CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NO SC NT SA, Presidente
ER GI, EL
BRACONI GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 482/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CATASTO n. FI0054463 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 13/06/2025, il contribuente Ricorrente_1, come in epigrafe difeso, impugnava il diniego alla modifica di categoria e classamento della propria abitazione, sita in Fucecchio (FI) Indirizzo_1, per la quale aveva richiesto con istanza di revisione del classamento, l'attribuzione della categoria A/2, anziché categoria A/1 classe 4 consistenza catastale vani 8,5 rendita catastale euro
1360,86, come attualmente accatastata.
Il ricorrente contesta l'operato dell'Ufficio e fa conoscere che anche il sindaco di Fucecchio già da tempo aveva trasmesso all'Agenzia delle Entrate alcune considerazioni tecniche sulla necessità di operare controlli ed eventuali rettifiche su alcune categorie catastali delle abitazioni del Comune.
Le caratteristiche dell'abitazione non sarebbero corrispondenti a quelle individuate per gli immobili classificati nella categoria A/1 cioè quelli di lusso, che sono identificati da particolari carfatteristiche, che se si vanno ad esaminare corrisponderebbero a quelle della categoria A/2.
L'abitazione ha una normale metratura di 121,84 mq, un piccolo balcone, non ha giardino, senza ascensore o montacarichi, senza rivestimenti in materiali pregiati ecc.
Inoltre è situata in una zona dove quasi tutte le abitazioni sono classificate in categoria A/2 classe 5 e produce planimetria e documentazione fotografica a dimostrazione di quanto affermato.
In diritto ritiene che il diniego è un atto impugnabile e in questo caso le motivazioni contenute in esso, non spiegano perche l'abitazione debba essere considerata signorile, chiede quindi l'accoglimento del ricorso e la classificazione dellìimmobile in catgoria A/2, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 07/07/2025, l'Agenzia delle Entrate di Firenze, si + costituita in giudizio e insistendo nella pretesa e chiede l'inammissibilità, perché l'atto impugnato è rappresentato dal rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela di un precedente avviso di accertamento, notificato molti anni addietro (2013) e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Ritiene, anche che l'atto di diniego, non possa essere impugnato per mancanza di motivazioni contenute in esso, per cui non si configurano profili di illegittimità del diniego di autotutela.
Nel merito, ritiene congruio il classamento attribuito che è dimostrato sia attraverso la stima storica dell'immobile, l'unità tipo del comune di Fucecchio e sia per la comparazione con unità immobiliari urbane con stesse caratteristiche e presenti nello stesso fabbricato e zona.
Elenca un certo numero di abitazioni situate nella zona che sono state classificate in categoria A/1 e le carateristiche dell'immobile ritenendo che non essendo avvenuto alcun cambiamento, nell'ambito delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche peggiorative tali, da poter giustificare un declassamento.
Ritiene anche che il ricorso sia inammissibile, in quanto secondo la Cassazione non si potrebbe richiedere la modifica della rendita, senza avere apportato modifica all'immobile e nomina una sentenza del 1981, chiede quindi di respingere il ricorso e confermare la classificazione dell'abitazione, con vittoria di spese di giudizio.
Con memorie trasmesse in data 09/01/2026, il ricorrente insistendo nella pretesa, fa conoscere che il ricorso contro il diniego è legittimo e nel merito sostiene che gli immobili presi a comparazione dall'Ufficio, non si trovino in Indirizzo_1 ma altre zone di Fucecchio e gli elenca, con i rispettivi indirizzi. Oltre a ciò fa anche conoscere che uno di questi immobili elencati dall'Ufficio intestato al signor Nominativo_1 originariamente classificato come A/1 è stato poi riconosciuto un appartamento A/2 all'esito del giudizio contenzioso tributario sentenza CGT Toscana sentenza 1410 che viene allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso sia fondato e quindi deve essere accolto.
Per quanto riguarda l'inammissibilità del ricorso, sostenuta dall'Ufficio, non rientra in questo caso, in quanto l'avviso d'accertamentoa cui fa riferimento è vecchio di più di dieci anni e probabilmente all'epoca, non era interesse della parte contestarlo, questo fatto non incide sull'attuale giudizio, in quanto il diniego di un'istanza di revesione della rendita catastale è autonomamente impugnabile.
Nel giudizio odierno il ricorrente ha impugnato un atto di diniego, ad una precisa richiesta da esso formulata, con istanza di revisione del classamento, è vero che questo non può essere contestato per mancata motivazione, visto che la norma prevede il suo impugnamento anche in caso di mancata risposta, per cui i motivi contenuti in esso non possono essere contestati, per cui l'eccezione in questo senso formulata dal ricorrente non può essere accolta.
Può invece essere accolto il ricorso nel merito, in quanto dalla documentazione fotografica della via dove è collocata l'abitazione , si evidenzia chiaramente che le carateristiche estrinseche della zona non sono di pregio e che tutti gli immobili situati in essa sono classificati in categoria A/2, e le unità classificate in A/1, insistono ad indirizzi diversi collocate a pochi isolati di distanza. Tra l'altro, come dimostrato dallo stesso ricorrente, una delle abitazioni prese a comparazione dall'Ufficio è stata poi riclassificata in categoria A/2.
Riguardo poi le carateristiche intrinseche dell'abitazione, anche queste non corrispondono sicuramente ad immobili signorili, in quanto dalle foto e della documentazione presentata è evidente che l'appartamento ha carateristiche comuni, una metratura di mq. 124,84 netti, un piccolo balcone, senza giardino, nè orpelli ornamentali e/o aggiuntivi, senza ascensore, senza montacarichi, senza rivestimenti e materiali pregiati, niente di particolare.
Per questi motivi
, quindi non possiamo che accogliere il ricorso, e classificare l'immobile in questione in categoria A/2, sussistono poi giustificati motivi, visto la complessità della situazione nel compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze
ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE PROCESSUALI TRA LE PARTI.
Firenze, ,lì 22 gennaio 2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NO SC NT SA, Presidente
ER GI, EL
BRACONI GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 482/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CATASTO n. FI0054463 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 13/06/2025, il contribuente Ricorrente_1, come in epigrafe difeso, impugnava il diniego alla modifica di categoria e classamento della propria abitazione, sita in Fucecchio (FI) Indirizzo_1, per la quale aveva richiesto con istanza di revisione del classamento, l'attribuzione della categoria A/2, anziché categoria A/1 classe 4 consistenza catastale vani 8,5 rendita catastale euro
1360,86, come attualmente accatastata.
Il ricorrente contesta l'operato dell'Ufficio e fa conoscere che anche il sindaco di Fucecchio già da tempo aveva trasmesso all'Agenzia delle Entrate alcune considerazioni tecniche sulla necessità di operare controlli ed eventuali rettifiche su alcune categorie catastali delle abitazioni del Comune.
Le caratteristiche dell'abitazione non sarebbero corrispondenti a quelle individuate per gli immobili classificati nella categoria A/1 cioè quelli di lusso, che sono identificati da particolari carfatteristiche, che se si vanno ad esaminare corrisponderebbero a quelle della categoria A/2.
L'abitazione ha una normale metratura di 121,84 mq, un piccolo balcone, non ha giardino, senza ascensore o montacarichi, senza rivestimenti in materiali pregiati ecc.
Inoltre è situata in una zona dove quasi tutte le abitazioni sono classificate in categoria A/2 classe 5 e produce planimetria e documentazione fotografica a dimostrazione di quanto affermato.
In diritto ritiene che il diniego è un atto impugnabile e in questo caso le motivazioni contenute in esso, non spiegano perche l'abitazione debba essere considerata signorile, chiede quindi l'accoglimento del ricorso e la classificazione dellìimmobile in catgoria A/2, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 07/07/2025, l'Agenzia delle Entrate di Firenze, si + costituita in giudizio e insistendo nella pretesa e chiede l'inammissibilità, perché l'atto impugnato è rappresentato dal rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela di un precedente avviso di accertamento, notificato molti anni addietro (2013) e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Ritiene, anche che l'atto di diniego, non possa essere impugnato per mancanza di motivazioni contenute in esso, per cui non si configurano profili di illegittimità del diniego di autotutela.
Nel merito, ritiene congruio il classamento attribuito che è dimostrato sia attraverso la stima storica dell'immobile, l'unità tipo del comune di Fucecchio e sia per la comparazione con unità immobiliari urbane con stesse caratteristiche e presenti nello stesso fabbricato e zona.
Elenca un certo numero di abitazioni situate nella zona che sono state classificate in categoria A/1 e le carateristiche dell'immobile ritenendo che non essendo avvenuto alcun cambiamento, nell'ambito delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche peggiorative tali, da poter giustificare un declassamento.
Ritiene anche che il ricorso sia inammissibile, in quanto secondo la Cassazione non si potrebbe richiedere la modifica della rendita, senza avere apportato modifica all'immobile e nomina una sentenza del 1981, chiede quindi di respingere il ricorso e confermare la classificazione dell'abitazione, con vittoria di spese di giudizio.
Con memorie trasmesse in data 09/01/2026, il ricorrente insistendo nella pretesa, fa conoscere che il ricorso contro il diniego è legittimo e nel merito sostiene che gli immobili presi a comparazione dall'Ufficio, non si trovino in Indirizzo_1 ma altre zone di Fucecchio e gli elenca, con i rispettivi indirizzi. Oltre a ciò fa anche conoscere che uno di questi immobili elencati dall'Ufficio intestato al signor Nominativo_1 originariamente classificato come A/1 è stato poi riconosciuto un appartamento A/2 all'esito del giudizio contenzioso tributario sentenza CGT Toscana sentenza 1410 che viene allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso sia fondato e quindi deve essere accolto.
Per quanto riguarda l'inammissibilità del ricorso, sostenuta dall'Ufficio, non rientra in questo caso, in quanto l'avviso d'accertamentoa cui fa riferimento è vecchio di più di dieci anni e probabilmente all'epoca, non era interesse della parte contestarlo, questo fatto non incide sull'attuale giudizio, in quanto il diniego di un'istanza di revesione della rendita catastale è autonomamente impugnabile.
Nel giudizio odierno il ricorrente ha impugnato un atto di diniego, ad una precisa richiesta da esso formulata, con istanza di revisione del classamento, è vero che questo non può essere contestato per mancata motivazione, visto che la norma prevede il suo impugnamento anche in caso di mancata risposta, per cui i motivi contenuti in esso non possono essere contestati, per cui l'eccezione in questo senso formulata dal ricorrente non può essere accolta.
Può invece essere accolto il ricorso nel merito, in quanto dalla documentazione fotografica della via dove è collocata l'abitazione , si evidenzia chiaramente che le carateristiche estrinseche della zona non sono di pregio e che tutti gli immobili situati in essa sono classificati in categoria A/2, e le unità classificate in A/1, insistono ad indirizzi diversi collocate a pochi isolati di distanza. Tra l'altro, come dimostrato dallo stesso ricorrente, una delle abitazioni prese a comparazione dall'Ufficio è stata poi riclassificata in categoria A/2.
Riguardo poi le carateristiche intrinseche dell'abitazione, anche queste non corrispondono sicuramente ad immobili signorili, in quanto dalle foto e della documentazione presentata è evidente che l'appartamento ha carateristiche comuni, una metratura di mq. 124,84 netti, un piccolo balcone, senza giardino, nè orpelli ornamentali e/o aggiuntivi, senza ascensore, senza montacarichi, senza rivestimenti e materiali pregiati, niente di particolare.
Per questi motivi
, quindi non possiamo che accogliere il ricorso, e classificare l'immobile in questione in categoria A/2, sussistono poi giustificati motivi, visto la complessità della situazione nel compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze
ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE PROCESSUALI TRA LE PARTI.
Firenze, ,lì 22 gennaio 2026