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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/09/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. 722/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di VE, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 722/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio a domanda congiunta", vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Vincenzo Giannattasio, dom.to come in atti;
Parte_1 ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Rita Cesta, dom.ta come in atti;
CP_1 ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.07.2025; in data 29.04.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.04.2025 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 15.09.2013 in
VE (Av) con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune, deducendo che con sentenza di omologa n. 991/2023 del 13.06.2023 (R.g. 1148/2023) il Tribunale di VE aveva omologato la separazione personale consensuale.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza di omologa del 13.06.2023 R.g. 1148/2023 del
Tribunale di VE); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.
898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (22.05.2023) dell'udienza presidenziale, nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VE, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in VE
(AV) in data 15.09.2013, anno 2013, numero 141, parte II, del predetto Comune, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 05.04.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di VE (Av), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in VE, nella Camera di Consiglio del 22.7.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di VE, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 722/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio a domanda congiunta", vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Vincenzo Giannattasio, dom.to come in atti;
Parte_1 ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Rita Cesta, dom.ta come in atti;
CP_1 ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.07.2025; in data 29.04.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.04.2025 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 15.09.2013 in
VE (Av) con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune, deducendo che con sentenza di omologa n. 991/2023 del 13.06.2023 (R.g. 1148/2023) il Tribunale di VE aveva omologato la separazione personale consensuale.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza di omologa del 13.06.2023 R.g. 1148/2023 del
Tribunale di VE); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.
898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (22.05.2023) dell'udienza presidenziale, nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VE, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in VE
(AV) in data 15.09.2013, anno 2013, numero 141, parte II, del predetto Comune, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 05.04.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di VE (Av), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in VE, nella Camera di Consiglio del 22.7.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano