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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/10/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) SE UP Presidente;
2) NO RI AU Consigliere rel.,
3) Alfonso Pinto Consigliere,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1912/2022 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Castiglione, C.F._1 domiciliata in Palermo, Via N. Turrisi 13, presso l'Avv. Giovanna Carla Milano (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
nato a [...] il [...] (c.f.. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Veronica, C.F._2 domiciliato in Palermo, Via Siracusa n. 10, presso lo studio dell'Avv. RI Rita Stasi (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto,
1 Controparte_2 con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14 Controparte_3
(P.I. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Immordino, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Libertà 171, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
terza chiamata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 10 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate il 29 dicembre 2024 ed il 09 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1285/2022 Reg. Sent., del 22 ottobre 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 82/2018 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In estrema sintesi, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Agrigento l'avv. , esponendo che questi Controparte_1 era incorso, nei suoi confronti, in responsabilità professionale per colpa grave allorchè, avendone assunto le difese nell'ambito del contenzioso insorto con a seguito del suo licenziamento per sforamento del periodo di CP_4
2 comporto, aveva proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano che l'aveva vista soccombente un reclamo dichiarato inammissibile perché tardivo e, successivamente, aveva presentato ricorso in Cassazione in difetto di procura speciale e sotto il nome di altro difensore, mai investito di alcun mandato da parte della attrice.
Nell'occasione, la formulava richiesta di risarcimento dei danni per un Pt_1 importo complessivo, riguardante svariate voci, di €381.949,43.
Costituitosi il convenuto, il quale chiamava in causa per eventuale manleva la con la sentenza oggetto di impugnazione il Controparte_5
Tribunale di Agrigento così statuiva:
“1) in parziale accoglimento della domanda, condanna per i titoli di cui in motivazione
a tenere indenne di quanto la medesima sarà Controparte_1 Parte_1 costretta a pagare in forza della sentenza della Corte di Cassazione n. 1393/2018, ossia € 200 per esborsi, € 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 % oltre iva e cpa, oltre il versamento del doppio del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, sostenute da parte Controparte_1 attrice, liquidate in complessivi € 6.076,00, di cui € 4835,00, per compensi, € 1241,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
compensa le spese di lite nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata in causa;
3) condanna a tenere indenne, ferma la Controparte_3 Controparte_1 franchigia pattuita, di tutto quanto quest'ultimo dovrà pagare in forza della presente sentenza”.
Il primo giudice, richiamati i noti principi che regolano la materia della responsabilità professionale dell'avvocato - secondo cui il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra questo e la difettosa o inadeguata prestazione professionale, in particolare dimostrando che, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, egli, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone - ha escluso che l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano, se pure
3 tempestivamente (e non tardivamente, colposamente) proposta, avrebbe, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, condotto alla riforma della pronuncia sfavorevole alla Pt_2
Rileva, in proposito, il primo giudice che la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, in applicazione dei principi probatori vigenti in materia di impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto, aveva ritenuto provato da parte del datore di lavoro il fatto costitutivo del potere di recesso (ossia il pacifico superamento del periodo di comporto dal 02 aprile 2011 al 01 aprile 2012), mentre aveva reputato non adeguatamente provata la contestazione mossa dalla lavoratrice, che non aveva dimostrato che i giorni computati nel suddetto periodo fossero imputabili ad un infortunio di malattia professionale o che l'assenza dal lavoro fosse stata causata da un inadempimento del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c..
Secondo il Tribunale, anche tenendo conto del principio in virtù del quale, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta (richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio ed in presenza della quale l'assenza dal lavoro non sarebbe stata computata ai fini del comporto) può essere integrata anche dallo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, nella fattispecie è emersa l'assenza di prova certa in ordine all'effettivo sforzo compiuto dalla Pt_1 nello svolgere la propria mansione.
Al riguardo, evidenzia che le dichiarazioni dei testi , portalettere, Tes_1 Tes_2
i quali avevano affermato di aver visto la sollevare delle ceste (di cui, Pt_1 peraltro, non riuscivano a quantificare la pesantezza), si scontrano sia con la circostanza che proprio nell'ora in cui iniziava il turno di smistamento della posta della (intorno alle 9.00), i predetti erano fuori l'ufficio, sia con le Pt_1 diverse assenze dei medesimi nel breve periodo in cui la era stata adibita Pt_1 alla nuova mansione al rientro dal primo infortunio e dal periodo di ferie.
Allo stesso modo, si afferma, l'impugnazione avrebbe avuto un esito sfavorevole anche con riferimento all'altro motivo di censura della sentenza del Tribunale di Milano, relativo all'omessa valutazione dell'asserito inadempimento del datore di lavoro in ordine alla mancata visita della Controparte_6 prima di essere reinserita nel posto di lavoro. Pt_1
4 Ciò perché, secondo il giudicante, una interpretazione letterale e teleologica del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 41 conduce ad affermare che non sussiste l'obbligo di sottoporre il lavoratore di ritorno dopo un'assenza per motivi di salute di oltre sessanta giorni a visita medica preventiva allorchè questi debba essere adibito a mansioni diverse da quelle di provenienza, come avvenuto per la collocata in via provvisoria e in attesa dell'espletamento della visita Pt_1 medica e della connessa verifica di idoneità all'interno della organizzazione di impresa.
Il giudice di primo grado ha, invece, ritenuto provata la condotta illecita ex art. 2043 c.c. dell'avv. quanto alla vicenda della proposizione del ricorso in CP_1
Cassazione senza mandato ed ha condannato il suddetto a risarcire l'attrice riguardo alle spese di lite a lei imposte con la nel frattempo sopravvenuta pronuncia di rigetto della Suprema Corte.
Ha, infine, rigettato la domanda risarcitoria in ordine al danno non patrimoniale, in assenza di dimostrazione dei concreti pregiudizi patiti.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante censura le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice in ordine al verosimile esito del giudizio di appello, in cui l'esame del merito della vicenda è stato impedito dalla tardività della impugnazione proposta dall'avv. , diffondendosi nell'esame delle CP_1 deposizioni testimoniali acquisite nell'ambito della causa lavoristica e contestando l'interpretazione e la lettura dell'art. 41 del d. lgs. n. 81/2008.
Si duole, quindi, in maniera argomentata, del mancato riconoscimento delle varie voci di danno patrimoniale e non, in parte, a suo dire, svincolate dalla prognosi postuma in ordine al probabile esito del reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano.
L'appello merita solo parziale accoglimento, per le seguenti, assorbenti, ragioni.
In premessa, va chiarito che non possono rilevare, ai fini della decisione, le risultanze delle testimonianze acquisite nel primo grado del presente giudizio.
5 Esse, infatti, giustamente ignorate dal giudice di primo grado, attengono a vicende rimaste estranee al giudizio lavoristico in cui l'avv. aveva CP_1 prestato la contestata attività in favore della e, pertanto, risultano Pt_1 irrilevanti ai fini della valutazione qui richiesta in ordine all'esistenza di un nesso di causalità fra la condotta imperita/negligente del difensore ed il danno lamentato dalla cliente.
Ciò detto, ritiene la Corte che, nella causa in questione, non fosse stata acquisita la dimostrazione che aveva accusato l'infortunio che poi la Parte_1 avrebbe portata ad assentarsi lungamente dal lavoro a causa degli sforzi sostenuti per sollevare ceste o casse contenenti la corrispondenza.
Secondo la ricostruzione desumibile dagli atti, dalle allegazioni non contestate e dalle dichiarazioni del teste all'epoca dei fatti responsabile Testimone_3 dell'ufficio ove era impiegata la appellante, questa, dopo una assenza causata dall'infortunio sul lavoro occorsole il 05 agosto 2009, era rientrata al lavoro in data 31 gennaio 2011 e, dopo un periodo di ferie (dal 14 febbraio al 18 marzo 2011), attesa la sua domanda di inidoneità al “recapito”, era stata
“cautelativamente” adibita all'attività di ripartizione della posta.
Il ha, quindi, escluso che la si fosse mai occupata di trasportare Tes_3 Pt_1 le ceste cariche di corrispondenza, contenenti a pieno carico 300 o 320 chili, pervenute con i furgoni, e le casse gialle in esse allocate.
Riguardo a queste ultime, ha comunque dichiarato che, ove mai fosse capitato che la donna ne avesse sollevato qualcuna per posizionarla sul carrellino, ciò sarebbe dipeso da una sua libera determinazione, non necessitata né imposta, ben potendo la lavoratrice smistare ugualmente la posta lasciando le cassette nelle ceste, in tal caso dovendosi soltanto girare per prelevare il materiale.
I testi e entrambi portalettere che, quanto Testimone_4 Testimone_5 meno fino ad un certo orario (le 09.30 del mattino), occupavano gli stessi locali della hanno invece dichiarato di aver visto la donna sollevare le cassette, Pt_1 pur non essendo in grado di indicarne il peso.
Posto l'evidente contrasto delle dichiarazioni rese dai testi addotti dalle parti contrapposte riguardo al dato, fondamentale, circa la necessità che la lavoratrice, per poter svolgere le proprie mansioni di distribuzione della posta, si cimentasse
6 in uno sforzo particolarmente gravoso nel sollevare le ceste o le scatole cariche di corrispondenza, nonché sulla circostanza che di fatto ciò fosse avvenuto, e rilevato che le deposizioni dei testi ed appaiono piuttosto vaghe Tes_2 Tes_1
e generiche in ordine ai pesi realmente sostenuti, non ricorrono elementi idonei ad affermare, sia pure nei termini probabilistici richiesti, che quanto lamentato dalla sia imputabile proprio allo sforzo nell'occorso profuso. Pt_1
A tal fine, occorre intanto rimarcare come non risulti che la odierna appellante, reduce da un grave e prolungato infortunio, posta dinanzi alla prospettiva, nell'esercizio delle nuove mansioni, di sollevare pesi esorbitanti e pregiudizievoli per le proprie condizioni, abbia prontamente e chiaramente investito della questione i superiori, chiedendo di fare fronte alle proprie necessità esonerandola da sforzi pericolosi, come sarebbe stato invece naturale, logico e corretto.
Al contrario, risulta che la lavoratrice, il giorno 01 aprile 2011, senza lamentare alcunchè nel corso dell'orario lavorativo, al termine di questo, accompagnata dalla si era recata autonomamente in ospedale, ove aveva riferito di Tes_1 provare dolore al polso sinistro “dopo sforzo fisico”, ossia “a seguito di sollevamento ripetuto di pesi per motivi di lavoro”.
A fronte di ciò, vi è in atti stralcio della relazione tecnica redatta nell'ambito del giudizio per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro (esitato con un diniego) nella quale, in maniera argomentata e perentoria, il consulente tecnico di ufficio ha affermato che “i postumi rilevati dallo scrivente a carico del polso sinistro sono pressochè sovrapponibili a quelli già riconosciuti dall' in seguito ad un CP_7 infortunio sul lavoro (del 5.8.09) nella misura complessiva del 28%”, aggiungendo che
“non si comprende, poi, la richiesta di una valutazione del 10% da parte del ctp su quali esisti anatomo – funzionali sia basata in quanto ciò che è apprezzabile all'esame clinico rientra perfettamente nell'insieme dei postumi individuati come residui dell'infortunio del 5.8.2009”.
Ancora, il c.t.u. ha ribadito “come il ripresentarsi di una sintomatologia algica infiammatoria in una articolazione già lesa per precedenti eventi lesivi è un evento “normale” nella evoluzione temporale di qualsiasi lesione ossea, dovuto alle più svariate cause possibili anche nelle comuni attività casalinghe, che solitamente regredisce in tempi più o meno brevi a seconda del trattamento praticato”.
7 In definitiva, a fronte di una prova contraddittoria ed incompleta in ordine alle attività effettivamente svolte, alla luce di un comportamento quanto meno poco lineare e trasparente osservato dalla lavoratrice e di una consulenza medica di ufficio che evidenziava come i postumi presentati dalla fossero Pt_1 compatibili con il pregresso infortunio e la relativa sintomatologia potesse trovare origine addirittura nelle comuni attività casalinghe, la prognosi riguardo all'esito del giudizio di reclamo non può che risultare negativo per la ricorrente.
Venendo alle singole poste di danno rivendicate dall'appellante, escluso, per quanto detto, il risarcimento legato al pregiudizio patrimoniale derivato dal mancato accoglimento dell'impugnazione del licenziamento, non compete evidentemente alla neppure l'importo che le aveva Pt_1 CP_4 corrisposto in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Milano e che la lavoratrice aveva dovuto restituire a seguito dell'opposizione.
Spettano, invece, alla attrice - e in tal senso la sentenza impugnata deve essere riformata - le spese di cui alla condanna disposta dalla Corte di Appello di Milano a seguito della inammissibilità del reclamo presentato dall'avv. . CP_1
Riguardo a queste opera, ferma la franchigia pattuita, la garanzia prestata da con la polizza sottoscritta dalle parti. Controparte_5
chiede, ancora, la condanna del convenuto alla restituzione, Parte_1 in suo favore, di quanto corrispostogli a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, a suo dire dovuta a prescindere dal giudizio probabilistico sull'esito virtuale della causa da questi patrocinata.
La domanda non merita accoglimento.
Il principio espresso dalla giurisprudenza invocata dall'appellante (Cass. Civ., sez. III, n. 4781/2013, richiamata da sez. III, n. 24519/2018), secondo cui
“l'inadempimento dell'esercente la professione legale che abbia determinato la definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista”, contrariamente a quanto sostenuto, presuppone, ai fini della sua operatività, che venga accertato, anche in questo caso, nei termini probabilistici di cui si è detto, che il comportamento colposo del difensore abbia
8 effettivamente procurato un pregiudizio al cliente, inibendogli, mediante la mancata impugnazione, la realizzazione di un diritto invece spettantegli, come del resto accaduto nelle fattispecie oggetto delle sentenze dalla Suprema Corte, ove non a caso si parla di “definitiva perdita del diritto”.
D'altro canto, affermare il contrario colliderebbe con la natura di risultato (quanto meno nel caso di specie) delle obbligazioni assunte dal patrocinatore, che per l'attività, non oggetto di censura, svolta nell'interesse del cliente, sia pure con esito fisiologicamente sfavorevole, conserva, ove non si dimostri che la corretta presentazione dell'impugnazione avrebbe condotto ad esiti differenti, il diritto al compenso.
Infine, l'appello non può essere accolto quanto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali.
Ribadita l'insussistenza (e l'assenza di adeguata specifica allegazione) di un danno correlabile al non corretto esercizio del diritto di impugnazione, anche a voler configurare fattispecie penalmente rilevanti nell'operato del difensore riguardo al giudizio in Cassazione, appare arduo, pure in questo caso, configurare un concreto pregiudizio morale per la attrice, che non risulta aver mai segnalato alla Suprema Corte la problematica dell'assenza di mandato (come si evince dalla sentenza n. 1393/2018, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per il mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., senza compiere alcun riferimento a ipotetici vizi della procura), con ciò mostrando di aver in ogni caso confidato sul buon esito del giudizio.
*****
In conseguenza dell'accoglimento solo parziale, ed in minima parte, dell'appello, ricorrono le condizioni per dichiarare interamente compensate fra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1285/2022 Reg. Sent., del Parte_1
22 ottobre 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 82/2018 R.G., così provvede:
9 - in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna a tenere indenne di Controparte_1 Parte_1 quanto la stessa sarà costretta a pagare in forza della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 565/2015 in favore di Controparte_6
- condanna a tenere indenne Controparte_3 Controparte_1 ferma la franchigia pattuita, di quanto ulteriormente questi sarà tenuto a pagare in forza della presente sentenza;
- rigetta per il resto l'appello;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
NO RI AU SE UP
10
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) SE UP Presidente;
2) NO RI AU Consigliere rel.,
3) Alfonso Pinto Consigliere,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1912/2022 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Castiglione, C.F._1 domiciliata in Palermo, Via N. Turrisi 13, presso l'Avv. Giovanna Carla Milano (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
nato a [...] il [...] (c.f.. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Veronica, C.F._2 domiciliato in Palermo, Via Siracusa n. 10, presso lo studio dell'Avv. RI Rita Stasi (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto,
1 Controparte_2 con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14 Controparte_3
(P.I. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Immordino, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Libertà 171, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
terza chiamata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 10 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate il 29 dicembre 2024 ed il 09 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1285/2022 Reg. Sent., del 22 ottobre 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 82/2018 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In estrema sintesi, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Agrigento l'avv. , esponendo che questi Controparte_1 era incorso, nei suoi confronti, in responsabilità professionale per colpa grave allorchè, avendone assunto le difese nell'ambito del contenzioso insorto con a seguito del suo licenziamento per sforamento del periodo di CP_4
2 comporto, aveva proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano che l'aveva vista soccombente un reclamo dichiarato inammissibile perché tardivo e, successivamente, aveva presentato ricorso in Cassazione in difetto di procura speciale e sotto il nome di altro difensore, mai investito di alcun mandato da parte della attrice.
Nell'occasione, la formulava richiesta di risarcimento dei danni per un Pt_1 importo complessivo, riguardante svariate voci, di €381.949,43.
Costituitosi il convenuto, il quale chiamava in causa per eventuale manleva la con la sentenza oggetto di impugnazione il Controparte_5
Tribunale di Agrigento così statuiva:
“1) in parziale accoglimento della domanda, condanna per i titoli di cui in motivazione
a tenere indenne di quanto la medesima sarà Controparte_1 Parte_1 costretta a pagare in forza della sentenza della Corte di Cassazione n. 1393/2018, ossia € 200 per esborsi, € 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 % oltre iva e cpa, oltre il versamento del doppio del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, sostenute da parte Controparte_1 attrice, liquidate in complessivi € 6.076,00, di cui € 4835,00, per compensi, € 1241,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
compensa le spese di lite nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata in causa;
3) condanna a tenere indenne, ferma la Controparte_3 Controparte_1 franchigia pattuita, di tutto quanto quest'ultimo dovrà pagare in forza della presente sentenza”.
Il primo giudice, richiamati i noti principi che regolano la materia della responsabilità professionale dell'avvocato - secondo cui il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra questo e la difettosa o inadeguata prestazione professionale, in particolare dimostrando che, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, egli, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone - ha escluso che l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano, se pure
3 tempestivamente (e non tardivamente, colposamente) proposta, avrebbe, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, condotto alla riforma della pronuncia sfavorevole alla Pt_2
Rileva, in proposito, il primo giudice che la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, in applicazione dei principi probatori vigenti in materia di impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto, aveva ritenuto provato da parte del datore di lavoro il fatto costitutivo del potere di recesso (ossia il pacifico superamento del periodo di comporto dal 02 aprile 2011 al 01 aprile 2012), mentre aveva reputato non adeguatamente provata la contestazione mossa dalla lavoratrice, che non aveva dimostrato che i giorni computati nel suddetto periodo fossero imputabili ad un infortunio di malattia professionale o che l'assenza dal lavoro fosse stata causata da un inadempimento del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c..
Secondo il Tribunale, anche tenendo conto del principio in virtù del quale, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta (richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio ed in presenza della quale l'assenza dal lavoro non sarebbe stata computata ai fini del comporto) può essere integrata anche dallo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, nella fattispecie è emersa l'assenza di prova certa in ordine all'effettivo sforzo compiuto dalla Pt_1 nello svolgere la propria mansione.
Al riguardo, evidenzia che le dichiarazioni dei testi , portalettere, Tes_1 Tes_2
i quali avevano affermato di aver visto la sollevare delle ceste (di cui, Pt_1 peraltro, non riuscivano a quantificare la pesantezza), si scontrano sia con la circostanza che proprio nell'ora in cui iniziava il turno di smistamento della posta della (intorno alle 9.00), i predetti erano fuori l'ufficio, sia con le Pt_1 diverse assenze dei medesimi nel breve periodo in cui la era stata adibita Pt_1 alla nuova mansione al rientro dal primo infortunio e dal periodo di ferie.
Allo stesso modo, si afferma, l'impugnazione avrebbe avuto un esito sfavorevole anche con riferimento all'altro motivo di censura della sentenza del Tribunale di Milano, relativo all'omessa valutazione dell'asserito inadempimento del datore di lavoro in ordine alla mancata visita della Controparte_6 prima di essere reinserita nel posto di lavoro. Pt_1
4 Ciò perché, secondo il giudicante, una interpretazione letterale e teleologica del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 41 conduce ad affermare che non sussiste l'obbligo di sottoporre il lavoratore di ritorno dopo un'assenza per motivi di salute di oltre sessanta giorni a visita medica preventiva allorchè questi debba essere adibito a mansioni diverse da quelle di provenienza, come avvenuto per la collocata in via provvisoria e in attesa dell'espletamento della visita Pt_1 medica e della connessa verifica di idoneità all'interno della organizzazione di impresa.
Il giudice di primo grado ha, invece, ritenuto provata la condotta illecita ex art. 2043 c.c. dell'avv. quanto alla vicenda della proposizione del ricorso in CP_1
Cassazione senza mandato ed ha condannato il suddetto a risarcire l'attrice riguardo alle spese di lite a lei imposte con la nel frattempo sopravvenuta pronuncia di rigetto della Suprema Corte.
Ha, infine, rigettato la domanda risarcitoria in ordine al danno non patrimoniale, in assenza di dimostrazione dei concreti pregiudizi patiti.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante censura le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice in ordine al verosimile esito del giudizio di appello, in cui l'esame del merito della vicenda è stato impedito dalla tardività della impugnazione proposta dall'avv. , diffondendosi nell'esame delle CP_1 deposizioni testimoniali acquisite nell'ambito della causa lavoristica e contestando l'interpretazione e la lettura dell'art. 41 del d. lgs. n. 81/2008.
Si duole, quindi, in maniera argomentata, del mancato riconoscimento delle varie voci di danno patrimoniale e non, in parte, a suo dire, svincolate dalla prognosi postuma in ordine al probabile esito del reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano.
L'appello merita solo parziale accoglimento, per le seguenti, assorbenti, ragioni.
In premessa, va chiarito che non possono rilevare, ai fini della decisione, le risultanze delle testimonianze acquisite nel primo grado del presente giudizio.
5 Esse, infatti, giustamente ignorate dal giudice di primo grado, attengono a vicende rimaste estranee al giudizio lavoristico in cui l'avv. aveva CP_1 prestato la contestata attività in favore della e, pertanto, risultano Pt_1 irrilevanti ai fini della valutazione qui richiesta in ordine all'esistenza di un nesso di causalità fra la condotta imperita/negligente del difensore ed il danno lamentato dalla cliente.
Ciò detto, ritiene la Corte che, nella causa in questione, non fosse stata acquisita la dimostrazione che aveva accusato l'infortunio che poi la Parte_1 avrebbe portata ad assentarsi lungamente dal lavoro a causa degli sforzi sostenuti per sollevare ceste o casse contenenti la corrispondenza.
Secondo la ricostruzione desumibile dagli atti, dalle allegazioni non contestate e dalle dichiarazioni del teste all'epoca dei fatti responsabile Testimone_3 dell'ufficio ove era impiegata la appellante, questa, dopo una assenza causata dall'infortunio sul lavoro occorsole il 05 agosto 2009, era rientrata al lavoro in data 31 gennaio 2011 e, dopo un periodo di ferie (dal 14 febbraio al 18 marzo 2011), attesa la sua domanda di inidoneità al “recapito”, era stata
“cautelativamente” adibita all'attività di ripartizione della posta.
Il ha, quindi, escluso che la si fosse mai occupata di trasportare Tes_3 Pt_1 le ceste cariche di corrispondenza, contenenti a pieno carico 300 o 320 chili, pervenute con i furgoni, e le casse gialle in esse allocate.
Riguardo a queste ultime, ha comunque dichiarato che, ove mai fosse capitato che la donna ne avesse sollevato qualcuna per posizionarla sul carrellino, ciò sarebbe dipeso da una sua libera determinazione, non necessitata né imposta, ben potendo la lavoratrice smistare ugualmente la posta lasciando le cassette nelle ceste, in tal caso dovendosi soltanto girare per prelevare il materiale.
I testi e entrambi portalettere che, quanto Testimone_4 Testimone_5 meno fino ad un certo orario (le 09.30 del mattino), occupavano gli stessi locali della hanno invece dichiarato di aver visto la donna sollevare le cassette, Pt_1 pur non essendo in grado di indicarne il peso.
Posto l'evidente contrasto delle dichiarazioni rese dai testi addotti dalle parti contrapposte riguardo al dato, fondamentale, circa la necessità che la lavoratrice, per poter svolgere le proprie mansioni di distribuzione della posta, si cimentasse
6 in uno sforzo particolarmente gravoso nel sollevare le ceste o le scatole cariche di corrispondenza, nonché sulla circostanza che di fatto ciò fosse avvenuto, e rilevato che le deposizioni dei testi ed appaiono piuttosto vaghe Tes_2 Tes_1
e generiche in ordine ai pesi realmente sostenuti, non ricorrono elementi idonei ad affermare, sia pure nei termini probabilistici richiesti, che quanto lamentato dalla sia imputabile proprio allo sforzo nell'occorso profuso. Pt_1
A tal fine, occorre intanto rimarcare come non risulti che la odierna appellante, reduce da un grave e prolungato infortunio, posta dinanzi alla prospettiva, nell'esercizio delle nuove mansioni, di sollevare pesi esorbitanti e pregiudizievoli per le proprie condizioni, abbia prontamente e chiaramente investito della questione i superiori, chiedendo di fare fronte alle proprie necessità esonerandola da sforzi pericolosi, come sarebbe stato invece naturale, logico e corretto.
Al contrario, risulta che la lavoratrice, il giorno 01 aprile 2011, senza lamentare alcunchè nel corso dell'orario lavorativo, al termine di questo, accompagnata dalla si era recata autonomamente in ospedale, ove aveva riferito di Tes_1 provare dolore al polso sinistro “dopo sforzo fisico”, ossia “a seguito di sollevamento ripetuto di pesi per motivi di lavoro”.
A fronte di ciò, vi è in atti stralcio della relazione tecnica redatta nell'ambito del giudizio per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro (esitato con un diniego) nella quale, in maniera argomentata e perentoria, il consulente tecnico di ufficio ha affermato che “i postumi rilevati dallo scrivente a carico del polso sinistro sono pressochè sovrapponibili a quelli già riconosciuti dall' in seguito ad un CP_7 infortunio sul lavoro (del 5.8.09) nella misura complessiva del 28%”, aggiungendo che
“non si comprende, poi, la richiesta di una valutazione del 10% da parte del ctp su quali esisti anatomo – funzionali sia basata in quanto ciò che è apprezzabile all'esame clinico rientra perfettamente nell'insieme dei postumi individuati come residui dell'infortunio del 5.8.2009”.
Ancora, il c.t.u. ha ribadito “come il ripresentarsi di una sintomatologia algica infiammatoria in una articolazione già lesa per precedenti eventi lesivi è un evento “normale” nella evoluzione temporale di qualsiasi lesione ossea, dovuto alle più svariate cause possibili anche nelle comuni attività casalinghe, che solitamente regredisce in tempi più o meno brevi a seconda del trattamento praticato”.
7 In definitiva, a fronte di una prova contraddittoria ed incompleta in ordine alle attività effettivamente svolte, alla luce di un comportamento quanto meno poco lineare e trasparente osservato dalla lavoratrice e di una consulenza medica di ufficio che evidenziava come i postumi presentati dalla fossero Pt_1 compatibili con il pregresso infortunio e la relativa sintomatologia potesse trovare origine addirittura nelle comuni attività casalinghe, la prognosi riguardo all'esito del giudizio di reclamo non può che risultare negativo per la ricorrente.
Venendo alle singole poste di danno rivendicate dall'appellante, escluso, per quanto detto, il risarcimento legato al pregiudizio patrimoniale derivato dal mancato accoglimento dell'impugnazione del licenziamento, non compete evidentemente alla neppure l'importo che le aveva Pt_1 CP_4 corrisposto in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Milano e che la lavoratrice aveva dovuto restituire a seguito dell'opposizione.
Spettano, invece, alla attrice - e in tal senso la sentenza impugnata deve essere riformata - le spese di cui alla condanna disposta dalla Corte di Appello di Milano a seguito della inammissibilità del reclamo presentato dall'avv. . CP_1
Riguardo a queste opera, ferma la franchigia pattuita, la garanzia prestata da con la polizza sottoscritta dalle parti. Controparte_5
chiede, ancora, la condanna del convenuto alla restituzione, Parte_1 in suo favore, di quanto corrispostogli a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, a suo dire dovuta a prescindere dal giudizio probabilistico sull'esito virtuale della causa da questi patrocinata.
La domanda non merita accoglimento.
Il principio espresso dalla giurisprudenza invocata dall'appellante (Cass. Civ., sez. III, n. 4781/2013, richiamata da sez. III, n. 24519/2018), secondo cui
“l'inadempimento dell'esercente la professione legale che abbia determinato la definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista”, contrariamente a quanto sostenuto, presuppone, ai fini della sua operatività, che venga accertato, anche in questo caso, nei termini probabilistici di cui si è detto, che il comportamento colposo del difensore abbia
8 effettivamente procurato un pregiudizio al cliente, inibendogli, mediante la mancata impugnazione, la realizzazione di un diritto invece spettantegli, come del resto accaduto nelle fattispecie oggetto delle sentenze dalla Suprema Corte, ove non a caso si parla di “definitiva perdita del diritto”.
D'altro canto, affermare il contrario colliderebbe con la natura di risultato (quanto meno nel caso di specie) delle obbligazioni assunte dal patrocinatore, che per l'attività, non oggetto di censura, svolta nell'interesse del cliente, sia pure con esito fisiologicamente sfavorevole, conserva, ove non si dimostri che la corretta presentazione dell'impugnazione avrebbe condotto ad esiti differenti, il diritto al compenso.
Infine, l'appello non può essere accolto quanto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali.
Ribadita l'insussistenza (e l'assenza di adeguata specifica allegazione) di un danno correlabile al non corretto esercizio del diritto di impugnazione, anche a voler configurare fattispecie penalmente rilevanti nell'operato del difensore riguardo al giudizio in Cassazione, appare arduo, pure in questo caso, configurare un concreto pregiudizio morale per la attrice, che non risulta aver mai segnalato alla Suprema Corte la problematica dell'assenza di mandato (come si evince dalla sentenza n. 1393/2018, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per il mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., senza compiere alcun riferimento a ipotetici vizi della procura), con ciò mostrando di aver in ogni caso confidato sul buon esito del giudizio.
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In conseguenza dell'accoglimento solo parziale, ed in minima parte, dell'appello, ricorrono le condizioni per dichiarare interamente compensate fra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1285/2022 Reg. Sent., del Parte_1
22 ottobre 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 82/2018 R.G., così provvede:
9 - in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna a tenere indenne di Controparte_1 Parte_1 quanto la stessa sarà costretta a pagare in forza della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 565/2015 in favore di Controparte_6
- condanna a tenere indenne Controparte_3 Controparte_1 ferma la franchigia pattuita, di quanto ulteriormente questi sarà tenuto a pagare in forza della presente sentenza;
- rigetta per il resto l'appello;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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