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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 355/2018 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza del 1.4.2025 stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza
N. 355/2018 R.G.A.C.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
4.6.1947, titolare della omonima ditta, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Girolamo Mario Stroia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Isernia alla Via Libero Villone n. 1;
- appellante E
(P.I. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Petrarca P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Isernia alla Via Occidentale n.
148;
- appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 452/2017, emessa dal giudice di pace di Isernia in data 9.10.2017, depositata in data 10.10.2017;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 1.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.
15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Isernia n. 452/2017 emessa nel giudizio rg. 787/2016 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 322/16 del 22.6.2016, emesso dal Giudice di Pace di
Isernia nei confronti della , chiedendo, in riforma Controparte_2 dell'impugnata sentenza, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento dei danni per lite temeraria.
In particolare, l'appellante ha proposto le seguenti censure: - mancata ed errata valutazione delle fatture prodotte dalla ditta;
- mancato esame dei libri contabili Parte_1
prodotti dalle parti.
Si è costituita in giudizio , Controparte_1
chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso poiché infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata. In particolare, parte appellata ha ritenuto congruamente motivata la sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Isernia, evidenziando l'esatta applicazione dei principi di diritto al caso di specie da parte del giudice di prime cure.
Inoltre, ha sottolineato la tardività della costituzione nel giudizio di primo grado da parte di con conseguente inammissibilità della documentazione prodotta. Parte_1
La causa è stata, poi, rinviata per la discussione all'udienza del 14.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
* * * * * *
In via preliminare, va rilevato che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'appellato, dal contenuto dell'appello si evince in maniera chiara ed inequivocabile quali siano le motivazioni per le quali l'appellato ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Tanto premesso, l'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Trattandosi di un giudizio originato da un'opposizione a decreto ingiuntivo, giova ricordare che tale tipologia di giudizio si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
L'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina, dunque, un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio (Cass. 19 aprile 2021 n. 10263): essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza difatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo
2020, n. 6091).
Giova ribadire, inoltre, che in tema di onere probatorio, la giurisprudenza afferma che il creditore deve dimostrare, quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del credito, ma non anche l'inadempimento, mentre incombe al debitore allegare, in via di eccezione, e provare l'eventuale esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, avvenuto per fatto del terzo, forza maggiore o caso fortuito (cfr. Cass, Sez. Un. n. 13533/2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Costituisce altresì principio consolidato quello per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Orbene, a fondamento della pretesa, ha provato la fonte del proprio Parte_1
(come meglio si vedrà infra) ed ha allegato l'inadempimento dell'odierno appellato, che non ha provveduto al pagamento di diverse fatture emesse nei suoi confronti ed in particolare della fattura n. 565/14 di € 780,73, sulla quale è stato fondato il decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che il credito pretesto da parte opposta ammontasse a soli € 78,79 pari alla somma indicata sulla predetta fattura quale prezzo di un fusto di birra;
la restante somma, invece, non è stata ritenuta liquidabile in quanto riferita genericamente ad un presunto “sospeso precedente”.
Tuttavia, nella sentenza di primo grado, come rappresentato da parte appellante, non si è tenuto conto di tutta la restante documentazione prodotta da quale prova Parte_1
del preteso credito.
Ed infatti, risultano depositate diverse fatture, oltre che i libri contabili della ditta individuale e, in particolare, è stata depositata la fattura n. 552 del Parte_1 30.9.2014 dell'importo di € 780,94.
In calce a tale documento, v'è una dichiarazione dell'odierno appellato del seguente tenore
“la ditta dichiara di aver ricevuto dalla ditta la merce come CP_1 Parte_1 da fattura 000552 del 30.09.2014 per l'importo di € 78,79 + S.P. 702,15 = 780,94 di averla esaminata e di averla trovata corrispondente all'ordine”.
Tale dichiarazione, sottoscritta dal non è stata dallo stesso disconosciuta, né, a ben CP_1
vedere, è stata oggetto di contestazione, avendo l'appellato eccepito solamente l'inammissibilità del documento poiché tardivo.
Tale doglianza, tuttavia, non appare condivisibile, posto che, nel procedimento innanzi al giudice di pace, l'art. 319 c.p.c. - così come formulato prima della riforma Cartabia - consentiva alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicché ben poteva il convenuto considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione;
peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l'art. 320 c.p.c. concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove.
Pertanto, fermo restando il principio in base al quale deve ritenersi consentito al convenuto di costituirsi in giudizio direttamente all'udienza ex art. 320 c.p.c., la proposizione da parte di questi di eventuali eccezioni o domande riconvenzionali in detta sede deve ritenersi pienamente tempestiva, salva sempre la possibilità dell'eventuale rinvio a successiva udienza qualora, proprio in relazione all'attività svolta all'udienza ex art. 320 c.p.c., risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove.
Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che “nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere
l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 320 c.p.c., comma 4” (Cassazione civile sez. VI, 18/01/2019 n. 1419).
Orbene, posto che la documentazione è stata depositata contestualmente alla costituzione in giudizio, la stessa è da ritenersi tempestiva. Tanto premesso, giova poi evidenziare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. civ., Sez. 2,
n. 26801/2019).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto […] Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” (Cass. Civ,
Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581).
Orbene, nella fattispecie oggetto del giudizio, le risultanze probatorie scaturenti dal giudizio di opposizione convergono tutte verso l'esistenza del credito vantato dall'odierno appellante.
Ed infatti, giova altresì aggiungere che quanto emerso dalla fattura riportante l'accettazione espressa del sospeso precedente da parte della società odierna appellata risulta altresì confermato dall'esame delle scritture contabili depositate da entrambe le parti, secondo cui il totale degli importi emessi nei confronti della società nel periodo 01.01.2014 CP_1
– 07.10.2014 corrisponde ad € 4.051,22, il totale degli acconti versati è pari ad € 3.270,00: la differenza tra le due somme equivale ad € 780,73, esattamente quanto richiesto ed ottenuto con il decreto ingiuntivo opposto.
A fronte di tali circostanze (con particolare riguardo, lo si ripete, alla documentazione sottoscritta dallo stesso debitore), peraltro, parte appellata non ha fornito alcun elemento di senso opposto circa l'effettivo avvenuto pagamento, né ha provveduto a disconoscere le sottoscrizioni in calce alle fatture.
Ebbene, è noto che, in ambito probatorio, il processo civile sia governato dal principio del più probabile che non, così come confermato da costante giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione (“la regola del “più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa”: Cass. n. 26304/2021.).
Nella fattispecie in esame, l'intero quadro istruttorio consente di considerare più probabile che non il mancato pagamento del credito vantato da sulla base delle Parte_1
richiamate fatture.
Pertanto, l'appello è fondato con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione.
In ultimo, va rigettata la richiesta di condanna al risarcimento per lite temeraria avanzata da parte appellante, non sussistendone i presupposti.
La temerarietà della lite, si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Tribunale
Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass. Civ., 8 settembre 2003, n. 13071; Cass. Civ. 21 luglio 2000, n. 9579).
Lo stato soggettivo si identifica, dunque, nel dolo o colpa grave requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata. Conseguenza ineludibile di ciò è che, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute.
Tali elementi non sono emersi nell'ambito del presente giudizio o comunque non risultano provati;
ne consegue il rigetto della richiesta risarcitoria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita dalle motivazioni di cui sopra.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicando, in ragione della natura della decisione e della tipologia di questioni trattate, i valori minimi per lo scaglione di valore fino a 1.100,00 euro, secondo il
D.M. 147/2022.
Secondo la S.C. (cfr. Cass. civ. 15483/2008), infatti, il potere del giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio sul precedente regolamento relativo alle spese di giudizio e, di conseguenza, di modificarlo, è legittimo soltanto nel caso di riforma della sentenza. Qualora, invece, vi sia la conferma della statuizione, non essendo cambiata la posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza, non vi è ragione di dare spazio ai poteri officiosi del giudice, essendo, invece, necessario che la parte che ne ha interesse impugni specificamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali (cfr. Cass.
15483/2008; 4052/2009; 18073/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, nella funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. n. 322/2016;
• condanna parte appellata alla refusione delle spese di spese di lite che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 180,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) e, per il presente grado di giudizio, in complessivi euro 423,50, di cui € 91,50 per esborsi ed € 332,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Isernia, 18.4.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 355/2018 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza del 1.4.2025 stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza
N. 355/2018 R.G.A.C.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
4.6.1947, titolare della omonima ditta, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Girolamo Mario Stroia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Isernia alla Via Libero Villone n. 1;
- appellante E
(P.I. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Petrarca P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Isernia alla Via Occidentale n.
148;
- appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 452/2017, emessa dal giudice di pace di Isernia in data 9.10.2017, depositata in data 10.10.2017;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 1.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.
15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Isernia n. 452/2017 emessa nel giudizio rg. 787/2016 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 322/16 del 22.6.2016, emesso dal Giudice di Pace di
Isernia nei confronti della , chiedendo, in riforma Controparte_2 dell'impugnata sentenza, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento dei danni per lite temeraria.
In particolare, l'appellante ha proposto le seguenti censure: - mancata ed errata valutazione delle fatture prodotte dalla ditta;
- mancato esame dei libri contabili Parte_1
prodotti dalle parti.
Si è costituita in giudizio , Controparte_1
chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso poiché infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata. In particolare, parte appellata ha ritenuto congruamente motivata la sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Isernia, evidenziando l'esatta applicazione dei principi di diritto al caso di specie da parte del giudice di prime cure.
Inoltre, ha sottolineato la tardività della costituzione nel giudizio di primo grado da parte di con conseguente inammissibilità della documentazione prodotta. Parte_1
La causa è stata, poi, rinviata per la discussione all'udienza del 14.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
* * * * * *
In via preliminare, va rilevato che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'appellato, dal contenuto dell'appello si evince in maniera chiara ed inequivocabile quali siano le motivazioni per le quali l'appellato ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Tanto premesso, l'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Trattandosi di un giudizio originato da un'opposizione a decreto ingiuntivo, giova ricordare che tale tipologia di giudizio si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
L'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina, dunque, un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio (Cass. 19 aprile 2021 n. 10263): essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza difatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo
2020, n. 6091).
Giova ribadire, inoltre, che in tema di onere probatorio, la giurisprudenza afferma che il creditore deve dimostrare, quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del credito, ma non anche l'inadempimento, mentre incombe al debitore allegare, in via di eccezione, e provare l'eventuale esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, avvenuto per fatto del terzo, forza maggiore o caso fortuito (cfr. Cass, Sez. Un. n. 13533/2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Costituisce altresì principio consolidato quello per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Orbene, a fondamento della pretesa, ha provato la fonte del proprio Parte_1
(come meglio si vedrà infra) ed ha allegato l'inadempimento dell'odierno appellato, che non ha provveduto al pagamento di diverse fatture emesse nei suoi confronti ed in particolare della fattura n. 565/14 di € 780,73, sulla quale è stato fondato il decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che il credito pretesto da parte opposta ammontasse a soli € 78,79 pari alla somma indicata sulla predetta fattura quale prezzo di un fusto di birra;
la restante somma, invece, non è stata ritenuta liquidabile in quanto riferita genericamente ad un presunto “sospeso precedente”.
Tuttavia, nella sentenza di primo grado, come rappresentato da parte appellante, non si è tenuto conto di tutta la restante documentazione prodotta da quale prova Parte_1
del preteso credito.
Ed infatti, risultano depositate diverse fatture, oltre che i libri contabili della ditta individuale e, in particolare, è stata depositata la fattura n. 552 del Parte_1 30.9.2014 dell'importo di € 780,94.
In calce a tale documento, v'è una dichiarazione dell'odierno appellato del seguente tenore
“la ditta dichiara di aver ricevuto dalla ditta la merce come CP_1 Parte_1 da fattura 000552 del 30.09.2014 per l'importo di € 78,79 + S.P. 702,15 = 780,94 di averla esaminata e di averla trovata corrispondente all'ordine”.
Tale dichiarazione, sottoscritta dal non è stata dallo stesso disconosciuta, né, a ben CP_1
vedere, è stata oggetto di contestazione, avendo l'appellato eccepito solamente l'inammissibilità del documento poiché tardivo.
Tale doglianza, tuttavia, non appare condivisibile, posto che, nel procedimento innanzi al giudice di pace, l'art. 319 c.p.c. - così come formulato prima della riforma Cartabia - consentiva alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicché ben poteva il convenuto considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione;
peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l'art. 320 c.p.c. concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove.
Pertanto, fermo restando il principio in base al quale deve ritenersi consentito al convenuto di costituirsi in giudizio direttamente all'udienza ex art. 320 c.p.c., la proposizione da parte di questi di eventuali eccezioni o domande riconvenzionali in detta sede deve ritenersi pienamente tempestiva, salva sempre la possibilità dell'eventuale rinvio a successiva udienza qualora, proprio in relazione all'attività svolta all'udienza ex art. 320 c.p.c., risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove.
Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che “nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere
l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 320 c.p.c., comma 4” (Cassazione civile sez. VI, 18/01/2019 n. 1419).
Orbene, posto che la documentazione è stata depositata contestualmente alla costituzione in giudizio, la stessa è da ritenersi tempestiva. Tanto premesso, giova poi evidenziare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. civ., Sez. 2,
n. 26801/2019).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto […] Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.” (Cass. Civ,
Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581).
Orbene, nella fattispecie oggetto del giudizio, le risultanze probatorie scaturenti dal giudizio di opposizione convergono tutte verso l'esistenza del credito vantato dall'odierno appellante.
Ed infatti, giova altresì aggiungere che quanto emerso dalla fattura riportante l'accettazione espressa del sospeso precedente da parte della società odierna appellata risulta altresì confermato dall'esame delle scritture contabili depositate da entrambe le parti, secondo cui il totale degli importi emessi nei confronti della società nel periodo 01.01.2014 CP_1
– 07.10.2014 corrisponde ad € 4.051,22, il totale degli acconti versati è pari ad € 3.270,00: la differenza tra le due somme equivale ad € 780,73, esattamente quanto richiesto ed ottenuto con il decreto ingiuntivo opposto.
A fronte di tali circostanze (con particolare riguardo, lo si ripete, alla documentazione sottoscritta dallo stesso debitore), peraltro, parte appellata non ha fornito alcun elemento di senso opposto circa l'effettivo avvenuto pagamento, né ha provveduto a disconoscere le sottoscrizioni in calce alle fatture.
Ebbene, è noto che, in ambito probatorio, il processo civile sia governato dal principio del più probabile che non, così come confermato da costante giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione (“la regola del “più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa”: Cass. n. 26304/2021.).
Nella fattispecie in esame, l'intero quadro istruttorio consente di considerare più probabile che non il mancato pagamento del credito vantato da sulla base delle Parte_1
richiamate fatture.
Pertanto, l'appello è fondato con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione.
In ultimo, va rigettata la richiesta di condanna al risarcimento per lite temeraria avanzata da parte appellante, non sussistendone i presupposti.
La temerarietà della lite, si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Tribunale
Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass. Civ., 8 settembre 2003, n. 13071; Cass. Civ. 21 luglio 2000, n. 9579).
Lo stato soggettivo si identifica, dunque, nel dolo o colpa grave requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata. Conseguenza ineludibile di ciò è che, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute.
Tali elementi non sono emersi nell'ambito del presente giudizio o comunque non risultano provati;
ne consegue il rigetto della richiesta risarcitoria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita dalle motivazioni di cui sopra.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicando, in ragione della natura della decisione e della tipologia di questioni trattate, i valori minimi per lo scaglione di valore fino a 1.100,00 euro, secondo il
D.M. 147/2022.
Secondo la S.C. (cfr. Cass. civ. 15483/2008), infatti, il potere del giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio sul precedente regolamento relativo alle spese di giudizio e, di conseguenza, di modificarlo, è legittimo soltanto nel caso di riforma della sentenza. Qualora, invece, vi sia la conferma della statuizione, non essendo cambiata la posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza, non vi è ragione di dare spazio ai poteri officiosi del giudice, essendo, invece, necessario che la parte che ne ha interesse impugni specificamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali (cfr. Cass.
15483/2008; 4052/2009; 18073/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, nella funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. n. 322/2016;
• condanna parte appellata alla refusione delle spese di spese di lite che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 180,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) e, per il presente grado di giudizio, in complessivi euro 423,50, di cui € 91,50 per esborsi ed € 332,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Isernia, 18.4.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione