Articolo 9 della Legge 28 luglio 1961, n. 723
Articolo 8Articolo 10
Versione
25 agosto 1961
Art. 9.
Per la nomina alla qualifica di vice conservatore di Archivio notarile si applicano le disposizioni per l'accesso alla carriera direttiva del personale tecnico.
I vice conservatori, durante il periodo di prova, sono assegnati agli Archivi distrettuali piu' importanti, in soprannumero alle relative piante organiche, e prestano servizio alla immediata dipendenza del capo dell'archivio. Col provvedimento che ne dispone la nomina in pianta stabile i predetti impiegati vengono d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti.
Entrata in vigore il 25 agosto 1961
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