Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 17/01/2023, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00029/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2021, proposto da
Mastrantò Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Rapali, con domicilio eletto presso lo studio Stefano LL in L'Aquila, via G. Carducci n.30;
contro
Comune di Tortoreto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Cartone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con Esclusione della Città dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
• del Parere negativo definitivo del 17.06.2021, espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, prot.n.18315, avente ad oggetto: “ Tortoreto (TE) – Via Nino Bixio – Realizzazione di fabbricato residenziale previa demolizione e ricostruzione esistente con applicazione Sismabonus – Richiesta autorizzazione paesaggistica prot. n. 9081 del 24/03/2021 - A.P. 18/2021 – Foglio 19 partt. 621-1470 – Riscontro a richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata da Immobiliare Mastrantò S.r.l., Leg. Rappresentante Zenobi Alessadnro – Parere ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D.Lgs. 42/2004. Diniego definitivo a seguito di preavviso [P 4668/2021] ” a firma del Direttore, Dott.ssa Rosaria Mencarelli, e dei Funzionari competenti, Arch. Carla Pancaldi, e Dott. Antonio David Fiore;
• del Provvedimento di diniego definitivo al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica a seguito di parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, avente ad oggetto: “ A.P. 18/2021 - Richiesta autorizzazione paesaggistica prot. n. 9081 del 24/03/2021. Nuovo fabbricato residenziale previa demolizione e ricostruzione fabbricato esistente con applicazione Sismabonus. Comunicazione diniego definitivo ”, adottato dal Responsabile del Procedimento del Comune di Tortoreto, Arch. Eleonora Ferretti, in data 17.06.2021, comunicato alla società odierna ricorrente nonché ai progettisti, Geom. Pierino Panichi e Arch. Andrea Zenobi, con nota in pari data, prot.n.18401, Arch. 1318, unitamente al sopra impugnato parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tortoreto, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§- Con ricorso ritualmente notificato la società MASTRANTÒ IMMOBILIARE S.r.l., premesso di aver richiesto al Comune di Tortoreto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 comma 5 D. Lgs. 42/2004 inerente al progetto di realizzazione di un fabbricato residenziale, mediante demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, distinto in NCEU del Comune di Tortoreto al fg. 19 p.lle 621 e1470 ubicato in area di tutela paesaggistica ai sensi dell’art.136 del D.Lgs. 42/2004 e soggetta a vincolo paesaggistico imposto con D.M. 07.07.1969, ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento, previa concessione di misura cautelare, del parere negativo definitivo del 17.06.2021 prot.n.18315 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, nonché del provvedimento di diniego definitivo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica A.P. 18/2021 in data 17.06.2021 adottato dal Comune di Tortoreto.
Il gravame è affidato alla denuncia di due articolate doglianze così rubricate:
“ I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE
Violazione e falsa applicazione degli artt.10 e 13 D.Lgs. 42/2004; Falsa applicazione dell’art.136 D.Lgs. 42/2004; Falsa applicazione dell’art.142, comma 1, lett. a) D.Lgs. 42/2004; Falsa applicazione del D.M. 07.07.1969 (G.U. n.205 del 12.08.1969); Violazione e falsa applicazione del Piano Paesaggistico Regionale Abruzzo, approvato con delibera Consiglio Regionale n.141/21 del 21.03.1990; Violazione e falsa applicazione del P.R.G. vigente nel Comune di Tortoreto (art.44 e 46 N.T.A. al P.R.G.) approvato definitivamente con delibera Consiglio Comunale n.52 del 30.12.2019.
II. ECCESSO DI POTERE
Difetto di istruttoria; Travisamento dei fatti; Sviamento dalla causa tipica; Motivazione insufficiente e/o apparente; Illogicità della motivazione; Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca; Ingiustizia manifesta; Disparità di trattamento; Ingiustificata ed Illegittima preclusione e compressione dell’esercizio dello ius aedificandi ”.
Si sono costituiti in resistenza al ricorso il Comune di Tortoreto, il MINISTERO DELLA CULTURA e la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E ES instando per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.
Alla camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021, fissata per la discussione della domanda cautelare, questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 226/2021, ha respinto la richiesta di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati per insussistenza del fumus di fondatezza e per difetto di periculum in mora , ritenendo prevalente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la tutela dell’assetto storico-paesaggistico e di conservazione del primo impianto urbano costiero rispetto all’interesse della ricorrente ad accedere ai regimi fiscali agevolati del cosiddetto “Sismabonus”.
In vista dell’udienza di trattazione di merito le parti hanno depositato memorie e repliche riportandosi alle conclusioni già rassegnate negli scritti introduttivi.
All’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.§- In via del tutto preliminare va delibata l’eccezione formulata dell’ente civico resistente che chiede di essere estromesso dal giudizio in quanto, appuntandosi il gravame sull’asserita illegittimità del parere negativo emesso dalla Soprintendenza in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento progettato, il diniego all'autorizzazione paesaggistica adottato dal Comune rivestirebbe carattere vincolato mutuando le valutazioni compiute dall’autorità tutoria.
L’eccezione è priva di pregio giuridico e va, pertanto, disattesa.
In disparte la considerazione per cui il ricorso ha ad oggetto non solo il parere negativo della Soprintendenza ma anche il diniego comunale rispetto al quale parte ricorrente formula, alle pagine 24-28 del libello introduttivo del giudizio, ben specifiche censure, deve ribadirsi preliminarmente quanto già osservato da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 185/2021, ovvero che < il parere della Soprintendenza, allorché sia reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, come nel caso di specie, assume ope legis carattere vincolante per l’amministrazione comunale procedente, configurandosi, pertanto, il diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in questa sede gravato come atto dovuto e vincolato >.
Il contenuto vincolante del diniego comunale non incide minimamente sul profilo inerente alla imputazione soggettiva dell’atto di diniego che è riferibile, in via esclusiva, al Comune.
In definitiva, atteso che il provvedimento comunale di diniego dell’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e distinto dal presupposto parere della Soprintendenza ed è imputabile, sotto il profilo soggettivo, all’ente civico, quest’ultimo costituisce parte necessaria nel giudizio impugnatorio avente ad oggetto detto atto.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della eccezione qui esaminata.
3.§- Ciò preliminarmente chiarito, nel merito il ricorso non è suscettibile di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
3.1.§- Con il gravame in decisione la società ricorrente contesta, sotto vari profili, le valutazioni discrezionali espresse dalla Soprintendenza sull'incompatibilità paesaggistica dell'intervento di ristrutturazione progettato ed oppone alle stesse proprie valutazioni allegando, peraltro, una relazione di consulenza tesa a confutare puntualmente le conclusioni a cui è pervenuta la Sovrintendenza.
Secondo la pacifica giurisprudenza del giudice amministrativo, cui questo Collegio non ravvisa ragionevoli motivi per discostarsi, devono ritenersi inammissibili le censure tese a sindacare il merito della valutazione tecnica svolta dalla Soprintendenza che, nell’ambito della tutela paesaggistica, dispone di un’ampia discrezionalità tecnica che le consente di effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico ( ex multis , Cons. Stato Sez. VI, 17/03/2020, n. 1903).
Nel solco ermeneutico tracciato dalla giurisprudenza sopra richiamata, questo Tribunale (T.A.R. Abruzzo - L'Aquila - sez. I 19.10.2020 n. 365) ha di recente avuto cura di rimarcare che se la valutazione della Soprintendenza attiene al merito amministrativo, i poteri sindacatori attribuiti al giudice permangono di mera legittimità, con la conseguenza che il parere vincolante della Soprintendenza può essere censurato soltanto nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico. La valutazione compiuta dall’Autorità amministrativa deve risultare ictu oculi in contrasto con la realtà fattuale ed eventuali singole divergenze, pur esistenti, appartengono al merito amministrativo.
Quanto sopra non comporta un deficit di tutela giurisdizionale in quanto <è ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali strumentali alla tutela della propria posizione giuridica e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare ab intrinseco il nucleo dell’apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica. Se questo onere non viene assolto e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato> (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2022 n. 8167).
Ebbene, applicate le sovraesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, osserva il Collegio che la ricorrente ha sovrapposto il proprio parere a quello dell'organo legislativamente preposto alla tutela del paesaggio, censurando le valutazioni tecnico discrezionali della Soprintendenza che, nella fattispecie, appaiono congruamente motivate ed esenti, quindi, da vizi di manifesta erroneità, illogicità, incoerenza o irragionevolezza, come già chiarito nell’ordinanza cautelare n. 185/2021.
3.2.§- Ferme restando le considerazioni che precedono, va rilevato in punto di fatto che l’intervento proposto dalla società ricorrente consiste nella demolizione di una villetta bifamiliare, costruita nei primi anni Cinquanta del Novecento nella zona costiera pianeggiante del comune di Tortoreto, lungo una delle strade parallele al lungomare (via Nino Bixio), ai fini della costruzione di un edificio costituito da quattro piani oltre al sottotetto, con sagoma e volumetria diverse rispetto all’esistente.
L’edificio che si propone di demolire ricade in “Zona D” del P.R.P. (“Trasformazione a regime ordinario”) ed in zona con destinazione urbanistica B - sottozona B1a (“Insediamenti intensivi ordinari”) del vigente P.R.G. del Comune di Tortoreto (TE), come tale disciplinata dagli artt.44-46 N.T.A. del P.R.G., nonché in area di tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 per effetto del vincolo di tutela paesaggistica del territorio comunale, apposto con D.M. 07.07.1969, avente ad oggetto: “ Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del Comune di Tortoreto ”.
Ebbene, parte ricorrente, muove dall’assunto secondo cui il D.M. 07.07.1969 non avrebbe contenuto immediatamente conformativo per le aree di riferimento, ma costituirebbe solo strumento di tutela paesaggistica preventiva e sovraordinato agli altri strumenti di pianificazione territoriale.
Da tanto la ricorrente inferisce che il cennato D.M. 07.07.1969 non potrebbe costituire di per sé parametro normativo di legittimità degli interventi edilizi ricadenti sulla parte del territorio considerato.
La prospettazione dinanzi esposta non ha pregio sotto il profilo giuridico.
Deve infatti rimarcarsi che il vincolo in questione ha una valenza immediatamente conformativa imponendosi, senza l’intermediazione di ulteriori atti di programmazione, in via diretta nei confronti del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell’immobile ricadente nella località vincolata, che ha l’obbligo < di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l’aspetto esteriore della località stessa > ed è quindi sovraordinato agli strumenti urbanistici di competenza regionale, provinciale e comunale.
La ricorrente deduce inoltre che l'immobile oggetto dell’intervento non sarebbe assimilabile alle ville ed ai fabbricati di interesse architettonico e storico-testimoniale censiti all'interno della tavola "C4" allegate al PRG, in virtù delle sue caratteristiche costruttive e ambientali. Il progetto presentato sarebbe peraltro compatibile con gli strumenti urbanistici di riferimento in quanto inserito armonicamente nel contesto territoriale in cui insistono solo edifici ad uso residenziale e turistico di un'altezza comparabile a quella dell'intervento da realizzare, senza alterazione dello skyline.
Secondo gli assunti della società ricorrente, le predette caratteristiche dell’intervento realizzando avrebbero dovuto indurre la Soprintendenza a rilasciare un parere positivo.
Anche la suddetta prospettazione non merita condivisione.
In merito al valore storico-testimoniale dell’edifico appare anzitutto inconferente il richiamo all’art.10, comma 3, lettera a), D.Lgs.42/2004 operato dalla ricorrente secondo cui la Soprintendenza avrebbe attribuito, ai fini del diniego, valenza culturale e testimoniale all’immobile di proprietà della ricorrente senza che vi sia mai stata una dichiarazione di interesse culturale o sia stato mai rilevato il pregio architettonico e/o paesaggistico dello stesso. Invero, il diniego impugnato si fonda sull’“ interesse storico-testimoniale ” che l’immobile, benché realizzato nella seconda metà del ‘900, ricopre all’interno della più ampia area sottoposta alla tutela paesaggistica, costituendo un elemento che concorre a rappresentare la qualità paesaggistica e storico-architettonica dell’originario insediamento litoraneo costituitosi fra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, mentre la realizzazione del nuovo manufatto avrebbe un impatto significativo in senso negativo sul contesto paesaggistico circostante.
Erra parte ricorrente nel valorizzare il mancato inserimento dell'edificio tra quelli di interesse storico riportati nelle schede (elaborati C4) del P.R.G, in quanto ciò non implica di per sé che l'immobile sia privo di interesse storico – architettonico, come ampiamente ed adeguatamente motivato dalla Soprintendenza.
L’edificio esistente è infatti ubicato a breve distanza da altri edifici unitamente ai quali testimonia il primo impianto urbano costiero della cittadina di Tortoreto, che è stato, tuttavia, fortemente alterato dalla massiccia e sconsiderata edificazione sviluppatasi negli anni in prossimità del litorale.
La Soprintendenza, a suo tempo, con il parere prot. 13917 del 12/09/2018 reso sul nuovo Piano Regolatore Generale, ha avuto cura di rimarcare, con rilievi che tuttavia non sono stati recepiti dall’ente comunale, che gli indici urbanistici nelle zone classificate B prossime alla costa continuavano a risultare eccessivi e non coerenti con la sovra-ordinata tutela paesaggistica a cui è sottoposta tale area.
Nel suddetto parere, con cui è stato stigmatizzato l’aumento a dismisura del carico urbanistico nella zona, la Soprintendenza ha peraltro precisato, a fronte anche del vincolo di cui al D.M. del 07/07/1969, che la medesima si sarebbe riservata di valutare “ caso per caso, la congruità dei singoli interventi sottoposti ad Autorizzazione Paesaggistica che di volta in volta saranno sottoposti alla sua attenzione, sentendosi libera di giudicare interventi derivanti da scelte urbanistiche che non hanno tenuto conto, a suo tempo, dell’esistenza di una tutela paesaggistica operante sul territorio comunale di Tortoreto ”.
Il parere negativo in questa sede avversato appare, pertanto, coerente ed in stringente aderenza con le valutazioni legate all’azione di tutela sul contesto ambientale e paesaggistico di riferimento effettuate dalla Soprintendenza con il cennato parere prot. 13917 del 12/09/2018, che non ha costituito peraltro oggetto di impugnativa, con cui l’organo tutorio si è autovincolata dettando precise prescrizioni sul futuro modus operandi relativo all’attività di tutela ad essa riservata.
Di poi, l’ulteriore elemento che parte ricorrente intende enfatizzare per denunciare l’asserito vizio di eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, ovvero che nella zona vi sono altri edifici realizzati fra gli anni Sessanta e Settanta, ed anche in tempi recentissimi, costituiti da quattro-cinque piani più sottotetto, non può costituire argomento utile ai fini del rilascio dell’invocato parere positivo. Ed infatti, qualora si accedesse alla tesi della società istante, si determinerebbe il rischio, che l’ordinamento deve scongiurare, di produrre effetti cumulativi negativi sul contesto paesaggistico tutelato.
In definitiva il parere negativo della Soprintendenza in questa sede impugnato deve ritenersi immune dai vizi qui denunciati, al pari del conseguente diniego comunale che, in ragione del suo carattere vincolato, ne ha mutuato il contenuto.
3.§- Gli argomenti testé rappresentati evidenziano l’infondatezza del gravame che, per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere respinto.
La piena legittimità dell’azione amministrativa esclude in radice la sussistenza dei presupposti normativi per configurare una responsabilità risarcitoria in capo alle amministrazioni intimate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Tortoreto e del Ministero della Cultura, delle spese di lite che si liquidano nella misura di euro 1.500, oltre accessori di legge, per ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
Giovanni Giardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO