiva n. 408/15 R.G.E.I. (promossa nei confronti di sua moglie Prof.ssa CP_2
, aveva proceduto a periziare e stimare l'unità immobiliare sita alla Via Stradella del Caffè n.
[...]
24/G-Bari; che nell'elaborato peritale depositato in data 13.04.17 il convenuto così aveva individuato il bene costituente il lotto n. 1 “Nuda proprietà per la quota di 1/1 di appartamento a piano rialzato, sito in
Bari, Stradella del Caffè n. 24/G … Immobile gravato da diritto di abitazione a vita, in ragione di ½ pro-
indiviso, in capo a soggetto nato in data [...] costituito con atto negoziale opponibile” e quello costituente il lotto n. 2 “Nuda proprietà per la quota di 1/1 di box auto a piano interrato S1, sito in Bari,
Via Camillo Rosalba n. 8-19 … Immobile gravato da diritto di abitazione a vita, in ragione di ½ pro-
indiviso, in capo a soggetto nato in data [...] costituito con atto negoziale opponibile”; che per entrambi i beni il convenuto aveva precisato quanto alla “titolarità attuale nel ventennio antecedente il
pignoramento” che “la proprietà dell'immobile indicato come Bene A appartiene attualmente al seguente
soggetto, debitore esecutato nella procedura in oggetto: (nuda proprietà per 1/1). Controparte_2
pag. 2/5 L'immobile viene posto in vendita per il seguente diritto: nuda proprietà per 1/1. La piena proprietà
dell'immobile è pervenuta, per ½ all'attuale debitrice e per il restante ½ al suo coniuge sig. RT
, all'epoca in regime di comunione di beni, … in virtù di atto di compravendita … il restante ½
[...]
della nuda proprietà è pervenuto all'attuale debitrice, in regime di separazione di beni, dal proprio
coniuge sig. , che si è riservato sullo stesso immobile il diritto di abitazione, in ragione RT
di 1/2, sua vita natural durante, con atto di donazione per Notaio di Toritto del 18.04.07” e Per_1
quanto alla stima dei beni che “l'immobile è gravato da diritto di abitazione a vita in ragione di ½ a
favore del sig. , nato il [...] (anni 59)”…; che sulla scorta della sopraccitata RT
relazione di stima venivano pertanto posti in vendita ed aggiudicati a terzi i seguenti diritti reali sugli immobili de quibus “Quota di proprietà pari ad ½ della piena proprietà nonché quota pari alla nuda
proprietà per la restante metà (ossia ½ piena proprietà e ½ nuda proprietà)”; che il convenuto aveva palesemente omesso di evidenziare la circostanza che il diritto di abitazione dell'attore, lungi dall'essere limitabile e/o frazionabile in una quota pari ad ½, doveva invece ritenersi esteso all'intero immobile così
creando un grave nocumento economico nei confronti del medesimo per cui risultava evidente, in forza del combinato disposto ex artt. 2043 c.c.-64 c.p.c., la responsabilità del convenuto nella causazione del danno patrimoniale da lui subito, quale titolare del diritto di abitazione sul lotto n. 1 della procedura esecutiva n. 408/15 R.G.E.I-Trib. Bari. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva l'inesistenza, nella realtà giuridica, del diritto che l'attore asseriva pregiudicato;
l'assenza di responsabilità del convenuto;
l'assenza di nesso causale. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. la causa, ritenuta matura per la decisione, essendo di natura documentale, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda non è fondata. Parte attrice sostanzialmente sostiene di essere stato titolare sull'immobile oggetto di esecuzione forzata, del diritto di abitazione per intero, non essendo il diritto di abitazione frazionabile, per cui nel momento in cui aveva ceduto, al debitore esecutato, la nuda proprietà della propria quota di proprietà esclusiva dell'immobile (
pari ad un mezzo ) riservandosi il diritto di abitazione sullo stesso, tale diritto di abitazione non avrebbe avuto ad oggetto la sola quota di ½ ma si sarebbe automaticamente esteso all'intero immobile, pure in mancanza di una espressa pattuizione in proposito. Sostiene poi, che la vendita dell'immobile con il riconoscimento in suo favore di una sola quota di ½ del diritto di abitazione, che sostiene erronea, sarebbe pag. 3/5 derivata dall'errore del C.T.U. nell'indicare in perizia tale limitato valore del suo diritto. Se per quanto attiene alla prima delle predette argomentazioni deve rilevarsi come vi sia contrasto in giurisprudenza e dottrina sulla possibilità di frazionare il diritto di abitazione, deve tuttavia rilevarsi come la complessità
della materia rende evidente che sulla specifica questione sia stato fondamentale l'orientamento del giudicante e che in alcun modo tale orientamento possa essere imputabile al C.T.U. che si è limitato ad una corretta descrizione di quanto risultava dagli atti. Deve anche rilevarsi come il convenuto nel valutare il bene abbia ritenuto concretamente vendibile solo la nuda proprietà del bene ( non avendo valore commerciale la residua quota di piena proprietà in presenza del diritto di abitazione per ½ ) e che in effetti, sulla base delle sue indicazioni, un primo giudice aveva proceduto alla vendita della sola nuda proprietà e solo in sede di assegnazione, essendo cambiato il giudice, il nuovo magistrato chiamato a seguire la pratica aveva ritenuto di dovere revocare l'assegnazione e procedere ad una nuova vendita,
come poi, oggi contestata da parte attrice, ritenendo invece sussistente il diritto di abitazione solo pro-
quota in favore dell'odierno attore. È pertanto evidente che il C.T.U. ha correttamente espletato il suo incarico, fornendo tutte le indicazioni di sua competenza all'ufficio, e che solo le convinzioni dei singoli giudicanti hanno determinato l'esito della procedura esecutiva, per cui, i relativi provvedimenti, se ritenuti errati o pregiudizievoli alle ragioni dell'odierno attore, non erano direttamente imputabili al convenuto, ma andavano, semmai, impugnati nei modi previsti dalla legge. Quanto precede prescinde poi dalla valutazione nel merito circa la fondatezza della pretesa dell'attore in relazione all'estensione del suo diritto di abitazione sull'immobile, essendo del tutto ininfluente ai fini della decisione del presente giudizio, l'orientamento che questo giudice potrebbe avere sulla problematica specifica, mancando il nesso di causalità tra il danno pretesamene sofferto ed il comportamento del convenuto. Anche in relazione a tale danno, non essendo alienabile il diritto di abitazione, deve comunque rilevarsi che alcuna prova sia stata fornita in giudizio circa un danno concreto subito dall'attore per le vicende oggetto di causa, che nulla deduce circa le concrete conseguenze dell'alienazione del bene sul proprio esercizio del diritto di abitazione, e non prova se ed in quale misura gli sia stato impedito l'uso dell'immobile. Deve
pertanto rigettarsi la domanda. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , così provvede: RT CP_1
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali del convenuto che liquida, in €. 6.000,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Bari, 14.02.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11171/2021
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e difeso RT CodiceFiscale_1
dall'Avv. Pasquale Pellegrini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ruvo di Puglia alla via
Verdi n. 21
- ATTORE -
E
, COD. FISC. , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Fabio Vito Letizia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari al viale della
Repubblica n. 71/G
- CONVENUTO –
All' udienza del 11.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate.
PER L'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … previo accertamento della responsabilità
professionale del convenuto, quale esperto stimatore nell'ambito della procedura esecutiva n. 408/15 R.G.E.I.-Trib. Bari e consulenza tecnica d'ufficio tesa a quantificare il valore del diritto di abitazione gravante sull'unità immobiliare sita alla Via Stradella del Caffè n. 24/G-Bari, identificato in N.C.E.U. del
Comune di Bari al fg. 48, p.lla 1360, sub. 13, z.c. 2, ctg. A/2, cl. 3, consistenza 6,5 vani, S.C. mq. 139,
R.C. € 889,60, piano T, interno 1, condannare l'Ing. al pagamento della somma di € CP_1
40.000,00 in favore dell'attore , ovvero della somma minore o maggiore ritenuta di RT
giustizia, oltre interessi legali a far data dalla notifica del presente atto di citazione sino al dì dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze legali oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione…”.
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “…rigettare le avverse domande poiché
generiche, inammissibili, infondate e non provate, per le motivazioni di cui in narrativa;
per l'effetto,
condannare parte attrice alla rifusione delle spese e competenze legali del presente giudizio;
ove ritenuti sussistenti i relativi presupposti, condannare parte attrice anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc…”
MOTIVI DELLA DECISIONE: Con atto di citazione notificato il 26.07.2021 l'attore evocava in giudizio il convenuto per sentire accogliere le conclusioni innanzi indicate. Deduceva che il convenuto, a seguito di incarico conferitogli dal Tribunale di Bari-Sezione Esecuzioni Immobiliari nell'ambito della procedura esecutiva n. 408/15 R.G.E.I. (promossa nei confronti di sua moglie Prof.ssa CP_2
, aveva proceduto a periziare e stimare l'unità immobiliare sita alla Via Stradella del Caffè n.
[...]
24/G-Bari; che nell'elaborato peritale depositato in data 13.04.17 il convenuto così aveva individuato il bene costituente il lotto n. 1 “Nuda proprietà per la quota di 1/1 di appartamento a piano rialzato, sito in
Bari, Stradella del Caffè n. 24/G … Immobile gravato da diritto di abitazione a vita, in ragione di ½ pro-
indiviso, in capo a soggetto nato in data [...] costituito con atto negoziale opponibile” e quello costituente il lotto n. 2 “Nuda proprietà per la quota di 1/1 di box auto a piano interrato S1, sito in Bari,
Via Camillo Rosalba n. 8-19 … Immobile gravato da diritto di abitazione a vita, in ragione di ½ pro-
indiviso, in capo a soggetto nato in data [...] costituito con atto negoziale opponibile”; che per entrambi i beni il convenuto aveva precisato quanto alla “titolarità attuale nel ventennio antecedente il
pignoramento” che “la proprietà dell'immobile indicato come Bene A appartiene attualmente al seguente
soggetto, debitore esecutato nella procedura in oggetto: (nuda proprietà per 1/1). Controparte_2
pag. 2/5 L'immobile viene posto in vendita per il seguente diritto: nuda proprietà per 1/1. La piena proprietà
dell'immobile è pervenuta, per ½ all'attuale debitrice e per il restante ½ al suo coniuge sig. RT
, all'epoca in regime di comunione di beni, … in virtù di atto di compravendita … il restante ½
[...]
della nuda proprietà è pervenuto all'attuale debitrice, in regime di separazione di beni, dal proprio
coniuge sig. , che si è riservato sullo stesso immobile il diritto di abitazione, in ragione RT
di 1/2, sua vita natural durante, con atto di donazione per Notaio di Toritto del 18.04.07” e Per_1
quanto alla stima dei beni che “l'immobile è gravato da diritto di abitazione a vita in ragione di ½ a
favore del sig. , nato il [...] (anni 59)”…; che sulla scorta della sopraccitata RT
relazione di stima venivano pertanto posti in vendita ed aggiudicati a terzi i seguenti diritti reali sugli immobili de quibus “Quota di proprietà pari ad ½ della piena proprietà nonché quota pari alla nuda
proprietà per la restante metà (ossia ½ piena proprietà e ½ nuda proprietà)”; che il convenuto aveva palesemente omesso di evidenziare la circostanza che il diritto di abitazione dell'attore, lungi dall'essere limitabile e/o frazionabile in una quota pari ad ½, doveva invece ritenersi esteso all'intero immobile così
creando un grave nocumento economico nei confronti del medesimo per cui risultava evidente, in forza del combinato disposto ex artt. 2043 c.c.-64 c.p.c., la responsabilità del convenuto nella causazione del danno patrimoniale da lui subito, quale titolare del diritto di abitazione sul lotto n. 1 della procedura esecutiva n. 408/15 R.G.E.I-Trib. Bari. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva l'inesistenza, nella realtà giuridica, del diritto che l'attore asseriva pregiudicato;
l'assenza di responsabilità del convenuto;
l'assenza di nesso causale. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. la causa, ritenuta matura per la decisione, essendo di natura documentale, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda non è fondata. Parte attrice sostanzialmente sostiene di essere stato titolare sull'immobile oggetto di esecuzione forzata, del diritto di abitazione per intero, non essendo il diritto di abitazione frazionabile, per cui nel momento in cui aveva ceduto, al debitore esecutato, la nuda proprietà della propria quota di proprietà esclusiva dell'immobile (
pari ad un mezzo ) riservandosi il diritto di abitazione sullo stesso, tale diritto di abitazione non avrebbe avuto ad oggetto la sola quota di ½ ma si sarebbe automaticamente esteso all'intero immobile, pure in mancanza di una espressa pattuizione in proposito. Sostiene poi, che la vendita dell'immobile con il riconoscimento in suo favore di una sola quota di ½ del diritto di abitazione, che sostiene erronea, sarebbe pag. 3/5 derivata dall'errore del C.T.U. nell'indicare in perizia tale limitato valore del suo diritto. Se per quanto attiene alla prima delle predette argomentazioni deve rilevarsi come vi sia contrasto in giurisprudenza e dottrina sulla possibilità di frazionare il diritto di abitazione, deve tuttavia rilevarsi come la complessità
della materia rende evidente che sulla specifica questione sia stato fondamentale l'orientamento del giudicante e che in alcun modo tale orientamento possa essere imputabile al C.T.U. che si è limitato ad una corretta descrizione di quanto risultava dagli atti. Deve anche rilevarsi come il convenuto nel valutare il bene abbia ritenuto concretamente vendibile solo la nuda proprietà del bene ( non avendo valore commerciale la residua quota di piena proprietà in presenza del diritto di abitazione per ½ ) e che in effetti, sulla base delle sue indicazioni, un primo giudice aveva proceduto alla vendita della sola nuda proprietà e solo in sede di assegnazione, essendo cambiato il giudice, il nuovo magistrato chiamato a seguire la pratica aveva ritenuto di dovere revocare l'assegnazione e procedere ad una nuova vendita,
come poi, oggi contestata da parte attrice, ritenendo invece sussistente il diritto di abitazione solo pro-
quota in favore dell'odierno attore. È pertanto evidente che il C.T.U. ha correttamente espletato il suo incarico, fornendo tutte le indicazioni di sua competenza all'ufficio, e che solo le convinzioni dei singoli giudicanti hanno determinato l'esito della procedura esecutiva, per cui, i relativi provvedimenti, se ritenuti errati o pregiudizievoli alle ragioni dell'odierno attore, non erano direttamente imputabili al convenuto, ma andavano, semmai, impugnati nei modi previsti dalla legge. Quanto precede prescinde poi dalla valutazione nel merito circa la fondatezza della pretesa dell'attore in relazione all'estensione del suo diritto di abitazione sull'immobile, essendo del tutto ininfluente ai fini della decisione del presente giudizio, l'orientamento che questo giudice potrebbe avere sulla problematica specifica, mancando il nesso di causalità tra il danno pretesamene sofferto ed il comportamento del convenuto. Anche in relazione a tale danno, non essendo alienabile il diritto di abitazione, deve comunque rilevarsi che alcuna prova sia stata fornita in giudizio circa un danno concreto subito dall'attore per le vicende oggetto di causa, che nulla deduce circa le concrete conseguenze dell'alienazione del bene sul proprio esercizio del diritto di abitazione, e non prova se ed in quale misura gli sia stato impedito l'uso dell'immobile. Deve
pertanto rigettarsi la domanda. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , così provvede: RT CP_1
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali del convenuto che liquida, in €. 6.000,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Bari, 14.02.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 5/5