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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. Barbara Vicario Giudice del./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1027/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Rieti presso lo studio degli Avv.ti Francesca TILLI e Marta CIFERRI che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso adottante in favore di
, nata a [...] il [...], (C.F.: ); Persona_1 C.F._2 adottanda con l'intervento del PM
Oggetto: Adozione di maggiorenne
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25.6.2024 ha chiesto l'adozione della maggiorenne Parte_1 [...]
esponendo che: è figlia di , nato a [...] il [...] e Per_1 Persona_1 Persona_2 deceduto a Terni il 10.06.2013 e di nata a [...] il [...]; già Controparte_1 Controparte_1 madre di e in data 20.05.2008 si univa in matrimonio con con il CP_2 Per_1 Parte_1 quale già conviveva stabilmente dal 1984, unitamente alle sue figlie che all'epoca avevano rispettivamente sei e quattro anni;
da questa successiva unione non nascevano altri figli ed attualmente la predetta
è nell'impossibilità di procreare;
dall'anno 1984 quale compagno e poi CP_1 Parte_1 coniuge di è stato un membro effettivo del nucleo familiare di Controparte_1 CP_2 composto anche dalla sorella è stato un punto di riferimento importante per Per_1 Parte_1 entrambe, ciò anche in considerazione del fatto che e hanno da sempre frequentato CP_2 Per_1 sporadicamente il padre naturale;
negli anni successivi alla morte di quest'ultimo, il Persona_2 Pt_1
1 si è sostituito completamente alla figura paterna;
sin dal 1984 lo stesso si è preso cura delle figlie della moglie sia dal punto di vista affettivo che materiale/economico, instaurando con esse un profondo e sincero legame;
attualmente il rappresenta di fatto l'unica figura assimilabile a quella di nonno Pt_1 paterno anche per i figli di e con i quali intrattiene un profondo legame affettivo e dai CP_2 Per_1 quali è appunto chiamato “nonno”; il nel corso della vita non ha avuto figli;
il ha Parte_1 Pt_1 compiuto gli anni trentacinque e supera di diciassette anni quelli dell'adottanda.
Alla udienza dell'11.12.2024 il ricorrente ha dichiarato “(…) ho conosciuto nel 1983 ed è Controparte_1 iniziata con lei una relazione che si è trasformata in convivenza quasi da subito, Lei aveva due figlie e CP_2 Per_1 che erano due bambine e io sono stato per loro come un papà le accompagnavo a scuola, durante il pomeriggio le portavo dagli amichetti e poi le andavo a riprendere e ho provveduto alla loro crescita anche dal punto di vista economico oltre che affettivo. Abbiamo sempre vissuto insieme come una famiglia. Io non ho mi sono mai sposato e non ho avuto figli miei per me e bambine sono la mia famiglia. ha anche tre figli e io mi comporto con loro come fossi un nonno e mi CP_1 Per_1 chiamano anche nonno. Io proprio per questo legame ho volontà di adottare ”. Per_1
La adottanda ha dichiarato: “sono nata a [...] il 29,12,1980 e sono residente a [...]. Il rapporto con è iniziato da quando ero una bambina, lui ha vissuto con mia madre e con noi ossia con me e mia Pt_1 sorella è sempre stato come un padre. Ha provveduto sempre a darci un sostegno economico facendoci studiare e crescere e dandoci sempre un sostegno morale oltre che economico. Quindi esprimo la volontà di essere adottata da lui”.
La moglie dell'adottante, madre dell'adottanda, ha dichiarato: “sono nata il [...] a [...] e sono residente
a Rieti via Foresta 91. Confermo che io e conviviamo da parecchio dal 1983, lui si è sempre occupato di me e Pt_1 delle mie figlie sia dal punto di vista economico e morale rappresentando un padre per le mie figlie. Le mie figlie infatti quando lui è entrato in casa avevano otto anni e sei anni . Quando si creava qualche piccolo dissidio con CP_2 Per_1 le mie figlie, lui cercava sempre di dialogare e di risolvere i problemi, lui ha fatto molto e di più, ho volontà che lui adotti le mie figlie perché siamo una bella famiglia da sempre e vorremmo esserlo in tutti i sensi”.
Le parti hanno prestato davanti al giudice delegato il consenso all'adozione.
All'esito della udienza il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, "l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare".
Nel caso di specie, non risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante ( 62)
e della differenza di età con l'adottanda (45).
Sennonché, a tal riguardo, la Corte di cassazione ha precisato: “In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell'applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una
2 interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata "affectio familiaris" (Sez. 1 - , Sentenza n. 7667 del 03/04/2020 (Rv. 657494 - 01).
Dunque, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la norma dell'art. 291 c.c., nel richiedere la differenza di 18 anni tra adottando e adottato, appare una evidente ingiusta limitazione e compressione dell'istituto dell'adozione dei maggiorenni nell'accezione e compressione dell'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dell'istituto negli ultimi decenni in cui, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso la sua originaria connotazione originaria diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppure maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli, personali, morali e civili. In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppur distinta da quella inerente all'adozione di minore, non è immeritevole di tutela.
Inoltre, la Corte costituzionale, con la recente sentenza 18/01/2024 n. 5, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 291 c.c comma 1, c.c., nella parte in cui, quanto alle condizioni per l'adozione di maggiorenne, non consente al giudice di ridurre l'intervallo minimo di diciotto anni di età fra adottante e adottando, nei casi di esigua differenza, e sempre che sussistano motivi meritevoli.
Orbene, nel caso di specie, è stato accertato e comunque non è contestato che (adottante) Parte_1 presenta una differenza di età con (adottanda) di 17 anni e quest'ultima, figlia della moglie Persona_1 dell'adottando, vive con il a quando era bambina formando un nucleo familiare ormai consolidato Pt_1
e compatto da circa 30 anni (l'adottanda ha 45 anni).
Per cui, valutate tutte le circostanze del caso concreto e tenuto conto che l'adozione riguarda la figlia del coniuge dell'adottando, si ritiene di giustificare la deroga al disposto dell'art. 291 c.c. in quanto, con la richiesta di adozione, i ricorrenti chiedono di concretizzare una lunga convivenza di fatto tra loro attraverso un riconoscimento formale che suggelli una comunione di affetti e di vita vissuta.
Infatti, l'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto che li lega e la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un lungo percorso di affetto, di aiuto e di solidarietà iniziato da quando l'adottanda era una bambina.
Precludere l'adozione in esame, ritenendo insuperabile la volontà legislativa della differenza minima di età di 18 anni (nella specie, peraltro, la differenza è di 17 anni) costituirebbe, a parere del Collegio,
3 espressione di una interpretazione letterale che mal si attaglia al caso di specie tenuto conto di tutte le circostanze sopra rappresentate.
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui "per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando", che, secondo l'art. 311 c.c., "deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)".
Le dichiarazioni rese dagli interessati, che presuppongono un duraturo rapporto affettivo, rappresentano un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza per di essere adottata da Persona_1 Parte_1
Ciò consente di realizzare la più che meritevole tutela della volontà di mantenere e consolidare una più ampia, risalente e indubbia comunione di affetti, tra adottante e adottando, atteso che la volontà di pervenire all'adozione si è formata nella più sincera volontà assistenziale e di solidarietà.
Si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per l'adottanda di cui all'art. 312 n. 2)
c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questa trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (cfr Cass., sez. civ., n.2426/2006).
In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c.. per cui, vista anche la non opposizione del PM, può farsi luogo all'adozione.
Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non sussistendo una soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss c.c.:
- dichiara l'adozione di (nata a [...] il [...]) da parte di , Persona_1 Parte_1
(nato a [...] il [...]), ad ogni conseguente effetto;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Cosi deciso in Rieti, il 24 marzo 2025
Il giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. Barbara Vicario Giudice del./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1027/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Rieti presso lo studio degli Avv.ti Francesca TILLI e Marta CIFERRI che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso adottante in favore di
, nata a [...] il [...], (C.F.: ); Persona_1 C.F._2 adottanda con l'intervento del PM
Oggetto: Adozione di maggiorenne
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25.6.2024 ha chiesto l'adozione della maggiorenne Parte_1 [...]
esponendo che: è figlia di , nato a [...] il [...] e Per_1 Persona_1 Persona_2 deceduto a Terni il 10.06.2013 e di nata a [...] il [...]; già Controparte_1 Controparte_1 madre di e in data 20.05.2008 si univa in matrimonio con con il CP_2 Per_1 Parte_1 quale già conviveva stabilmente dal 1984, unitamente alle sue figlie che all'epoca avevano rispettivamente sei e quattro anni;
da questa successiva unione non nascevano altri figli ed attualmente la predetta
è nell'impossibilità di procreare;
dall'anno 1984 quale compagno e poi CP_1 Parte_1 coniuge di è stato un membro effettivo del nucleo familiare di Controparte_1 CP_2 composto anche dalla sorella è stato un punto di riferimento importante per Per_1 Parte_1 entrambe, ciò anche in considerazione del fatto che e hanno da sempre frequentato CP_2 Per_1 sporadicamente il padre naturale;
negli anni successivi alla morte di quest'ultimo, il Persona_2 Pt_1
1 si è sostituito completamente alla figura paterna;
sin dal 1984 lo stesso si è preso cura delle figlie della moglie sia dal punto di vista affettivo che materiale/economico, instaurando con esse un profondo e sincero legame;
attualmente il rappresenta di fatto l'unica figura assimilabile a quella di nonno Pt_1 paterno anche per i figli di e con i quali intrattiene un profondo legame affettivo e dai CP_2 Per_1 quali è appunto chiamato “nonno”; il nel corso della vita non ha avuto figli;
il ha Parte_1 Pt_1 compiuto gli anni trentacinque e supera di diciassette anni quelli dell'adottanda.
Alla udienza dell'11.12.2024 il ricorrente ha dichiarato “(…) ho conosciuto nel 1983 ed è Controparte_1 iniziata con lei una relazione che si è trasformata in convivenza quasi da subito, Lei aveva due figlie e CP_2 Per_1 che erano due bambine e io sono stato per loro come un papà le accompagnavo a scuola, durante il pomeriggio le portavo dagli amichetti e poi le andavo a riprendere e ho provveduto alla loro crescita anche dal punto di vista economico oltre che affettivo. Abbiamo sempre vissuto insieme come una famiglia. Io non ho mi sono mai sposato e non ho avuto figli miei per me e bambine sono la mia famiglia. ha anche tre figli e io mi comporto con loro come fossi un nonno e mi CP_1 Per_1 chiamano anche nonno. Io proprio per questo legame ho volontà di adottare ”. Per_1
La adottanda ha dichiarato: “sono nata a [...] il 29,12,1980 e sono residente a [...]. Il rapporto con è iniziato da quando ero una bambina, lui ha vissuto con mia madre e con noi ossia con me e mia Pt_1 sorella è sempre stato come un padre. Ha provveduto sempre a darci un sostegno economico facendoci studiare e crescere e dandoci sempre un sostegno morale oltre che economico. Quindi esprimo la volontà di essere adottata da lui”.
La moglie dell'adottante, madre dell'adottanda, ha dichiarato: “sono nata il [...] a [...] e sono residente
a Rieti via Foresta 91. Confermo che io e conviviamo da parecchio dal 1983, lui si è sempre occupato di me e Pt_1 delle mie figlie sia dal punto di vista economico e morale rappresentando un padre per le mie figlie. Le mie figlie infatti quando lui è entrato in casa avevano otto anni e sei anni . Quando si creava qualche piccolo dissidio con CP_2 Per_1 le mie figlie, lui cercava sempre di dialogare e di risolvere i problemi, lui ha fatto molto e di più, ho volontà che lui adotti le mie figlie perché siamo una bella famiglia da sempre e vorremmo esserlo in tutti i sensi”.
Le parti hanno prestato davanti al giudice delegato il consenso all'adozione.
All'esito della udienza il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, "l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare".
Nel caso di specie, non risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante ( 62)
e della differenza di età con l'adottanda (45).
Sennonché, a tal riguardo, la Corte di cassazione ha precisato: “In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell'applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una
2 interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata "affectio familiaris" (Sez. 1 - , Sentenza n. 7667 del 03/04/2020 (Rv. 657494 - 01).
Dunque, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la norma dell'art. 291 c.c., nel richiedere la differenza di 18 anni tra adottando e adottato, appare una evidente ingiusta limitazione e compressione dell'istituto dell'adozione dei maggiorenni nell'accezione e compressione dell'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dell'istituto negli ultimi decenni in cui, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso la sua originaria connotazione originaria diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppure maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli, personali, morali e civili. In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppur distinta da quella inerente all'adozione di minore, non è immeritevole di tutela.
Inoltre, la Corte costituzionale, con la recente sentenza 18/01/2024 n. 5, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 291 c.c comma 1, c.c., nella parte in cui, quanto alle condizioni per l'adozione di maggiorenne, non consente al giudice di ridurre l'intervallo minimo di diciotto anni di età fra adottante e adottando, nei casi di esigua differenza, e sempre che sussistano motivi meritevoli.
Orbene, nel caso di specie, è stato accertato e comunque non è contestato che (adottante) Parte_1 presenta una differenza di età con (adottanda) di 17 anni e quest'ultima, figlia della moglie Persona_1 dell'adottando, vive con il a quando era bambina formando un nucleo familiare ormai consolidato Pt_1
e compatto da circa 30 anni (l'adottanda ha 45 anni).
Per cui, valutate tutte le circostanze del caso concreto e tenuto conto che l'adozione riguarda la figlia del coniuge dell'adottando, si ritiene di giustificare la deroga al disposto dell'art. 291 c.c. in quanto, con la richiesta di adozione, i ricorrenti chiedono di concretizzare una lunga convivenza di fatto tra loro attraverso un riconoscimento formale che suggelli una comunione di affetti e di vita vissuta.
Infatti, l'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto che li lega e la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un lungo percorso di affetto, di aiuto e di solidarietà iniziato da quando l'adottanda era una bambina.
Precludere l'adozione in esame, ritenendo insuperabile la volontà legislativa della differenza minima di età di 18 anni (nella specie, peraltro, la differenza è di 17 anni) costituirebbe, a parere del Collegio,
3 espressione di una interpretazione letterale che mal si attaglia al caso di specie tenuto conto di tutte le circostanze sopra rappresentate.
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui "per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando", che, secondo l'art. 311 c.c., "deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)".
Le dichiarazioni rese dagli interessati, che presuppongono un duraturo rapporto affettivo, rappresentano un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza per di essere adottata da Persona_1 Parte_1
Ciò consente di realizzare la più che meritevole tutela della volontà di mantenere e consolidare una più ampia, risalente e indubbia comunione di affetti, tra adottante e adottando, atteso che la volontà di pervenire all'adozione si è formata nella più sincera volontà assistenziale e di solidarietà.
Si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per l'adottanda di cui all'art. 312 n. 2)
c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questa trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (cfr Cass., sez. civ., n.2426/2006).
In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c.. per cui, vista anche la non opposizione del PM, può farsi luogo all'adozione.
Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non sussistendo una soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss c.c.:
- dichiara l'adozione di (nata a [...] il [...]) da parte di , Persona_1 Parte_1
(nato a [...] il [...]), ad ogni conseguente effetto;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Cosi deciso in Rieti, il 24 marzo 2025
Il giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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