Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 10/02/2026, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02547/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06854/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6854 del 2022, proposto da
VL VY LU A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo, Lorenzo Aureli e Francesco Coronidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cral Dipendenti Roma Capitale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale – Municipio Roma X del 8 aprile 2022, recante nn. Rep. CO/741/2022 e Prot. CO/40711/2022 con cui (e nella parte in cui) il Direttore dell'Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo i) ha esteso la durata delle precedenti concessioni demaniali marittime (già dichiarate scadute al 31 dicembre 2020) fino a “ non oltre al 31 dicembre 2022 ” e ii) si è riservato, in attesa di attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza di difformità e/o abusi edilizi e occupazioni sine titulo sui lotti messi a gara, di aggiudicare o revocare i bandi in questione per la stagione balneare successiva;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per l'accertamento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere concludendo la procedura per l'affidamento di n. 37 concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per la gestione degli stabilimenti balneari sul litorale del Municipio X indetta con Determinazione Dirigenziale n. CO/3040/2020 del 22 dicembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. AG EP LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 22 dicembre 2020, n. rep. CO/3040, il Municipio X di Roma Capitale ha dato avvio a una procedura per l’affidamento di n. 37 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Municipio X di Roma Capitale, per finalità turistiche e ricreative.
2. Successivamente, con provvedimento del 31 dicembre 2020, n. rep. CO/3116, la stessa p.a. ha indetto un’altra procedura per l’affidamento di ulteriori 9 concessioni demaniali con finalità turistico ricorso ricreative.
3. La società VL VY LU A. ha partecipato alla prima procedura di gara e – all’esito delle valutazioni dell’offerta tecnica – è stata l’operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio per il lotto n. 10 nella graduatoria pubblicata in data 21 ottobre 2021.
4. A fronte dei numerosi contenziosi instaurati avverso tali delibere dai precedenti concessionari degli stessi beni (sulla base del preteso diritto degli stessi di permanere sino al 2033 in virtù della proroga ex lege di cui all’art. 1, c. 682 e 683 della l. n. 145/2018), tenuto conto dei principi espressi dalle sentenze Consiglio di Stato, AP, 9 novembre 2021, nn. 17 e 18, e nella prospettiva di « attendere l’approvazione del PUA da parte degli organi competenti » per procedere « a un affidamento delle aree demaniali marittime di durata maggiore » di quella annuale prevista nei bandi adottati il 22 e 31 dicembre 2020, con deliberazione 15 dicembre 2021, n. 24 la Giunta del X Municipio di Roma Capitale ha disposto la revoca delle procedure indette con i provvedimenti del 22 e del 31 dicembre 2020 e – contestualmente – la proroga delle precedenti concessioni fino al 31 dicembre 2023.
5. A seguito di impugnazione proposta da uno dei partecipanti alle due procedure, con sentenza Tar Lazio, II- quater , 12 febbraio 2022, n. 1916 ha annullato la predetta delibera, ritenendo l’incompetenza della Giunta del X Municipio ad adottare l’atto di revoca « e ciò sia in ossequio al principio del contrarius actus, che impone la sua adozione da parte del dirigente competente (che aveva indetto la procedura revocata), sia in relazione alla natura di atto gestionale di secondo grado della revoca, in quanto tale non rientrante nella sfera di attribuzione dell'organo politico ».
6. Con determinazione dirigenziale datata 8 aprile 2022, il Direttore dell’Ufficio coordinamento demanio marittimo del X Municipio di Roma Capitale, preso atto della sentenza Tar Lazio, II- quater , n. 1916/2022:
- per un verso, ha ritenuto sussistenti i presupposti per procedere all’affidamento della concessione relativa al lotto n. 33 della procedura bandita con provvedimento del 22 dicembre 2020, n. rep. CO/3040 (perché relativa ad area libera, non affidata a precedente concessionario);
- per altro verso, ha rilevato che l’aggiudicazione degli altri lotti delle procedure già bandite il 22 e 31 dicembre 2020 non avrebbe potuto avere luogo prima degli esiti delle avviate verifiche di presenza di difformità edilizie, abusi e occupazioni sine titulo sui lotti messi in gara (e che in ogni caso la mancata presentazione di offerte per 13 dei 37 lotti di cui alla prima procedura, e di 2 dei 9 di cui alla seconda, non avrebbe consentito i subentri per tutti i lotti prima della stagione balneare 2022) e ha quindi ritenuto di disporre – ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 ed anche alla luce dei principi affermati da Consiglio di Stato, AP, 9 novembre 2021, nn. 17 e 18 – una proroga tecnica delle concessioni scadute e poste a gara fino al 31 dicembre 2022.
7. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, VL VY LU A ha gravato tale ultimo provvedimento adottato da Roma Capitale e ha chiesto a questo Tar di annullarlo, previa sospensione cautelare, nella parte in cui aveva ritenuto di disporre la proroga delle concessioni già in essere, nonché di accertare – ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. – l’obbligo della p.a. resistente di « provvedere concludendo la procedura per l’affidamento di n. 37 concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per la gestione degli stabilimenti balneari sul litorale del Municipio X indetta con Determinazione Dirigenziale n. CO/3040/2020 del 22 dicembre 2020 ». Ciò sulla base di due distinti motivi in diritto.
7.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità dell’atto adottato da Roma Capitale per « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990; violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza, buona fede, efficacia, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere ricorso in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per ingiustizia manifesta, illogicità e irrazionalità, confusione e perplessità, contraddittorietà e sviamento di potere », evidenziando in sintesi:
- che la scelta della p.a. di effettuare verifiche in ordine alla presenza di eventuali irregolarità e/o difformità e/o abusi edilizi prima di procedere all’aggiudicazione non risultava giustificata « da alcun sopravvenuto, specifico, motivo o notizia »;
- che la pubblica amministrazione « aveva previamente verificato la sussistenza di irregolarità urbanistiche in ciascun lotto, dandone contezza nelle singole schede descrittive approvate ed allegate al bando, prevedendo finanche l’obbligo di acquisizione, da parte del futuro concessionario, di certificati/autorizzazioni/nulla osta prescritti ».
7.2. Con il secondo motivo ha contestato il provvedimento gravato per « violazione dei principi eurounitari in materia di trasparenza e tutela della libera concorrenza; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 TFUE; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (cd. bolkestein); violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza, buona fede, efficacia, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per ingiustizia manifesta, illogicità e irrazionalità, confusione e perplessità, contraddittorietà e sviamento di potere », osservando in sostanza:
- che la decisione di prorogare le concessioni in essere era stata contraddittoriamente fondata dalla p.a. da un lato sulle previsioni dell’art. 106, d.lgs. n. 50/2016 (che non erano applicabili al caso di specie) e dall’altro sui principi affermati da Consiglio di Stato, AP, 9 novembre 2021, nn. 17 e 18 (che non potevano però ritenersi applicabili al caso di specie perché affermati con riferimento ai soli « rapporti concessori in essere » alla data di adozione delle predette sentenze, mentre le concessioni di cui ai bandi del X Municipio erano già scadute il 31 dicembre 2020);
- che la proroga non poteva considerarsi in alcun modo strumentale « a consentire la conclusione della procedura in corso », costituendo al contrario una proroga « indebitamente finalizzat [a] a consentire un prolungamento del rapporto concessorio (già scaduto) con i precedenti concessionari ».
8. In data 17 giugno 2022 Roma Capitale ha spiegato le proprie difese, notando che nelle more il Tar Lazio, con una serie di pronunce di identico tenore, aveva disposto l’annullamento della procedura di affidamento di cui la ricorrente chiedeva che si procedesse all’aggiudicazione
9. In data 17 maggio 2023, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
10. Con memoria depositata il 21 ottobre 2025 la ricorrente ha evidenziato:
- che nelle more della definizione del presente giudizio con d.d. 21 maggio 2025, n. 1453, Roma Capitale (dopo che il Consiglio di Stato aveva riformato le sentenze di questo Tar che avevano disposto l’annullamento della procedura del 2020) aveva quindi « portato a compimento la procedura selettiva [escludendo] la VL dalla medesima gara, ritenendola in possesso di un codice ATECO differente rispetto a quello (asseritamente) richiesto dal bando del 2020 » e che « avverso detto provvedimento la VL [aveva] tempestivamente proposto ricorso [iscritto innanzi a questo Tribunale al r.g. n. 6603/2023];
- che conseguentemente, per un verso, dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per dichiarare « intervenuta la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento dell’obbligo di Roma Capitale di portare a conclusione la procedura selettiva bandita nel 2020 », e per altro verso, persisteva un interesse della ricorrente « di natura risarcitoria all’accertamento dell’illegittimità di detto provvedimento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. ».
11. All’udienza straordinaria del 21 novembre 2025 – viste le note depositate da parte ricorrente in data 20 novembre 2025 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
12. Premessa l’evidente improcedibilità delle domande con cui l’odierna ricorrente ha chiesto a questo Tar di condannare l’amministrazione a « conclude [re] la procedura … indetta con Determinazione Dirigenziale n. CO/3040/2020 del 22 dicembre 2020 » (tenuto conto che – come riconosciuto dalla ricorrente – medio tempore Roma Capitale ha proseguito nell’iter procedimentale escludendo VL VY LU A. dalla gara con decisione del 25 maggio 2025, oggetto di ricorso respinto con sentenza Tar Lazio, V- ter , 7 novembre 2025, n. 19818), nonché della domanda di annullamento dell’atto di proroga gravato (atteso che lo stesso ha esaurito i suoi effetti e che comunque la formulazione da parte della ricorrente di una domanda di accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a. costituisce manifestazione implicita della sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento), il Collegio ritiene che la domanda con cui la società ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di accertare l’illegittimità dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. debba essere respinta, in coerenza con altre decisioni assunte da questo Tar su ricorsi analoghi (cfr. Tar Lazio, V-ter, 28 ottobre 2025, n. 18806).
13. Al riguardo, va notato che la proroga contestata è stata disposta principalmente in ragione dell’impossibilità di definire la procedura di gara in tempo utile per l’avvio della stagione balneare 2022, stante la necessità di procedere, prima degli affidamenti, a una verifica « sulla presenza di difformità edilizie, abusi e occupazioni sine titulo sui lotti messi in gara ».
14. Ciò chiarito, il Collegio ritiene che tale principale ragione che Roma Capitale ha posto a fondamento della propria decisione di procedere a una proroga tecnica fino al 31 dicembre 2022 in favore dei precedenti concessionari (al fine, evidentemente apprezzabile, di non pregiudicare la stagione balneare per l’anno 2022 nelle more della conclusione procedura) non possa ritenersi pretestuosa né manifestamente irragionevole, avuto riguardo al complessivo contesto in cui la proroga è stata adottata (in data 8 aprile, dopo che la procedura era stata revocata e poi riavviata all’esito di un contenzioso), tenuto conto che la presenza di abusi non previamente accertati in maniera puntuale prima dell’affidamento (v. doc. 13, produzione di parte ricorrente, che attesta che alla data di indizione della procedura « nel complesso balneare risulta [va] no delle trasformazioni» e che i relativi titoli edilizi erano « in fase di accertamento e verifiche ») avrebbe potuto generare delle contestazioni in fase di consegna dei beni e avvio delle attività idonee a pregiudicare il regolare avvio della stagione balneare ormai alle porte.
15. Ciò appare sufficiente al Collegio ad affermare l’infondatezza dei due motivi di ricorso (volti – in sostanza – a sostenere la pretestuosità dei motivi addotti da Roma Capitale a fondamento della proroga) e a giustificare il rigetto della domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato avanzata dai ricorrenti ex art. 34, comma 3, c.p.a. (in disparte ogni considerazione sul fatto che non appare che con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente abbia contestato puntualmente tutte le ragioni poste da Roma Capitale a sostegno della propria decisione di proroga, omettendo di contestare, in particolare, l’autonomo capo di motivazione – cfr. pagg. 2-3 dell’atto gravato – con cui l’ente locale ha giustificato la proroga anche sulla base della ritenuta necessità di procedere a un contemporaneo affidamento di tutti i lotti banditi non liberi, al fine di evitare disparità di trattamento, reso impossibile per la stagione 2022 dal fatto che per alcuni lotti non erano state avanzate offerte).
16. Le spese processuali – tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH AT, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
AG EP LA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG EP LA | CH AT |
IL SEGRETARIO