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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 04/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1266/2022 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
il c al corso Garibaldi n.97/4 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
1) (CF: , contumace Controparte_1 C.F._2
2) I: del legale rappresentante pro-tempore, CP P.IVA_1 rap a dall ARTINI presso il cui studio in Sanremo alla via Feraldi n.6 è eletto domicilio
–parti convenute –
Ragioni della decisione
(1) Abstract. , premesso che, il 12.08.2021, mentre percorreva, alla Parte_1 guida dello scooter di proprietà Honda SH 125 tg EM85401, la corsia con direzione mare della via San Francesco di Taggia, nel mentre stava sorpassando a destra la vettura che lo precedeva, avendo questa azionato l'indicatore di direzione sinistro, veniva urtato e scaraventato a terra dalla vettura Ford Escort tg GD606CA, condotta da CP Contr
e assicurata per con , che, dopo aver azionato
[...] CP direzionale sinistro, si spostava invece verso destra, tagliandogli la strada, lamentati danni allo scooter e lesioni personali, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio e la società , in persona del legale Controparte_1 CP rappresentante pro-tempore, per sentirli condannare al pagamento, in solido tra loro, in suo favore, al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, da quantificarsi in corso di causa, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 1.1) Si costituiva in giudizio la società , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, nella qualità di mandataria/rappresentante di CP
ex art. 1bis convenzione CARD, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che,
[...] eccepita la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, invocata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, co.2, cc per impossibilità di ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro, lamentato il mancato assolvimento dell'onere della prova in punto danni, instava, in via pregiudiziale,
1 dott. Pasquale LONGARINI per la declaratoria di improcedibilità delle domande attoree, nel merito, per il rigetto delle stesse, in via subordinata, per la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa del danneggiato, con vittoria di spese. 1.2) Dichiarata, con sentenza non definitiva, la inammissibilità della costituzione in giudizio di , si costituiva in giudizio, seppur Controparte_5 tardivamente, la società , in persona del legale rappresentante pro-tempore, che, CP svolta istanza di rimessione nei termini per il deposito di documenti e formulazione di istanze istruttorie, contestata la ricostruzione attorea della dinamica del sinistro, in quanto inveritiera e priva di riscontro, e la sussistenza e quantificazione dei danni, patrimoniali e non, asseritamente patiti, dedotta la esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro o comunque un suo concorso di colpa, instava, Pt_1 in via principale, per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese, in via subordinata, per la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa del danneggiato, con vittoria di spese 1.4) Nella contumacia di concesso termine per l'espletamento della Controparte_1 procedura di negoziazione assistita, emessa sentenza non definitiva di inammissibilità della costituzione in giudizio di , assunta la prova Controparte_5 orale (interpello di e Controparte_1 Parte_2
), licenziata CTU medico-legale sulla persona di CP_6 Persona_1 disposta l'acquisizione integrale del rapporto dei CC di Taggia relativo all'incidente, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 06.04.2024, laddove l'avv. MORINI si richiamava alle conclusioni dell'atto di citazione precisando il quantum nell'importo di € 11.687, o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, mentre l'avv. MARTINI si richiamava alle note autorizza e depositate telematicamente, precisando come in esse.
(2) sul merito della domanda attorea. Il primo comma dell'art. 2054 Cc stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Presupposti di operatività della norma sono: (i) la derivazione del danno da un veicolo senza guida di rotaie;
(ii) la riconducibilità dell'evento dannoso ad una condotta correlata alla circolazione stradale;
(iii) la circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata ad uso pubblico o comunque in area in cui il traffico veicolare e pedonale sia paragonabile a quello stradale. L'art. 2054, co.2, Cc, nel caso di scontro tra veicoli, dispone che debba presumersi, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a cagionare il danno. Il predetto principio di presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti, costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento e detta presunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso, dovendo comunque questi fornire la prova liberatoria con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza. 2.1) Tanto premesso, nel caso di specie, questi i dati certi: in data 12.08.2021, alle ore 20:50 circa (confronto tra l'ora indicata alla pag. 1 della relazione di incidente stradale dei CC di Arma di Taggia e quanto dichiarato dai verbalizzanti alla pa2. della detta relazione, laddove davano atto di essere giunti sul luogo del sinistro circa 10 minuto dopo dall'incidente), con cielo «sereno» e visibilità «buona», in condizione di «buio luci stradali presenti accese», sulla strada urbana a
2 dott. Pasquale LONGARINI carreggiata a doppio senso con segnaletica orizzontale e fondo stradale asciutto, denominata via San Francesco di Taggia, prossimità del civico 209, in zona di «rettilineo» e condizioni di traffico «scarso», si verificava uno «scontro frontale/laterale» fra i veicoli, in marcia, autovettura FORD ECOSPORT tg GD606CA, che riportava un «danneggiamento carrozzeria anteriore lato destro» e motociclo HONDA SH 125 tgEM85401, che riportava la «la parte anteriore … danneggiata gravemente con specchietti e quadrante rotti, bauletto distaccato e ulteriori danni alla carrozzeria», all'esito del quale il conducente del motociclo (motociclo che strisciava a terra per oltre 14 metri), , veniva trasportato presso Parte_1 il pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo ove gli veniva riscontrata la «frattura del polso destro» (fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento e, quanto alle lesioni riportate dal motociclista, accertati dai medici del Presidio Ospedaliero di Sanremo, e, quindi, assistiti di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cc). 2.2) Rilevata la inutilizzabilità/inammissibilità delle dichiarazioni rese dal teste
, terzo trasportato sul ciclomotore del fratello , incapace a Parte_2 Pt_1 nto, avendo riportato un danno in conse el sinistro, portatore di un interesse giudico e non di mero fatto all'esito della lite introdotta dal fratello danneggiato contro il potenziale responsabile del sinistro (anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto, egli potrebbe intervenire nel giudizio per far valere il diritto al risarcimento di danni a “decorso occulto” o “lungolatenti” o sopravvenuti all'adempimento), la parte attrice, invocando le deposizioni rese dal teste oculare , prima ai CC di Tes_1
Arma di Taggio e poi nell'udienza del 4.10.2024, nel ritenere la esclusiva responsabilità dell'automobilista, che lo precedeva, nella causazione del sinistro, sostiene che, giunto all'altezza del civico 209, mentre sorpassava a destra la vettura FORD ECOSPORT tg GD606CA, che aveva inserito l'indicatore di direzione sinistro e si era allargata a sinistra, veniva urtato e fatto cadere a terra dell'autoveicolo che si era, invece, poi spostato a destra. 2.2.1) Invero, il teste disinteressato , in data 26.08.2021, prima riferiva a CP_6 personale della Legione Carabinieri Liguria/Stazione di Arma di Taggia: « … ero a bordo della mia autovettura davanti c'era uno scooter di colore nero e davanti allo scooter un'autovettura. L'autovettura giunta nei pressi del parcheggio (prima della caserma) inseriva la freccia sinistra, si metteva al centro strada come se volesse svoltare appunto a sinistra. A questo punto lo scooter che mi precedeva vista la strada libera iniziava la manovra di sorpasso (a destra dell'auto) quando ad un tratto l'auto che stava per svoltare a sinistra cambia totalmente rotta svoltando a destra e quindi prendendo in pieno lo scooter. Tengo a precisare che percorrevo via San Francesco direzione Arma e che non ho visto se poi l'auto aveva inserito la freccia a destra»; poi, all'udienza del 4.10.2024, confermava, , senza esitazione e contraddizione alcuna, la dinamica dell'incidente già riferita ai carabinieri di Arma di Taggia: alla domanda “vero che in data 12 agosto 2021, verso le ore 21.00, in Taggia (IM), l'esponente, alla guida dello scooter Honda Sh 125 targato EM85401 (di sua proprietà) percorreva la corsia con direzione mare di Via San Francesco?”, rispondeva: «si è vero, io stavo scendendo al mare con mio figlio»; alla domanda “vero che giunto all'altezza del civico 209, il conducente della vettura Ford Escort targata GD606CA che lo precedeva lungo il medesimo senso di marcia, azionava l'indicatore direzionale sinistro?”, rispondeva: «si è vero, l'ho visto»; alla domanda “vero che l'esponente proseguiva quindi la marcia verso mare, sorpassando a destra detta vettura (come espressamente previsto dall'art. 148, comma 7 del Codice della Strada)?”, rispondeva: «si, è vero»; alla domanda “vero che in tale circostanza, il conducente di detta vettura (Sig. proprietario della vettura medesima, assicurata per Controparte_1
l'RCA obbligatoria con l' si spostava verso destra, urtando e CP
3 dott. Pasquale LONGARINI scaraventando a terra lo scooter condotto dall'esponente?”, rispondeva: «si è vero è quello che ho visto. Non ricordo l'orario giusto, era una fine lavoro, era prima che facesse buio, era il tramonto. Il conduceva la moto e aveva dietro di sé un'altra persona. Il passeggero ha riportato solo CP_7 qualche graffio;
il conducente si è fatto molto male». 2.3) Nella specie, pur in presenza di una collisione fisica tra veicoli, non occorre invocare il principio di presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti atteso che è stato possibile accertare le esatte modalità del sinistro, le rispettive responsabilità nonché stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. 2.4) Questa è la dinamica degli eventi, insuscettibile, di essere ulteriormente chiarita, restituita dal teste oculare che, chiamato a deporre davanti alla PG e CP_6 davanti al giudice, dichiara /appresi in prima persona, avvenuti alla sua presenza, caduti sotto la sua diretta percezione: in data 12 agosto 2021, verso le ore 21.00, in Taggia (IM), alla guida dello scooter Honda Sh 125 Parte_1 targato EM85401 perco zione mare di Via San Francesco. Giunto all'altezza del civico 209, il conducente della vettura Ford Escort targata GD606CA,
che lo precedeva lungo il medesimo senso di marcia, azionava Controparte_1
l'indicatore direzionale sinistro per annunciare la sua intenzione di svoltare a sinistra e il , proseguendo la marcia verso mare, come espressamente previsto dall'art. Pt_1
148, co.7, CdS, lo sorpassava a destra. a bordo della Ford Escort, Controparte_1 però, senza alcun avvertimento ed in contrasto con la palesata intenzione di svoltare a sinistra, si spostava a destra, urtando e scaraventando a terra il motociclista. 2.5) Le dichiarazioni di un solo testimone sono fonti di convincimento del giudice ogni qualvolta abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e che siano specificatamente indicati e che risultino intrinsecamente attendibili. 2.6) Le dichiarazioni del teste sono oggettivamente attendibili, atteso che CP_6 sono state precise, complete, concordanti e prive di contraddizioni (e tale non è la inesatta circostanza temporale riferita in sede di udienza, in ragione di un naturale decadimento mnenomico/curva dell'oblio/deperimento dei ricordi/difficoltà di comunicazione), e soggettivamente credibili, non avendo un interesse ad un determinato esito della lite, essendo indifferente rispetto all'esito della stessa, del tutto compatibili con gli accertamenti effettuati dai Carabinieri di Arma di Taggia nell'immediatezza del fatto. Esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti “elementi di riscontro”, le dichiarazioni del teste, in quanto credibili ed aventi ad oggetto fatti di diretta cognizione specificamente indicati, non abbisognano di riscontri esterni. 2.7) Dinanzi a siffatte dichiarazioni, recede la narrazione interessata resa da CP
nell'immediatezza del fatti ai CC di Arma di Taggia e, poi, in sede di interpello,
[...] atteso che le allegazioni che « … inserivo la freccia a destra, mentre svoltavo lentamente sentivo una botta e vedevo alla mia destra uno scooter che era sopraggiunto … io mi sono spostato a destra per girare è lui che mi è venuto addosso», si pongono in insanabile contrasto con quanto osservato dal teste oculare che perentoriamente dichiarava di aver visto l'azionamento dell'indicatore di direzione di sinistra. 2.8) Il primo comma dell'art. 2054 Cc stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La disciplina dell'art. 2054 Cc costituisce, invero, un'applicazione della regola generale posta dall'art. 2050 Cc, nel senso che la circolazione dei veicoli è stata considerata dal legislatore un caso particolare di attività pericolosa. In sostanza, l'art. 120 del CdS è stato sostanzialmente trasposto nell'art. 2054 cc e nel contempo se ne è ricavata una
4 dott. Pasquale LONGARINI norma generale, l'art. 2050 cc, con la conseguenza che la circolazione dei veicoli concreta una species rispetto al genus delle attività pericolose, come è confermato dall'identità della prova liberatoria per il superamento della presunzione di responsabilità, prevista rispettivamente dall'art. 2050 cc (che richiede la dimostrazione di “avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”) e dall'art. 2054 cc, comma 1 (che prevede la dimostrazione che il conducente ha fatto “tutto il possibile per evitare il danno”). L'art. 2054, co.1, cc introduce, dunque, una presunzione di colpa nella guida a carico del conducente che, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 2.9) Quanto al contenuto di tale prova liberatoria, spetta al conducente di dimostrare di avere fatto ricorso alle manovre di fortuna che si presentavano più opportune ed efficaci nel caso concreto e di averle attuate con perizia e diligenza, o viceversa l'impossibilità di fare alcunchè per le circostanze del caso specifico, assumendo come parametro di valutazione la prevedibilità di una persona di normale avvedutezza. 2.9.1) Detta prova potrebbe anche non essere data in modo diretto dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa, bensì risultante dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'incidente o comunque concorrente. 2.10) Occorre, dunque, verificare se il comportamento della vittima sia stato un fattore causale concorrente dell'incidente causativo del danno di cui si chiede il risarcimento. Occorre, quindi, accertare l'asserita imprudenza della condotta del motociclista e, una volta accertata, se la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, co.1, cc, ed in quale misura, con quella accertata, del conducente della vettura, che svoltava a destra dopo aver azionato l'indicatore di direzione sinistro, assicurato con la compagnia assicuratrice costituita, prevista dall'art. 2054, co.1, cc. 2.10.1) Nella specie, il comportamento del motociclista è stato un fattore concorrente dell'incidente, non avendo questi mantenuto una velocità adatta alla strada percorsa, non avendo tenuto la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, atteso che: (i) dallo schizzo planimetrico allegato al rapporto di incidente stradale si evince che, dopo l'urto con il veicolo del , il ciclomotore ha strisciato a terra per oltre 14 metri;
CP
(ii) dalle foto versate in atti, al momento dell'urto, il veicolo del stava già CP svoltando a destra per immettersi nella strada a destra. 2.10.2) Pur non avendo il fornito la prova idonea a vincere la presunzione di CP responsabilità, la condotta imprudente/negligente del motocilista, nella fattispecie di causa, concorre, ex art. 1227 Cc, con quella presunta/accertata del conducente dell'auto, invero la presunzione di colpa del conducente del veicolo, prevista dall'art. 2054, co.1, cc, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata su un rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del danneggiato, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ex art. 1227, co.1, Cc (cass. n.2433/2024; cass. n. 26873/2022). Va, pertanto, riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 40%. 2.10.3) Dev'essere perciò riconosciuta la responsabilità nella misura del 60% del conducente dell'auto, sicché si deve procedere alla liquidazione del danno all'attore. 2.11) All'uopo, entrambe le parti, aderendo agli esiti della CTU medico-legale svolta in corso di causa, convengono che la somma da liquidare a titolo di danno non patrimoniale sia pari ad € 11.687,27. In ragione di un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 40%, va liquidata in favore di la somma di € Parte_1
7.012,27.
5 dott. Pasquale LONGARINI 2.12) Pertanto, , in persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP CP
, vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore di
[...] Parte_1
, della somma pari ad € 7.012,27 a titolo di integrale ristoro del danno non
[...] iale dallo stessa subito all'esito dell'incidente del 12.08.2021. 2.12.1)
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione
“di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale
6 dott. Pasquale LONGARINI parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (12.08.2021) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, , in persona del legale rappresentante pro- CP tempore, e devono essere dichiarate tenute e condannate a Controparte_1 rimborsare a , in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo/medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad euro 26.000,00 _ per la fase introduttiva, € 700,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 500,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.200,00 _ per la fase decisionale, € 1.000,00 per un compenso tabellare pari ad € 3.400 oltre spese generali al 15%, € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Matteo MORINI che si è dichiarato antistatario
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass.
7 dott. Pasquale LONGARINI n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti costituite, in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP CP
, al p ido tra loro, in favore di d
[...] Parte_1
€ 7.012,27 oltre interessi al tasso legale ulla predetta somma, devalutata al 12.08.2021 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di integrale ristoro del danno non patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente del 12.08.2021 2) condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP CP
, al p do tra loro, in favore di de
[...] Parte_1
che liquida in € 3.400,00 oltre spese gene er contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Matteo MORINI che si è dichiarato antistatario
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 04.04.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
8 dott. Pasquale LONGARINI
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1266/2022 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
il c al corso Garibaldi n.97/4 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
1) (CF: , contumace Controparte_1 C.F._2
2) I: del legale rappresentante pro-tempore, CP P.IVA_1 rap a dall ARTINI presso il cui studio in Sanremo alla via Feraldi n.6 è eletto domicilio
–parti convenute –
Ragioni della decisione
(1) Abstract. , premesso che, il 12.08.2021, mentre percorreva, alla Parte_1 guida dello scooter di proprietà Honda SH 125 tg EM85401, la corsia con direzione mare della via San Francesco di Taggia, nel mentre stava sorpassando a destra la vettura che lo precedeva, avendo questa azionato l'indicatore di direzione sinistro, veniva urtato e scaraventato a terra dalla vettura Ford Escort tg GD606CA, condotta da CP Contr
e assicurata per con , che, dopo aver azionato
[...] CP direzionale sinistro, si spostava invece verso destra, tagliandogli la strada, lamentati danni allo scooter e lesioni personali, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio e la società , in persona del legale Controparte_1 CP rappresentante pro-tempore, per sentirli condannare al pagamento, in solido tra loro, in suo favore, al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, da quantificarsi in corso di causa, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 1.1) Si costituiva in giudizio la società , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, nella qualità di mandataria/rappresentante di CP
ex art. 1bis convenzione CARD, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che,
[...] eccepita la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, invocata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, co.2, cc per impossibilità di ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro, lamentato il mancato assolvimento dell'onere della prova in punto danni, instava, in via pregiudiziale,
1 dott. Pasquale LONGARINI per la declaratoria di improcedibilità delle domande attoree, nel merito, per il rigetto delle stesse, in via subordinata, per la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa del danneggiato, con vittoria di spese. 1.2) Dichiarata, con sentenza non definitiva, la inammissibilità della costituzione in giudizio di , si costituiva in giudizio, seppur Controparte_5 tardivamente, la società , in persona del legale rappresentante pro-tempore, che, CP svolta istanza di rimessione nei termini per il deposito di documenti e formulazione di istanze istruttorie, contestata la ricostruzione attorea della dinamica del sinistro, in quanto inveritiera e priva di riscontro, e la sussistenza e quantificazione dei danni, patrimoniali e non, asseritamente patiti, dedotta la esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro o comunque un suo concorso di colpa, instava, Pt_1 in via principale, per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese, in via subordinata, per la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa del danneggiato, con vittoria di spese 1.4) Nella contumacia di concesso termine per l'espletamento della Controparte_1 procedura di negoziazione assistita, emessa sentenza non definitiva di inammissibilità della costituzione in giudizio di , assunta la prova Controparte_5 orale (interpello di e Controparte_1 Parte_2
), licenziata CTU medico-legale sulla persona di CP_6 Persona_1 disposta l'acquisizione integrale del rapporto dei CC di Taggia relativo all'incidente, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 06.04.2024, laddove l'avv. MORINI si richiamava alle conclusioni dell'atto di citazione precisando il quantum nell'importo di € 11.687, o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, mentre l'avv. MARTINI si richiamava alle note autorizza e depositate telematicamente, precisando come in esse.
(2) sul merito della domanda attorea. Il primo comma dell'art. 2054 Cc stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Presupposti di operatività della norma sono: (i) la derivazione del danno da un veicolo senza guida di rotaie;
(ii) la riconducibilità dell'evento dannoso ad una condotta correlata alla circolazione stradale;
(iii) la circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata ad uso pubblico o comunque in area in cui il traffico veicolare e pedonale sia paragonabile a quello stradale. L'art. 2054, co.2, Cc, nel caso di scontro tra veicoli, dispone che debba presumersi, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a cagionare il danno. Il predetto principio di presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti, costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento e detta presunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso, dovendo comunque questi fornire la prova liberatoria con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza. 2.1) Tanto premesso, nel caso di specie, questi i dati certi: in data 12.08.2021, alle ore 20:50 circa (confronto tra l'ora indicata alla pag. 1 della relazione di incidente stradale dei CC di Arma di Taggia e quanto dichiarato dai verbalizzanti alla pa2. della detta relazione, laddove davano atto di essere giunti sul luogo del sinistro circa 10 minuto dopo dall'incidente), con cielo «sereno» e visibilità «buona», in condizione di «buio luci stradali presenti accese», sulla strada urbana a
2 dott. Pasquale LONGARINI carreggiata a doppio senso con segnaletica orizzontale e fondo stradale asciutto, denominata via San Francesco di Taggia, prossimità del civico 209, in zona di «rettilineo» e condizioni di traffico «scarso», si verificava uno «scontro frontale/laterale» fra i veicoli, in marcia, autovettura FORD ECOSPORT tg GD606CA, che riportava un «danneggiamento carrozzeria anteriore lato destro» e motociclo HONDA SH 125 tgEM85401, che riportava la «la parte anteriore … danneggiata gravemente con specchietti e quadrante rotti, bauletto distaccato e ulteriori danni alla carrozzeria», all'esito del quale il conducente del motociclo (motociclo che strisciava a terra per oltre 14 metri), , veniva trasportato presso Parte_1 il pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo ove gli veniva riscontrata la «frattura del polso destro» (fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento e, quanto alle lesioni riportate dal motociclista, accertati dai medici del Presidio Ospedaliero di Sanremo, e, quindi, assistiti di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cc). 2.2) Rilevata la inutilizzabilità/inammissibilità delle dichiarazioni rese dal teste
, terzo trasportato sul ciclomotore del fratello , incapace a Parte_2 Pt_1 nto, avendo riportato un danno in conse el sinistro, portatore di un interesse giudico e non di mero fatto all'esito della lite introdotta dal fratello danneggiato contro il potenziale responsabile del sinistro (anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto, egli potrebbe intervenire nel giudizio per far valere il diritto al risarcimento di danni a “decorso occulto” o “lungolatenti” o sopravvenuti all'adempimento), la parte attrice, invocando le deposizioni rese dal teste oculare , prima ai CC di Tes_1
Arma di Taggio e poi nell'udienza del 4.10.2024, nel ritenere la esclusiva responsabilità dell'automobilista, che lo precedeva, nella causazione del sinistro, sostiene che, giunto all'altezza del civico 209, mentre sorpassava a destra la vettura FORD ECOSPORT tg GD606CA, che aveva inserito l'indicatore di direzione sinistro e si era allargata a sinistra, veniva urtato e fatto cadere a terra dell'autoveicolo che si era, invece, poi spostato a destra. 2.2.1) Invero, il teste disinteressato , in data 26.08.2021, prima riferiva a CP_6 personale della Legione Carabinieri Liguria/Stazione di Arma di Taggia: « … ero a bordo della mia autovettura davanti c'era uno scooter di colore nero e davanti allo scooter un'autovettura. L'autovettura giunta nei pressi del parcheggio (prima della caserma) inseriva la freccia sinistra, si metteva al centro strada come se volesse svoltare appunto a sinistra. A questo punto lo scooter che mi precedeva vista la strada libera iniziava la manovra di sorpasso (a destra dell'auto) quando ad un tratto l'auto che stava per svoltare a sinistra cambia totalmente rotta svoltando a destra e quindi prendendo in pieno lo scooter. Tengo a precisare che percorrevo via San Francesco direzione Arma e che non ho visto se poi l'auto aveva inserito la freccia a destra»; poi, all'udienza del 4.10.2024, confermava, , senza esitazione e contraddizione alcuna, la dinamica dell'incidente già riferita ai carabinieri di Arma di Taggia: alla domanda “vero che in data 12 agosto 2021, verso le ore 21.00, in Taggia (IM), l'esponente, alla guida dello scooter Honda Sh 125 targato EM85401 (di sua proprietà) percorreva la corsia con direzione mare di Via San Francesco?”, rispondeva: «si è vero, io stavo scendendo al mare con mio figlio»; alla domanda “vero che giunto all'altezza del civico 209, il conducente della vettura Ford Escort targata GD606CA che lo precedeva lungo il medesimo senso di marcia, azionava l'indicatore direzionale sinistro?”, rispondeva: «si è vero, l'ho visto»; alla domanda “vero che l'esponente proseguiva quindi la marcia verso mare, sorpassando a destra detta vettura (come espressamente previsto dall'art. 148, comma 7 del Codice della Strada)?”, rispondeva: «si, è vero»; alla domanda “vero che in tale circostanza, il conducente di detta vettura (Sig. proprietario della vettura medesima, assicurata per Controparte_1
l'RCA obbligatoria con l' si spostava verso destra, urtando e CP
3 dott. Pasquale LONGARINI scaraventando a terra lo scooter condotto dall'esponente?”, rispondeva: «si è vero è quello che ho visto. Non ricordo l'orario giusto, era una fine lavoro, era prima che facesse buio, era il tramonto. Il conduceva la moto e aveva dietro di sé un'altra persona. Il passeggero ha riportato solo CP_7 qualche graffio;
il conducente si è fatto molto male». 2.3) Nella specie, pur in presenza di una collisione fisica tra veicoli, non occorre invocare il principio di presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti atteso che è stato possibile accertare le esatte modalità del sinistro, le rispettive responsabilità nonché stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. 2.4) Questa è la dinamica degli eventi, insuscettibile, di essere ulteriormente chiarita, restituita dal teste oculare che, chiamato a deporre davanti alla PG e CP_6 davanti al giudice, dichiara /appresi in prima persona, avvenuti alla sua presenza, caduti sotto la sua diretta percezione: in data 12 agosto 2021, verso le ore 21.00, in Taggia (IM), alla guida dello scooter Honda Sh 125 Parte_1 targato EM85401 perco zione mare di Via San Francesco. Giunto all'altezza del civico 209, il conducente della vettura Ford Escort targata GD606CA,
che lo precedeva lungo il medesimo senso di marcia, azionava Controparte_1
l'indicatore direzionale sinistro per annunciare la sua intenzione di svoltare a sinistra e il , proseguendo la marcia verso mare, come espressamente previsto dall'art. Pt_1
148, co.7, CdS, lo sorpassava a destra. a bordo della Ford Escort, Controparte_1 però, senza alcun avvertimento ed in contrasto con la palesata intenzione di svoltare a sinistra, si spostava a destra, urtando e scaraventando a terra il motociclista. 2.5) Le dichiarazioni di un solo testimone sono fonti di convincimento del giudice ogni qualvolta abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e che siano specificatamente indicati e che risultino intrinsecamente attendibili. 2.6) Le dichiarazioni del teste sono oggettivamente attendibili, atteso che CP_6 sono state precise, complete, concordanti e prive di contraddizioni (e tale non è la inesatta circostanza temporale riferita in sede di udienza, in ragione di un naturale decadimento mnenomico/curva dell'oblio/deperimento dei ricordi/difficoltà di comunicazione), e soggettivamente credibili, non avendo un interesse ad un determinato esito della lite, essendo indifferente rispetto all'esito della stessa, del tutto compatibili con gli accertamenti effettuati dai Carabinieri di Arma di Taggia nell'immediatezza del fatto. Esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti “elementi di riscontro”, le dichiarazioni del teste, in quanto credibili ed aventi ad oggetto fatti di diretta cognizione specificamente indicati, non abbisognano di riscontri esterni. 2.7) Dinanzi a siffatte dichiarazioni, recede la narrazione interessata resa da CP
nell'immediatezza del fatti ai CC di Arma di Taggia e, poi, in sede di interpello,
[...] atteso che le allegazioni che « … inserivo la freccia a destra, mentre svoltavo lentamente sentivo una botta e vedevo alla mia destra uno scooter che era sopraggiunto … io mi sono spostato a destra per girare è lui che mi è venuto addosso», si pongono in insanabile contrasto con quanto osservato dal teste oculare che perentoriamente dichiarava di aver visto l'azionamento dell'indicatore di direzione di sinistra. 2.8) Il primo comma dell'art. 2054 Cc stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La disciplina dell'art. 2054 Cc costituisce, invero, un'applicazione della regola generale posta dall'art. 2050 Cc, nel senso che la circolazione dei veicoli è stata considerata dal legislatore un caso particolare di attività pericolosa. In sostanza, l'art. 120 del CdS è stato sostanzialmente trasposto nell'art. 2054 cc e nel contempo se ne è ricavata una
4 dott. Pasquale LONGARINI norma generale, l'art. 2050 cc, con la conseguenza che la circolazione dei veicoli concreta una species rispetto al genus delle attività pericolose, come è confermato dall'identità della prova liberatoria per il superamento della presunzione di responsabilità, prevista rispettivamente dall'art. 2050 cc (che richiede la dimostrazione di “avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”) e dall'art. 2054 cc, comma 1 (che prevede la dimostrazione che il conducente ha fatto “tutto il possibile per evitare il danno”). L'art. 2054, co.1, cc introduce, dunque, una presunzione di colpa nella guida a carico del conducente che, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 2.9) Quanto al contenuto di tale prova liberatoria, spetta al conducente di dimostrare di avere fatto ricorso alle manovre di fortuna che si presentavano più opportune ed efficaci nel caso concreto e di averle attuate con perizia e diligenza, o viceversa l'impossibilità di fare alcunchè per le circostanze del caso specifico, assumendo come parametro di valutazione la prevedibilità di una persona di normale avvedutezza. 2.9.1) Detta prova potrebbe anche non essere data in modo diretto dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa, bensì risultante dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'incidente o comunque concorrente. 2.10) Occorre, dunque, verificare se il comportamento della vittima sia stato un fattore causale concorrente dell'incidente causativo del danno di cui si chiede il risarcimento. Occorre, quindi, accertare l'asserita imprudenza della condotta del motociclista e, una volta accertata, se la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, co.1, cc, ed in quale misura, con quella accertata, del conducente della vettura, che svoltava a destra dopo aver azionato l'indicatore di direzione sinistro, assicurato con la compagnia assicuratrice costituita, prevista dall'art. 2054, co.1, cc. 2.10.1) Nella specie, il comportamento del motociclista è stato un fattore concorrente dell'incidente, non avendo questi mantenuto una velocità adatta alla strada percorsa, non avendo tenuto la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, atteso che: (i) dallo schizzo planimetrico allegato al rapporto di incidente stradale si evince che, dopo l'urto con il veicolo del , il ciclomotore ha strisciato a terra per oltre 14 metri;
CP
(ii) dalle foto versate in atti, al momento dell'urto, il veicolo del stava già CP svoltando a destra per immettersi nella strada a destra. 2.10.2) Pur non avendo il fornito la prova idonea a vincere la presunzione di CP responsabilità, la condotta imprudente/negligente del motocilista, nella fattispecie di causa, concorre, ex art. 1227 Cc, con quella presunta/accertata del conducente dell'auto, invero la presunzione di colpa del conducente del veicolo, prevista dall'art. 2054, co.1, cc, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata su un rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del danneggiato, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ex art. 1227, co.1, Cc (cass. n.2433/2024; cass. n. 26873/2022). Va, pertanto, riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 40%. 2.10.3) Dev'essere perciò riconosciuta la responsabilità nella misura del 60% del conducente dell'auto, sicché si deve procedere alla liquidazione del danno all'attore. 2.11) All'uopo, entrambe le parti, aderendo agli esiti della CTU medico-legale svolta in corso di causa, convengono che la somma da liquidare a titolo di danno non patrimoniale sia pari ad € 11.687,27. In ragione di un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 40%, va liquidata in favore di la somma di € Parte_1
7.012,27.
5 dott. Pasquale LONGARINI 2.12) Pertanto, , in persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP CP
, vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore di
[...] Parte_1
, della somma pari ad € 7.012,27 a titolo di integrale ristoro del danno non
[...] iale dallo stessa subito all'esito dell'incidente del 12.08.2021. 2.12.1)
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione
“di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale
6 dott. Pasquale LONGARINI parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (12.08.2021) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, , in persona del legale rappresentante pro- CP tempore, e devono essere dichiarate tenute e condannate a Controparte_1 rimborsare a , in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo/medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad euro 26.000,00 _ per la fase introduttiva, € 700,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 500,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.200,00 _ per la fase decisionale, € 1.000,00 per un compenso tabellare pari ad € 3.400 oltre spese generali al 15%, € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Matteo MORINI che si è dichiarato antistatario
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass.
7 dott. Pasquale LONGARINI n.23586/2008), le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti costituite, in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP CP
, al p ido tra loro, in favore di d
[...] Parte_1
€ 7.012,27 oltre interessi al tasso legale ulla predetta somma, devalutata al 12.08.2021 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di integrale ristoro del danno non patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente del 12.08.2021 2) condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP CP
, al p do tra loro, in favore di de
[...] Parte_1
che liquida in € 3.400,00 oltre spese gene er contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Matteo MORINI che si è dichiarato antistatario
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 04.04.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
8 dott. Pasquale LONGARINI