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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3782/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3782 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 ed avente ad OGGETTO: responsabilità da cose in custodia
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Benevento (Bn), alla via Meomartini n. 29, presso lo studio degli avv.ti Rosario Luongo e
Rita Tretola, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
ATTORE
E
c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliata in CP_1 P.IVA_1
Napoli, alla via Chiatamone n. 63, presso lo studio dell'avv. Giovanni Ciccimarra
CONVENUTA
Conclusioni: come da note scritte depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al sopra intestato Tribunale l' per sentirla condannare al CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in € 15.346,24, a seguito del sinistro verificatosi in data 12.7.2021, allorquando, alla guida del motociclo Honda SH 125, tg.
ED74213, alle ore 17:30 circa, in Benevento, alla contrada Piano Cappelle, mentre percorreva
- Pagina 1 - la S.S. 7 Appia, al Km 264 + 700, perdeva il controllo dello stesso motociclo, cadendo al suolo a causa della presenza di “breccia mista a pietre sul manto stradale”.
Si costituiva l'ente convenuto, il quale contestava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
Senonché, concessi i termini istruttori, assunte le prove orali e non accettata dalla convenuta la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., veniva espletata c.t.u. medico legale, a CP_1
seguito della quale la causa veniva rinviata per conclusioni e all'udienza cartolare del
13.12.2024 assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Nel merito, in punto di qualificazione giuridica della domanda, deve evidenziarsi come la responsabilità per le lesioni arrecate all'attore vada ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c..
Va rammentato, in omaggio al consolidato orientamento della giurisprudenza sul punto, come nella responsabilità ex art. 2051 c.c. il concetto di “custodia” postuli la disponibilità immediata del bene ed il potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso. Si tratta di un potere di fatto sulla cosa essendo sufficiente che il soggetto abbia l'effettiva padronanza e disponibilità della stessa. Quindi, il soggetto al quale si imputa tale tipo di responsabilità deve essere in grado di esplicare un potere di sorveglianza sulla res, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. 20 novembre 2009, n.
24529).
Inoltre, il nesso di causalità esistente tra la cosa e il danno impone che la prima non rappresenti una mera occasione dell'evento, ma essa stessa ne costituisca la causa o la concausa, per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza di agenti dannosi, con la conseguenza che la prova dell'anomalia del bene incombe sul danneggiato, il quale deve dimostrare l'evento dannoso e il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. n.
24529/2009), mentre è onere del custode dimostrare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito, quest'ultimo dovendosi sostanziare in un autonomo impulso causale, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa (Cass. 21 ottobre 2005 n. 20359; Cass. 6 luglio 2006 n. 15383; Cass.
24 gennaio 2014).
In particolare, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un “caso fortuito” ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa e non fosse prevedibile da parte del custode (Cass. n. 25837/2017). Ciò tuttavia non significa che, ancorché inidonea
- Pagina 2 - ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori;
ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c.c.- sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co., c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co., c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte
(Cass. n. 26524/2020).
Quindi, “l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale esso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art.
2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla iterazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva censura nella serie causale riconducibile alla cosa” (Cass Civ. sez. III, 17.02.2023, n.5116).
Come noto, questi principi sono stati ritenuti applicabili dalla Suprema Corte anche quando custode sia una pubblica amministrazione o, come nella specie, il concessionario (cfr. Cass. n.
18483/2012: “è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell in relazione CP_1
alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari”, con conseguente responsabilità in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare (anche nei casi in cui l'evento lesivo trovi origine nella cattiva o omessa manutenzione di terreni laterali alla strada, ancorché
- Pagina 3 - appartenenti a privati), atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza).
Difatti, nel caso di demanio stradale, l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche (ex artt. 16 e 13 L. n. 2248/1865 All, F per le strade, rispettivamente, comunali e provinciali), discende non solo da specifiche norme (art. 14
C.d.S.; art. 8 D.P.R. n. 753/1980 per le strade ferrate;
art. 28 L. n. 2248/1865 All. F per le strade comunali e provinciali;
art. 5 R.D. n. 2506/1923 per le strade comunali) ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione.
Se, da un lato, gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 devono (salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma) provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, trattandosi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari;
dall'altro, tale obbligo può tuttavia concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 9527/2010).
Tornando al caso di specie, deve convenirsi come dall'istruttoria svolta, consistita nell'acquisizione delle foto e del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto e nell'assunzione delle prove orali, l'attore ha dato prova sia della dinamica del sinistro, che spettava lui dimostrare (Cass. nn 8106/2006, 10166/2022), che del nesso causale nei termini sopra indicati.
In particolare, gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro redigevano il seguente verbale: “il giorno 12.07.2021, alle ore 17:30 circa, durante l'espletamento del regolare servizio di perlustrazione in Benevento con turno 13:00/19:00, venivamo contattati dall'operatore della
C.O. di Benevento che ci chiedeva di portarci presso la locale contrada Piano Cappelle, al
Km 264 + 700, in quanto un ragazzo era caduto lungo la strada mentre conduceva il suo motociclo. Arrivati sul posto, pochi minuti dopo, la situazione si presentava con il motociclo
a bordo strada, della breccia mista a pietre sul manto stradale ed il suo conducente seduto vicino al veicolo con delle escoriazioni alle gambe ed una leggera fuoriuscita di sangue, vicino allo stesso era presente un uomo intento a soccorrerlo. Informavamo la C.O. della necessità di un'ambulanza sul posto e ci accertavamo che non erano stati arrecati danni a
- Pagina 4 - cose o terzi”; identificavano, poi, le persone presenti e, da una sommaria ricostruzione dei fatti avvenuta sul posto, evincevano che: “il mentre percorreva in sella al Parte_1
motociclo la predetta strada in direzione Benevento, perdeva il controllo dello stesso rovinando a terra”.
Tale ricostruzione veniva confermata all'udienza del 15.6.2023 dal teste Tes_1
, carabiniere in servizio presso la stazione radiomobile di Benevento il giorno del
[...] sinistro: “non ero presente al momento del fatto, ma quando sono arrivato, su chiamata alla nostra centrale operativa, ho rinvenuto il ragazzo seduto sul cordolo di cemento al lato della strada e il motorino riverso a terra nei suoi pressi;
confermo che quando sono arrivato ho rinvenuto nei pressi del motorino breccia mista a pietra;
anche il ragazzo aveva brecciolina sul ginocchio… non c'erano segnali che indicassero breccia”.
Infine, anche il testimone oculare , indifferente alla causa, escusso Testimone_2 all'udienza del 19.10.2023, ha reso dichiarazioni precise e concordanti: “mi trovavo dietro di lui con la mia macchina;
non ricordo bene il colore del mezzo;
mi trovavo in quella zona in quanto andai a prendere a noleggio roba edilizia da;
non appena ha fatto Testimone_3
la curva è scivolato a terra;
la curva era a sinistra e lui è scivolato per terra verso destra;
appena giunto in prossimità del mezzo, ho fermato la macchina subito dietro il motorino, in modo che le macchine che sopraggiungevano non investissero il ragazzo… quando mi sono accorso vicino al ragazzo mi sono reso conto della presenza di brecciolino non al centro della strada ma a circa 50 cm dal bordo ma, comunque, all'interno della carreggiata dove viaggiava il motociclo; la presenza di breccia mista a pietre, sul manto stradale, “non era segnalata”.
Dal suo canto, la convenuta, anche con l'audizione del teste , non Testimone_4
ha fornito alcun elemento utile a provare che il sinistro fosse riconducibile al caso fortuito, non costituendo il fatto che una persona alla guida di un motociclo possa perdere il controllo in presenza di pietrisco presente sul manto stradale, non segnalato, un evento imprevedibile e non evitabile (Cass n. 26524/2020).
Invero, è jus receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 3478/2024; cfr. anche Cass. n. 6826/2021 e n. 6651/2020) il principio per cui, in materia di responsabilità per la custodia di strade, nei casi in cui il danno è da ascrivere all'intervento di agenti esterni, normalmente imputabili alla natura, al traffico, al pubblico degli utenti o ad un singolo soggetto terzo (un masso, un animale, una macchia d'olio, ecc.), occorre che risulti che l'intrusione è stata agevolata dal difetto di vigilanza sullo stesso e che vi sia stato colpevole
- Pagina 5 - ritardo nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla.
Ebbene, premesso che il teste, quale sorvegliante dell' non ha affermato di avere CP_1
sorvegliato personalmente il punto chilometrico preciso in cui è avvenuto l'incidente ma solamente che ivi non erano state segnalate insidie, va rilevato, ad ogni modo, che il periodo intercorrente dallo stacco dell'orario di lavoro indicato dallo (13.30) fino a quello in Tes_4 cui è avvenuto l'incidente (17.30) è un lasso temporale sufficientemente ampio per permettere all' di intervenire e rimuovere ostacoli di sorta, anche ove caduti accidentalmente da altri CP_1
mezzi o portati da agenti atmosferici.
Tuttavia, la responsabilità dei fatti per cui è causa non può essere attribuita in maniera esclusiva in capo alla convenuta società, avendo il comportamento dell'attore concorso, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., alla causazione dell'evento.
Difatti va rammentato che: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa
- dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
(cfr., fra le altre, Cass. n. 34886/2021).
Orbene nel caso di specie, in base a quanto emerso nel corso dell'istruttoria (cfr. altresì interrogatorio libero dell'attore), va rilevato che il sinistro si è verificato in pieno giorno, in condizioni di visibilità buone e senza traffico. Inoltre, dalla documentazione fotografica acquisita è dato evincere che il brecciolino era in una posizione della carreggiata (bordo strada) tale da poter essere evitato con maggiore attenzione in base allo standard di diligenza che è dato attendersi da una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c., tenuto conto anche del fatto che il tratto di strada era privo di ostacoli visivi e che,
- Pagina 6 - comunque, il percorrere curva a gomito imponeva maggiore attenzione da parte del conducente.
Alla luce di ciò, si ritiene che l'attore abbia, quindi, concorso a causare l'evento nella misura del 70%.
Venendo alla quantificazione dei danni occorsi, è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio da parte del dott. per verificare le lesioni lamentate da parte attrice. Persona_1
La relazione peritale depositata ha riconosciuto, in base alla documentazione sanitaria in atti, il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni occorse e ha rilevato la sussistenza di: 1) una invalidità permanente del 4%; 2) una ITT di 63 giorni;
3) una ITP al 75% di 15 giorni;
4) una
ITP al 50% di 15 giorni;
5) una ITP al 25% di 33 giorni;
6) oltre € 530,00 per spese mediche documentate
Orbene, tali esiti peritali vanno condivisi perché corroborati da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico (“quando il giudice di merito aderisce alla ctu non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione”: cfr. Cass. nn. 28647/2013, 10222/2009, 3881/2006), non essendovi validi motivi per disattenderne i risultati.
Di conseguenza, quantificando il danno biologico stimato dal c.t.u. in base alle note tabelle di
Milano 2024 (per l'applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass.
n. 33770/2019) - in relazione all'età dell'attore all'epoca del fatto (17 anni) -, si giunge all'importo di € 16.969,00, a titolo di danno biologico, il quale al netto del concorso di colpa, va ridotto ad € 5.090,60.
Deve, invece, escludersi l'attribuzione di un'autonoma voce a titolo di danno morale, relativo a tutti quei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), i quali possono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione solamente ove ne sia dedotta e provata, anche in via presuntiva, l'esistenza (cfr. Cass. Sez. II,
27 febbraio 2018 n. 7513; ex plurimis cfr. Cass nn. 7753/2020, 25164/2020), atteso che l'attore non ha neanche allegato i disagi interiori patiti.
Parimenti è a dirsi per il danno dinamico-relazionale, dal momento che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari)
- Pagina 7 - attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere
e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento. (Cass. n. 21939/2017, 2788/2019).
In altri termini, il danno biologico consiste già in una “ordinaria” compromissione delle attività quotidiane (gli “aspetti dinamico-relazionali”) e solamente quando, a causa della specificità del caso, sono compromesse non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività
“particolari” (ovvero i “particolari aspetti dinamico-relazionali”), di questa perdita, se allegata e provata (anche con il notorio, con le massime di comune esperienza e con le presunzioni semplici), deve tenersene conto nella determinazione del grado di invalidità permanente, aumentando la stima con la personalizzazione (cfr. Cass. n. 25164/2020).
Nella specie, invece, l'attore non ha neanche allegato quali sarebbero le particolari attività non più eseguibili, indi per cui la richiesta va rigettata.
In conclusione, la domanda va accolta e la convenuta va condannata a corrispondere la somma di € 5.090,60 a titolo di risarcimento.
Trattandosi di debito di valore, su tale sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto del deposito della c.t.u, fino al momento del fatto e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza. Sull'importo risultante vanno gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, dal momento che l'accoglimento in misura inferiore della domanda non costituisce ipotesi di soccombenza reciproca, quindi di compensazione (S.U. n. 32061/2022), e si liquidano in base ai parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200).
Quanto, infine, alle spese di c.t.u. liquidate con decreto contestuale, si provvede come da dispositivo.
- Pagina 8 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta la responsabilità dell' nella causazione dell'evento per cui è causa in concorso con quella dell'attore CP_1
al 70%;
b) per l'effetto, CONDANNA l' al pagamento, in favore di CP_1 [...]
della somma di € 5.090,60 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi Parte_1
come in parte motiva;
c) CONDANNA l' al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi e in € 2.127,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura de15%;
d) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva nei confronti del consulente in base al decreto contestuale, si pongono definitivamente nei rapporti interni a carico della convenuta.
Benevento, 5.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3782 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 ed avente ad OGGETTO: responsabilità da cose in custodia
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Benevento (Bn), alla via Meomartini n. 29, presso lo studio degli avv.ti Rosario Luongo e
Rita Tretola, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
ATTORE
E
c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliata in CP_1 P.IVA_1
Napoli, alla via Chiatamone n. 63, presso lo studio dell'avv. Giovanni Ciccimarra
CONVENUTA
Conclusioni: come da note scritte depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al sopra intestato Tribunale l' per sentirla condannare al CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in € 15.346,24, a seguito del sinistro verificatosi in data 12.7.2021, allorquando, alla guida del motociclo Honda SH 125, tg.
ED74213, alle ore 17:30 circa, in Benevento, alla contrada Piano Cappelle, mentre percorreva
- Pagina 1 - la S.S. 7 Appia, al Km 264 + 700, perdeva il controllo dello stesso motociclo, cadendo al suolo a causa della presenza di “breccia mista a pietre sul manto stradale”.
Si costituiva l'ente convenuto, il quale contestava l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
Senonché, concessi i termini istruttori, assunte le prove orali e non accettata dalla convenuta la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., veniva espletata c.t.u. medico legale, a CP_1
seguito della quale la causa veniva rinviata per conclusioni e all'udienza cartolare del
13.12.2024 assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Nel merito, in punto di qualificazione giuridica della domanda, deve evidenziarsi come la responsabilità per le lesioni arrecate all'attore vada ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c..
Va rammentato, in omaggio al consolidato orientamento della giurisprudenza sul punto, come nella responsabilità ex art. 2051 c.c. il concetto di “custodia” postuli la disponibilità immediata del bene ed il potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso. Si tratta di un potere di fatto sulla cosa essendo sufficiente che il soggetto abbia l'effettiva padronanza e disponibilità della stessa. Quindi, il soggetto al quale si imputa tale tipo di responsabilità deve essere in grado di esplicare un potere di sorveglianza sulla res, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. 20 novembre 2009, n.
24529).
Inoltre, il nesso di causalità esistente tra la cosa e il danno impone che la prima non rappresenti una mera occasione dell'evento, ma essa stessa ne costituisca la causa o la concausa, per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza di agenti dannosi, con la conseguenza che la prova dell'anomalia del bene incombe sul danneggiato, il quale deve dimostrare l'evento dannoso e il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. n.
24529/2009), mentre è onere del custode dimostrare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito, quest'ultimo dovendosi sostanziare in un autonomo impulso causale, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa (Cass. 21 ottobre 2005 n. 20359; Cass. 6 luglio 2006 n. 15383; Cass.
24 gennaio 2014).
In particolare, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un “caso fortuito” ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa e non fosse prevedibile da parte del custode (Cass. n. 25837/2017). Ciò tuttavia non significa che, ancorché inidonea
- Pagina 2 - ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori;
ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c.c.- sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co., c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co., c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte
(Cass. n. 26524/2020).
Quindi, “l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale esso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art.
2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla iterazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva censura nella serie causale riconducibile alla cosa” (Cass Civ. sez. III, 17.02.2023, n.5116).
Come noto, questi principi sono stati ritenuti applicabili dalla Suprema Corte anche quando custode sia una pubblica amministrazione o, come nella specie, il concessionario (cfr. Cass. n.
18483/2012: “è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell in relazione CP_1
alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari”, con conseguente responsabilità in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare (anche nei casi in cui l'evento lesivo trovi origine nella cattiva o omessa manutenzione di terreni laterali alla strada, ancorché
- Pagina 3 - appartenenti a privati), atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza).
Difatti, nel caso di demanio stradale, l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche (ex artt. 16 e 13 L. n. 2248/1865 All, F per le strade, rispettivamente, comunali e provinciali), discende non solo da specifiche norme (art. 14
C.d.S.; art. 8 D.P.R. n. 753/1980 per le strade ferrate;
art. 28 L. n. 2248/1865 All. F per le strade comunali e provinciali;
art. 5 R.D. n. 2506/1923 per le strade comunali) ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione.
Se, da un lato, gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 devono (salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma) provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, trattandosi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari;
dall'altro, tale obbligo può tuttavia concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 9527/2010).
Tornando al caso di specie, deve convenirsi come dall'istruttoria svolta, consistita nell'acquisizione delle foto e del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto e nell'assunzione delle prove orali, l'attore ha dato prova sia della dinamica del sinistro, che spettava lui dimostrare (Cass. nn 8106/2006, 10166/2022), che del nesso causale nei termini sopra indicati.
In particolare, gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro redigevano il seguente verbale: “il giorno 12.07.2021, alle ore 17:30 circa, durante l'espletamento del regolare servizio di perlustrazione in Benevento con turno 13:00/19:00, venivamo contattati dall'operatore della
C.O. di Benevento che ci chiedeva di portarci presso la locale contrada Piano Cappelle, al
Km 264 + 700, in quanto un ragazzo era caduto lungo la strada mentre conduceva il suo motociclo. Arrivati sul posto, pochi minuti dopo, la situazione si presentava con il motociclo
a bordo strada, della breccia mista a pietre sul manto stradale ed il suo conducente seduto vicino al veicolo con delle escoriazioni alle gambe ed una leggera fuoriuscita di sangue, vicino allo stesso era presente un uomo intento a soccorrerlo. Informavamo la C.O. della necessità di un'ambulanza sul posto e ci accertavamo che non erano stati arrecati danni a
- Pagina 4 - cose o terzi”; identificavano, poi, le persone presenti e, da una sommaria ricostruzione dei fatti avvenuta sul posto, evincevano che: “il mentre percorreva in sella al Parte_1
motociclo la predetta strada in direzione Benevento, perdeva il controllo dello stesso rovinando a terra”.
Tale ricostruzione veniva confermata all'udienza del 15.6.2023 dal teste Tes_1
, carabiniere in servizio presso la stazione radiomobile di Benevento il giorno del
[...] sinistro: “non ero presente al momento del fatto, ma quando sono arrivato, su chiamata alla nostra centrale operativa, ho rinvenuto il ragazzo seduto sul cordolo di cemento al lato della strada e il motorino riverso a terra nei suoi pressi;
confermo che quando sono arrivato ho rinvenuto nei pressi del motorino breccia mista a pietra;
anche il ragazzo aveva brecciolina sul ginocchio… non c'erano segnali che indicassero breccia”.
Infine, anche il testimone oculare , indifferente alla causa, escusso Testimone_2 all'udienza del 19.10.2023, ha reso dichiarazioni precise e concordanti: “mi trovavo dietro di lui con la mia macchina;
non ricordo bene il colore del mezzo;
mi trovavo in quella zona in quanto andai a prendere a noleggio roba edilizia da;
non appena ha fatto Testimone_3
la curva è scivolato a terra;
la curva era a sinistra e lui è scivolato per terra verso destra;
appena giunto in prossimità del mezzo, ho fermato la macchina subito dietro il motorino, in modo che le macchine che sopraggiungevano non investissero il ragazzo… quando mi sono accorso vicino al ragazzo mi sono reso conto della presenza di brecciolino non al centro della strada ma a circa 50 cm dal bordo ma, comunque, all'interno della carreggiata dove viaggiava il motociclo; la presenza di breccia mista a pietre, sul manto stradale, “non era segnalata”.
Dal suo canto, la convenuta, anche con l'audizione del teste , non Testimone_4
ha fornito alcun elemento utile a provare che il sinistro fosse riconducibile al caso fortuito, non costituendo il fatto che una persona alla guida di un motociclo possa perdere il controllo in presenza di pietrisco presente sul manto stradale, non segnalato, un evento imprevedibile e non evitabile (Cass n. 26524/2020).
Invero, è jus receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 3478/2024; cfr. anche Cass. n. 6826/2021 e n. 6651/2020) il principio per cui, in materia di responsabilità per la custodia di strade, nei casi in cui il danno è da ascrivere all'intervento di agenti esterni, normalmente imputabili alla natura, al traffico, al pubblico degli utenti o ad un singolo soggetto terzo (un masso, un animale, una macchia d'olio, ecc.), occorre che risulti che l'intrusione è stata agevolata dal difetto di vigilanza sullo stesso e che vi sia stato colpevole
- Pagina 5 - ritardo nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla.
Ebbene, premesso che il teste, quale sorvegliante dell' non ha affermato di avere CP_1
sorvegliato personalmente il punto chilometrico preciso in cui è avvenuto l'incidente ma solamente che ivi non erano state segnalate insidie, va rilevato, ad ogni modo, che il periodo intercorrente dallo stacco dell'orario di lavoro indicato dallo (13.30) fino a quello in Tes_4 cui è avvenuto l'incidente (17.30) è un lasso temporale sufficientemente ampio per permettere all' di intervenire e rimuovere ostacoli di sorta, anche ove caduti accidentalmente da altri CP_1
mezzi o portati da agenti atmosferici.
Tuttavia, la responsabilità dei fatti per cui è causa non può essere attribuita in maniera esclusiva in capo alla convenuta società, avendo il comportamento dell'attore concorso, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., alla causazione dell'evento.
Difatti va rammentato che: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa
- dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
(cfr., fra le altre, Cass. n. 34886/2021).
Orbene nel caso di specie, in base a quanto emerso nel corso dell'istruttoria (cfr. altresì interrogatorio libero dell'attore), va rilevato che il sinistro si è verificato in pieno giorno, in condizioni di visibilità buone e senza traffico. Inoltre, dalla documentazione fotografica acquisita è dato evincere che il brecciolino era in una posizione della carreggiata (bordo strada) tale da poter essere evitato con maggiore attenzione in base allo standard di diligenza che è dato attendersi da una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c., tenuto conto anche del fatto che il tratto di strada era privo di ostacoli visivi e che,
- Pagina 6 - comunque, il percorrere curva a gomito imponeva maggiore attenzione da parte del conducente.
Alla luce di ciò, si ritiene che l'attore abbia, quindi, concorso a causare l'evento nella misura del 70%.
Venendo alla quantificazione dei danni occorsi, è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio da parte del dott. per verificare le lesioni lamentate da parte attrice. Persona_1
La relazione peritale depositata ha riconosciuto, in base alla documentazione sanitaria in atti, il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni occorse e ha rilevato la sussistenza di: 1) una invalidità permanente del 4%; 2) una ITT di 63 giorni;
3) una ITP al 75% di 15 giorni;
4) una
ITP al 50% di 15 giorni;
5) una ITP al 25% di 33 giorni;
6) oltre € 530,00 per spese mediche documentate
Orbene, tali esiti peritali vanno condivisi perché corroborati da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico (“quando il giudice di merito aderisce alla ctu non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione”: cfr. Cass. nn. 28647/2013, 10222/2009, 3881/2006), non essendovi validi motivi per disattenderne i risultati.
Di conseguenza, quantificando il danno biologico stimato dal c.t.u. in base alle note tabelle di
Milano 2024 (per l'applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass.
n. 33770/2019) - in relazione all'età dell'attore all'epoca del fatto (17 anni) -, si giunge all'importo di € 16.969,00, a titolo di danno biologico, il quale al netto del concorso di colpa, va ridotto ad € 5.090,60.
Deve, invece, escludersi l'attribuzione di un'autonoma voce a titolo di danno morale, relativo a tutti quei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), i quali possono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione solamente ove ne sia dedotta e provata, anche in via presuntiva, l'esistenza (cfr. Cass. Sez. II,
27 febbraio 2018 n. 7513; ex plurimis cfr. Cass nn. 7753/2020, 25164/2020), atteso che l'attore non ha neanche allegato i disagi interiori patiti.
Parimenti è a dirsi per il danno dinamico-relazionale, dal momento che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari)
- Pagina 7 - attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere
e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento. (Cass. n. 21939/2017, 2788/2019).
In altri termini, il danno biologico consiste già in una “ordinaria” compromissione delle attività quotidiane (gli “aspetti dinamico-relazionali”) e solamente quando, a causa della specificità del caso, sono compromesse non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività
“particolari” (ovvero i “particolari aspetti dinamico-relazionali”), di questa perdita, se allegata e provata (anche con il notorio, con le massime di comune esperienza e con le presunzioni semplici), deve tenersene conto nella determinazione del grado di invalidità permanente, aumentando la stima con la personalizzazione (cfr. Cass. n. 25164/2020).
Nella specie, invece, l'attore non ha neanche allegato quali sarebbero le particolari attività non più eseguibili, indi per cui la richiesta va rigettata.
In conclusione, la domanda va accolta e la convenuta va condannata a corrispondere la somma di € 5.090,60 a titolo di risarcimento.
Trattandosi di debito di valore, su tale sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto del deposito della c.t.u, fino al momento del fatto e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza. Sull'importo risultante vanno gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, dal momento che l'accoglimento in misura inferiore della domanda non costituisce ipotesi di soccombenza reciproca, quindi di compensazione (S.U. n. 32061/2022), e si liquidano in base ai parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200).
Quanto, infine, alle spese di c.t.u. liquidate con decreto contestuale, si provvede come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta la responsabilità dell' nella causazione dell'evento per cui è causa in concorso con quella dell'attore CP_1
al 70%;
b) per l'effetto, CONDANNA l' al pagamento, in favore di CP_1 [...]
della somma di € 5.090,60 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi Parte_1
come in parte motiva;
c) CONDANNA l' al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi e in € 2.127,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura de15%;
d) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva nei confronti del consulente in base al decreto contestuale, si pongono definitivamente nei rapporti interni a carico della convenuta.
Benevento, 5.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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