Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 8 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/08/2025, n. 6976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6976 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06976/2025REG.PROV.COLL.
N. 07035/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7035 del 2024, proposto dal Ministero dell'Interno, dall’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, dalla Questura di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno (Sezione Prima) n. 1407/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno appellato ha adito in primo grado il Tar Salerno avverso i provvedimenti con i quali la Prefettura ha decretato nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi e la Questura di Salerno ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza qui impugnata, dopo aver richiamato la normativa di riferimento e la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, ha accolto il gravame, giudicando la prognosi inferenziale compiuta dalla Prefettura e dalla Questura di Salerno irragionevole e non proporzionata, sussistendo i vizi del difetto di motivazione e della carenza di istruttoria dedotti dal ricorrente in primo grado.
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto che i provvedimenti impugnati in quella sede siano fondati esclusivamente sulla informativa ricevuta dal Comando Stazione dei Carabinieri di Buccino, avente ad oggetto la denuncia sporta nei confronti dell’appellato in ordine ai reati di cui agli artt. 582, 583 e 585 cp., in conseguenza del ferimento accidentale, durante una battuta di caccia, di un soggetto partecipante alla stessa, al quale l’appellato avrebbe procurato lesioni da arma da fuoco, senza tuttavia considerare gli esiti del procedimento penale derivante da tale denuncia: secondo il Tar adito, infatti, il fatto oggetto della denuncia (ferimento di un partecipante a una battuta di caccia ad opera dell’odierno appellato), posto a base del divieto impugnato in prime cure e del conseguente provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi adottato dalla Questura, non sarebbe stato «acclarato già nella sua materialità nell’ambito del procedimento penale, essendo anzi emersa una ricostruzione dubbia dell’effettivo svolgimento dei fatti, dovuto anche alla modifica radicale della propria versione da parte della persona offesa». Il Tar Salerno ha, sul punto, valorizzato la circostanza che il procedimento penale che ha coinvolto il ricorrente in primo grado si sarebbe concluso con una richiesta di archiviazione per mancanza di adeguati e sufficienti elementi atti a riscontrare la versione resa dalla persona offesa, di cui l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto nel corso dell’istruttoria.
Con ricorso notificato e depositato il 19 settembre 2024, il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza, previa istanza cautelare.
Si è costituito in giudizio l’originario ricorrente, che ha resistito alle prospettazioni del Ministero appellante con memoria depositata il 5 aprile 2025.
Alla camera di consiglio del 10 ottobre 2025 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
In via preliminare, parte appellata eccepisce l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, avendo il Ministero dell’Interno riproposto le censure fatte valere in primo grado, senza alcuna confutazione delle statuizioni in essa contenute e senza specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata.
L’eccezione deve essere respinta.
Il gravame non manca, infatti, di enucleare l’esposizione sommaria dei fatti, nonché le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata e le conclusioni, a norma dell’art. 101, comma 1, cpa. Sia pure con un unico motivo di gravame, il Ministero appellante ha individuato in maniera puntuale ed esaustiva le ragioni per le quali il Collegio dovrebbe riconoscere la correttezza dell’operato dell’Amministrazione e, conseguentemente, annullare la sentenza gravata. Il gravame appare, pertanto, rispettoso delle previsioni essenziali dettate dalla disciplina codicistica in punto di contenuti minimi del ricorso in appello.
In particolare, il Ministero dell’Interno censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il difetto istruttorio e motivazionale dei provvedimenti impugnati, non considerando che l’esito dei procedimenti penali che hanno coinvolto l’appellato non poteva incidere sulla razionalità e legittimità delle valutazioni operate dall’Amministrazione. Al contrario, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere in considerazione quanto acclarato dai verbali menzionati nei procedimenti e richiamati dalla Polizia Giudiziaria, dai quali emerge che, durante una battuta di caccia, l’odierno appellato è rimasto coinvolto nel ferimento di un’altra persona, collegato proprio all’uso improprio delle armi. Sostiene sul punto la difesa erariale che tale circostanza, per quanto non chiaramente imputabile all’appellato, sia stata ragionevolmente assunta a fondamento del divieto ex art. 39 TULPS, atteso che quest’ultimo provvedimento non ha natura sanzionatoria, bensì preventiva, essendo volto a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione. Aggiunge l’appellante che la valutazione di affidabilità del soggetto che compete all’Autorità prefettizia è connotata da ampia discrezionalità, essendo il
procedimento amministrativo non vincolato all’acclaramento dei fatti e all’esito del procedimento
penale. Sicché, secondo la difesa erariale, l’impugnato divieto di detenzione di armi e munizioni di cui all’art. 39 TULPS sarebbe del tutto legittimo, rappresentando le circostanze emerse nel corso dell’istruttoria procedimentale elementi significativi ai fini della valutazione di affidabilità che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 43, comma 2, TULPS, è chiamata a compiere per le preminenti esigenze di salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza pubblica.
Sul punto la difesa dell’appellato, condividendo le statuizioni del primo Giudice, controdeduce che i provvedimenti impugnati in primo grado sono frutto di un esercizio arbitrario autoreferenziale del potere amministrativo, oltre che irragionevoli e affetti da vizi di travisamento dei presupposti, ingiustizia manifesta e illogicità, in ragione del fatto che l’interessato non ha mai riportato condanne in sede penale in via definitiva. Nessun elemento sarebbe in grado di comprovare la pericolosità sociale dell’appellato ovvero la sua inaffidabilità o capacità di abusare delle armi, come dimostrerebbero, peraltro, le tempistiche degli stessi atti impugnati, adottati a distanza di lungo tempo dalla denuncia da cui trae origine la vicenda. Quanto al provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, sostiene l’appellato, nella memoria depositata il 5 aprile 2025, che la Questura sia stata obbligata, in virtù del divieto di detenzione di armi e munizioni comminato dalla Prefettura, a emettere un provvedimento irragionevole, non proporzionale, senza motivazione e senza istruttoria, oltre che non discrezionale, poiché atto vincolato e obbligatoriamente subordinato a quello dell’Autorità prefettizia. Nella stessa memoria, con riferimento al divieto ex art. 39 TULPS, afferma l’appellato che la Prefettura avrebbe acquisito la denuncia, posta a fondamento dell’atto impugnato, solo in data successiva al momento dell’adozione dell’atto. Tale circostanza rivelerebbe la carente istruttoria compiuta dall’Autorità prefettizia, inficiando la legittimità degli atti impugnati in prime cure.
Il motivo di appello è fondato.
Va premesso, in via generale, che il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 postula un giudizio sull’affidabilità del soggetto e sulla sua capacità di non abusare dell’arma. Per consolidata giurisprudenza della Sezione, per detto giudizio non è necessaria l’attribuzione all’interessato di una responsabilità penale, in quanto la valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso (Cons. Stato, Sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8368; pongono l'accento sulla finalità del divieto di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi, tra le altre: 6 dicembre 2019, n. 8360, 18 marzo 2019, n. 1790 e 24 agosto 2016, n. 3687).
L’autorizzazione di polizia rimuove, solo in via di eccezione, il divieto di portare armi in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire. Di conseguenza, spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità l’individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa, e ad essa la normativa affida un potere largamente discrezionale, la cui funzione è quella non di sanzionare illeciti, bensì di prevenire i sinistri che possano verificarsi per effetto di un uso improprio o incauto delle armi, non necessariamente doloso e non necessariamente addebitabile in via diretta al proprietario delle stesse; il compito dell’Autorità di pubblica sicurezza è dunque quello di svolgere una valutazione discrezionale nella quale debbono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, unite allo scopo di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità (Cons. Stato, Sez. III,10-07-2020, n. 4449)
La valutazione del Prefetto di cui all’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 (il quale prevede che: "...Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti (...) alle persone ritenute capaci di abusarne") è, dunque, una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità, che ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2014, nr. 4121).
Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è, quindi, un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi. Pertanto, la valutazione sul pericolo di abuso delle armi, che ai sensi dell’art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, può fondare il divieto di detenzione delle stesse, non si concreta in un giudizio di pericolosità sociale implicante un’analisi della personalità dell’interessato, ma può ancorarsi anche a singoli episodi specifici che, alla stregua di un giudizio discrezionale non manifestamente irragionevole né illogico, faccia ritenere sussistente il rischio di abuso delle armi, finanche al di là
dell’esistenza di condotte "rimproverabili" dell’interessato.
Nel caso di specie, non era irragionevole ritenere – come ha fatto l’Amministrazione nel provvedimento impugnato in primo grado – che la denuncia sporta nei confronti dell’appellante, in ordine ai reati di cui agli artt. 582, 583 e 585 cp., fondasse un giudizio prognostico negativo circa l’uso improprio dell’arma stessa. Correttamente, pertanto, l’Amministrazione prefettizia ha ritenuto che l’episodio posto a fondamento dell’atto, concernente proprio il cattivo uso dell’arma, non desse sufficiente garanzia di affidabilità del soggetto, e ciò indipendentemente dagli esiti della vicenda giudiziaria. Con riferimento a tale ultimo aspetto, occorre chiarire che, soprattutto nella materia de qua, caratterizzata dall’assenza di un vero e proprio diritto al possesso di un’arma, la legittimità del provvedimento amministrativo deve scrutinarsi - alla stregua del principio tempus regit actum – sulla base dello stato di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione. Sono dunque irrilevanti le circostanze sopravvenute, le quali possono invece legittimare una nuova valutazione circa la perdurante sussistenza o meno dei relativi presupposti a seguito di domanda di riesame.
Né vale, a inficiare la legittimità degli atti impugnati, la prospettazione dell’appellato, secondo cui la Prefettura solo nel corso del giudizio di primo grado avrebbe acquisito dalla Questura la denuncia sporta nei suoi confronti e posta a fondamento dell’atto impugnato in prime cure. Si legge infatti nel provvedimento della Prefettura di Salerno che il procedimento volto all’adozione del divieto di cui all’art. 39 TULPS ha tratto origine dalla nota del 25 giugno 2023, dalla quale, in ogni caso, si evinceva il contenuto della denuncia. Privo di pregio è, peraltro, il tentativo dell’appellato di dequotare l’esigenza cautelare del provvedimento ex art. 39 TULPS enfatizzando il lungo lasso temporale intercorso tra la denuncia da cui ha preso avvio il procedimento, datata 12 dicembre 2022, e l’adozione dell’atto amministrativo, 18 dicembre 2023, posto che la natura del fatto contestato, afferente proprio al cattivo uso delle armi, non poteva escludere, anche all’epoca dell’adozione dell’atto, possibili abusi nell’uso delle armi.
Da quanto precede, consegue altresì la legittimità dell’atto con il quale la Questura di Salerno ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia, dal momento che tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS e il decreto questorile di revoca del porto d’armi ex artt. 11 e 43 TULPS sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d’armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata (si veda, ex multis, Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2013, n. 1292).
In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettato il ricorso di primo grado.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellato e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO