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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 17/02/2026, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2685/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EL ROBERTO, Presidente
SICA IMMACOLATA, Relatore
AGHINA ERNESTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11692/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezzar N. 9 00160 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Michele Mazzella 80070 Ischia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012266171000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17522/2025 depositato il
15/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 D.L.vo 546/92 innanzi alla Corte di Giustizia di I grado, con rituale notifica del 30.5.2025 alla Agenzia delle Entrate Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I Napoli;
Si costituisce regolarmente la convenuta Nominativo_1, mentre rimane contumace l'Agenzia della Riscossione.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alla parte costituita della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione il collegio ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente impugnava un'intimazione di pagamento afferente ad una sottostante cartella di pagamento nr. 07120130145229515000 relativa all'omesso pagamento di IRPEF, IRAP ed Add. Reg. e
Com. per l'anno 2010, per un importo totale di € 103.245,66;
la ricorrente affida al ricorso le eccezioni che seguono:
1. prescrizione e decadenza;
2.omessa indicazione del calcolo degli interessi;
3.omesso contraddittorio preventivo;
4. inesistenza della notifica dell'atto impugnato per essere stato notificato ad una pec del contribuente non presente nei registri ufficiali;
Si costituiva la convenuta Nominativo_1 della Riscossione che chiedeva rigettarsi il ricorso rappresentando che la cartella sottostante l'impugnazione opposta era già stata oggetto di un precedente giudizio RG
7598/2014 conclusosi con sentenza n. 12898/25/2015 con cui veniva rigettato il ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ritiene infondato il ricorso per le ragioni di seguito spiegate;
Quanto alla censura sulla inesistenza della notifica dell'atto impugnato essa non è fondata se solo si tiene in conto del principio sancito dalla Suprema Corte con sentenza nr. 982 del 16 gennaio 2023 per cui, al fine di accordare la insanabilità del vizio ad una notifica eseguita con l'irregolarità censurata, è necessario che si dia prova in concreto del pregiudizio patito e della concreta lesione del diritto di difesa, in ossequio ai canoni di buona fede, lealtà e collaborazione tra contribuente ed amministrazione finanziaria. Aderendo a tale principio e ritenendo che nel caso in questione debba versarsi in ipotesi di notifica, al più, nulla va, consequenzialmente, ritenuto che essa sia stata sanata ex art. 156 cpc, dal raggiungimento dello scopo, essendosi parte ricorrente costituita tempestivamente in giudizio e dunque idoneamente attinta dalla notifica censurata;
quanto alla doglianza sulla mancata attivazione del contraddittorio preventivo deve invero premettersi che la cartella a cui l'intimazione impugnata è relativa originava da un controllo automatizzato effettuato dall'Nominativo_1 ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 (per le imposte dirette), a seguito del quale veniva appunto notificata la cartella;
Da tanto e per le ragioni che seguono non può perciò accordarsi pregio alla censura innanzi riportata, ed invero la notifica dell'avviso di irregolarità può essere legittimamente omessa quando la cartella di pagamento abbia un contenuto meramente liquidatorio e cioè quando l'Ufficio abbia soltanto provveduto a recuperare quanto il contribuente avrebbe dovuto versare a seguito di quanto da egli stesso dichiarato, come appunto nel caso che ci occupa;
appaiono, ancora, di tutt'evidenza non accreditabili le eccezioni relative alla omessa notifica degli atti prodromici e di prescrizione e decadenza, stante il precedente giudizio, di cui parte resistente ha prodotto documentazione, (sentenza n. 12898/25/2015 con cui la CTP di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per la tardiva costituzione del ricorrente), che è evidentemente dimostrativa della ricezione della notifica della cartella sottostante;
quanto alla censura sulla carenza di motivazione, in relazione alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, essa non è accoglibile in ragione delle seguenti osservazioni: vale innanzitutto ricordare quanto statuito in materia di obbligo di motivazione dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22281/2022: “…Ora, al fondo della necessità che nell'atto tributario vi sia l'indicazione dei «presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche» che lo giustificano, vi è l'esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum” debeatur. Ne consegue che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa”; va all'uopo precisato che tale obbligo va contemperato con la natura tipica dell'atto impugnato, ed invero nella medesima sentenza, specificamente rivolta all'obbligo motivazionale relativo alla quantificazione degli interessi, si precisa che qualora la cartella segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n.
212/2000 attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori;
ciò in conformità, d'altronde, con l'espresso dettato normativo del comma 3 dell'art. 7
L.212/2000 che recita : “Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.”
Per tutto quanto sopra detto il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono come per legge la soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte costituita che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti e come per legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EL ROBERTO, Presidente
SICA IMMACOLATA, Relatore
AGHINA ERNESTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11692/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezzar N. 9 00160 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Michele Mazzella 80070 Ischia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012266171000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17522/2025 depositato il
15/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 D.L.vo 546/92 innanzi alla Corte di Giustizia di I grado, con rituale notifica del 30.5.2025 alla Agenzia delle Entrate Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I Napoli;
Si costituisce regolarmente la convenuta Nominativo_1, mentre rimane contumace l'Agenzia della Riscossione.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alla parte costituita della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione il collegio ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente impugnava un'intimazione di pagamento afferente ad una sottostante cartella di pagamento nr. 07120130145229515000 relativa all'omesso pagamento di IRPEF, IRAP ed Add. Reg. e
Com. per l'anno 2010, per un importo totale di € 103.245,66;
la ricorrente affida al ricorso le eccezioni che seguono:
1. prescrizione e decadenza;
2.omessa indicazione del calcolo degli interessi;
3.omesso contraddittorio preventivo;
4. inesistenza della notifica dell'atto impugnato per essere stato notificato ad una pec del contribuente non presente nei registri ufficiali;
Si costituiva la convenuta Nominativo_1 della Riscossione che chiedeva rigettarsi il ricorso rappresentando che la cartella sottostante l'impugnazione opposta era già stata oggetto di un precedente giudizio RG
7598/2014 conclusosi con sentenza n. 12898/25/2015 con cui veniva rigettato il ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ritiene infondato il ricorso per le ragioni di seguito spiegate;
Quanto alla censura sulla inesistenza della notifica dell'atto impugnato essa non è fondata se solo si tiene in conto del principio sancito dalla Suprema Corte con sentenza nr. 982 del 16 gennaio 2023 per cui, al fine di accordare la insanabilità del vizio ad una notifica eseguita con l'irregolarità censurata, è necessario che si dia prova in concreto del pregiudizio patito e della concreta lesione del diritto di difesa, in ossequio ai canoni di buona fede, lealtà e collaborazione tra contribuente ed amministrazione finanziaria. Aderendo a tale principio e ritenendo che nel caso in questione debba versarsi in ipotesi di notifica, al più, nulla va, consequenzialmente, ritenuto che essa sia stata sanata ex art. 156 cpc, dal raggiungimento dello scopo, essendosi parte ricorrente costituita tempestivamente in giudizio e dunque idoneamente attinta dalla notifica censurata;
quanto alla doglianza sulla mancata attivazione del contraddittorio preventivo deve invero premettersi che la cartella a cui l'intimazione impugnata è relativa originava da un controllo automatizzato effettuato dall'Nominativo_1 ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 (per le imposte dirette), a seguito del quale veniva appunto notificata la cartella;
Da tanto e per le ragioni che seguono non può perciò accordarsi pregio alla censura innanzi riportata, ed invero la notifica dell'avviso di irregolarità può essere legittimamente omessa quando la cartella di pagamento abbia un contenuto meramente liquidatorio e cioè quando l'Ufficio abbia soltanto provveduto a recuperare quanto il contribuente avrebbe dovuto versare a seguito di quanto da egli stesso dichiarato, come appunto nel caso che ci occupa;
appaiono, ancora, di tutt'evidenza non accreditabili le eccezioni relative alla omessa notifica degli atti prodromici e di prescrizione e decadenza, stante il precedente giudizio, di cui parte resistente ha prodotto documentazione, (sentenza n. 12898/25/2015 con cui la CTP di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per la tardiva costituzione del ricorrente), che è evidentemente dimostrativa della ricezione della notifica della cartella sottostante;
quanto alla censura sulla carenza di motivazione, in relazione alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, essa non è accoglibile in ragione delle seguenti osservazioni: vale innanzitutto ricordare quanto statuito in materia di obbligo di motivazione dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22281/2022: “…Ora, al fondo della necessità che nell'atto tributario vi sia l'indicazione dei «presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche» che lo giustificano, vi è l'esigenza di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum” debeatur. Ne consegue che tali elementi conoscitivi devono essere forniti con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa”; va all'uopo precisato che tale obbligo va contemperato con la natura tipica dell'atto impugnato, ed invero nella medesima sentenza, specificamente rivolta all'obbligo motivazionale relativo alla quantificazione degli interessi, si precisa che qualora la cartella segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n.
212/2000 attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori;
ciò in conformità, d'altronde, con l'espresso dettato normativo del comma 3 dell'art. 7
L.212/2000 che recita : “Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.”
Per tutto quanto sopra detto il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono come per legge la soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte costituita che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti e come per legge.