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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del GOP Giuseppe
Salvatore Sciortino, nella causa iscritta al N. 13747/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' Avv. FISICHELLA ROSARIO e dallo Parte_1
Avv. ABBAGNATO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
DI GLORIA MARCO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Palermo,
Via F. Laurana, 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
in complessivi € 2.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv.
FISICHELLA ROSARIO e dell'Avv. ABBAGNATO GIUSEPPE, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.09.2024, parte ricorrente in epigrafe convenne in giudizio l' e chiese dichiararsi che nulla era da lui dovuto in relazione alla nota di indebito del CP_1
30.05.2024 della Sede di Palermo con la quale l'Istituto comunicò che “…per il periodo CP_1
dal 01/01/2011 al 30/04/2012, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV
n. 07833049 per un importo complessivo di euro 6.845,78 per i seguenti motivi: - E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante. Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione VO n.
10069669 attraverso una trattenuta di 200,00 euro mensili, a partire dalla prima rata utile…”. La pensione INVCIV n. 07833049 riguardava la compianta sorella, sig.ra In buona Per_1
sostanza, senza alcuno straccio di prova e/o documento, l'Istituto previdenziale ritiene che il sig. sia Pt_1
erede e, pertanto, incautamente trattiene la somma di €. 200,00, sin dall'agosto 2024, all'odierno ricorrente. … Il sig. non ha mai accettato l'eredità della sorella e non ha mai goduto o percepito Pt_1
somme a titolo ereditario. Appare evidente, dunque, che l'aver attribuito l'indebito previdenziale al ricorrente sia chiaramente illegittimo.”. Concluse parte ricorrente e chiese: “Ritenere e dichiarare che nessuna somma deve essere restituita all' dal sig. a titolo di indebito sulla pensione CP_1 Parte_1
cat. INV Civ. n. 07833049 intestata alla sorella deceduta. Per l'effetto, condannare l'
[...]
alla restituzione di tutte le somme trattenute dall'agosto 2024, a titolo del predetto indebito. CP_2
Con vittoria di spese, distratte ex art. 93 c.p.c.”.
In data 24.01.2025, si costituì in giudizio la parte convenuta che assunse: “Con il CP_1
presente atto si comunica che l' provvederà in autotutela all'annullamento dell'indebito e che CP_1
l'importo di € 1.400,00 …trattenuto sarà restituito a parte ricorrente nel minor tempo possibile.”.
L' chiese la compensazione delle spese di causa. CP_2
La parte ricorrente, all'udienza sostituita con note scritte depositate il 17.02.2025, si è associata alla richiesta dell' di cessazione della materia del contendere ed ha chiesto CP_1
la condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite;
indi, la causa, senza istruzione, esaminati gli atti delle parti e le note di trattazione scritta depositate dal solo ricorrente viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto da entrambe le parti, atteso il promesso annullamento da parte dell' dell'atto opposto e la CP_1
promessa restituzione delle somme trattenute.
Le spese di lite vanno poste a carico dell soccombente virtuale, in quanto la CP_1
decisione dell'Istituto di annullare in autotutela l'atto opposto e restituire al ricorrente le rate trattenute è maturata solo dopo il deposito e la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 18/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/02/2025.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del GOP Giuseppe
Salvatore Sciortino, nella causa iscritta al N. 13747/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' Avv. FISICHELLA ROSARIO e dallo Parte_1
Avv. ABBAGNATO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
DI GLORIA MARCO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Palermo,
Via F. Laurana, 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
in complessivi € 2.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv.
FISICHELLA ROSARIO e dell'Avv. ABBAGNATO GIUSEPPE, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.09.2024, parte ricorrente in epigrafe convenne in giudizio l' e chiese dichiararsi che nulla era da lui dovuto in relazione alla nota di indebito del CP_1
30.05.2024 della Sede di Palermo con la quale l'Istituto comunicò che “…per il periodo CP_1
dal 01/01/2011 al 30/04/2012, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV
n. 07833049 per un importo complessivo di euro 6.845,78 per i seguenti motivi: - E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante. Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione VO n.
10069669 attraverso una trattenuta di 200,00 euro mensili, a partire dalla prima rata utile…”. La pensione INVCIV n. 07833049 riguardava la compianta sorella, sig.ra In buona Per_1
sostanza, senza alcuno straccio di prova e/o documento, l'Istituto previdenziale ritiene che il sig. sia Pt_1
erede e, pertanto, incautamente trattiene la somma di €. 200,00, sin dall'agosto 2024, all'odierno ricorrente. … Il sig. non ha mai accettato l'eredità della sorella e non ha mai goduto o percepito Pt_1
somme a titolo ereditario. Appare evidente, dunque, che l'aver attribuito l'indebito previdenziale al ricorrente sia chiaramente illegittimo.”. Concluse parte ricorrente e chiese: “Ritenere e dichiarare che nessuna somma deve essere restituita all' dal sig. a titolo di indebito sulla pensione CP_1 Parte_1
cat. INV Civ. n. 07833049 intestata alla sorella deceduta. Per l'effetto, condannare l'
[...]
alla restituzione di tutte le somme trattenute dall'agosto 2024, a titolo del predetto indebito. CP_2
Con vittoria di spese, distratte ex art. 93 c.p.c.”.
In data 24.01.2025, si costituì in giudizio la parte convenuta che assunse: “Con il CP_1
presente atto si comunica che l' provvederà in autotutela all'annullamento dell'indebito e che CP_1
l'importo di € 1.400,00 …trattenuto sarà restituito a parte ricorrente nel minor tempo possibile.”.
L' chiese la compensazione delle spese di causa. CP_2
La parte ricorrente, all'udienza sostituita con note scritte depositate il 17.02.2025, si è associata alla richiesta dell' di cessazione della materia del contendere ed ha chiesto CP_1
la condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite;
indi, la causa, senza istruzione, esaminati gli atti delle parti e le note di trattazione scritta depositate dal solo ricorrente viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto da entrambe le parti, atteso il promesso annullamento da parte dell' dell'atto opposto e la CP_1
promessa restituzione delle somme trattenute.
Le spese di lite vanno poste a carico dell soccombente virtuale, in quanto la CP_1
decisione dell'Istituto di annullare in autotutela l'atto opposto e restituire al ricorrente le rate trattenute è maturata solo dopo il deposito e la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 18/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/02/2025.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino