TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.8653 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022,
promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Via Parte_1
Alghero 45 09127 Cagliari ITALIA, presso lo studio dell'Avv. BOI MARIA FRANCA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente contro
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
SCANO, 18 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. CORDA STEFANO che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) il figlio minorenne resta affidato ad entrambi i genitori con domicilio anagrafico e prevalente nella casa coniugale, di proprietà del sig. che resta assegnata alla OR;
2) il PT CP_1
padre terrà il figlio con sé, salvo diversi accordi: - due giorni a settimana, attualmente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21; - a fine settimana alternati, dalle ore 15.30 del sabato
(dalla mattina quando la scuola sia chiusa) alle ore 21.30 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
il 31 dicembre o il I gennaio;
1 - durante le vacanze pasquali, secondo il criterio dell'alternanza, il giorno di Pasqua
o del Lunedì dell'Angelo; - secondo il criterio dell'alternanza per le le festività del 6 gennaio;
25
aprile; primo maggio;
2 giugno;
primo novembre;
8 dicembre;
- nel periodo estivo, con ciascun genitore, 15 giorni anche non consecutivi da comunicare almeno 30 giorni prima;
3) il padre proseguirà a versare alla OR l'assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo alle CP_1
esigenze del figlio, che, per espresso accordo fra le parti, e nell'ambito degli accordi complessivi,
non è soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat;
l'assegno unico per il figlio proseguirà a essere percepito dalla genitrice, anche per la quota di spettanza del padre, assegno unico che la stessa potrà autonomamente richiedere;
4) le spese straordinarie per il figlio, scolastiche, sanitarie non coperte dal SSNN, sportive, ricreative e altre non prevedibili, dovranno essere previamente concordate e documentate e saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) con la compensazione delle spese del presente giudizio mentre il sig. stante l'accordo intervenuto, PT
rimette alla OR , il debito per spese legali di cui alla sentenza definitiva di separazione CP_1
dello stesso Tribunale di Cagliari n. 2148/2024, dandosi atto le parti che nulla è dovuto dal sig.
a titolo di assegni di mantenimento maturati per il figlio.”. PT Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da in data 29/12/2022, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e mutato il PT
rito, pronunciato con sentenza non definitiva n. 1149/2023 in data 6.05.2024 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con note di trattazione scritta depositate in data 28.11.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 22.02.2021) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 29.12.2022), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra PT
e .
[...] CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1149/2023
pubblicata in data 06.05.2024, è stata pronunciata la separazione dei coniugi, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
2. affida il figlio minorenne ad entrambi i genitori con domicilio anagrafico e Persona_1
prevalente nella casa coniugale (di proprietà del sig. , che resta assegnata alla OR PT
; CP_1
2) il padre terrà il figlio con sé, salvo diversi accordi: - due giorni a settimana, attualmente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21; - a fine settimana alternati, dalle ore 15.30
del sabato (dalla mattina quando la scuola sia chiusa) alle ore 21.30 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
il 31
dicembre o il I gennaio;
1 - durante le vacanze pasquali, secondo il criterio dell'alternanza, il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; - secondo il criterio dell'alternanza per le le festività del 6
gennaio; 25 aprile;
primo maggio;
2 giugno;
primo novembre;
8 dicembre;
- nel periodo estivo, con ciascun genitore, 15 giorni anche non consecutivi da comunicare almeno 30 giorni prima;
3) il padre proseguirà a versare alla OR l'assegno mensile di € 350,00 a titolo di CP_1
contributo alle esigenze del figlio, che, per espresso accordo fra le parti, e nell'ambito degli accordi complessivi, non è soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat;
l'assegno unico per il figlio proseguirà a essere percepito dalla genitrice, anche per la quota di spettanza del padre, assegno unico che la stessa potrà autonomamente richiedere;
4) le spese straordinarie per il figlio, scolastiche, sanitarie non coperte dal SSNN, sportive,
ricreative e altre non prevedibili, dovranno essere previamente concordate e documentate e saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) dà atto che il sig. stante l'accordo intervenuto, rimette alla OR , il debito per PT CP_1
spese legali di cui alla sentenza definitiva di separazione dello stesso Tribunale di Cagliari n. 2148/2024, dandosi atto le parti che nulla è dovuto dal sig. a titolo di assegni di PT
mantenimento maturati per il figlio.
6) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
26/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
.