TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 17129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17129 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4845/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4845/2021 promossa da:
(C.F. , in proprio e, ove occorre, n.q. di mandataria dell' Parte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. VERINI CLAUDIO, elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA GIOSUE' CARDUCCI 30 67100 L'AQUILA, presso il difensore avv. VERINI CLAUDIO PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIERI PAOLO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in C/O AVV. SINI - VIA IGINO GARBINI , 84 01100 VITERBO, presso il difensore avv. CIERI PAOLO PARTE CONVENUTA
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in proprio e, ove occorre, n.q. di Parte_1 mandataria dell' deduceva che in data 22 aprile 2009 Pt_2 Parte_2 l' stipulò con la Milano S.C.A.R.L. un contratto Parte_2 Parte_3 CP_2 di subappalto per la fornitura e posa in opera delle vetrate esterne e interne e delle relative carpenterie metalliche in un edificio da adibire a uffici ubicato a Milano, Via Sile n. 8.; che il relativo contratto, recante il n. 005/09, prevedeva un importo lavori di € 6.395.035,33 oltre I.V.A.; che la quota parte di pertinenza della era determinata in € 4.480.053,57 oltre I.V.A., mentre quella di pertinenza Pt_1 della in € 1.914.981,76 oltre I.V.A. e che tra gli impegni contrattuali a carico Parte_3 della società comparente figurava anche la redazione del «progetto esecutivo e costruttivo di tutte le vetrate (facciate) esterne ed interne», attività – questa – eseguita già durante la fase delle trattative. Proseguiva esponendo che iniziati i lavori, in disparte l'attività della mandante riportata in apposito S.A.L. (il n. 2, peraltro non pagato), la deducente in un primo tempo aveva eseguito opere per complessivi € 604.330,84 oltre I.V.A.; la prima fattura fu regolarmente pagata, mentre, quanto alla seconda, la C.p.C. Milano corrispose l'importo di € 83.333,33 oltre I.V.A., residuando in tal modo a suo carico un debito di € 2.999,65 oltre I.V.A. Riferiva che contestualmente, all'art. 8 si convenne che, a seguito di modifiche progettuali, le forniture, lavorazioni ed importi contrattuali «diventa(va)no quelli indicati nella sintetica tabella allegata», per modo che l'importo previsto dal contratto originario, pari a € 6.395.035,33 oltre I.V.A, era ridotto a € 4.101.075,06 oltre I.V.A., di cui € 1.266.383,40 oltre I.V.A. relativi alle opere di pertinenza della € 2.834.691,66 Parte_3 oltre I.V.A. relativi alle forniture per le quali era obbligata l'esponente e che le opere oggetto di subappalto, che medio tempore erano state sospese, ripresero contestualmente, e con esse il pagamento in favore della dei SS.A.LL. n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7 e così complessivamente Parte_1 per ulteriori € 750.222,54 oltre I.V.A., che, in aggiunta a quanto in precedenza corrisposto per i SS.A.LL. e 1 e 3, conducevano ad un totale per lavori effettuati pari a € 1.354.553,38 e che in seguito, a causa di serie criticità legate a questioni finanziarie sofferte dalla committenza, le lavorazioni erano state nuovamente interrotte e solo con nota 16.12.2014 la aveva ricevuto comunicazione Parte_1 della prossima riapertura del cantiere, prevista per il 12.1.2015. Riferiva ancora che tutte le vetrate all'epoca poste in opera sulle facciate dall'odierna attrice, per un importo, come detto, di € 1.354.553,38 oltre I.V.A., erano state completamente rimosse e sostituite da altri manufatti in esecuzione di un nuovo progetto commissionato dal Comune di Milano, che medio tempore aveva acquistato l'edificio, come si ricava da articoli di stampa e da una foto del cantiere che pure si produce. Riferiva che cessionaria del contratto di appalto e della posizione di mandante, era Controparte_1 obbligata a corrispondere le ritenute a garanzia trattenute in occasione del pagamento dei S.A.L., che ammontano a € 161.511,15, oltre I.V.A., come risulta dal certificato di pagamento n. 8 del 30.11.2013; al pagamento del residuo della fattura n. 34 del 31.3.2011, rimasta inevasa dell'importo di € 2.999,65 oltre I.V.A.
Proseguiva affermando che la progettazione della fornitura oggetto del contratto di subappalto era stata predisposta, sviluppata e rimodulata dalla comparente in un arco temporale di quasi due anni, precisamente da gennaio 2009 a novembre 2010, attraverso il proprio staff tecnico coordinato dall'Ing. e che per calcolare la misura dell'importo dovuto le fonti normative sono Persona_1 costituite dal Testo Unico sulle Tariffe degli Ingegneri e Architetti, dalla L.
2.3.1949 n. 143 e dal D.M.
4.4.2001. Dal combinato disposto di cui all'art. 14 della menzionata legge e dalla Tabella A allegata al decreto (doc. 21), si evinceva a suo dire che il costo della progettazione per un cantiere per opere appaltate del valore complessivo di € 2.834.691,66 era pari al 5,65% del valore dell'appalto. Ciò in quanto, a mente della L. 143/49, l'opera di cui trattasi era classificabile in Classe I, Categoria c) e le grandezze che concorrevano alla creazione della formula per il calcolo della percentuale sono: p, che è la percentuale da calcolare, I, che è l'importo dei lavori, N, q e x3, che sono i parametri forniti dalla citata tabella A. Esponeva che, per effetto di un calcolo proposto il totale delle opere oggetto dell'appalto ammontava a € 2.834.691,66 oltre I.V.A., comprensive degli oneri di progettazione, calcolati nella misura del 5,65% dell'intero e quindi in € 160.160,08; - le opere realizzate ammontavano a € 1.354.553,38 oltre I.V.A., pari al 47,78% dell'intero, e erano comprensive della corrispondente quota parte degli oneri di progettazione, pari a € 76.532,27, oltre I.V.A.; - le opere non realizzate ammontavano a € 1.480.138,28, pari al 52,22% dell'intero, importo sul quale dovrà essere computato il 5,65%, che rappresentava la quota parte degli oneri di progettazione non corrisposti, che dunque ammonta a € 83.627,81 oltre I.V.A. Tale differenza era la somma che, secondo l'attrice, doveva versare in favore della Proseguiva ancora la Controparte_1 Parte_1 dicendo che le tre voci sopra descritte sommano € 248.138,59, oltre I.V.A. (€ Parte_1 161.511,13 + € 2.999,65 + 83.627,81); e che mentre i ricavi risultano dal contratto (€ 2.834.691,66 oltre I.V.A. i ricavi totali, di cui € 1.354.553,38 oltre I.V.A. quelli maturati e € 1.480.138,28 oltre I.V.A. quelli non conseguiti a fronte delle opere non realizzate), andranno dettagliati i costi sostenuti per la parte dei lavori compiuti. Si tratta di: - € 76.532,27, oltre I.V.A. per quota parte relativa alle opere pagate dei costi della progettazione eseguita, secondo quanto più sopra illustrato;
- € 501.581,63 oltre I.V.A. per l'acquisto delle materie prime (cfr. fatture di acquisto materiali – doc. 22); - € 243.923,77 oltre I.V.A. per oneri di manodopera, affidata interamente in subappalto (cfr. fatture prestazione terzi in cantiere – doc. 23); - € 10.068,00 oltre I.V.A. per spese noleggio attrezzature (cfr. fatture noli – doc. 24); - € 162.546,41 oltre I.V.A. per quota parte delle spese generali, oggetto di specifica pattuizione all'interno dell'art. 4 (cfr. relative sottovoci), sempre avuto riguardo a quella parte di esse che sono state saldate con il pagamento dei SS.A.LL. onorati.
Prosegue ancora la deducendo che: - l'importo dei costi sostenuti per le opere Parte_1 realizzate è pari a € 994.652,08 oltre I.V.A. (sommatoria di quota parte dei costi della progettazione eseguita, di costi sostenuti per l'acquisto delle materie prime, di oneri di manodopera, di costi noleggio attrezzature e di quota parte delle spese generali, calcolata al 12% dell'importo dei lavori pagati); La differenza fra i due valori, pari a € 359.901,30 oltre I.V.A. rappresenta l'utile d'impresa conseguito dalla sulla quota parte delle opere realizzate e pagate, che è quindi pari al Parte_1 26,57% dei ricavi consegui-ti. Trasferendo il computo di tale percentuale (i lavori da eseguire sarebbero stati identici a quelli eseguiti e dunque avrebbero avuto una identica incidenza nel prosieguo del rapporto) sull'importo dei ricavi non conseguiti a causa dell'interruzione del rapporto, pari, come detto, a € 1.480.138,28, si perviene ad un utile non conseguito pari a € 393.272,74 oltre I.V.A., che, in quanto diretta conseguenza dell'inadempimento di dovranno essere Controparte_1 liquidati a titolo di risarcimento del danno.
Concludeva parte attrice chiedendo di condannare la convenuta a corrispondere in favore della
[...] l'importo di € 2.999,65 oltre I.V.A. quale residuo della fattura n. 34 del 31.3.2011, oltre Parte_1 agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza al soddisfo anche in via anticipatoria e in corso di causa ex art. 186-ter c.p.c.; 3) condannare la a corrispondere in favore della Controparte_1
l'importo di € 161.511,13 oltre I.V.A. trattenuto a titolo di ritenute di garanzia, oltre Parte_1 agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza al soddisfo, anche in via anticipatoria e in corso di causa ex art. 186-ter c.p.c.; 4) condannare la a corrispondere alla Controparte_1 Pt_1 l'importo di € 83.627,81 oltre I.V.A., pari alla quota parte degli oneri di progettazione non
[...] conseguita a causa dell'inadempimento di
contro
-parte, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza al soddisfo;
5) condannare la al risarcimento dei danni in favore della Controparte_1 per mancato conseguimento dell'utile d'impresa in relazione alla quota parte di opere Parte_1 non realizzate a causa dell'avvenuta risoluzione del contratto nella misura di € 393.272,74 oltre I.V.A., ovvero nella diversa minor somma eventualmente ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dello sciogli-mento del vincolo contrattuale al soddisfo.
Si costituiva in giudizio ed eccepiva la nullità dell'atto di citazione per Controparte_1 indeterminatezza del petitum e della causa petendi, a causa della incertezza sul soggetto in nome e per conto del quale l'azione era promossa, atteso che nell'ATI la mandante era Parte_2 stata dichiarata fallita e non era stato indicato il codice fiscale della stessa, dal quale avrebbe potuto capirsi se si agiva in nome e per conto della società o della curatela fallimentare;
l'inammissibilità della domanda per la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti del Fallimento della Pt_3
C.F. .
[...] P.IVA_3
Nel merito deduceva che ill contratto di appalto tra la e l' e la CP_1 Parte_2
già si era automaticamente sciolto nel 2015 per effetto Controparte_3 Parte_3 del fallimento di uno dei due appaltatori, per cui sarebbe imprudente allegare come fa l'attore che il contratto di appalto dovrebbe dichiararsi giudizialmente risolto per l'inadempimento della CP_1
la quale, in tutta questa vicenda sarebbe stata solo la vittima di una serie infinita di ritardi ed
[...] inadempimenti posti in essere dagli appaltatori ( prima e CP_4 Controparte_5
poi).
[...]
Inoltre, impugnava e contestava la quantificazione dell'asserito credito articolato dall'attore, come dimostrato dal fatto che nel corso della procedura di concordato preventivo, ha inviato alla CP_1 una comunicazione ufficiale (all. 5) nella quale scriveva: “vi chiediamo pertanto di confermare
[...] le nostre risultanze contabili al 13 marzo 2015 evidenziano un saldo a nostro credito pari ad euro 3.599,57.”
Quanto alle ritenute a garanzia, era assolutamente pacifico, anche per quanto articolato nell'atto introduttivo di causa, che i lavori subappaltati alla ed alla non sono Parte_1 Parte_3 mai stati conclusi e semmai si sono fermati all'incirca verso la metà dell'opera, per cui sarebbe ingiusto riconoscere a dei subappaltatori che non hanno mai finito i lavori appaltati lo svincolo di somme dovute al collaudo dell'opera. La circostanza che i lavori non sono mai stati terminati escludeva in modo non equivoco il diritto delle controparti alla richiesta di pagamento delle RAG mai maturate ai sensi di contratto.
Deduceva che effettivamente la in tempi recenti, per portare a termine la realizzazione CP_1 dell'edificio di Via Sile, era stata costretta a rimuovere le facciate parzialmente eseguite dagli attori. Parte Ciò a riprova che il parziale adempimento del contratto di subappalto da parte dell' ttrice era stato completamente inutile e non aveva conferito alcun vantaggio economico alla convenuta.
Deduceva inoltre che le opere rese dall'attore erano prive della adeguata certificazione e inidonee ad ottenerla.
Nel corso dell'istruzione, veniva inizialmente concessa e poi revocata (per difetto di contraddittorio) e poi nuovamente concessa, in relazione alla somma di € 2.999,65 quale residuo sul SAL, l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c richiesta da parte attrice. Venivano in parte ammesse e espletate le prove orali articolate dalle parti e disposta ed effettuata CTU per quantificare le somme dovute alla parte attrice in relazione alle diverse voci di credito connesse alla risoluzione dell'appalto.
All'esito, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, dopo lo scambio delle conclusionali, decisa nei seguenti termini.
Deve in primo luogo rigettarsi le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevata da parte convenuta.
Quanto alla eccepita nullità per mancanza di chiarezza del petitum e della causa petendi, connessa ad asseriti dubbi sull'individuazione dei soggetti che agiscono, a parte il fatto che tale dubbio eventualmente non inciderebbe sulla completezza dell'editio actionis che, come è noto, risulta composta dal bene della vita oggetto della domanda e dalle ragioni del chiedere, e non dal legittimato attivo, tale eccezione risulta infondata anche in riferimento a tale aspetto dato che non c'è alcun dubbio che ad agire sia la sia in proprio, sia quale mandataria dell'ATI costituita con la Parte_1 Il fatto che prima dell'introduzione del giudizio tale ultima società mandante Parte_3 dell' sia stata dichiarata fallita (con conseguente perdita della legittimazione della mandataria Pt_2
a far valere anche diritti propri della mandante) non rende indeterminato il soggetto nel cui interesse agisce, dato che l'attrice pure qualificandosi per completezza espositiva mandataria dell'ATI aggiudicataria dell'appalto, agisce in realtà unicamente per crediti sorti relativamente alle parti di sua pertinenza, dato che la posa in opera delle rifiniture in metallo era destinate ad una fase conclusiva dell'appalto alla quale non si è mai giunti, essendosi il contratto risolto prima. Per analoghe ragioni non rileva poiché la qualità di mandataria dell'ATI non viene esposta per far valere crediti della mandante, non ha alcuna rilevanza che manchi il codice fiscale di tale soggetto, che peraltro deve ritenersi sia stato indicato in bonis, atteso che non sono svolte domande nell'interesse della
[...]
, poi fallita. Pt_3
Quanto alla richiesta declaratoria di inammissibilità per difetto di integrità del contraddittorio, anche tale eccezione deve essere respinta, poiché la partecipazione in giudizio del mandante o del suo fallimento non è necessaria.
Nel merito, deve rigettarsi la tesi, sostenuta in modo piuttosto embrionale da parte della convenuta, in base alla quale la risoluzione per inadempimento del contratto di subappalto sarebbe preclusa dalla circostanza dell'intervenuta risoluzione del contratto per il fallimento della mandante.
Infatti, è principio pacifico in giurisprudenza quello in base al quale (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20558 del 13/10/2015; Sez. I civ., 19 dicembre 2019, n. 34116) in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 406 del 1991 (, dunque, a fortiori, in caso di appalto privato) la dichiarazione di fallimento di una delle società mandanti non comporta lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione, a norma del comma 2 del citato art. 25, resta obbligata l'impresa capogruppo, ma determina, ex art. 78 l. fall. lo scioglimento del rapporto di mandato conferito a quest'ultima, sicché la mandataria capogruppo non ha più la legittimazione ad agire, in nome e per conto della mandante fallita, per far valere i crediti dalla stessa vantati nei confronti dell'ente committente.
Pertanto, deve ritenersi che l'unica contestazione in diritto circa l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante sia infondata e vada respinta.
Deve dunque ritenersi accertato e non più controvertibile che l'inadempimento da parte della originaria stazione appaltante abbia determinato lo scioglimento ex nunc delle obbligazioni assunte dalle parti, con obbligo della parte inadempiente di restituire quanto percepito in esecuzione del contratto e risarcire il danno.
Quanto alla somma di € 2.999,65, la richiesta di pagamento della somma è stata già dichiarata meritevole di accoglimento in quanto il credito della deriva dal contratto di subappalto Parte_1 n. 005 stipulato in data 22 aprile 2009 dall' con la C.p.C. Controparte_6 Milano S.c.a.r.l. nonché dalla fattura n. 34/2011 e dalla copia del registro I.V.A., autenticata dal notaio;
invero, secondo quanto emerso dalla scrittura privata n. 3 del 2013 la è Controparte_1 subentrata negli impegni ed obblighi contrattuali assunti dalla nei confronti Parte_4 dell' con il contratto n. 005 del 2009, laddove l' Controparte_6 [...] ha contestualmente liberato totalmente la Controparte_6 Parte_4 dalle sue obbligazioni. La fattura e la copia autentica del registro IVA, ai sensi dell'art. 634
[...] cod. proc. civ. costituiscono prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 c.p.c. (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 22655 del 31/10/2011). Ebbene, pur essendo la domanda principale di finalizzata alla risoluzione del contratto, la stessa non esclude l'obbligo di Parte_1 corresponsione delle somme dovute per le prestazioni eseguite e il capo di domanda fa riferimento a somme chieste a titolo restitutorio e non risarcitorio.
Non risulta ostativo all'accoglimento della domanda il fallimento della Controparte_6 mandante dell' in quanto come si è detto il fallimento della mandante, invero, pur non Pt_2 comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione resta obbligato il mandatario,
“determina invece, ex art. 78 l.fall, lo scioglimento del rapporto di mandato e il conseguente venir meno, nei suoi confronti, dei poteri di gestione e rappresentanza già in capo alla mandataria capogruppo”, residuando in capo a ciascuna impresa il diritto di rivendicare il credito maturato per i lavori eseguiti, pro quota e nei limiti dei lavori attribuibili alle singole imprese riunite in associazione.
Nelle sue difese, la convenuta sostanzialmente contesta la legittimazione processuale e sostanziale della per la parte di credito di pertinenza della mandante, per esser venuto meno il Parte_1 rapporto di mandato dell'ATI - dato che, nelle more era stata dichiarata fallita la –; sia CP_6 per il mancato deposito in giudizio delle autorizzazioni a stare in giudizio da parte degli organi della procedura, sia perché il fallimento di una delle partecipanti ad un ATI privata determinerebbe lo scioglimento dell'ATI e anche del rapporto di appalto;
e ciò a causa dell'inapplicabilità alle ATI private della sentenza invocata da parte attrice, relativa unicamente alle ATI pubbliche;
rilevato, quanto a tali eccezioni, che, anche nell'ambito dei contratti di appalto privato, il fallimento dell'impresa associata mandante non determina né la risoluzione del contratto di appalto intercorso e, in ogni caso, parte convenuta non ha dedotto né documentato che il residuo fattura di cui l'attrice chiede il pagamento sia relativa ad un'attività di competenza della mandante fallita.
Per quanto riguarda le altre somme, deve escludersi la fondatezza della tesi della convenuta in base alla quale il fatto che nel corso della procedura di concordato preventivo l'attrice avesse inviato alla una comunicazione nella quale scriveva: “vi chiediamo pertanto di confermare le CP_1 nostre risultanze contabili al 13 marzo 2015 evidenziano un saldo a nostro credito pari ad euro 3.599,57” comporti un riconoscimento dell'inesistenza del credito maggiore azionato nel presente giudizio, visto che nel momento in cui era spedita tale missiva la società attrice non si era ancora determinata a chiedere la dichiarazione di risoluzione del contratto e ancora contava sulla sua esecuzione, e dato che invece le maggiori somme richieste nel presente giudizio sono tutte conseguenti agli effetti restitutori connessi alla detta risoluzione. Come riscontrato dalla documentazione in atti, le lavorazioni appaltate non sono state ultimate dalla per inadempienze della Committente che ha interrotto i lavori nel dicembre del 2014 per poi Pt_1 riprenderli nel gennaio del 2015 senza concedere l'accesso alla Pt_1
Quest'ultima, dunque, non ha proseguito il rapporto di lavoro ed è pacifico che abbia conferito lo stesso appalto ad altra società, che per realizzare le opere ha smantellato il lavoro fatto da parte della attrice, non consentendo neanche di poterlo adeguatamente valutare. Poiché tale circostanza è incontestata, era onere della stazione appaltante dimostrare che tale comportamento fosse giustificato. Parte Al contrario, l'attrice si è limitata ad appellarsi al fallimento della società mandante dell' circostanza che,, come detto non determina scioglimento dal contratto da parte della mandataria le cui opere erano in corso di realizzazione.
Tale condotta ha oggettivamente reso impossibile ultimare le lavorazioni e anche collaudare quanto eseguito dalla appaltatrice, per cui per la quantificazione delle opere eseguite il CTU ha potuto effettuare la valutazione sulla sola base della documentazione.
Per quanto riguarda le somme trattenute a garanzia, non ha pregio l'affermazione della convenuta in base alla quale l'attore non avrebbe alcun diritto allo svincolo delle asserite ritenute a garanzia maturate, atteso che le stesse a termini di contratto si sarebbero potute svincolare solo successivamente al positivo collaudo delle opere eseguite con esito positivo dato che tale condizione era destinata ad operare nella fisiologia del rapporto contrattuale mentre non v'è ragione di non corrispondere alla parte appaltante le somme trattenute a garanzia dell'adempimento da parte dell'appaltatore laddove il contratto si è risolto per inadempimento della sa controparte, che pertanto dovrà svincolarle.
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU al fine di accertare il valore degli oneri di progettazione e dei lavori svolti dalla società in relazione al contratto di subappalto stipulato in data Parte_1 22 aprile 2009 con la cui è subentrata, con scrittura privata n. 3 del 2013, la Parte_4
valutando altresì la debenza delle somme trattenute dalla committente a titolo di Controparte_1 garanzia.
Il CTU nominato ha concluso la sua relazione in modo convincente e quantificato la somma complessivamente dovuta stabilendo che il valore degli oneri di progettazione è pari a circa € 104.104,05, ma tale somma supera la richiesta di parte che è limitata alla minor somma di € 83.627,81; ed ha concluso che, essendo il valore delle lavorazioni svolte pari ad € 1.615.111,28, conseguentemente, rispetto alle opere eseguite, delle somme trattenute dalla committente a titolo di garanzia sia da svincolare la quota corrispondente ad € 161.511,13.
Quanto al risarcimento dei danni da mancati utili di impresa, in assenza di una valutazione da parte del CTU può ritenersi condivisibile il calcolo predisposto dall'attrice, che, rispetto al valore dei SAL successivi non potuti ultimare per colpa della convenuta e tenendo conto dei costi di produzione, ha calcolato il presumibile ricavo in misura pari ad € 393.272,74.
In sintesi, il ragionamento seguito da parte dell'attrice desume applica la percentuale di utile rispetto ai lavori realizzati, dedotti i costi, all'importo complessivo dei lavori non realizzati, pervenendo ad una stima prudenziale attendibile dell'utile atteso dall'esatto adempimento dell'appalto da parte della convenuta: - l'importo dei lavori maturati, ossia dei ricavi, è pari a € 1.354.553,38oltre I.V.A.; - l'importo dei costi sostenuti per le opere realizzate è pari a € 994.652,08 oltre I.V.A. (sommatoria di quota parte dei costi della progettazione eseguita, di costi sostenuti per l'acquisto delle materie prime, di oneri di manodopera, di costi noleggio attrezzature e di quota parte delle spese generali, calcolata al 12% dell'importo dei lavori pagati); la differenza fra i due valori, pari a € 359.901,30 oltre I.V.A. rappresenta l'utile d'impresa conseguito dalla sulla quota parte delle opere realizzate e Parte_1 pagate, che è quindi pari al 26,57% dei ricavi conseguiti.
Trasferendo il computo di tale percentuale (i lavori da eseguire sarebbero stati identici a quelli eseguiti e dunque avrebbero plausibilmente avuto una incidenza simile nel prosieguo del rapporto) sull'importo dei ricavi non conseguiti a causa dell'interruzione del rapporto, pari, come detto, a € 1.480.138,28, si perviene ad un utile non conseguito pari a € 393.272,74 oltre I.V.A.
Pertanto, complessivamente, salla somma di € 2999,65 deve aggiungersi l'importo degli oneri di progettazione, pari ad € 83.627,81 (oltre IVA) e quello delle ritenute a garanzia pari ad € 161.511,13, (oltre IVA), e quella di € 393.272,74 a titolo di risarcimento dei danni da lucro cessante, somme al cui pagamento deve essere condannata la società convenuta.
Sulle somme relative allo svincolo delle ritenute e quella relative agli oneri di progettazione, maggiorate di IVA, sono dovuti anche gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 3 dalla domanda al saldo.
Quanto alle spese, le stesse sono regolate in base al criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la risoluzione del contratto n. 005/09 del 22.4.2009, così come modificato e integrato con scrittura privata n. 003/13 del 7.2.2013 per grave inadempimento della Controparte_1 per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto:
- Condanna a corrispondere in favore della – se non già pagate Controparte_1 Parte_1 in esecuzione dell'ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186-ter c.p.c. - l'importo di
€ 2.999,65 oltre I.V.A., oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla domanda al soddisfo (;
- Condanna la predetta a corrispondere in favore della l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 161.511,13, oltre I.V.A. trattenuto a titolo di ritenute di garanzia, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla domanda al soddisfo;
- Condanna la a corrispondere alla l'importo di € 83.627,81 oltre Controparte_1 Parte_1 I.V.A., pari alla quota parte degli oneri di progettazione non conseguita, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla domanda al soddisfo;
- Condannare la al risarcimento dei danni in favore della per Controparte_1 Parte_1 mancato conseguimento dell'utile d'impresa nella misura di € 393.272,74;
- Condanna altresì la a rimborsare alla le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 1.200,00 per spese, € 14.598,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico della Controparte_1
Roma, 6 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4845/2021 promossa da:
(C.F. , in proprio e, ove occorre, n.q. di mandataria dell' Parte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. VERINI CLAUDIO, elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA GIOSUE' CARDUCCI 30 67100 L'AQUILA, presso il difensore avv. VERINI CLAUDIO PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIERI PAOLO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in C/O AVV. SINI - VIA IGINO GARBINI , 84 01100 VITERBO, presso il difensore avv. CIERI PAOLO PARTE CONVENUTA
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in proprio e, ove occorre, n.q. di Parte_1 mandataria dell' deduceva che in data 22 aprile 2009 Pt_2 Parte_2 l' stipulò con la Milano S.C.A.R.L. un contratto Parte_2 Parte_3 CP_2 di subappalto per la fornitura e posa in opera delle vetrate esterne e interne e delle relative carpenterie metalliche in un edificio da adibire a uffici ubicato a Milano, Via Sile n. 8.; che il relativo contratto, recante il n. 005/09, prevedeva un importo lavori di € 6.395.035,33 oltre I.V.A.; che la quota parte di pertinenza della era determinata in € 4.480.053,57 oltre I.V.A., mentre quella di pertinenza Pt_1 della in € 1.914.981,76 oltre I.V.A. e che tra gli impegni contrattuali a carico Parte_3 della società comparente figurava anche la redazione del «progetto esecutivo e costruttivo di tutte le vetrate (facciate) esterne ed interne», attività – questa – eseguita già durante la fase delle trattative. Proseguiva esponendo che iniziati i lavori, in disparte l'attività della mandante riportata in apposito S.A.L. (il n. 2, peraltro non pagato), la deducente in un primo tempo aveva eseguito opere per complessivi € 604.330,84 oltre I.V.A.; la prima fattura fu regolarmente pagata, mentre, quanto alla seconda, la C.p.C. Milano corrispose l'importo di € 83.333,33 oltre I.V.A., residuando in tal modo a suo carico un debito di € 2.999,65 oltre I.V.A. Riferiva che contestualmente, all'art. 8 si convenne che, a seguito di modifiche progettuali, le forniture, lavorazioni ed importi contrattuali «diventa(va)no quelli indicati nella sintetica tabella allegata», per modo che l'importo previsto dal contratto originario, pari a € 6.395.035,33 oltre I.V.A, era ridotto a € 4.101.075,06 oltre I.V.A., di cui € 1.266.383,40 oltre I.V.A. relativi alle opere di pertinenza della € 2.834.691,66 Parte_3 oltre I.V.A. relativi alle forniture per le quali era obbligata l'esponente e che le opere oggetto di subappalto, che medio tempore erano state sospese, ripresero contestualmente, e con esse il pagamento in favore della dei SS.A.LL. n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7 e così complessivamente Parte_1 per ulteriori € 750.222,54 oltre I.V.A., che, in aggiunta a quanto in precedenza corrisposto per i SS.A.LL. e 1 e 3, conducevano ad un totale per lavori effettuati pari a € 1.354.553,38 e che in seguito, a causa di serie criticità legate a questioni finanziarie sofferte dalla committenza, le lavorazioni erano state nuovamente interrotte e solo con nota 16.12.2014 la aveva ricevuto comunicazione Parte_1 della prossima riapertura del cantiere, prevista per il 12.1.2015. Riferiva ancora che tutte le vetrate all'epoca poste in opera sulle facciate dall'odierna attrice, per un importo, come detto, di € 1.354.553,38 oltre I.V.A., erano state completamente rimosse e sostituite da altri manufatti in esecuzione di un nuovo progetto commissionato dal Comune di Milano, che medio tempore aveva acquistato l'edificio, come si ricava da articoli di stampa e da una foto del cantiere che pure si produce. Riferiva che cessionaria del contratto di appalto e della posizione di mandante, era Controparte_1 obbligata a corrispondere le ritenute a garanzia trattenute in occasione del pagamento dei S.A.L., che ammontano a € 161.511,15, oltre I.V.A., come risulta dal certificato di pagamento n. 8 del 30.11.2013; al pagamento del residuo della fattura n. 34 del 31.3.2011, rimasta inevasa dell'importo di € 2.999,65 oltre I.V.A.
Proseguiva affermando che la progettazione della fornitura oggetto del contratto di subappalto era stata predisposta, sviluppata e rimodulata dalla comparente in un arco temporale di quasi due anni, precisamente da gennaio 2009 a novembre 2010, attraverso il proprio staff tecnico coordinato dall'Ing. e che per calcolare la misura dell'importo dovuto le fonti normative sono Persona_1 costituite dal Testo Unico sulle Tariffe degli Ingegneri e Architetti, dalla L.
2.3.1949 n. 143 e dal D.M.
4.4.2001. Dal combinato disposto di cui all'art. 14 della menzionata legge e dalla Tabella A allegata al decreto (doc. 21), si evinceva a suo dire che il costo della progettazione per un cantiere per opere appaltate del valore complessivo di € 2.834.691,66 era pari al 5,65% del valore dell'appalto. Ciò in quanto, a mente della L. 143/49, l'opera di cui trattasi era classificabile in Classe I, Categoria c) e le grandezze che concorrevano alla creazione della formula per il calcolo della percentuale sono: p, che è la percentuale da calcolare, I, che è l'importo dei lavori, N, q e x3, che sono i parametri forniti dalla citata tabella A. Esponeva che, per effetto di un calcolo proposto il totale delle opere oggetto dell'appalto ammontava a € 2.834.691,66 oltre I.V.A., comprensive degli oneri di progettazione, calcolati nella misura del 5,65% dell'intero e quindi in € 160.160,08; - le opere realizzate ammontavano a € 1.354.553,38 oltre I.V.A., pari al 47,78% dell'intero, e erano comprensive della corrispondente quota parte degli oneri di progettazione, pari a € 76.532,27, oltre I.V.A.; - le opere non realizzate ammontavano a € 1.480.138,28, pari al 52,22% dell'intero, importo sul quale dovrà essere computato il 5,65%, che rappresentava la quota parte degli oneri di progettazione non corrisposti, che dunque ammonta a € 83.627,81 oltre I.V.A. Tale differenza era la somma che, secondo l'attrice, doveva versare in favore della Proseguiva ancora la Controparte_1 Parte_1 dicendo che le tre voci sopra descritte sommano € 248.138,59, oltre I.V.A. (€ Parte_1 161.511,13 + € 2.999,65 + 83.627,81); e che mentre i ricavi risultano dal contratto (€ 2.834.691,66 oltre I.V.A. i ricavi totali, di cui € 1.354.553,38 oltre I.V.A. quelli maturati e € 1.480.138,28 oltre I.V.A. quelli non conseguiti a fronte delle opere non realizzate), andranno dettagliati i costi sostenuti per la parte dei lavori compiuti. Si tratta di: - € 76.532,27, oltre I.V.A. per quota parte relativa alle opere pagate dei costi della progettazione eseguita, secondo quanto più sopra illustrato;
- € 501.581,63 oltre I.V.A. per l'acquisto delle materie prime (cfr. fatture di acquisto materiali – doc. 22); - € 243.923,77 oltre I.V.A. per oneri di manodopera, affidata interamente in subappalto (cfr. fatture prestazione terzi in cantiere – doc. 23); - € 10.068,00 oltre I.V.A. per spese noleggio attrezzature (cfr. fatture noli – doc. 24); - € 162.546,41 oltre I.V.A. per quota parte delle spese generali, oggetto di specifica pattuizione all'interno dell'art. 4 (cfr. relative sottovoci), sempre avuto riguardo a quella parte di esse che sono state saldate con il pagamento dei SS.A.LL. onorati.
Prosegue ancora la deducendo che: - l'importo dei costi sostenuti per le opere Parte_1 realizzate è pari a € 994.652,08 oltre I.V.A. (sommatoria di quota parte dei costi della progettazione eseguita, di costi sostenuti per l'acquisto delle materie prime, di oneri di manodopera, di costi noleggio attrezzature e di quota parte delle spese generali, calcolata al 12% dell'importo dei lavori pagati); La differenza fra i due valori, pari a € 359.901,30 oltre I.V.A. rappresenta l'utile d'impresa conseguito dalla sulla quota parte delle opere realizzate e pagate, che è quindi pari al Parte_1 26,57% dei ricavi consegui-ti. Trasferendo il computo di tale percentuale (i lavori da eseguire sarebbero stati identici a quelli eseguiti e dunque avrebbero avuto una identica incidenza nel prosieguo del rapporto) sull'importo dei ricavi non conseguiti a causa dell'interruzione del rapporto, pari, come detto, a € 1.480.138,28, si perviene ad un utile non conseguito pari a € 393.272,74 oltre I.V.A., che, in quanto diretta conseguenza dell'inadempimento di dovranno essere Controparte_1 liquidati a titolo di risarcimento del danno.
Concludeva parte attrice chiedendo di condannare la convenuta a corrispondere in favore della
[...] l'importo di € 2.999,65 oltre I.V.A. quale residuo della fattura n. 34 del 31.3.2011, oltre Parte_1 agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza al soddisfo anche in via anticipatoria e in corso di causa ex art. 186-ter c.p.c.; 3) condannare la a corrispondere in favore della Controparte_1
l'importo di € 161.511,13 oltre I.V.A. trattenuto a titolo di ritenute di garanzia, oltre Parte_1 agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza al soddisfo, anche in via anticipatoria e in corso di causa ex art. 186-ter c.p.c.; 4) condannare la a corrispondere alla Controparte_1 Pt_1 l'importo di € 83.627,81 oltre I.V.A., pari alla quota parte degli oneri di progettazione non
[...] conseguita a causa dell'inadempimento di
contro
-parte, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza al soddisfo;
5) condannare la al risarcimento dei danni in favore della Controparte_1 per mancato conseguimento dell'utile d'impresa in relazione alla quota parte di opere Parte_1 non realizzate a causa dell'avvenuta risoluzione del contratto nella misura di € 393.272,74 oltre I.V.A., ovvero nella diversa minor somma eventualmente ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dello sciogli-mento del vincolo contrattuale al soddisfo.
Si costituiva in giudizio ed eccepiva la nullità dell'atto di citazione per Controparte_1 indeterminatezza del petitum e della causa petendi, a causa della incertezza sul soggetto in nome e per conto del quale l'azione era promossa, atteso che nell'ATI la mandante era Parte_2 stata dichiarata fallita e non era stato indicato il codice fiscale della stessa, dal quale avrebbe potuto capirsi se si agiva in nome e per conto della società o della curatela fallimentare;
l'inammissibilità della domanda per la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti del Fallimento della Pt_3
C.F. .
[...] P.IVA_3
Nel merito deduceva che ill contratto di appalto tra la e l' e la CP_1 Parte_2
già si era automaticamente sciolto nel 2015 per effetto Controparte_3 Parte_3 del fallimento di uno dei due appaltatori, per cui sarebbe imprudente allegare come fa l'attore che il contratto di appalto dovrebbe dichiararsi giudizialmente risolto per l'inadempimento della CP_1
la quale, in tutta questa vicenda sarebbe stata solo la vittima di una serie infinita di ritardi ed
[...] inadempimenti posti in essere dagli appaltatori ( prima e CP_4 Controparte_5
poi).
[...]
Inoltre, impugnava e contestava la quantificazione dell'asserito credito articolato dall'attore, come dimostrato dal fatto che nel corso della procedura di concordato preventivo, ha inviato alla CP_1 una comunicazione ufficiale (all. 5) nella quale scriveva: “vi chiediamo pertanto di confermare
[...] le nostre risultanze contabili al 13 marzo 2015 evidenziano un saldo a nostro credito pari ad euro 3.599,57.”
Quanto alle ritenute a garanzia, era assolutamente pacifico, anche per quanto articolato nell'atto introduttivo di causa, che i lavori subappaltati alla ed alla non sono Parte_1 Parte_3 mai stati conclusi e semmai si sono fermati all'incirca verso la metà dell'opera, per cui sarebbe ingiusto riconoscere a dei subappaltatori che non hanno mai finito i lavori appaltati lo svincolo di somme dovute al collaudo dell'opera. La circostanza che i lavori non sono mai stati terminati escludeva in modo non equivoco il diritto delle controparti alla richiesta di pagamento delle RAG mai maturate ai sensi di contratto.
Deduceva che effettivamente la in tempi recenti, per portare a termine la realizzazione CP_1 dell'edificio di Via Sile, era stata costretta a rimuovere le facciate parzialmente eseguite dagli attori. Parte Ciò a riprova che il parziale adempimento del contratto di subappalto da parte dell' ttrice era stato completamente inutile e non aveva conferito alcun vantaggio economico alla convenuta.
Deduceva inoltre che le opere rese dall'attore erano prive della adeguata certificazione e inidonee ad ottenerla.
Nel corso dell'istruzione, veniva inizialmente concessa e poi revocata (per difetto di contraddittorio) e poi nuovamente concessa, in relazione alla somma di € 2.999,65 quale residuo sul SAL, l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c richiesta da parte attrice. Venivano in parte ammesse e espletate le prove orali articolate dalle parti e disposta ed effettuata CTU per quantificare le somme dovute alla parte attrice in relazione alle diverse voci di credito connesse alla risoluzione dell'appalto.
All'esito, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, dopo lo scambio delle conclusionali, decisa nei seguenti termini.
Deve in primo luogo rigettarsi le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevata da parte convenuta.
Quanto alla eccepita nullità per mancanza di chiarezza del petitum e della causa petendi, connessa ad asseriti dubbi sull'individuazione dei soggetti che agiscono, a parte il fatto che tale dubbio eventualmente non inciderebbe sulla completezza dell'editio actionis che, come è noto, risulta composta dal bene della vita oggetto della domanda e dalle ragioni del chiedere, e non dal legittimato attivo, tale eccezione risulta infondata anche in riferimento a tale aspetto dato che non c'è alcun dubbio che ad agire sia la sia in proprio, sia quale mandataria dell'ATI costituita con la Parte_1 Il fatto che prima dell'introduzione del giudizio tale ultima società mandante Parte_3 dell' sia stata dichiarata fallita (con conseguente perdita della legittimazione della mandataria Pt_2
a far valere anche diritti propri della mandante) non rende indeterminato il soggetto nel cui interesse agisce, dato che l'attrice pure qualificandosi per completezza espositiva mandataria dell'ATI aggiudicataria dell'appalto, agisce in realtà unicamente per crediti sorti relativamente alle parti di sua pertinenza, dato che la posa in opera delle rifiniture in metallo era destinate ad una fase conclusiva dell'appalto alla quale non si è mai giunti, essendosi il contratto risolto prima. Per analoghe ragioni non rileva poiché la qualità di mandataria dell'ATI non viene esposta per far valere crediti della mandante, non ha alcuna rilevanza che manchi il codice fiscale di tale soggetto, che peraltro deve ritenersi sia stato indicato in bonis, atteso che non sono svolte domande nell'interesse della
[...]
, poi fallita. Pt_3
Quanto alla richiesta declaratoria di inammissibilità per difetto di integrità del contraddittorio, anche tale eccezione deve essere respinta, poiché la partecipazione in giudizio del mandante o del suo fallimento non è necessaria.
Nel merito, deve rigettarsi la tesi, sostenuta in modo piuttosto embrionale da parte della convenuta, in base alla quale la risoluzione per inadempimento del contratto di subappalto sarebbe preclusa dalla circostanza dell'intervenuta risoluzione del contratto per il fallimento della mandante.
Infatti, è principio pacifico in giurisprudenza quello in base al quale (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20558 del 13/10/2015; Sez. I civ., 19 dicembre 2019, n. 34116) in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 406 del 1991 (, dunque, a fortiori, in caso di appalto privato) la dichiarazione di fallimento di una delle società mandanti non comporta lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione, a norma del comma 2 del citato art. 25, resta obbligata l'impresa capogruppo, ma determina, ex art. 78 l. fall. lo scioglimento del rapporto di mandato conferito a quest'ultima, sicché la mandataria capogruppo non ha più la legittimazione ad agire, in nome e per conto della mandante fallita, per far valere i crediti dalla stessa vantati nei confronti dell'ente committente.
Pertanto, deve ritenersi che l'unica contestazione in diritto circa l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante sia infondata e vada respinta.
Deve dunque ritenersi accertato e non più controvertibile che l'inadempimento da parte della originaria stazione appaltante abbia determinato lo scioglimento ex nunc delle obbligazioni assunte dalle parti, con obbligo della parte inadempiente di restituire quanto percepito in esecuzione del contratto e risarcire il danno.
Quanto alla somma di € 2.999,65, la richiesta di pagamento della somma è stata già dichiarata meritevole di accoglimento in quanto il credito della deriva dal contratto di subappalto Parte_1 n. 005 stipulato in data 22 aprile 2009 dall' con la C.p.C. Controparte_6 Milano S.c.a.r.l. nonché dalla fattura n. 34/2011 e dalla copia del registro I.V.A., autenticata dal notaio;
invero, secondo quanto emerso dalla scrittura privata n. 3 del 2013 la è Controparte_1 subentrata negli impegni ed obblighi contrattuali assunti dalla nei confronti Parte_4 dell' con il contratto n. 005 del 2009, laddove l' Controparte_6 [...] ha contestualmente liberato totalmente la Controparte_6 Parte_4 dalle sue obbligazioni. La fattura e la copia autentica del registro IVA, ai sensi dell'art. 634
[...] cod. proc. civ. costituiscono prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 c.p.c. (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 22655 del 31/10/2011). Ebbene, pur essendo la domanda principale di finalizzata alla risoluzione del contratto, la stessa non esclude l'obbligo di Parte_1 corresponsione delle somme dovute per le prestazioni eseguite e il capo di domanda fa riferimento a somme chieste a titolo restitutorio e non risarcitorio.
Non risulta ostativo all'accoglimento della domanda il fallimento della Controparte_6 mandante dell' in quanto come si è detto il fallimento della mandante, invero, pur non Pt_2 comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione resta obbligato il mandatario,
“determina invece, ex art. 78 l.fall, lo scioglimento del rapporto di mandato e il conseguente venir meno, nei suoi confronti, dei poteri di gestione e rappresentanza già in capo alla mandataria capogruppo”, residuando in capo a ciascuna impresa il diritto di rivendicare il credito maturato per i lavori eseguiti, pro quota e nei limiti dei lavori attribuibili alle singole imprese riunite in associazione.
Nelle sue difese, la convenuta sostanzialmente contesta la legittimazione processuale e sostanziale della per la parte di credito di pertinenza della mandante, per esser venuto meno il Parte_1 rapporto di mandato dell'ATI - dato che, nelle more era stata dichiarata fallita la –; sia CP_6 per il mancato deposito in giudizio delle autorizzazioni a stare in giudizio da parte degli organi della procedura, sia perché il fallimento di una delle partecipanti ad un ATI privata determinerebbe lo scioglimento dell'ATI e anche del rapporto di appalto;
e ciò a causa dell'inapplicabilità alle ATI private della sentenza invocata da parte attrice, relativa unicamente alle ATI pubbliche;
rilevato, quanto a tali eccezioni, che, anche nell'ambito dei contratti di appalto privato, il fallimento dell'impresa associata mandante non determina né la risoluzione del contratto di appalto intercorso e, in ogni caso, parte convenuta non ha dedotto né documentato che il residuo fattura di cui l'attrice chiede il pagamento sia relativa ad un'attività di competenza della mandante fallita.
Per quanto riguarda le altre somme, deve escludersi la fondatezza della tesi della convenuta in base alla quale il fatto che nel corso della procedura di concordato preventivo l'attrice avesse inviato alla una comunicazione nella quale scriveva: “vi chiediamo pertanto di confermare le CP_1 nostre risultanze contabili al 13 marzo 2015 evidenziano un saldo a nostro credito pari ad euro 3.599,57” comporti un riconoscimento dell'inesistenza del credito maggiore azionato nel presente giudizio, visto che nel momento in cui era spedita tale missiva la società attrice non si era ancora determinata a chiedere la dichiarazione di risoluzione del contratto e ancora contava sulla sua esecuzione, e dato che invece le maggiori somme richieste nel presente giudizio sono tutte conseguenti agli effetti restitutori connessi alla detta risoluzione. Come riscontrato dalla documentazione in atti, le lavorazioni appaltate non sono state ultimate dalla per inadempienze della Committente che ha interrotto i lavori nel dicembre del 2014 per poi Pt_1 riprenderli nel gennaio del 2015 senza concedere l'accesso alla Pt_1
Quest'ultima, dunque, non ha proseguito il rapporto di lavoro ed è pacifico che abbia conferito lo stesso appalto ad altra società, che per realizzare le opere ha smantellato il lavoro fatto da parte della attrice, non consentendo neanche di poterlo adeguatamente valutare. Poiché tale circostanza è incontestata, era onere della stazione appaltante dimostrare che tale comportamento fosse giustificato. Parte Al contrario, l'attrice si è limitata ad appellarsi al fallimento della società mandante dell' circostanza che,, come detto non determina scioglimento dal contratto da parte della mandataria le cui opere erano in corso di realizzazione.
Tale condotta ha oggettivamente reso impossibile ultimare le lavorazioni e anche collaudare quanto eseguito dalla appaltatrice, per cui per la quantificazione delle opere eseguite il CTU ha potuto effettuare la valutazione sulla sola base della documentazione.
Per quanto riguarda le somme trattenute a garanzia, non ha pregio l'affermazione della convenuta in base alla quale l'attore non avrebbe alcun diritto allo svincolo delle asserite ritenute a garanzia maturate, atteso che le stesse a termini di contratto si sarebbero potute svincolare solo successivamente al positivo collaudo delle opere eseguite con esito positivo dato che tale condizione era destinata ad operare nella fisiologia del rapporto contrattuale mentre non v'è ragione di non corrispondere alla parte appaltante le somme trattenute a garanzia dell'adempimento da parte dell'appaltatore laddove il contratto si è risolto per inadempimento della sa controparte, che pertanto dovrà svincolarle.
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU al fine di accertare il valore degli oneri di progettazione e dei lavori svolti dalla società in relazione al contratto di subappalto stipulato in data Parte_1 22 aprile 2009 con la cui è subentrata, con scrittura privata n. 3 del 2013, la Parte_4
valutando altresì la debenza delle somme trattenute dalla committente a titolo di Controparte_1 garanzia.
Il CTU nominato ha concluso la sua relazione in modo convincente e quantificato la somma complessivamente dovuta stabilendo che il valore degli oneri di progettazione è pari a circa € 104.104,05, ma tale somma supera la richiesta di parte che è limitata alla minor somma di € 83.627,81; ed ha concluso che, essendo il valore delle lavorazioni svolte pari ad € 1.615.111,28, conseguentemente, rispetto alle opere eseguite, delle somme trattenute dalla committente a titolo di garanzia sia da svincolare la quota corrispondente ad € 161.511,13.
Quanto al risarcimento dei danni da mancati utili di impresa, in assenza di una valutazione da parte del CTU può ritenersi condivisibile il calcolo predisposto dall'attrice, che, rispetto al valore dei SAL successivi non potuti ultimare per colpa della convenuta e tenendo conto dei costi di produzione, ha calcolato il presumibile ricavo in misura pari ad € 393.272,74.
In sintesi, il ragionamento seguito da parte dell'attrice desume applica la percentuale di utile rispetto ai lavori realizzati, dedotti i costi, all'importo complessivo dei lavori non realizzati, pervenendo ad una stima prudenziale attendibile dell'utile atteso dall'esatto adempimento dell'appalto da parte della convenuta: - l'importo dei lavori maturati, ossia dei ricavi, è pari a € 1.354.553,38oltre I.V.A.; - l'importo dei costi sostenuti per le opere realizzate è pari a € 994.652,08 oltre I.V.A. (sommatoria di quota parte dei costi della progettazione eseguita, di costi sostenuti per l'acquisto delle materie prime, di oneri di manodopera, di costi noleggio attrezzature e di quota parte delle spese generali, calcolata al 12% dell'importo dei lavori pagati); la differenza fra i due valori, pari a € 359.901,30 oltre I.V.A. rappresenta l'utile d'impresa conseguito dalla sulla quota parte delle opere realizzate e Parte_1 pagate, che è quindi pari al 26,57% dei ricavi conseguiti.
Trasferendo il computo di tale percentuale (i lavori da eseguire sarebbero stati identici a quelli eseguiti e dunque avrebbero plausibilmente avuto una incidenza simile nel prosieguo del rapporto) sull'importo dei ricavi non conseguiti a causa dell'interruzione del rapporto, pari, come detto, a € 1.480.138,28, si perviene ad un utile non conseguito pari a € 393.272,74 oltre I.V.A.
Pertanto, complessivamente, salla somma di € 2999,65 deve aggiungersi l'importo degli oneri di progettazione, pari ad € 83.627,81 (oltre IVA) e quello delle ritenute a garanzia pari ad € 161.511,13, (oltre IVA), e quella di € 393.272,74 a titolo di risarcimento dei danni da lucro cessante, somme al cui pagamento deve essere condannata la società convenuta.
Sulle somme relative allo svincolo delle ritenute e quella relative agli oneri di progettazione, maggiorate di IVA, sono dovuti anche gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 3 dalla domanda al saldo.
Quanto alle spese, le stesse sono regolate in base al criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la risoluzione del contratto n. 005/09 del 22.4.2009, così come modificato e integrato con scrittura privata n. 003/13 del 7.2.2013 per grave inadempimento della Controparte_1 per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto:
- Condanna a corrispondere in favore della – se non già pagate Controparte_1 Parte_1 in esecuzione dell'ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186-ter c.p.c. - l'importo di
€ 2.999,65 oltre I.V.A., oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla domanda al soddisfo (;
- Condanna la predetta a corrispondere in favore della l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 161.511,13, oltre I.V.A. trattenuto a titolo di ritenute di garanzia, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla domanda al soddisfo;
- Condanna la a corrispondere alla l'importo di € 83.627,81 oltre Controparte_1 Parte_1 I.V.A., pari alla quota parte degli oneri di progettazione non conseguita, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla domanda al soddisfo;
- Condannare la al risarcimento dei danni in favore della per Controparte_1 Parte_1 mancato conseguimento dell'utile d'impresa nella misura di € 393.272,74;
- Condanna altresì la a rimborsare alla le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 1.200,00 per spese, € 14.598,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- Pone definitivamente le spese di CTU a carico della Controparte_1
Roma, 6 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara